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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/11/2024, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2256/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2256/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. FORNAROLA PAOLO
e nata a [...] il Controparte_1
12/08/1967, assistita e difesa dall'avv. GIANNANGELI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, e Parte_1
esponevano che in data 25/03/1995 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
13.11.2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/03/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1995 atto numero 23 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 a) le parti dichiarano di aver definito concordemente i rapporti economici/patrimoniali, e pertanto di non aver nulla a pretendere reciprocamente per i titoli in premessa al ricorso;
b) le parti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, onde nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi nonché per il figlio , capace da tempo Per_1
di provvedere da sé al proprio sostentamento”;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2256/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. FORNAROLA PAOLO
e nata a [...] il Controparte_1
12/08/1967, assistita e difesa dall'avv. GIANNANGELI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, e Parte_1
esponevano che in data 25/03/1995 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
13.11.2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/03/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1995 atto numero 23 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 a) le parti dichiarano di aver definito concordemente i rapporti economici/patrimoniali, e pertanto di non aver nulla a pretendere reciprocamente per i titoli in premessa al ricorso;
b) le parti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, onde nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi nonché per il figlio , capace da tempo Per_1
di provvedere da sé al proprio sostentamento”;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3