Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del G.U., Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 390/2021, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 29-10-2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Michelangelo Parte_1 C.F._1
Russo, domiciliata come in atti,
-ATTRICE-
CONTRO
quale Impresa Designata ex art. 286 del d.lgs. 209/2005 per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del “F.G.V.S.” per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Gianpietro, domiciliata come in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
come da atti e verbali di causa
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall' attrice a seguito di sinistro stradale avvenuto il 09-05-2018 ore 16.40 circa, in
Palma Campania alla via Lauri, mentre percorreva detta strada, con direzione via De Fazio, a bordo del suo ciclomotore piaggio.
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, veniva tamponata da un'autovettura, di colore chiaro, il cui conducente, proveniente da tergo la colpiva e la scaraventava a terra.
Esponeva inoltre, parte attrice, che il veicolo, subito dopo l'investimento, si dileguava facendo perdere le proprie tracce, rimanendo ignoto.
In conseguenza dell'urto l'attrice fu trasportata, dai sanitari del 118, presso il
P.S. dell' Ospedale “ Santa Maria LL pietà” di Nola, ove gli venivano diagnosticati danni alla persona, così come da documentazione medica versata in atti.
Si costituiva in giudizio la società di quale Controparte_2 impresa designata dal Fondo di Garanzia IT Della TR per la Regione
Campania, la quale, chiedeva :” in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per carenza dei requisiti di cui agli art. 163 e 164 c.p.c.; nel merito il rigetto LL domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
ed in via subordinata dichiarare il concorso di responsabilità, per i fatti di causa, in capo a parte attrice.
Istruito, il presente giudizio, sia documentalmente che in sede orale, attraverso l'escussione dei testimoni indicati da parte attorea, esperita inoltre la consulenza tecnica d'ufficio, successivamente la causa è stata riservata in decisione con i termini ordinari ex art.190 c.p.c, all'esito dell'udienza del 29-
10-2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità LL domanda attorea, essendo stata, la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti LL evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla NS , come statuito dall'art. 287 LL mentovata normativa. Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione LL convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità LL domanda in virtù del fatto che la sentenza LL Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima LL instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento LL normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n.
209/2005 è onere LL compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela LL stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione LL Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità LL domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini LL proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini LL formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova LL richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici coobligati in solido in data 14 05 2019 , a fronte di un giudizio incoato il 21 01 2021, con pieno rispetto LL decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Va disattesa l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di nullità dell'atto introduttivo, per carenza di elementi fondamentali, in quanto, dalla lettura del libello introduttivo, è possibile enucleare in maniera sufficiente e chiara quali sono i soggetti del processo, oltre che il petitum e la causa petendi. In ordine alla legittimazione ad agire in giudizio, la stessa si evince dalla documentazione sanitaria acquisita, riconducibile, chiaramente, alla persona dell'attrice.
Riguardo alla legittimazione passiva, sussiste la legittimazione LL convenuta, in quanto, com'è noto, nel caso di sinistro causato da veicolo rimasto ignoto, la legittimazione passiva LL domanda si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo IT LL TR ( quale soggetto tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 19 legge n.990/1969), che, nella caso di specie, risulta essere la quale impresa designata Controparte_1 per la regione Campania, per i risarcimenti dovuti dal Fondo IT LL
TR .
Analizzando il merito LL domanda, va detto quanto segue.
Deve essere innanzitutto precisato che, nelle fattispecie come quella in esame, come chiarito dalla Suprema Corte, grava sul danneggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro , l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto( cfr. Cass. civ. n. 10484
2001 e;
12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito , in merito alla necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il F.G.V.S. seguito da un giudizio, va detto che sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico LL Suprema Corte in materia , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia vittime LL strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo LL diligenza LL vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Principio ribadito anche da una recente pronuncia LL Suprema Corte la quale ha affermato che “ In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime LL strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno LL denuncia o LL querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza LL vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze LL vittima (
Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983).
Ciò posto, tornando al caso in esame, giova richiamare le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni intimati da parte attrice, che, nel corso dell'istruttoria, hanno pienamente confermato la dinamica dell'evento, così come descritta in citazione.
In particolare, il primo testimone intimato da parte attrice, Testimone_1 escusso all'udienza del 15-12-2022 ha, tra l'altro, affermato :.. “mi trovavo nel mese di Maggio 2018 in Via Lauri di Palma Campania, nei pressi LL mia abitazione, pressappoco;
ero fermo sul marciapiedi, con il mio imbianchino, tal Per_1
..; ad un certo punto mi sono accorto di una donna matura la quale
[...] conduceva uno scooter, diretto verso via Ugo De Fazio, ovvero verso il centro, che veniva tamponato da una autovettura di colore chiaro che procedeva nel medesimo senso di marcia del motoveicolo e sulla stessa corsia;
preciso che l'autovettura colpiva lo scooter con la propria parte anteriore destra sul lato sinistro posteriore del motoveicolo;
a seguito dell'urto la conducente cadeva a terra ed appariva sanguinante;
la stessa indossava un casco non integrale, ovvero, un modello con
l'aggancio sotto il mento;
ella cadeva sul proprio lato sinistro;
…; ricordo che la signor non dava segni di vita;
…; confermo che l'autovettura non si fermò a prestare soccorso pertanto non sono stato in condizione di riportare il numero di targa;
l'incidente l'ho visto a circa venti metri di distanza..;
L'altro testimone escusso all'udienza del 04-05-2023, ha dato Persona_1 riscontro alle sopra indicata testimonianza : “ sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente ad un sinistro stradale accaduto in Palma Campania, alla Via
Lauri, nell'anno 2018, nel mese di maggio,; erano le ore 16.30 circa;
nella occasione ero in compagnia dell'amico ed eravamo intenti una conversazione Testimone_1 nel luogo ove accade un incidente stradale;
ho notato, infatti venire verso di me una donna a bordo di uno scooter ( forse di marca Piaggio) che indossava un casco regolamentare di tipo semi integrale;
ad un certo punto è sopraggiunta una autovettura di colore chiaro percorrente la medesima strada dello scooter che impattò, con la parte anteriore ( paraurti destro) , il lato posteriore sinistro del motoveicolo che a seguito dell'urto fu scaraventato a terra;
..; l'autoveicolo che ingenerò l'urto si dileguò verso il centro città senza fermarsi;
non sono stato in condizioni di riportare il numero di targa LL vettura in quanto la stessa andò via velocemente;
ho constatato l'arrivo di una ambulanza.
Si ritiene genuina la deposizione resa dai testimoni che hanno, in maniera verosimile, ricostruito la scena dell'incidente, descrivendo le fasi LL causazione dell'evento dannoso.
Evento confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate nel verbale di pronto soccorso 2018030271 del 09-05-2018 ove nei dati di accesso viene indicato :
Modalità di arrivo :ambulanza 118..incidente in strada “ ed inoltre ” Riferisce investimento in strada con il motorino in Palma Campania con omissione di soccorso.
Al riguardo non meritevole di accoglimento è l'eccezione, sul punto, di parte convenuta, con la quale si eccepisce che nella scheda redatta dagli operatori del
118 n. 18020695/1, seppur viene indicato incidente stradale e riferito ”caduta dalla moto”, non si fa riferimento all'omissione di soccorso.
Ciò in quanto, vista la situazione di estrema urgenza e gravità in atto, dovendo dare rilevanza preminente al soccorso/trasporto in ospedale, nella scheda sopra descritta, non potevano, plausibilmente, essere rilasciate circostanze dettagliate.
Pertanto, si può affermare, che le dichiarazioni dei testimoni, in uno con la documentazione versata in atti, confermano che il 09-05-2018 Parte_1 ore 16.40 circa, in Palma Campania, mentre percorreva via Lauri, a bordo di un motociclo, veniva tamponata da un'autovettura, di colore chiaro, il cui conducente, proveniente da tergo la colpiva e la scaraventava a terra.
Detto veicolo pirata si allontanava velocemente dal luogo dell'evento senza prestare soccorso , con l'impossibilità per i presenti e per l'infortunata, di rilevare il numero di targa dello stesso.
E' chiara la responsabilità del conducente del veicolo pirata, peraltro presunta ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.
Infatti risulta evidente che il conducente del veicolo pirata, ha investito l'odierna attrice violando le più basilari norme che disciplinano la circolazione stradale (c.f.r. il testimone
:”..una donna matura la quale conduceva uno scooter, diretto verso via Testimone_1 Ugo De Fazio, ovvero verso il centro, che veniva tamponato da una autovettura di colore chiaro che procedeva nel medesimo senso di marcia del motoveicolo e sulla stessa corsia) .
Ai fini probatori, in assenza di elementi contrari, questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art.283 del d.lgs. n. 209/2005, lì dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto” non identificato”(cfr. Il teste l'autoveicolo che ingenerò l'urto si dileguò verso Persona_1 il centro città senza fermarsi;
non sono stato in condizioni di riportare il numero di targa LL vettura in quanto la stessa andò via velocemente”).
Tanto in virtù del fatto che il veicolo investitore di certo ha violato i principi di cui all'art
149 del Codice Della TR a mente del quale , al comma 1 …” . Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono..”
Ergo, dalla condotta del veicolo rimasto inidentificato si evince la violazione del precetto normativo indicato.
Inoltre il C.T.U., nella sua relazione afferma che sussiste compatibilità tra evento e i danni fisici riportati nell'incidente per cui è causa.
Dunque, il fatto, l'evento e l'esistenza del nesso causale, LL cui prova è tenuta parte attrice, può ritenersi accertata da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio.
Le eccezioni di parte convenuta, per i motivi sopra indicati, si ritiene non possano trovare accoglimento.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti, è stato conferito incarico peritale al dott. , il quale ha provveduto a redigere la relazione Persona_2 peritale dando puntale e completo riscontro ai quesiti che gli sono stati posti.
Ciò posto, va detto che l'elaborato peritale, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Il consulente del Tribunale è giunto alla conclusione, nel suo elaborato, che sussiste la compatibilità tra il sinistro e lesioni,
Il c.t.u., nella sua consulenza ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al
11% ; una invalidità temporanea totale (ITT) di 20 giorni;
una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% per ulteriori 20 giorni;
Evidenziando inoltre il consulente “Detti postumi, non hanno rilevante incidenza sullo stato di benessere, sulle consuete attività o sulla sfera sessuale o nell'ambito lavorativo. Detti postumi, inoltre, non limitano ne rendono più usurante il lavoro attualmente svolto che l'esaminanda può continuare a svolgere senza pericolo di abnorme usura o di danno per il suo organismo.
Non sono documentate spese sanitarie né ulteriori cure o spese sanitarie sono previste per il futuro.
Trattandosi di una caduta da un motorino, non ricorre il quesito circa le cinture di sicurezza.
Dette lesioni che coinvolgevano comunque la regione alta LL faccia, sono compatibili con il regolare uso del casco.
Ciò posto, in relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue.
Secondo la Suprema Corte: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019
n. 14364).
Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione -con ordinanza n. 26805 del
12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione.
Ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali LL vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte.
Nel caso di specie si ritiene che non sussistono né i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudice non sussistono circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Né tantomeno risulta, in alcun modo, provato il danno morale.
Ciò posto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attrice il risarcimento di seguito indicato.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 46 ) si ritiene congruo, all'esito LL c.t.u., di dover riconoscere 11 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui è causa, e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.
Trattandosi di lesioni macro permanenti, da incidente stradale, il parametro di riferimento è dato dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Di conseguenza, per il danno biologico permanente, considerando l'età(46 anni) dell'infortunata al momento dell'evento sopra indicata, si riconosce, per tale voce di danno, l'importo di € 23.295,00.
Come invalidità temporanea totale di gg 20 applicando il valore di 115,00 al di', pertanto il totale riconosciuto all'attore, per tale tipo di danno, sarà di
€2.300,00;
Per l'invalidità temporanea parziale al 50%, di 20 gg., applicando il valore di
115,00 al dì, percentualizzato al 50%, l'importo riconosciuto sarà di €
1150,00;
Per un totale di danno biologico temporaneo di € 3.450,00;
Non risulta documentata alcuna spesa medica.
Per un totale complessivo di € 26.745,00.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta se non gli interessi di legge dalla data dell'evento e la rivalutazione monetaria.
Pertanto, la somma a cui va condannata la convenuta ammonta ad €
26.745,00 da rivalutare, in base agli indici istat, dalla data dell'evento sino alla data LL presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data LL presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data LL presente sentenza al saldo.
Dette conclusioni restano in linea con il dettato di cui all'art. 112 cpc in quanto, seppur il riconoscimento LL percentuale di invalidità riscontrata dal ctu (
11%) risulta superiore a quella chiesta ed indicata in atto introduttivo, il totale del petitum processuale ammonta ad un importo ben inferiore a quello richiesto dall'attore.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza LL parte convenuta e sono liquidate, secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m., applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (lett.d)),considerata la non particolare complessità delle materie trattate e dell'istruttoria espletata, nonché nella notevole riduzione del risarcimento riconosciuto ( appena al di sopra del minimo LL tabella di riferimento) rispetto a quanto richiesto da parte attrice.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede, nel giudizio recante r.g. n.390-2021 : in accoglimento LL domanda attorea,
- condanna la convenuta ,, per il FGVS, nella qualità, Controparte_1 in p.d.l. p.t., a corrispondere a parte attrice l'importo di € 26.745,00 cui vanno aggiunti, rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva.
- condanna, altresi', la , nella qualità, in p.d.l.r.p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 3.809,00 oltre € 545,00 di spese esenti per verosimili esborsi, spese generali, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore di parte attorea dichiaratosi anticipatario;
- Pone definitivamente a carico LL convenuta ut sopra le spese e competenze LL C.T.U, detratto l'acconto già versato, liquidate con separato decreto.
Nola Lì 11 02 2025 IL G.U.
-Dott. Alfredo Granata-