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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/11/2024, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 10812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10812/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Chiara Glorioso Parte_1 Parte_2
e dell'avv. Giuliana Grigolon
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“voglia PRONUNCIARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra loro celebrato a Cadoneghe
(PD) in data 8/9/2001, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni previste dalla legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e sarà collocato Per_1
presso ciascun genitore a settimane alterne, al fine di garantirgli la preservazione di un rapporto continuativo sia con la madre che con il padre e a questi ultimi di partecipare pariteticamente alla vita quotidiana del figlio. In particolare, il minore starà con la madre e con il padre, presso le rispettive abitazioni dal lunedì (dopo scuola nel periodo scolastico, dalle 9,00 della mattina nei periodi di sospensione scolastica) sino al lunedì successivo (fino all'entrata a scuola nel periodo scolastico, fino pagina 1 di 4 alle ore 9,00 nei periodi di sospensione scolastica). La residenza anagrafica sarà fissata presso l'abitazione della madre. Starà inoltre con entrambi i genitori: - la metà delle vacanze scolastiche natalizie (da intendersi dal primo giorno di chiusura delle scuole fino al giorno antecedente la riapertura delle stesse), comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di San Silvestro;
- le vacanze pasquali (dal giorno dopo la chiusura delle scuole fino al giorno antecedente la riapertura delle stesse) ad anni alterni (in particolare passeranno la Pasqua con il genitore con cui non hanno passato il giorno di Natale); - festività ed eventuali ponti infrannauli che comportino sospensione della frequenza scolastica, alternandoli nel corso dell'anno e negli anni successivi;
- almeno due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
2) La FI , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vivrà presso la causa di Per_2
ciascun genitore a settimane alterne, secondo la stessa alternanza del fratello Per_1
3) In ragione dei concordati tempi di permanenza di entrambi i figli presso ciascun genitore, questi ultimi provvederanno direttamente al loro mantenimento ordinario. Ciascun genitore sosterrà inoltre le spese straordinarie relative a ciascun figlio nella misura del 50%, spese straordinarie individuate in base al relativo Protocollo adottato dal Tribunale di Padova e che si riproduce di seguito: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative pagina 2 di 4 e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter. Tutte le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto la relativa spesa all'altro previa esibizione delle pezze giustificative. Nel caso di spese straordinarie che richiedono il previo accordo tra i genitori, il genitore che propone la spesa deve preventivamente comunicarla per iscritto all'altro genitore;
in caso di mancato riscontro scritto entro 10 giorni dalla comunicazione, la spesa si intende approvata. 4 Le parti concordano inoltre che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dal Sig.
. Parte_2
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver alcuna residua ragione di debito o credito connessa al rapporto di coniugio né per qualsivoglia altra ragione, titolo o causa e di aver regolato ogni questione economica e patrimoniale tra di loro pendente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
21.5.1971, contraevano matrimonio con rito concordatario a Cadoneghe (PD) in data 8.9.2001, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nascevano due figli, , il 23.4.2004, e il 15.1.2007. Per_2 Per_1
Con decreto n. 3249/2022 del 4.5.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di separazione dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 3.5.2024.
In data 19.9.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 5.11.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-3 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si pagina 3 di 4 prende atto delle stesse. Quanto alla condizione sub 4, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, essa non richiede alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
, contratto a Cadoneghe (PD) in data 8.9.2001, trascritto nel relativo registro degli
[...]
atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2001;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-3 di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.9.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10812/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Chiara Glorioso Parte_1 Parte_2
e dell'avv. Giuliana Grigolon
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“voglia PRONUNCIARE LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO tra loro celebrato a Cadoneghe
(PD) in data 8/9/2001, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni previste dalla legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso e sarà collocato Per_1
presso ciascun genitore a settimane alterne, al fine di garantirgli la preservazione di un rapporto continuativo sia con la madre che con il padre e a questi ultimi di partecipare pariteticamente alla vita quotidiana del figlio. In particolare, il minore starà con la madre e con il padre, presso le rispettive abitazioni dal lunedì (dopo scuola nel periodo scolastico, dalle 9,00 della mattina nei periodi di sospensione scolastica) sino al lunedì successivo (fino all'entrata a scuola nel periodo scolastico, fino pagina 1 di 4 alle ore 9,00 nei periodi di sospensione scolastica). La residenza anagrafica sarà fissata presso l'abitazione della madre. Starà inoltre con entrambi i genitori: - la metà delle vacanze scolastiche natalizie (da intendersi dal primo giorno di chiusura delle scuole fino al giorno antecedente la riapertura delle stesse), comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di San Silvestro;
- le vacanze pasquali (dal giorno dopo la chiusura delle scuole fino al giorno antecedente la riapertura delle stesse) ad anni alterni (in particolare passeranno la Pasqua con il genitore con cui non hanno passato il giorno di Natale); - festività ed eventuali ponti infrannauli che comportino sospensione della frequenza scolastica, alternandoli nel corso dell'anno e negli anni successivi;
- almeno due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
2) La FI , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vivrà presso la causa di Per_2
ciascun genitore a settimane alterne, secondo la stessa alternanza del fratello Per_1
3) In ragione dei concordati tempi di permanenza di entrambi i figli presso ciascun genitore, questi ultimi provvederanno direttamente al loro mantenimento ordinario. Ciascun genitore sosterrà inoltre le spese straordinarie relative a ciascun figlio nella misura del 50%, spese straordinarie individuate in base al relativo Protocollo adottato dal Tribunale di Padova e che si riproduce di seguito: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative pagina 2 di 4 e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter. Tutte le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto la relativa spesa all'altro previa esibizione delle pezze giustificative. Nel caso di spese straordinarie che richiedono il previo accordo tra i genitori, il genitore che propone la spesa deve preventivamente comunicarla per iscritto all'altro genitore;
in caso di mancato riscontro scritto entro 10 giorni dalla comunicazione, la spesa si intende approvata. 4 Le parti concordano inoltre che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dal Sig.
. Parte_2
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver alcuna residua ragione di debito o credito connessa al rapporto di coniugio né per qualsivoglia altra ragione, titolo o causa e di aver regolato ogni questione economica e patrimoniale tra di loro pendente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
21.5.1971, contraevano matrimonio con rito concordatario a Cadoneghe (PD) in data 8.9.2001, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nascevano due figli, , il 23.4.2004, e il 15.1.2007. Per_2 Per_1
Con decreto n. 3249/2022 del 4.5.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione consensuale tra le parti alle condizioni di cui al verbale di separazione dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 3.5.2024.
In data 19.9.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 5.11.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-3 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si pagina 3 di 4 prende atto delle stesse. Quanto alla condizione sub 4, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, essa non richiede alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
, contratto a Cadoneghe (PD) in data 8.9.2001, trascritto nel relativo registro degli
[...]
atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, parte II, serie A, anno 2001;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-3 di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.9.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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