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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'8.10.2024, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236/24 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Rosa Maria Siciliano e Antonella Ferraro;
Appellante
E
, , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Mario Coppola, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di
Stabia alla via Pietro Carrese n. 28;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Parte Con ricorso depositato presso questa Corte in data 31.01.2024, l' in epigrafe proponeva appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1822 del 2023 che aveva condannato l'ente al versamento in favore degli odierni appellati, a decorrere dalle date per ciascuno indicate, delle somme dovute in conseguenza dell'adeguamento annuale della quota del fondo di ponderazione qualitativa variabile, rideterminato con l'incremento degli assegni individuali dei medici cessati a partire dal 2015, oltre interessi, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, evidenziava: l'omessa applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 59 lettera A Contr dell' e l'inesistenza del diritto dell'istante alla liquidazione della quota capitaria come
1 dedotto;
dunque, chiedeva la riforma della sentenza anche con la condanna al pagamento in suo favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Con il ricorso di primo grado, , esponevano: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
-di essere medici di assistenza primaria in regime di convenzione presso l'Asl Napoli 3 SUD;
Contr
-che il rapporto di lavoro risultava regolamentato dall' stipulato in data 20.01.2005 e rinnovato in data 29.07.2009;
-che la Asl di appartenenza non aveva dato attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 59
Contr lettera A dell' (relativo al trattamento economico spettante a ciascun medico di assistenza primaria) al comma 5 (relativo all'incremento della quota a seguito della cessazione dal servizio di medici in convenzione).
Occorre premettere che il richiamato articolo 59 lettera A dell'ACN, ai commi 4 - 5 - 6- 7,
Part stabilisce: “
4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in ogni , il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31/12/2004 e di euro 0,50 annue dal 31/12/2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali
a ciascun medico già titolare del rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 euro annue per assistito fino al 31 dicembre
2004, pari a 2,58 euro annue dal 1/1/2005 e pari a 3,08 euro annue dal 1/1/2006.”
E' stato precisato che “In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole
2 alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette” (Cfr. Cass.
n. 30141 del 2022).
Con riferimento alla norma contrattuale invocata, la Corte evidenzia che i dati letterali e sequenziali offrono elementi di coerenza e compatibilità per ritenere che se è vero che il fondo per la ponderazione qualitativa si arricchisce anche con gli assegni individuali dei medici che cessano dal rapporto convenzionale (come indicato al punto 5), è altrettanto vero che le modalità di redistribuzione di tale surplus devono essere concordate a livello regionale (come previsto nel punto 6).
Le parti sociali, inoltre, hanno anche previsto una disposizione “transitoria”, destinata ad essere modificata solo a seguito dei predetti accordi.
Nella fattispecie in esame, dagli atti di causa non è emerso che l'incremento richiesto fosse
Parte definito in sede regionale, pertanto, la correttamente continuava a corrispondere le sole quote capitarie di cui al suddetto punto 7, il cui ammontare prescindeva dall'effettiva consistenza del fondo, eventualmente aumentato per effetto della cessazione dal servizio di medici in convenzione.
In altri termini, la variazione della consistenza del predetto, per effetto del computo degli assegni individuali dei medici cessati dall'incarico, non poteva comportare il diritto al riparto mediante assegnazione di una quota capitaria diversa dalla misura fissa indicata dal comma 7, in assenza degli accordi regionali a cui il comma 6 espressamente rimanda.
L'esegesi normativa che precede era sostenuta anche dalla Corte di Appello di Roma che con sentenza n. 2219 del 2020 precisava: “
6.1. Il testo della norma contrattuale è inequivoco nel rimettere agli accordi regionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie.
6.2. Le parti sociali, responsabilmente, si sono fatte carico di stabilire fin da subito un ammontare fisso da erogare “fino alla definizione dei nuovi accordi regionali”, così da tutelare
i medici da eventuali ritardi e/o inadempimenti o anche difficoltà economiche nelle singole
Regioni, che altrimenti avrebbero compromesso totalmente l'erogazione di tale quota di compenso attesa la delega piena affidata agli accordi integrativi.
6.3. Nel caso in esame è pacifico che l'accordo regionale non è intervenuto e i medici hanno continuato a percepire quanto loro assicurato dalla disciplina collettiva.
Cont
… La mancanza dell'accordo integrativo regionale previsto dal comma 6 dell'art. 59 2005
… assume rilievo decisivo nell'escludere la fondatezza della pretesa azionata.
8.1. Le parti
3 sociali hanno rimesso alla contrattazione integrativa regionale il ruolo di integrare la previsione collettiva e di determinare l'entità della quota capitaria da erogare a ciascun medico convenzionato e ciò ben si comprende attese le diverse realtà regionali, alcune delle quali, come
è noto, destinatarie anche di commissariamenti in considerazione di gravi deficit di bilancio e di inadeguatezza dei servizi sanitari (significativamente l'ACN viene sottoscritto nel marzo
2005, quando la legge finanziaria per lo stesso anno- legge n. 311/2004- aveva introdotto i programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione, di potenziamento del Servizio sanitario regionale e cioè i c.d. Piani di rientro).
8.2. Il gravame nel sostenere diversamente non tiene conto dell'inequivoco dato letterale e dell'evidente finalità della pattuizione contrattuale, che ha rimesso all'intervento integrativo regionale il ruolo di compendiare i diversi interessi coinvolti”.
L'appello va dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda formulata dagli odierni appellati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese di lite del doppio grado, per le oscillazioni giurisprudenziali in materia, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata con il ricorso di primo grado;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli l'8.10.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'8.10.2024, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236/24 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Rosa Maria Siciliano e Antonella Ferraro;
Appellante
E
, , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Mario Coppola, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di
Stabia alla via Pietro Carrese n. 28;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Parte Con ricorso depositato presso questa Corte in data 31.01.2024, l' in epigrafe proponeva appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1822 del 2023 che aveva condannato l'ente al versamento in favore degli odierni appellati, a decorrere dalle date per ciascuno indicate, delle somme dovute in conseguenza dell'adeguamento annuale della quota del fondo di ponderazione qualitativa variabile, rideterminato con l'incremento degli assegni individuali dei medici cessati a partire dal 2015, oltre interessi, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, evidenziava: l'omessa applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 59 lettera A Contr dell' e l'inesistenza del diritto dell'istante alla liquidazione della quota capitaria come
1 dedotto;
dunque, chiedeva la riforma della sentenza anche con la condanna al pagamento in suo favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
Con il ricorso di primo grado, , esponevano: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
-di essere medici di assistenza primaria in regime di convenzione presso l'Asl Napoli 3 SUD;
Contr
-che il rapporto di lavoro risultava regolamentato dall' stipulato in data 20.01.2005 e rinnovato in data 29.07.2009;
-che la Asl di appartenenza non aveva dato attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 59
Contr lettera A dell' (relativo al trattamento economico spettante a ciascun medico di assistenza primaria) al comma 5 (relativo all'incremento della quota a seguito della cessazione dal servizio di medici in convenzione).
Occorre premettere che il richiamato articolo 59 lettera A dell'ACN, ai commi 4 - 5 - 6- 7,
Part stabilisce: “
4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in ogni , il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31/12/2004 e di euro 0,50 annue dal 31/12/2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali;
7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali
a ciascun medico già titolare del rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 euro annue per assistito fino al 31 dicembre
2004, pari a 2,58 euro annue dal 1/1/2005 e pari a 3,08 euro annue dal 1/1/2006.”
E' stato precisato che “In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole
2 alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette” (Cfr. Cass.
n. 30141 del 2022).
Con riferimento alla norma contrattuale invocata, la Corte evidenzia che i dati letterali e sequenziali offrono elementi di coerenza e compatibilità per ritenere che se è vero che il fondo per la ponderazione qualitativa si arricchisce anche con gli assegni individuali dei medici che cessano dal rapporto convenzionale (come indicato al punto 5), è altrettanto vero che le modalità di redistribuzione di tale surplus devono essere concordate a livello regionale (come previsto nel punto 6).
Le parti sociali, inoltre, hanno anche previsto una disposizione “transitoria”, destinata ad essere modificata solo a seguito dei predetti accordi.
Nella fattispecie in esame, dagli atti di causa non è emerso che l'incremento richiesto fosse
Parte definito in sede regionale, pertanto, la correttamente continuava a corrispondere le sole quote capitarie di cui al suddetto punto 7, il cui ammontare prescindeva dall'effettiva consistenza del fondo, eventualmente aumentato per effetto della cessazione dal servizio di medici in convenzione.
In altri termini, la variazione della consistenza del predetto, per effetto del computo degli assegni individuali dei medici cessati dall'incarico, non poteva comportare il diritto al riparto mediante assegnazione di una quota capitaria diversa dalla misura fissa indicata dal comma 7, in assenza degli accordi regionali a cui il comma 6 espressamente rimanda.
L'esegesi normativa che precede era sostenuta anche dalla Corte di Appello di Roma che con sentenza n. 2219 del 2020 precisava: “
6.1. Il testo della norma contrattuale è inequivoco nel rimettere agli accordi regionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie.
6.2. Le parti sociali, responsabilmente, si sono fatte carico di stabilire fin da subito un ammontare fisso da erogare “fino alla definizione dei nuovi accordi regionali”, così da tutelare
i medici da eventuali ritardi e/o inadempimenti o anche difficoltà economiche nelle singole
Regioni, che altrimenti avrebbero compromesso totalmente l'erogazione di tale quota di compenso attesa la delega piena affidata agli accordi integrativi.
6.3. Nel caso in esame è pacifico che l'accordo regionale non è intervenuto e i medici hanno continuato a percepire quanto loro assicurato dalla disciplina collettiva.
Cont
… La mancanza dell'accordo integrativo regionale previsto dal comma 6 dell'art. 59 2005
… assume rilievo decisivo nell'escludere la fondatezza della pretesa azionata.
8.1. Le parti
3 sociali hanno rimesso alla contrattazione integrativa regionale il ruolo di integrare la previsione collettiva e di determinare l'entità della quota capitaria da erogare a ciascun medico convenzionato e ciò ben si comprende attese le diverse realtà regionali, alcune delle quali, come
è noto, destinatarie anche di commissariamenti in considerazione di gravi deficit di bilancio e di inadeguatezza dei servizi sanitari (significativamente l'ACN viene sottoscritto nel marzo
2005, quando la legge finanziaria per lo stesso anno- legge n. 311/2004- aveva introdotto i programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione, di potenziamento del Servizio sanitario regionale e cioè i c.d. Piani di rientro).
8.2. Il gravame nel sostenere diversamente non tiene conto dell'inequivoco dato letterale e dell'evidente finalità della pattuizione contrattuale, che ha rimesso all'intervento integrativo regionale il ruolo di compendiare i diversi interessi coinvolti”.
L'appello va dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda formulata dagli odierni appellati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese di lite del doppio grado, per le oscillazioni giurisprudenziali in materia, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata con il ricorso di primo grado;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli l'8.10.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
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