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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 10/04/2025)
R.G. 7308/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7308 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Stefano Lai, che la rappresenta e difende giusta delega resa in calce all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
, P.I. in persona del titolare RO P.IVA_2
, C.F. ; RO C.F._1
-convenuta, contumace-
Causa avente in oggetto: contratto d'opera – diritto di ritenzione – accertamento negativo del credito. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - Accertare che l' , in persona del RO
titolare Sig. , non ha diritto al pagamento di ulteriori RO
importi nei confronti della in merito alle lavorazioni Parte_1 effettuate sull'autoveicolo marca BMW, modello 120D, targato DS622JR; -
1 Conseguentemente accertare il diritto della ad Parte_1
ottenere dall , in persona del titolare Sig. RO
, la restituzione dell'autoveicolo marca BMW, modello RO
120D (Serie 1 Coupé Cabriolet), targato DS622JR e per l'effetto condannare l' , in persona del titolare Sig. RO
, a restituire la suddetta autovettura;
- Fissare la somma RO di denaro dovuta dall'obbligato, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella misura di € 500,00 (o in quella - anche maggiore - che il Giudice riterrà equa) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
-
Accertare i gravi danni patiti e patiendi dalla per Parte_1
l'indisponibilità dell'autoveicolo a far data dal 8 giugno 2020 sino all'effettivo rilascio e per l'effetto condannare l' RO
, in persona del titolare Sig. , al risarcimento
[...] RO
di detti danni così come verranno determinati in corso di causa, se del caso anche in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' in persona RO dell'omonimo titolare, esponendo che:
- la è proprietaria del veicolo BMW 120D (Serie 1, Parte_1
Coupé Cabriolet) tg DS622JR;
- in data 10.10.2018, in occasione dell'alluvione che aveva interessato il Comune di Capoterra, il veicolo era rimasto parzialmente sommerso fino al cofano motore;
- a causa delle condizioni del mezzo, questo era stato trasportato presso l'officina (referente Controparte_2 Testimone_1 che fin dall'acquisto si era occupata della manutenzione;
- preso atto che i danni necessitavano dell'intervento di un'officina con competenze specifiche, il titolare dell' CP_3 CP_2
aveva proposto il trasporto presso l'Officina Farigu
[...]
2 -
-
-
-
-
-
-
-
Alessandro dove avrebbero dovuto essere effettuati gli interventi necessari al ripristino delle funzionalità del veicolo, entro il
26.10.2018 e per il prezzo pattuito di €1.500,00 oltre I.V.A.; tramite numerose comunicazioni via WhatsApp, (legale Per_1
rappresentante pro tempore dell'attrice) aveva ottenuto conferma da parte di dell'importo pattuito per le riparazioni Testimone_1 presso l' , che avrebbe dovuto fatturare e incassare RO
autonomamente la cifra pattuita;
ciononostante, il meccanico dell' , nell'inviare la RO
comunicazione di fine lavori, aveva domandato un compenso di
€2.000,00 oltre I.V.A. per ulteriori lavorazioni mai autorizzate;
in data 8.11.2018, aveva ritirato il veicolo corrispondendo Per_1
l'importo, concordato sul posto, di €1.850,00 oltre I.V.A.; solo pochi minuti dopo il ritiro, tuttavia, alcune spie presenti sul quadro avevano segnalato anomalie al motore e la necessità di ulteriori riparazioni che il meccanico dell' aveva CP_1 CP_1 ricondotto a un'anomalia delle spie: oltre a ciò, aveva Per_1
segnalato la presenza di odore di gas proveniente dalle bocchette d'aria; nonostante la nuova riparazione, l'odore di gas e l'asserita anomalia delle spie si erano ripresentati non appena ritirato il mezzo;
dal 2018 al 2019, il veicolo era stato riportato numerose volte presso l' per effettuare rabbocchi d'olio e resettare le RO
spie della centralina;
per cercare di ottenere la definitiva risoluzione del problema, in data
04.11.2019 l'autoveicolo era stato ancora una volta ricoverato presso l'Officina Farci per effettuare gratuitamente e in garanzia le necessarie riparazioni, sull'assunto che i difetti al motore foosero riconducibili agli interventi a suo tempo effettuati presso la medesima officina;
fino al 04.06.2020, malgrado numerosi solleciti, il veicolo non era stato riparato né riconsegnato;
3 - in data 05.06.2020, finalmente disponibile al ritiro del mezzo,
l'Officina aveva richiesto l'ulteriore somma di €3.423,66 come da fattura;
- al rifiuto di provvedere al pagamento, il veicolo non era stato riconsegnato all'attore ed era tuttora ricoverato presso l'Officina convenuta;
- la mancata disponibilità del mezzo, utilizzato per lo svolgimento dell'attività aziendale, aveva arrecato ingenti danni di cui l'attrice ha domandato ristoro.
Ha concluso come in epigrafe.
Nessuno è comparso nell'interesse della convenuta, dichiarata contumace con ordinanza del 02.02.2022.
La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di interrogatorio formale e prova per testimoni.
_____
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. in quanto domanda nuova proposta per la prima volta solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Infatti, la norma citata, nella formulazione vigente ratione temporis, consente la sola precisazione o modifica delle domande già proposte con atto introduttivo, purché connesse con la domanda principale.
La proposizione di una domanda aggiuntiva non può essere qualificata come emendatio libelli, ma, più correttamente, come mutatio in quanto non specifica né modifica una domanda già proposta (come si ricava dai principi espressi da Cass. S.U. 12310/2015).
In questo senso, “la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in
4 alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (Cass. SS.UU. cit.).
La richiesta di condanna ex art. 614-bis c.p.c. è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda in senso stretto;
in quanto tale, deve essere proposta “prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito» Cass. 14461/2024.
Da quanto sinora esposto discende l'inammissibilità della domanda in esame.
____
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che nei giudizi di accertamento negativo del credito l'onere della prova non muta rispetto al riparto ordinario di cui all'art. 2697 c.c., rimanendo onere del creditore – convenuto – provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito.
Nella specie, il debitore (attore) ha dedotto l'insussistenza del credito di cui alla fattura del 05.06.2020, perché inerente a lavorazioni da effettuarsi “in garanzia”, risolutive di problematiche correlate a precedenti interventi dell' (doc. 15 – citazione). RO
Vi è prova, in atti, dell'affidamento del veicolo all' e del RO pagamento dell'importo di €1.850,00 oltre I.V.A., come da fattura dell'08.11.2018 emessa in occasione del primo ricovero (v. doc. 6 e 7 – citazione); e che al ritiro del mezzo l'automobile avesse, da subito, mostrato anomalie (doc. 8 – citazione), poi ripresentatesi a distanza di quasi un anno (doc. 11 – citazione).
5 Alla luce delle allegazioni dell'attore, è allora dirimente accertare se le ulteriori riparazioni di cui alla fattura del 05.06.2020 fossero lavorazioni in garanzia rispetto alle riparazioni già effettuate in occasione del primo accesso in officina.
Su questo punto, l'attore ha dedotto interrogatorio formale nei confronti del titolare dell' il quale, rimasto contumace, non si RO
è presentato a rispondere alla prova per interpello.
Deve, pertanto, farsi applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in merito all'art. 232 c.p.c. per cui il giudice, in caso di mancata risposta all'interpello, può valutare i fatti dedotti come ammessi, e ciò sulla base del libero apprezzamento del giudicante alla luce di ogni altro elemento di prova emerso dall'istruttoria
(Cass. 25935/2022).
Nel caso di specie, la disattesa prova per interpello e le emergenze processuali consentono di ritenere provato che il veicolo fosse stato sottoposto a numerosi interventi presso l' dal 10.11.2018 al RO
04.11.2019 (capo 19) e che in data 04.11.2019 l'autoveicolo fosse stato di nuovo ricoverato presso l' per le necessarie riparazioni CP_1
“gratuitamente e in garanzia” in merito ai difetti di funzionamento del motore (capo 21).
Infatti, i numerosi accessi, gli interventi gratuiti effettuati dall' nel CP_1
corso di un anno e la gratuità delle riparazioni in garanzia sono stati confermati da sentito all'udienza del 6.4.2023 sui Controparte_4
medesimi capi (v., in particolare, capo 19, 20, 21).
In assenza di contratto o preventivo scritto, pertanto, deve ritenersi provato che quest'ultimo accesso presso l'Officina prevedesse riparazioni gratuite e in garanzia, viste le problematiche riscontrate nel corso dell'intero anno dall'ultima riparazione, la disponibilità dell'Officina a porvi rimedio (doc.
8 e 9 – citazione, ma anche capo 19 e 20 P.T.) e la parziale sovrapposizione degli interventi effettuati in occasione di questo secondo ricovero rispetto alle prime lavorazioni (doc. 7 e 15 – citazione).
Deve, poi, essere rilevato che, trattandosi di azione promossa per
6 l'accertamento negativo del credito, sarebbe stato onere del convenuto introdurre in giudizio la prova del titolo della pretesa: tuttavia, rimasta contumace, l' ha rinunciato a proporre ragioni a sostegno RO
della correttezza della richiesta di pagamento.
E tanto è sufficiente ad affermare l'inesistenza del credito per cui è causa, con conseguente accertamento del diritto dell'attore alla restituzione dell'autoveicolo ancora ricoverato presso i locali dell' . RO
Preme, qui, rammentare che il diritto di ritenzione è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come forma di autotutela privata in deroga alla regola generale per cui “nessuno può farsi giustizia da sé”, il che postula la necessità del ricorso al Giudice per soddisfare un proprio diritto.
Allo scopo, il legislatore ha previsto norme specifiche che prevedono l'esercizio legittimo del diritto di ritenzione, tra cui il rimedio risultante dal combinato disposto degli artt. 1152 c.c. e 2756 c.c. secondo cui il diritto di ritenzione è riconosciuto – in via eccezionale – quale mezzo tipico a tutela di spese e prestazioni volte alla conservazione o miglioramento del bene.
Tuttavia, presupposto indefettibile affinché la norma possa operare è la sussistenza di un diritto di credito oggetto di tutela del quale, nel caso che ci occupa, non vi è prova.
Nessuna statuizione può, infine, essere resa con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni patiti per l'indisponibilità del veicolo in quanto totalmente sforniti di prova.
_____
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla semplicità della vertenza e alla contumacia di parte convenuta, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valore da
€5.201,00 ad €26.000,00 (scaglione applicabile, malgrado il valore indeterminabile della controversia, giusto orientamento della Cassazione, v. fra tutte n.968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta così dispone:
7 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla nei confronti dell' Parte_2 RO
;
[...]
- Dichiara tenuta e condanna l' alla RO restituzione, nei confronti dell'attrice, del veicolo BMW – 120 D tg
DS622JR;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese della lite, che liquida in €659,33 per spese, €2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
8
R.G. 7308/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7308 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Stefano Lai, che la rappresenta e difende giusta delega resa in calce all'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
, P.I. in persona del titolare RO P.IVA_2
, C.F. ; RO C.F._1
-convenuta, contumace-
Causa avente in oggetto: contratto d'opera – diritto di ritenzione – accertamento negativo del credito. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - Accertare che l' , in persona del RO
titolare Sig. , non ha diritto al pagamento di ulteriori RO
importi nei confronti della in merito alle lavorazioni Parte_1 effettuate sull'autoveicolo marca BMW, modello 120D, targato DS622JR; -
1 Conseguentemente accertare il diritto della ad Parte_1
ottenere dall , in persona del titolare Sig. RO
, la restituzione dell'autoveicolo marca BMW, modello RO
120D (Serie 1 Coupé Cabriolet), targato DS622JR e per l'effetto condannare l' , in persona del titolare Sig. RO
, a restituire la suddetta autovettura;
- Fissare la somma RO di denaro dovuta dall'obbligato, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella misura di € 500,00 (o in quella - anche maggiore - che il Giudice riterrà equa) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
-
Accertare i gravi danni patiti e patiendi dalla per Parte_1
l'indisponibilità dell'autoveicolo a far data dal 8 giugno 2020 sino all'effettivo rilascio e per l'effetto condannare l' RO
, in persona del titolare Sig. , al risarcimento
[...] RO
di detti danni così come verranno determinati in corso di causa, se del caso anche in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' in persona RO dell'omonimo titolare, esponendo che:
- la è proprietaria del veicolo BMW 120D (Serie 1, Parte_1
Coupé Cabriolet) tg DS622JR;
- in data 10.10.2018, in occasione dell'alluvione che aveva interessato il Comune di Capoterra, il veicolo era rimasto parzialmente sommerso fino al cofano motore;
- a causa delle condizioni del mezzo, questo era stato trasportato presso l'officina (referente Controparte_2 Testimone_1 che fin dall'acquisto si era occupata della manutenzione;
- preso atto che i danni necessitavano dell'intervento di un'officina con competenze specifiche, il titolare dell' CP_3 CP_2
aveva proposto il trasporto presso l'Officina Farigu
[...]
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Alessandro dove avrebbero dovuto essere effettuati gli interventi necessari al ripristino delle funzionalità del veicolo, entro il
26.10.2018 e per il prezzo pattuito di €1.500,00 oltre I.V.A.; tramite numerose comunicazioni via WhatsApp, (legale Per_1
rappresentante pro tempore dell'attrice) aveva ottenuto conferma da parte di dell'importo pattuito per le riparazioni Testimone_1 presso l' , che avrebbe dovuto fatturare e incassare RO
autonomamente la cifra pattuita;
ciononostante, il meccanico dell' , nell'inviare la RO
comunicazione di fine lavori, aveva domandato un compenso di
€2.000,00 oltre I.V.A. per ulteriori lavorazioni mai autorizzate;
in data 8.11.2018, aveva ritirato il veicolo corrispondendo Per_1
l'importo, concordato sul posto, di €1.850,00 oltre I.V.A.; solo pochi minuti dopo il ritiro, tuttavia, alcune spie presenti sul quadro avevano segnalato anomalie al motore e la necessità di ulteriori riparazioni che il meccanico dell' aveva CP_1 CP_1 ricondotto a un'anomalia delle spie: oltre a ciò, aveva Per_1
segnalato la presenza di odore di gas proveniente dalle bocchette d'aria; nonostante la nuova riparazione, l'odore di gas e l'asserita anomalia delle spie si erano ripresentati non appena ritirato il mezzo;
dal 2018 al 2019, il veicolo era stato riportato numerose volte presso l' per effettuare rabbocchi d'olio e resettare le RO
spie della centralina;
per cercare di ottenere la definitiva risoluzione del problema, in data
04.11.2019 l'autoveicolo era stato ancora una volta ricoverato presso l'Officina Farci per effettuare gratuitamente e in garanzia le necessarie riparazioni, sull'assunto che i difetti al motore foosero riconducibili agli interventi a suo tempo effettuati presso la medesima officina;
fino al 04.06.2020, malgrado numerosi solleciti, il veicolo non era stato riparato né riconsegnato;
3 - in data 05.06.2020, finalmente disponibile al ritiro del mezzo,
l'Officina aveva richiesto l'ulteriore somma di €3.423,66 come da fattura;
- al rifiuto di provvedere al pagamento, il veicolo non era stato riconsegnato all'attore ed era tuttora ricoverato presso l'Officina convenuta;
- la mancata disponibilità del mezzo, utilizzato per lo svolgimento dell'attività aziendale, aveva arrecato ingenti danni di cui l'attrice ha domandato ristoro.
Ha concluso come in epigrafe.
Nessuno è comparso nell'interesse della convenuta, dichiarata contumace con ordinanza del 02.02.2022.
La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo di interrogatorio formale e prova per testimoni.
_____
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. in quanto domanda nuova proposta per la prima volta solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Infatti, la norma citata, nella formulazione vigente ratione temporis, consente la sola precisazione o modifica delle domande già proposte con atto introduttivo, purché connesse con la domanda principale.
La proposizione di una domanda aggiuntiva non può essere qualificata come emendatio libelli, ma, più correttamente, come mutatio in quanto non specifica né modifica una domanda già proposta (come si ricava dai principi espressi da Cass. S.U. 12310/2015).
In questo senso, “la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in
4 alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (Cass. SS.UU. cit.).
La richiesta di condanna ex art. 614-bis c.p.c. è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda in senso stretto;
in quanto tale, deve essere proposta “prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito» Cass. 14461/2024.
Da quanto sinora esposto discende l'inammissibilità della domanda in esame.
____
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che nei giudizi di accertamento negativo del credito l'onere della prova non muta rispetto al riparto ordinario di cui all'art. 2697 c.c., rimanendo onere del creditore – convenuto – provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito.
Nella specie, il debitore (attore) ha dedotto l'insussistenza del credito di cui alla fattura del 05.06.2020, perché inerente a lavorazioni da effettuarsi “in garanzia”, risolutive di problematiche correlate a precedenti interventi dell' (doc. 15 – citazione). RO
Vi è prova, in atti, dell'affidamento del veicolo all' e del RO pagamento dell'importo di €1.850,00 oltre I.V.A., come da fattura dell'08.11.2018 emessa in occasione del primo ricovero (v. doc. 6 e 7 – citazione); e che al ritiro del mezzo l'automobile avesse, da subito, mostrato anomalie (doc. 8 – citazione), poi ripresentatesi a distanza di quasi un anno (doc. 11 – citazione).
5 Alla luce delle allegazioni dell'attore, è allora dirimente accertare se le ulteriori riparazioni di cui alla fattura del 05.06.2020 fossero lavorazioni in garanzia rispetto alle riparazioni già effettuate in occasione del primo accesso in officina.
Su questo punto, l'attore ha dedotto interrogatorio formale nei confronti del titolare dell' il quale, rimasto contumace, non si RO
è presentato a rispondere alla prova per interpello.
Deve, pertanto, farsi applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in merito all'art. 232 c.p.c. per cui il giudice, in caso di mancata risposta all'interpello, può valutare i fatti dedotti come ammessi, e ciò sulla base del libero apprezzamento del giudicante alla luce di ogni altro elemento di prova emerso dall'istruttoria
(Cass. 25935/2022).
Nel caso di specie, la disattesa prova per interpello e le emergenze processuali consentono di ritenere provato che il veicolo fosse stato sottoposto a numerosi interventi presso l' dal 10.11.2018 al RO
04.11.2019 (capo 19) e che in data 04.11.2019 l'autoveicolo fosse stato di nuovo ricoverato presso l' per le necessarie riparazioni CP_1
“gratuitamente e in garanzia” in merito ai difetti di funzionamento del motore (capo 21).
Infatti, i numerosi accessi, gli interventi gratuiti effettuati dall' nel CP_1
corso di un anno e la gratuità delle riparazioni in garanzia sono stati confermati da sentito all'udienza del 6.4.2023 sui Controparte_4
medesimi capi (v., in particolare, capo 19, 20, 21).
In assenza di contratto o preventivo scritto, pertanto, deve ritenersi provato che quest'ultimo accesso presso l'Officina prevedesse riparazioni gratuite e in garanzia, viste le problematiche riscontrate nel corso dell'intero anno dall'ultima riparazione, la disponibilità dell'Officina a porvi rimedio (doc.
8 e 9 – citazione, ma anche capo 19 e 20 P.T.) e la parziale sovrapposizione degli interventi effettuati in occasione di questo secondo ricovero rispetto alle prime lavorazioni (doc. 7 e 15 – citazione).
Deve, poi, essere rilevato che, trattandosi di azione promossa per
6 l'accertamento negativo del credito, sarebbe stato onere del convenuto introdurre in giudizio la prova del titolo della pretesa: tuttavia, rimasta contumace, l' ha rinunciato a proporre ragioni a sostegno RO
della correttezza della richiesta di pagamento.
E tanto è sufficiente ad affermare l'inesistenza del credito per cui è causa, con conseguente accertamento del diritto dell'attore alla restituzione dell'autoveicolo ancora ricoverato presso i locali dell' . RO
Preme, qui, rammentare che il diritto di ritenzione è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come forma di autotutela privata in deroga alla regola generale per cui “nessuno può farsi giustizia da sé”, il che postula la necessità del ricorso al Giudice per soddisfare un proprio diritto.
Allo scopo, il legislatore ha previsto norme specifiche che prevedono l'esercizio legittimo del diritto di ritenzione, tra cui il rimedio risultante dal combinato disposto degli artt. 1152 c.c. e 2756 c.c. secondo cui il diritto di ritenzione è riconosciuto – in via eccezionale – quale mezzo tipico a tutela di spese e prestazioni volte alla conservazione o miglioramento del bene.
Tuttavia, presupposto indefettibile affinché la norma possa operare è la sussistenza di un diritto di credito oggetto di tutela del quale, nel caso che ci occupa, non vi è prova.
Nessuna statuizione può, infine, essere resa con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni patiti per l'indisponibilità del veicolo in quanto totalmente sforniti di prova.
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Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla semplicità della vertenza e alla contumacia di parte convenuta, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valore da
€5.201,00 ad €26.000,00 (scaglione applicabile, malgrado il valore indeterminabile della controversia, giusto orientamento della Cassazione, v. fra tutte n.968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta così dispone:
7 - Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla nei confronti dell' Parte_2 RO
;
[...]
- Dichiara tenuta e condanna l' alla RO restituzione, nei confronti dell'attrice, del veicolo BMW – 120 D tg
DS622JR;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese della lite, che liquida in €659,33 per spese, €2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Cagliari, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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