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Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04160/2023 REG.RIC.
N. 03745/2024 REG.RIC.
N. 03809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4160 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vergara, -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vergara in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune di Sant'-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
sul ricorso numero di registro generale 3745 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Costanzo in Aversa, via Nobel Alfredo n. 281;
sul ricorso numero di registro generale 3809 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vergara, -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vergara in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune di Sant'-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC reg. Giustizia
quanto al ricorso n. 4160 del 2023:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ACCERTAMENTO
a) dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant''-OMISSIS- sull''istanza del ricorrente del 16/12/2022 di dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 del 18/7/2019 rilasciato dallo stesso Comune alla -OMISSIS- Srl per intervento di “sostituzione edilizia ai sensi dell''art. 7, comma 5 L. Reg. n. 19/2009”, consistente nella demolizione di un opificio dismesso e realizzazione di un edificio residenziale di n. 24 unità abitative;
b) dell''obbligo del Comune di Sant''-OMISSIS- di concludere il procedimento avviato con l''istanza del ricorrente del 16/12/2022, dichiarando la decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 del 18/7/2019, con ordine allo stesso Comune, rimasto inerte, di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni e nomina di Commissario ad acta affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, in sostituzione dell''Amministrazione inadempiente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 19/12/2023:
PER L’ ANNULLAMENTO
dell''atto prot. 23998 del 19/10/2023 del VII Settore – Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Sant''-OMISSIS-, con cui è stata accolta l''istanza di proroga della -OMISSIS- Srl prot. 22986 del 5/10/2022, ammettendola “a trasmettere, entro quindi(ci) giorni dalla notifica della presente … le attestazioni di avvenuta assegnazione e/o promessa di assegnazione dei n. 8 alloggi destinati ad ERS” (edilizia residenziale sociale), adempimento previsto invece entro il termine di 18 mesi dal permesso di costruire n. 100/2019 del 18/7/2019 (prescrizione n. 19), rilasciato per intervento di “sostituzione edilizia ai sensi dell''art. 7, comma 5 L. Reg. n. 19/2009” (demolizione di un opificio dismesso e realizzazione di un edificio residenziale di n. 24 unità abitative) in Sant''-OMISSIS- alla Via -OMISSIS-..
quanto al ricorso n. 3745 del 2024:
per l''annullamento
- del provvedimento di diniego di esercizio del potere di cui all’art. 39 DRP 380/2001 adottato dalla Regione Campania in data 23.05.2024;.
quanto al ricorso n. 3809 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA:
a) della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’-OMISSIS- sulle istanze del ricorrente del 5.1.2024 e del 12.4.2024 - sollecitate con note del 22.5.2024, del 7.7.2024 e del 25.7.2024 – per la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 del 18.7.2019, rilasciato alla -OMISSIS- s.r.l. in relazione ad intervento di “sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 7, comma 5 L. Reg. n.19/2009” (cd. Piano casa), per mancato assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge e dal titolo edilizio di assegnazione degli alloggi destinati ad edilizia residenziale sociale (E.R.S.) per una quota pari almeno al 30% del fabbricato assentito;
b) della violazione da parte del Comune dell’obbligo di concludere, entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2, comma 2 L. n. 241/1990, il procedimento avviato con le istanze del ricorrente del 5.1.2024 e del 12.4.2024, sollecitate con note del 22.5.2024, del 7.7.2024 e del 25.7.2024;
c) del perdurante obbligo del Comune di concludere il procedimento avviato con le istanze del ricorrente del 5.1.2024, e del 12.4.2024, sollecitate con note del 22.5.2024, del 7.7.2024 e del 25.7.2024, dichiarando la decadenza del p.d.c. n. 100/2019, con nomina di un Commissario ad acta affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31\10\2024 :
PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI:
a) del provvedimento prot. n. 22030 del 18.7.2024 del VII Settore del Comune di Sant’-OMISSIS-, ad oggetto “PdC n. 100/2019 rilasciato ad -OMISSIS-. Chiusura procedimento di istruttoria prot. n. 14351. Diffida al deposito dei contratti definitivi”, con cui – omettendo ancora una volta di pronunciare la doverosa decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 - è stato concesso un nuovo termine alla -OMISSIS- Srl per l’assolvimento degli obblighi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) previsti dalla legge e dal permesso di costruire n. 100/2019; b) di ogni altro atto lesivo dell’interesse del ricorrente alla pronuncia di decadenza del permesso di costruire n. 100/2019, tra cui tutti gli atti dell’istruttoria, nonché, ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 23957 del 6.8.2024 del VII Settore comunale e la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 87 del 22.2.2024 (“Linee guida per l’edilizia residenziale sociale”);
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA:
della decadenza ed inefficacia del permesso di costruire n. 100/2019 del 18/7/2019;
PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ ED INEFFICACIA:
dell’atto di “modifica della convenzione urbanistica per intervento ai sensi dell’art. 7, comma 5 della L. Reg. n. 19/2009” stipulato in data 1/10/2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12\11\2024 :
PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI:
a) del provvedimento prot. n. 22030 del 18.7.2024 del VII Settore del Comune di Sant’-OMISSIS-, ad oggetto “PdC n. 100/2019 rilasciato ad -OMISSIS-. Chiusura procedimento di istruttoria prot. n. 14351. Diffida al deposito dei contratti definitivi”, con cui – omettendo ancora una volta di pronunciare la doverosa decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 - è stato concesso un nuovo termine alla -OMISSIS- Srl per l’assolvimento degli obblighi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) previsti dalla legge e dal permesso di costruire n. 100/2019;
b) di ogni altro atto lesivo dell’interesse del ricorrente alla pronuncia di decadenza del permesso di costruire n. 100/2019, tra cui tutti gli atti dell’istruttoria, nonché, ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 23957 del 6.8.2024 del VII Settore comunale e la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 87 del 22.2.2024 (“Linee guida per l’edilizia residenziale sociale”);
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA:
della decadenza ed inefficacia del permesso di costruire n. 100/2019 del 18/7/2019;
PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ ED INEFFICACIA:
dell’atto di “modifica della convenzione urbanistica per intervento ai sensi dell’art. 7, comma 5 della L. Reg. n. 19/2009” stipulato in data 1/10/2019..
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Società -OMISSIS- e di Regione Campania e di Comune di Sant'-OMISSIS- e di Società -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo ricorso, -OMISSIS- -OMISSIS- premette:
di essere proprietario, in virtù di atti di donazione per Notar -OMISSIS- rep. n. 78924 del 3/7/1978 e rep. n. 79534 del 19/7/1979 (allegati all’istanza sub n. 1 e 2), di un fabbricato con retrostante giardino sito in Sant’-OMISSIS- alla via -OMISSIS- n. 23 (riportato in Catasto al -OMISSIS-), nel quale abita con il proprio nucleo familiare;
- che tale proprietà immobiliare confina lungo il lato sud col compendio immobiliare della -OMISSIS- s.r.l., sito alla via -OMISSIS- n. 25, di 4.024 mq.(riportato in Catasto al -OMISSIS-), sul quale sono stati realizzati alla fine degli anni ’60 un opificio ed un fabbricato;
- che il Responsabile del VII Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Sant’-OMISSIS- ha rilasciato alla -OMISSIS- (già -OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS-) il permesso di costruire n. 100/2019 del 18/7/2019 (allegato all’istanza sub n. 3) per eseguire un intervento di “sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 7, comma 5 L.R. 19/2009”, consistente nella demolizione
dell’opificio dismesso (ex conceria) e nella realizzazione di un edificio residenziale di n. 24 unità abitative su 4 piani fuori terra ed uno interrato per 32 box auto, dell’altezza di 12,40 mt. e della volumetria fuori terra di mc. 8.583, permesso di costruire cui ha fatto seguito la presentazione nel dicembre 2019 di una SCIA in variante
-che con l’istanza del 16/12/2022 ha chiesto al Comune, per quanto qui di interesse, “che sia dichiarata la decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 del 18.7.2019 rilevando che
“la -OMISSIS- s.r.l. è incorsa … nella decadenza prevista al punto 19 del P.d.C. n. 100/2019: “il presente permesso decade se non vengono rispettate tutte le clausole riportate nella convenzione stipulata in data 21.6.19 ed in particolare decade se entro 18 mesi dal rilascio del presente non vengano depositate presso il VII Settore le attestazioni dell’avvenuta assegnazione e/o promessa di
assegnazione degli alloggi destinati ad ERS con le modalità previste dalla vigente normativa comunale”.
Lamentando la omessa pronuncia del Comune su tale istanza, ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con ogni conseguente statuizione.
Con motivi aggiunti successivamente notificati è insorta avverso il provvedimento espresso con
cui è stata accolta l’istanza di proroga della -OMISSIS- Srl prot. 22986 del 5/10/2022, ammettendola “a trasmettere, entro quindi(ci) giorni dalla notifica della presente … le attestazioni di avvenuta assegnazione e/o promessa di assegnazione dei n. 8 alloggi destinati ad ERS” , con la seguente motivazione:
“Ritenuto che i termini di cui alla citata convenzione, a causa dei contenziosi registrati, dell’emergenza Covid e delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili verificatesi dal 2021 al 2022, non potevano essere obiettivamente rispettati”.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I) Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede, semplificazione e certezza del tempo amministrativo. Violazione dell’art. 7, comma 5 della L. Reg. n. 19 del 2009, degli artt. 27, comma 1 e 28-bis, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, e contraddittorietà con la
prescrizione n. 19 del p.d.c. n. 100/2019 e della convenzione del 21/6/2019.
Nella specie il permesso di costruire in deroga si giustificava in quanto compensato dalla “realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale
di cui all’articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008.
Tanto che il Comune di Sant’-OMISSIS-, per assicurare il raggiungimento della finalità sociale prevista dall’art. 7, comma 5 della L. Reg. n. 19/2009, ha inserito nel permesso di costruire n. 100/2019 la prescrizione n. 19: “il presente permesso decade se non vengono rispettate tutte le clausole riportate nella convenzione stipulata in data 21.6.19 ed in particolare decade se entro 18 mesi dal rilascio del presente non vengano depositate presso il VII Settore le attestazioni dell’avvenuta assegnazione
e/o promessa di assegnazione degli alloggi destinati ad ERS con le modalità previste dalla vigente normativa comunale”.
Essendo stato rilasciato il permesso di costruire n. 100/2019 in data 18/7/2019, l’-OMISSIS- avrebbe dovuto trasmettere al Comune le attestazioni di assegnazione degli alloggi destinati ad edilizia residenziale sociale entro i successivi 18 mesi, ovvero entro il 18/1/2021.
Tale termine di scadenza del 18/1/2021 è stato prorogato ex lege fino al 29/6/2022, per effetto dell’art. 103, comma 2 D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in L. 24/4/2020 n. 27.
Ne discende che alla data del 29/6/2022 è definitivamente scaduto l’ampio termine a disposizione della -OMISSIS- Srl per il deposito presso il VII Settore comunale delle “attestazioni dell’avvenuta assegnazione e/o promessa di assegnazione degli alloggi destinati ad ERS con le modalità previste dalla vigente normativa comunale”.
Oltre alla impossibilità di prorogare un termine già scaduto, l’atto di concessione della proroga è
comunque illegittimo, non essendo la sua motivazione idonea a giustificare una nuova proroga dopo ben 4 anni e 3 mesi dal rilascio del titolo edilizio del 18/7/2019. Non sarebbero influenti in tal senso né la sospensioni COVID, e neppure il contenzioso promosso dallo stesso ricorrente, atteso che l’efficacia del permesso di costruire n. 100/2019 è risultata effettivamente sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa solo per due brevi periodi dal 4/6/2021 all’1/7/2021 (26 giorni) e dal 20/9/2021 al 24/2/2022 (5 mesi), e per periodi comunque già coperti dalla proroga legale cd. Covid prevista dall’art. 103, comma 2 D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in L. 24/4/2020 n. 27.
Quanto infine al richiamo alla “difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili verificatesi dal 2021 al 2022” si tratta di motivazione rilevata d’ufficio dal Comune e in modo assolutamente
generico.
II) Violazione degli artt. 3, 6-bis e 21-nonies della L. n. 241 del 1990, dell’art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 107, comma 2 D.Lgs. n. 267 del 2000. Incompetenza. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, e contraddittorietà con la prescrizione n.19 del p.d.c. n. 100/2019 e della convenzione del 21/6/2019.
L’atto non risulterebbe sottoscritto dal funzionario legittimato, in quanto - è stato sottoscritto “per il Responsabile del VII Settore” Urbanistica anziché dal “Responsabile” del Settore; inoltre in ragione del conflitto di interessi rilevato da pregresse sentenze di questo TAR, il ricorrerne aveva chiesto che fosse esonerato dall’incarico di provvedere non solo il Responsabile del Settore arch. -OMISSIS- ma anche il nominato geom. -OMISSIS-, rilevando che “il geom. -OMISSIS- si trova in una posizione di subordinazione nei confronti del Dirigente dell’Ufficio per la totalità dell’attività urbanistica.
Invero con nota del Segretario generale del Comune prot. 7368 del 20/3/2023, in riscontro alla nota del 10/2/2023 (prot. 3953 del 13/2/2023) dell’avv. -OMISSIS-, è stato riferito che “al fine di garantire la massima trasparenza dell’operato della P.A., è intenzione di questo Ente revocare il decreto
sindacale di nomina del geometra -OMISSIS- e nominare un soggetto esterno all’Amministrazione”.
Tuttavia, in contraddizione con l’impegno assunto in tale nota comunale prot. 7368 del 20/3/2023 e con i richiamati principi di trasparenza e imparzialità, l’incarico di definire il sollecitato procedimento non è stato affidato ad un soggetto esterno all’Amministrazione , ma ad un soggetto strettamente subordinato all’architetto -OMISSIS-.
Si è costituita la società controinteressata deducendo la inammissibilità ed infondatezza della domanda.
Il ricorso è stato rinviato su istanza del ricorrente per trattazione congiunta con altro gravame proposto tra le stesse parti.
Con successivo ricorso RG 3745 del 2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale col quale non è stata accolta la richiesta avanzata di annullamento, ex art. 39 del D.P.R. 380/2001, del permesso di costruire n. 100/2019 del 18.7.2019 rilasciato dal Responsabile del VII settore Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Sant’-OMISSIS- alla -OMISSIS- s.r.l.
Premesso che l’impugnativa spiegata nei confronti del citato permesso di costruire con ricorso, n.
2392/2021, al TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 1260/2022 del 24.2.2022 era stata
dichiarato irricevibile, per tardività, pronuncia confermata in Consiglio di Stato con la sentenza n. 7804 del 7.9.2022, deduce che con istanza del 25 novembre 2022, acquisita al prot. reg. n. 590436/2022, ha chiesto alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 380/2001, di disporre l’annullamento del predetto permesso di costruire n. 100/2019 del 18.7.2019, previa sospensione dei lavori. .
Lamenta che la Regione, dopo numerose richieste istruttorie al Comune di Sant’-OMISSIS- e alla
soc. controinteressata, solo dopo quasi 18 mesi ed un’ennesima diffida, del 14 maggio 2024, col gravato provvedimento PG/257151/ /2024 del 23 maggio 2024, si è determinata nel modo che segue: “non si ritiene di poter procedere, allo stato degli atti, all’esercizio dei poteri regionali di cui
all’art. 39 del Dpr 380/2001, non ricorrendone i presupposti di legge”.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.P.R. 380/2001 E DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/1990,. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA’
La illegittimità del titolo rilasciato era evidenziata per un triplice ordine di motivi: sia in quanto il permesso in deroga per sostituzione edilizia è consentito solo per immobili dismessi allocati in “aree urbane degradate”. Tale non sarebbe l’area in cui è posto l’immobile de quo, sito in Sant’-OMISSIS-, via -OMISSIS- n. 25, di proprietà della -OMISSIS- s.r.l. : nel caso di specie, invece, dismesso è solo l’opificio industriale, che, peraltro, ricade in zona “H - verde pubblico attrezzato” nel vigente P.R.G.; sia per contrasto con gli artt. 3 e 12-bis della citata l. r. 19/2009, in base ai quali la disciplina di favore si applica solo con riferimento agli edifici regolarmente assentiti, mentre l’opificio in parola è stato costruito in difformità dalla “autorizzazione per l’esecuzione dei lavori edili n. 1236 del 18/2/1963; sia infine perché il permesso di costruire viola quanto prescritto dal comma 5 dell’art. 7 della L. R. 19/2009, secondo il quale la convenzione annessa al titolo abilitativo all’edificazione deve prevedere “la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008”, il che non sarebbe rispettato.
La regione aveva tuttavia ritenuto che, anche volendo accedere alla tesi secondo cui il potere regionale è un potere di vigilanza-controllo, questo non giustifica la sua sottrazione all’ambito di applicazione dell’art. 21-novies l. n. 241/90, per cui il carattere discrezionale dell’annullamento non richiede la mera sussistenza di un’illegittimità dell’atto e il mero interesse pubblico al ripristino della legalità violata, occorrendo invece un interesse pubblico concreto ed attuale alla riconduzione alla legalità, da compararsi con l’affidamento dei privati.
Il potere in oggetto sarebbe invece totalmente vincolato, e comunque non sussisterebbe alcun legittimo affidamento della -OMISSIS- sr l,
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.P.R. 380/2001, DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/1990, COME SUCC. MOD. ED INT., E DEGLI ARTT. 2, 3, 5 E 7 E 12-BIS DELLA L.R. CAMP. 19/2009. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA’.
Sarebbe erroneo l’assunto regionale, espresso nella relazione istruttoria, secondo il quale non avendo il Comune di Sant’-OMISSIS- con la delibera di C.C. n. 13 del 26.2.2010 escluso esplicitamente l’area de qua dall’applicazione del Piano casa per l’area , si deve ritenere che essa rientri tra quelle in cui sia possibile l’intervento di sostituzione edilizia .Siffatta interpretazione, sproporzionatamente estensiva delle disposizioni derogatorie del Piano Casa, è, in contrasto con la lettera della legge regionale ed anche con il testo della suddetta delibera.
Inoltre il Comune di Sant’-OMISSIS- con la delibera n. 102 del 3.11.2015 aveva proceduto, così come previsto dalla legge, ad individuare le zone degradate presenti sul territorio comunale, e cioè via Battisti, via Cardinale Verde, via Basilio Di Martino, via Diaz e Rione degli alloggi popolari ex legge n. 167/62 e 219/81, zona tra cui non rientra quella sulla quale è stato rilasciato il contestato P.d.C. (via -OMISSIS-).
Si è costituita in giudizio la società controinteressata, sostenendo la infondatezza della domanda.
Si è costituita altresì la regione Campania, difendendo il provvedimento impugnato sotto tutti i profili in contestazione.
Con il terzo ricorso, -OMISSIS- -OMISSIS- è insorto contro il silenzio serbato dal Comune di Sant’-OMISSIS- sulle istanze del 5.1.2024 e del 12.4.2024 - sollecitate con note del 22.5.2024, del 7.7.2024 e del 25.7.2024 – per la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 del 18.7.2019, rilasciato alla -OMISSIS- s.r.l. in relazione ad intervento di “sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 7, comma 5 L. Reg. n.19/2009”.
Premesso che con ricorso R.G. 4160/2023 aveva impugnato il silenzio inadempimento del Comune sulla sua ultima istanza del 16.12.2022, espone che dopo la notifica di tale ricorso la -OMISSIS- s.r.l. aveva presentato (prot. n. 22986 del 5.10.2023) nuova istanza di proroga per il deposito delle attestazioni di assegnazione degli alloggi ERS .Con nota del 19.10.2023, firmata da tre dipendenti comunali che non si sono identificati in sostituzione del Responsabile dell’U.T.C., è stata concessa ulteriore proroga di 15 giorni alla -OMISSIS- per il deposito delle attestazioni E.R.S. , quest’ultima impugnata con motivi aggiunti al ricorso R.G. 4160/2023.
Con istanza del 24.10.2023 l’avv. -OMISSIS- chiedeva nuovamente al Comune che fosse dichiarata la decadenza del p.d.c. n. 100/2019 per mancato assolvimento dell’obbligo E.R.S. previsto dalla legge.
In data 14.11.2023 la -OMISSIS-, per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo E.R.S., aveva depositato (prot. n. 26052 – doc. n. 14) n. 8 copie di contratti preliminari di vendita (in allegato fascicolate docc. nn. 15-22) che, in seguito ad istanza di accesso agli atti, erano consegnate al ricorrente con la cancellazione di alcuni dati (nominativi dei promissari acquirenti, dati identificativi degli immobili e prezzi).
Con formale istanza del 5.1.2024 l’avv. -OMISSIS- chiedeva al Comune di avviare e concludere il procedimento di decadenza del p.d.c. ,rappresentando che i contratti preliminari depositati dalla -OMISSIS- non erano idonei a dimostrare l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dal titolo edilizio.
Stante il mancato riscontro a tale istanza, in data 12.4.2024 aveva trasmesso al Comune, diffida ai sensi dell’art. 328 cp tramite il difensore avv. -OMISSIS-.
Scaduto anche il termine di 30 giorni assegnato con la diffida del 12.4.2024, il Comune senza adottare un provvedimento definitivo, ma in data 17.5.2024 trasmetteva all’avv. -OMISSIS- via pec la nota soprassessoria prot. n. 14352 (doc. n. 25) del seguente tenore: “a riscontro della diffida richiamata in oggetto, si comunica che questo Ente, valutate le deduzioni ivi sollevate, ha avviato
l’istruttoria prot. 14351 del 17.5.24 volta alla verifica delle criticità emerse in capo ai preliminari di vendita depositati dalla società -OMISSIS- s.r.l
Di seguito, il VII Settore Edilizia Privata aveva trasmesso alla -OMISSIS- s.r.l ed all’avv. -OMISSIS- la nota prot. n. 19615 del 27.6.2024 (doc. n. 27)del seguente tenore: “Oggetto: PdC n. 100/2019 rilasciato alla -OMISSIS- s.r.l. Verifica legittimità preliminari di vendita. Proroga termini di conclusione del Procedimento, con cui veniva differita la conclusione del procedimento.
Infine con determina n. 591 del 9.7.2024 (doc. n. 29) il Comune si era limitato a conferire ad avvocato esterno all’Ente il seguente incarico professionale: di fornire parere legale in ordine
all’osservanza delle prescrizioni connesse al rilascio del permesso di costruire da parte di -OMISSIS- s.r.l. secondo specifici quesiti indicati in atto separato”
Espone inoltre di avere da ultimo appreso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord aveva adottato - nell’ambito del procedimento penale (registro notizie di reato n. 7295/2024) nel quale l’avv. -OMISSIS- risulta iscritto quale “parte offesa” (doc. n. 30) - provvedimento di sequestro degli 8 alloggi del fabbricato della -OMISSIS- da destinare ad ERS, eseguito dai
Carabinieri di Sant’-OMISSIS- il 24.7.2024; i reati ipotizzati erano quelli previsti dall’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), dall’art. 328 c.p. (omissioni in atti d’ufficio) e dall’art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche).
Lamenta comunque che nonostante l’ulteriore sollecito del 25.7.2024 il Comune di Sant’-OMISSIS- non abbia ancora provveduto alla conclusione del procedimento avviato con le istanze del 5.1.2024 e del 12.4.2024. Solo casualmente, ed attraverso il deposito compiuto in giudizio connesso, ovvero quello contro la regione Campania, aveva appreso della nota comunale dl 18 luglio 2024 che concedeva alla controinteressata ulteriore termine per il deposito degli atti definitivi di trasferimento degli immobili destinati ad ERS.
Deduce quindi la violazione dell’obbligo di provvedere e chiede accertamento della fondatezza sostanziale della propria pretesa alla declaratoria di decadenza del permesso di costruire de quo.
Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto della domanda.
Con primi motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2024 il ricorrente è insorto avverso il provvedimento prot. n. 22030 del 18.7.2024 del VII Settore del Comune di Sant’-OMISSIS-, ad oggetto “PdC n. 100/2019 rilasciato ad -OMISSIS-. Chiusura procedimento di istruttoria prot. n. 14351. Diffida al deposito dei contratti definitivi”, con cui – omettendo ancora una volta di pronunciare
la doverosa decadenza del permesso di costruire n. 100/2019 - è stato concesso un nuovo termine alla -OMISSIS- Srl per l’assolvimento degli obblighi.
In particolare il Comune, sul richiamo al parere espresso dal suo legale ed alla delibera di G.R. Campania n. 87 del 2024, pur constatando il permanere dei motivi di “criticità” denunziati dal ricorrente, ha contraddittoriamente concesso alla -OMISSIS- Srl di “depositare entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori i contratti definitivi contenenti la prova del rispetto degli obblighi convenzionali”; il Comune ha pertanto accolto la tesi della -OMISSIS- Srl secondo cui, giusta quanto previsto nella delibera di G.R. n. 87/2024, sarebbe possibile procedere alla vendita diretta degli alloggi ERS senza passare per l’obbligatoria preventiva locazione e sia addirittura possibile superare l’accertata carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi evidenziati dal ricorrente fino alla stipula dei contratti notarili.
Il ricorso è affidato alle censure di :
Invalidità derivata dai vizi dedotti nel ricorso n. R.G. 4160/2023 e nei relativi motivi aggiunti, e nel ricorso introduttivo del giudizio n. R.G. 3809/2024
II) Violazione degli artt. 3, 6-bis e 21-nonies della L. n. 241 del 1990, dell’art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 107, comma 2 D.Lgs. n. 267 del 2000. Incompetenza. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, e contraddittorietà con la prescrizione n. 19 del p.d.c. n. 100/2019 e della convenzione del 21/6/2019
III) Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede, semplificazione e certezza del tempo amministrativo. Violazione dell’art. 7, comma 5 della L. Reg. n. 19 del 2009, degli artt. 27, comma 1 e 28-bis, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, e contraddittorietà con la
prescrizione n. 19 del p.d.c. n. 100/2019 e della convenzione del 21/6/2019.
Gli atti impugnati hanno nuovamente riconosciuto alla -OMISSIS- Srl – nel luglio ed agosto 2024, a distanza di ben 5 anni dal rilascio del p.d.c. n. 100/2019 - una ulteriore non consentita proroga, violando anche il principio generale secondo cui non è ammessa la proroga di termine già scaduto
IV) Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 12 L. 7/8/1990 n. 241, dell’art. 26, comma 1 e 2 e dell’art. 27 D.Lgs. n. 33/20213. Violazione degli artt. 21,24 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, collaborazione e buona fede. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione
V) Violazione dell’art. 7, comma 5 L. Reg. 28/12/2009 n. 19, dell’art. 28-bis D.P.R. 6/6/2001 n. 380, dell’art. 10, comma 6 L. 23/5/2014 n. 80,del D.M. 2/4/2008 e dell’art. 19 L. Reg. 14/8/1997 n. 19. Eccesso di potere per contraddittorietà con la delibera di G.R. Campania n. 356 dell’8/8/2014, difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti .
La legge prevede l’obbligatorietà della locazione e la “possibilità” per l’affittuario di riscattare l’alloggio sociale. Nessuna disposizione normativa riconosce la possibilità per il privato di vendere o locare a suo piacimento un “alloggio sociale”.
L’art. 8 della stessa legge n. 80/2014, rubricato “riscatto a termine dell’alloggio sociale”, prevede espressamente che le convenzioni urbanistiche “possono” contenere la clausola di riscatto e afferma
testualmente “la clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della locazione”. Vi e’ quindi un divieto di riscatto previsto per legge prima di 7 anni.
VI. Illegittimità degli atti comunali impugnati per omessa pronuncia di decadenza del p.d.c. n. 100/2019. Carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli assegnatari. Mancata destinazione alla locazione; mancanza del bando pubblico, violazione della percentuale ERS stabilita dalla legge; mancanza degli attestati ISEE; mancanza dei requisiti anagrafici, di accesso e di reddito. Mancato rispetto del prezzo convenzionato.
Con secondi motivi aggiunti depositati il 12.11.2024 il ricorrente è insorto avverso gli stessi atti, rappresentando che nel frattempo è stato avviato e pende innanzi al Tribunale di Napoli Nord a carico dei legali rappresentanti della -OMISSIS- Srl e del Responsabile del VII Settore Urbanistica del Comune di Sant’-OMISSIS- il procedimento penale n. 7295/2024 R.G.N.R. per condotte tenute in relazione alla vendita diretta degli alloggi ESR di cui al permesso di costruire n. 100/2019.
Ha dedotto i seguenti ulteriori vizi di legittimità:
I) Violazione dell’art. 7, comma 5 L. Reg. 28/12/2009 n. 19, dell’art. 28-bis D.P.R. 6/6/2001 n. 380, dell’art. 10, comma 6 L. 23/5/2014 n. 80, del D.M. 2/4/2008 e dell’art. 19 L. Reg. 14/8/1997 n. 19. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, correttezza e buona fede. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, contraddittorietà con la delibera di G.R. Campania n. 356 dell’8/8/2014,con la prescrizione n. 19 del p.d.c. n. 100/2019 e convenzione del 21/6/2019.
Si sono costituiti il Comune e la società controinteressata ed hanno dedotto la inammissibilità del ricorso per mancanza dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di autotutela, la inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, lamentando lo stesso censure inerenti al tutela di interessi differenti dalla sua posizione proprietaria, e la infondatezza della impugnativa nel merito.
Dopo il deposito di documentazione, sulle memorie scritte delle parti, tutti i ricorsi sono stati trattenuti in decisone alla pubblica udienza del 9 aprile 2025.
DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione dei tre ricorsi per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, essendo rivolti tra le stesse parti , ovvero tra parti parzialmente coincidenti, e tesi alla impugnativa di atti tra loro connessi.
In via preliminare, va ritenuta sussistente la legittimazione ad agire dell’odierno ricorrente, contestata nei due ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione comunale, e connessi motivi aggiunti diretti avverso gli atti sopravvenuti .
Deduce la difesa dei resistenti che la qualità di proprietario di un’area distante pochi metri da quella oggetto del giudizio non è di per sé indice della sussistenza di una situazione soggettiva e oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dall’attività autorizzata (cd. vicinitas) e, comunque, non è sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse all’impugnazione del titolo relativo all’immobile autorizzato (o alla adozione di un provvedimento di annullamento o di decadenza dello stesso).
Invero, la vicinitas può fondare la legittimazione ad agire soltanto laddove sia accompagnata dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il
Provvedimento, come ritenuto dalla giurisprudenza della Adunanza plenaria ( n. 22/2021) .
Nella specie, secondo tale prospettazione, la procedura di assegnazione degli alloggi ERS non comporterebbe alcuna lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva del ricorrente : poiché lo stesso aveva sempre radicato il suo interesse ad agire nella circostanza che l’immobile realizzato dalla Società -OMISSIS- s.r.l., per la sua ubicazione e per le sue dimensioni, toglie aria e luce al suo fabbricato e ne determina un deprezzamento, tale pregiudizio prescinderebbe del tutto dalle modalità di assegnazione degli alloggi realizzati e dai requisiti degli abitanti degli stessi.
Peraltro l’immobile è stato realizzato sulla scorta di un titolo edilizio risalente al 2019 che l’attuale ricorrente aveva già impugnato innanzi al giudice amministrativo, con esito negativo sia in primo che in secondo grado. Ne consegue che attualmente il detto permesso non sarebbe più suscettibile di essere annullato, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria , tanto che anche la Regione Campania, sollecitata ad intervenire in autotutela, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 380/2001, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’adozione di un siffatto provvedimento.
La tesi non merita favorevole considerazione.
Va premesso che , secondo la più volte richiamata Adunanza plenaria n. 22 del 2021, non è più sufficiente valutare il mero criterio della “vicinitas”, occorrendo anche almeno l’allegazione di un pregiudizio da parte ricorrente che radichi un interesse concreto ed attuale alla eliminazione del titolo edilizio altrui, ma, la stessa ha legato quest’ultimo all’utilità ricavabile dall’effetto ripristinatorio, affermando che l’interesse sia “da valutarsi in termini di prospettazione dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso e sulla possibile esistenza di una lesione”, e che possa essere rinvenuto “nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata, nella possibile diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nella menomazione di valori urbanistici, degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione di servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico” ( aspetti dedotti e documentati anche con perizia giurata ed altra diffida penale prodotte).
Orbene, tali elementi non sono carenti nella posizione del ricorrente, e appaiono evidenti anche nel pregresso contenzioso svoltosi tra le parti (attuale ricorrente, Comune di S. -OMISSIS- ed -OMISSIS- s.r.l) .
Tale contenzioso, relativo alla richiesta di annullamento dello stesso titolo edilizio, si è concluso
con sentenza n. 1260/2022, confermata in appello con sentenza CdS n. 7804/2022, avente il seguente dispositivo: “il T.A.R. definitivamente pronunziando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile” (si tratta, quindi, non di rigetto nel merito ma di una dichiarazione di irricevibilità in rito per tardività; ciò esclude la formazione di un giudicato di merito sulla legittimità del titolo edilizio, e di preclusioni quantomeno dell’accertamento dei presupposti per la sua decadenza, atteso che il giudicato presuppone identità di soggetti, causa petendi e petitum, e non si forma sulle sentenze di mera irricevibilità per tardività).
In proposito, consolidata giurisprudenza (ex multis, C.d.S. n. 682 del 15.2.2017, 26.3.2003 n.
1744, 1.3.2010 n. 1167, 30.7.2003 n. 4396) ha affermato: “in relazione alle sentenze di mero rito
del giudice amministrativo, solo quando la statuizione del giudice riguarda profili di
legittimazione e d’interesse a ricorrere … allora tale sentenza ha attitudine a spiegare i propri
effetti in un diverso processo sempre che non siano mutate le circostanze di fatto e vi sia identità
di soggetti e di oggetto dell’azione” (così, C.d.S n. 682/2017).
Peraltro nei pregressi giudizi la questione della legittimazione ed interesse all’impugnazione non è stata mai messa in dubbio ed è stata implicitamente affrontata dal TAR e dal Consiglio di Stato ( in fase cautelare ed in fase di merito) , che hanno riconosciuto sia la legittimazione che l’interesse del ricorrente. Lo stesso Comune ha riconosciuto l’interesse e la legittimazione del ricorrente in sede procedimentale di accesso agli atti in cui gli ha consegnato in data 14.11.2023 gli otto preliminari ERS (senza addurre alcun elemento ostativo). Allo stesso modo interesse e legittimazione sono stati espressamente riconosciuti laddove il Comune, proprio su istanza del ricorrente, ha avviato il procedimento e l’istruttoria diretta ad accertare il rispetto dell’obbligo ERS.
Orbene, è vero che l’attuale giudizio ha un diverso oggetto (richiesta di decadenza e non di
annullamento) ma interesse e legittimazione sono gli stessi dei giudizi conclusisi con la sentenza di irricevibilità.
Nella specie, la vicinitas della proprietà del ricorrente è irrevocabile in dubbio : lo stesso ha dimostrato di essere proprietario dell’intero appezzamento di terreno confinante lungo tutto il lato sud con la proprietà -OMISSIS- depositando la donazione paterna (atto -OMISSIS- –allegato anche alla perizia per ing. -OMISSIS- nella quale vi è una chiara rappresentazione grafica dello stato dei luoghi); quanto all’interesse, il pregiudizio addotto emerge dalle fotografie, depositate con la perizia di parte che mostrano la costruzione di un caseggiato – (produz. 26.2.2025) - con vedute dirette verso la proprietà del ricorrente .
Non ha pregio la deduzione per cui sarebbe stata eliminata una fabbrica inquinante, e comunque un edificio con maggior impatto urbanistico, atteso che la costruzione di un edificio residenziale con numerose unità abitative comporta un aggravio del carico urbanistico , la perdita di visuale, il sovraffollamento, l’aumento dell’inquinamento ambientale e del traffico (v. perizia giurata per ing. -OMISSIS- e diffida depositate il 26.2.2025).
In particolare, nella relazione giurata del 20.7.2015 per ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, prodotta dal ricorrente, l’opificio industriale demolito è stato descritto e risulta che esso si sviluppava in larghezza e lunghezza mediante un enorme piano terra alto circa cinque metri e da un più piccolo primo piano alto quattro metri. Il fabbricato realizzato dalla -OMISSIS-, invece, si sviluppa in verticale con un’altezza di circa 13 metri e con una lunghezza doppia. La diminuzione di aria e luce rispetto al precedente opificio è, quindi, evidente . Dalle fotografie dell’opificio, poi, risulta che non vi erano vedute, sia diretta che indiretta, mentre dalle foto del nuovo fabbricato prodotte risultano numerosi balconi dai quali si esercitano vedute dirette per l’intera lunghezza dell’edificio.
L’impatto negativo sulla privacy rispetto alla situazione preesistente è, quindi, indubitabile.
Dalla stessa relazione, poi, risulta che l’attività della conceria era cessata da molti anni , per cui la modifica consentita della destinazione dell’immobile non giova al ricorrente neppure sotto tale aspetto.
Ne deriva che anche la declaratoria di decadenza del permesso di costruire de quo, sebbene per motivi non edilizi ma legati al mancato rispetto della clausola sulla riserva di edilizia sociale, costituisce una domanda tesa al soddisfacimento dell’interesse fatto valere dal ricorrente, ovvero alla eliminazione del titolo edilizio lesivo dei suoi diritti ed interessi.
Peraltro la natura delle censure prospettate non incide sulla legittimazione della parte, atteso che ciò che rileva è la utilità ultima che la parte si propone di conseguire.
In altri termini, le pregresse impugnative attingevano il momento genetico del titolo edilizio, lamentandone il contrasto con norme primarie e secondarie, e chiedendone l’annullamento.
L’attuale azione si fonda sul momento esecutivo del titolo , che conteneva espressa clausola condizionale di decadenza, e attengono quindi all’aspetto funzionale del rapporto tra la società -OMISSIS- srl e l’amministrazione comunale , che tuttavia non è un rapporto puramente bilaterale.
In tale prospettiva, non può dedursi la mancanza di interesse del -OMISSIS- a dedurre censure attinenti ad aspetti che non lo coinvolgerebbero direttamente.
Osserva invero il Collegio che la fase esecutiva di un rapporto con l’amministrazione, qualora lo stesso non si esaurisca nel rilascio del titolo, ma preveda profili di durata connessi all’adempimento di condizioni e oneri imposti alla parte, non può configurarsi alla stregua dell’attuazione di un mero rapporto privatistico, alla quale sarebbero estranei soggetti diversi dai contraenti ( ovvero nella specie dai potenziali beneficiari di alloggi di edilizia residenziale sociale).
La opposta tesi è formalistica e inidonea a descrivere la peculiarità degli obblighi assunti verso l’amministrazione, che non è parte individuale, ma deve sempre tendere alla cura dell’interesse pubblico, nella poliedricità delle sue manifestazioni.
La stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, in fattispecie attinente l’aspetto esecutivo di un contratto pubblico, ha ritenuto che sussista interesse all’accesso agli atti di tale fase da parte di contraenti non aggiudicatari. La verifica della corretta esecuzione della commessa pubblica comporta invero per gli stessi un interesse, consistente nella possibilità di dedurre inadempimenti e compulsare l’amministrazione alla risoluzione del rapporto.
Né giova dedurre che la ditta non aggiudicataria non avrebbe ormai più alcuna possibilità di impugnare gli atti di gara, o perché decaduta o perché sia risultata soccombente nel giudizio instaurato. L’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha rilevato che sussiste “una rilevanza pubblicistica (anche) della fase di esecuzione del contratto, dovuta alla compresenza di fondamentali interessi pubblici (…)”; ciò in quanto l’attuazione in concreto dell’offerta risultata migliore, all’esito della gara, e l’adempimento delle connesse prestazioni dell’appaltatore o del concessionario devono “essere lo specchio fedele di quanto risultato all’esito di un corretto confronto in sede di gara, perché altrimenti sarebbe facile aggirare in sede di esecuzione proprio le regole del buon andamento, della trasparenza e, non da ultimo, della concorrenza, formalmente seguite nella fase pubblicistica anteriore e prodromica all’aggiudicazione”.
Tali considerazioni possono essere riprodotte nella fattispecie de qua, ove la rilevanza pubblicistica della fase di esecuzione degli obblighi dedotti nel titolo edilizio, e dalla ditta assunti, è legata alla presenza di fondamentali interessi pubblici, connessi alla deroga ottenuta dalla controinteressata proprio in ragione della assunzione di espliciti obblighi inerenti il soddisfacimento dell’interesse abitativo di fasce svantaggiate della popolazione.
Ne deriva che l’esecuzione ed attuazione deve essere anche in tal caso lo specchio fedele di quanto dedotto nel permesso di costruire , anche in relazione alle modalità ed ai tempi di adempimento.
Invero, ai sensi del D.M. 22.4.2008., va richiamata la definizione di alloggio sociale poi recepita dall’art. 10, co. 3. L. n. 80/2014, e dalla quale emerge il rilievo pubblicistico :
“l’alloggio sociale è l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale che svolge la funzione di
interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di
alloggi nel libero mercato”. Innegabile pertanto la funzione di interesse generale della puntuale e tempestiva destinazione degli alloggi a beneficio dei nuclei familiari svantaggiati.
In conclusione, l’avv. -OMISSIS- , in ragione della vicinitas e della dedotta lesione della amenità e del valore del proprio fondo, è legittimato a dedurre vizi della fase esecutiva del rilasciato permesso di costruire: non più aspetti genetici per i quali la relativa azione è ormai esaurita, ma aspetti funzionali, che coinvolgono la perdurante giustificazione della deroga urbanistica accordata alla controinteressata, giustificazione che deve sorreggere costantemente l’iter della edificazione sino alla sua completa attuazione, sulla quale peraltro compete all’amministrazione vigilare adeguatamente.
Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.
Il giudizio trae origine dal rilascio del permesso di costruire n. 100/2019 del 18.7.2019 da parte
del Comune di S. -OMISSIS- in favore della -OMISSIS- s.r.l., ai sensi dell’art. 7, c. 5 della L.R. n. 19/2009
(cd. Piano Casa), con il quale si è consentita - in area destinata a verde pubblico, e in totale deroga agli strumenti urbanistici - l’edificazione di un complesso immobiliare residenziale costituito da 24 appartamenti e 32 garage, al posto di un preesistente opificio industriale dismesso.
Prevedendo la norma l’obbligatoria destinazione del 30% del nuovo edificato ad edilizia residenziale sociale, il Comune di S. -OMISSIS- solo dopo la stipula di convenzione urbanistica del
21.6.2019 rilasciava il p.d.c. n. 100/2019 in cui si legge:
- nel frontespizio (pag. 1), “in riferimento all’art.1, comma 3 del D.M. 22.4.2008 e s.m.i. sono
previsti n. 8 alloggi con relative n. 10 autorimesse che saranno adibiti ad edilizia sociale “;
- alla pag. 2, il permesso è rilasciato vista “la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 7 della L.R.
19/2009 … in data 21.6.2019 dal notaio -OMISSIS- di Parete (CE) … conforme allo
schema approvato dal Delibera di CC n. 36 del 29.9.2011”;
- all’art. 19, pag. 4, “il presente permesso decade … se entro 18 mesi dal rilascio del presente
non vengano depositate presso il VII Settore le attestazioni dell’avvenuta assegnazione e/o
promessa di assegnazione degli alloggi destinati ad ERS con le modalità previste dalla vigente
normativa comunale”.
Peraltro poco dopo il rilascio del p.d.c., con atto a rogito notaio -OMISSIS- in data 1.10.2019 il Dirigente dell’U.T.C., ing. -OMISSIS-, autorizzava la società -OMISSIS- s.r.l., modificando la precedente convenzione, anche a vendere direttamente gli alloggi E.R.S. in alternativa alla locazione (sulla legittimità di tale modifica si avrà modo di soffermarsi in seguito ).
In data 14.09.2021 l’U.T.C. di Sant’-OMISSIS- rilasciava nota con la quale certificava il mancato deposito, nonostante la scadenza del termine di 18 mesi previsto nel titolo, delle attestazioni dell’avvenuta assegnazione degli alloggi destinati ad E.R.S.
Di qui la prima istanza per la declaratoria della decadenza del permesso di costruire presentata il 16 ottobre 2019 dal ricorrente, e il silenzio dell’amministrazione, seguito dal formale atto di proroga dell’ottobre 2023 ( impugnato con i motivi aggiunti nel primo ricorso).
Dopo la concessione di dette proroghe la società -OMISSIS-, in data 14.11.2023, con atto prot. n. 26052, depositava otto copie di contratti preliminari di vendita degli alloggi E.R.S.
A seguito di formali contestazioni del ricorrente ( vedi istanza del 5 gennaio 2024, reiterata in data 12 aprile 2024, di avviare e concludere il procedimento di decadenza del p.d.c. 100/2019, in quanto i contratti preliminari depositati non sarebbero idonei a dimostrare l’assolvimento degli obblighi ERS), l’U.T.C. avviava istruttoria prot. 14351 del 17.5.24 “volta alle verifiche delle criticità emerse in capo ai preliminari di vendita depositati dalla società -OMISSIS-”, precisando: “All’esito di tale istruttoria, che sarà conclusa nei termini legge, saranno assunti da questo Ente tutti i provvedimenti conseguenziali che si riterranno necessari”.
In mancanza di adozione del provvedimento di decadenza del p.d.c., il ricorrente instaurava il giudizio RG 3809/2024 , avente ad oggetto il silenzio sulle diffide e la richiesta di annullamento e/o declaratoria di inefficacia di ogni atto emanato contra legem , nonché di decadenza e/o inefficacia del p.d.c. n.100/2019.
Successivamente proponeva motivi aggiunti in quanto, scaduti i termini di legge, il Comune aveva emanato in data 18.7.24 la nota prot. n. 22030 con la quale aveva dichiarato chiusa l’istruttoria e concesso alla -OMISSIS- s.r.l. ulteriore termine decorrente dalla stipula dei contratti definitivi di trasferimento.
Di tale nota, impugnata con i primi motivi aggiunti, il ricorrente veniva a conoscenza in seguito al deposito fattone in data 13.9.24 dalla stessa -OMISSIS- non nel giudizio de quo ,ma in altro giudizio pendente tra le parti ( TAR Napoli R.G. n. 3754/24) avente altro oggetto , ovvero il giudizio proposto avverso il diniego della Regione Campania di esercizio dei poteri di annullamento ex art. 39 TUE.
Inoltre, con il secondo giudizio, è stato impugnato detto diniego regionale, lamentando che la regione avrebbe dovuto esercitare una potestà vincolata per eliminare il permesso rilasciato contra legem.
All’esito di tale ricostruzione in fatto, rileva il Collegio che occorre prendere le mosse dal primo giudizio , rilevando che l’azione originariamente proposta, per accertamento dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione adottato il provvedimento esplicito ancorché non satisfattivo, di concessione della proroga per l’adempimento della clausola del permesso di costruire relativa all’assolvimento degli obblighi di edilizia residenziale sociale, gravato con i motivi aggiunti. Residua l’esame della impugnativa dell’atto di cui ai motivi aggiunti; si tratta della nota con cui si concede un termine alla controinteressata , prorogando quello convenzionalmente previsto, per il deposito della prova dell’assolvimento degli obblighi assunti in merito all’edilizia sociale.
La proroga è illegittima, risultando fondata ed assorbente la censura che lamenta l’impossibilità di proroga di un termine ormai scaduto.
Non vi è dubbio che il permesso di costruire n. 100/2019 del 18/7/2019 riguarda un intervento di “sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 7, comma 5 L. Reg. n. 19/2009”, consistente nella demolizione di un opificio dismesso e la realizzazione di un edificio residenziale di n. 24
unità abitative in Sant’-OMISSIS- alla Via -OMISSIS-.
L’art. 7, comma 5 della L. Reg. della Campania n. 19 del 2009 (cd. Piano Casa) intanto consente, per immobili dismessi, “interventi di sostituzione edilizia” anche “con cambio di destinazione d’uso” ed “in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi” – superando gli
interessi pubblici alla attuazione della pianificazione urbanistica e quelli dei proprietari di immobili confinanti, quale il ricorrente - in quanto tale vulnus sia compensato dalla “realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008.
Il Comune di Sant’-OMISSIS-, conseguentemente , per assicurare il raggiungimento della finalità sociale prevista dall’art. 7, comma 5 della L. Reg. n. 19/2009, ha inserito nel permesso di costruire n. 100/2019 la prescrizione n. 19 del seguente tenore: “il presente permesso decade se non vengono rispettate tutte le clausole riportate nella convenzione stipulata in data 21.6.19 ed in particolare decade se entro 18 mesi dal rilascio del presente non vengano depositate presso il VII Settore le attestazioni dell’avvenuta assegnazione e/o promessa di assegnazione degli alloggi destinati ad ERS con le modalità previste dalla vigente normativa comunale”.
Essendo stato rilasciato il permesso di costruire n. 100/2019 in data 18/7/2019, la -OMISSIS- avrebbe dovuto trasmettere al Comune le attestazioni di assegnazione degli alloggi destinati ad edilizia residenziale sociale entro i successivi 18 mesi, ovvero entro il 18/1/2021.
Tale termine di scadenza del 18/1/2021 è stato prorogato ex lege fino al 29/6/2022, per effetto dell’art. 103, comma 2 D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in L. 24/4/2020 n. 27 (come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. D.L. 7/10/2020 n. 125, conv. con modif. dalla L. 27/11/2020 n. 159).
Ne discende che alla data del 29/6/2022 era scaduto il termine a disposizione della -OMISSIS- Srl per il deposito presso il VII Settore comunale delle “attestazioni dell’avvenuta assegnazione e/o promessa di assegnazione degli alloggi destinati ad ERS con le modalità previste dalla vigente normativa comunale”.
L’impugnato atto comunale prot. 23998 del 19/10/2023 è pertanto illegittimo in quanto ha accolto l’istanza di proroga della -OMISSIS- Srl prot. 22986 del 5/10/2022, in un momento in cui la avvenuta scadenza del termine aveva già determinato il mancato verificarsi della condizione di legge e conseguentemente la decadenza del titolo.
In proposito è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza secondo cui “come noto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo presuppone che il termine da prorogare non sia ancora scaduto. Il principio è applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto ad un termine finale di efficacia atteso che un conto è disporre la prosecuzione dell'efficacia nel tempo di un originario provvedimento, altra cosa è consentire nuovamente lo svolgimento di una attività in precedenza preclusa per sopravvenuta inefficacia dell'atto abilitativo (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4384; IV, 22 maggio 2006, n. 3025; 22 dicembre 2003, n. 8462; 25 marzo 2003, n. 1545; VI, 10 ottobre 2002, n. 5443)" (TAR Lombardia - Milano, Sez. II, 3 dicembre 2018, n. 2717)” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 22/8/2022, n. 2299).
In materia di decadenza del p.d.c. per scadenza del termine annuale di inizio lavori o di quello triennale per la ultimazione degli stessi, è la stessa legge – art. 15, comma 2 bis D.P.R. n. 380/01, a prevedere la possibilità di una proroga, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso purché la richiesta sia avanzata “anteriormente alla scadenza” ( tale regola vale anche per i termini ordinatori- . Consiglio di Stato 22.5.2006 n. 3025, 22.12.2003 n. 8462, 25.3.2003 n. 1545, 10.10.2002 n. 5443,. n. 2078 del 25.3.2020).
Assume la difesa dell’amministrazione che tali approdi non sarebbero applicabili al caso de quo, in quanto riferibili alla proroga del titolo edilizio ex art. 15 TUE, al fine di assicurare la realizzazione ordinata ed entro tempi certi delle trasformazioni assentite con il titolo edilizio, prevenendo situazioni di degrado legate alla presenza di costruzioni non ultimate.
Nel caso in esame, invece, la previsione del termine in concessione sarebbe finalizzata ad evitare il ritardo nell’adempimento da parte di uno dei contraenti, non precludendosi la proroga in presenza
dell’accordo tra le parti, e sempreché tale proroga non determini una lesione dell’interesse pubblico, lesione che nel caso di specie sarebbe indimostrata. Invero, l’obiettivo principale della legge regionale “Piano Casa” e del Comune di Sant’-OMISSIS- è garantire la disponibilità di alloggi a prezzi calmierati, per facilitare l’accesso alla casa per le fasce medio-basse. Tale obiettivo non potrebbe ritenersi mancato per il semplice fatto che i contratti preliminari sono stati depositati dopo la scadenza del termine originariamente previsto . Il Comune avrebbe tenuto conto che i lavori erano stati completati anche relativamente agli alloggi Ers e che era stata avviata anche l’assegnazione degli stessi con la stipula dei contratti preliminari di vendita.
Peraltro, non sarebbe evincibile la perentorietà del termine , ravvisabile solo in presenza di una
previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce, quali,
ad esempio, una preclusione o una decadenza.
Osserva in contrario il Collegio che anche con riferimento al termine de quo è ravvisabile un preciso e rilevante interesse pubblico al suo rispetto, tanto che nel permesso rilasciato l’amministrazione ha imposto il suo rispetto a pena di decadenza.
Il pregnante interesse pubblico è quello di soddisfare in tempi certi le esigenze abitative dei ceti svantaggiati della popolazione, ottenendo l’assegnazione della quota di alloggi riservata agli stessi nel termine indicato. In tal senso il rispetto dei 18 mesi è clausola essenziale, tanto da essere stata presidiata con la sanzione della decadenza dell’intero titolo edilizio, con conseguente improrogabilità di un termine già scaduto.
La legittimità della proroga solo prima della scadenza costituisce invero principio generale dei termini stabiliti a pena di decadenza, come esplicitamente il termine de quo; in proposito il giudice di appello ha autorevolmente stabilito ( Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 11 ottobre 2023, n. 8889) che :” …la proroga, quale istituto di carattere eccezionale, deve, necessariamente, intervenire prima della scadenza dell'atto da prorogare. Ciò perché la proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto. Il principio è applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto ad un termine finale di efficacia, atteso che un conto è disporre la prosecuzione dell'efficacia nel tempo di un originario provvedimento, altro è consentire nuovamente lo svolgimento di un'attività in precedenza preclusa per sopravvenuta inefficacia dell'atto, occorrendo, in questa seconda ipotesi, una nuova e più approfondita valutazione che tenga conto della situazione di fatto e delle regole giuridiche sopravvenute.” Ed ancora:
"La proroga di un atto amministrativo non può ammettersi qualora l'atto originario sia scaduto: esso è possibile solo se sopraggiunga prima della scadenza del termine, perché, quale atto avente l'effetto di estendere il termine di efficacia di un provvedimento amministrativo, deve a questo collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell'atto su cui si salda, costituendo con questo un unicum temporale" (C.d.S., V, 28 luglio 2023, n. 7400; VI, 21 giugno 2001, n. 3349).
Peraltro , anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, la illegittimità della proroga emerge anche dalla circostanza che la stessa motivazione addotta per il rilascio della proroga non è immune dai dedotti vizi, atteso che si deduce:
“Vista la richiesta acquisita al ns. prot. 22986 in data 05/10/2023 per la proroga dei termini per l’assegnazione dell’Edilizia Residenziale Sociale di ulteriori 18 mesi per effetto del contenzioso instauratosi con l’Avv. -OMISSIS- e dei provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo adottati, nel corso dei giudizi, dalla giustizia amministrativa;” , con richiamo quindi agli effetti del contenzioso instaurato dall’odierno ricorrente.
A tal proposito, mette conto evidenziare come il contenzioso proposto dall’avv. -OMISSIS-, va identificato nel ricorso T.A.R. (n. R.G. 2392/2021) notificato in data 1/6/2021 avverso il permesso di costruire de quo, che ha avuto il seguente andamento:
- decreto presidenziale cautelare del T.A.R. n. 1050 del 4/6/2021, di accoglimento dell’istanza di sospensione;
- ordinanza collegiale cautelare del T.A.R. n. 1223 dell’1/7/2021, di rigetto dell’istanza di sospensione;
- ordinanza collegiale cautelare del Consiglio di Stato n. 5149 del 20/9/2021, di accoglimento dell’istanza di sospensione, in riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. dell’1/7/2021;
- sentenza del T.A.R. n. 1260 del 24/2/2022, che ha dichiarato irricevibile il ricorso n. R.G. 2392/2021;
- sentenza del Consiglio di Stato n. 7804 del 7/9/2022, di rigetto dell’appello dell’avv. -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. n. 1260/2022.
Dunque l’efficacia del permesso di costruire n. 100/2019 è risultata effettivamente sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa solo per due brevi periodi dal 4/6/2021 all’1/7/2021 (26 giorni) e dal 20/9/2021 al 24/2/2022 (poco più di 5 mesi), e per periodi comunque già coperti dalla proroga legale cd. Covid prevista dall’art. 103, comma 2 D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in L. 24/4/2020 n. 27 . Ciò non giustifica pertanto una proroga di tale portata.
Quanto infine al richiamo alla “difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili verificatesi dal 2021 al 2022” si tratta circostanza rilevata d’ufficio dal Comune ,in modo assolutamente generico e comunque già presa in considerazione nell’ambito della proroga legale ex art. 103, comma 2 D.L. n. 18/2020. In ogni caso sarebbe evenienza non in grado di giustificare l’inattività nelle assegnazioni e/o promesse di assegnazioni degli alloggi ERS, riguardando solo l’attività materiale di costruzione degli alloggi e non anche quella amministrativa e negoziale per la loro assegnazione; peraltro la necessità della stipula degli atti di assegnazione e/o di promessa di assegnazione già prima della ultimazione dei lavori è confermata dallo stesso tenore della prescrizione n. 19, che fissa all’uopo il termine ultimo di 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio, ben inferiore a quello complessivo a disposizione di 1 anno per l’inizio dei lavori da sommare a quello di 3 anni successivi per l’ultimazione.
Ne deriva l’annullamento della proroga in oggetto, con operatività ex lege del meccanismo decadenziale previsto dallo stesso permesso di costruire. Deriva inoltre la carenza di interesse alla declaratoria di nullità della modifica alla convenzione urbanistica, in ragione del venir meno dello stesso titolo edilizio convenzionato.
La fondatezza del primo ricorso comporta che il secondo ricorso, proposto contro il diniego regionale di intervento ex art. 39 TUE., RG 3745 del 2024, sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’avvenuta decadenza del titolo edilizio per effetto dell’annullamento della proroga gravata, decadenza divenuta operativa in data anteriore alla richiesta alla regione di intervento in autotutela , priva di substrato giuridico e fattuale l’invocato potere di secondo grado.
Infine, quanto al terzo ricorso, proposto avverso il perdurante silenzio inadempimento dell’amministrazione circa la richiesta di pronunciare la decadenza, a fronte di un riscontro della società -OMISSIS- srl ritenuto inadeguato in quanto consistente in preliminari di vendita e non in assegnazione in locazione, poi integrato da motivi aggiunti avverso l’ atto comunale sopravvenuto, va rilevato che anche lo stesso deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, sia che si ritenga perdurante il silenzio sulla seconda diffida a provvedere ( configurando l’atto impugnato con i motivi aggiunti come puramente endoprocedimentale), sia che si ritenga lo stesso atto sopravvenuto del 18 luglio 2024 espressione sostanziale di un ‘ ulteriore proroga ivi accordata , il ricorso è comunque improcedibile per illegittimità caducante del primo provvedimento di proroga.
Ritiene il Collegio che l’amministrazione, benché si sia espressa con un atto non rivolto direttamente nei confronti dell’istante, ma alla -OMISSIS- srl, abbia superato la situazione di inerzia, per cui l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della avvenuta emanazione di provvedimento che ancorché non satisfattivo, si pronuncia espressamente sulla istanza.
Si tratta in particolare della impugnativa della nota del 18 luglio 2024, in cui l’Amministrazione comunale - ritenendo che la verifica del rispetto degli obblighi convenzionali e, in particolare della sussistenza in capo agli assegnatari dei requisiti di accesso all’edilizia sociale, deve essere
effettuata all’atto della stipula dei contratti definitivi – con nota n. prot. 22030 del 18.7.2024, ha dichiarato chiusa l’istruttoria, ed ha diffidato la -OMISSIS- s.r.l. a procedere al deposito dei contratti
definitivi di compravendita entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, con l’avvertimento che, trascorso tale termine senza che tale onere venga assolto o, comunque, senza che i contratti definitivi dimostrino l’assolvimento degli obblighi convenzionali, si provvederà a dichiarare con immediatezza la decadenza del permesso di costruire n. 100/2019.
Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti al terzo ricorso, notificati
in data 30 ottobre 2024.
Va preliminarmente rilevato come ciò rende superfluo anche l’esame della difesa della resistente società ove eccepisce la mancanza di obbligo a provvedere sulla istanza in autotutela.
A prescindere dalla irrilevanza dell’eccezione, in ragione della improcedibilità dell’azione avverso il silenzio inadempimento, mette conto evidenziare come sussiste obbligo di provvedere sulla richiesta emanazione di provvedimenti di decadenza oltre all’annullamento e alla revoca.
Invero non può affermarsi di un obbligo della p.a. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell’an - del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.
Tuttavia nel caso di specie non si verte in ipotesi di autotutela, caratterizzata da discrezionalità, in quanto non è stato chiesto “il riesame di un precedente atto sfavorevole emanato”.
La fattispecie, infatti, riguarda non un’ipotesi di annullamento ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 ma
di decadenza del titolo edilizio per inerzia e violazione degli obblighi assunti (legali e
convenzionali), ipotesi analoga a quella di decadenza del titolo edilizio per mancato rispetto dei
termini di inizio e fine lavori nella quale non vi è alcuna discrezionalità.
Nelle ipotesi di decadenza (si pensi, ad es., alla decadenza da un incanto, da un contributo, da
una concessione, da un impiego, etc.) la P.A. ha l’obbligo di intervenire per accertare la
sussistenza dei presupposti e l’atto è assolutamente dovuto nell’ “an” e vincolato nel suo
contenuto senza che possa essere eseguita alcuna comparazione tra interessi pubblici e privati.
Si tratta, pertanto, di tipica attività vincolata, come chiarito dal Consiglio di Stato in Adunanza
Plenaria (n. 18 dell’11.9.20, capo 4.1), che ha anche ben lumeggiato la differente natura della
decadenza, la quale è una vicenda pubblicistica estintiva di una posizione giuridica di vantaggio
(cd. beneficio), e l’istituto dell’autotutela.
Invero, in materia di decadenza non vi è “una norma generale quale quella prevista dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti”, mentre essa è caratterizzata dalla “tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o dalla violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione rapporto.
Né alcuna conseguenza può determinare in punto di legittimazione e/o interesse il fatto che il
giudizio abbia ad oggetto una richiesta di decadenza e non di annullamento del titolo.
Come detto, infatti, la decadenza del titolo edilizio comporta, ai sensi degli artt. 15 e 31 DPR
380/2001, ed ai sensi della esplicita previsione contenuta nell’originario permesso di costruire, i medesimi effetti dell’annullamento e, quindi, il ricorrente conseguirà un “effetto di ripristino concretamente utile e non meramente emulativo” (Cons. Stato., Ad. Plen. n. 22/2021).
La legittimazione e l’interesse del vicino a far valere la decadenza del titolo edilizio rilasciato al
confinante per la violazione dei termini di inizio e fine lavori peraltro sono sempre state
costantemente riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, nn. 2963/2024,
4008/2024, 7373/2021).
Nel merito della impugnativa proposta con i motivi aggiunti, deve rilevarsi come l’amministrazione avesse ormai perso il potere di provvedere , in riferimento all’atto di chiusura dell’istruttoria con cui ha ritenuto assolti gli obblighi convenzionali al momento dell’ultimazione dei lavori, e con la stipula dei contratti definitivi di compravendita, e diffidato la società al deposito entro 30 gg degli stessi , per cui anche in parte qua il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Mette conto evidenziare come l’annullamento giurisdizionale della proroga originariamente concessa alla -OMISSIS- srl comporta che tutti i successivi atti di esercizio del potere si rivelino fondati su un presupposto carente, ovvero quello della validità della proroga, il cui annullamento opera, come sopra rilevato, con effetto caducante. Ricorre l’invalidità caducante allorché due provvedimenti appartengano alla medesima sequenza procedimentale (intesa anche come collegamento procedimentale) e siano avvinti da un nesso di presupposizione-consequenzialità, in virtù del quale il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell’amministrazione competente ( cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sezione III, 7 maggio 2025, n. 3872 ). In proposito la giurisprudenza ritiene che nel caso di collegamento tra due o più provvedimenti avvinti da un nesso di presupposizione necessaria, opera un'invalidità ad effetto caducante, in cui l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto conseguenziale anche quando quest'ultimo non sia stato impugnato ( ipotesi peraltro non ricorrente nel caso de quo ove l’istante ha impugnato anche il sucecssivo atto) ; in questo caso l'atto successivo deve porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.
Il collegamento genetico tra i due atti comporta la caducazione anche del secondo, e pertanto non residua più alcun interesse del ricorrente alla impugnativa di detti atti, venuti meno anche essi ( cfr. CdS sez. IV n. 2869/2025), in ragione del loro rapporto di derivazione immediato, diretto e necessario, ponendosi , nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente annullato (cfr. Consiglio di Stato sez. V – 13 novembre 2015, n. 5188).
Le spese di lite seguono la soccombenza per il primo e per il terzo giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in solido a carico del comune di Sant’-OMISSIS- e della -OMISSIS- srl;
spese compensate nel secondo giudizio, in ragione dell’esito in rito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
nel ricorso RG n. 4160/2023:
Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; accoglie la domanda proposta con i motivi aggiunti e per l’effetto annulla:
l'atto prot. 23998 del 19/10/2023 del VII Settore – Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Sant''-OMISSIS-, con cui è stata accolta l''istanza di proroga della -OMISSIS- Srl prot. 22986 del 5/10/2022, ammettendola “a trasmettere, entro quindi(ci) giorni dalla notifica della presente … le attestazioni di avvenuta assegnazione e/o promessa di assegnazione dei n. 8 alloggi destinati ad ERS” (edilizia residenziale sociale);
nel ricorso RG 3745/2024:
dichiara lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
nel ricorso RG 3809/2024:
dichiara l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione comunale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnativa proposta con i primi e con i secondi motivi aggiunti.
Condanna il Comune di Sant’-OMISSIS- e la società -OMISSIS- srl al pagamento in solido delle spese di lite del ricorso RG 4160/2023 e del ricorso RG 3809/2024 in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, liquidate complessivamente per entrambi i giudizi in Euro 9000,00 ( novemila/00);
compensa integralmente le spese del secondo giudizio RG 3745/2024.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e i soggetti ivi citati..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.