Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/06/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1448/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1448/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. CATACCHIO Parte_1
CARMINE ALDO, avv. GAETANO A. RUTIGLIANO ricorrente
E
, avv. CARABELLESE SERGIO;
Controparte_1 resistente
e , avv. BOVE ANTONIO;
CP_2 CP_3 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.02.2018 parte ricorrente proponeva opposizione nei confronti dell'agente della riscossione e dell' avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 014 2017 90200577 54 000, notificata il
31.01.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 014 2006 00581385
34 000 e 014 2006 00712784 24 000, ivi indicate, di importo totale pari ad €
16.691,38 e relativa al presunto omesso versamento delle somme dovute a titolo di “Modello DM 10/V e relative somme aggiuntive” per gli anni 2000,
2004, 2005 e 2006, in quanto dette cartelle non erano mai state notificate e risultavano comunque prescritte, chiedendo per l'effetto la cancellazione del debito dal ruolo.
1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di CP_3 pagamento, il difetto di legittimazione passiva (avendo provato la notifica dell'opposta cartella) e la fondatezza della pretesa contributiva.
L' (già Controparte_1 Controparte_4
si costituiva tardivamente il 15.01.2019, il medesimo giorno della
[...] prima udienza.
Acquisita la documentazione, giunta per la prima volta in decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato e la domanda attorea deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
3) In via preliminare deve affermarsi la legittimazione passiva sia dell' , CP_2 quale soggetto titolare del credito contributivo, sia dell' Controparte_1
, in qualità di ente deputato all'attuazione in concreto della tutela
[...] esecutiva per conto dell' . CP_2
4) Ancora in via preliminare, occorre identificare correttamente la domanda attorea ed il relativo oggetto.
4.1) Invero l'opposizione ad intimazione di pagamento può assumere diverse qualificazioni a seconda dei motivi in essa contenuti.
Tale domanda, infatti, può integrare un'opposizione agli atti esecutivi qualora si limiti a contestare i vizi formali del titolo o dell'intimazione stessa;
in tal caso è previsto un termine decadenziale di 20 giorni dall'intimazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nel caso si vogliano far valere i vizi formali del titolo tale opposizione avrebbe carattere recuperatorio ove si alleghi l'omessa notifica della cartella.
Può essere proposta anche opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ove si alleghi l'omessa notifica della cartella (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte o per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del
2 creditore di procedere a esecuzione forzata, in tal caso senza termini di decadenza cfr. Cass. 15223/2018).
In tutti i suddetti casi l'opposizione è ammissibile.
5) Nel caso di specie, parte ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento nonché la prescrizione del credito contributivo ivi indicato per fatti estintivi successivi alla notifica del titolo esecutivo.
Per il principio della "ragione più liquida" - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., - si può limitare il giudizio alla sola opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c.
(esperibile senza termini di decadenza), nella parte in cui fa valere la prescrizione maturata dopo la notifica del titolo, questione ritenuta di più agevole soluzione e dirimente, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti,
Cass. 17214/2016, 23160/2015; Cass. Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
5.1) In relazione, infatti, all'eccepita prescrizione della pretesa contributiva oggetto della cartella indicata nell'intimazione si consideri che la legge 335 del
1995 ha ridotto la prescrizione dei contributi da decennale a quinquennale a partire dal 01.01.1996.
La Corte ha chiarito al riguardo che la prescrizione resta decennale se entro il
31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi o siano iniziate procedure per il recupero del credito contributivo vantato (cfr. Cass.
SS. UU. 5784/2008).
È stato, altresì, ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
7409/2020 “il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite
(Sez. U. nr. 23397 del 2016), secondo il quale: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare
3 anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal 01.01.2011, ha CP_2 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del CP_5
2010)»”.
5.2) Nel caso in esame, dirimente risulta la tardività della costituzione dell' sulla quale incombeva l'onere di provare Controparte_1
l'interruzione della prescrizione.
Data la tardività della costituzione e la conseguente preclusione probatoria l'unico atto interruttivo della prescrizione agli atti risulta essere l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio. Tuttavia, la presunta notifica dei titoli esecutivi sottesi all'intimazione in esame veniva effettuata in data
16.10.2006 per una cartella ed in data 06.02.2007 per l'altra (come indicato nella stessa intimazione di pagamento e riscontrato anche dalla documentazione allegata dall' ). Ne deriva che, in assenza di ulteriori atti CP_2 interruttivi, il diritto all'esercizio dell'azione esecutiva da parte dell'agente della riscossione risultava ampiamente prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (effettuata il 31.01.2018). A tal riguardo, inoltre, è del tutto ininfluente l'indagine circa il termine quinquennale o decennale di decorrenza della prescrizione.
Si consideri, poi, che che “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente
4 previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile
d'ufficio” (cfr. Cass. 1830/2014).
Dunque, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento i crediti contributivi relativi alle cartelle notificate nel 2006 e 2007 risultavano prescritti.
6) In conclusione, il ricorso va accolto con dichiarazione di estinzione dei crediti contributivi oggetto delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta ed annullamento parziale della stessa.
7) Le spese seguono la soccombenza della sola la cui Controparte_1 costituzione tardiva ha impedito di rilevare l'interruzione della prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica delle cartelle impugnate;
sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa, con riduzione alla luce dell'effettiva attività processuale svolta e con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i contributi oggetto delle cartelle di pagamento nn. 014 2006 00581385 34 000 e 014 2006
00712784 24 000 annullando in parte qua l'intimazione di pagamento n. 014
2017 90200577 54 000;
b. condanna l' al pagamento delle spese Controparte_6 processuali di parte ricorrente che liquida, in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in € 1.865,00 per compensi oltre accessori (IVA, CPA e spese generali al 15%) ed in € 43,00 per esborsi.
Trani, 23/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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