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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1362/2020 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicoletta Morante ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Matteotti n. 54, presso lo studio dell'avv. Filippo Caporalini
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Surace ed elettivamente domiciliata in Pesaro, via San Francesco n. 52, presso lo studio del medesimo
APPELLATA CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16 ottobre 2024
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 209/2020, pubblicata il 11/03/2020 dal
Tribunale di Pesaro (rg 1497/2017)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 209/2020, pubblicata il 11/03/2020, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
, condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della stessa. La CP_1
domanda era fondata sul fatto che la convenuta, essendosi obbligata nel procedimento ex art. 337 bis c.c. a costituire in favore dell'attore l'usufrutto sull'immobile sito a
Montelabbate ed a trasferire la nuda proprietà alla figlia minore entro il Per_1
compimento del diciottesimo anno della stessa, si era resa inadempiente, alienando a terzi l'immobile, cosicché l'attore e la figlia avevano dovuto reperire altra abitazione;
l'attore quantificava quindi la pretesa risarcitoria dei danni subiti nella misura di €
75.750,00, pari al valore dell'usufrutto, oltre al danno morale.
Premette il Tribunale che la scrittura 11.12.2015 prevede l'obbligo dell'attore di
“corrispondere le rate dei mutui inerenti [sia] all'immobile di Montelabbate che a quello di Vallefoglia, entrambi di proprietà della ” mentre obbliga la CP_1
convenuta al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di Montelabbate con costituzione dell'usufrutto in favore dello stesso attore;
che, poiché sono contratti a prestazioni corrispettive non solo quelli in cui un'obbligazione sta a fronte di un'altra, ma anche quello in cui a fronte di un'obbligazione vi è comunque un'attribuzione patrimoniale, è evidente il rapporto di corrispettività tra le prestazioni in discorso, rappresentate, da un lato, dall'obbligazione di pagamento delle rate del mutuo sull'abitazione e, dall'altro, dall'obbligazione di contrarre;
che il rapporto di corrispettività non è escluso dal fatto che l'accordo tra le parti sia stato recepito dal giudice nel provvedimento reso ai sensi degli artt. 337 bis c.c., come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cita Cass. 2014/18066) e pertanto, data la sua natura negoziale, sono ammissibili i rimedi previsti a tutela dei contraenti.
Ciò premesso, osserva che parte convenuta ha titolo per sollevare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), che pone a carico dell'attore l'onere di provare il proprio adempimento, essendo ben noto che, qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, “il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. sez. un. 2001 n.
13533); che, nel caso di specie, l'attore non ha provato di aver provveduto al pagamento delle rate del mutuo dal marzo 2016, talché legittimo risulta il rifiuto della convenuta di procedere alla costituzione del diritto reale in favore dello stesso attore;
che, infine, vale rilevare che, nella valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, l'attore risulta aver cessato di pagare le rate del mutuo a febbraio 2016, mentre il definitivo inadempimento della convenuta ebbe a concretarsi solo nel giugno
2016 con la vendita dell'immobile a terzi (pacifico); che non sussistendo, dunque, il diritto dell'attore all'adempimento, neppure è configurabile il diritto al risarcimento del danno per la prospettata lesione di quel diritto.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , Parte_1
deducendo le motivazioni di seguito riepilogate ed esaminate, per chiedere che, in totale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, anche all'esito dell'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti e richiesti in primo grado e non ammessi, accertato che la Sig.ra non ha ottemperato al Controparte_1
provvedimento giudiziale costituito dal Decreto del Tribunale di Pesaro n°169/16 all'esito del procedimento civile 2707/15, la stessa sia condanna al risarcimento integrale dei danni occorsi all'attore, pari ad € 75.750,00 corrispondente al valore dell'usufrutto sull'immobile ceduto a terzi, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà anche a seguito di espletanda CTU in caso di rimessione della causa in istruttoria, oltre alla refusione integrale delle spese documentate;
che, inoltre, sia riconosciuto il pregiudizio ulteriore, da quantificarsi anche in via equitativa, del danno morale subito dall'attore per aver confidato nel trasferimento in suo favore del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Montellabate (PU), Via Marrone n. 22, trovandosi, al contrario, improvvisamente sprovvisto di abitazione con compromissione del proprio diritto alla serenità negli ambienti familiari e domestici, costituendo altresì la condotta documentata della convenuta l'illecito p. e p. ex art. 388 c.p. Il tutto con rivalutazione monetaria, interessi compensativi ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese, funzioni ed onorari dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/10/2021, si è costituita in giudizio
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in via Controparte_1
preliminare, che, accertato che la richiesta di riconoscimento di una indennità per diritto usufrutto mai costituito deriva da un rapporto giuridico pregresso tra le parti sul quale si sono espressi il Tribunale di Pesaro (sent.n. 694/16-209/20) nonché l'Intestata
Corte (sent. 313/21), negando all'attore il diritto al beneficio della costituzione dell'usufrutto per suo inadempimento (anche considerato che la sentenza n. 694/16 non
è stata appellata in riferimento alla quaestio attinente alla natura sinallagmatica della prestazione delle parti, aspetto cristallizzatosi, da cui consegue, pertanto, che non essendoci il diritto alla costituzione dell'usufrutto non può essere neanche riconosciuta la relativa indennità), dichiarare l'improcedibilità di detto giudizio con conferma integrale della sentenza appellata e vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio;
in via principale, accertato che la richiesta dell'attore deriva da un rapporto giuridico pregresso tra le parti, inidoneo a causa dell'acclarato e contestato inadempimento del a produrre quale effetto giuridico la costituzione Pt_1
dell'usufrutto in suo favore, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di indennità secondo la monetizzazione del diritto di usufrutto per non essere il titolare del relativo Pt_1
diritto, con rigetto dell'atto di appello e conferma integrale della sentenza di primo grado e vinte le spese dei due gradi di giudizio;
in ogni caso , sia respinta la richiesta per danni morali da aspettativa per aver confidato l'attore nella costituzione del diritto di usufrutto in suo favore, attesa la mancanza di buona fede contrattuale dello stesso, ben consapevole della circostanza per la quale il suo mancato adempimento alle proprie obbligazioni avrebbe comportato l'inadempimento della;
chiede disporsi la CP_1
cancellazione della frase riportata da controparte alla pag. 6 laddove assume che la appellata sia incorsa “ in elusione fraudolenta”, attesa la natura diffamatoria di tale dicitura;
chiede verificarsi il comportamento reiteratamente pretestuoso dell'appellante nel proponimento di giudizi infondati e defatigatori che hanno creato nocumento morale, economico alla appellata e disporsi quindi un equo risarcimento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta;
chiede, quindi, il rigetto dell'appello con condanna dello stesso alle spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento in favore della Sig.ra per reiterata attivazione di procedimenti pretestuosi ed CP_1
infondati all'esito di ben 3 pronunce rispettivamente del Tribunale di Pesaro e della odierna Corte d'Appello.
Con ordinanza del 17/01/2024 la Corte, rilevato che era stata depositata agli atti del presente grado la sentenza n. 313/2021, pubblicata dall'intestata Corte in data
17/03/2021, intervenuta tra le parti in causa, e che appariva necessario, ai fini del decidere, verificare l'eventuale intervenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza, onerava la parte più diligente a produrre l'eventuale relativa attestazione.
In data 17/05/2024 la difesa di provvedeva al predetto Controparte_1
incombente, producendo certificato dell'intestata Corte di appello, rilasciato il
13/05/2024, attestante che avverso la sentenza n. 313/2021, pubblicata il giorno
17/03/2021, resa nel giudizio n. RGA 593/2017, promosso da c/ Parte_1
, avverso la sentenza n. 694/2016 emessa dal Tribunale di Pesaro nel Controparte_1
giudizio n.ro RG 1751/2016, non risultava, a quella data, essere stato proposto ricorso per Cassazione né istanza di revocazione di cui all'art. 395 n.
4-5 cpc.
Con comparsa depositata il 11/10/2024 si costituiva in giudizio l'avv. Domenico
Surace, nuovo difensore di , in sostituzione del precedente, il quale Controparte_1
si riportava a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto dalla precedente difesa, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio, da intendersi integralmente trascritti e fatti propri, ivi compresa la nota di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2024, depositata dall' Avv. Laura Marcucci in data
07.10.2024.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
16/10/2024, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'appellante censura la gravata pronuncia per illogicità ed erronea applicazione di legge nell'unica motivazione con la quale il giudice rigetta la domanda sulla scorta del fatto che “il rapporto di corrispettività non è escluso dal fatto che l'accordo tra le parti sia stato recepito dal giudice”, applicando alla fattispecie le norme sull'inadempimento contrattuale.
Deduce, a tal fine, che la con la sottoscrizione delle “Conclusioni congiunte CP_1
da ritenersi parte integrante del verbale di udienza del 15.12.2015” si obbligava, al compimento del 18° anno di età della loro figlia a trasferire a Persona_2
quest'ultima la nuda proprietà dell'immobile sito in Montelabbate, in Via Marrone n.
22, mentre in favore di a costituire il diritto di usufrutto sul ridetto Parte_1
immobile; che, contrariamente a quanto convenuto, la , il 28.06.2016, vendeva CP_1
l'appartamento sopra descritto al sig. , violando palesemente quanto Controparte_2
disposto dal Tribunale e sottraendosi dunque all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti del e della giovane figlia costringendo questi ultimi a Pt_1 Per_2
rilasciare l'immobile ed a reperire altra abitazione;
che le conclusioni congiunte sottoscritte dal e dalla il 15.12.2015 e recepite ed omologate dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Pesaro nell'Ordinanza n. cron. 169/2016 del 12.01.2016 hanno natura di
“Ordine del Giudice” che costituisce titolo e non solo di negozio giuridico;
che la decisione del primo giudice travolge il giudicato che si era formato in relazione al
Decreto del Tribunale di Pesaro n° cron. 169/2016 del 12.01.2016, che peraltro conserva ancora oggi la natura di titolo, cosa che consentirebbe alla , qualora CP_1 fosse ancora creditrice del , il recupero del credito, mentre il è stato Pt_1 Pt_1
definitivamente spogliato del diritto attribuito lui dal decreto stesso;
che, invero, la ha voluto sottrarre l'immobile al ed alla loro figlia, noncurante degli CP_1 Pt_1
obblighi che la stessa si era assunta avanti il Tribunale di Pesaro, recepiti nella
Ordinanza n. 169/2016, alla quale non ha ottemperato, tenendo una condotta censurata dal comma 2 dello stesso articolo 1460 c.c. richiamato dal Giudice di primo grado;
che, anche a voler ammettere l'applicabilità alla fattispecie delle norme sulla patologia dei negozi contrattuali, la norma applicata dal Giudice di primo grado in relazione all'eccezione di inadempimento è applicata con evidente illogicità ed inconferente è ancora sul punto la giurisprudenza citata dallo stesso Giudice, poiché, come detto, il mancato pagamento di 3 rate di mutuo, non costituisce grave inadempimento contrattuale che possa dar luogo a risoluzione, in assenza peraltro di diffida ex art. 1454
c.c.; che il trasferire a terzi un immobile promesso ad altro, rende definitivamente impossibile ed inesigibile la prestazione promessa e costituisce grave inadempimento che dà luogo di certo alla risoluzione di cui ha chiesto l'accertamento Pt_1
giudiziale; che, peraltro, non è vero che il Tribunale si è già espresso negando al
[...]
il diritto al beneficio della costituzione dell'usufrutto per suo inadempimento, Pt_1
atteso che la sentenza n. 694/2016 del Tribunale di Pesaro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto il trasferimento dell'immobile di Via Marrone
n. 22, non più nella disponibilità della , ha reso impossibile il suo CP_1
adempimento, intimato con l'atto di precetto;
che, in ogni caso, su detta ultima sentenza pende ancora giudizio di appello avanti a questa Ill.ma Corte (RG 593/2017) solo con riguardo alla richiesta di riforma del capo sulla condanna alle spese di lite;
che la condotta di inottemperanza al provvedimento del Giudice denota elusione CP_1
fraudolenta di un ordine precettivo, con elemento soggettivo ed oggettivo tipici del reato punito dall'art. 388 c.p. ed ha causato danni al ed alla figlia costretti a Pt_1
rilasciare improvvisamente l'abitazione familiare ed a reperire un nuovo immobile, con evidenti disagi e costi;
che, sul piano probatorio, controparte non ha contestato quanto documentato con perizia di estimo per appartamento identico ma al piano superiore, cosa che comprova, anche nella quantificazione, il danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita della , danno per il quale la Corte potrà eventualmente CP_1
ammettere la CTU richiesta e volta alla stima dello stesso;
che, infine, accertata la tardività delle produzioni documentali del 12.12.2017 di controparte, in quanto trattasi di documenti formatisi prima delle preclusioni istruttorie e depositati solo successivamente con la terza memoria, deve essere ordinata la loro espunzione dal fascicolo di causa, domanda su cui il Giudice di primo grado non si è pronunciato.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo i giudici di legittimità, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege,
l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole ((cfr Cass. civ. 18066/2014: ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli, si afferma con maggior convinzione)
Recita anche recentemente la Suprema Corte (Cass. civ. sez. I dep. 11/01/2022 n.663),
a sostegno della autonomia contrattuale delle parti:
Questa Corte ha, in proposito, più volte affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori, in sede di separazione personale
o divorzio, mediante un accordo - formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, dell'art.
155 c.c., comma 7, art. 158 c.c., comma 2 e dell'art. 711 c.c., comma 3 e della L. n. 898 del 1970, art.
4, comma 8 e art. 6, comma 9 - il quale, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria- compensativa dell'obbligazione di mantenimento e costituisce applicazione del principio, stabilito dall'art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Omissis
Le Sezioni Unite (Cass. 21761/2021) hanno, poi, di recente, affermato che sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento.
Si deve quindi ritenere, in ciò correggendosi la motivazione del provvedimento impugnato, che anche un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità della prole, deve essere riconosciuto valido come atto espressivo dell'autonomia privata, pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo.
Tuttavia, tale accordo ha ad oggetto l'adempimento di obbligo ex lege (si è parlato, con riguardo alla separazione consensuale, di "negozio familiare a contenuto essenziale", Cass. n. 9034/1997,
Cass. 24321/2007, Cass. 11342/2004, Cass. 16909/2015), cosicché l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività ed efficacia fra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze del figlio.
Reputa la Corte adita, quindi, a conferma della gravata pronuncia, che il rapporto di corrispettività non sia escluso dal fatto che l'accordo tra le parti sia stato recepito dal giudice nel provvedimento reso ai sensi degli artt. 337 bis c.c. e che la natura negoziale dell'accordo comporti l'applicazione delle norme sull'inadempimento contrattuale, come ritenuto dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questo
Collegio.
Chiarito quanto precede, va considerato che la pronuncia n. 313/2021 della intestata Corte non è stata gravata da impugnazione per cui si impone la necessità di valutare se la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui alla sentenza n. 694/2016 del Tribunale di Pesaro, confermata da questa Corte con la predetta pronuncia non impugnata, abbia fatto acquistare efficacia di giudicato sostanziale alla pretesa fatta valere oppure al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Al riguardo si sono espresse le Sezioni Unite civili (Cass. civ sez. un., 28/09/2000,
n.1048; conformi Cassazione civile sez. lav., 10/07/2001, n.9332; Cassazione civile sez. lav., 03/03/2003, n.3122), secondo le quali la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa).
Ciò detto, tenuto conto che la sentenza n. 694/2016, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, ha regolato le spese giudiziali in base al principio della soccombenza virtuale, condannando alla loro rifusione in ragione Parte_1
del fatto che non aveva contestato il mancato pagamento delle rate di mutuo a suo carico e pertanto risultava giustificato, ex art. 1460 c.c., il mancato adempimento da parte della attrice/opponente, va rilevato che ha proposto impugnazione Pt_1
avverso la predetta pronuncia limitatamente alla condanna alle spese giudiziali, lamentando l'omessa corretta applicazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza virtuale e sostenendo, a tal fine, che questi avesse erroneamente considerato che il trasferimento dell'immobile oggetto di causa fosse stato una diretta conseguenza dell'inadempimento del pagamento del mutuo da parte dell'appellante. Chiede, in sostanza, il riesame della fondatezza dell'eccezione di inadempimento, e quindi della soccombenza virtuale, che però, a giudizio di questo Collegio, è stata riesaminata dalla intestata Corte in via incidentale, ovvero in funzione della sua pronuncia sulle spese di lite del primo grado, e conseguentemente, sulla questione di merito ad essa sottesa non si è formato il giudicato.
Posto quanto precede, il tenore letterale della convenzione sottoscritta dalle parti, recepita dal Tribunale nel decreto del 07/01/2016, consente di rilevare che ogni parte si era assunta un impegno e precisamente, il quello di corrispondere le rate Pt_1
dei mutui contratti dalla relativamente a due immobili e quest'ultima quello CP_1
di riconoscere al primo il diritto di usufrutto sull'immobile di Montelabbate, dove lo stesso abitava. Ebbene, poiché , nel costituirsi nel primo grado del Controparte_1
presente giudizio, ha eccepito di non aver adempiuto in conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del , sospese da marzo 2016, Pt_1
quest'ultimo non negava di aver sospeso il pagamento ma soltanto dal mese di maggio
2016, senza tuttavia fornire prova documentale del pagamento delle ultime rate (unica idonea), in difetto della quale lo stesso va escluso, tenuto anche conto della diffida ad adempiere del 25/05/2016, con cui la , prima di vendere l'immobile di CP_1
Montelabbate, contestava al proprio il mancato pagamento delle ultime tre Pt_1
rate di mutuo (marzo, aprile e maggio), invitandolo al versamento entro 15 giorni, ma la diffida è rimasta inevasa da parte del destinatario con conseguente legittimo esercizio del potere di tutela da parte della attraverso l'eccezione di cui all'art. 1460 CP_1
c.c..
L'inadempimento del ha di fatto pregiudicato l'equilibrio sinallagmatico del Pt_1
regolamento pattizio, le posizioni delle parti e soprattutto i rispettivi interessi, stante la sua rilevanza dal punto di vista quantitativo non solo per le rate non pagate delle ultime tre mensilità ma anche in vista delle rate successive, con scadenza mensile fino al 30 novembre 2022, come da piano di ammortamento in atti, che sarebbero rimaste presumibilmente inevase da parte del , una volta acquisito l'usufrutto Pt_1
sull'immobile, e definitivamente a carico della . CP_1 In conclusione, non avendo diritto alla costituzione dell'usufrutto in suo favore difetta la lesione del suo diritto all'adempimento e, quindi, del diritto ad esserne risarcito, con conseguente inammissibilità delle richieste istruttorie tese a dimostrare il preteso danno.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate quasi al minimo tenuto conto che il valore della causa è più vicino al minimo dello scaglione di riferimento
(52.000/260.000).
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 209/2020, pubblicata il Controparte_1
11/03/2020 dal Tribunale di Pesaro, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in complessivi € 6000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 22 gennaio 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1362/2020 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicoletta Morante ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Matteotti n. 54, presso lo studio dell'avv. Filippo Caporalini
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Surace ed elettivamente domiciliata in Pesaro, via San Francesco n. 52, presso lo studio del medesimo
APPELLATA CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16 ottobre 2024
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 209/2020, pubblicata il 11/03/2020 dal
Tribunale di Pesaro (rg 1497/2017)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 209/2020, pubblicata il 11/03/2020, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
, condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della stessa. La CP_1
domanda era fondata sul fatto che la convenuta, essendosi obbligata nel procedimento ex art. 337 bis c.c. a costituire in favore dell'attore l'usufrutto sull'immobile sito a
Montelabbate ed a trasferire la nuda proprietà alla figlia minore entro il Per_1
compimento del diciottesimo anno della stessa, si era resa inadempiente, alienando a terzi l'immobile, cosicché l'attore e la figlia avevano dovuto reperire altra abitazione;
l'attore quantificava quindi la pretesa risarcitoria dei danni subiti nella misura di €
75.750,00, pari al valore dell'usufrutto, oltre al danno morale.
Premette il Tribunale che la scrittura 11.12.2015 prevede l'obbligo dell'attore di
“corrispondere le rate dei mutui inerenti [sia] all'immobile di Montelabbate che a quello di Vallefoglia, entrambi di proprietà della ” mentre obbliga la CP_1
convenuta al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di Montelabbate con costituzione dell'usufrutto in favore dello stesso attore;
che, poiché sono contratti a prestazioni corrispettive non solo quelli in cui un'obbligazione sta a fronte di un'altra, ma anche quello in cui a fronte di un'obbligazione vi è comunque un'attribuzione patrimoniale, è evidente il rapporto di corrispettività tra le prestazioni in discorso, rappresentate, da un lato, dall'obbligazione di pagamento delle rate del mutuo sull'abitazione e, dall'altro, dall'obbligazione di contrarre;
che il rapporto di corrispettività non è escluso dal fatto che l'accordo tra le parti sia stato recepito dal giudice nel provvedimento reso ai sensi degli artt. 337 bis c.c., come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cita Cass. 2014/18066) e pertanto, data la sua natura negoziale, sono ammissibili i rimedi previsti a tutela dei contraenti.
Ciò premesso, osserva che parte convenuta ha titolo per sollevare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), che pone a carico dell'attore l'onere di provare il proprio adempimento, essendo ben noto che, qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, “il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. sez. un. 2001 n.
13533); che, nel caso di specie, l'attore non ha provato di aver provveduto al pagamento delle rate del mutuo dal marzo 2016, talché legittimo risulta il rifiuto della convenuta di procedere alla costituzione del diritto reale in favore dello stesso attore;
che, infine, vale rilevare che, nella valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, l'attore risulta aver cessato di pagare le rate del mutuo a febbraio 2016, mentre il definitivo inadempimento della convenuta ebbe a concretarsi solo nel giugno
2016 con la vendita dell'immobile a terzi (pacifico); che non sussistendo, dunque, il diritto dell'attore all'adempimento, neppure è configurabile il diritto al risarcimento del danno per la prospettata lesione di quel diritto.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , Parte_1
deducendo le motivazioni di seguito riepilogate ed esaminate, per chiedere che, in totale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, anche all'esito dell'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti e richiesti in primo grado e non ammessi, accertato che la Sig.ra non ha ottemperato al Controparte_1
provvedimento giudiziale costituito dal Decreto del Tribunale di Pesaro n°169/16 all'esito del procedimento civile 2707/15, la stessa sia condanna al risarcimento integrale dei danni occorsi all'attore, pari ad € 75.750,00 corrispondente al valore dell'usufrutto sull'immobile ceduto a terzi, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà anche a seguito di espletanda CTU in caso di rimessione della causa in istruttoria, oltre alla refusione integrale delle spese documentate;
che, inoltre, sia riconosciuto il pregiudizio ulteriore, da quantificarsi anche in via equitativa, del danno morale subito dall'attore per aver confidato nel trasferimento in suo favore del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Montellabate (PU), Via Marrone n. 22, trovandosi, al contrario, improvvisamente sprovvisto di abitazione con compromissione del proprio diritto alla serenità negli ambienti familiari e domestici, costituendo altresì la condotta documentata della convenuta l'illecito p. e p. ex art. 388 c.p. Il tutto con rivalutazione monetaria, interessi compensativi ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese, funzioni ed onorari dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 29/10/2021, si è costituita in giudizio
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in via Controparte_1
preliminare, che, accertato che la richiesta di riconoscimento di una indennità per diritto usufrutto mai costituito deriva da un rapporto giuridico pregresso tra le parti sul quale si sono espressi il Tribunale di Pesaro (sent.n. 694/16-209/20) nonché l'Intestata
Corte (sent. 313/21), negando all'attore il diritto al beneficio della costituzione dell'usufrutto per suo inadempimento (anche considerato che la sentenza n. 694/16 non
è stata appellata in riferimento alla quaestio attinente alla natura sinallagmatica della prestazione delle parti, aspetto cristallizzatosi, da cui consegue, pertanto, che non essendoci il diritto alla costituzione dell'usufrutto non può essere neanche riconosciuta la relativa indennità), dichiarare l'improcedibilità di detto giudizio con conferma integrale della sentenza appellata e vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio;
in via principale, accertato che la richiesta dell'attore deriva da un rapporto giuridico pregresso tra le parti, inidoneo a causa dell'acclarato e contestato inadempimento del a produrre quale effetto giuridico la costituzione Pt_1
dell'usufrutto in suo favore, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di indennità secondo la monetizzazione del diritto di usufrutto per non essere il titolare del relativo Pt_1
diritto, con rigetto dell'atto di appello e conferma integrale della sentenza di primo grado e vinte le spese dei due gradi di giudizio;
in ogni caso , sia respinta la richiesta per danni morali da aspettativa per aver confidato l'attore nella costituzione del diritto di usufrutto in suo favore, attesa la mancanza di buona fede contrattuale dello stesso, ben consapevole della circostanza per la quale il suo mancato adempimento alle proprie obbligazioni avrebbe comportato l'inadempimento della;
chiede disporsi la CP_1
cancellazione della frase riportata da controparte alla pag. 6 laddove assume che la appellata sia incorsa “ in elusione fraudolenta”, attesa la natura diffamatoria di tale dicitura;
chiede verificarsi il comportamento reiteratamente pretestuoso dell'appellante nel proponimento di giudizi infondati e defatigatori che hanno creato nocumento morale, economico alla appellata e disporsi quindi un equo risarcimento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta;
chiede, quindi, il rigetto dell'appello con condanna dello stesso alle spese del doppio grado di giudizio nonché al risarcimento in favore della Sig.ra per reiterata attivazione di procedimenti pretestuosi ed CP_1
infondati all'esito di ben 3 pronunce rispettivamente del Tribunale di Pesaro e della odierna Corte d'Appello.
Con ordinanza del 17/01/2024 la Corte, rilevato che era stata depositata agli atti del presente grado la sentenza n. 313/2021, pubblicata dall'intestata Corte in data
17/03/2021, intervenuta tra le parti in causa, e che appariva necessario, ai fini del decidere, verificare l'eventuale intervenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza, onerava la parte più diligente a produrre l'eventuale relativa attestazione.
In data 17/05/2024 la difesa di provvedeva al predetto Controparte_1
incombente, producendo certificato dell'intestata Corte di appello, rilasciato il
13/05/2024, attestante che avverso la sentenza n. 313/2021, pubblicata il giorno
17/03/2021, resa nel giudizio n. RGA 593/2017, promosso da c/ Parte_1
, avverso la sentenza n. 694/2016 emessa dal Tribunale di Pesaro nel Controparte_1
giudizio n.ro RG 1751/2016, non risultava, a quella data, essere stato proposto ricorso per Cassazione né istanza di revocazione di cui all'art. 395 n.
4-5 cpc.
Con comparsa depositata il 11/10/2024 si costituiva in giudizio l'avv. Domenico
Surace, nuovo difensore di , in sostituzione del precedente, il quale Controparte_1
si riportava a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto dalla precedente difesa, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio, da intendersi integralmente trascritti e fatti propri, ivi compresa la nota di trattazione scritta per l'udienza del 16.10.2024, depositata dall' Avv. Laura Marcucci in data
07.10.2024.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
16/10/2024, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'appellante censura la gravata pronuncia per illogicità ed erronea applicazione di legge nell'unica motivazione con la quale il giudice rigetta la domanda sulla scorta del fatto che “il rapporto di corrispettività non è escluso dal fatto che l'accordo tra le parti sia stato recepito dal giudice”, applicando alla fattispecie le norme sull'inadempimento contrattuale.
Deduce, a tal fine, che la con la sottoscrizione delle “Conclusioni congiunte CP_1
da ritenersi parte integrante del verbale di udienza del 15.12.2015” si obbligava, al compimento del 18° anno di età della loro figlia a trasferire a Persona_2
quest'ultima la nuda proprietà dell'immobile sito in Montelabbate, in Via Marrone n.
22, mentre in favore di a costituire il diritto di usufrutto sul ridetto Parte_1
immobile; che, contrariamente a quanto convenuto, la , il 28.06.2016, vendeva CP_1
l'appartamento sopra descritto al sig. , violando palesemente quanto Controparte_2
disposto dal Tribunale e sottraendosi dunque all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti del e della giovane figlia costringendo questi ultimi a Pt_1 Per_2
rilasciare l'immobile ed a reperire altra abitazione;
che le conclusioni congiunte sottoscritte dal e dalla il 15.12.2015 e recepite ed omologate dal Pt_1 CP_1
Tribunale di Pesaro nell'Ordinanza n. cron. 169/2016 del 12.01.2016 hanno natura di
“Ordine del Giudice” che costituisce titolo e non solo di negozio giuridico;
che la decisione del primo giudice travolge il giudicato che si era formato in relazione al
Decreto del Tribunale di Pesaro n° cron. 169/2016 del 12.01.2016, che peraltro conserva ancora oggi la natura di titolo, cosa che consentirebbe alla , qualora CP_1 fosse ancora creditrice del , il recupero del credito, mentre il è stato Pt_1 Pt_1
definitivamente spogliato del diritto attribuito lui dal decreto stesso;
che, invero, la ha voluto sottrarre l'immobile al ed alla loro figlia, noncurante degli CP_1 Pt_1
obblighi che la stessa si era assunta avanti il Tribunale di Pesaro, recepiti nella
Ordinanza n. 169/2016, alla quale non ha ottemperato, tenendo una condotta censurata dal comma 2 dello stesso articolo 1460 c.c. richiamato dal Giudice di primo grado;
che, anche a voler ammettere l'applicabilità alla fattispecie delle norme sulla patologia dei negozi contrattuali, la norma applicata dal Giudice di primo grado in relazione all'eccezione di inadempimento è applicata con evidente illogicità ed inconferente è ancora sul punto la giurisprudenza citata dallo stesso Giudice, poiché, come detto, il mancato pagamento di 3 rate di mutuo, non costituisce grave inadempimento contrattuale che possa dar luogo a risoluzione, in assenza peraltro di diffida ex art. 1454
c.c.; che il trasferire a terzi un immobile promesso ad altro, rende definitivamente impossibile ed inesigibile la prestazione promessa e costituisce grave inadempimento che dà luogo di certo alla risoluzione di cui ha chiesto l'accertamento Pt_1
giudiziale; che, peraltro, non è vero che il Tribunale si è già espresso negando al
[...]
il diritto al beneficio della costituzione dell'usufrutto per suo inadempimento, Pt_1
atteso che la sentenza n. 694/2016 del Tribunale di Pesaro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto il trasferimento dell'immobile di Via Marrone
n. 22, non più nella disponibilità della , ha reso impossibile il suo CP_1
adempimento, intimato con l'atto di precetto;
che, in ogni caso, su detta ultima sentenza pende ancora giudizio di appello avanti a questa Ill.ma Corte (RG 593/2017) solo con riguardo alla richiesta di riforma del capo sulla condanna alle spese di lite;
che la condotta di inottemperanza al provvedimento del Giudice denota elusione CP_1
fraudolenta di un ordine precettivo, con elemento soggettivo ed oggettivo tipici del reato punito dall'art. 388 c.p. ed ha causato danni al ed alla figlia costretti a Pt_1
rilasciare improvvisamente l'abitazione familiare ed a reperire un nuovo immobile, con evidenti disagi e costi;
che, sul piano probatorio, controparte non ha contestato quanto documentato con perizia di estimo per appartamento identico ma al piano superiore, cosa che comprova, anche nella quantificazione, il danno patrimoniale derivante dalla condotta illecita della , danno per il quale la Corte potrà eventualmente CP_1
ammettere la CTU richiesta e volta alla stima dello stesso;
che, infine, accertata la tardività delle produzioni documentali del 12.12.2017 di controparte, in quanto trattasi di documenti formatisi prima delle preclusioni istruttorie e depositati solo successivamente con la terza memoria, deve essere ordinata la loro espunzione dal fascicolo di causa, domanda su cui il Giudice di primo grado non si è pronunciato.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Secondo i giudici di legittimità, in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege,
l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole ((cfr Cass. civ. 18066/2014: ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli, si afferma con maggior convinzione)
Recita anche recentemente la Suprema Corte (Cass. civ. sez. I dep. 11/01/2022 n.663),
a sostegno della autonomia contrattuale delle parti:
Questa Corte ha, in proposito, più volte affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori, in sede di separazione personale
o divorzio, mediante un accordo - formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, dell'art.
155 c.c., comma 7, art. 158 c.c., comma 2 e dell'art. 711 c.c., comma 3 e della L. n. 898 del 1970, art.
4, comma 8 e art. 6, comma 9 - il quale, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria- compensativa dell'obbligazione di mantenimento e costituisce applicazione del principio, stabilito dall'art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Omissis
Le Sezioni Unite (Cass. 21761/2021) hanno, poi, di recente, affermato che sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento.
Si deve quindi ritenere, in ciò correggendosi la motivazione del provvedimento impugnato, che anche un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità della prole, deve essere riconosciuto valido come atto espressivo dell'autonomia privata, pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo.
Tuttavia, tale accordo ha ad oggetto l'adempimento di obbligo ex lege (si è parlato, con riguardo alla separazione consensuale, di "negozio familiare a contenuto essenziale", Cass. n. 9034/1997,
Cass. 24321/2007, Cass. 11342/2004, Cass. 16909/2015), cosicché l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività ed efficacia fra le parti del negozio concluso, nella corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute alle effettive esigenze del figlio.
Reputa la Corte adita, quindi, a conferma della gravata pronuncia, che il rapporto di corrispettività non sia escluso dal fatto che l'accordo tra le parti sia stato recepito dal giudice nel provvedimento reso ai sensi degli artt. 337 bis c.c. e che la natura negoziale dell'accordo comporti l'applicazione delle norme sull'inadempimento contrattuale, come ritenuto dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa da questo
Collegio.
Chiarito quanto precede, va considerato che la pronuncia n. 313/2021 della intestata Corte non è stata gravata da impugnazione per cui si impone la necessità di valutare se la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui alla sentenza n. 694/2016 del Tribunale di Pesaro, confermata da questa Corte con la predetta pronuncia non impugnata, abbia fatto acquistare efficacia di giudicato sostanziale alla pretesa fatta valere oppure al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Al riguardo si sono espresse le Sezioni Unite civili (Cass. civ sez. un., 28/09/2000,
n.1048; conformi Cassazione civile sez. lav., 10/07/2001, n.9332; Cassazione civile sez. lav., 03/03/2003, n.3122), secondo le quali la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa).
Ciò detto, tenuto conto che la sentenza n. 694/2016, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, ha regolato le spese giudiziali in base al principio della soccombenza virtuale, condannando alla loro rifusione in ragione Parte_1
del fatto che non aveva contestato il mancato pagamento delle rate di mutuo a suo carico e pertanto risultava giustificato, ex art. 1460 c.c., il mancato adempimento da parte della attrice/opponente, va rilevato che ha proposto impugnazione Pt_1
avverso la predetta pronuncia limitatamente alla condanna alle spese giudiziali, lamentando l'omessa corretta applicazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza virtuale e sostenendo, a tal fine, che questi avesse erroneamente considerato che il trasferimento dell'immobile oggetto di causa fosse stato una diretta conseguenza dell'inadempimento del pagamento del mutuo da parte dell'appellante. Chiede, in sostanza, il riesame della fondatezza dell'eccezione di inadempimento, e quindi della soccombenza virtuale, che però, a giudizio di questo Collegio, è stata riesaminata dalla intestata Corte in via incidentale, ovvero in funzione della sua pronuncia sulle spese di lite del primo grado, e conseguentemente, sulla questione di merito ad essa sottesa non si è formato il giudicato.
Posto quanto precede, il tenore letterale della convenzione sottoscritta dalle parti, recepita dal Tribunale nel decreto del 07/01/2016, consente di rilevare che ogni parte si era assunta un impegno e precisamente, il quello di corrispondere le rate Pt_1
dei mutui contratti dalla relativamente a due immobili e quest'ultima quello CP_1
di riconoscere al primo il diritto di usufrutto sull'immobile di Montelabbate, dove lo stesso abitava. Ebbene, poiché , nel costituirsi nel primo grado del Controparte_1
presente giudizio, ha eccepito di non aver adempiuto in conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del , sospese da marzo 2016, Pt_1
quest'ultimo non negava di aver sospeso il pagamento ma soltanto dal mese di maggio
2016, senza tuttavia fornire prova documentale del pagamento delle ultime rate (unica idonea), in difetto della quale lo stesso va escluso, tenuto anche conto della diffida ad adempiere del 25/05/2016, con cui la , prima di vendere l'immobile di CP_1
Montelabbate, contestava al proprio il mancato pagamento delle ultime tre Pt_1
rate di mutuo (marzo, aprile e maggio), invitandolo al versamento entro 15 giorni, ma la diffida è rimasta inevasa da parte del destinatario con conseguente legittimo esercizio del potere di tutela da parte della attraverso l'eccezione di cui all'art. 1460 CP_1
c.c..
L'inadempimento del ha di fatto pregiudicato l'equilibrio sinallagmatico del Pt_1
regolamento pattizio, le posizioni delle parti e soprattutto i rispettivi interessi, stante la sua rilevanza dal punto di vista quantitativo non solo per le rate non pagate delle ultime tre mensilità ma anche in vista delle rate successive, con scadenza mensile fino al 30 novembre 2022, come da piano di ammortamento in atti, che sarebbero rimaste presumibilmente inevase da parte del , una volta acquisito l'usufrutto Pt_1
sull'immobile, e definitivamente a carico della . CP_1 In conclusione, non avendo diritto alla costituzione dell'usufrutto in suo favore difetta la lesione del suo diritto all'adempimento e, quindi, del diritto ad esserne risarcito, con conseguente inammissibilità delle richieste istruttorie tese a dimostrare il preteso danno.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate quasi al minimo tenuto conto che il valore della causa è più vicino al minimo dello scaglione di riferimento
(52.000/260.000).
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 209/2020, pubblicata il Controparte_1
11/03/2020 dal Tribunale di Pesaro, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in complessivi € 6000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 22 gennaio 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano Il Presidente
Dott. Guido Federico