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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 994/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 06/05/2025 da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso assistito dall'avv. Marco Ferrati
e dall'avv. Paolo Filippo Ezio Ferrati presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, via Nicola Piccinni, 3, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
14/08/1973, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania
AR DE presso il cui studio è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sava (TA), via
Padova, 3, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Verbania, affinché letto il retro esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
a) i coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
b) Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora alla data del deposito del Parte_1 Pt_2 presente ricorso, la somma di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) e, dopo 6 mesi dal deposito del ricorso, ulteriori € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);
c) Il Signor impegna a donare alla Signora entro 30 giorni (compatibilmente Parte_3 Pt_2 con la tempistica di rilascio di procura consolare a donare) dal deposito del presente ricorso,
l'autovettura targata GE063LV modello Renault Talisman 1.4 turbo benzina. (doc 3);
d) La Signora impegna a liberare dalle cose di sua proprietà gli immobili del Signor Pt_4 entro il 30 aprile 2025; Parte_1
B) Contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, che diverranno efficaci decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione (o dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte):
CONDIZIONI DEL DIVORZIO:
a) le parti confermano integralmente le condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione, dando atto che gli accordi economici ivi previsti hanno carattere definitivo e satisfattivo di ogni pretesa;
b) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa economica presente e futura.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Le parti si autorizzano reciprocamente a non presentare la documentazione fiscale prevista dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c., essendo pienamente a conoscenza delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 06/05/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio in Francavilla Fontana (BR) il 24/06/2017, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
In particolare, va dato atto che il marito si impegna a corrispondere alla moglie Parte_1
alla data del deposito del ricorso, la somma di € 55.000,00 Parte_2
(cinquantacinquemila/00) e, dopo 6 mesi dal deposito del ricorso, ulteriori € 55.000,00
(cinquantacinquemila/00); che lo stesso si impegna a donare alla moglie, entro 30 giorni
(compatibilmente con la tempistica di rilascio di procura consolare a donare) dal deposito del ricorso,
l'autovettura targata GE063LV modello Renault Talisman 1.4 turbo benzina;
che la moglie si è impegnata a liberare dalle cose di sua proprietà gli immobili di entro il 30 aprile Parte_1
2025.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Francavilla Fontana (BR) il 24 giugno 2017;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 06/05/2025 da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso assistito dall'avv. Marco Ferrati
e dall'avv. Paolo Filippo Ezio Ferrati presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, via Nicola Piccinni, 3, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
14/08/1973, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania
AR DE presso il cui studio è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sava (TA), via
Padova, 3, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Verbania, affinché letto il retro esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
a) i coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
b) Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora alla data del deposito del Parte_1 Pt_2 presente ricorso, la somma di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) e, dopo 6 mesi dal deposito del ricorso, ulteriori € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);
c) Il Signor impegna a donare alla Signora entro 30 giorni (compatibilmente Parte_3 Pt_2 con la tempistica di rilascio di procura consolare a donare) dal deposito del presente ricorso,
l'autovettura targata GE063LV modello Renault Talisman 1.4 turbo benzina. (doc 3);
d) La Signora impegna a liberare dalle cose di sua proprietà gli immobili del Signor Pt_4 entro il 30 aprile 2025; Parte_1
B) Contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, che diverranno efficaci decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione (o dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte):
CONDIZIONI DEL DIVORZIO:
a) le parti confermano integralmente le condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione, dando atto che gli accordi economici ivi previsti hanno carattere definitivo e satisfattivo di ogni pretesa;
b) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa economica presente e futura.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Le parti si autorizzano reciprocamente a non presentare la documentazione fiscale prevista dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c., essendo pienamente a conoscenza delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 06/05/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio in Francavilla Fontana (BR) il 24/06/2017, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
In particolare, va dato atto che il marito si impegna a corrispondere alla moglie Parte_1
alla data del deposito del ricorso, la somma di € 55.000,00 Parte_2
(cinquantacinquemila/00) e, dopo 6 mesi dal deposito del ricorso, ulteriori € 55.000,00
(cinquantacinquemila/00); che lo stesso si impegna a donare alla moglie, entro 30 giorni
(compatibilmente con la tempistica di rilascio di procura consolare a donare) dal deposito del ricorso,
l'autovettura targata GE063LV modello Renault Talisman 1.4 turbo benzina;
che la moglie si è impegnata a liberare dalle cose di sua proprietà gli immobili di entro il 30 aprile Parte_1
2025.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Francavilla Fontana (BR) il 24 giugno 2017;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO