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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6352 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel collegio composto da :
Dr. GO SA IO PI Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. IA VE Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero
4833/2021, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(Avv.ti Massimo Gentile e Giovanna Fersurella.)
Appellante
E
) Controparte_1 P.IVA_1
(Avv. Giuseppe Sauchella.)
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 8018/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appellante indicato in epigrafe ha impugnato con atto di appello la sentenza in oggetto con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.12538/2016 del 27.05.2016 e la contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento danni per l'importo di € 111.516,45 a titolo di inadempimento contrattuale da parte della Controparte_1
Quest'ultima si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
II. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda, si richiama di seguito la compiuta esposizione del tribunale.
“Con atto di citazione in opposizione notificato il 21.7.2016, esponeva:
1. Che “In esito a Parte_2
Contr ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla (nel prosieguo, solo, ) in data 25 Controparte_2 febbraio 2016, il Tribunale di Roma depositava, in data 27 maggio 2016, il decreto ingiuntivo n. 12538/16 (N.R.G.
30332/16), a mezzo del quale si ingiungeva ad (di seguito, più semplicemente Parte_3
“ ) di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del decreto medesimo, “la somma di € 145.803,07”, oltre interessi Parte_2
e spese di procedura, liquidate in complessivi € 2.54150, oltre IVA e CPA”;
2. Che “La predetta richiesta di pagamento, secondo la ricostruzione offerta da controparte, troverebbe fondamento nell'asserito mancato pagamento delle prestazioni rese in favore dell'odierna opponente, in esecuzione dell'ordine di acquisto n. 5089991, avente ad oggetto la “fornitura di barriere metalliche di sicurezza”;
3. Che “l'esecuzione della fornitura in questione forma oggetto di un procedimento penale inizialmente avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e, successivamente, rimesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per territorio”;
4. Che “la fornitura in relazione alla quale la Contr
con il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, chiede il pagamento ad è, ad oggi, all'attenzione Parte_2
Contr della magistratura penale, la quale ha riscontrato e contestato al rappresentante legale della l'esistenza di carenze e discordanze tecniche di una rilevanza tale da far delineare l'ipotesi di reato di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'articolo
356 c.p.”;
5. Che “Nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, nel mese di maggio 2008, le barriere metalliche fornite dalla CAR venivano sottoposte a sequestro, ai sensi dell'articolo 253 c.p.p., dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento”;
6. Che “ dal maggio 2008, non ha avuto nemmeno la possibilità di utilizzare Parte_2 materialmente dette barriere, con ogni conseguente ulteriore giustificazione alla decisione di non procedere al pagamento delle Contr stesse”;
7. Che “la in spregio agli obblighi contrattualmente assunti, che imponevano di eseguire la fornitura
“correttamente”, ha fornito all'odierna opponente barriere stradali non conformi e diverse per tipologia, dimensione e caratteristiche da quelle previste contrattualmente ed ha, altresì, proceduto ad una errata installazione delle stesse”;
8. Che
“dalle misurazioni svolte, ha potuto appurare gravi “difformità di fornitura per le diverse componenti della Parte_2 stessa” e - per le barriere con lame a tripla onda - una errata installazione delle stesse;
nello specifico, è stato rilevato che “le
2 singole componenti sono state installate, dal montatore, in posizioni non corrette rispetto al punto di utile impiego” ed, “in particolare”, che “le lame utili per impiego su barriere H4BP sono state montate nei tratti in cui doveva essere installato la barriere di tipo H3BL o H2BL 2 viceversa”;
9. Che “ si è vista, quindi, costretta a smobilizzare le barriere Parte_2
Contr metalliche fornite da ed a rifornire, in tempi rapidi, il cantiere de quo di idonee barriere metalliche di sicurezza, al fine di non ritardare ulteriormente l'apertura dell'Opera stradale di cui occupa”; 10. Che “l'ammontare complessivo del contratto di fornitura di cui occupa è pari ad € 96.764,50. Ora, a fronte di un importo contrattuale così determinato, controparte chiede, nell'odierna sede, del tutto immotivatamente, la condanna di al pagamento di un importo Parte_2
Contr maggiore, pari ad € 145.803,07. Ebbene, il solo fatto che pretenda il pagamento di un importo maggiore rispetto a quello contrattualizzato determina l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, in quanto di importo superiore a quello eventualmente dovuto”; 11. Che “fatta eccezione per la prima delle fatture riportate nel ricorso per decreto ingiuntivo (la n. 1197 di € 116.655,67) - nelle altre fatture, in spregio a quanto chiaramente previsto dal contratto di fornitura de quo (cfr. articolo rubricato
“FATTURAZIONE E PAGAMENTI”), manca qualsivoglia riferimento al “Contratto” medesimo”; 12. Che “si è vista costretta ad approvvigionarsi, presso un'altra impresa (cfr. contratto con AV del 27 febbraio 2009), di idonee barriere di sicurezza, sostenendo costi per complessivi € 101.840,00. A tale importo vanno, poi, aggiunti i maggiori oneri
- come meglio verranno quantificati e documentati in corso di causa - sostenuti dalla medesima per la Parte_2
“smobilizzazione” delle barriere “non conformi” e la posa in opera delle “nuove” barriere”; 13. Che “le condizioni previste in contratto ai fini della penale (erronea esecuzione delle forniture e ritardo nell'esecuzione) si sono evidentemente avverate;
il che determina una penale complessiva di € 9.674,45, calcolata nella misura massima del 10%, vista la gravità dei fatti contestati alla ricorrente”; 14. Che “Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ad essere risarcita del maggior danno Parte_2 subito in conseguenza della ritardata apertura al pubblico di un'importante arteria stradale”. Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe. Si costituiva l'opposta depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale allegava: a) Che “la ha effettivamente provveduto ad effettuare la fornitura delle barriere Controparte_2 metalliche di sicurezza alla committente ma non nel luogo indicato ex adverso (!!) ma presso lo Parte_2 stabilimento di Casalecchio di Reno (BO) alla Via Magnanelli., non provvedendo alla posa in opera delle stesse di competenza di altri operatori”; b) Che “i materiali ordinati, come risulta dai DDT allegati al ricorso monitorio, sono stati consegnati presso il citato deposito di Bologna nel 2007-2008 senza che abbia mai contestato Parte_2 alcunchè, incorrendo quindi l'opponente abbondantemente nelle preclusioni sancite dal codice civile”; c) Che “essendo nella specie il contratto di sola fornitura ed avendo l'opposta provveduto a consegnare i materiali presso il magazzino indicato in contratto, nulla può essere imputato alla stessa in quanto solo il posatore ha potuto verificare la corrispondenza delle tipologie da installare in loco, invertendo i nastri o componenti destinati ad una tipologia con quelli destinati ad altra tipologia”; d)
Che “le barriere H4BP – H3BL ed H2BL fornite sono pienamente conformi per spessore e dimensioni alle prove di crash test per ogni singola tipologia”; e) Che “che il procedimento in esame è stato peraltro definito dal Tribunale di Roma con due sentenze di non luogo a procedere dell'aprile 2015 e del luglio 2016 per intervenuta prescrizione, la qual cosa rende definitivamente tamquam non esset sia quanto dedotto ex adverso sia l'accertamento penale a cui controparte ha dato esclusivo
3 ed illegittimo rilievo”; f) Che “ha stipulato con l'ordine d'acquisto n. 5089991 avente ad Parte_3 oggetto “fornitura di barriere metalliche di sicurezza” (allegato Doc. 02 ricorso monitorio). La Controparte_2 ha regolarmente fornito il materiale oggetto del suindicato ordine, adempiendo, pertanto, gli obblighi assunti
[...] contrattualmente e, di conseguenza, emetteva le seguenti fatture (Doc. 03 a Doc. 05 ricorso monitorio): fattura n°1197 del
31/10/2007 dell'importo di € 116.655,67; fattura n°90 del 31/01/2008 dell'importo di € 7.287,00; fattura n°162 del 22/02/2008 dell'importo di € 21.860,40; Occorre poi evidenziare che le fatture n° 90 e del 31/01/2008 e n° 162 del 22/02/2008, contestate solo genericamente dall'opponente, riguardano la fornitura di ulteriore materiale commissionato con ordine del 23/01/2008 (vedi mail allegata al presente atto –DOC 3), materiale regolarmente consegnato come risulta anche dai DDT allegati alle fatture depositate nel procedimento monitorio”; g) Che “La generica contestazione dell'importo ingiunto nasconde evidentemente la pretestuosità dell'opposizione avente evidentemente fini dilatori. Alla luce di tanto la è indubbiamente creditrice dell'importo complessivo di € 145.803,07, oltre interessi di Controparte_2 mora così come ingiunti nel decreto opposto.”
III. I motivi di appello formulati da sono i seguenti: Parte_3
3.1. Erroneità Della Sentenza Per Motivazione Carente E Illogica. Erroneità Della Sentenza Per Omessa E/O Carente
Valutazione Degli Elementi Di Prova. Travisamento Dei Fatti, relativo alla statuita genericità di allegazione e prova del lamentato allegato inadempimento contrattuale imputabile alla controparte contrattuale – Con opposta in primo grado ( da parte dell'opponente ( ); Parte_3
3.2. Nullità Della Sentenza Per Omessa Pronuncia. Violazione Di Legge. Violazione Dell'articolo 112 C.P, relativa alla mancata pronuncia del Tribunale sulla maggior somma liquidata con il Decreto Ingiuntivo, superiore a quella contrattualmente pattuita con la controparte;
3.3.Domanda Di Risarcimento Danni, relativo alla domanda riconvenzionale di parte opponente fondata sugli esborsi sostenuti dall'opponente – appellante per la sostituzione dei prodotti difettosi forniti dalla Con
3.1. Preliminarmente alla trattazione del merito, occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata dall'appellato, potendosi ritenere i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sufficienti a consentire una disamina del merito dell'appello; ciò in linea con la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.
134,vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
4 tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.Civ. n.24262/2020).
3.2. Quanto al primo motivo di appello, si ritiene che i vari profili di contestazione in cui tale motivo è declinato dall'appellante possano essere congiuntamente trattati per la loro stretta connessione.
Prima della specifica disamina del caso di specie ed in funzione di ciò, appare opportuno un brevissimo richiamo ad un aspetto giuridico particolarmente rilevante ai fini della presente trattazione.
Invero, trattandosi di giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo, il procedimento deve intendersi a cognizione piena ed è pertanto soggetto alle regole generali di cui all'art. 2697 c.c. sull'onere di allegazione e probatorio, specialmente in tema di inadempimento contrattuale come quello di specie.
Ne consegue che l'analisi della fattispecie in esame si deve incentrare su tre aspetti distinti e connessi: il primo, concernente la specifica allegazione circa l'inadempimento contrattuale da parte dell'eccipiente, dovendo quest'ultimo indicare puntualmente i fatti costitutivi di cui all'art. 1460 c.c., in modo da consentire alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa ed articolare precisa prova dell'esatto adempimento;
il secondo, relativo alla compiuta allegazione e prova del nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno lamentato;
ed -il terzo, concernente la verifica se il danno sia conseguenza della condotta addebitata alla controparte.
Quanto al primo profilo, occorre richiamare il generale principio di diritto, affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui l'onere di allegazione è da intendersi quale “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente,
i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate.”(Cass. Civ., sent. n. 1903/2025; ex multis: “la successiva prova documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Cass. Civ., sent. n.
24607/2017).
Quindi, la parte che eccepisce deve assolvere l'onere processuale di allegazione sull'inadempimento e, ove la controparte non abbia fornito prova di adeguato adempimento, si può procedere all'analisi sulla prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento.
Quanto al caso di specie, si osserva che l'appellante, con l'atto introduttivo di primo grado in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla , ha formulato contestazioni molto generiche CP_2 limitandosi a rappresentare fatti di una più ampia indagine compiuta nel procedimento penale
5 (n.23808/2011 presso il Tribunale di Roma e proveniente dal Tribunale di Trento) a carico di molteplici soggetti – tra cui il legale rappresentante della sua debitrice- e asseritamente connessa al dedotto Contr inadempimento della tuttavia senza specificare gli elementi costitutivi degli asseriti inadempimenti.
L'opponente in primo grado ( ) ha, infatti, formulato le proprie difese nei Parte_3 seguenti termini:
“l'esecuzione della fornitura in questione forma oggetto di un procedimento penale inizialmente avviato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trento e, successivamente, rimesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, competente per territorio..{…} Contr La in spregio agli obblighi contrattualmente assunti, che imponevano di eseguire la fornitura “correttamente”, ha fornito all'odierna opponente barriere stradali non conformi e diverse per tipologia, dimensione e caratteristiche da quelle previste contrattualmente ed ha, altresì, proceduto ad una errata installazione delle stesse …[…]. ha potuto appurare gravi “difformità di fornitura per le diverse componenti della stessa” e - per le barriere con Parte_2 lame a tripla onda - una errata installazione delle stesse;
nello specifico, è stato rilevato che “le singole componenti sono state installate, dal montatore, in posizioni non corrette rispetto al punto di utile impiego” ed, “in particolare”, che “le lame utili per impiego su barriere H4BP sono state montate nei tratti in cui doveva essere installato la barriere di tipo H3BL o
H2BL 2 viceversa” (cfr. atto di citazione in opposizione fascicolo di primo grado).
Se ne inferisce, dunque, in maniera chiara un'insufficiente allegazione circa il titolo costitutivo dell'obbligazione in contestazione, lo specifico contenuto degli obblighi gravanti sul contraente fornitore, la conseguente circostanziata rappresentazione dell'inadempimento imputato alla controparte (
[...]
, i seguiti di contestazione e precontenziosi tesi a far valere la garanzia per i beni acquistati. Controparte_2
Peraltro, una tale genericità di allegazione emerge con ulteriore chiarezza proprio dalla documentazione prodotta dall'opponente, non specificandosi nelle difese a quale fornitura ( posto che, secondo gli atti, la Con si era impegnata alla consegna di variegati tipi di barriere autostradali), a quanti articoli di quelli Contr consegnati da dovesse intendersi riferito il contestato inadempimento -a fronte del fatto che il contratto prodotto contemplava vari tipi di barriere ed il sequestro penale risultava apposto solo ad una parte delle barriere fornite e montate( v. all. 5 )-, quali i vizi specificamente rinvenuti sui beni Parte_4 acquistati, quali fossero le condotte contrattualmente attese dalla controparte – se di mera fornitura o anche di installazione - a fronte di alcuni elementi che attestavano criticità anche nel montaggio ( v. relazione misurazione 16.6.2008) e di altri elementi che deponevano, invece, per un rapporto di sola fornitura
( v. contratto del 17.10.2007). Contr E, infatti, a titolo esemplificativo, è dato rilevare che l'appellante genericamente prospetta che la non dava compiuta esecuzione agli obblighi contrattuali per l'errata installazione e fornitura delle barriere nel tratto stradale “ SS. 64 Strada Nuova Porretana”, e che tali barriere erano state oggetto di sequestro e di procedimento penale da parte della Procura presso il Tribunale di Trento – successivamente trasmesso al Tribunale di Roma-; sembrerebbe emergere dagli atti che , invece, il sequestro appariva relativo alle
6 sole barriere di classe tipo “H4”, e neanche tutte, mentre il contratto di fornitura, del quale l'opponente appellante lamentava il totale inadempimento, comprendeva anche barriere del tipo classe H3 e H2, estranee al procedimento penale ( cfr. all.2 doc. primo grado).
In conclusione, il mero riferimento ad una più vasta indagine penale e ai suoi vari sviluppi procedimentali
( tra cui il sequestro delle barriere), comprensiva anche – e non solo- di aspetti connessi alla fornitura della di barriere destinate alla realizzazione del terzo tronco della variante di Sasso Marconi, non CP_2 può essere ritenuto idoneo a dare contezza dei rapporti contrattuali in essere tra le parti e dei rispettivi inadempimenti, così da supplire ad una carenza di allegazioni sui profili civilistici della questione e dei fatti costitutivi del diritto di credito da inadempimento contrattuale.
Quanto al profilo probatorio, non può non osservarsi come il rilievo di una allegazione generica sugli elementi costitutivi del diritto fatto valere, poc'anzi esaminato, assuma carattere dirimente ed assorbente anche rispetto alle conseguenti valutazioni sul profilo probatorio, che, in tema di inadempimento contrattuale, dovrebbero ispirarsi al principio secondo cui In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale , la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore , ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento , fonte del danno da cui si richiede il risarcimento.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 12760/2024).
Con la conseguenza che l'insufficienza di compiuta e puntuale allegazione circa gli specifici inadempimenti ascritti alla inevitabilmente si ripercuote sul piano della prova del danno Controparte_2 da inadempimento, che a sua volta si presenta ugualmente generica.
Vanno, pertanto, condivise le argomentazioni del Tribunale sul punto, là dove afferma che L'opponente, dunque, eccepisce un inadempimento, ma non indica minimamente le ragioni, invocando una difformità generica rispetto ad un “progetto” di cui non è dato conoscere nulla ovvero quantomeno le sue previsioni tali da poter apprezzare l'inadempimento eccepito e la maturazione di un danno.” (cfr. sentenza n. 8018/2021 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 56520/2016)
Sotto altro autonomo profilo, va altresì evidenziato che parte appellante non ha fornito prova adeguata di una contestazione dei vizi rilevati al venditore.
In effetti, trattandosi di materia disponibile, la scelta della denuncia –benché priva di forme particolari ( in tal senso v. Cassaz. n 5142/2003 in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore (o di un suo rappresentante), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 cod. civ., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata. - ), costituisce un'opzione ricadente nella sfera del contraente non inadempiente che intenda azionare la garanzia riconosciutagli per i vizi della cosa acquistata;
motivo per il quale essa non può essere sostituita dall'azione di un soggetto terzo ( v. Cassaz n. 8420 del 27/04/2016. In tema di garanzia per vizi nella
7 compravendita, il riconoscimento dei difetti che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirente, la quale, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore, sicché ove il riconoscimento provenga da un terzo
(nella specie, il produttore del bene difettato) estraneo al rapporto contrattuale, pur edotto dall'alienante delle lamentele dell'acquirente, questi non è esonerato dall'onere della tempestiva denunzia dei vizi nei confronti del compratore. …) .
Nel caso di specie, pertanto, è dato rilevare che parte appellante, sin dal primo grado ha omesso di circostanziare questo aspetto dell'esercizio della garanzia e del rispetto delle scansioni temporali previste dalla legge ( v. art. 1495 cc) affidandosi, sostanzialmente, all'argomento della pendenza dell'indagine penale sulla qualità della fornitura per ritenere assolto l'onere della tempestiva contestazione.
Un tale approccio non può essere condiviso. Invero, non solo non vi è prova di una specifica contestazione, posto che la lettera del 30.4.2008, secondo parte appellante citata nella sentenza penale del
Tribunale di Roma ( v. comparsa conclusionale Primo grado di Autostrade), non risulta agli atti, ma anche sull'individuazione del dies a quo della conoscenza dei vizi della cosa acquistata non vi è allegazione precisa;
per cui, pur volendo far coincidere il dies a quo con il decreto di sequestro della Procura di Trento ( dd
29.4.2008) o con il verbale di sequestro ( dd 5.5.2008), della cui conoscenza da parte della non CP_2 vi è prova, comunque gli atti rivolti alla controparte successivamente, come l'invito alla misurazione inviato il 4.6.2008, sarebbero da ritenere tardivi ai sensi degli artt. 1490 e 1495 cc;
dal che può dirsi fondata l'eccezione di decadenza formulata dall'appellato fin dal primo grado di giudizio.
3.3. In merito al secondo motivo di appello, relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. si osserva quanto segue.
In primo luogo, va osservato, in principio, che un'ipotesi di omessa pronuncia è configurabile nella specifica violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., principio cardine regolato dal codice di rito, quale logico completamento del più ampio principio della domanda.
Il motivo è fondato e deve essere accolto. CP_ Parte appellante sin dal primo atto difensivo ha infatti contestato il quantum del credito azionato dalla
[... in sede monitoria e recepito nel decreto ingiuntivo, ritenendolo eccessivo e non giustificato rispetto al contratto siglato il 17/18.10.2007 relativo alla specifica fornitura di barriere autostradali di vario tipo e menzionato nella fattura n. 1197/07 ( di € 97.213,06 senza iva – €116.655,67 con iva), una delle tre fatture poste alla base del ricorso per d.i., che, infatti, è dalla parte appellante espressamente riconosciuta.
Secondo le argomentazioni di parte appellata ( , le altre due fatture ( n. 90/2008 di € 7.287,00 e n. CP_2
162/2008 di € 21.860,00) si riferirebbero a del materiale integrativo richiesto alla direttamente CP_2 dalla società incaricata della posa in opera delle barriere fornite ( TA srl) e, in considerazione della natura di azienda in-house di Autostrade d'Italia, sarebbero economicamente addebitabili alla società per conto della quale la TA operava. Parte_2
8 L'eccezione di parte appellata, secondo cui la contestazione della riferibilità delle due fatture a soggetto terzo disconosciuto dall'appellante sarebbe tardiva in quanto formulata solo nelle comparse conclusionali, non può essere accolta per vari ordini di motivi: in primo luogo, l'appellante ha sempre disconosciuto le fatture e le somme ivi indicate, in quanto non riferibili apparentemente ad alcun contratto e tanto meno a quello posto alla base dell'altra fatt. azionata, la n. 1197, ragion per cui il riferimento più o meno esplicito a soggetto estraneo al rapporto contrattuale doveva intendersi implicitamente ricompreso nell'eccezione originaria;
in secondo luogo, sarebbe stato onere del creditore ( non inadempiente ) dar prova del suo titolo di credito nei confronti di cominciando dall'allegazione e prova del Parte_2 sinallagma contrattuale – comprensivo del preventivo accordo e fissazione dei prezzi ( come per il contratto del 17/18.10.2007)- e del legame tra TA e che giustificassero la pretesa nei Parte_2 confronti della seconda, non potendosi ritenere probante l'argomentazione di parte appellata circa la notorietà della natura di azienda in-house di TA, che è comunque soggetto giuridico distinto;
in ogni caso, considerato che la contestazione di parte appellante sul punto afferisce sostanzialmente al Con difetto di una sua legittimazione passiva nel rapporto creditorio fatto valere dalla una tale contestazione avrebbe potuto essere sollevata anche in qualsiasi fase processuale così come sollevata d'ufficio dal giudice, secondo il principio per cui La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione)( v. Cassaz.
Sez. 3 Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025).
Pertanto, non essendovi prova dell'imputabilità ad del debito portato dalle due fatture da Parte_2 quest'ultima contestate (n. 90/2008 di € 7.287,00 e n. 162/2008 di € 21.860,00), il credito per questa parte non può essere riconosciuto e l'importo del dovuto reclamato da va ridotto in proporzione CP_2 coincidendo con quello riportato nell'unica fattura non contestata ( n. 1197) di €116.655,67 con iva;
a tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a far data dal 7.5.2013, primo atto di diffida riferibile alla fattura in esame in atti, non potendosi applicare il criterio della scadenza dell'obbligazione ex art. 5 dlgs
231/2002, che per contratto era stata convenuta nei 90 gg successivi al ricevimento per posta con raccomandata delle fatture in originale, per difetto di un'evidenza di tale ultimo presupposto agli atti ( in tal senso v. Cassaz. Sez. 1 - , Ordinanza n.17572/2023: In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti – senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte – con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.)
9 Il terzo motivo di appello, relativo al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale dell'appellata, resta assorbito e superato dalle argomentazioni che precedono.
VII. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito della lite, possono essere compensate in misura del 50% e poste a carico di parte appellante per la restante parte, liquidate per l'intero come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 12538/16 (N.R.G. 30332/16), emesso dal Tribunale di Roma in data 26 maggio 2016 e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 116.655,67 oltre agli interessi legali a far data dal 7.5.2013;
-Compensa le spese di entrambi i gradi in misura del 50% e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata ( della restante parte;
spese liquidate per l'intero in € Controparte_2
10.000,00 per il primo grado e € 10.500,00 per il secondo grado per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Sauchella dichiaratosi antistatario.
Roma, 15.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
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