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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1490/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCEDI E_ C.F._1
MICHELE
AS NT, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROLI C.F._2
PATRIZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
10/04/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendo la separazione consensuale stata pronunciata con sentenza n. 330/2024,
pubblicata il 19.06.2024 e passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più
opportuno;
2) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti;
3) la casa coniugale, e tutti gli immobili di proprietà della moglie signor E_
, intendendosi tra essi sia quelli in Corso Martiri n.141 a Castelfranco Emilia
[...]
(MO), sia quelli in Castelfranco Emilia (MO) Via Rosario n.9, rimarranno assegnati in utilizzo esclusivo di quest'ultima unitamente a tutta la mobilia ed agli arredi in essi pagina 2 di 4 contenuti;
4) ogni altro rapporto patrimoniale è stato regolato in separata sede;
5) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare (e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ricordata, poiché
ritenuti non necessari, impegnandosi alla produzione su richiesta del Tribunale).
- Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CASTELFRANCO EMIIA (MO) il 23/01/1982 fra nata a E_
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 29/10/1959 e NT AS nato a
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 06/05/1954 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMIIA (MO)
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1982 - Atto n.
4 - Parte II - Serie A);
pagina 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1490/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCEDI E_ C.F._1
MICHELE
AS NT, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROLI C.F._2
PATRIZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
10/04/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendo la separazione consensuale stata pronunciata con sentenza n. 330/2024,
pubblicata il 19.06.2024 e passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più
opportuno;
2) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti;
3) la casa coniugale, e tutti gli immobili di proprietà della moglie signor E_
, intendendosi tra essi sia quelli in Corso Martiri n.141 a Castelfranco Emilia
[...]
(MO), sia quelli in Castelfranco Emilia (MO) Via Rosario n.9, rimarranno assegnati in utilizzo esclusivo di quest'ultima unitamente a tutta la mobilia ed agli arredi in essi pagina 2 di 4 contenuti;
4) ogni altro rapporto patrimoniale è stato regolato in separata sede;
5) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare (e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ricordata, poiché
ritenuti non necessari, impegnandosi alla produzione su richiesta del Tribunale).
- Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CASTELFRANCO EMIIA (MO) il 23/01/1982 fra nata a E_
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 29/10/1959 e NT AS nato a
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 06/05/1954 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMIIA (MO)
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1982 - Atto n.
4 - Parte II - Serie A);
pagina 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4