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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8935 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39514 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(COSENZA (CS), 21/06/1959), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BOVA ALBERTO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NEUSS-GERMANIA, Controparte_1
17/01/1960), con il patrocinio dell'avv. INDACO GIANLUCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 20/06/2009 contraeva matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia Controparte_1 Per_1
(1998), maggiorenne ed economicamente autonoma, esponeva che con sentenza n. 18023/2022 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e rappresentava che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Alla prima udienza del 09/06/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
dai signori e in Polignano a Controparte_1 Parte_1
Mare (BA) il 20 giugno 2009 (atto n. 1, Parte 1, Anno 2009), alle seguenti
condizioni:
1) la casa coniugale sita in Roma, via Conforti 80 è stata rilasciata
dalla signora nella disponibilità del signor Controparte_1
, proprietario esclusivo della stessa casa coniugale;
Parte_1 3
2) il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
in ragione della propria indipendenza economica,
[...]
provvederanno in modo autonomo al proprio mantenimento;
3) il signor ha contribuito al mantenimento della Parte_1
Per_ figlia , maggiorenne, laureata in giurisprudenza e occupata presso uno
studio legale, sino al mese di Febbraio 2025 con un importo pari ad €
2.500,00 mensili + il 50% delle spese straordinarie;
4) il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
reciprocamente e rispettivamente dichiarano che hanno, con le
[...]
pattuizioni di cui sopra, definito ogni rapporto economico, patrimoniale e
finanziario derivati o derivabili dal matrimonio e che non hanno null'altro
a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo e per nessuna ragione,
avendo le stesse in ordine ai rapporti patrimoniali, forfettariamente e
transattivamente definito ogni reciproca pretesa, presente e futura, di
contenuto patrimoniale, anche per quanto qui non specificato e previsto e
segnatamente anche con riferimento agli articoli 177, 178, 179 c.c.;
5) il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
dichiarano di voler rinunciare, come in effetti rinunciano, alle
[...]
rispettive domande avanzate nel giudizio di separazione personale
attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (R.G.
2215/2023); giudizio che verrà pertanto abbandonato con compensazione
delle spese di lite.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 20/06/2009,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna 4
in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39514/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in POLIGNANO A
MARE in data 20/06/2009 tra (COSENZA Parte_1
(CS), 21/06/1959) e (NEUSS- Controparte_1
GERMANIA, 17/01/1960) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di POLIGNANO A MARE al n. 1, Parte I, Anno 2009, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle esulanti dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39514 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(COSENZA (CS), 21/06/1959), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BOVA ALBERTO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NEUSS-GERMANIA, Controparte_1
17/01/1960), con il patrocinio dell'avv. INDACO GIANLUCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 20/06/2009 contraeva matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia Controparte_1 Per_1
(1998), maggiorenne ed economicamente autonoma, esponeva che con sentenza n. 18023/2022 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e rappresentava che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Alla prima udienza del 09/06/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
dai signori e in Polignano a Controparte_1 Parte_1
Mare (BA) il 20 giugno 2009 (atto n. 1, Parte 1, Anno 2009), alle seguenti
condizioni:
1) la casa coniugale sita in Roma, via Conforti 80 è stata rilasciata
dalla signora nella disponibilità del signor Controparte_1
, proprietario esclusivo della stessa casa coniugale;
Parte_1 3
2) il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
in ragione della propria indipendenza economica,
[...]
provvederanno in modo autonomo al proprio mantenimento;
3) il signor ha contribuito al mantenimento della Parte_1
Per_ figlia , maggiorenne, laureata in giurisprudenza e occupata presso uno
studio legale, sino al mese di Febbraio 2025 con un importo pari ad €
2.500,00 mensili + il 50% delle spese straordinarie;
4) il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
reciprocamente e rispettivamente dichiarano che hanno, con le
[...]
pattuizioni di cui sopra, definito ogni rapporto economico, patrimoniale e
finanziario derivati o derivabili dal matrimonio e che non hanno null'altro
a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo e per nessuna ragione,
avendo le stesse in ordine ai rapporti patrimoniali, forfettariamente e
transattivamente definito ogni reciproca pretesa, presente e futura, di
contenuto patrimoniale, anche per quanto qui non specificato e previsto e
segnatamente anche con riferimento agli articoli 177, 178, 179 c.c.;
5) il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
dichiarano di voler rinunciare, come in effetti rinunciano, alle
[...]
rispettive domande avanzate nel giudizio di separazione personale
attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (R.G.
2215/2023); giudizio che verrà pertanto abbandonato con compensazione
delle spese di lite.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 20/06/2009,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna 4
in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39514/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in POLIGNANO A
MARE in data 20/06/2009 tra (COSENZA Parte_1
(CS), 21/06/1959) e (NEUSS- Controparte_1
GERMANIA, 17/01/1960) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di POLIGNANO A MARE al n. 1, Parte I, Anno 2009, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle esulanti dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi