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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 5632/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 01/10/2024 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nata a [...] il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Rappresentati e difesi la prima dall'Avv. BONI LISA e il secondo dall'Avv.
CRISAFULLI MARINA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“Il Tribunale omologhi la separazione personale tra i coniugi, dandosi atto della
1 autosufficienza economica di entrambe le parti, e regolamenti le spese con l'integrale compensazione all'esito dell'intero procedimento. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Chiedono inoltre che la causa sia rimessa in ruolo ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio su istanza congiunta. Anticipano sin d'ora la richiesta di poter tenere l'udienza divorzile a trattazione scritta.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso per separazione personale dei coniugi ex art. 473-bis.12 c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., la sig.ra ha chiesto di pronunciarsi sentenza sullo status e che la separazione Parte_1
venisse addebitata al marito.
In occasione dell'udienza di prima comparizione del 20.02.2025 le parti hanno chiesto di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale e che la causa fosse rimessa in decisione al Collegio per l'omologa.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni dell'accordo raggiunto in prima udienza di comparizione, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bovolone-
VR (atto n. 73, parte 2, serie C anno 2016), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio di data 11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
3
N. 5632/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 01/10/2024 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nata a [...] il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Rappresentati e difesi la prima dall'Avv. BONI LISA e il secondo dall'Avv.
CRISAFULLI MARINA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“Il Tribunale omologhi la separazione personale tra i coniugi, dandosi atto della
1 autosufficienza economica di entrambe le parti, e regolamenti le spese con l'integrale compensazione all'esito dell'intero procedimento. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Chiedono inoltre che la causa sia rimessa in ruolo ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio su istanza congiunta. Anticipano sin d'ora la richiesta di poter tenere l'udienza divorzile a trattazione scritta.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso per separazione personale dei coniugi ex art. 473-bis.12 c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., la sig.ra ha chiesto di pronunciarsi sentenza sullo status e che la separazione Parte_1
venisse addebitata al marito.
In occasione dell'udienza di prima comparizione del 20.02.2025 le parti hanno chiesto di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale e che la causa fosse rimessa in decisione al Collegio per l'omologa.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni dell'accordo raggiunto in prima udienza di comparizione, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bovolone-
VR (atto n. 73, parte 2, serie C anno 2016), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio di data 11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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