Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2023, proposto da
“Consorzio di Bonifica della Gallura”, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Pilia e Franco Pilia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Sonnino n. 128 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- “Ente Acque della Sardegna” (EN), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
- Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna” e “Consorzio di Bonifica D'Ogliastra”, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:
- della determinazione n. 1994 del 30 dicembre 2022 del Direttore del Servizio energia e gestione risorsa di EN, di approvazione del rendiconto dei rimborsi energetici alla data del 23 dicembre 2022 del “Consorzio di Bonifica della Gallura”, nella parte in cui dispone la decurtazione della somma di Euro 45.181,04 sulle spese effettivamente sostenute per il periodo gennaio - dicembre 2021 oltre conguagli 2020;
- della nota prot. 1194 del 27 gennaio 2023 del Direttore del Servizio energia e gestione risorsa di EN, di comunicazione della predetta determinazione n. 1994;
- della nota prot. 1733 del 6 febbraio 2023 del Direttore del Servizio ragioneria di EN, che, sulla base del rendiconto approvato con la ridetta determinazione n. 1994, ha liquidato al “Consorzio di Bonifica della Gallura” un acconto dei rimborsi energetici alla data del 23 dicembre 2022;
- della nota prot. 4659 del 24 marzo 2023 del Direttore generale di EN, che, in sede di risposta all'istanza di accesso agli atti del 20 febbraio 2023 del “Consorzio di Bonifica della Gallura”, ha confermato quanto disposto con la predetta determinazione n. 1994;
- di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, “per quanto occorrer possa”, delle deliberazioni della giunta della Regione autonoma della Sardegna nn. 38/101 del 21 dicembre 2022, 30/7 del 24 maggio 2016 e 43/63 del 29 ottobre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN e della Regione autonoma della Sardegna;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento di quanto richiesto dal Consorzio ricorrente con l’impugnazione in esame, le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di provvedere in conformità alla richiesta delle parti, con compensazione delle spese del giudizio sull’accordo delle stesse,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IL ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ES | IT AR |
IL SEGRETARIO