Parere definitivo 14 luglio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 14/07/2010, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 03232/2010 e data 14/07/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 maggio 2010
NUMERO AFFARE 01589/2009
OGGETTO:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Ricorso straordinario al presidente della repubblica proposto dal comune di Varco Sabino, in persona del sindaco in carica dott. Antonio Ponziani, contro la Regione Lazio e nei confronti della signora RL RR, per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione del direttore del dipartimento economico ed occupazionale, direzione regionale agricoltura, area territorio rurale, controlli e servizio ispettivo, della Regione Lazio n. C.2439 in data 8 ottobre 2007, con la quale si è liquidato l’uso civico di pascolo e legnatico gravante sul terreno privato della ditta RL RR di proprietà dell'azienda agricola "La Possessione".
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 9507 in data 20 aprile 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso in oggetto, proposto con atto notificato il 12 febbraio 2008;
visto il parere della Sezione n. 200901589/S reso nell’adunanza del 20 maggio 2009, con il quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente;
visto il parere della Sezione n. 01589/2009 reso nell’adunanza del 30 settembre 2009, con il quale sono stati disposti incombenti istruttori;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.
Premesso.
L'8 ottobre 2007 la regione Lazio ha adottato la determinazione n. C.2439 con la quale ha rigettato due ricorsi in opposizione presentati, uno dal sindaco di Varco Sabino e l’altro da alcuni consiglieri comunali e cittadini di Varco Sabino, avverso il progetto di liquidazione di uso civico di pascolo, in quanto non suffragati da alcuna documentazione in grado di attestare l'effettiva necessità da parte dei cittadini del comune della porzione del fondo appartenente alla signora RL RR richiesta a compenso della liquidazione degli usi civici, ed ha liquidato l'uso civico di pascolo e legnatico gravante sul terreno privato di proprietà della signora RR stabilendo un canone annuo di natura enfiteutica di euro 2.936,00 e un valore di affrancazione di euro 58.718,00.
Con il ricorso straordinario in oggetto, il Comune di Varco Sabino ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della detta determinazione regionale per incompetenza assoluta della regione a pronunciarsi sul ricorso in opposizione al progetto di liquidazione.
A fondamento del gravame proposto, il comune ricorrente sostiene che la competenza a decidere sul ricorso in opposizione è da riconoscersi solo ed esclusivamente in capo al commissario regionale agli usi civici, in virtù della legislazione vigente e dell'interpretazione che di essa è stata data nel tempo dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In particolare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del R.D. n. 332/1928, qualora vengano proposte opposizioni al progetto di liquidazione, "il commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate". Posto, sempre secondo il comune, che detta competenza rientra tra quelle prettamente giurisdizionali affidate al commissario regionale e che giurisdizionale è anche il procedimento che ne consegue, essa deve essere esclusa dal novero delle competenze amministrative oggetto del trasferimento alle regioni in virtù dell'art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, permanendo, al contrario, essa in capo al commissario in quanto in posizione analoga alle altre sue competenze giurisdizionali ex art. 29, comma 2 ,della l. n. 1766/1927.
Considerato.
Non è fondata l’eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (nella relazione di accompagnamento) sulla circostanza che si controverte in materia devoluta dal legislatore ad una competenza speciale e riservata, e quindi, come da costante giurisprudenza, non passibile di altri rimedi contenziosi. Oggetto del ricorso straordinario, infatti, non è il progetto di liquidazione, nei confronti del quale è ancora pendente un giudizio davanti al commissario regionale, bensì la determinazione della regione Lazio che costituisce pur sempre un atto amministrativo contro il quale è ammesso il ricorso straordinario al presidente della Repubblica per motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.
Alla luce della normativa vigente si può ritenere pacificamente spettante alla regione la competenza in materia di predisposizione, pubblicazione ed esecuzione dei progetti di liquidazione, trattandosi di funzioni prettamente amministrative ad essa attribuite dal D.P.R. n. 616/1977, mentre quella di opposizione al progetto di liquidazione dei diritti di uso civico, ex art. 15 del r.d. n. 332/1928, determinando l'instaurarsi di una vera e propria controversia giurisdizionale sull'esistenza degli stessi, deve essere ricondotta alle competenze giurisdizionali, che sono attribuite al commissario agli usi civici dal capo III della legge sugli usi civici (artt. 27 e seguenti della l. n. 1766/1927) e che permangono in capo al medesimo anche a seguito del trasferimento di funzioni amministrative alle regioni (TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 giugno 2008, n. 1959; Cassazione civile, sez. II, 24 novembre 2008, n. 27893; idem, 15 febbraio 1997, n. 1415).
In particolare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della l. n. 1766/1927, “I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1”, tra cui vi è “la liquidazione generale degli usi civici”, nonché “allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre”.
Il comma 2 del medesimo art. 29 dispone poi che “I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate”.
Al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 46, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 29, comma 2, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo.
Permangono, quindi, le competenze giurisdizionali del commissario in tutte le ipotesi di controversie ex art. 29, comma 2, della l. n. 1766/1927, come riconosciuto espressamente da recente giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 2009, n. 4582; Cassazione civile, SS.UU., 27 marzo 2009, n. 7429).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va annullato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e il provvedimento impugnato annullato.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Paolo La Rosa | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini