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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 2538/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SERIOLI ALBERTO RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BENEVENTI ALESSANDRA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, da Parte_1 Controparte_1 cui nasceva la IG ). Persona_1
2. Con ricorso depositato il 12.3.25, la ricorrente ha chiesto di regolare le condizioni di affidamento, visite ai genitori e mantenimento della IG.
Con decreto del 19.3.25 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali.
La parte resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 7.8.25.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
I Servizi Sociali hanno depositato una prima relazione l'1.9.25.
Le parti sono quindi comparse in data 16.9.25 per la prima udienza, dove hanno raggiunto un accordo sui tempi di permanenza della minore con i genitori. In quella sede al resistente è stato ordinato di depositare documenti aggiornati attestanti la propria posizione economica.
Con ordinanza del 25.10.25 il giudice ha rilevato che fosse opportuno ricevere aggiornamenti delle parti
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prima di procedere con l'istruttoria essendo in corso trattative sull'assegno di mantenimento.
3. Il 27-29.10.25 le parti hanno dato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«1) Affidamento condiviso della IG minore , con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della Per_1 madre . Parte_1
2) Assegnazione della casa familiare, sita in Carpenedolo (BS), in via Giacomo Brodolini n. 74, alla sig.ra Parte_1
perché possa vivervi unitamente alla IG minore , che sarà quindi collocata presso la stessa.
[...] Per_1
3) Il sig. vedrà e terrà con sé la IG , riaccompagnandola poi a casa dalla mamma, tutti i Controparte_1 Per_1 martedì dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20.30 / 21.00 e, a weekend alternati, una volta il sabato e una volta la domenica dalle ore 10.00 sino alle ore 20.30 / 21.00, sino a quando la minore inizierà il secondo anno della scuola materna (settembre 2026). Dall'inizio del secondo anno della scuola materna, il sig. vedrà e terrà con sé Controparte_1 la IG , riaccompagnandola poi a casa dalla mamma, tutti i martedì dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20.30 / Per_1
21.00 e, a weekend alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 20.30 / 21.00 della domenica;
quando Per_1 passerà il weekend con la mamma, il padre la vedrà e terrà con sé anche il venerdì dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20.30
/ 21.00. Dall'inizio del secondo anno della scuola materna, il sig. vedrà e terrà inoltre con sé la IG Controparte_1
sette giorni per Natale (non consecutivi sino al compimento del quinto anno d'età), tre giorni per Pasqua e, così Per_1 come la sig.ra due settimane in estate (non consecutive sino al compimento del quinto anno d'età). Parte_1
Tutto ciò, sempre salvo diversi accordi tra le Parti.
4) Obbligo a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra un contributo mensile per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario della IG in misura pari ad Euro 350,00, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi Per_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della minore. La decorrenza di tale assegno viene fissata dal mese di marzo 2025, con impegno del sig. di Controparte_1 versare alla sig.ra gli arretrati sino al corrente mese di ottobre 2025 compreso, per complessivi Euro Parte_1
1.550,00, entro e non oltre il 31 ottobre 2025.
5) Obbligo a carico di entrambi i genitori di partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la IG minore, come definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. La decorrenza di tale obbligo viene fissata dal corrente mese di ottobre 2025, dandosi reciprocamente atto le parti che gli arretrati sono da intendersi integralmente compensati.
6) L'Assegno Unico spettante per la IG minore verrà per intero e in via esclusiva percepito dalla sig.ra Per_1 [...]
a decorrere dal mese di ottobre 2025, con impegno del sig. a sottoscrivere e ad adempiere a Parte_1 Controparte_1 qualsiasi formalità necessaria per consentire alla sig.ra l'espletamento della pratica per l'ottenimento Parte_1 integrale e in via esclusiva di detto assegno nonché a rifonderle quanto dovesse ricevere nelle more a tale titolo dall'INPS entro cinque giorni dal ricevimento.
7) Impegno del sig. a trasferire alla sig.ra a definizione di ogni rapporto Controparte_1 Parte_1 patrimoniale derivante dalla convivenza e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi di coppia e della definizione delle reciproche rivendicazioni patrimoniali ed economiche: - la propria quota di 1/2 della proprietà delle seguenti unità immobiliari (appartamento e box) site in Carpenedolo (BS), in via Giacomo Brodolini n. 74, identificate nel Catasto Fabbricati di tale Comune alla Sezione NCT con il Foglio 18: - Particella 1033, Subalterno 4, Interno 6, Piano 1, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 4, R.C. Euro206,58; - Particella 1033, Subalterno 10, Piano S1, Cat. C/6, Cl. 3, Mq 18, R.C. Euro 34,40; - la proprietà della seguente unità immobiliare (cantina) sita in Carpenedolo (BS), in via Giacomo Brodolini n. 74, identificata nel Catasto Fabbricati di tale Comune alla Sezione NCT con il Foglio 18: - Particella 1033, Subalterno 14, Piano S1, Cat. C/2, Cl. 3, Mq 12, R.C. Euro 19,21. Il suddetto trasferimento, comprensivo anche di tutti gli arredi e corredi presenti nell'abitazione, nel box e nella cantina, che ivi rimarranno divenendo anch'essi di esclusiva proprietà della sig.ra avverrà a titolo gratuito con Pt_1 Parte_1
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rogito da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'emissione della sentenza da parte del Tribunale, dinanzi al Notaio scelto dalla sig.ra la quale sosterrà in via esclusiva i relativi costi. Pt_1 Parte_1
8) Accollo in via esclusiva da parte della sig.ra a partire dal mese di ottobre 2025, del pagamento Parte_1 delle rate del mutuo fondiario contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare che diverrà di sua esclusiva proprietà.
9) Materialmente il pagamento della rata mensile del mutuo sarà eseguito dal sig. tramite addebito, come Controparte_1 avvenuto sino ad oggi, sul suo conto corrente Bper Banca n. 000042798071 e il relativo importo verrà scalato dal contributo mensile dal medesimo dovuto alla sig.ra per il mantenimento della IG , versandole Parte_1 Per_1 la differenza. Salva, ovviamente, la facoltà della sig.ra di estinguere, in tutto o in parte, il suddetto Parte_1 mutuo in qualsiasi momento.
10) Spese di causa integralmente compensate tra le parti».
All'udienza del 4.11.25 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.3.25, non ha formulato osservazioni.
4. Le condizioni proposte appaiono rispondenti alla legge e agli interessi delle parti: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
5. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 13/11/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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