TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. EL IT,
in data odierna, nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 405/2023 R.G., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Teresa Amata, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Agata Militello, via Campidoglio, angolo Via Asmara;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti,
CP_ elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.02.2023, era dipendente della Parte_1
”, con sede in Sant'Agata Militello (ME), via Controparte_2
Vicolo delle Scuole n° 8, con contratto a tempo determinato dal 15.07.2020 al 06.08.2020, con la qualifica professionale di operaia, settore commercio, con le mansioni di “cameriera”, IV livello retributivo.
Successivamente, in data 14.06.2022, veniva notificato alla stessa un provvedimento di disconoscimento del suddetto rapporto di lavoro con la seguente motivazione “è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'azienda Welness e Sport Sas di Antonino
Orifici, matricola 4810024393, dal 15/07/2020 al 06.08.2020, in quanto risulta insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Pertanto, il suddetto rapporto di lavoro non è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tuteli previdenziali ed assicurative”.
In conseguenza di ciò, parte ricorrente, in data 05.08.2022, proponeva ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, senza sortire alcun effetto.
Lamentava che l' aveva erroneamente disconosciuto il rapporto di lavoro alle CP_1 dipendenze della ”, con sede in Sant'Agata Controparte_2
Militello (ME), via Vicolo delle Scuole n° 8, presso il pub “Old Bank” di Sant'Agata Militello (ME),
Piazza Vittorio Emanuele n.17, con contratto part-time, a tempo determinato dal 15.07.2020 e fino al
06/08/2020, come cameriera, addetta al servizio di sera.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al riconoscimento in favore della ricorrente della CP_1
contribuzione maturata nel periodo dal 15.07.2020 al 06.08.2020, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assicurative, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09.06.2023, eccependo, in via preliminare, di aver di aver disconosciuto il rapporto di lavoro per carenza dei requisiti del tipo legale del lavoro
CP_ subordinato, in seguito ad ispezione condotta dall' sull'azienda del datore di lavoro e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
In data odierna – lette le richieste di entrambe le parti contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza – la causa veniva decisa.
chiede l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del rapporto Parte_1 di lavoro alle dipendenze della ”, con sede in Controparte_2
S. Agata Militello, via Vicolo delle Scuole n. 8, presso il pub “Old Bank”, con contratto a tempo determinato dal 15.07.2020 fino al 06.08.2020, con la qualifica professionale di cameriera, addetta al servizio di sera.
Invero l'articolo 2094 c.c. prevede che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze sotto la direzione dell'imprenditore”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato recentemente che “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività
(opus)” (Cassazione civile, sez. Lavoro, Sentenza 11.07.2018 n. 18253).
Inoltre, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, precisa ancora la Corte che “occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 29646 del 16 novembre
2018; in tal senso Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 26986 del 22 dicembre 2009;
Cassazione; Ordinanza 07.10.2024, n. 26138).
In altri termini, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, “intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa. Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso” (cfr., Cass. civ. 10.05.2003, n. 7171; Cass. civ. 14.07.1993, n.
7796; Cass. civ. 14.07.1984, n. 4131). In merito all'onere della prova va applicato l'art. 2697 c.c., in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Quindi, il lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, fornendo prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato (Corte di Cassazione, Ordinanza 30.08.2022, n. 25508; Cass. n.
11530/2013; Tribunale Catania, sez. Lavoro, sentenza 23.01.2019).
Orbene, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali menzionati, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della “ Controparte_2
”, con sede in S. Agata Militello, via Vicolo delle Scuole n. 8, presso il pub
[...]
“Old Bank”, con contratto a tempo determinato dal 15.07.2020 fino al 06.08.2020, con la qualifica professionale di cameriera, addetta al servizio di sera.
Infatti, il teste SI.ra riferiva testualmente che “Conoscevo la ricorrente da Testimone_1 anni. Nell'estate del 2020, la ricordo perché era l'estate del COVID, la ricorrente lavorava in piazza di Sant'Agata di Militello. Era una cameriera di un pub che si chiama Old Bank. Noi (io e le amiche,
o io con mio figlio) la sera dopo che tornavamo dal mare, ci recavamo a mangiare presso questo locale perché facevano un buon panino. Ci sedevamo fuori all'esterno per godere dell'aria fresca e mangiavamo. La ricorrente era la cameriera di questo locale. Anzi, la stessa ci diceva di andarla a trovare al lavoro. In quel periodo di caldo andavamo spesso a mangiare, ogni circa 2 o 3 sere.
Ricordo che il periodo nello specifico era da metà luglio fino ad inizio agosto. Poi arrivavano i parenti da fuori e non ci siamo neanche più recati là; quindi, non so se effettivamente dopo i primi giorni di agosto la ricorrente fosse ancora là. Noi andavamo a mangiare circa per le 20,30. A quell'ora la ricorrente era già là. È capitato altre volte che eravamo là anche alle 19,45 e la ricorrente già lavorava. Noi rimanevamo là fino alle 21,45-22,00 circa e la ricorrente era sempre là che lavorava e ci serviva. Ricordo che capitava sempre, sia durante la settimana che durante il fine settimana anche perché era periodo in cui ero più libera. Ricordo che c'era una figura che gestiva, un signore pelato di cui però non ricordo il nome, credo fosse un certo NI, che gestiva il locale e sicuramente non lo gestiva la ricorrente che era solo una cameriera. Non c'erano altre cameriere nel locale, che io ricordi. So che la ricorrente è stata pagata perché me lo ha riferito la stessa” (cfr. verbale di udienza del 20.03.2024). Tale tesi veniva confermata ed ancora più avvalorata dal teste, SI.ra , la Testimone_2 quale asseriva testualmente che “Mi ricordo che nell'estate del 2020 parte ricorrente faceva la cameriera nell'Old Bank Pub di Sant'Agata di Militello che si trova in piazza. Anzi, spesso ero io ad accompagnarla a Sant'Agata perché mi recavo là. Anche io lavoravo a Sant'Agata ed ero fidanzata con un ragazzo di Sant'Agata. Io lavoravo in fabbrica per le mascherine chirurgiche. Ricordo che la ricorrente ha lavorato per il pub nel mese di luglio fino ad inizio agosto. Io sono andata al pub a mangiare una sola volta, insieme ai miei genitori, abbiamo preso un aperitivo. Mi ricordo che ci siamo recati là anche perché appunto conoscevo la ricorrente e sapevo che lavorava là. C'era pure il proprietario che si chiama , non ricordo il cognome. Sono andata a mangiare là solo una CP_2 sera, mi ricordo che siamo andati verso le 8,30 fino alle 22,00. Per tutto il tempo c'era la ricorrente per lavorare. Era l'unica persona che serviva ai tavoli. Le volte che le accompagnavo partivamo da
Acquedolci circa alle 18,30- 19,00 ed arrivavamo poco dopo a Sant'Agata. L'Accompagnavo davanti al luogo di lavoro e lei scendeva per andare a lavorare. Capitava durante tutta la settimana anche durante i weekend. Io rimanevo a Sant'Agata quindi non l'ho mai accompagnata al ritorno. Non so fino a che ora lavorava la sera. Noi parlavamo e lei mi ha raccontato di essere stata pagata, mi avrebbe raccontato se ci fosse stato un disagio. Ma ovviamente non l'ho mai vista direttamente essere pagata. Mi ha riferito di essere stata pagata tramite bonifico se non mi sbaglio” (cfr. verbale di udienza del 20.03.2024).
L'atro teste sentito, SI. riferiva che “Conosco la ricorrente poiché gioco a Tes_3
calcio con il marito che si chiama . Ogni tanto frequento la coppia, ma è successo Parte_2
saltuariamente, abbiamo mangiato fuori. So che la ricorrente adesso lavora come commercialista.
Per un periodo ha fatto la cameriera in un PUB d'estate nel 2020. Io mi sono trasferito ad Acquedolci nel 2019. Il pub, che, se non mi sbaglio c'è ancora, si chiama Old Bank. Era luglio ed agosto del
2020. Sono andato solo una volta con il marito della ricorrente a mangiare ed un'altra volta con la mia compagna sempre in quel periodo. Mi ricordo che c'era la ricorrente che ci ha servito e ci ha portato i panini. Era orario di cena, circa verso le 21. Non mi sono recato altre volte al Pub. Nulla so sull'eventuale suo contratto, su com'era retribuita o altro. C'erano altre persone che lavoravano nel locale ma non ho idea di chi siano” (cfr. verbale di udienza del 06.11.2024).
Per cui alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea può trovare accoglimento, visto che parte ricorrente ha provato in modo incontrovertibile di aver lavorato alle dipendenze della
, presso il pub “Old Bank”, con contratto a Controparte_2
tempo determinato dal 15.07.2020 fino al 06.08.2020. D'altra parte, le difese dell' non colgono nel segno. Parzialmente discordanti sono, CP_1
infatti, alcune dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori e riportati nel verbale oggetto di contestazione. L'efficacia probatoria che l'ordinamento attribuisce a dette dichiarazioni, tuttavia, è limitata solo alla circostanza che dette frasi siano state pronunciate nei confronti degli ispettori, non anche che il contenuto di dette dichiarazioni sia vero fino a querela di falso.
Anzi, l' avrebbe potuto chiedere l'audizione testimoniale di detti soggetti per supportare CP_1
il proprio impianto difensivo.
Il ricorso merita accoglimento, per cui va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della “ Controparte_2
”, con sede in S. Agata Militello, via Vicolo delle Scuole n. 8, presso il pub “Old
[...]
Bank”, con contratto a tempo determinato dal 15.07.2020 e fino 06.08.2020, con la qualifica professionale di cameriera, addetto al servizio di sera, con conseguente riconoscimento della contribuzione maturata in tale periodo, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assicurative.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Teresa Amata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da contro l' Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 09.02.2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al riconoscimento ai fini Parte_1
previdenziali del rapporto di lavoro alle dipendenze della Controparte_2
”, con sede in S. Agata Militello, via Vicolo delle Scuole n. 8, presso il
[...] pub “Old Bank”, con contratto a tempo determinato dal 15.07.2020 e fino 06.08.2020, con la qualifica professionale di cameriera, addetto al servizio di sera;
- Di conseguenza, dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere la contribuzione maturata da parte ricorrente nel periodo dal 15.07.2020 al 06.08.2020, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e delle tutele previdenziali;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi euro 2.697,00, (€ 465,00 fase studio;
€ 389,00 fase introduttiva;
€ 832,00 fase istruttoria e € 1.011,00 fase decisionale), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario, Avv. Carmela Teresa Amata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 28.03.2025.
Il Giudice
Dott. EL IT