Art. 18. (Assistenze indennitarie). 1. Nei casi di catastrofe o di calamita' naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attivita' professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilita' o indiretta o hanno il diritto a conseguirle. 2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attivita' professionale per almeno tre mesi, puo' essere concesso un indennizzo, che non e' rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, e' ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attivita', per non piu' di dodici mesi, ed e' liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20, settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della citata legge n. 576, del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non puo' essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato. 3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliber- ate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all' articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 996/1970 (Norme sul concorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile), e' il seguente:
"Art. 5. - Alla dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.
Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestivita' ed il piu' coordinato ed armonico impiego.
Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che puo' anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.
Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unita', la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.
Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unita' organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato dal Ministro per la difesa o all'autorita' da esso delegata".
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 10 della legge 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 5.
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 576/1980 e' il seguente:
"Art. 6 (Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'). - Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e dell'invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad inforntunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell' art. 1916 del codice civile , in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 996/1970 (Norme sul concorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile), e' il seguente:
"Art. 5. - Alla dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.
Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestivita' ed il piu' coordinato ed armonico impiego.
Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che puo' anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.
Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unita', la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.
Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unita' organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato dal Ministro per la difesa o all'autorita' da esso delegata".
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 10 della legge 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 5.
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 576/1980 e' il seguente:
"Art. 6 (Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'). - Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e dell'invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad inforntunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell' art. 1916 del codice civile , in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga".