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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 22886/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad OGGETTO: cessazione contratto di locazione
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] CF , Parte_2 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Po, n. 1 presso lo studio dell'avv. Ettore Nardi che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Carlo Iovinelli, in virtù di procura agli atti;
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Oleandri 19 cod fisc elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._3 via Crispi 74 presso lo studio dell'Avv. Fabio Acampora lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 28.4.2025 mediante lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta a far dichiarare cessato il contratto di locazione alla data del 28.2.2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, Viale degli Oleandri, n. 19, Scala A, int. 18, censito al foglio SCA/20, p.lla 310, sub 67, z.c. 3, è fondata e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che gli attori hanno depositato la certificazione della Agenzia delle Entrate dalla quale si evince che, da controlli effettuati sul sistema applicativo dell'anagrafe tributaria, in data 10.4.1991 risulta essere stato registrato un contratto di locazione n. 8018 serie 3° ad un canone annuo di euro 2169,12 tra
[...]
e nonché la denuncia di smarrimento del contratto Parte_4 Parte_3 presentata proprio dal alla Stazione dei Carabinieri di Napoli Capodimonte in Pt_3 data 19 settembre 2019 e depositata dallo stesso in un precedente giudizio instaurato nei confronti di + altri, nel quale il nella sua dichiarata Parte_1 Pt_3 sua qualità di conduttore dell'immobile per cui oggi è causa, avanzava nei confronti degli attuali attori, aventi causa del precedente locatore, pretese di natura risarcitoria. Premesso che la prova in merito al versamento delle annualità della imposta di registro, successive a quella iniziale, non rileva atteso che l'eventuale mancato pagamento è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui alla norma della l. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto”, nella fattispecie in esame non può essere sottaciuto che l'esistenza di un rapporto locatizio tra le parti risulta essere stato già accertato e rilevato anche nell'ambito del precedente giudizio. Del resto, con lettera raccomandata del 19 settembre 2016 a firma dell'avv. Marzano, sottoscritta anche da Parte_4 veniva contestata al conduttore una illegittima autoriduzione del canone e veniva comunicata la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza del 28.2.2019. Tale missiva non risulta essere stata oggetto di contestazioni. A ciò aggiungasi le numerose missive depositate agli atti nelle quali non viene messa mai in discussione l'esistenza di un contratto di locazione risalente negli anni tra il compianto e il Parte_4
Del resto è significativo che dopo l'emissione dell'ordinanza provvisoria di Pt_3 rilascio il non è più comparso né ha depositato memorie integrative né si è Pt_3 presentato in sede di mediazione.
Alla luce di tutta la documentazione acquista agli atti deve ritenersi che effettivamente tra e il sia stato stipulato e sottoscritto un contratto di Parte_4 Pt_3 locazione con decorrenza 28.2.1991 regolarmente registrato, verosimmilmente non più rivenuto dagli eredi attuali attori, sicchè il contratto tra le parti va dichiarato cessato alla data del 28.2.2019 avendo il locatore manifestato tempestivamente di non volerlo rinnovare alla scadenza del 28.2.2019. Per completezza va detto che ai sensi dell'art. 1597 c.c. la rinnovazione tacita del contratto di locazione esige la continuazione della detenzione del bene da parte del conduttore congiuntamente all'assenza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore. Pertanto, qualora il locatore abbia notificato la disdetta, esprimendo inequivocabilmente l'intenzione porre fine al rapporto contrattuale, la rinnovazione automatica non può essere desunta né dalla permanenza del conduttore nell'immobile, né dalla riscossione dei canoni da parte del locatore. Difatti, ai fini della configurabilità di una rinnovata volontà di prosecuzione del rapporto locatizio, il locatore deve porre in essere un comportamento attivo e inequivoco che risulti incompatibile con la precedente manifestazione di volontà diretta alla cessazione del vincolo contrattuale. Di conseguenza il contratto di locazione tra le parti va dichiarato cessato alla data del 28.2.2019 e il va condannato al rilascio dell' immobile libero e vuoto di Pt_3 persone e cose fissandosi per l'esecuzione la data del 31.12.2025.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle della fase sommaria e di mediazione, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato va condannato al versamento all'Erario Parte_3 dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. La Cancelleria provvederà alla riscossione. Tanto in base al comma 4-bis dell'art. 8 del dlgs 4/3/2010 n 28 introdotto dal art 84 comma 1 dl 69/2013 conv in l 98/2013 secondo cui : "(…) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio(…)".
PQM
IL Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
a) dichiara cessato alla data del 28.2.2019 il contratto di locazione tra le parti relativo all'immobile sito in in Napoli, Viale degli Oleandri, n. 19, Scala A, int. 18, censito al foglio SCA/20, p.lla 310, sub 67, z.c. 3, categoria A/2, classe 7, vani 8,5, rendita 1558,41;
b) ordina al convenuto il rilascio del predetto immobile libero e vuoto di persone e cose e fissa per l'esecuzione la data del 31.12.2025;
c) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, della fase sommaria e di mediazione che liquida in euro 128,00 per spese ed euro 3990,00 per compenso oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge;
d) condanna il convenuto al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio;
e) si riserva il deposito della motivazione entro il 28.5.2025.
Napoli così deciso il 28.4.2025 IL Giudice
Rosa Romano Cesareo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 22886/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad OGGETTO: cessazione contratto di locazione
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] CF , Parte_2 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Po, n. 1 presso lo studio dell'avv. Ettore Nardi che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Carlo Iovinelli, in virtù di procura agli atti;
[...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Oleandri 19 cod fisc elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._3 via Crispi 74 presso lo studio dell'Avv. Fabio Acampora lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 28.4.2025 mediante lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta a far dichiarare cessato il contratto di locazione alla data del 28.2.2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, Viale degli Oleandri, n. 19, Scala A, int. 18, censito al foglio SCA/20, p.lla 310, sub 67, z.c. 3, è fondata e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che gli attori hanno depositato la certificazione della Agenzia delle Entrate dalla quale si evince che, da controlli effettuati sul sistema applicativo dell'anagrafe tributaria, in data 10.4.1991 risulta essere stato registrato un contratto di locazione n. 8018 serie 3° ad un canone annuo di euro 2169,12 tra
[...]
e nonché la denuncia di smarrimento del contratto Parte_4 Parte_3 presentata proprio dal alla Stazione dei Carabinieri di Napoli Capodimonte in Pt_3 data 19 settembre 2019 e depositata dallo stesso in un precedente giudizio instaurato nei confronti di + altri, nel quale il nella sua dichiarata Parte_1 Pt_3 sua qualità di conduttore dell'immobile per cui oggi è causa, avanzava nei confronti degli attuali attori, aventi causa del precedente locatore, pretese di natura risarcitoria. Premesso che la prova in merito al versamento delle annualità della imposta di registro, successive a quella iniziale, non rileva atteso che l'eventuale mancato pagamento è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui alla norma della l. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto”, nella fattispecie in esame non può essere sottaciuto che l'esistenza di un rapporto locatizio tra le parti risulta essere stato già accertato e rilevato anche nell'ambito del precedente giudizio. Del resto, con lettera raccomandata del 19 settembre 2016 a firma dell'avv. Marzano, sottoscritta anche da Parte_4 veniva contestata al conduttore una illegittima autoriduzione del canone e veniva comunicata la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza del 28.2.2019. Tale missiva non risulta essere stata oggetto di contestazioni. A ciò aggiungasi le numerose missive depositate agli atti nelle quali non viene messa mai in discussione l'esistenza di un contratto di locazione risalente negli anni tra il compianto e il Parte_4
Del resto è significativo che dopo l'emissione dell'ordinanza provvisoria di Pt_3 rilascio il non è più comparso né ha depositato memorie integrative né si è Pt_3 presentato in sede di mediazione.
Alla luce di tutta la documentazione acquista agli atti deve ritenersi che effettivamente tra e il sia stato stipulato e sottoscritto un contratto di Parte_4 Pt_3 locazione con decorrenza 28.2.1991 regolarmente registrato, verosimmilmente non più rivenuto dagli eredi attuali attori, sicchè il contratto tra le parti va dichiarato cessato alla data del 28.2.2019 avendo il locatore manifestato tempestivamente di non volerlo rinnovare alla scadenza del 28.2.2019. Per completezza va detto che ai sensi dell'art. 1597 c.c. la rinnovazione tacita del contratto di locazione esige la continuazione della detenzione del bene da parte del conduttore congiuntamente all'assenza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore. Pertanto, qualora il locatore abbia notificato la disdetta, esprimendo inequivocabilmente l'intenzione porre fine al rapporto contrattuale, la rinnovazione automatica non può essere desunta né dalla permanenza del conduttore nell'immobile, né dalla riscossione dei canoni da parte del locatore. Difatti, ai fini della configurabilità di una rinnovata volontà di prosecuzione del rapporto locatizio, il locatore deve porre in essere un comportamento attivo e inequivoco che risulti incompatibile con la precedente manifestazione di volontà diretta alla cessazione del vincolo contrattuale. Di conseguenza il contratto di locazione tra le parti va dichiarato cessato alla data del 28.2.2019 e il va condannato al rilascio dell' immobile libero e vuoto di Pt_3 persone e cose fissandosi per l'esecuzione la data del 31.12.2025.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle della fase sommaria e di mediazione, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato va condannato al versamento all'Erario Parte_3 dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. La Cancelleria provvederà alla riscossione. Tanto in base al comma 4-bis dell'art. 8 del dlgs 4/3/2010 n 28 introdotto dal art 84 comma 1 dl 69/2013 conv in l 98/2013 secondo cui : "(…) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio(…)".
PQM
IL Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
a) dichiara cessato alla data del 28.2.2019 il contratto di locazione tra le parti relativo all'immobile sito in in Napoli, Viale degli Oleandri, n. 19, Scala A, int. 18, censito al foglio SCA/20, p.lla 310, sub 67, z.c. 3, categoria A/2, classe 7, vani 8,5, rendita 1558,41;
b) ordina al convenuto il rilascio del predetto immobile libero e vuoto di persone e cose e fissa per l'esecuzione la data del 31.12.2025;
c) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, della fase sommaria e di mediazione che liquida in euro 128,00 per spese ed euro 3990,00 per compenso oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge;
d) condanna il convenuto al versamento all'Erario dell'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio;
e) si riserva il deposito della motivazione entro il 28.5.2025.
Napoli così deciso il 28.4.2025 IL Giudice
Rosa Romano Cesareo