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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALEDI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER nella causa civile iscritta al n. 1757/2021 pendente tra
( , con il patrocinio dell'Avv. DELIA Parte_1 C.F._1
SERRA e dell'Avv.ENNE REDENTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio delle medesime in Tempio Pausania, via Della Resistenza, n.4,
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. MARIO Controparte_1 C.F._2
MASSIMO BALTOLU giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in TEMPIO PAUSANIA VIA MONSIGNOR MORERA
*****************
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale il resistente indicato in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti dalla medesima subiti in conseguenza di un allagamento del proprio immobile, sito nel Comune di Golfo Aranci, Località
Baia Caddinas, alla via Sabina n. 28, causato da una perdita dell'impianto idrico proveniente dall'immobile di proprietà del resistente. Asseriva l'attrice che tali danni erano stati oggetto di accertamento nel procedimento per ATP promosso nanti l'intestato Tribunale con Rg. n.
1109/2020, e che il CTU - nel medesimo procedimento - aveva quantificato gli stessi nella misura di € 8.000,00, superiore a quella già versata dal resistente pari ad € 6.500,00. Chiedeva, pertanto, la condanna del medesimo al pagamento della residua somma di € 1.500,00, oltre ad una somma integrativa della stessa, liquidata in via equitativa, stante le motivazioni esposte nel ricorso, al rimborso delle spese e dei compensi sostenuti nel procedimento per ATP e con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Il resistente si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese e rilevando che in sede di ATP non era stato possibile giungere alla conciliazione proposta dal CTU esclusivamente per le ingenti pretese della ricorrente.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali e trattenuta in decisione riservata.
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Il GOT, a scioglimento della riserva assunta;
esaminati gli atti e i documenti di causa rileva come la domanda di risarcimento sia parzialmente fondata e meriti accoglimento nei termini che seguono.
Vale premettere che prima dell'instaurazione del presente giudizio la ricorrente intraprese un procedimento per accertamento tecnico preventivo sfociato nella redazione di una perizia tecnica da parte dell'ing. Per_1
, acquisita al presente giudizio.
[...]
Tanto premesso, occorre evidenziare come la fattispecie concreta oggetto del presente procedimento debba essere qualificata in termini di responsabilità da cose in custodia e come tale disciplinata dal codice civile all'art. 2051.
Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di illecito de qua, è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, contraddistinta dal potere del custode di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno.
A lungo si è dibattuto circa l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., ovvero se si riferisse soltanto a danni cagionati da cose che avessero assunto un ruolo attivo nella produzione del danno in virtù di un intrinseco dinamismo, ovvero se si potesse estendere anche ai pregiudizi derivanti da cose inerti.
La giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che “la norma in commento non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni ex se, in quanto anche in relazione alle cose prive di dinamismo sussiste un dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione del fatto dannoso, attivando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (cfc. in tal senso tra le altre Cass. civ. 4480/2001; Cass. civ. 6616/2000; nonché Cass. civ. 10277/1990).
La disposizione in esame, dunque, stante il suo carattere generale, è applicabile ogni qualvolta un soggetto abbia la custodia di una cosa e la fattispecie concreta non sia prevista da altra disposizione speciale del codice civile sulla responsabilità.
Per quanto attiene alla nozione di custodia si rileva che custode della cosa è chi ha l'effettivo potere materiale su di essa;
è dunque custode non soltanto il proprietario, ma anche il semplice possessore della stessa, ovvero il detentore nell'interesse proprio o altrui.
Per quanto attiene alla natura della responsabilità ex art. 2051 di recente, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il carattere oggettivo della medesima, tale che non occorre la prova della colpa, quale requisito costitutivo della fattispecie, risultando invero sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale, ovvero l'evento dannoso e il nesso causale;
in particolare, la S.C. ha chiarito che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento del pericolo insito nella cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno" (così testualmente Cass. 28811/2008; nello stesso senso cfr. anche Cass. civ. 26051/2008), recependo quell'orientamento dottrinale secondo cui il caso fortuito - che ricomprende anche il c.d. fortuito incidentale, ossia quello derivante dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato - non esclude la colpa, ma eventualmente elide il nesso causale, ovvero attenua la portata esclusiva del fattore riconosciuto come antecedente causale dell'evento dannoso.
Ciò premesso sotto il profilo della qualificazione della fattispecie di responsabilità, nel cui alveo va inquadrato il fatto dannoso che integra la causa petendi della domanda della ricorrente, occorre verificare se il convenuto possa rivestire la qualifica di custode nel rapporto con la cosa, dalla quale si assume essere derivato l'evento dannoso oggetto di causa.
E' opportuno evidenziare come sia pacifica la circostanza che le infiltrazioni provenissero dall'appartamento di proprietà del resistente;
inoltre - alla stregua delle conclusioni rassegnate dal CTU nella consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, le quali, tenuto conto della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni, risultano condivisibili dal Tribunale relativamente agli accertamenti tecnici effettuati - le cause delle infiltrazioni effettivamente riscontrate nell'appartamento dell'odierna ricorrente sono state individuate dal CTU, come segue:
“Sulla base di quanto esaminato durante l'ispezione, e dall'esame degli atti del procedimento, in particolare degli effetti dannosi riscontrati dalla ricorrente in data 23.05.2020, e testimoniati nelle produzioni video, la causa che ha generato le infiltrazioni d'acqua denunciate nel ricorso, le quali, a loro volta, hanno provocato gli inconvenienti descritti in risposta alla 2^ parte del quesito n°1-ricorrente, risulta essere di natura accidentale ed ascrivibile ad una perdita per rottura dell'impianto di adduzione idrica in pressione, localizzata, come riscontrato durante il sopralluogo e vista la distribuzione degli effetti dannosi rappresentati nell'Allegato
n°3, nel ripostiglio ricavato nella controsoffittatura in legno, ove era presente uno scaldabagno (Foto nn. 12, 13 – Allegato n°2), all'interno dell'immobile di proprietà del resistente al livello superiore del fabbricato.” “L'accadimento dell'evento di natura accidentale é stato certamente brusco e improvviso e, per quanto suddetto, verosimilmente prolungato per qualche tempo.” Di talchè, stante la derivazione dell'evento dannoso dalla proprietà di parte resistente, rispetto alla quale riveste la qualifica di custode, deve riconoscersi la sua responsabilità, essendo provato il nesso di causalità tra l'evento e i danni conseguenti;
alcuna prova, al contrario, risulta essere stata fornita da quest'ultimo in merito al verificarsi di un evento imprevisto o imprevedibile, ovvero inevitabile che sia stato tale da incidere su quel nesso causale e quindi da escludere la responsabilità.
Quanto alla prova del danno subito, l'onere della quale incombeva sulla ricorrente, la stessa deve ritenersi raggiunta sulla scorta di un esame congiunto di elementi probatori acquisiti nel corso del processo, in particolare l'accertamento tecnico preventivo nel quale il CTU - oltre ad aver individuato le cause dell'allagamento - ha anche individuato la tipologia dei danni subiti dalla la loro quantificazione. Pt_1
Nello specifico, il CTU ha individuato danni all'immobile, in vari ambienti, e danni ai materassi ivi presenti, quantificando in € 25,00 la somma necessaria per il lavaggio e recupero di questi ultimi, in € 6.206,63 la somma necessaria al ripristino dell'immobile, ed infine un danno di € 1.501,00 derivante dal mancato godimento dell'immobile, per un totale di € 7.600,00.
A tal proposito si rileva come l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cass. SS.UU. 33645/2022, cass. civ. sez. II n. 30791/2024) in riferimento alla risarcibilità del danno da mancato godimento di un bene immobile - ha da tempo affermato che il danno subito dal proprietario risiede nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità del dominus di conseguire l'utilità di regola ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
La sentenza delle Sezioni Unite ha pertanto definito la nozione di danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà, precisando che esso riguarda non la cosa, ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa - integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia - e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Anche se il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa - atteso che, come espresso dalla Cassazione, tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, perciò inammissibile - la quantificazione del risarcimento ben può essere stabilita dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici mediante ricorso al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite ( Cass. civ., sez. III, 12.7.2019,
n. 18740; Cass. civ. Sez. II 6.8.2018 n. 20545; Cass. civ. Sez. II 28.8.2018 n.
21239; Cass. Sez. II, Sentenza n. 10870 del 25/05/2016).
Seguendo l'orientamento della Cassazione, dunque, per ottenere il risarcimento dei danni da mancato godimento non sarà necessario fornire la prova del danno lamentato, potendo questa essere desunta in via presuntiva da altri elementi, purché siano precisi e concordanti e non siano oggetto di prova contraria da parte avversa.
Nel caso in esame, risulta accertato che le infiltrazioni d'acqua (provenienti dall'appartamento soprastante) hanno danneggiato l'immobile in maniera tale da renderlo inutilizzabile fino all'esecuzione dei lavori di ripristino, nel periodo così come determinato dal CTU.
Appurato, dunque, che le infiltrazioni lamentate hanno impedito all'odierna ricorrente di adibire l'immobile a casa vacanza per tutto il periodo che va dal danneggiamento al ripristino, circostanza neppure contestata dal resistente, il pregiudizio ben può essere risarcito mediante ricorso ad elementi di carattere presuntivo, tra cui quelli emersi dalla CTU, con i quali poter procedere al calcolo del valore locativo dell'immobile, tenendo conto dei prezzi applicati nel suddetto periodo nel luogo in cui si trova l'immobile.
Vale al riguardo evidenziare come il consulente incaricato, al fine di determinare il prezzo di locazione dell'immobile - attraverso una congrua ed approfondita valutazione e sulla scorta della documentazione versata in atti - abbia dapprima condotto una indagine di mercato comparativa, per poi procedere alla stima dei prezzi giornalieri distinti per mesi, calcolando i giorni totali di mancata locazione. Passando all'esame della domanda di risarcimento dei danni ulteriori formulata da parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa la stessa non può essere accolta, in mancanza di una puntuale prova in ordine alle specifiche occasioni di guadagno perse.
Corre l'obbligo sottolineare come il terzo principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite (15 novembre 2022 n. 33645) sia il seguente: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 20220 n. 33645).
Questo terzo principio di diritto evidenzia come, in presenza di un danno concreto (il canone offerto) e non solo potenziale (il canone di mercato) il proprietario possa richiedere il risarcimento di tale diversa somma, ma dovrà fornire specifica prova in tal senso.
Sicché, per quanto sopra, deve reputarsi che i danni occorsi alla ricorrente, in conseguenza delle infiltrazioni, da ricondurre per quanto detto alla responsabilità del resistente, siano quelli identificati e quantificati, nella perizia redatta in sede di istruzione preventiva, calcolati nella misura complessiva di €
11.771,30 così ripartiti:
- Danni materiali: € 6.098,14;
- Danni economici: € 1.501,00.
- spese di C.T.U. per un importo di € €. 2.736,10;
- spese legali documentate per la fase di istruzione preventiva per un importo pari ad € 1.435,20, oltre spese vive.
Sull'importo capitale va calcolata la rivalutazione monetaria, nonché gli interessi al tasso legale, dal momento del verificarsi dell'evento dannoso al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, si rileva come in sede di accertamento tecnico preventivo la conciliazione non sia intervenuta per concorso di entrambe le parti, per cui sussistono ragioni che giustificano la compensazione delle stesse.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'azione proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
1) in accoglimento della domanda della ricorrente, condanna
[...] al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di CP_1 Parte_1 della complessiva somma di € 11.771,30, per i titoli di cui alla parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme di anno in anno rivalutate dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
2) spese del giudizio compensate;
Tempio Pausania, 30.03.2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona