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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3379/2025 R.G. posta in decisione in data 03/12/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Maurizio Monetti, Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Bergamo presso lo studio dell'avv. Noemi Danesi, che CP_1 lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore con collocamento prevalente dello stesso Per_1 presso la madre nell'abitazione familiare sita in Casale Litta (VA), alla Via Gramsci n.29/A, pagina 1 di 3 che viene alla stessa assegnata con quanto la arreda, correda e con ogni accessorio e pertinenza
(ad esclusione dell'appezzamento di terreno adiacente l'immobile); riconsegnerà CP_1 le chiavi di casa e asporterà tutti i suoi beni personali entro e non oltre il 14 dicembre 2025.
2) disporre che il padre avrà il diritto-dovere di incontrarsi e intrattenersi con il figlio minore ome segue: Per_1 visite paterne regolate dai servizi sociali con facoltà di introdurre una progressiva liberalizzazione e monitoraggio sul nucleo familiare oltre al lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 dall'uscita dall'asilo fino alle 17.00 nonché la domenica, in via alternata, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (in estate fino alle ore 20.00); per le festività natalizie del 2025 le parti concordano che trascorrerà il Per_1 giorno di Natale con la mamma ed il giorno di Santo Stefano con il padre dalle ore 9.00 alle 18.30. Il padre potrà stare con anche i seguenti giorni: 28 dicembre 2025, 1° gennaio e 4 gennaio 2026 Per_1 dalle ore 9.00 alle ore 18.30. Il giorno 6 gennaio 2026 con la madre.
3) disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso al CP_1 mantenimento del figlio minore un contributo mensile, determinato nella somma di € Per_1
275,00- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie protocollo tribunale Milano, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno
16 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla Signora Parte_1
4) la Signora avrà diritto di ricevere direttamente l'Assegno unico erogato Parte_1 dall'Inps;
5) spese legali compensate tra le parti;
6) sottoscrivono il presente accordo i legali delle Parti per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti, nonché per rinunzia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13, comma 8, L.P.F.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2025 adiva questo Tribunale per conseguire la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato il Per_1
23/12/2022 dall'unione con , previa emissione di ordine di protezione nei confronti del CP_1 convenuto a causa della sua condotta, consistita nell'averla offesa, ingiuriata e mortificata “con forme gravi di violenza domestica creando una sofferenza psicologica costante e insopportabile sia per la
Ricorrente che per il minore”.
In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé del figlio, l'assegnazione a sé della casa familiare e la determinazione di un contributo al mantenimento del minore di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando le avverse accuse (peraltro del tutto genericamente esposte), opponendosi alla richiesta di affido esclusivo del bambino alla madre, nonché concludendo per l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (da lui già spontaneamente rilasciata) e la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento del minore di € 200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre il 100% dell'assegno unico era attribuibile alla madre in quanto genitore collocatario.
All'udienza del 03/12/2025, su impulso del Giudice Delegato, le parti raggiugevano un accordo che può essere recepito, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
All'intervenuto accordo consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento condiviso di on il suo collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3379/2025 R.G. posta in decisione in data 03/12/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Maurizio Monetti, Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Bergamo presso lo studio dell'avv. Noemi Danesi, che CP_1 lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore con collocamento prevalente dello stesso Per_1 presso la madre nell'abitazione familiare sita in Casale Litta (VA), alla Via Gramsci n.29/A, pagina 1 di 3 che viene alla stessa assegnata con quanto la arreda, correda e con ogni accessorio e pertinenza
(ad esclusione dell'appezzamento di terreno adiacente l'immobile); riconsegnerà CP_1 le chiavi di casa e asporterà tutti i suoi beni personali entro e non oltre il 14 dicembre 2025.
2) disporre che il padre avrà il diritto-dovere di incontrarsi e intrattenersi con il figlio minore ome segue: Per_1 visite paterne regolate dai servizi sociali con facoltà di introdurre una progressiva liberalizzazione e monitoraggio sul nucleo familiare oltre al lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 dall'uscita dall'asilo fino alle 17.00 nonché la domenica, in via alternata, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (in estate fino alle ore 20.00); per le festività natalizie del 2025 le parti concordano che trascorrerà il Per_1 giorno di Natale con la mamma ed il giorno di Santo Stefano con il padre dalle ore 9.00 alle 18.30. Il padre potrà stare con anche i seguenti giorni: 28 dicembre 2025, 1° gennaio e 4 gennaio 2026 Per_1 dalle ore 9.00 alle ore 18.30. Il giorno 6 gennaio 2026 con la madre.
3) disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso al CP_1 mantenimento del figlio minore un contributo mensile, determinato nella somma di € Per_1
275,00- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie protocollo tribunale Milano, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno
16 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla Signora Parte_1
4) la Signora avrà diritto di ricevere direttamente l'Assegno unico erogato Parte_1 dall'Inps;
5) spese legali compensate tra le parti;
6) sottoscrivono il presente accordo i legali delle Parti per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti, nonché per rinunzia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13, comma 8, L.P.F.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/09/2025 adiva questo Tribunale per conseguire la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato il Per_1
23/12/2022 dall'unione con , previa emissione di ordine di protezione nei confronti del CP_1 convenuto a causa della sua condotta, consistita nell'averla offesa, ingiuriata e mortificata “con forme gravi di violenza domestica creando una sofferenza psicologica costante e insopportabile sia per la
Ricorrente che per il minore”.
In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé del figlio, l'assegnazione a sé della casa familiare e la determinazione di un contributo al mantenimento del minore di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando le avverse accuse (peraltro del tutto genericamente esposte), opponendosi alla richiesta di affido esclusivo del bambino alla madre, nonché concludendo per l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (da lui già spontaneamente rilasciata) e la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento del minore di € 200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre il 100% dell'assegno unico era attribuibile alla madre in quanto genitore collocatario.
All'udienza del 03/12/2025, su impulso del Giudice Delegato, le parti raggiugevano un accordo che può essere recepito, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
All'intervenuto accordo consegue la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento condiviso di on il suo collocamento prevalente presso la madre. Per_1
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente Estensore
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