Decreto cautelare 19 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Everest di Capello Davide & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Revelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marmora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Silvestro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LT EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Carofano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PP EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del Comune di Marmora del 7 marzo 2022, pubblicata il 22 marzo 2022; - dell'Avviso prot. 0000638 del 22 marzo 2022, pubblicato il 22 marzo 2022; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 18 maggio 2022:
- dell'Avviso prot. 0000839 del 14 aprile 2022; - dell'Atto prot. 0000922 del 20 aprile 2022; - degli Avvisi prot. n. 0001010 e n. 0001011 del 29 aprile 2022; - del Verbale di aggiudicazione del 11 maggio 2022; - della Determinazione del Responsabile dell'Area finanziaria n. 33 dell'11 maggio 2022;
In via istruttoria, acquisire tutti gli atti del procedimento sfociato nella Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Marmora n. generale 33; Ordinare al Comune di Marmora: - il deposito delle domande di assegnazione di Comprensori di tipo A pervenute entro il 28 febbraio 2022 e delle domande di assegnazione dei fondi in esubero presentate entro il 31 marzo 2022; - di dare corso all'assegnazione del Fondo Frazioni in funzione dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 6A) paragrafo 6 del Regolamento, ponendo a confronto le sole domande e i soli titoli di coloro che abbiano presentato domanda dei fondi in esubero facenti parte del Fondo Frazioni entro il termine stabilito dall'art. 6A) del Regolamento, ossia entro il 31 marzo 2022, al prezzo di euro 50,00/ha.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Marmora e di LT EL;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. EA IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato gli atti della serie procedimentale con cui il Comune di Marmora ha assegnato i lotti cd. “frazioni” per l’attività di pascolo per l’anno 2022.
2. Si sono costituiti il Comune intimato e la parte controinteressata, per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 638/2022, l’intestato Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 20 marzo 2026, il legale di parte ricorrente ha dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite della fase di merito; a tale richiesta non si sono opposti i difensori delle altre parti costituite.
La causa è quindi passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del gravame, il giudice non può decidere la controversia nel merito, non potendo sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione dei principi appena esposti, il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a;
6. Le spese della fase di merito devono essere compensate, tenuto conto della mancata opposizione delle altre parti al riguardo, nonché della particolarità della controversia. Nulla deve disporsi in punto spese di lite con riguardo alle parti intimate e non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EA IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA IP | OS NA |
IL SEGRETARIO