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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 32 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e dalla (p. iva ) C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
con l'avv. CUBA LUIGI;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. n. 01-0022436189 notificata il 04.12.2024 per € 5.793,06
a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti della società di cui il Parte_2
ricorrente è legale rappresentante, relativi all'anno 2020.
L'opponente ha eccepito, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
L' , costituendosi in giudizio, ha prodotto provvedimento di CP_1
annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, fondato sull'impossibilità di dimostrare la tempestiva notifica dell'accertamento.
Ha quindi chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente ha aderito alle conclusioni dell' , chiedendo tuttavia la CP_1
rifusione delle spese.
***
Occorre premettere che, nonostante il ricorso sia stato proposto dal sig. sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della Pt_1
l'ordinanza opposta è rivolta solo contro la persona fisica e Parte_2
non anche nei confronti della società. Deve quindi dichiararsi il difetto di legittimazione passiva sostanziale della società ricorrente.
Quanto al rapporto tra l' e l'annullamento CP_1 Parte_1
dell'ordinanza comporta la cessazione della materia del contendere;
dato che l'annullamento si fonda sulla pacifica estinzione della sanzione, le spese vanno poste a carico dell' ; nonostante la soccombenza della CP_1
società, non si dispone alcuna compensazione parziale trattandosi di questione non trattata dall' e comunque di rilevanza marginale. CP_1
Si liquidano solo le fasi di studio e introduttiva essendo la controversia venuta meno prima del primo termine per trattazione scritta.
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 Il Tribunale:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva sostanziale della Pt_2
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
l' e condanna quest'ultimo a rifondere al primo le spese di CP_1
lite, liquidate in € 800 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%, € 118,50 per c.u.
05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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