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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5828 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Massa Parte_1 C.F._1
Lubrense alla Via Regina Margherita n.37 presso lo studio dell'Avv. Maria Rispoli che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale come in atti.
P.E.C: Email_1
Ricorrente
E
, Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ( ) C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
( ) tutti residenti in [...] C.F._5
Regina Margherita n, 43
Convenuti Contumaci
1 Conclusioni: Come da note del 07.04.2025.
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art.132 c.p.c., novellato dalla L.69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c il ricorrente, , in qualità di Parte_1
proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in Massa Lubrense alla Via
Regina Margherita n.37, identificato presso il N.C.E.U. del detto Comune al fol. 4 –
p.lla 7, conveniva in giudizio i sigg.ri , Controparte_1 CP_2 [...]
e al fine di sentir accogliere, le seguenti conclusioni “a) CP_3 CP_4
accertare e dichiarare che i rami degli alberi, presenti sul fondo occupato sine titulo dagli odierni resistenti, a distanza non regolare, sporgono oltre il confine di proprietà del sig. invadendolo e impedendo il passaggio di aria, luce e Pt_1
soleggiamento e, per l'effetto a1) condannare i signori ex art. 896 c.c. in solido, CP_1
ovvero ciascuno per il suo titolo come per legge, all'immediato taglio dei rami che protendono all'interno della proprietà del nonché alla cimatura degli stessi;
Pt_1
b) accertare e dichiarare che i rami degli alberi, presenti sul fondo occupato sine titulo dai signori eccedono la sommità del muro di proprietà esclusiva del sig. CP_1
ed invadono la medesima proprietà e, per l'effetto, ordinare ai resistenti in Pt_1
solido, ovvero ciascuno per il suo titolo come per legge, di provvedere periodicamente al taglio dei rami e alla regolare potatura degli alberi in modo che gli stessi non superino l'altezza del muro posto a confine e non invadano la proprietà
c) accertare e dichiarare gli odierni resistenti responsabili dei danni Pt_1
arrecati all'immobile del sig. ovvero alla copertura in tegole e legno, alle Pt_1
grondaie e tubazioni pluviali nonché alle canne fumarie e ai comignoli ivi presenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero di altra norma e, per l'effetto, c1) condannare i resistenti in solido, ovvero ciascuno per il suo titolo come per legge, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, sia diretti che indiretti, subiti dal sig. così Pt_1
come verranno provati e quantificati in corso di causa anche all'esito della CTU;
d) 2 con vittoria di spese e competenze di lite della fase stragiudiziale e della presente fase giudiziale in favore del Procuratore che ne ha fatto anticipo.”
All'uopo, rappresentava che il fabbricato in sua proprietà (individuato al fol. 4, p.lla
7, composto da un piano terra e primo piano con annesso cortile parzialmente coperto a portico e perimetralmente chiuso da muri di contenimento in proprietà esclusiva) confina con la porzione di terreno di cui alla p.lla 2585 occupata dagli odierni resistenti sine titulo;
che sul predetto predio insistono due alberi da frutto, nello specifico susini, i cui rami si estendono oltre il muro di cinta in proprietà del ricorrente, invadendola;
che l'estensione dei rami causava svariati danni conseguenti alla caduta di foglie e frutti, ingenerando l'intasamento delle canne fumarie presenti nel predio in proprietà, ed estesi alla copertura del portico in tegole, alle grondaie ed alle pluviali;
che tale stato di fatto preclude aria e luce sia al terrazzo che al cortile sottostante, impedendone il libero utilizzo e favorendo inoltre la formazione di umidità e la prolificazione di formiche e sporcizia;
che a seguito di interventi del ricorrente tesi ad arginare i danni, nell'inerzia degli obbligati giusta missiva del
15.03.2018 a loro inviata, si rendeva necessaria la tutela giurisdizionale. Attesa la regolarità della notifica del ricorso con pedissequo decreto, i convenuti non comparivano. Dichiarata la contumacia di questi, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, escussi i testi ed espletata la c.t.u. demandata dall'istante, all'esito delle note ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.04.25, precisate le conclusioni da parte del ricorrente, la causa passava in decisione.
In via preliminare, va confermata la contumacia dei convenuti che nonostante siano stati regolarmente citati, non comparivano.
La domanda, così come formulata, va rigettata in quanto va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci.
Parte ricorrente chiede la potatura delle diramazioni di due alberi da frutto insistenti sulla p.lla 2585 confinante p.lla 7, oltre la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla prospicienza dei suddetti rami e della caduta delle essenze sul
3 proprio fondo. La domanda, così come posta dal ricorrente, è formulata contro i convenuti contumaci nella qualità di occupanti sine titulo. L'art.896 del C.C., nel predisporre la tutela del proprietario nei confronti del titolare del fondo confinante, consentendo a questi di richiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà nonché di tagliare egli stesso le radici che si addentrano nel suo fondo, presuppone che il diritto venga fatto valere nei confronti del vicino quale proprietario del fondo. Per espressa configurazione dei fatti descrittivi di parte ricorrente, (occupanti sine titulo) i convenuti non sono titolari di alcun diritto reale sulla particella n.2585 tale da giustificarne una condanna in forma specifica (potatura dei rami) oltre che risarcitoria, in quanto soggetti non legittimati processualmente e sostanzialmente a contraddire. L'evocazione in giudizio di un soggetto diverso rispetto a quello cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, renderebbe le statuizioni disposte con sentenza del tutto inefficaci. Ciò rende preclusa qualsivoglia analisi della questione nel merito, dato che occorre che la lite sia costituita fra quei soggetti che siano legittimi contraddittori, ossia fra il soggetto legittimato ad agire e quello legittimato a contraddire. Nella caso in esame , quindi c, ricorre la fattispecie tipica della carenza di legittimazione che impedisce ogni valutazione sul merito della controversia. In coerenza con quanto descritto e richiesto nella domanda, non vi è allegato alcunché in punto di prova dell'esistenza di un qualsiasi diritto da parte dei convenuti sul particellare n.2585. Inoltre, dalle dichiarazioni dei testi escussi non è emerso alcunché in punto di occupazione e possesso dell'area su cui insta l'albero oggetto di lite né può supplire alla carenza documentale, l'espletata c.t.u. in funzione percipiente.
Le dichiarazioni testimoniali hanno descritto solo la situazione di fatto ed i danni sopportati dall'attore, nulla hanno detto (o potuto dire) sull'effettiva occupazione dei signori Casa. La richiesta di taglio può essere richiesta agli occupanti qualora avessero anche il compito della cura del giardino (inquilini, comodatari, occupanti con specifici compiti), ma se vengono individuati come occupanti sine titulo non è
4 possibile inquadrarli come legittimati passivi. Inoltre, trattandosi di albero da frutto, e non ornamentali, il taglio deve essere sempre richiesto al proprietario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dell'Avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dalle parti in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda per carenza di legittimazione passiva;
- nulla sulle spese.
Torre Annunziata, 19/05/2025 Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5828 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Massa Parte_1 C.F._1
Lubrense alla Via Regina Margherita n.37 presso lo studio dell'Avv. Maria Rispoli che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale come in atti.
P.E.C: Email_1
Ricorrente
E
, Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ( ) C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
( ) tutti residenti in [...] C.F._5
Regina Margherita n, 43
Convenuti Contumaci
1 Conclusioni: Come da note del 07.04.2025.
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art.132 c.p.c., novellato dalla L.69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c il ricorrente, , in qualità di Parte_1
proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in Massa Lubrense alla Via
Regina Margherita n.37, identificato presso il N.C.E.U. del detto Comune al fol. 4 –
p.lla 7, conveniva in giudizio i sigg.ri , Controparte_1 CP_2 [...]
e al fine di sentir accogliere, le seguenti conclusioni “a) CP_3 CP_4
accertare e dichiarare che i rami degli alberi, presenti sul fondo occupato sine titulo dagli odierni resistenti, a distanza non regolare, sporgono oltre il confine di proprietà del sig. invadendolo e impedendo il passaggio di aria, luce e Pt_1
soleggiamento e, per l'effetto a1) condannare i signori ex art. 896 c.c. in solido, CP_1
ovvero ciascuno per il suo titolo come per legge, all'immediato taglio dei rami che protendono all'interno della proprietà del nonché alla cimatura degli stessi;
Pt_1
b) accertare e dichiarare che i rami degli alberi, presenti sul fondo occupato sine titulo dai signori eccedono la sommità del muro di proprietà esclusiva del sig. CP_1
ed invadono la medesima proprietà e, per l'effetto, ordinare ai resistenti in Pt_1
solido, ovvero ciascuno per il suo titolo come per legge, di provvedere periodicamente al taglio dei rami e alla regolare potatura degli alberi in modo che gli stessi non superino l'altezza del muro posto a confine e non invadano la proprietà
c) accertare e dichiarare gli odierni resistenti responsabili dei danni Pt_1
arrecati all'immobile del sig. ovvero alla copertura in tegole e legno, alle Pt_1
grondaie e tubazioni pluviali nonché alle canne fumarie e ai comignoli ivi presenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero di altra norma e, per l'effetto, c1) condannare i resistenti in solido, ovvero ciascuno per il suo titolo come per legge, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, sia diretti che indiretti, subiti dal sig. così Pt_1
come verranno provati e quantificati in corso di causa anche all'esito della CTU;
d) 2 con vittoria di spese e competenze di lite della fase stragiudiziale e della presente fase giudiziale in favore del Procuratore che ne ha fatto anticipo.”
All'uopo, rappresentava che il fabbricato in sua proprietà (individuato al fol. 4, p.lla
7, composto da un piano terra e primo piano con annesso cortile parzialmente coperto a portico e perimetralmente chiuso da muri di contenimento in proprietà esclusiva) confina con la porzione di terreno di cui alla p.lla 2585 occupata dagli odierni resistenti sine titulo;
che sul predetto predio insistono due alberi da frutto, nello specifico susini, i cui rami si estendono oltre il muro di cinta in proprietà del ricorrente, invadendola;
che l'estensione dei rami causava svariati danni conseguenti alla caduta di foglie e frutti, ingenerando l'intasamento delle canne fumarie presenti nel predio in proprietà, ed estesi alla copertura del portico in tegole, alle grondaie ed alle pluviali;
che tale stato di fatto preclude aria e luce sia al terrazzo che al cortile sottostante, impedendone il libero utilizzo e favorendo inoltre la formazione di umidità e la prolificazione di formiche e sporcizia;
che a seguito di interventi del ricorrente tesi ad arginare i danni, nell'inerzia degli obbligati giusta missiva del
15.03.2018 a loro inviata, si rendeva necessaria la tutela giurisdizionale. Attesa la regolarità della notifica del ricorso con pedissequo decreto, i convenuti non comparivano. Dichiarata la contumacia di questi, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, escussi i testi ed espletata la c.t.u. demandata dall'istante, all'esito delle note ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.04.25, precisate le conclusioni da parte del ricorrente, la causa passava in decisione.
In via preliminare, va confermata la contumacia dei convenuti che nonostante siano stati regolarmente citati, non comparivano.
La domanda, così come formulata, va rigettata in quanto va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci.
Parte ricorrente chiede la potatura delle diramazioni di due alberi da frutto insistenti sulla p.lla 2585 confinante p.lla 7, oltre la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla prospicienza dei suddetti rami e della caduta delle essenze sul
3 proprio fondo. La domanda, così come posta dal ricorrente, è formulata contro i convenuti contumaci nella qualità di occupanti sine titulo. L'art.896 del C.C., nel predisporre la tutela del proprietario nei confronti del titolare del fondo confinante, consentendo a questi di richiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà nonché di tagliare egli stesso le radici che si addentrano nel suo fondo, presuppone che il diritto venga fatto valere nei confronti del vicino quale proprietario del fondo. Per espressa configurazione dei fatti descrittivi di parte ricorrente, (occupanti sine titulo) i convenuti non sono titolari di alcun diritto reale sulla particella n.2585 tale da giustificarne una condanna in forma specifica (potatura dei rami) oltre che risarcitoria, in quanto soggetti non legittimati processualmente e sostanzialmente a contraddire. L'evocazione in giudizio di un soggetto diverso rispetto a quello cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, renderebbe le statuizioni disposte con sentenza del tutto inefficaci. Ciò rende preclusa qualsivoglia analisi della questione nel merito, dato che occorre che la lite sia costituita fra quei soggetti che siano legittimi contraddittori, ossia fra il soggetto legittimato ad agire e quello legittimato a contraddire. Nella caso in esame , quindi c, ricorre la fattispecie tipica della carenza di legittimazione che impedisce ogni valutazione sul merito della controversia. In coerenza con quanto descritto e richiesto nella domanda, non vi è allegato alcunché in punto di prova dell'esistenza di un qualsiasi diritto da parte dei convenuti sul particellare n.2585. Inoltre, dalle dichiarazioni dei testi escussi non è emerso alcunché in punto di occupazione e possesso dell'area su cui insta l'albero oggetto di lite né può supplire alla carenza documentale, l'espletata c.t.u. in funzione percipiente.
Le dichiarazioni testimoniali hanno descritto solo la situazione di fatto ed i danni sopportati dall'attore, nulla hanno detto (o potuto dire) sull'effettiva occupazione dei signori Casa. La richiesta di taglio può essere richiesta agli occupanti qualora avessero anche il compito della cura del giardino (inquilini, comodatari, occupanti con specifici compiti), ma se vengono individuati come occupanti sine titulo non è
4 possibile inquadrarli come legittimati passivi. Inoltre, trattandosi di albero da frutto, e non ornamentali, il taglio deve essere sempre richiesto al proprietario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dell'Avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dalle parti in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda per carenza di legittimazione passiva;
- nulla sulle spese.
Torre Annunziata, 19/05/2025 Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
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