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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7187/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
LB Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 19 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7187 dell'anno 2022
T R A
(p. iva ), in persona del proprio Amministratore p.t., nella Parte_1 P.IVA_1 dichiarata qualità di Concessionaria servizio di riscossione coattiva (ex artt. 52 e seg. del D.Lgs.
446/97) delle entrate comunali del Comune di AG (c.f. rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Sarah Medori (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 domicilio digitale nonché presso il suo Studio sito in Grottammare, P.zza Carducci n. 5 come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
, nato a [...] l'[...] (CF: Parte_2 C.F._2
), e residente in [...], elettivamente domiciliato
[...] in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Vittorio Emanuele n. 178, presso lo studio dell' Avv. IM
AR IA, (C.F.: ), che lo rappresenta e difende come da C.F._3 documentazione in atti;
COMUNE DI MESAGNE (part. IVA in persona del Sindaco protempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Nacci, (c.f: ) entrambi elettivamente C.F._4 domiciliati in AG alla via Roma, 2 presso la sede Municipale come da documentazione in atti;
1 Appellati
NI IM AR (C.F. ) domiciliato presso il suo Studio Legale C.F._3 sito in Via Vittorio Emanuele n. 178, San Marzano di S. G. (TA), evocato dall'appellante ai fini della restituzione delle somme nelle more versate a titolo di spese e competenze legali al procuratore giudiziale siccome ritenuto antistatario nella sentenza impugnata;
Appellato contumace
Ove all'udienza del 06 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359,
189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, ed il Tribunale riservava la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 23 luglio e 12 settembre c.a. ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Giudice di Pace di San OR JO la Parte_2 ed il Comune di AG proponendo opposizione avverso l'atto di Parte_1 ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 notificatogli da per conto del Parte_1
Comune di AG col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 1331,25 per presunte infrazioni al Codice della Strada la prima in relazione all'art. 142 CdS accertata con verbale
12919/18 notificato il 19 febbraio 2021 la seconda in relazione all'art. 126 CdS con verbale n. 6648/19 notificato il 26 luglio 2019, adducendo i seguenti motivi: 1) nullità per omessa comunicazione dell'avviso bonario ex art.1 comma 544 L 228/2012; 2) nullità della ingiunzione per irregolare notifica del verbale sotteso;
3) nullità dell'ingiunzione per illegittima applicazione di maggiorazione;
4) nullità della ingiunzione per difetto di certezza e liquidità della pretesa creditoria;
5) illeggibilità della targa del veicolo utilizzato per la presunta infrazione.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della predetta ingiunzione con condanna degli evocati al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la eccependo l'incompetenza del GdP adito in favore del GdP Parte_1 competente ratione loci e sito nel circondario del Tribunale di Brindisi;
deduceva l'infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto col ristoro delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa il Comune di AG chiedendo il rigetto della opposizione col ristoro delle spese di lite.
2 Con sentenza n. 276/2022 emessa in data 05 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 131/2022 il Giudice di Pace di San OR JO così stabiliva:
[- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del
10 gennaio 2022 e tutti gli atti connessi e dipendenti;
- condanna la Società Parte_3
.al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte attrice
[...] che liquida in …..]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:
[«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare e/o pregiudiziale, rilevata anche d'ufficio la competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione” siccome prevista dall'art. 7 d. lgs. 150/2011 ed in subordine la competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace in cui ha sede l'ente concedente” siccome disposto dall'art. 32, co. 2 d. lgs. 150/2011, per le motivazioni esposte in atti, dichiarare la nullità della sentenza n. 276/2022 (r.g. n. 131/2022) emessa dal Giudice di Pace di San OR JO sussistendo la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Brindisi a conoscere la presente controversia relativa alla riscossione a mezzo di ingiunzione di pagamento R. D. n. 639/1910 di entrata patrimoniale del Comune di AG;
in via preliminare e/o pregiudiziale ancorché gradata, per le motivazioni esposte, dichiarare la nullità della sentenza n. 276/2022 (r.g. n. 131/2022) emessa dal Giudice di Pace di San OR JO per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.; nel merito, comunque provvedere e disporre l'integrale riforma della sentenza impugnata e dunque rigettare l'azione proposta ex adverso in quanto improcedibile e/o irricevibile e/o inammissibile e/o comunque perché infondata e pure non provata per le motivazioni in fatto e diritto siccome esposte e per l'effetto, vista la definitività dei verbali di contestazione in riscossione, dichiarare la legittimità
e/o fondatezza dell'operato di e di conseguenza dichiarare dovuta da Parte_1 Pt_2
(c.f. ), la somma di € 1.331,25, così come richiesta nell'ingiunzione
[...] C.F._5 di pagamento n. ING/2081-2022-1177 del 26/11/2021 ritualmente e tempestivamente notificata.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre aggi di legge sull'imponibile come per legge, pure disponendo la restituzione delle spese di lite nelle more versate da al procuratore ritenuto nella sentenza gravata “antistatario” per la somma Parte_1 documentata di € 1.169,80, oltre interessi nella misura di legge a far data dal versamento avvenuto in data 23/11/2022».
3 In Via istruttoria, unitamente all'atto di appello, alla procura alle liti ed alla nota di iscrizione a ruolo con allegata ricevuta di versamento del contributo unificato, si depositano i seguenti documenti in copia informatica, che sin da ora si dichiarano conformi agli originali cartacei detenuti, già depositati in primo grado.]
Così argomentava le proprie richieste la Parte_1
[I Error in procedendo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di essere competente territorialmente a decidere nel merito la presente controversia ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 480 c.p.c. essendo quest'ultima stata qualificata dal proponente quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, ciò nonostante, in materia di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del Codice della
Strada sussista lex specialis rispetto alle norme del codice di procedura civile che prevede una ipotesi di competenza per territorio inderogabile (cfr. pag. 1 motivazione sentenza gravata da rigo 10 a rigo
16, pag. 2 da rigo 1 a rigo 4) – violazione dell'art. 99 c.p.c. per omessa la qualificazione/interpretazione della domanda e dell'art. 7 d. lgs. 150/2011 in quanto le opposizioni a verbale di accertamento derivante dalla violazione delle norme sul Codice della Strada vanno sempre e comunque inderogabilmente proposte di fronte al Giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione – competenza territoriale funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Brindisi a conoscere i presunti vizi del titolo esecutivo siccome eccepiti dall'avversario con l'opposizione ad ingiunzione di pagamento relativa alla riscossione di verbali di accertamenti elevati dal Comune di
AG. questo Giudice di Pace adito, essendo l'ingiunto residente e domiciliato nel territorio di competenza di questo ufficio giudiziario [Tribunale Torre Annunziata sez. IIIm 24/05/2018, n. 1264]»).
2 La motivazione è del tutto carente e/o illogica e/o contraddittoria per i seguenti motivi.
3 Preliminarmente il Giudice omette la qualificazione e/o interpretazione della domanda attorea e/o comunque non motiva affatto la ragione per cui ha ritenuto di scegliere la qualificazione dell'azione fornita dall'opponente (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) quale presupposto logico per le proprie successive considerazioni giuridiche in ordine alla competenza territoriale, così incorrendo nella violazione dell'art. 99 c.p.c..
4 Come è noto infatti «il giudice di merito nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta» (cfr. Cass. civ. ord. 21 maggio 2019, n. 13602).
5 In ogni caso il presupposto logico su cui il Giudice di Pace di San OR JO fonda la propria competenza territoriale è del tutto errato.
6 Nel caso di specie, infatti, Controparte chiede nelle conclusioni rassegnate in primo grado,
l'annullamento non solo dell'ingiunzione di pagamento opposta per presunta cripticità del calcolo degli interessi e/o maggiorazioni, ma anche dei verbali di accertamento in riscossione, in quanto quest'ultimi sarebbero illegittimi per invalidità della notifica e/o comunque per difetto di motivazione.
7 È chiaro, pertanto, che Controparte non sta solo domandando l'accertamento di fatti, a suo parere, successivi alla formazione del titolo esecutivo (quali il presunto difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento opposta) ma sta anche chiedendo al Giudice di verificare la presunta sussistenza di vizi del titolo esecutivo, ritenendo di poter recuperare l'opposizione a sanzione amministrativa per supposta invalida notifica dei verbali di accertamento in riscossione.
5 «l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 01 settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada»).
9 In questo caso, come è noto, si deve ritenere territorialmente competente ad esaminare tutti i motivi di doglianza il Giudice dell'opposizione svolta “in funzione recuperatoria”, essendo tale scrutinio logicamente preliminare a qualsiasi altra valutazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 19801/2014).
10 L'art. 7 d. lgs. 150/2011 prevede chiaramente che le opposizioni a sanzione amministrativa elevate per la violazione di norme sul Codice della Strada debbano essere sempre e comunque decise dal
Giudice del Luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
11 La competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione
è ritenuta pacificamente di natura funzionale ed inderogabile (Cass. n. 2567/2012; Cass. n.
8294/2005; Cass. n. 6335/1996) in ragione della particolare materia oggetto del procedimento caratterizzata da evidenti connotazioni pubblicistiche non solo sotto il profilo processuale (il carattere costitutivo dell'accertamento rende conto del fatto che l'obbligazione nasce nel luogo in cui la violazione viene commessa), ma anche sostanziale della tipologia delle contrapposte pretese.
12 Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si controverte, infatti, sulla legittimità del provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione, in quanto portatrice di un interesse pubblico alla repressione delle condotte illecite, a fronte del diritto del cittadino a tutelarsi contro un eventuale scorretto esercizio dei poteri amministrativi. Ciò impone la necessità che il relativo procedimento di accertamento, non a caso di evidente derivazione penalistica, sia sottratto al potere dispositivo delle parti con riguardo alla determinazione del giudice competente territorialmente, e sia invece disciplinato da inderogabili criteri legali. violazione. La questione tuttavia è sempre stata ritenuta manifestamente infondata dalla Consulta sul presupposto che la scelta di radicare la competenza territoriale, per tale tipo di giudizio, inderogabilmente in capo al giudice del luogo della commessa violazione, costituisce espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale spettante al legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, e di quella territoriale in particolare, essendo del tutto ragionevole sostenere che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta anche della legittimità della relativa pretesa punitiva (cfr. Corte Cost. n. 22/04/16, n. 93; Corte Cost. n. 74/2011; Corte Cost. n.
114/2005; Corte Cost. n. 130/2004; Corte Cost. n. 459/2002).
14 Orbene, nel caso di specie, dall'ingiunzione fiscale impugnata emerge chiaramente che l'infrazione è stata commessa nel Comune di AG e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 d. lgs. n. 150/2011, il giudice competente a conoscere la presente azione è indiscutibilmente il Giudice di Pace di Brindisi.
15 L'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di San OR JO in favore del competente
Giudice di Pace di Brindisi è stata ritualmente formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, co. 1
c.p.c. anche perché contenuta all'interno della comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, in cui l'opposta, oltre a sollevare le proprie eccezioni processuali e di merito, ha preso pure posizione sui fatti attorei, contestandoli espressamente ed indicando specificamente i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. civ. 12617/2006).
16 Per tutti questi motivi, atteso che i vizi del titolo esecutivo debbono essere sempre impugnati con il rimedio tipico previsto dall'ordinamento e che l'art. 7 d. lgs. 150/2011 prevede la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, annullare la sentenza gravata siccome emessa dal Giudice di Pace di San OR JO non territorialmente competente a conoscere la controversia relativa ad infrazioni stradali commesse nel Comune di
AG e di conseguenza disporre la riassunzione della causa di fronte al competente Giudice di
Pace di Brindisi, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, anche del primo grado, disponendo pure la restituzione delle spese legali nelle more versate da Parte_1 al procuratore ritenuto “antistatario” nella sentenza impugnata.
II Error in procedendo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di essere competente territorialmente a decidere nel merito la presente controversia ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 480 c.p.c. essendo quest'ultima stata qualificata dal proponente quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e,
7 ciò nonostante, in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 sussista lex specialis rispetto alle norme del codice di procedura civile che prevede una ipotesi di competenza per territorio inderogabile (cfr. pag. 1 motivazione sentenza gravata da rigo 10 a rigo 16, pag. 2 da rigo 1 a rigo 4) – violazione dell'art. 32, comma 2 d. lgs. 150/2011 secondo cui le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento R.D. n. 639/1910 vanno proposte di fronte al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente – competenza territoriale funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di
Brindisi a conoscere i presunti vizi dell'ingiunzione di pagamento opposta emessa dal
Concessionario per la riscossione delle entrate comunali del Comune di AG.
1 Fermo restando quanto già sopra eccepito ed impugnato, la motivazione fornita dal Giudice al fine di giustificare la propria competenza per territorio è, altresì, illogica e/o contraddittoria e comunque del tutto errata per le seguenti ulteriori ragioni (cfr. pag. 1 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 7 e pag.
2 da rigo 1 a rigo 4 «preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex articolo
615 cod. proc. civ., a seguito di impugnazione di una ingiunzione fiscale, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento all'articolo
27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480, terzo, cod. proc. civ. dovendosi la cartella esattoriale o l'atto di ingiunzione equiparare all'atto di precetto. Pertanto, la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione, che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Sussiste, quindi, la competenza territoriale di questo Giudice di Pace adito, essendo l'ingiunto residente e domiciliato nel territorio di competenza di questo ufficio giudiziario [Tribunale Torre Annunziata sez. IIIm 24/05/2018, n.
1264]»).
2 L'opposizione all'esecuzione pure proposta da Controparte è, infatti, espressamente regolata, quanto alla competenza per territorio, dall'art. 32, comma 2 d. lgs. 150/2011 - lex specialis che, come è noto, prevale sulle norme del Codice di procedura civile (cfr. Cass. sentenza n. 28640/2018;
Cass. sentenza 17611/2013) - il quale prevede che le opposizioni ad ingiunzione di pagamento R.D.
n. 639/1910 siano regolate dal rito ordinario di cognizione e che debbano essere proposte, nel caso in cui la riscossione sia affidata al Concessionario per la Riscossione, di fronte al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente.
8 4 Per tutti questi motivi, atteso che i vizi dell'ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 vanno opposti inderogabilmente di fronte al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 d. lgs. 150/2011, annullare la sentenza gravata, siccome emessa dal Giudice di Pace di San OR JO non territorialmente competente a conoscere la controversia relativa ad ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 emessa dal Concessionario per la Riscossione delle entrate del Comune di AG e di conseguenza disporre la riassunzione della causa di fronte al competente Giudice di Pace di Brindisi, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, anche del primo grado, disponendo pure la restituzione delle spese legali nelle more versate da al procuratore ritenuto “antistatario” nella Parte_1 sentenza impugnata.
Ferma restando l'eccezione di incompetenza territoriale, siccome riproposta, del Giudice di Pace di
San OR JO che ha emesso la sentenza or qui impugnata, si formulano i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:
III Error in procedendo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur riscontrando la sola illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per presunto difetto di motivazione sugli accessori ha disposto l'annullamento non solo dell'atto di riscossione opposto ma anche degli atti precedenti pacificamente divenuti definitivi (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2) – violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. dal momento che la sentenza è priva di qualsiasi motivazione che giustifichi l'annullamento anche degli atti connessi e/o collegati all'atto di riscossione
1 Nella sentenza gravata il Giudice di primo grado ha annullato non solo l'ingiunzione di pagamento per presunta mancata indicazione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, ma anche i verbali di accertamento in riscossione, per i quali non riscontrava alcun vizio (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2 «accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del 10.01.2022 e tutti gli atti connessi e dipendenti»).
2 La decisione gravata è del tutto nulla dal momento che manca qualsiasi motivazione in ordine al disposto annullamento degli atti connessi e/o collegati all'ingiunzione di pagamento ritenuta illegittima. 4 La sentenza, pertanto, deve ritenersi nulla in quanto la motivazione sul punto è del tutto carente, non essendo affatto percepibile il fondamento della decisione intrapresa e non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass. sentenza 8 novembre 2019, n. 34410; cfr. Cass. sentenza 3 novembre 2016, n. 22232).
5 Per tutti questi motivi, si insta affinché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di impugnazione relativi all'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di San OR JO, la sentenza di primo grado impugnata venga dichiarata nulla per violazione dell'art. 132, comma 2 n.
4 c.p.c..
IV Error in iudicando: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'intera ingiunzione di pagamento opposta per difetto di motivazione in ordine alle maggiorazioni applicate nonostante nell'atto di riscossione sia richiamata la stessa norma che detta i criteri di calcolo della sanzione aggiuntiva (cfr. pag. 2 sentenza gravata da rigo 5 a rigo 31)
– violazione dell'art. 7 l. 212/2000 in quanto l'ingiunzione di pagamento risulta sufficientemente motivata riportando in maniera chiara e concisa la sanzione amministrativa oggetto di riscossione siccome incrementata dalle maggiorazioni del 10% calcolate secondo le regole previste dall'art. 27
l. 689/81, norma pure richiamata nell'atto di riscossione ai fini del riscontro sul calcolo operato dall'ente concedente – impossibilità di comparare l'ingiunzione di pagamento emessa dal
Riscossione per il recupero di sanzioni amministrative elevate per la Controparte_1 violazione di norme sul codice della strada con la cartella di pagamento, diverso strumento di riscossione utilizzato solo da , per il recupero coattivo di altre Controparte_2 tipologie di accertamenti – comunque irragionevole annullamento integrale dell'atto di riscossione per presunto difetto di motivazione in ordine a somme accessorie la cui eventuale nullità non travolge la sanzione principale divenuta definitiva
10 Cassazione, Sez. Tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non compete al contribuente svolgere difficili indagini per ricostruire i conteggi svolti dall'ufficio, in tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella, che pertanto la rende annullabile. L'ordinanza n. 8934 della Cassazione civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014 ribadisce che “l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa” e che “alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo”. Pertanto, le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità sono affette da nullità. Tale importante principio è stato ancora una volta ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 10481 del 3 maggio 2018 secondo cui “in materia di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata … dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”. Da tale principio di diritto si deduce che la mancata allegazione dei criteri di calcolo degli interessi, al pari di una indicazione sommaria e non analitica, costituisce una violazione grave al diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. Pertanto, se ne deduce che la carenza di motivazione nei criteri di calcolo degli interessi porta l'annullamento della cartella o atto ingiunzione. nel caso di specie, non risulta agevole comprendere gli interessi calcolati sulla somma erogata a titolo di sanzione amministrativa e quindi le maggiorazioni applicate;
infatti, ha riportato l'importo dei compensi entro le scadenze e quello dei compensi oltre le scadenze ma non è specificato il criterio di calcolo di tali somme. alla luce di tanto questo giudicante, condividendo suddetti orientamenti giurisprudenziali, conclude per l'illegittimità del provvedimento impugnato»).
2 La motivazione è del tutto illogica, contraddittoria ed errata per le seguenti ragioni.
3 Anzitutto è provato in atti che l'ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 sia sufficientemente motivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 212/2000 richiamando, in particolare, tutti gli elementi che consentono di verificare l'entità della somma complessivamente richiesta dal Comune di
AG per i verbali di accertamento illo tempore notificati al proprietario/trasgressore e mai da quest'ultimo impugnati. fronte del mancato pagamento nel termine di giorni 60 e le maggiorazioni applicate sulla sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 l. 689/81.
5 Il riferimento a detta ultima norma è stato inserito proprio per consentire al debitore il controllo del calcolo della somma in riscossione siccome incrementata dalla sanzione aggiuntiva. Prevede, infatti, l'art. 27, comma 6 l. 689/81 che «salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».
6 Di conseguenza, il proprietario/trasgressore, essendo stata richiamata la data di notifica del verbale di accertamento in riscossione - che, peraltro, ha correttamente ricevuto - conosce il momento da cui decorrono le maggiorazioni in argomento ed è perfettamente in grado di calcolarne l'entità, aumentando la sanzione principale, pure esattamente indicata nel suo ammontare, del 10% per ogni semestre fino alla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento, siccome pure opportunamente segnalata.
7 Nella seconda tabella riportata a pag. 4 dell'ingiunzione di pagamento opposta viene pure indicato il debito principale in riscossione, siccome calcolato dal Comune di AG, gli interessi al tasso legale applicati per quanto di esigua entità (€ 0,38), le spese di notifica dell'atto di riscossione e gli oneri accessori a carico del debitore dovuti ai sensi dell'art. 1, commi 803-804 l. 160/2019. Detta ultima norma, dettando le modalità di calcolo di tali ulteriori accessori, consente al debitore di verificare l'esattezza della somma richiesta, per quanto anch'essa di modesta entità (€ 38,77).
8 Ciò doverosamente ribadito, è evidente che non sussista alcun difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
9 Inoltre, si deve pure eccepire che l'ingiunzione di pagamento R. D. n. 639/1910, soprattutto nel caso di specie, non può esser affatto paragonata alla cartella di pagamento per le seguenti motivazioni:
- l'ingiunzione di pagamento è strumento tipico di riscossione del Concessionario, mentre la cartella di pagamento è un diverso strumento di riscossione che può essere emesso solo da
[...]
; Controparte_2
- l'ingiunzione di pagamento è emessa in questo caso per il recupero della sanzione amministrativa derivante dalla violazione di norme sul Codice della strada, che segue tutta una particolare
12 disciplina, mentre la cartella di pagamento è inerente a tributi, quali ad esempio imposta catastale e/o ipotecaria, per loro natura ben diversi dell'entrata patrimoniale dell'ente locale oggi in argomento;
- l'ingiunzione di pagamento per il recupero della sanzione amministrativa derivante dalla violazione di norme sul Codice della strada deve essere emessa entro un breve lasso di tempo considerato il termine di prescrizione previsto dall'art. 209 Cds, mentre la cartella di pagamento può riguardare, come nei casi di cui discute la giurisprudenza citata dal Giudice di primo grado, il recupero di tributi anche risalenti a quasi 30 anni prima;
- la giurisprudenza citata dal Giudice a sostegno delle proprie decisioni riguarda la cripticità di calcolo degli interessi applicati da sull'accertamento mentre, Controparte_2 come è noto, la sanzione amministrativa derivante dalla violazione delle norme sul Codice della
Strada, prima di essere avviata alla riscossione, può essere solo incrementata dalle maggiorazioni del 10% per ogni semestre previste dall'art. 27 l. 689/81.
10 Si comprende bene come le differenze tra i due strumenti di riscossione e/o comunque tra le entrate in riscossione non consenta affatto di poter analogicamente estendere la giurisprudenza tributaria, peraltro risalente e minoritaria, citata dal Giudice di primo grado al caso di specie.
11 Inoltre, quand'anche fosse sussistito un difetto di motivazione in ordine alla somma accessoria richiesta, si eccepisce nuovamente che l'eventuale nullità di quest'ultima neppure avrebbe potuto comportare la nullità della sanzione principale divenuta definitiva.
12 Visto che nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 è equiparabile all'atto di precetto, così come avviene nel caso di opposizione a precetto in cui si contesti l'eccessività delle somme precettate, il Giudice dell'opposizione, nel caso di nullità della somma accessoria, avrebbe dovuto rideterminare la somma ingiunta epurandola degli importi eventualmente ritenuti illegittimi
(cfr. Cass. civ. ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 secondo cui «il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente»). ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate e ad integrale riforma della sentenza di primo grado, si insta affinché il Giudice ridetermini la somma ingiunta, epurandola degli importi eventualmente ritenuti illegittimi, con condanna di Controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio. In ogni caso si chiede sempre di disporre la restituzione di quanto già versato da nelle more, al solo fine di evitare la minacciata azione esecutiva, Parte_1 al procuratore ritenuto “antistatario” nella decisione impugnata.
V Error in iudicando: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di condannare alle spese di lite la sola
Concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di AG in quanto l'annullamento dell'ingiunzione sarebbe stato disposto per motivazioni inerenti alla sua attività, nonostante sia la stesso art. 27 l. 689/81 a chiarire che le maggiorazioni del 10 % sono in realtà calcolate dall'ente locale prima di avviare la riscossione e che dunque le stesse non costituiscono elementi fondamentali della motivazione dell'ingiunzione di pagamento opposta (cfr. pag. 2 sentenza gravata da rigo 32 a rigo 36 e pag. 3 da rigo 3 a rigo 5) – violazione dell'art. 91 c.p.c. dal momento che secondo il principio di causalità e/o soccombenza le spese vanno poste a carico della parte che con il proprio comportamento ha causato la lite
1 Nella sentenza gravata il Giudice, ritenendo che l'annullamento dell'ingiunzione dovesse essere attribuito al comportamento di la condannava alle spese di lite (cfr. pag. 2 Parte_1 sentenza gravata da rigo 32 a rigo 36 e pag. 3 da rigo 3 a rigo 5 «in ordine alle spese di lite, considerato l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento per motivi inerenti all'attività della società di riscossione, sulla stessa grava obbligo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di San OR
JO, nella persona dell'Avv. Marisa di Santo, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti in epigrafe così provvede: … condanna la in CP_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte attrice che liquida in complessivi € 800,00 oltre € 170,00 per spese, IVA, Cap e contributo forfettario»).
2 La motivazione è illogica, contraddittoria ed altresì del tutto errata.
14 4 Ciò vuol dire che la sanzione aggiuntiva prevista dall'art. 27 l. 689/81 non costituisce elemento proprio dell'ingiunzione di pagamento e che, di conseguenza, una eventuale cripticità delle modalità di calcolo della stessa non può essere di certo attribuita al Concessionario per la Riscossione, il quale si limita a riportare nell'atto di riscossione il credito da recuperare così come indicato e dettagliato nella lista di carico resa esecutiva dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
AG.
5 di conseguenza, nel caso in cui fosse realmente esistito il vizio di motivazione Parte_1 sollevato ex adverso, neppure poteva essere condannata alle spese di lite, in quanto intimamente correlato all'agire del Comune di AG.
6 Si ricorda, nuovamente, che avendo avuto nella vicenda un compito Parte_1 meramente esecutivo ed indipendente rispetto alla pregressa fase di accertamento, non può modificare la lista di carico esecutiva inviata dall'ente e non è tenuto a verificare la probabile esistenza del credito da recuperare (cfr. Cassazione, sentenza 29/01/2014, n. 1985 secondo cui
«l'attività che compete al concessionario per la riscossione … si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e di conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. Il concessionario, in altri termini, è chiamato a svolgere il proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare … né “la probabile esistenza del credito”, né “l'effettiva notificazione degli atti presupposti”. Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa») che nel caso di specie è costituito dalla sanzione amministrativa siccome contestata con la notifica del verbale di accertamento e dalla sanzione aggiuntiva dovuta per legge nella misura del 10% ogni semestre dal momento in cui si è formato il titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 203, comma 3 Cds (cfr. Cass. civ. Sez. II civ. ord. 06/07/18, n. 17901 secondo cui gli importi da iscrivere a ruolo sono disciplinati dall'art. 27 l. 689/81, così come prevede l'art. 206, co. 1 Cds, con la conseguenza che «in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della
Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva»). relativa alla nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione circa le modalità di calcolo delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, applicate dal Comune di AG prima di avviare la riscossione,
a parziale riforma della sentenza gravata, per il principio di soccombenza, venga condannato l'ente locale al pagamento delle spese lite, comunque disponendo la restituzione di quanto già versato da nelle more, al solo fine di evitare la minacciata azione esecutiva, al Parte_1 procuratore ritenuto “antistatario” nella decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono anche le seguenti ulteriori domande e/o eccezioni al fine di evitare la presunzione di abbandono:
VI Sulla presunta invalidità della notifica dei verbali di accertamento e sul presunto difetto di motivazione degli atti presupposti (cfr. pag. 4 e 7 all.to 1)
1 Sostiene Controparte che i verbali di contestazione in riscossione, ritenuti in ogni caso illegittimi per impossibilità di individuare dalle foto scattate la targa dell'autoveicolo e per asserita mancanza di apposita segnaletica stradale (cfr. pag. 7 atto introduttivo), non sarebbero mai stati notificati all'opponente secondo le regole dettate dagli artt. 4 e art. 8 l. 890/1982 nel caso di temporanea assenza del destinatario (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
2 Si eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione in funzione “recuperatoria” promossa (cfr. Cass. SSUU sentenza n. 22080/2017), atteso che entrambi i verbali di contestazione in riscossione risultano ritualmente e tempestivamente notificati all'opponente.
3 Il verbale di contestazione registro n. 12919/18, dopo una prima tentata notifica e le ricerche anagrafiche successivamente condotte dal Comando ai fine di individuare l'effettiva residenza del proprietario/trasgressore, veniva, infatti, portato a notifica in data 04/02/19 con racc. a.g. n.
78224402974-5 ed il successivo 08/02/19, vista la temporanea assenza del destinatario, veniva, altresì, spedita la relativa comunicazione di avvenuto deposito. La notifica, conformemente a quanto previsto dalla legge, si perfezionava per compiuta giacenza il successivo 19/02/19 (cfr. all.to 2). conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. [Nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l'interruzione del termine di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell'atto di contestazione degli addebiti, e non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza]»).
5 Difatti, per quanto gli effetti della suddetta notificazione abbiano effetto dalla data della iniziale attivazione del procedimento (20/11/18), posto che la ripresa del medesimo è avvenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, è comunque evidente che la seconda notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza, sia pur sempre intervenuta in data 04/02/19 e, dunque, entro il termine previsto dall'art. 201 Cds.
6 Quanto, invece, al verbale di contestazione registro n. 6648/19, elevato ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 bis, co. 2 Cds in data 12/07/19, l'atto veniva ritualmente e tempestivamente notificato in data 18/07/19 e ricevuto dall'opponente personalmente il successivo 26/07/19.
7 Nonostante la rituale e tempestiva notifica dei verbali di accertamento in riscossione, l'opponente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e/o proposto ricorso nel termine di decadenza previsto ex lege, così comportando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 203, co. 3 Cds, la definitività di detti atti e l'inammissibilità in sede di opposizione ad ingiunzione di pagamento di eccezioni nel merito della pretesa sanzionatoria in riscossione.
8 Inoltre, si deve eccepire l'evidente contraddittorietà delle eccezioni avversarie, posto che non si comprende come l'opponente possa conoscere il contenuto di atti che asserisce di non aver mai ricevuto.
9 Per quanto non si accetti, per detti motivi, il contraddittorio nel merito, si eccepisce, in ogni caso, come le eccezioni avversarie siano del tutto destituite di fondamento. impeditivo e/o estintivo della pretesa creditoria doveva essere provato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697, co. 2 c.c.
11 Per tutti questi motivi, vista la definitività dei verbali di accertamento in riscossione, l'opposizione in funzione “recuperatoria” promossa è da ritenersi inammissibile e/o comunque del tutto infondata e/o non provata.
VII Sulla presunta illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 nel caso di riscossione di verbale di accertamento per la violazione di norme del Codice della Strada (cfr. pag.
4-5 all.to 1)
1 Sostiene Controparte l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata poiché le maggiorazioni di cui all'art. 27 l. 689/81 sarebbero applicabili solo nel caso di ordinanza- ingiunzione (cfr. pag.
4-5 atto introduttivo).
2 La doglianza è preliminarmente inammissibile, posto che non vengono dedotti fatti sopravvenuti alla definitività del titolo esecutivo di cui il Giudice dell'opposizione possa avere cognizione, tali da estinguere e/o modificare la pretesa creditoria ingiunta.
3 L'art. 27, co. 6 l. 689/81 prevede, infatti, che «salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».
4 Le maggiorazioni in questione, come previsto dalla richiamata norma, compensano, dunque, il ritardo nel pagamento della somma dovuta fintantoché il ruolo non sia trasmesso all'esattore. Ciò vuol dire che la sanzione aggiuntiva non costituisce vizio proprio dell'ingiunzione di pagamento opposta e, di conseguenza, non può essere contestata in questa sede, vista, la rituale formazione dei titoli esecutivi mai impugnati nei termini e nei modi previsti ex lege (cfr. Cass. civ. Sez. II civ. ord.
06/07/18, n. 17901 secondo cui gli importi da iscrivere a ruolo non sono disciplinati dall'art. 203, co. 3 Cds ma dall'art. 27 l. 689/81, così come prevede l'art. 206, co. 1 Cds, con la conseguenza che
«in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva»).
18 5 La doglianza è pure del tutto infondata.
6 L'art. 206, co. 1 Cds stabilisce, infatti, che la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria sia regolata dall'art. 27 l. 689/1981, escluso il caso di tempestivo pagamento in misura ridotta e di ordinanza-ingiunzione prefettizia e salvo il potere del giudice di disporre con ordinanza la sospensione del provvedimento (art 22, ultimo c., l. 689/1981).
7 Pertanto, per espresso rinvio legislativo, le maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 sono applicabili alle sanzioni amministrative derivanti dal titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento.
8 Ciò è stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. II, n. 22100/2007 secondo cui
- proprio in un caso relativo ad un verbale divenuto titolo esecutivo a seguito di omesso pagamento in misura ridotta e di ricorso e non di ordinanza-ingiunzione - doveva in ogni caso trovarsi applicazione la maggiorazione ex art. 27 l. 689/81: «ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per l'art. 27 legge n. 689 del 1981 poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria. Si trattava perciò di meccanismi automatici».
9 «La successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27, che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre. Del resto, Corte
Cost 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare, i
Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l'omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., comma» (cfr. Cass. civ. Sez.
VI, Sent., 01/02/16 n. 1884). deve ritenersi inammissibile e/o comunque del tutto infondata.
VIII Sulla presunta illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per presunto mancato invio preventivo degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 544 l. 228/2012 (cfr. pag.
2-4 all.to 1)
1 Controparte sostiene che l'ingiunzione di pagamento impugnata sarebbe nulla non essendo stata preceduta dalla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 1, co. 544 l. 228/2012 secondo cui «in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a € 1.000 ai sensi del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, intrapresa successivamente la data in vigore della presente disposizione, salva il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo» (cfr. pagg.
2-4 atto introduttivo).
2 La doglianza è completamente infondata, in quanto alcuna procedura esecutiva e/o cautelare è stata iniziata.
3 L'ingiunzione di pagamento opposta, infatti, ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910, è l'atto con cui si comincia il procedimento di coazione e consiste semplicemente nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente impositore di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta (cfr. tra le tante Giudice di Pace Parma, sent. n. 157/2021).
4 Per tutti questi motivi, posto che l'art. 1 co. 544 l. 228/2012 si applica solo nel caso in cui occorra procedere alla notifica di un atto cautelare e/o esecutivo quale non è l'ingiunzione di pagamento opposta, l'opposizione promossa deve ritenersi del tutto infondata.]
Si costituiva con comparsa di risposta il Comune di AG rassegnando le seguenti conclusioni:
[1) Accogliere l'appello proposto da e per l'effetto in via preliminare e/o Parte_1 pregiudiziale, accertare e dichiarare anche d'ufficio la nullità della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di San OR JO in virtù della competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione” ai sensi all'art. 7 d. lgs. 150/2011 ed in subordine la competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace in cui ha sede l'ente concedente” siccome disposto dall'art. 32, co. 2 d. lgs. 150/2011 e, per l'effetto, dichiarare la competenza del
Giudice di Pace di Brindisi;
2) Nel merito accogliere l'appello proposto da e per l'effetto in riforma della Parte_1
20 sentenza emessa dal Giudice di Pace di san OR JO accertare e dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 281/2081– 2022-1777 emessa da e delle somme Parte_1 ivi richieste e degli atti connessi e dipendenti;
3) Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dell'ente deducente. ]
Così argomentava le proprie conclusioni il Comune di AG:
[Il Comune di AG costituendosi nel presente giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore, dichiara di condividere, per quanto di ragione, le censure mosse da Tributi alla sentenza Pt_1
n. 276/2022 emessa dal Giudice di prime cure.
Invero, il Giudice di Pace, come rilevato da ha errato nel dichiararsi Parte_1 territorialmente competente a decidere sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento qualificando l'azione ai sensi dell'art. 615 cpc., ritenendo applicabili nel caso di specie gli artt. 27 e 480 cpc.
Nella fattispecie concreta, l'opponente impugna l'ingiunzione di pagamento sopra meglio descritta sia lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti, sia contestando il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, sia deducendo vizi formali dell'atto opposto.
In tale ipotesi, posto che le nullità lamentate vengono veicolate non mediante la sola impugnazione dell'atto notificato, ma tramite l'opposizione cumulativa con quelli presupposti, ossia i verbali di contestazione, a dire dell'opponente odierno appellato, mai notificati, facendo valere i vizi che inficiano questi ultimi, per contestare radicalmente la pretesa punitiva dell'amministrazione, si deve ritenere territorialmente competente ad esaminare tutti i motivi di doglianza il giudice dell'opposizione “recuperatoria”, essendo tale scrutinio logicamente preliminare a qualsiasi altra valutazione. (Cass. civ. ord. n. 19801/2014).
Qualora l'opposizione venga dispiegata in funzione “recuperatoria”, ossia la parte deduca che l'ingiunzione di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del verbale di contestazione, proprio in quanto la disciplina di tale opposizione, in ragione della sua particolare natura, va conformata a quella che regola l'azione recuperata, il giudice competente a decidere in merito non potrà che essere quello del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (art. 7 del d. lgs. 150/2011), ciò che sarebbe avvenuto qualora, appunto, il verbale di contestazione fosse stato notificato ab inizio all'obbligato, lamentando l'opponente proprio tale omessa originaria notifica. In tal senso Cass. SSUU n.
21 22080/2017 secondo cui “l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 01 settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada”.
La competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione è ritenuta pacificamente di natura funzionale ed inderogabile (Cass. n. 2567/2012; Cass. n. 8294/2005;
Cass. n. 6335/1996) in ragione della particolare materia oggetto del procedimento caratterizzata da evidenti connotazioni pubblicistiche non solo sotto il profilo processuale (il carattere costitutivo dell'accertamento rende conto del fatto che l'obbligazione nasce nel luogo in cui la violazione viene commessa), ma anche sostanziale della tipologia delle contrapposte pretese.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si controverte, infatti, sulla legittimità del provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione, in quanto portatrice di un interesse pubblico alla repressione delle condotte illecite, a fronte del diritto del cittadino a tutelarsi contro un eventuale scorretto esercizio dei poteri amministrativi. Ciò impone la necessità che il relativo procedimento di accertamento, non a caso di evidente derivazione penalistica, sia sottratto al potere dispositivo delle parti con riguardo alla determinazione del giudice competente territorialmente, e sia invece disciplinato da inderogabili criteri legali.
Va, peraltro, ricordato che il principio della competenza inderogabile del giudice del luogo della commessa violazione è stato più volte oggetto di censure di incostituzionalità laddove veniva contestato il fatto che attribuire la competenza a detto giudice anziché a quello di residenza del trasgressore avrebbe posto il cittadino nella condizione di adire necessariamente il forum commissi delicti creando un privilegio illegittimo a favore della Pubblica Amministrazione a fronte di un evidente disagio per il trasgressore non necessariamente residente nel luogo della commessa violazione. La questione tuttavia è sempre stata ritenuta manifestamente infondata dalla Consulta sul presupposto che la scelta di radicare la competenza territoriale, per tale tipo di giudizio, inderogabilmente in capo al giudice del luogo della commessa violazione, costituisce espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale spettante al legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, e di quella territoriale in particolare, essendo del tutto ragionevole sostenere che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta anche della legittimità della relativa pretesa punitiva (cfr. Corte Cost. n. 22/04/16, n. 93; Corte Cost. n. 74/2011; Corte Cost. n.
22 114/2005; Corte Cost. n. 130/2004; Corte Cost. n. 459/2002).
Orbene, nel caso di specie, dall'ingiunzione fiscale impugnata emerge chiaramente che l'infrazione
è stata commessa nel Comune di AG e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 d. lgs.
n. 150/2011, il giudice competente a conoscere la presente azione è indiscutibilmente il Giudice di
Pace di Brindisi.
L'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di San OR JO in favore del competente
Giudice di Pace di Brindisi viene ritualmente formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, co. 1
c.p.c. anche perché contenuta all'interno della presente comparsa di costituzione e risposta, in cui l'opposta, oltre a sollevare le proprie eccezioni processuali e di merito, prende pure posizione sui fatti attorei, contestandoli espressamente ed indicando specificamente i mezzi di prova ritenuti necessari ( Cass. civ. 12617/2006).
In ogni caso, posto che l'art. 7 d. lgs. n. 150/2011 fissa la competenza territoriale, in senso inderogabile, del giudice dell'opposizione a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada nel luogo di accertata commissione della violazione amministrativa a cui è seguita l'inflizione della relativa sanzione a carico del trasgressore ( Corte Cost. n. 22/04/2016, n. 93), si tratta di una eccezione rilevabile d'ufficio dal Giudice entro e non oltre la prima udienza di trattazione
(Cassazione, sentenza n. 9754/10 secondo cui “nel procedimento dinanzi al giudice di pace – ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione – il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova»).
Fermo restando quanto innanzi si rileva altresì che la sentenza emessa dal giudice di prime cure e è altresì illogica contraddittoria e/ o nulla poiché l'azione proposta da controparte è regolata dall'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 150/2011 lex specialis che prevale sul codice di procedura civile, il quale prevede che le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento R.D. n. 639/1910 siano regolate dal rito ordinario di cognizione e che debbano essere proposte, nel caso in cui la riscossione sia affidata al Concessionario per la Riscossione, dinanzi al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente. Anche in questo caso trattasi di competenza per territorio funzionale ed inderogabile.
Infatti, volendo qualificare l'azione avversaria quale mera opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. 150/2011, si deve, comunque, eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice di
23 Pace di San OR JO, in quanto la citata norma prevede al comma 2 la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto e/o nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente (Corte Cost. sentenza n. 158/2019).
Nel caso di specie, l'ente concedente è il deducente Comune di AG e, di conseguenza, è competente a conoscere l'opposizione promossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 d.lgs. 150/2011 sempre il Giudice di Pace di Brindisi.
In tal senso si è espresso il Giudice di Pace di Taranto, Dott. D'Alanno con la sentenza n. 3319/2022 del 30.12.2022 (doc.n.6) con la quale ha statuito che: “i convenuti eccepiscono l'incompetenza del giudice adito i forza del disposto dell'art. 32 d.lgs 150/2011. Questo, infatti, dispone (nei primi due commi che interessano) che “ le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. La Corte Costituzionale, poi, con sent. n. 158/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 comma 2 in parola “nella parte in cui dopo le parole “E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto non prevede le parole “ovvero, nel caso di concessorio della riscossione delle patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente” Ne deriva che, opposto il provvedimento emesso ex art. 3 RD
639/1910, la relativa controversia rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 d.lgs 150/2011 (Cass.
N. 4501/2020), con la conseguenza che, atteso che i Comuni per la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada possono avvalersi ella procedura di riscossione coattiva anche affidando il relativo servizio ai concessionari, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente”.
In tal senso altresì il Giudice di Pace di Martina Franca con il provvedimento del 31.01.2023, nel procedimento rg. n. 142/2022, e il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo del 25.05.2022, procedimenti avente ad oggetto l'opposizione a ingiunzione di pagamento (doc.n. 7
)
E' pertanto evidente la grave violazioni di legge in cui è incorso il Giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di competenza in favore della competenza inderogabile del
24 Giudice di Pace di Brindisi.
La sentenza gravata è altresì è erronea nella parte in cui ha accolto l'opposizione promossa in virtù di una omessa motivazione con riferimento ai criteri di calcolo delle maggiorazioni e degli interessi applicati.
La motivazione è del tutto illogica, contraddittoria ed errata. Invero L'art. 27, co. 6 l. 689/81 prevede, infatti, che “salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II civ. ord. 06/07/18, n.
17901) gli importi da iscrivere a ruolo non sono disciplinati dall'art. 203, co. 3 Cds ma dall'art. 27
l. 689/81, così come prevede l'art. 206, co. 1 Cds, con la conseguenza che “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”).
L'art. 206, co. 1 Cds stabilisce, infatti, che la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria sia regolata dall'art. 27 l. 689/1981, escluso il caso di tempestivo pagamento in misura ridotta e di ordinanza-ingiunzione prefettizia e salvo il potere del giudice di disporre con ordinanza la sospensione del provvedimento (art 22, ultimo c., l. 689/1981).
Ad ogni buon conto, si rileva che secondo la prevalente giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, nell'ingiunzione fiscale, l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni, (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20513 del 22/09/2006 e Sez. U, Sentenza n. 2874 del
17/03/1998); senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio (cfr.
Tribunale Roma sez. 2^, 08/01/2019, (ud. 07/01/2019, dep. 08/01/2019), n. 278).
Peraltro, deve ritenersi altresì legittima una motivazione che faccia riferimento, per relationem, agli atti pregressi sui quali appare fondato il credito. Ed invero, la recente giurisprudenza di legittimità
25 ha affermato che: “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato”. (Cassazione civile sez. 6^ 15 aprile 2013 n. 9032, Cassazione civile sez. trib. 25 marzo
2011 n. 6914, Cassazione civile sez. trib. 29 gennaio 2008 n. 1906).
Nel caso di specie, invero, gli atti presupposti (rectius i verbali di contestazione della violazione al codice della strada) appaiono espressamente indicati nella sezione rubricata “n. Documento” ove vengono riportati i numeri dei verbali e la relativa data di notifica, nonché il tipo di violazione commessa (nella specie inosservanza alle disposizioni del codice della strada unitamente al veicolo con il quale era stata commessa la relativa infrazione, identificato mediante la relativa targa).Pertanto, per espresso rinvio legislativo, le maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 sono applicabili alle sanzioni amministrative derivanti dal titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento.
Ciò è stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. II, n. 22100/2007 secondo cui - proprio in un caso relativo ad un verbale divenuto titolo esecutivo a seguito di omesso pagamento in misura ridotta e di ricorso e non di ordinanza-ingiunzione - doveva in ogni caso trovarsi applicazione la maggiorazione ex art. 27 l. 689/81: «ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.
Per l'art. 27 legge n. 689 del 1981 poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria. Si trattava perciò di meccanismi automatici».
La successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27, che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre. Del resto, Corte
Cost 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare, i
26 Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l'omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., comma (Cass. civ. Sez. VI,
Sent., 01/02/16 n. 1884).
La sentenza di primo grado è altresì nulla, contraddittorietà e manifestamente illogica nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur riscontrando la sola illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per presunto difetto di motivazione sugli accessori ha disposto l'annullamento non solo dell'atto di riscossione opposto ma anche degli atti precedenti pacificamente divenuti definitivi (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2) – violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. dal momento che la sentenza è priva di qualsiasi motivazione che giustifichi l'annullamento anche degli atti connessi e/o collegati all'atto di riscossione
Nella sentenza gravata il Giudice di primo grado ha annullato non solo l'ingiunzione di pagamento per presunta mancata indicazione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, ma anche i verbali di accertamento in riscossione, per i quali non riscontrava alcun vizio (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2 «accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del 10.01.2022 e tutti gli atti connessi e dipendenti»).
La decisione gravata è del tutto nulla dal momento che manca qualsiasi motivazione in ordine al disposto annullamento degli atti connessi e/o collegati all'ingiunzione di pagamento ritenuta illegittima.
Come è noto, può sussistere nullità derivata nel caso in cui un atto precedente a quello impugnato sia viziato da omessa e/o invalida notifica, ma di certo la mera invalidità dell'atto conseguenziale non travolge pure gli atti precedenti.
Nella fattispecie concreta come dimostrato documentalmente i verbali di accertamento oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati e non avendo il ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto e/o ad impugnare il provvedimenti nei termini di legge gli stessi sono divenuti titoli esecutivi ai sensi dell'art. 203 c. 3 codice della strada. Ne consegue la definitività di detti atti e l'inammissibilità in sede di opposizione ad ingiunzione di pagamento di eccezioni nel merito della pretesa sanzionatoria in riscossione.
La sentenza, pertanto, deve ritenersi nulla in quanto la motivazione sul punto è del tutto carente, non essendo affatto percepibile il fondamento della decisione intrapresa e non potendosi lasciare
27 all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass. sentenza 8 novembre 2019, n. 34410; cfr. Cass. sentenza 3 novembre 2016, n. 22232).
Per tutti questi motivi, si insiste affinché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di impugnazione relativi all'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di San OR JO, la sentenza di primo grado impugnata venga dichiarata nulla per violazione dell'art. 132, comma 2 n.
4 c.p.c.
Ad ogni buon conto e in virtù di quanto sopra, stante la legittimità dell'operato dell'Ente deducente, il quale ha notificato regolarmente i verbali di accertamento trasmettendo il ruolo all'agente della riscossione allorquando sono divenuti definitivi, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
il Comune di AG non poteva essere condannato al pagamento delle spese di lite Parte_1 poiché l'ingiunzione di pagamento impugnata, ed annullata dal Giudice di prime cure, è atto di provenienza del concessionario.]
Si costituiva con comparsa di risposta in appello rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni:
[Voglia l'adito Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice di appello, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in atti.
In subordine, nel merito: Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, Voglia
l'adito Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice di appello rigettare l'appello proposto da per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 276/22 resa dal Giudice Parte_1 di Pace di San OR JO.
In estremo subordine, nel merito: Voglia l'adito Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice di appello rigettare l'appello proposto da per l'effetto, confermare il dispositivo Parte_1 della sentenza n. 276/22 resa dal Giudice di Pace di San OR JO, qualificando l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art.616 c.p.c .]
Così argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[In via pregiudiziale: Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. poichél'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Controparte nella stesura dell'appello non ha pienamente rispettato i requisiti di impugnazione sanciti dall'art. 348 bis c.p.c. [come novellato dal d.l. n. 83/2012] che sanziona con la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità l'appello “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. L'appello
28 va, pertanto, dichiarato inammissibile. Infatti, l'inammissibilità dell'appello va delibata allorché, come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, si verifichino le seguenti due ipotesi: - manifesta infondatezza nel merito;
-manifesta infondatezza per una qualsiasi ragione di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde (cfr.
Cass. 17.4.2014, n. 8940). La mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, come nel caso di specie, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita. Ebbene, nel nostro caso, la doglianza di presunta erroneità della pronuncia in punto ritenuta inammissibilità per tardività del ricorso promosso ex art. 650 c.p.c. non potrà trovare accoglimento, considerato il granito orientamento giurisprudenziale in materia, estesamente riportato dal giudice del primo grado. L'appello andrà, pertanto, dichiarato inammissibile in punto quo
Circa l'infondatezza nel merito dell'impugnazione avversaria, vorrà rilevarsi, più dettagliatamente, quanto segue. 1) SULL'INFONDATA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
TERRITORIALE Si fa rilevare come, risulti essere principio consolidato in giurisprudenza che, in relazione all'ingiunzione di pagamento, o cartella esattoriale, notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, tre rimedi: a) l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689/1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ex art.615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'ingiunzione di pagamento per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. quando si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale (Cass.n.562/2000;
Cass.n.21793/2010; Cass.n.19801/2014). Nelle ipotesi sub) B e C dovendosi la cartella esattoriale o l'ingiunzione di pagamento, equiparare ad un “atto di precetto”, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c., come correttamente ritenuto dal primo Giudice del quale si vorrebbe riformare la sentenza de qua (Cass. n.4018/2007; Cass.n.8704/2011;
Cass.n.17749/2012; Cass.n.5269/2012; Cass.n.2533/2012; Cass.n.20105/2013).
Nella fattispecie, l'attore nello spiegare espressamente e congiuntamente le due specifiche azioni di
29 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(proposta dopo 3 giorni, e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'ingiunzione), ha sollevato varie eccezioni, come la sub 3) dell'atto introduttivo “Nullità dell'ingiunzione per l'illegittima applicazione di maggiorazioni”, e la sub 4) dell'atto introduttivo “Nullità dell'ingiunzione per la non chiarezza ed incomprensibilità del criterio di calcolo della somma complessiva pretesa”, che sono contestazioni riguardanti non già il verbale sotteso, ma proprio l'ingiunzione di pagamento stessa (paragonata all'atto di precetto), e pertanto l'attore, certamente, non ha sollevato solo ed esclusivamente l'eccezione di mancata notifica dei verbali sottesi, eccezione quest'ultima che peraltro veniva ufficialmente RINUNCIATA a tutti gli effetti di legge, nella comparsa conclusionale del giudizio di I° grado.
Nel caso in cui, l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere che l'azione proposta dall'attore in I° grado, fosse da qualificare, come ad opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c, p.c., si fà rilevare che nella fattispecie risulta pienamente rispettato anche il termine di 20 giorni previsto per tale azione, infatti l'ingiunzione di pagamento del 10/01/2022, ed è stata notificata il “24/01/2022”, mentre l'atto di citazione in opposizione ex art. 615 e ex art. 617 c.p.c., è stato notificato a mezzo pec in data
“27/01/2022”, ossia dopo soli 3 giorni.
Cosicché, dato che il giudizio di primo grado è stato introdotto espressamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e sussistendo anche nel concreto gli eccepiti vizi formali, ne deriva che anche dal punto di vista sostanziale la domanda potrebbe essere qualificata e confermata così come è stata introdotta, ed in entrambi casi, il foro territorialmente competente è, in via principale, quello del 'giudice del luogo dell'esecuzione', rectius, della minacciata esecuzione, ex art. 27 c.p.c., ed in via sussidiaria e nell'ipotesi di cui all'art. 480 comma 3, c.p.c., quello del 'giudice del luogo in cui è stato notificato' il precetto (cui è assimilata l'ingiunzione), per cui essendo che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata nel
Comune di San Marzano di S.G. (TA), ove risiede l'attore, ne consegue che il Giudice territorialmente competente è , in entrambi i casi ut supra, il Giudice di Pace di San OR JO, che ha emesso la sentenza de qua, e non il Giudice di Pace di Brindisi.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1244/2019, ha affermato che non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., e né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345
c.p.c., nell'ipotesi in cui il Giudice di Appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti,
30 già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (C.C. ordinanza n. 9246/2015).
2) NULLITA' DELL'INGIUNZIONE PER ILLEGITIMA APPLICAZIONE DI
MAGGIORAZIONI
Si fa rilevare, come nella fattispecie, l'attore ha proposto contestazioni, che riguardano aspetti successivi alla formazione del titolo esecutivo, infatti ha eccepito illegittimità dell'ingiunzione poiché contiene maggiorazioni che, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, risultano applicabili solo nell'ipotesi in cui sia stata emessa un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto
e/o sentenza del Autorità Giudiziaria (Ordinanza Corte Costituzionale, 14.07.1999, n. 308; G.d.P. di Taranto, 06.11.2013, n. 3024).
Il legislatore ha, infatti, deciso di differenziare la fattispecie della ordinanza-ingiunzione prefettizia per i verbali impugnati (per la quale e senz'altro applicabile anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della legge 689/1981), dalla fattispecie del mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per la quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'art. 203 comma 3 del CdS (pagamento del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge 689/1981, che dovrebbe applicarsi quale sanzione aggiuntiva nell'ipotesi di ulteriore resistenza del trasgressore e/o mancato pagamento a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto e/o del provvedimento di condanna del Giudice adito.
Tanto è vero che, se il legislatore avesse voluto estendere l'applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della legge 6890/1981 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nell'art. 203 CdS nel quale invece non è fatta menzione di tale maggiorazione.
Ed infine, tale maggiorazione non può farsi discendere neanche dall'art. 206 del CdS, poiché l'art. 27 della legge 689/1981 si riferisce solo ed esclusivamente al mancato pagamento nei termini di una somma intimata con l'ordinanza - ingiunzione del prefetto e non certo con la notifica di un verbale di accertamento di violazione.
PER ALTRI VERSI, nell'ingiunzione di pagamento notificata da non è Parte_1 assolutamente chiaro l'IMPORTO BASE di partenza sul quale sarebbero state applicate poi le maggiorazioni, dato che nel PRIMO VERBALE N. 12919/18 (come allegato dal Comune di
AG) nel paragrafo “Modalità di estinzione” è riportato l'importo di € 184,40 (quale importo della sanzione “senza sconto” e “senza spese di notifica”), MENTRE nello stesso PRIMO
31 VERBALE N. 12919/18 (allegato invece dall' nel medesimo paragrafo Parte_1
“Modalità di estinzione” è riportato il “DIVERSO IMPORTO BASE” di € 199,80 (parimenti
“senza sconto” e “senza spese accessorie di notifica), quale sarà la somma base coretta??.. -
VICEVERSA nello schema riportato dietro la prima pagina dell'ingiunzione viene, a fortiori, riportato ancora un ulteriore e ancora diverso importo base di - € 340,00 - sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni, così che le stesse non sono state applicate né sull'importo base di
€ 199,99 indicato nel verbale allegato dall' e nè sull'importo base di € 184,40 Parte_1 indicato nello stesso e medesimo primo verbale allegato dal Comune di AG, e sui quali al limite andrebbero applicate le solo spese di notifica.
Pertanto, oltre a non esserci corrispondenza tra l'importo massimo indicato nel primo verbale, e l'importo base indicato nell'ingiunzione (€ 340,00) sul quale si dovrebbe al limite applicare la maggiorazione, non vi è corrispondenza di importi neanche tra il primo verbale N. 12919/18 allegato da Tributi e quello stesso primo verbale n. 12919/18 allegato invece dal Comune di Pt_1
AG, con la conseguenza che non è dato comprendere quale sia la precisa BASE di
PARTENZA su cui applicare le maggiorazioni.
Così, anche, per il secondo verbale, non è chiaro l'IMPORTO BASE di partenza sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni, dato che nel SECONDO VERBALE N. 6648/19 è riportato l'importo di € 310,00 quale importo della sanzione “senza sconto” e “senza spese di notifica”, - viceversa nello schema riportato dietro la prima pagina dell'ingiunzione viene riportato il diverso importo di - € 584,00 - sul quale sarebbero state poi calcolate le ulteriori maggiorazioni, così che le stesse non sarebbero state applicate sull'importo base di € 310,00 come indicato nel verbale(peraltro già senza sconto) e sul quale al limite andrebbero applicate le solo spese di notifica di € 18,00.
Infine, anche dal riquadro , riportato nella pagina n. 3, dell'ingiunzione, Allegato n.1, intitolato
DETTAGLIO DELLE VOCI DELL'INGIUNZIONE numero
ING/2081-2022-1177, alla seconda voce “Maggiorazioni (ove previste)” non è riportato nessun valore, infatti è riportato solo lo ZERO (0,00), e così, si determina ancora una ulteriore e conseguente incertezza sull'importo effettivo delle maggiorazioni, ovvero non si comprende se le maggiorazioni sono state effettivamente applicate oppure no, e a quanto ammontano precisamente nel caso in cui sino state applicate, considerato anche che a metà della seconda pagina dell'ingiunzione, viene espressamente riportata la dicitura: IL DETTAGLIO DEGLI IMPORTI
32 oggetto della presente ingiunzione e le istruzioni di pagamento dell'avviso pagoPA sono riportate nell'ALLEGATO N. 1 (ovvero quello presente nella pagina 3 dell'ingiunzione, dove alla voce maggiorazioni è presente lo zero (0,00).
Per altri versi, se la maggiorazione che andrebbe applicata è quella del 10% per ogni semestre di ritardo, non si comprende neanche quanti semestri siano stati considerati nel caso concreto, posto che nel primo verbale, il 10 % di € 340 è pari ad € 34,00 e dato che nella seconda pagina dell'ingiunzione è riportata la maggiorazione di € 136,00 che diviso 34 fa 4, allora i semestri di ritardo sarebbero 4, Nonostante invece la sanzione sarebbe divenuta esigibile 30 giorni dopo la notifica del 19/02/2019 , per cui i semestri di ritardo in cui la sanzione diviene esigibile non sarebbero 4 ma almeno 5 cui dovrebbe corrispondere un altro importo, fermo restando che – in ogni caso - non si comprende l'importo base sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni.
Pertanto, non vi è chi non veda come le sollevate contestazioni alla detta ingiunzione di pagamento,
(assimilata ad un atto di precetto), evidenziano anomalie ed incongruenze, che sono successive alla fase di formazione del titolo esecutivo (rappresentato dal verbale sotteso), e le stesse contestazioni riguardanti la fase successiva alla formazione del titolo esecutivo, non potevano contestarsi se non con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
3) NULLITÀ DELL' INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: MANCANZA DEI REQUISITI DELLA
CERTEZZA E DELLA LIQUIDITA' DEL CREDITO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Si fa rilevare come, in primo grado l'ingiunzione è stata impugnata in quanto non fornisce una chiara spiegazione in ordine al criterio di calcolo della somma complessiva richiesta nell'ingiunzione ed in particolare delle maggiorazioni applicate. La ingiunzione de quo, (assimilata pur sempre ad un atto di precetto) di fatto, è sfornita di dati utili volti ad individuare la base di calcolo e le relative modalità adoperate in concreto, non facendo alcun riferimento al periodo per il calcolo delle maggiorazioni applicate, prendendo a base di calcolo comunque somme imprecise ed incerte.
Con sentenza N. 9293/2001, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'azione esecutiva prevede necessariamente quali presupposti, i requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito.
Tanto è vero che, non è assolutamente chiaro l'IMPORTO BASE di partenza sul quale sarebbero state applicate poi le maggiorazioni, dato che nel PRIMO VERBALE N. 12919/18 (come allegato dal Comune di AG) nel paragrafo “Modalità di estinzione” è riportato l'importo di € 184,40
(quale importo della sanzione “senza sconto” e “senza spese di notifica”), MENTRE nello stesso
33 PRIMO VERBALE N. 12919/18 (allegato invece dall' nel medesimo Parte_1 paragrafo “Modalità di estinzione” è riportato il “DIVERSO IMPORTO BASE” di € 199,80
(sempre quale importo “senza sconto” e “senza spese accessorie di notifica), -
VICEVERSA nello schema riportato dietro la prima pagina dell'ingiunzione viene, a fortiori, riportato ancora un ulteriore e diverso importo base di - € 340,00 - sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni, così che le stesse non sono state applicate né sull'importo base di €
199,99 indicato nel verbale allegato dall' e nè sull'importo base di € 184,40 Parte_1 indicato nello stesso e medesimo primo verbale allegato dal Comune di AG, e sui quali al limite andrebbero applicate le solo spese di notifica.
Così, anche nell'apposito riquadro, riportato nella pagina n. 3, dell'ingiunzione, Allegato n.1, intitolato DETTAGLIO DELLE VOCI DELL'INGIUNZIONE numero ING/2081-2022-1177, alla seconda voce “Maggiorazioni (ove previste)” non è riportato nessun valore, infatti è riportato solo lo ZERO (0,00), e così, si determina ancora una ulteriore e conseguente incertezza sull'importo effettivo delle maggiorazioni, e della somma complessiva richiesta, ovvero non si comprende se le maggiorazioni sono state effettivamente applicate oppure no, e a quanto ammontano precisamente nel caso in cui sino state applicate, considerato anche che a metà della seconda pagina dell'ingiunzione, viene espressamente riportata la dicitura: IL DETTAGLIO DEGLI IMPORTI oggetto della presente ingiunzione e le istruzioni di pagamento dell'avviso pagoPA sono riportate nell'ALLEGATO N. 1 (ovvero quello presente nella pagina 3 dell'ingiunzione, dove alla voce maggiorazioni corrisponde lo zero 0,00).
Pertanto, come giustamente rilevato e motivato dal Giudice di Pace di San OR JO, nella sua sentenza n. 276/22, nella fattispecie risulta fortemente leso il diritto di difesa in quanto non è possibile determinare con precisione il quantum debeatur effettuando semplici operazioni aritmetiche sulla scorta dei soli elementi testuali ricavabili dal titolo azionato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità qualsiasi titolo non può considerarsi esecutivo quando non consente la determinazione degli importi dovuti, i quali devono essere agevolmente determinabili facendo ricorso a semplici operazioni aritmetiche, sulla scorta di elementi numerici contenuti nel testo (Cfr. C.C. , Sez. Tributaria 21.03.2012; Cass., Sez. Lav. 28/04/2010 n. 10164, C.C. Ordinanza
n. 8934 del 17/04/2014).
In tal senso si è fermamente espressa anche la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 92/36/2012, per la quale l'atto di riscossione deve essere redatto in modo da consentire
34 al debitore la verifica dei calcoli effettuati dal concessionario.
L'ingiunzione di pagamento riportando in maniera criptica i soli codici del tributo richiesto è da ritenersi pertanto nulla, non consentendo al contribuente di ricostruire l'operato dell' .] CP_6
Motivi della decisione
I.- L'articolo unico del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 così dispone:
[Articolo Unico. E' approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n.
797, nonche' delle tasse sugli affari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1910.]
Come fatto palese dalla semplice lettura della norma giuridica, il procedimento può essere utilizzato esclusivamente per la riscossione delle [entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, nonche' delle tasse sugli affari.]
Non appaiono riconducibili a tale tipologia categoriale le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, essendo il pagamento di queste irrogato a seguito dell'esercizio dello ius puniendi che l'ordinamento giuridico conferisce alla P.A. per determinate tipologie di fatti illeciti sottratti alla più grave sanzione prevista per i fatti qualificati come reato.
Ne consegue che la natura giuridica delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada è del tutto simile a quella propria delle sanzioni pecuniarie inflitte per fatti previsti dalla legge come reato e, quindi, ha natura afflittivo-retributiva essendo diretta, in funzione specialpreventiva, ad infliggere un sacrificio che funga da deterrente per l'inclinazione a violare la norma giuridica che l'autore del fatto ha dimostrato con la sua trasgressione.
Non si verte quindi in proventi derivanti dall'espletamento di pubblici servizi a favore della collettività o dall'esercizio di attività economiche di interesse pubblico o dalla gestione e godimento di beni di proprietà pubblica.
Purtuttavia l'ente concessionario ha ritenuto di avvalersi di tale speciale procedura e, di conseguenza, ha dato vita ad una ingiunzione amministrativa riconducibile al più ampio novero di atti amministrativi emessi dal concessionario di un pubblico servizio di riscossione di somme dovute allo
Stato o ad altri enti pubblici. 35 La natura di provvedimento amministrativo emesso in materia finanziaria rende applicabili le disposizioni generali dettate dall'ordinamento in subiecta materia.
L'Art. 7 della LEGGE 27 luglio 2000 , n. 212 [Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente], sotto la rubrica [Chiarezza e motivazione degli atti], così dispone:
[1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.]
L'Art. 3 della Ls 241/1990, sotto la rubrica [Motivazione del provvedimento], così dispone:
[ 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.]
Ne consegue che l'ingiunzione ex rd 639/1910 deve contenere la motivazione che ha determinato l'insorgenza della obbligazione a carico del soggetto passivo o destinatario e, al tal proposito, opera
36 il rinvio all'art. 3 della legge 241/1990 con la espressa menzione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'amministrazione o del suo concessionario.
L'atto dell'Amministrazione Finanziaria o del suo concessionario deve così essere motivato in fatto ed in diritto, pur potendo avvalersi del rinvio per relationem ex art. 3 che tuttavia non deve vanificare l'obbligo e quindi deve avvenire nei confronti di un atto procedimentale o servente che sia ex se idoneo a rendere contezza dei presupposti in fatto ed in diritto, onde non qualsiasi rinvio per relationem soddisfa i requisiti previsti dalla legge.
Particolare riguardo assume l'obbligazione di pagamento degli interessi che, nella sua accessorietà rispetto a quella principale ( accessorium sequitur principale ), ha presupposti autonomi che devono essere partitamente individuati ed indicati nell'atto costituente titolo esecutivo ed al quale la cartella esattoriale deve fare espresso riferimento, sia se notificato anteriormente sia se portato a conoscenza del destinatario unitamente a quest'ultima.
Le predette disposizioni normative appaiono tutte la proiezione in atto di una regola cardine della
Costituzione della Repubblica Italiana: l'art. 23 che sancisce: [Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge].
Ne consegue che la legalità della pretesa contenuta nella ingiunzione ex rd 639/1910 viene soddisfatta ai sensi della regola costituzionale esclusivamente con il rispetto delle norme di legge esaminate, con la conseguenza di ritenere infondata la pretesa creditoria di cui non emerga il fondamento in fatto ed in diritto che deve riguardare sia l'obbligazione principale sia l'eventuale obbligazione accessoria degli interessi.
L'ingiunzione opposta n. 2081-2022-1177 notificata a da per Parte_2 Parte_1 conto del Comune di AG e colla quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro
1331,25 per infrazioni al Codice della Strada la prima in relazione all'art. 142 CdS accertata con verbale 12919/18 notificato il 19 febbraio 2021 la seconda in relazione all'art. 126 CdS con verbale n. 6648/19 notificato il 26 luglio 2019, essendo priva di motivazione nel quantum debeatur, anche in ordine agli interessi, deve ritenersi nulla e, pertanto, infondato si rivela sul punto l'appello proposto dalla concessionaria cui ha aderito il concedente Comune di AG, pur senza Parte_1 proporre un vero appello incidentale.
II.- La nullità della predetta ingiunzione non determina tuttavia l'insussistenza di qualsiasi obbligazione a carico del sig. . Parte_4
37 Invero si è già esaminato come l'ingiunzione ex RD 639/1910 sia ultronea per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per violazione del Codice della Strada, non avendo la natura giuridica per cui lo speciale procedimento è stato creato dal Legislatore.
La sua cancellazione dal mondo giuridico lascia intatti quelli che del tutto impropriamente sono stati definiti come atti serventi e/o procedimentali: i verbali di accertamento delle infrazioni sono infatti ex se titoli esecutivi se non opposti nei termini di legge.
L'art. 201 del Codice della Strada, sotto la rubrica “notificazione delle violazioni”, così dispone nel suo comma 1:
“ 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamentecontestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal
P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
L'art. 201 del Codice della Strada, sotto la rubrica “notificazione delle violazioni”, così dispone nel suo comma 5: “L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria , si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata
38 effettuata nel termine prescritto.”
L'art. 202 del Codice della Strada, sotto la rubrica “pagamento in misura ridotta”, così dispone nel suo comma 1:
“1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.”
L'articolo 203 del Codice della Strada, sotto la rubrica “ricorso al prefetto”, così dispone nei suoi commi 1 e 3:
“1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale.”
“3.- Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”
L'articolo 204 del Codice della Strada, sotto la rubrica “provvedimenti del prefetto”, così dispone nei suoi commi 1, 2 e 3:
“1.- Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
39 ritiene fondato l'accertamento ((adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203)), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo
195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti.”
“2.- L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201)). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.”
“3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.”
L'art. 206 del Codice della Strada, sotto la rubrica “riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, così dispone:
“1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
“2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.”
“3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.”
40 A sua volta l'art. 14 della ls 689/1981, sotto la rubrica “contestazione e notificazione” così dispone nel suo comma 6: “6.- L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Il verbale n. 12919/18, elevato per l'infrazione all'art. 142 del CdS, sarebbe stato notificato il 19 febbraio 2021; il verbale n. 6648/19, elevato per l'infrazione all'art. 126 del CdS, sarebbe stato notificato il 26 luglio 2019.
Nel corso del giudizio di primo grado il sig. sembrerebbe aver rinunciato alle Parte_2 eccezioni e motivi di opposizione inerenti la presunta omessa o tardiva notifica dei verbali de quibus.
Ne consegue che gli importi irrogati dai PP.UU. che hanno elevato i verbali sono divenuti esigibili ai sensi dell'art. 27 della ls 689/1981 come richiamato dall'art. 206 comma 1 del C.d.S. che sotto la rubrica “riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, così dispone:
“1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
“2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.”
“3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.”
Tanto è conforme alla natura giuridica stessa del verbale di infrazione che non è predisposto ex se per l'irrogazione della sanzione, costituendo titolo esecutivo ex lege solo in caso di mancata impugnazione ed omesso pagamento in misura ridotta ( c.d. conciliazione ) e per un importo fissato direttamente dalla Legge e non dai verbalizzanti, come fatto palese dall'ultimo comma dell' art. 203
del Codice della Strada che , in tema di ricorso amministrativo al prefetto avverso il verbale di infrazione al Codice della Strada, così dispone:
“Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ,
41 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”
Il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada non è così predisposto per l'irrogazione della sanzione che viene invece determinata:
a) Direttamente dalla legge ai sensi dell' art. 203 ultimo comma del C.d.S. nella misura fissa della metà del massimo edittale nel caso di omessa impugnazione del verbale di infrazione ed omesso versamento nella misura ridotta ( c.d. conciliazione );
b) Dal giudice di pace che rigetti il ricorso giurisdizionale proposto dal trasgressore ai sensi dell' art. 204bis comma 5 e comma 6 del Codice della Strada e , successivamente, dall' art. 7
comma 11 del D.Lvo n. 150/2011;
c) Dal Prefetto che rigetti il ricorso amministrativo proposto dal trasgressore alternativamente al ricorso giurisdizionale ai sensi dell' art. 204 comma 1 del C.d.S.: “Il prefetto…..se ritiene fondato l'accertamento adotta….ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale…..”; con gli effetti di cui all'ultimo comma dell' art.204: “L'ordinanza ingiunzione , trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.”.
Titolo esecutivo , eccezione fatta per l'ipotesi di omessa impugnativa del verbale di infrazione ed omesso versamento in misura ridotta ( c.d. conciliazione), è così sempre e solo l'atto del decidente il ricorso in opposizione ( il giudice di pace per il ricorso giurisdizionale, il prefetto per il ricorso amministrativo).
III.- Previo rigetto dell'appello proposto da e conferma della nullità comminata Parte_1 dalla sentenza impugnata alla ingiunzione di pagamento emessa ex RD 639/1910 al n. 2081-2022-
1177 , il Tribunale deve limitarsi a dichiarare l'idoneità dei verbali non opposti e/o impugnati a promuovere ex se il procedimento di riscossione ex art. 27 della ls 689/1981.
IV.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sul Comune di AG e sulla Parte_1
[... in solido tra essi ed in favore dell'appellato . Parte_2
42
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 276/2022 emessa in data Parte_1
05 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 131/2022 dal Giudice di Pace di San
OR JO e, per l'effetto, conferma la nullità della ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del 10 gennaio 2022 ;
b) dichiara l'idoneità dei verbali n. 12919/18, elevato per l'infrazione all'art. 142 del CdS e n.
6648/19, elevato per l'infrazione all'art. 126 del CdS, in quanto non opposti e/o non impugnati, a promuovere ex se il procedimento di riscossione ex art. 27 della ls 689/1981;
c) condanna la ed il Comune di AG, in solido tra loro, a rifondere spese e Parte_1 competenze del giudizio di appello in favore di , liquidandole in euro 1300,00 per Parte_2 compensi professionali, inclusa la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge oltre a spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in comparsa conclusionale.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 27 settembre 2025;
Il giudice dott.LB Munno
43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Nella sentenza gravata il Giudice preliminarmente si è dichiarato competente per territorio a decidere l'opposizione ad ingiunzione fiscale promossa dall'Avversario ritenendo applicabili al caso di specie gli artt. 27 e 480 c.p.c. vista la qualificazione attorea dell'azione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. pag. 1 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 7 e pag. 2 da rigo 1 a rigo 4 «preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ., a seguito di impugnazione di una ingiunzione fiscale, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento all'articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480, terzo, cod. proc. civ. dovendosi la cartella esattoriale o l'atto di ingiunzione equiparare all'atto di precetto. Pertanto, la competenza territoriale
è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione, che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Sussiste, quindi, la competenza territoriale di
4
8 Di conseguenza, l'odierno appellato ha proposto, in realtà, una opposizione cumulativa: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione a verbale di accertamento da proporsi nei modi e nei termini di cui all'art. 7 d. lgs. 150/2011 (cfr. Cass. SSUU n. 22080/2017 secondo cui
13 Va, peraltro, ricordato che il principio della competenza inderogabile del giudice del luogo della commessa violazione è stato più volte oggetto di censure di incostituzionalità laddove veniva contestato il fatto che attribuire la competenza a detto giudice anziché a quello di residenza del trasgressore avrebbe posto il cittadino nella condizione di adire necessariamente il forum commissi delicti creando un privilegio illegittimo a favore della Pubblica Amministrazione a fronte di un evidente disagio per il trasgressore non necessariamente residente nel luogo della commessa
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3 Trattasi, anche in questo caso, di competenza per territorio funzionale ed inderogabile (cfr. Cass. ordinanza n. 4501/2020; Cass. sentenza n. 14775/2019; Cass. 18640/2013).
3 Come è noto, può sussistere nullità derivata nel caso in cui un atto precedente a quello impugnato sia viziato da omessa e/o invalida notifica, ma di certo la mera invalidità dell'atto conseguenziale non travolge pure gli atti precedenti.
9
1 Nella sentenza gravata il Giudice ha accolto l'opposizione promossa ex adverso ritenendo non sufficientemente motivato il calcolo delle maggiorazioni applicate ed ha annullato l'intera ingiunzione di pagamento, aderendo, per analogia, alla giurisprudenza tributaria relativa alla cripticità del calcolo degli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento con cui venivano riscossi da parte di accertamenti divenuti definitivi trent'anni prima (cfr. pag. Controparte_3
2 sentenza gravata da rigo 5 a rigo 31 «nel merito la domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta. Riguardo alla contestata correttezza del criterio di calcolo delle maggiorazioni, la Corte di
4 Nella tabella riportata a pag. 2 dell'ingiunzione di pagamento opposta - di cui è segnalata la data di emissione - è, infatti, indicato, per ogni titolo esecutivo in riscossione, la targa dell'autoveicolo, la norma del Codice della Strada violata, il numero del verbale di accertamento, la data di emissione del titolo, la sua data di notifica, l'importo delle spese di notifica, l'importo della sanzione dovuta a
11
13 Per tutti questi motivi, si insta affinché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, venga respinta l'opposizione promossa in quanto l'ingiunzione di pagamento risulta sufficientemente motivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 212/2000, con conseguente condanna di Controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. In via subordinata, sempre nella denegata
13
3 Difatti, come già eccepito in primo grado, lo stesso art. 27 l. 689/81, siccome opportunamente riportato nell'ingiunzione di pagamento opposta, precisa che le maggiorazioni del 10 % per ogni semestre da quando la sanzione principale è divenuta esigibile vengono calcolate dall'ente locale prima di avviare la riscossione.
7 Per tutti questi motivi, si insta affinché, nella denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza
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4 La notifica dell'atto deve ritenersi tempestiva, attesa l'applicabilità al caso di specie del noto principio di scissione degli effetti della notificazione, secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (cfr. Cass. civile, SS.UU., sentenza 17/05/2017 n. 12332 secondo cui «il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla
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10 Difatti, oltre ad essere chiaramente visibile dalle foto la targa dell'autoveicolo oggetto di sanzione amministrativa, è evidente che l'asserita mancanza di segnaletica stradale, quale presunto fatto
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10 Per tutti questi motivi, posto che non sono stati dedotti fatti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi sopravvenuti alla definitività dei titoli esecutivi in riscossione, l'opposizione all'esecuzione promossa
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
LB Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 19 dicembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7187 dell'anno 2022
T R A
(p. iva ), in persona del proprio Amministratore p.t., nella Parte_1 P.IVA_1 dichiarata qualità di Concessionaria servizio di riscossione coattiva (ex artt. 52 e seg. del D.Lgs.
446/97) delle entrate comunali del Comune di AG (c.f. rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Sarah Medori (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 domicilio digitale nonché presso il suo Studio sito in Grottammare, P.zza Carducci n. 5 come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
, nato a [...] l'[...] (CF: Parte_2 C.F._2
), e residente in [...], elettivamente domiciliato
[...] in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Vittorio Emanuele n. 178, presso lo studio dell' Avv. IM
AR IA, (C.F.: ), che lo rappresenta e difende come da C.F._3 documentazione in atti;
COMUNE DI MESAGNE (part. IVA in persona del Sindaco protempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Nacci, (c.f: ) entrambi elettivamente C.F._4 domiciliati in AG alla via Roma, 2 presso la sede Municipale come da documentazione in atti;
1 Appellati
NI IM AR (C.F. ) domiciliato presso il suo Studio Legale C.F._3 sito in Via Vittorio Emanuele n. 178, San Marzano di S. G. (TA), evocato dall'appellante ai fini della restituzione delle somme nelle more versate a titolo di spese e competenze legali al procuratore giudiziale siccome ritenuto antistatario nella sentenza impugnata;
Appellato contumace
Ove all'udienza del 06 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359,
189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, ed il Tribunale riservava la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 23 luglio e 12 settembre c.a. ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della ls 742/1969.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Giudice di Pace di San OR JO la Parte_2 ed il Comune di AG proponendo opposizione avverso l'atto di Parte_1 ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 notificatogli da per conto del Parte_1
Comune di AG col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 1331,25 per presunte infrazioni al Codice della Strada la prima in relazione all'art. 142 CdS accertata con verbale
12919/18 notificato il 19 febbraio 2021 la seconda in relazione all'art. 126 CdS con verbale n. 6648/19 notificato il 26 luglio 2019, adducendo i seguenti motivi: 1) nullità per omessa comunicazione dell'avviso bonario ex art.1 comma 544 L 228/2012; 2) nullità della ingiunzione per irregolare notifica del verbale sotteso;
3) nullità dell'ingiunzione per illegittima applicazione di maggiorazione;
4) nullità della ingiunzione per difetto di certezza e liquidità della pretesa creditoria;
5) illeggibilità della targa del veicolo utilizzato per la presunta infrazione.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della predetta ingiunzione con condanna degli evocati al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la eccependo l'incompetenza del GdP adito in favore del GdP Parte_1 competente ratione loci e sito nel circondario del Tribunale di Brindisi;
deduceva l'infondatezza della opposizione di cui chiedeva il rigetto col ristoro delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa il Comune di AG chiedendo il rigetto della opposizione col ristoro delle spese di lite.
2 Con sentenza n. 276/2022 emessa in data 05 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 131/2022 il Giudice di Pace di San OR JO così stabiliva:
[- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del
10 gennaio 2022 e tutti gli atti connessi e dipendenti;
- condanna la Società Parte_3
.al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte attrice
[...] che liquida in …..]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:
[«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare e/o pregiudiziale, rilevata anche d'ufficio la competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione” siccome prevista dall'art. 7 d. lgs. 150/2011 ed in subordine la competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace in cui ha sede l'ente concedente” siccome disposto dall'art. 32, co. 2 d. lgs. 150/2011, per le motivazioni esposte in atti, dichiarare la nullità della sentenza n. 276/2022 (r.g. n. 131/2022) emessa dal Giudice di Pace di San OR JO sussistendo la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Brindisi a conoscere la presente controversia relativa alla riscossione a mezzo di ingiunzione di pagamento R. D. n. 639/1910 di entrata patrimoniale del Comune di AG;
in via preliminare e/o pregiudiziale ancorché gradata, per le motivazioni esposte, dichiarare la nullità della sentenza n. 276/2022 (r.g. n. 131/2022) emessa dal Giudice di Pace di San OR JO per violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.; nel merito, comunque provvedere e disporre l'integrale riforma della sentenza impugnata e dunque rigettare l'azione proposta ex adverso in quanto improcedibile e/o irricevibile e/o inammissibile e/o comunque perché infondata e pure non provata per le motivazioni in fatto e diritto siccome esposte e per l'effetto, vista la definitività dei verbali di contestazione in riscossione, dichiarare la legittimità
e/o fondatezza dell'operato di e di conseguenza dichiarare dovuta da Parte_1 Pt_2
(c.f. ), la somma di € 1.331,25, così come richiesta nell'ingiunzione
[...] C.F._5 di pagamento n. ING/2081-2022-1177 del 26/11/2021 ritualmente e tempestivamente notificata.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre aggi di legge sull'imponibile come per legge, pure disponendo la restituzione delle spese di lite nelle more versate da al procuratore ritenuto nella sentenza gravata “antistatario” per la somma Parte_1 documentata di € 1.169,80, oltre interessi nella misura di legge a far data dal versamento avvenuto in data 23/11/2022».
3 In Via istruttoria, unitamente all'atto di appello, alla procura alle liti ed alla nota di iscrizione a ruolo con allegata ricevuta di versamento del contributo unificato, si depositano i seguenti documenti in copia informatica, che sin da ora si dichiarano conformi agli originali cartacei detenuti, già depositati in primo grado.]
Così argomentava le proprie richieste la Parte_1
[I Error in procedendo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di essere competente territorialmente a decidere nel merito la presente controversia ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 480 c.p.c. essendo quest'ultima stata qualificata dal proponente quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, ciò nonostante, in materia di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del Codice della
Strada sussista lex specialis rispetto alle norme del codice di procedura civile che prevede una ipotesi di competenza per territorio inderogabile (cfr. pag. 1 motivazione sentenza gravata da rigo 10 a rigo
16, pag. 2 da rigo 1 a rigo 4) – violazione dell'art. 99 c.p.c. per omessa la qualificazione/interpretazione della domanda e dell'art. 7 d. lgs. 150/2011 in quanto le opposizioni a verbale di accertamento derivante dalla violazione delle norme sul Codice della Strada vanno sempre e comunque inderogabilmente proposte di fronte al Giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione – competenza territoriale funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Brindisi a conoscere i presunti vizi del titolo esecutivo siccome eccepiti dall'avversario con l'opposizione ad ingiunzione di pagamento relativa alla riscossione di verbali di accertamenti elevati dal Comune di
AG. questo Giudice di Pace adito, essendo l'ingiunto residente e domiciliato nel territorio di competenza di questo ufficio giudiziario [Tribunale Torre Annunziata sez. IIIm 24/05/2018, n. 1264]»).
2 La motivazione è del tutto carente e/o illogica e/o contraddittoria per i seguenti motivi.
3 Preliminarmente il Giudice omette la qualificazione e/o interpretazione della domanda attorea e/o comunque non motiva affatto la ragione per cui ha ritenuto di scegliere la qualificazione dell'azione fornita dall'opponente (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) quale presupposto logico per le proprie successive considerazioni giuridiche in ordine alla competenza territoriale, così incorrendo nella violazione dell'art. 99 c.p.c..
4 Come è noto infatti «il giudice di merito nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta» (cfr. Cass. civ. ord. 21 maggio 2019, n. 13602).
5 In ogni caso il presupposto logico su cui il Giudice di Pace di San OR JO fonda la propria competenza territoriale è del tutto errato.
6 Nel caso di specie, infatti, Controparte chiede nelle conclusioni rassegnate in primo grado,
l'annullamento non solo dell'ingiunzione di pagamento opposta per presunta cripticità del calcolo degli interessi e/o maggiorazioni, ma anche dei verbali di accertamento in riscossione, in quanto quest'ultimi sarebbero illegittimi per invalidità della notifica e/o comunque per difetto di motivazione.
7 È chiaro, pertanto, che Controparte non sta solo domandando l'accertamento di fatti, a suo parere, successivi alla formazione del titolo esecutivo (quali il presunto difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento opposta) ma sta anche chiedendo al Giudice di verificare la presunta sussistenza di vizi del titolo esecutivo, ritenendo di poter recuperare l'opposizione a sanzione amministrativa per supposta invalida notifica dei verbali di accertamento in riscossione.
5 «l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 01 settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada»).
9 In questo caso, come è noto, si deve ritenere territorialmente competente ad esaminare tutti i motivi di doglianza il Giudice dell'opposizione svolta “in funzione recuperatoria”, essendo tale scrutinio logicamente preliminare a qualsiasi altra valutazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 19801/2014).
10 L'art. 7 d. lgs. 150/2011 prevede chiaramente che le opposizioni a sanzione amministrativa elevate per la violazione di norme sul Codice della Strada debbano essere sempre e comunque decise dal
Giudice del Luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
11 La competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione
è ritenuta pacificamente di natura funzionale ed inderogabile (Cass. n. 2567/2012; Cass. n.
8294/2005; Cass. n. 6335/1996) in ragione della particolare materia oggetto del procedimento caratterizzata da evidenti connotazioni pubblicistiche non solo sotto il profilo processuale (il carattere costitutivo dell'accertamento rende conto del fatto che l'obbligazione nasce nel luogo in cui la violazione viene commessa), ma anche sostanziale della tipologia delle contrapposte pretese.
12 Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si controverte, infatti, sulla legittimità del provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione, in quanto portatrice di un interesse pubblico alla repressione delle condotte illecite, a fronte del diritto del cittadino a tutelarsi contro un eventuale scorretto esercizio dei poteri amministrativi. Ciò impone la necessità che il relativo procedimento di accertamento, non a caso di evidente derivazione penalistica, sia sottratto al potere dispositivo delle parti con riguardo alla determinazione del giudice competente territorialmente, e sia invece disciplinato da inderogabili criteri legali. violazione. La questione tuttavia è sempre stata ritenuta manifestamente infondata dalla Consulta sul presupposto che la scelta di radicare la competenza territoriale, per tale tipo di giudizio, inderogabilmente in capo al giudice del luogo della commessa violazione, costituisce espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale spettante al legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, e di quella territoriale in particolare, essendo del tutto ragionevole sostenere che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta anche della legittimità della relativa pretesa punitiva (cfr. Corte Cost. n. 22/04/16, n. 93; Corte Cost. n. 74/2011; Corte Cost. n.
114/2005; Corte Cost. n. 130/2004; Corte Cost. n. 459/2002).
14 Orbene, nel caso di specie, dall'ingiunzione fiscale impugnata emerge chiaramente che l'infrazione è stata commessa nel Comune di AG e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 d. lgs. n. 150/2011, il giudice competente a conoscere la presente azione è indiscutibilmente il Giudice di Pace di Brindisi.
15 L'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di San OR JO in favore del competente
Giudice di Pace di Brindisi è stata ritualmente formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, co. 1
c.p.c. anche perché contenuta all'interno della comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, in cui l'opposta, oltre a sollevare le proprie eccezioni processuali e di merito, ha preso pure posizione sui fatti attorei, contestandoli espressamente ed indicando specificamente i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. civ. 12617/2006).
16 Per tutti questi motivi, atteso che i vizi del titolo esecutivo debbono essere sempre impugnati con il rimedio tipico previsto dall'ordinamento e che l'art. 7 d. lgs. 150/2011 prevede la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, annullare la sentenza gravata siccome emessa dal Giudice di Pace di San OR JO non territorialmente competente a conoscere la controversia relativa ad infrazioni stradali commesse nel Comune di
AG e di conseguenza disporre la riassunzione della causa di fronte al competente Giudice di
Pace di Brindisi, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, anche del primo grado, disponendo pure la restituzione delle spese legali nelle more versate da Parte_1 al procuratore ritenuto “antistatario” nella sentenza impugnata.
II Error in procedendo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di essere competente territorialmente a decidere nel merito la presente controversia ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 480 c.p.c. essendo quest'ultima stata qualificata dal proponente quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e,
7 ciò nonostante, in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 sussista lex specialis rispetto alle norme del codice di procedura civile che prevede una ipotesi di competenza per territorio inderogabile (cfr. pag. 1 motivazione sentenza gravata da rigo 10 a rigo 16, pag. 2 da rigo 1 a rigo 4) – violazione dell'art. 32, comma 2 d. lgs. 150/2011 secondo cui le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento R.D. n. 639/1910 vanno proposte di fronte al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente – competenza territoriale funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di
Brindisi a conoscere i presunti vizi dell'ingiunzione di pagamento opposta emessa dal
Concessionario per la riscossione delle entrate comunali del Comune di AG.
1 Fermo restando quanto già sopra eccepito ed impugnato, la motivazione fornita dal Giudice al fine di giustificare la propria competenza per territorio è, altresì, illogica e/o contraddittoria e comunque del tutto errata per le seguenti ulteriori ragioni (cfr. pag. 1 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 7 e pag.
2 da rigo 1 a rigo 4 «preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex articolo
615 cod. proc. civ., a seguito di impugnazione di una ingiunzione fiscale, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento all'articolo
27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480, terzo, cod. proc. civ. dovendosi la cartella esattoriale o l'atto di ingiunzione equiparare all'atto di precetto. Pertanto, la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione, che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Sussiste, quindi, la competenza territoriale di questo Giudice di Pace adito, essendo l'ingiunto residente e domiciliato nel territorio di competenza di questo ufficio giudiziario [Tribunale Torre Annunziata sez. IIIm 24/05/2018, n.
1264]»).
2 L'opposizione all'esecuzione pure proposta da Controparte è, infatti, espressamente regolata, quanto alla competenza per territorio, dall'art. 32, comma 2 d. lgs. 150/2011 - lex specialis che, come è noto, prevale sulle norme del Codice di procedura civile (cfr. Cass. sentenza n. 28640/2018;
Cass. sentenza 17611/2013) - il quale prevede che le opposizioni ad ingiunzione di pagamento R.D.
n. 639/1910 siano regolate dal rito ordinario di cognizione e che debbano essere proposte, nel caso in cui la riscossione sia affidata al Concessionario per la Riscossione, di fronte al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente.
8 4 Per tutti questi motivi, atteso che i vizi dell'ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 vanno opposti inderogabilmente di fronte al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 d. lgs. 150/2011, annullare la sentenza gravata, siccome emessa dal Giudice di Pace di San OR JO non territorialmente competente a conoscere la controversia relativa ad ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 emessa dal Concessionario per la Riscossione delle entrate del Comune di AG e di conseguenza disporre la riassunzione della causa di fronte al competente Giudice di Pace di Brindisi, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, anche del primo grado, disponendo pure la restituzione delle spese legali nelle more versate da al procuratore ritenuto “antistatario” nella Parte_1 sentenza impugnata.
Ferma restando l'eccezione di incompetenza territoriale, siccome riproposta, del Giudice di Pace di
San OR JO che ha emesso la sentenza or qui impugnata, si formulano i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:
III Error in procedendo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur riscontrando la sola illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per presunto difetto di motivazione sugli accessori ha disposto l'annullamento non solo dell'atto di riscossione opposto ma anche degli atti precedenti pacificamente divenuti definitivi (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2) – violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. dal momento che la sentenza è priva di qualsiasi motivazione che giustifichi l'annullamento anche degli atti connessi e/o collegati all'atto di riscossione
1 Nella sentenza gravata il Giudice di primo grado ha annullato non solo l'ingiunzione di pagamento per presunta mancata indicazione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, ma anche i verbali di accertamento in riscossione, per i quali non riscontrava alcun vizio (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2 «accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del 10.01.2022 e tutti gli atti connessi e dipendenti»).
2 La decisione gravata è del tutto nulla dal momento che manca qualsiasi motivazione in ordine al disposto annullamento degli atti connessi e/o collegati all'ingiunzione di pagamento ritenuta illegittima. 4 La sentenza, pertanto, deve ritenersi nulla in quanto la motivazione sul punto è del tutto carente, non essendo affatto percepibile il fondamento della decisione intrapresa e non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass. sentenza 8 novembre 2019, n. 34410; cfr. Cass. sentenza 3 novembre 2016, n. 22232).
5 Per tutti questi motivi, si insta affinché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di impugnazione relativi all'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di San OR JO, la sentenza di primo grado impugnata venga dichiarata nulla per violazione dell'art. 132, comma 2 n.
4 c.p.c..
IV Error in iudicando: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'intera ingiunzione di pagamento opposta per difetto di motivazione in ordine alle maggiorazioni applicate nonostante nell'atto di riscossione sia richiamata la stessa norma che detta i criteri di calcolo della sanzione aggiuntiva (cfr. pag. 2 sentenza gravata da rigo 5 a rigo 31)
– violazione dell'art. 7 l. 212/2000 in quanto l'ingiunzione di pagamento risulta sufficientemente motivata riportando in maniera chiara e concisa la sanzione amministrativa oggetto di riscossione siccome incrementata dalle maggiorazioni del 10% calcolate secondo le regole previste dall'art. 27
l. 689/81, norma pure richiamata nell'atto di riscossione ai fini del riscontro sul calcolo operato dall'ente concedente – impossibilità di comparare l'ingiunzione di pagamento emessa dal
Riscossione per il recupero di sanzioni amministrative elevate per la Controparte_1 violazione di norme sul codice della strada con la cartella di pagamento, diverso strumento di riscossione utilizzato solo da , per il recupero coattivo di altre Controparte_2 tipologie di accertamenti – comunque irragionevole annullamento integrale dell'atto di riscossione per presunto difetto di motivazione in ordine a somme accessorie la cui eventuale nullità non travolge la sanzione principale divenuta definitiva
10 Cassazione, Sez. Tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non compete al contribuente svolgere difficili indagini per ricostruire i conteggi svolti dall'ufficio, in tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella, che pertanto la rende annullabile. L'ordinanza n. 8934 della Cassazione civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014 ribadisce che “l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa” e che “alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo”. Pertanto, le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità sono affette da nullità. Tale importante principio è stato ancora una volta ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 10481 del 3 maggio 2018 secondo cui “in materia di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata … dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”. Da tale principio di diritto si deduce che la mancata allegazione dei criteri di calcolo degli interessi, al pari di una indicazione sommaria e non analitica, costituisce una violazione grave al diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. Pertanto, se ne deduce che la carenza di motivazione nei criteri di calcolo degli interessi porta l'annullamento della cartella o atto ingiunzione. nel caso di specie, non risulta agevole comprendere gli interessi calcolati sulla somma erogata a titolo di sanzione amministrativa e quindi le maggiorazioni applicate;
infatti, ha riportato l'importo dei compensi entro le scadenze e quello dei compensi oltre le scadenze ma non è specificato il criterio di calcolo di tali somme. alla luce di tanto questo giudicante, condividendo suddetti orientamenti giurisprudenziali, conclude per l'illegittimità del provvedimento impugnato»).
2 La motivazione è del tutto illogica, contraddittoria ed errata per le seguenti ragioni.
3 Anzitutto è provato in atti che l'ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 sia sufficientemente motivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 212/2000 richiamando, in particolare, tutti gli elementi che consentono di verificare l'entità della somma complessivamente richiesta dal Comune di
AG per i verbali di accertamento illo tempore notificati al proprietario/trasgressore e mai da quest'ultimo impugnati. fronte del mancato pagamento nel termine di giorni 60 e le maggiorazioni applicate sulla sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 l. 689/81.
5 Il riferimento a detta ultima norma è stato inserito proprio per consentire al debitore il controllo del calcolo della somma in riscossione siccome incrementata dalla sanzione aggiuntiva. Prevede, infatti, l'art. 27, comma 6 l. 689/81 che «salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».
6 Di conseguenza, il proprietario/trasgressore, essendo stata richiamata la data di notifica del verbale di accertamento in riscossione - che, peraltro, ha correttamente ricevuto - conosce il momento da cui decorrono le maggiorazioni in argomento ed è perfettamente in grado di calcolarne l'entità, aumentando la sanzione principale, pure esattamente indicata nel suo ammontare, del 10% per ogni semestre fino alla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento, siccome pure opportunamente segnalata.
7 Nella seconda tabella riportata a pag. 4 dell'ingiunzione di pagamento opposta viene pure indicato il debito principale in riscossione, siccome calcolato dal Comune di AG, gli interessi al tasso legale applicati per quanto di esigua entità (€ 0,38), le spese di notifica dell'atto di riscossione e gli oneri accessori a carico del debitore dovuti ai sensi dell'art. 1, commi 803-804 l. 160/2019. Detta ultima norma, dettando le modalità di calcolo di tali ulteriori accessori, consente al debitore di verificare l'esattezza della somma richiesta, per quanto anch'essa di modesta entità (€ 38,77).
8 Ciò doverosamente ribadito, è evidente che non sussista alcun difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
9 Inoltre, si deve pure eccepire che l'ingiunzione di pagamento R. D. n. 639/1910, soprattutto nel caso di specie, non può esser affatto paragonata alla cartella di pagamento per le seguenti motivazioni:
- l'ingiunzione di pagamento è strumento tipico di riscossione del Concessionario, mentre la cartella di pagamento è un diverso strumento di riscossione che può essere emesso solo da
[...]
; Controparte_2
- l'ingiunzione di pagamento è emessa in questo caso per il recupero della sanzione amministrativa derivante dalla violazione di norme sul Codice della strada, che segue tutta una particolare
12 disciplina, mentre la cartella di pagamento è inerente a tributi, quali ad esempio imposta catastale e/o ipotecaria, per loro natura ben diversi dell'entrata patrimoniale dell'ente locale oggi in argomento;
- l'ingiunzione di pagamento per il recupero della sanzione amministrativa derivante dalla violazione di norme sul Codice della strada deve essere emessa entro un breve lasso di tempo considerato il termine di prescrizione previsto dall'art. 209 Cds, mentre la cartella di pagamento può riguardare, come nei casi di cui discute la giurisprudenza citata dal Giudice di primo grado, il recupero di tributi anche risalenti a quasi 30 anni prima;
- la giurisprudenza citata dal Giudice a sostegno delle proprie decisioni riguarda la cripticità di calcolo degli interessi applicati da sull'accertamento mentre, Controparte_2 come è noto, la sanzione amministrativa derivante dalla violazione delle norme sul Codice della
Strada, prima di essere avviata alla riscossione, può essere solo incrementata dalle maggiorazioni del 10% per ogni semestre previste dall'art. 27 l. 689/81.
10 Si comprende bene come le differenze tra i due strumenti di riscossione e/o comunque tra le entrate in riscossione non consenta affatto di poter analogicamente estendere la giurisprudenza tributaria, peraltro risalente e minoritaria, citata dal Giudice di primo grado al caso di specie.
11 Inoltre, quand'anche fosse sussistito un difetto di motivazione in ordine alla somma accessoria richiesta, si eccepisce nuovamente che l'eventuale nullità di quest'ultima neppure avrebbe potuto comportare la nullità della sanzione principale divenuta definitiva.
12 Visto che nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento R.D. n. 639/1910 è equiparabile all'atto di precetto, così come avviene nel caso di opposizione a precetto in cui si contesti l'eccessività delle somme precettate, il Giudice dell'opposizione, nel caso di nullità della somma accessoria, avrebbe dovuto rideterminare la somma ingiunta epurandola degli importi eventualmente ritenuti illegittimi
(cfr. Cass. civ. ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 secondo cui «il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente»). ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate e ad integrale riforma della sentenza di primo grado, si insta affinché il Giudice ridetermini la somma ingiunta, epurandola degli importi eventualmente ritenuti illegittimi, con condanna di Controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio. In ogni caso si chiede sempre di disporre la restituzione di quanto già versato da nelle more, al solo fine di evitare la minacciata azione esecutiva, Parte_1 al procuratore ritenuto “antistatario” nella decisione impugnata.
V Error in iudicando: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di condannare alle spese di lite la sola
Concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di AG in quanto l'annullamento dell'ingiunzione sarebbe stato disposto per motivazioni inerenti alla sua attività, nonostante sia la stesso art. 27 l. 689/81 a chiarire che le maggiorazioni del 10 % sono in realtà calcolate dall'ente locale prima di avviare la riscossione e che dunque le stesse non costituiscono elementi fondamentali della motivazione dell'ingiunzione di pagamento opposta (cfr. pag. 2 sentenza gravata da rigo 32 a rigo 36 e pag. 3 da rigo 3 a rigo 5) – violazione dell'art. 91 c.p.c. dal momento che secondo il principio di causalità e/o soccombenza le spese vanno poste a carico della parte che con il proprio comportamento ha causato la lite
1 Nella sentenza gravata il Giudice, ritenendo che l'annullamento dell'ingiunzione dovesse essere attribuito al comportamento di la condannava alle spese di lite (cfr. pag. 2 Parte_1 sentenza gravata da rigo 32 a rigo 36 e pag. 3 da rigo 3 a rigo 5 «in ordine alle spese di lite, considerato l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento per motivi inerenti all'attività della società di riscossione, sulla stessa grava obbligo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di San OR
JO, nella persona dell'Avv. Marisa di Santo, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti in epigrafe così provvede: … condanna la in CP_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte attrice che liquida in complessivi € 800,00 oltre € 170,00 per spese, IVA, Cap e contributo forfettario»).
2 La motivazione è illogica, contraddittoria ed altresì del tutto errata.
14 4 Ciò vuol dire che la sanzione aggiuntiva prevista dall'art. 27 l. 689/81 non costituisce elemento proprio dell'ingiunzione di pagamento e che, di conseguenza, una eventuale cripticità delle modalità di calcolo della stessa non può essere di certo attribuita al Concessionario per la Riscossione, il quale si limita a riportare nell'atto di riscossione il credito da recuperare così come indicato e dettagliato nella lista di carico resa esecutiva dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
AG.
5 di conseguenza, nel caso in cui fosse realmente esistito il vizio di motivazione Parte_1 sollevato ex adverso, neppure poteva essere condannata alle spese di lite, in quanto intimamente correlato all'agire del Comune di AG.
6 Si ricorda, nuovamente, che avendo avuto nella vicenda un compito Parte_1 meramente esecutivo ed indipendente rispetto alla pregressa fase di accertamento, non può modificare la lista di carico esecutiva inviata dall'ente e non è tenuto a verificare la probabile esistenza del credito da recuperare (cfr. Cassazione, sentenza 29/01/2014, n. 1985 secondo cui
«l'attività che compete al concessionario per la riscossione … si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e di conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. Il concessionario, in altri termini, è chiamato a svolgere il proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare … né “la probabile esistenza del credito”, né “l'effettiva notificazione degli atti presupposti”. Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa») che nel caso di specie è costituito dalla sanzione amministrativa siccome contestata con la notifica del verbale di accertamento e dalla sanzione aggiuntiva dovuta per legge nella misura del 10% ogni semestre dal momento in cui si è formato il titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 203, comma 3 Cds (cfr. Cass. civ. Sez. II civ. ord. 06/07/18, n. 17901 secondo cui gli importi da iscrivere a ruolo sono disciplinati dall'art. 27 l. 689/81, così come prevede l'art. 206, co. 1 Cds, con la conseguenza che «in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della
Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n.
689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva»). relativa alla nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione circa le modalità di calcolo delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, applicate dal Comune di AG prima di avviare la riscossione,
a parziale riforma della sentenza gravata, per il principio di soccombenza, venga condannato l'ente locale al pagamento delle spese lite, comunque disponendo la restituzione di quanto già versato da nelle more, al solo fine di evitare la minacciata azione esecutiva, al Parte_1 procuratore ritenuto “antistatario” nella decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono anche le seguenti ulteriori domande e/o eccezioni al fine di evitare la presunzione di abbandono:
VI Sulla presunta invalidità della notifica dei verbali di accertamento e sul presunto difetto di motivazione degli atti presupposti (cfr. pag. 4 e 7 all.to 1)
1 Sostiene Controparte che i verbali di contestazione in riscossione, ritenuti in ogni caso illegittimi per impossibilità di individuare dalle foto scattate la targa dell'autoveicolo e per asserita mancanza di apposita segnaletica stradale (cfr. pag. 7 atto introduttivo), non sarebbero mai stati notificati all'opponente secondo le regole dettate dagli artt. 4 e art. 8 l. 890/1982 nel caso di temporanea assenza del destinatario (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
2 Si eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione in funzione “recuperatoria” promossa (cfr. Cass. SSUU sentenza n. 22080/2017), atteso che entrambi i verbali di contestazione in riscossione risultano ritualmente e tempestivamente notificati all'opponente.
3 Il verbale di contestazione registro n. 12919/18, dopo una prima tentata notifica e le ricerche anagrafiche successivamente condotte dal Comando ai fine di individuare l'effettiva residenza del proprietario/trasgressore, veniva, infatti, portato a notifica in data 04/02/19 con racc. a.g. n.
78224402974-5 ed il successivo 08/02/19, vista la temporanea assenza del destinatario, veniva, altresì, spedita la relativa comunicazione di avvenuto deposito. La notifica, conformemente a quanto previsto dalla legge, si perfezionava per compiuta giacenza il successivo 19/02/19 (cfr. all.to 2). conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. [Nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l'interruzione del termine di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell'atto di contestazione degli addebiti, e non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza]»).
5 Difatti, per quanto gli effetti della suddetta notificazione abbiano effetto dalla data della iniziale attivazione del procedimento (20/11/18), posto che la ripresa del medesimo è avvenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, è comunque evidente che la seconda notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza, sia pur sempre intervenuta in data 04/02/19 e, dunque, entro il termine previsto dall'art. 201 Cds.
6 Quanto, invece, al verbale di contestazione registro n. 6648/19, elevato ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 bis, co. 2 Cds in data 12/07/19, l'atto veniva ritualmente e tempestivamente notificato in data 18/07/19 e ricevuto dall'opponente personalmente il successivo 26/07/19.
7 Nonostante la rituale e tempestiva notifica dei verbali di accertamento in riscossione, l'opponente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e/o proposto ricorso nel termine di decadenza previsto ex lege, così comportando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 203, co. 3 Cds, la definitività di detti atti e l'inammissibilità in sede di opposizione ad ingiunzione di pagamento di eccezioni nel merito della pretesa sanzionatoria in riscossione.
8 Inoltre, si deve eccepire l'evidente contraddittorietà delle eccezioni avversarie, posto che non si comprende come l'opponente possa conoscere il contenuto di atti che asserisce di non aver mai ricevuto.
9 Per quanto non si accetti, per detti motivi, il contraddittorio nel merito, si eccepisce, in ogni caso, come le eccezioni avversarie siano del tutto destituite di fondamento. impeditivo e/o estintivo della pretesa creditoria doveva essere provato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697, co. 2 c.c.
11 Per tutti questi motivi, vista la definitività dei verbali di accertamento in riscossione, l'opposizione in funzione “recuperatoria” promossa è da ritenersi inammissibile e/o comunque del tutto infondata e/o non provata.
VII Sulla presunta illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 nel caso di riscossione di verbale di accertamento per la violazione di norme del Codice della Strada (cfr. pag.
4-5 all.to 1)
1 Sostiene Controparte l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata poiché le maggiorazioni di cui all'art. 27 l. 689/81 sarebbero applicabili solo nel caso di ordinanza- ingiunzione (cfr. pag.
4-5 atto introduttivo).
2 La doglianza è preliminarmente inammissibile, posto che non vengono dedotti fatti sopravvenuti alla definitività del titolo esecutivo di cui il Giudice dell'opposizione possa avere cognizione, tali da estinguere e/o modificare la pretesa creditoria ingiunta.
3 L'art. 27, co. 6 l. 689/81 prevede, infatti, che «salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».
4 Le maggiorazioni in questione, come previsto dalla richiamata norma, compensano, dunque, il ritardo nel pagamento della somma dovuta fintantoché il ruolo non sia trasmesso all'esattore. Ciò vuol dire che la sanzione aggiuntiva non costituisce vizio proprio dell'ingiunzione di pagamento opposta e, di conseguenza, non può essere contestata in questa sede, vista, la rituale formazione dei titoli esecutivi mai impugnati nei termini e nei modi previsti ex lege (cfr. Cass. civ. Sez. II civ. ord.
06/07/18, n. 17901 secondo cui gli importi da iscrivere a ruolo non sono disciplinati dall'art. 203, co. 3 Cds ma dall'art. 27 l. 689/81, così come prevede l'art. 206, co. 1 Cds, con la conseguenza che
«in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva»).
18 5 La doglianza è pure del tutto infondata.
6 L'art. 206, co. 1 Cds stabilisce, infatti, che la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria sia regolata dall'art. 27 l. 689/1981, escluso il caso di tempestivo pagamento in misura ridotta e di ordinanza-ingiunzione prefettizia e salvo il potere del giudice di disporre con ordinanza la sospensione del provvedimento (art 22, ultimo c., l. 689/1981).
7 Pertanto, per espresso rinvio legislativo, le maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 sono applicabili alle sanzioni amministrative derivanti dal titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento.
8 Ciò è stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. II, n. 22100/2007 secondo cui
- proprio in un caso relativo ad un verbale divenuto titolo esecutivo a seguito di omesso pagamento in misura ridotta e di ricorso e non di ordinanza-ingiunzione - doveva in ogni caso trovarsi applicazione la maggiorazione ex art. 27 l. 689/81: «ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per l'art. 27 legge n. 689 del 1981 poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria. Si trattava perciò di meccanismi automatici».
9 «La successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27, che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre. Del resto, Corte
Cost 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare, i
Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l'omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., comma» (cfr. Cass. civ. Sez.
VI, Sent., 01/02/16 n. 1884). deve ritenersi inammissibile e/o comunque del tutto infondata.
VIII Sulla presunta illegittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta per presunto mancato invio preventivo degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 544 l. 228/2012 (cfr. pag.
2-4 all.to 1)
1 Controparte sostiene che l'ingiunzione di pagamento impugnata sarebbe nulla non essendo stata preceduta dalla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 1, co. 544 l. 228/2012 secondo cui «in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a € 1.000 ai sensi del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, intrapresa successivamente la data in vigore della presente disposizione, salva il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo» (cfr. pagg.
2-4 atto introduttivo).
2 La doglianza è completamente infondata, in quanto alcuna procedura esecutiva e/o cautelare è stata iniziata.
3 L'ingiunzione di pagamento opposta, infatti, ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910, è l'atto con cui si comincia il procedimento di coazione e consiste semplicemente nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente impositore di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta (cfr. tra le tante Giudice di Pace Parma, sent. n. 157/2021).
4 Per tutti questi motivi, posto che l'art. 1 co. 544 l. 228/2012 si applica solo nel caso in cui occorra procedere alla notifica di un atto cautelare e/o esecutivo quale non è l'ingiunzione di pagamento opposta, l'opposizione promossa deve ritenersi del tutto infondata.]
Si costituiva con comparsa di risposta il Comune di AG rassegnando le seguenti conclusioni:
[1) Accogliere l'appello proposto da e per l'effetto in via preliminare e/o Parte_1 pregiudiziale, accertare e dichiarare anche d'ufficio la nullità della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di San OR JO in virtù della competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione” ai sensi all'art. 7 d. lgs. 150/2011 ed in subordine la competenza funzionale ed inderogabile del “giudice di pace in cui ha sede l'ente concedente” siccome disposto dall'art. 32, co. 2 d. lgs. 150/2011 e, per l'effetto, dichiarare la competenza del
Giudice di Pace di Brindisi;
2) Nel merito accogliere l'appello proposto da e per l'effetto in riforma della Parte_1
20 sentenza emessa dal Giudice di Pace di san OR JO accertare e dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 281/2081– 2022-1777 emessa da e delle somme Parte_1 ivi richieste e degli atti connessi e dipendenti;
3) Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dell'ente deducente. ]
Così argomentava le proprie conclusioni il Comune di AG:
[Il Comune di AG costituendosi nel presente giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore, dichiara di condividere, per quanto di ragione, le censure mosse da Tributi alla sentenza Pt_1
n. 276/2022 emessa dal Giudice di prime cure.
Invero, il Giudice di Pace, come rilevato da ha errato nel dichiararsi Parte_1 territorialmente competente a decidere sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento qualificando l'azione ai sensi dell'art. 615 cpc., ritenendo applicabili nel caso di specie gli artt. 27 e 480 cpc.
Nella fattispecie concreta, l'opponente impugna l'ingiunzione di pagamento sopra meglio descritta sia lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti, sia contestando il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, sia deducendo vizi formali dell'atto opposto.
In tale ipotesi, posto che le nullità lamentate vengono veicolate non mediante la sola impugnazione dell'atto notificato, ma tramite l'opposizione cumulativa con quelli presupposti, ossia i verbali di contestazione, a dire dell'opponente odierno appellato, mai notificati, facendo valere i vizi che inficiano questi ultimi, per contestare radicalmente la pretesa punitiva dell'amministrazione, si deve ritenere territorialmente competente ad esaminare tutti i motivi di doglianza il giudice dell'opposizione “recuperatoria”, essendo tale scrutinio logicamente preliminare a qualsiasi altra valutazione. (Cass. civ. ord. n. 19801/2014).
Qualora l'opposizione venga dispiegata in funzione “recuperatoria”, ossia la parte deduca che l'ingiunzione di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del verbale di contestazione, proprio in quanto la disciplina di tale opposizione, in ragione della sua particolare natura, va conformata a quella che regola l'azione recuperata, il giudice competente a decidere in merito non potrà che essere quello del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (art. 7 del d. lgs. 150/2011), ciò che sarebbe avvenuto qualora, appunto, il verbale di contestazione fosse stato notificato ab inizio all'obbligato, lamentando l'opponente proprio tale omessa originaria notifica. In tal senso Cass. SSUU n.
21 22080/2017 secondo cui “l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 01 settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada”.
La competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione è ritenuta pacificamente di natura funzionale ed inderogabile (Cass. n. 2567/2012; Cass. n. 8294/2005;
Cass. n. 6335/1996) in ragione della particolare materia oggetto del procedimento caratterizzata da evidenti connotazioni pubblicistiche non solo sotto il profilo processuale (il carattere costitutivo dell'accertamento rende conto del fatto che l'obbligazione nasce nel luogo in cui la violazione viene commessa), ma anche sostanziale della tipologia delle contrapposte pretese.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si controverte, infatti, sulla legittimità del provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione, in quanto portatrice di un interesse pubblico alla repressione delle condotte illecite, a fronte del diritto del cittadino a tutelarsi contro un eventuale scorretto esercizio dei poteri amministrativi. Ciò impone la necessità che il relativo procedimento di accertamento, non a caso di evidente derivazione penalistica, sia sottratto al potere dispositivo delle parti con riguardo alla determinazione del giudice competente territorialmente, e sia invece disciplinato da inderogabili criteri legali.
Va, peraltro, ricordato che il principio della competenza inderogabile del giudice del luogo della commessa violazione è stato più volte oggetto di censure di incostituzionalità laddove veniva contestato il fatto che attribuire la competenza a detto giudice anziché a quello di residenza del trasgressore avrebbe posto il cittadino nella condizione di adire necessariamente il forum commissi delicti creando un privilegio illegittimo a favore della Pubblica Amministrazione a fronte di un evidente disagio per il trasgressore non necessariamente residente nel luogo della commessa violazione. La questione tuttavia è sempre stata ritenuta manifestamente infondata dalla Consulta sul presupposto che la scelta di radicare la competenza territoriale, per tale tipo di giudizio, inderogabilmente in capo al giudice del luogo della commessa violazione, costituisce espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale spettante al legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, e di quella territoriale in particolare, essendo del tutto ragionevole sostenere che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta anche della legittimità della relativa pretesa punitiva (cfr. Corte Cost. n. 22/04/16, n. 93; Corte Cost. n. 74/2011; Corte Cost. n.
22 114/2005; Corte Cost. n. 130/2004; Corte Cost. n. 459/2002).
Orbene, nel caso di specie, dall'ingiunzione fiscale impugnata emerge chiaramente che l'infrazione
è stata commessa nel Comune di AG e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 d. lgs.
n. 150/2011, il giudice competente a conoscere la presente azione è indiscutibilmente il Giudice di
Pace di Brindisi.
L'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace di San OR JO in favore del competente
Giudice di Pace di Brindisi viene ritualmente formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, co. 1
c.p.c. anche perché contenuta all'interno della presente comparsa di costituzione e risposta, in cui l'opposta, oltre a sollevare le proprie eccezioni processuali e di merito, prende pure posizione sui fatti attorei, contestandoli espressamente ed indicando specificamente i mezzi di prova ritenuti necessari ( Cass. civ. 12617/2006).
In ogni caso, posto che l'art. 7 d. lgs. n. 150/2011 fissa la competenza territoriale, in senso inderogabile, del giudice dell'opposizione a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada nel luogo di accertata commissione della violazione amministrativa a cui è seguita l'inflizione della relativa sanzione a carico del trasgressore ( Corte Cost. n. 22/04/2016, n. 93), si tratta di una eccezione rilevabile d'ufficio dal Giudice entro e non oltre la prima udienza di trattazione
(Cassazione, sentenza n. 9754/10 secondo cui “nel procedimento dinanzi al giudice di pace – ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione – il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova»).
Fermo restando quanto innanzi si rileva altresì che la sentenza emessa dal giudice di prime cure e è altresì illogica contraddittoria e/ o nulla poiché l'azione proposta da controparte è regolata dall'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 150/2011 lex specialis che prevale sul codice di procedura civile, il quale prevede che le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento R.D. n. 639/1910 siano regolate dal rito ordinario di cognizione e che debbano essere proposte, nel caso in cui la riscossione sia affidata al Concessionario per la Riscossione, dinanzi al Giudice del luogo in cui ha sede l'ente concedente. Anche in questo caso trattasi di competenza per territorio funzionale ed inderogabile.
Infatti, volendo qualificare l'azione avversaria quale mera opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. 150/2011, si deve, comunque, eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice di
23 Pace di San OR JO, in quanto la citata norma prevede al comma 2 la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto e/o nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente (Corte Cost. sentenza n. 158/2019).
Nel caso di specie, l'ente concedente è il deducente Comune di AG e, di conseguenza, è competente a conoscere l'opposizione promossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 d.lgs. 150/2011 sempre il Giudice di Pace di Brindisi.
In tal senso si è espresso il Giudice di Pace di Taranto, Dott. D'Alanno con la sentenza n. 3319/2022 del 30.12.2022 (doc.n.6) con la quale ha statuito che: “i convenuti eccepiscono l'incompetenza del giudice adito i forza del disposto dell'art. 32 d.lgs 150/2011. Questo, infatti, dispone (nei primi due commi che interessano) che “ le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. La Corte Costituzionale, poi, con sent. n. 158/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 comma 2 in parola “nella parte in cui dopo le parole “E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto non prevede le parole “ovvero, nel caso di concessorio della riscossione delle patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente” Ne deriva che, opposto il provvedimento emesso ex art. 3 RD
639/1910, la relativa controversia rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 d.lgs 150/2011 (Cass.
N. 4501/2020), con la conseguenza che, atteso che i Comuni per la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada possono avvalersi ella procedura di riscossione coattiva anche affidando il relativo servizio ai concessionari, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente”.
In tal senso altresì il Giudice di Pace di Martina Franca con il provvedimento del 31.01.2023, nel procedimento rg. n. 142/2022, e il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo del 25.05.2022, procedimenti avente ad oggetto l'opposizione a ingiunzione di pagamento (doc.n. 7
)
E' pertanto evidente la grave violazioni di legge in cui è incorso il Giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di competenza in favore della competenza inderogabile del
24 Giudice di Pace di Brindisi.
La sentenza gravata è altresì è erronea nella parte in cui ha accolto l'opposizione promossa in virtù di una omessa motivazione con riferimento ai criteri di calcolo delle maggiorazioni e degli interessi applicati.
La motivazione è del tutto illogica, contraddittoria ed errata. Invero L'art. 27, co. 6 l. 689/81 prevede, infatti, che “salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II civ. ord. 06/07/18, n.
17901) gli importi da iscrivere a ruolo non sono disciplinati dall'art. 203, co. 3 Cds ma dall'art. 27
l. 689/81, così come prevede l'art. 206, co. 1 Cds, con la conseguenza che “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”).
L'art. 206, co. 1 Cds stabilisce, infatti, che la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria sia regolata dall'art. 27 l. 689/1981, escluso il caso di tempestivo pagamento in misura ridotta e di ordinanza-ingiunzione prefettizia e salvo il potere del giudice di disporre con ordinanza la sospensione del provvedimento (art 22, ultimo c., l. 689/1981).
Ad ogni buon conto, si rileva che secondo la prevalente giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, nell'ingiunzione fiscale, l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni, (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20513 del 22/09/2006 e Sez. U, Sentenza n. 2874 del
17/03/1998); senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio (cfr.
Tribunale Roma sez. 2^, 08/01/2019, (ud. 07/01/2019, dep. 08/01/2019), n. 278).
Peraltro, deve ritenersi altresì legittima una motivazione che faccia riferimento, per relationem, agli atti pregressi sui quali appare fondato il credito. Ed invero, la recente giurisprudenza di legittimità
25 ha affermato che: “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato”. (Cassazione civile sez. 6^ 15 aprile 2013 n. 9032, Cassazione civile sez. trib. 25 marzo
2011 n. 6914, Cassazione civile sez. trib. 29 gennaio 2008 n. 1906).
Nel caso di specie, invero, gli atti presupposti (rectius i verbali di contestazione della violazione al codice della strada) appaiono espressamente indicati nella sezione rubricata “n. Documento” ove vengono riportati i numeri dei verbali e la relativa data di notifica, nonché il tipo di violazione commessa (nella specie inosservanza alle disposizioni del codice della strada unitamente al veicolo con il quale era stata commessa la relativa infrazione, identificato mediante la relativa targa).Pertanto, per espresso rinvio legislativo, le maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81 sono applicabili alle sanzioni amministrative derivanti dal titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento.
Ciò è stato definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. II, n. 22100/2007 secondo cui - proprio in un caso relativo ad un verbale divenuto titolo esecutivo a seguito di omesso pagamento in misura ridotta e di ricorso e non di ordinanza-ingiunzione - doveva in ogni caso trovarsi applicazione la maggiorazione ex art. 27 l. 689/81: «ai sensi dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.
Per l'art. 27 legge n. 689 del 1981 poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria. Si trattava perciò di meccanismi automatici».
La successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all'esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27, che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre. Del resto, Corte
Cost 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare, i
26 Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l'omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., comma (Cass. civ. Sez. VI,
Sent., 01/02/16 n. 1884).
La sentenza di primo grado è altresì nulla, contraddittorietà e manifestamente illogica nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur riscontrando la sola illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per presunto difetto di motivazione sugli accessori ha disposto l'annullamento non solo dell'atto di riscossione opposto ma anche degli atti precedenti pacificamente divenuti definitivi (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2) – violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. dal momento che la sentenza è priva di qualsiasi motivazione che giustifichi l'annullamento anche degli atti connessi e/o collegati all'atto di riscossione
Nella sentenza gravata il Giudice di primo grado ha annullato non solo l'ingiunzione di pagamento per presunta mancata indicazione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/81, ma anche i verbali di accertamento in riscossione, per i quali non riscontrava alcun vizio (cfr. pag. 3 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 2 «accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del 10.01.2022 e tutti gli atti connessi e dipendenti»).
La decisione gravata è del tutto nulla dal momento che manca qualsiasi motivazione in ordine al disposto annullamento degli atti connessi e/o collegati all'ingiunzione di pagamento ritenuta illegittima.
Come è noto, può sussistere nullità derivata nel caso in cui un atto precedente a quello impugnato sia viziato da omessa e/o invalida notifica, ma di certo la mera invalidità dell'atto conseguenziale non travolge pure gli atti precedenti.
Nella fattispecie concreta come dimostrato documentalmente i verbali di accertamento oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati e non avendo il ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto e/o ad impugnare il provvedimenti nei termini di legge gli stessi sono divenuti titoli esecutivi ai sensi dell'art. 203 c. 3 codice della strada. Ne consegue la definitività di detti atti e l'inammissibilità in sede di opposizione ad ingiunzione di pagamento di eccezioni nel merito della pretesa sanzionatoria in riscossione.
La sentenza, pertanto, deve ritenersi nulla in quanto la motivazione sul punto è del tutto carente, non essendo affatto percepibile il fondamento della decisione intrapresa e non potendosi lasciare
27 all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass. sentenza 8 novembre 2019, n. 34410; cfr. Cass. sentenza 3 novembre 2016, n. 22232).
Per tutti questi motivi, si insiste affinché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di impugnazione relativi all'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di San OR JO, la sentenza di primo grado impugnata venga dichiarata nulla per violazione dell'art. 132, comma 2 n.
4 c.p.c.
Ad ogni buon conto e in virtù di quanto sopra, stante la legittimità dell'operato dell'Ente deducente, il quale ha notificato regolarmente i verbali di accertamento trasmettendo il ruolo all'agente della riscossione allorquando sono divenuti definitivi, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
il Comune di AG non poteva essere condannato al pagamento delle spese di lite Parte_1 poiché l'ingiunzione di pagamento impugnata, ed annullata dal Giudice di prime cure, è atto di provenienza del concessionario.]
Si costituiva con comparsa di risposta in appello rassegnando le seguenti Parte_2 conclusioni:
[Voglia l'adito Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice di appello, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in atti.
In subordine, nel merito: Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, Voglia
l'adito Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice di appello rigettare l'appello proposto da per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 276/22 resa dal Giudice Parte_1 di Pace di San OR JO.
In estremo subordine, nel merito: Voglia l'adito Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice di appello rigettare l'appello proposto da per l'effetto, confermare il dispositivo Parte_1 della sentenza n. 276/22 resa dal Giudice di Pace di San OR JO, qualificando l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art.616 c.p.c .]
Così argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[In via pregiudiziale: Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. poichél'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Controparte nella stesura dell'appello non ha pienamente rispettato i requisiti di impugnazione sanciti dall'art. 348 bis c.p.c. [come novellato dal d.l. n. 83/2012] che sanziona con la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità l'appello “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. L'appello
28 va, pertanto, dichiarato inammissibile. Infatti, l'inammissibilità dell'appello va delibata allorché, come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, si verifichino le seguenti due ipotesi: - manifesta infondatezza nel merito;
-manifesta infondatezza per una qualsiasi ragione di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde (cfr.
Cass. 17.4.2014, n. 8940). La mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, come nel caso di specie, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita. Ebbene, nel nostro caso, la doglianza di presunta erroneità della pronuncia in punto ritenuta inammissibilità per tardività del ricorso promosso ex art. 650 c.p.c. non potrà trovare accoglimento, considerato il granito orientamento giurisprudenziale in materia, estesamente riportato dal giudice del primo grado. L'appello andrà, pertanto, dichiarato inammissibile in punto quo
Circa l'infondatezza nel merito dell'impugnazione avversaria, vorrà rilevarsi, più dettagliatamente, quanto segue. 1) SULL'INFONDATA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
TERRITORIALE Si fa rilevare come, risulti essere principio consolidato in giurisprudenza che, in relazione all'ingiunzione di pagamento, o cartella esattoriale, notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, tre rimedi: a) l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689/1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ex art.615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'ingiunzione di pagamento per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. quando si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale (Cass.n.562/2000;
Cass.n.21793/2010; Cass.n.19801/2014). Nelle ipotesi sub) B e C dovendosi la cartella esattoriale o l'ingiunzione di pagamento, equiparare ad un “atto di precetto”, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c., come correttamente ritenuto dal primo Giudice del quale si vorrebbe riformare la sentenza de qua (Cass. n.4018/2007; Cass.n.8704/2011;
Cass.n.17749/2012; Cass.n.5269/2012; Cass.n.2533/2012; Cass.n.20105/2013).
Nella fattispecie, l'attore nello spiegare espressamente e congiuntamente le due specifiche azioni di
29 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(proposta dopo 3 giorni, e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'ingiunzione), ha sollevato varie eccezioni, come la sub 3) dell'atto introduttivo “Nullità dell'ingiunzione per l'illegittima applicazione di maggiorazioni”, e la sub 4) dell'atto introduttivo “Nullità dell'ingiunzione per la non chiarezza ed incomprensibilità del criterio di calcolo della somma complessiva pretesa”, che sono contestazioni riguardanti non già il verbale sotteso, ma proprio l'ingiunzione di pagamento stessa (paragonata all'atto di precetto), e pertanto l'attore, certamente, non ha sollevato solo ed esclusivamente l'eccezione di mancata notifica dei verbali sottesi, eccezione quest'ultima che peraltro veniva ufficialmente RINUNCIATA a tutti gli effetti di legge, nella comparsa conclusionale del giudizio di I° grado.
Nel caso in cui, l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere che l'azione proposta dall'attore in I° grado, fosse da qualificare, come ad opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c, p.c., si fà rilevare che nella fattispecie risulta pienamente rispettato anche il termine di 20 giorni previsto per tale azione, infatti l'ingiunzione di pagamento del 10/01/2022, ed è stata notificata il “24/01/2022”, mentre l'atto di citazione in opposizione ex art. 615 e ex art. 617 c.p.c., è stato notificato a mezzo pec in data
“27/01/2022”, ossia dopo soli 3 giorni.
Cosicché, dato che il giudizio di primo grado è stato introdotto espressamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e sussistendo anche nel concreto gli eccepiti vizi formali, ne deriva che anche dal punto di vista sostanziale la domanda potrebbe essere qualificata e confermata così come è stata introdotta, ed in entrambi casi, il foro territorialmente competente è, in via principale, quello del 'giudice del luogo dell'esecuzione', rectius, della minacciata esecuzione, ex art. 27 c.p.c., ed in via sussidiaria e nell'ipotesi di cui all'art. 480 comma 3, c.p.c., quello del 'giudice del luogo in cui è stato notificato' il precetto (cui è assimilata l'ingiunzione), per cui essendo che l'ingiunzione di pagamento è stata notificata nel
Comune di San Marzano di S.G. (TA), ove risiede l'attore, ne consegue che il Giudice territorialmente competente è , in entrambi i casi ut supra, il Giudice di Pace di San OR JO, che ha emesso la sentenza de qua, e non il Giudice di Pace di Brindisi.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1244/2019, ha affermato che non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., e né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345
c.p.c., nell'ipotesi in cui il Giudice di Appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti,
30 già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (C.C. ordinanza n. 9246/2015).
2) NULLITA' DELL'INGIUNZIONE PER ILLEGITIMA APPLICAZIONE DI
MAGGIORAZIONI
Si fa rilevare, come nella fattispecie, l'attore ha proposto contestazioni, che riguardano aspetti successivi alla formazione del titolo esecutivo, infatti ha eccepito illegittimità dell'ingiunzione poiché contiene maggiorazioni che, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, risultano applicabili solo nell'ipotesi in cui sia stata emessa un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto
e/o sentenza del Autorità Giudiziaria (Ordinanza Corte Costituzionale, 14.07.1999, n. 308; G.d.P. di Taranto, 06.11.2013, n. 3024).
Il legislatore ha, infatti, deciso di differenziare la fattispecie della ordinanza-ingiunzione prefettizia per i verbali impugnati (per la quale e senz'altro applicabile anche la maggiorazione ex art. 27 comma 6 della legge 689/1981), dalla fattispecie del mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per la quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'art. 203 comma 3 del CdS (pagamento del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge 689/1981, che dovrebbe applicarsi quale sanzione aggiuntiva nell'ipotesi di ulteriore resistenza del trasgressore e/o mancato pagamento a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto e/o del provvedimento di condanna del Giudice adito.
Tanto è vero che, se il legislatore avesse voluto estendere l'applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della legge 6890/1981 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nell'art. 203 CdS nel quale invece non è fatta menzione di tale maggiorazione.
Ed infine, tale maggiorazione non può farsi discendere neanche dall'art. 206 del CdS, poiché l'art. 27 della legge 689/1981 si riferisce solo ed esclusivamente al mancato pagamento nei termini di una somma intimata con l'ordinanza - ingiunzione del prefetto e non certo con la notifica di un verbale di accertamento di violazione.
PER ALTRI VERSI, nell'ingiunzione di pagamento notificata da non è Parte_1 assolutamente chiaro l'IMPORTO BASE di partenza sul quale sarebbero state applicate poi le maggiorazioni, dato che nel PRIMO VERBALE N. 12919/18 (come allegato dal Comune di
AG) nel paragrafo “Modalità di estinzione” è riportato l'importo di € 184,40 (quale importo della sanzione “senza sconto” e “senza spese di notifica”), MENTRE nello stesso PRIMO
31 VERBALE N. 12919/18 (allegato invece dall' nel medesimo paragrafo Parte_1
“Modalità di estinzione” è riportato il “DIVERSO IMPORTO BASE” di € 199,80 (parimenti
“senza sconto” e “senza spese accessorie di notifica), quale sarà la somma base coretta??.. -
VICEVERSA nello schema riportato dietro la prima pagina dell'ingiunzione viene, a fortiori, riportato ancora un ulteriore e ancora diverso importo base di - € 340,00 - sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni, così che le stesse non sono state applicate né sull'importo base di
€ 199,99 indicato nel verbale allegato dall' e nè sull'importo base di € 184,40 Parte_1 indicato nello stesso e medesimo primo verbale allegato dal Comune di AG, e sui quali al limite andrebbero applicate le solo spese di notifica.
Pertanto, oltre a non esserci corrispondenza tra l'importo massimo indicato nel primo verbale, e l'importo base indicato nell'ingiunzione (€ 340,00) sul quale si dovrebbe al limite applicare la maggiorazione, non vi è corrispondenza di importi neanche tra il primo verbale N. 12919/18 allegato da Tributi e quello stesso primo verbale n. 12919/18 allegato invece dal Comune di Pt_1
AG, con la conseguenza che non è dato comprendere quale sia la precisa BASE di
PARTENZA su cui applicare le maggiorazioni.
Così, anche, per il secondo verbale, non è chiaro l'IMPORTO BASE di partenza sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni, dato che nel SECONDO VERBALE N. 6648/19 è riportato l'importo di € 310,00 quale importo della sanzione “senza sconto” e “senza spese di notifica”, - viceversa nello schema riportato dietro la prima pagina dell'ingiunzione viene riportato il diverso importo di - € 584,00 - sul quale sarebbero state poi calcolate le ulteriori maggiorazioni, così che le stesse non sarebbero state applicate sull'importo base di € 310,00 come indicato nel verbale(peraltro già senza sconto) e sul quale al limite andrebbero applicate le solo spese di notifica di € 18,00.
Infine, anche dal riquadro , riportato nella pagina n. 3, dell'ingiunzione, Allegato n.1, intitolato
DETTAGLIO DELLE VOCI DELL'INGIUNZIONE numero
ING/2081-2022-1177, alla seconda voce “Maggiorazioni (ove previste)” non è riportato nessun valore, infatti è riportato solo lo ZERO (0,00), e così, si determina ancora una ulteriore e conseguente incertezza sull'importo effettivo delle maggiorazioni, ovvero non si comprende se le maggiorazioni sono state effettivamente applicate oppure no, e a quanto ammontano precisamente nel caso in cui sino state applicate, considerato anche che a metà della seconda pagina dell'ingiunzione, viene espressamente riportata la dicitura: IL DETTAGLIO DEGLI IMPORTI
32 oggetto della presente ingiunzione e le istruzioni di pagamento dell'avviso pagoPA sono riportate nell'ALLEGATO N. 1 (ovvero quello presente nella pagina 3 dell'ingiunzione, dove alla voce maggiorazioni è presente lo zero (0,00).
Per altri versi, se la maggiorazione che andrebbe applicata è quella del 10% per ogni semestre di ritardo, non si comprende neanche quanti semestri siano stati considerati nel caso concreto, posto che nel primo verbale, il 10 % di € 340 è pari ad € 34,00 e dato che nella seconda pagina dell'ingiunzione è riportata la maggiorazione di € 136,00 che diviso 34 fa 4, allora i semestri di ritardo sarebbero 4, Nonostante invece la sanzione sarebbe divenuta esigibile 30 giorni dopo la notifica del 19/02/2019 , per cui i semestri di ritardo in cui la sanzione diviene esigibile non sarebbero 4 ma almeno 5 cui dovrebbe corrispondere un altro importo, fermo restando che – in ogni caso - non si comprende l'importo base sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni.
Pertanto, non vi è chi non veda come le sollevate contestazioni alla detta ingiunzione di pagamento,
(assimilata ad un atto di precetto), evidenziano anomalie ed incongruenze, che sono successive alla fase di formazione del titolo esecutivo (rappresentato dal verbale sotteso), e le stesse contestazioni riguardanti la fase successiva alla formazione del titolo esecutivo, non potevano contestarsi se non con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
3) NULLITÀ DELL' INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: MANCANZA DEI REQUISITI DELLA
CERTEZZA E DELLA LIQUIDITA' DEL CREDITO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
Si fa rilevare come, in primo grado l'ingiunzione è stata impugnata in quanto non fornisce una chiara spiegazione in ordine al criterio di calcolo della somma complessiva richiesta nell'ingiunzione ed in particolare delle maggiorazioni applicate. La ingiunzione de quo, (assimilata pur sempre ad un atto di precetto) di fatto, è sfornita di dati utili volti ad individuare la base di calcolo e le relative modalità adoperate in concreto, non facendo alcun riferimento al periodo per il calcolo delle maggiorazioni applicate, prendendo a base di calcolo comunque somme imprecise ed incerte.
Con sentenza N. 9293/2001, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'azione esecutiva prevede necessariamente quali presupposti, i requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito.
Tanto è vero che, non è assolutamente chiaro l'IMPORTO BASE di partenza sul quale sarebbero state applicate poi le maggiorazioni, dato che nel PRIMO VERBALE N. 12919/18 (come allegato dal Comune di AG) nel paragrafo “Modalità di estinzione” è riportato l'importo di € 184,40
(quale importo della sanzione “senza sconto” e “senza spese di notifica”), MENTRE nello stesso
33 PRIMO VERBALE N. 12919/18 (allegato invece dall' nel medesimo Parte_1 paragrafo “Modalità di estinzione” è riportato il “DIVERSO IMPORTO BASE” di € 199,80
(sempre quale importo “senza sconto” e “senza spese accessorie di notifica), -
VICEVERSA nello schema riportato dietro la prima pagina dell'ingiunzione viene, a fortiori, riportato ancora un ulteriore e diverso importo base di - € 340,00 - sul quale sarebbero state applicate le maggiorazioni, così che le stesse non sono state applicate né sull'importo base di €
199,99 indicato nel verbale allegato dall' e nè sull'importo base di € 184,40 Parte_1 indicato nello stesso e medesimo primo verbale allegato dal Comune di AG, e sui quali al limite andrebbero applicate le solo spese di notifica.
Così, anche nell'apposito riquadro, riportato nella pagina n. 3, dell'ingiunzione, Allegato n.1, intitolato DETTAGLIO DELLE VOCI DELL'INGIUNZIONE numero ING/2081-2022-1177, alla seconda voce “Maggiorazioni (ove previste)” non è riportato nessun valore, infatti è riportato solo lo ZERO (0,00), e così, si determina ancora una ulteriore e conseguente incertezza sull'importo effettivo delle maggiorazioni, e della somma complessiva richiesta, ovvero non si comprende se le maggiorazioni sono state effettivamente applicate oppure no, e a quanto ammontano precisamente nel caso in cui sino state applicate, considerato anche che a metà della seconda pagina dell'ingiunzione, viene espressamente riportata la dicitura: IL DETTAGLIO DEGLI IMPORTI oggetto della presente ingiunzione e le istruzioni di pagamento dell'avviso pagoPA sono riportate nell'ALLEGATO N. 1 (ovvero quello presente nella pagina 3 dell'ingiunzione, dove alla voce maggiorazioni corrisponde lo zero 0,00).
Pertanto, come giustamente rilevato e motivato dal Giudice di Pace di San OR JO, nella sua sentenza n. 276/22, nella fattispecie risulta fortemente leso il diritto di difesa in quanto non è possibile determinare con precisione il quantum debeatur effettuando semplici operazioni aritmetiche sulla scorta dei soli elementi testuali ricavabili dal titolo azionato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità qualsiasi titolo non può considerarsi esecutivo quando non consente la determinazione degli importi dovuti, i quali devono essere agevolmente determinabili facendo ricorso a semplici operazioni aritmetiche, sulla scorta di elementi numerici contenuti nel testo (Cfr. C.C. , Sez. Tributaria 21.03.2012; Cass., Sez. Lav. 28/04/2010 n. 10164, C.C. Ordinanza
n. 8934 del 17/04/2014).
In tal senso si è fermamente espressa anche la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 92/36/2012, per la quale l'atto di riscossione deve essere redatto in modo da consentire
34 al debitore la verifica dei calcoli effettuati dal concessionario.
L'ingiunzione di pagamento riportando in maniera criptica i soli codici del tributo richiesto è da ritenersi pertanto nulla, non consentendo al contribuente di ricostruire l'operato dell' .] CP_6
Motivi della decisione
I.- L'articolo unico del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 così dispone:
[Articolo Unico. E' approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n.
797, nonche' delle tasse sugli affari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1910.]
Come fatto palese dalla semplice lettura della norma giuridica, il procedimento può essere utilizzato esclusivamente per la riscossione delle [entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, nonche' delle tasse sugli affari.]
Non appaiono riconducibili a tale tipologia categoriale le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, essendo il pagamento di queste irrogato a seguito dell'esercizio dello ius puniendi che l'ordinamento giuridico conferisce alla P.A. per determinate tipologie di fatti illeciti sottratti alla più grave sanzione prevista per i fatti qualificati come reato.
Ne consegue che la natura giuridica delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada è del tutto simile a quella propria delle sanzioni pecuniarie inflitte per fatti previsti dalla legge come reato e, quindi, ha natura afflittivo-retributiva essendo diretta, in funzione specialpreventiva, ad infliggere un sacrificio che funga da deterrente per l'inclinazione a violare la norma giuridica che l'autore del fatto ha dimostrato con la sua trasgressione.
Non si verte quindi in proventi derivanti dall'espletamento di pubblici servizi a favore della collettività o dall'esercizio di attività economiche di interesse pubblico o dalla gestione e godimento di beni di proprietà pubblica.
Purtuttavia l'ente concessionario ha ritenuto di avvalersi di tale speciale procedura e, di conseguenza, ha dato vita ad una ingiunzione amministrativa riconducibile al più ampio novero di atti amministrativi emessi dal concessionario di un pubblico servizio di riscossione di somme dovute allo
Stato o ad altri enti pubblici. 35 La natura di provvedimento amministrativo emesso in materia finanziaria rende applicabili le disposizioni generali dettate dall'ordinamento in subiecta materia.
L'Art. 7 della LEGGE 27 luglio 2000 , n. 212 [Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente], sotto la rubrica [Chiarezza e motivazione degli atti], così dispone:
[1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.]
L'Art. 3 della Ls 241/1990, sotto la rubrica [Motivazione del provvedimento], così dispone:
[ 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.]
Ne consegue che l'ingiunzione ex rd 639/1910 deve contenere la motivazione che ha determinato l'insorgenza della obbligazione a carico del soggetto passivo o destinatario e, al tal proposito, opera
36 il rinvio all'art. 3 della legge 241/1990 con la espressa menzione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'amministrazione o del suo concessionario.
L'atto dell'Amministrazione Finanziaria o del suo concessionario deve così essere motivato in fatto ed in diritto, pur potendo avvalersi del rinvio per relationem ex art. 3 che tuttavia non deve vanificare l'obbligo e quindi deve avvenire nei confronti di un atto procedimentale o servente che sia ex se idoneo a rendere contezza dei presupposti in fatto ed in diritto, onde non qualsiasi rinvio per relationem soddisfa i requisiti previsti dalla legge.
Particolare riguardo assume l'obbligazione di pagamento degli interessi che, nella sua accessorietà rispetto a quella principale ( accessorium sequitur principale ), ha presupposti autonomi che devono essere partitamente individuati ed indicati nell'atto costituente titolo esecutivo ed al quale la cartella esattoriale deve fare espresso riferimento, sia se notificato anteriormente sia se portato a conoscenza del destinatario unitamente a quest'ultima.
Le predette disposizioni normative appaiono tutte la proiezione in atto di una regola cardine della
Costituzione della Repubblica Italiana: l'art. 23 che sancisce: [Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge].
Ne consegue che la legalità della pretesa contenuta nella ingiunzione ex rd 639/1910 viene soddisfatta ai sensi della regola costituzionale esclusivamente con il rispetto delle norme di legge esaminate, con la conseguenza di ritenere infondata la pretesa creditoria di cui non emerga il fondamento in fatto ed in diritto che deve riguardare sia l'obbligazione principale sia l'eventuale obbligazione accessoria degli interessi.
L'ingiunzione opposta n. 2081-2022-1177 notificata a da per Parte_2 Parte_1 conto del Comune di AG e colla quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro
1331,25 per infrazioni al Codice della Strada la prima in relazione all'art. 142 CdS accertata con verbale 12919/18 notificato il 19 febbraio 2021 la seconda in relazione all'art. 126 CdS con verbale n. 6648/19 notificato il 26 luglio 2019, essendo priva di motivazione nel quantum debeatur, anche in ordine agli interessi, deve ritenersi nulla e, pertanto, infondato si rivela sul punto l'appello proposto dalla concessionaria cui ha aderito il concedente Comune di AG, pur senza Parte_1 proporre un vero appello incidentale.
II.- La nullità della predetta ingiunzione non determina tuttavia l'insussistenza di qualsiasi obbligazione a carico del sig. . Parte_4
37 Invero si è già esaminato come l'ingiunzione ex RD 639/1910 sia ultronea per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per violazione del Codice della Strada, non avendo la natura giuridica per cui lo speciale procedimento è stato creato dal Legislatore.
La sua cancellazione dal mondo giuridico lascia intatti quelli che del tutto impropriamente sono stati definiti come atti serventi e/o procedimentali: i verbali di accertamento delle infrazioni sono infatti ex se titoli esecutivi se non opposti nei termini di legge.
L'art. 201 del Codice della Strada, sotto la rubrica “notificazione delle violazioni”, così dispone nel suo comma 1:
“ 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamentecontestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal
P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
L'art. 201 del Codice della Strada, sotto la rubrica “notificazione delle violazioni”, così dispone nel suo comma 5: “L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria , si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata
38 effettuata nel termine prescritto.”
L'art. 202 del Codice della Strada, sotto la rubrica “pagamento in misura ridotta”, così dispone nel suo comma 1:
“1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.”
L'articolo 203 del Codice della Strada, sotto la rubrica “ricorso al prefetto”, così dispone nei suoi commi 1 e 3:
“1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale.”
“3.- Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”
L'articolo 204 del Codice della Strada, sotto la rubrica “provvedimenti del prefetto”, così dispone nei suoi commi 1, 2 e 3:
“1.- Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
39 ritiene fondato l'accertamento ((adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203)), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo
195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti.”
“2.- L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201)). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.”
“3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.”
L'art. 206 del Codice della Strada, sotto la rubrica “riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, così dispone:
“1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
“2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.”
“3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.”
40 A sua volta l'art. 14 della ls 689/1981, sotto la rubrica “contestazione e notificazione” così dispone nel suo comma 6: “6.- L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Il verbale n. 12919/18, elevato per l'infrazione all'art. 142 del CdS, sarebbe stato notificato il 19 febbraio 2021; il verbale n. 6648/19, elevato per l'infrazione all'art. 126 del CdS, sarebbe stato notificato il 26 luglio 2019.
Nel corso del giudizio di primo grado il sig. sembrerebbe aver rinunciato alle Parte_2 eccezioni e motivi di opposizione inerenti la presunta omessa o tardiva notifica dei verbali de quibus.
Ne consegue che gli importi irrogati dai PP.UU. che hanno elevato i verbali sono divenuti esigibili ai sensi dell'art. 27 della ls 689/1981 come richiamato dall'art. 206 comma 1 del C.d.S. che sotto la rubrica “riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, così dispone:
“1. Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
“2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.”
“3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.”
Tanto è conforme alla natura giuridica stessa del verbale di infrazione che non è predisposto ex se per l'irrogazione della sanzione, costituendo titolo esecutivo ex lege solo in caso di mancata impugnazione ed omesso pagamento in misura ridotta ( c.d. conciliazione ) e per un importo fissato direttamente dalla Legge e non dai verbalizzanti, come fatto palese dall'ultimo comma dell' art. 203
del Codice della Strada che , in tema di ricorso amministrativo al prefetto avverso il verbale di infrazione al Codice della Strada, così dispone:
“Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ,
41 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”
Il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada non è così predisposto per l'irrogazione della sanzione che viene invece determinata:
a) Direttamente dalla legge ai sensi dell' art. 203 ultimo comma del C.d.S. nella misura fissa della metà del massimo edittale nel caso di omessa impugnazione del verbale di infrazione ed omesso versamento nella misura ridotta ( c.d. conciliazione );
b) Dal giudice di pace che rigetti il ricorso giurisdizionale proposto dal trasgressore ai sensi dell' art. 204bis comma 5 e comma 6 del Codice della Strada e , successivamente, dall' art. 7
comma 11 del D.Lvo n. 150/2011;
c) Dal Prefetto che rigetti il ricorso amministrativo proposto dal trasgressore alternativamente al ricorso giurisdizionale ai sensi dell' art. 204 comma 1 del C.d.S.: “Il prefetto…..se ritiene fondato l'accertamento adotta….ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale…..”; con gli effetti di cui all'ultimo comma dell' art.204: “L'ordinanza ingiunzione , trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.”.
Titolo esecutivo , eccezione fatta per l'ipotesi di omessa impugnativa del verbale di infrazione ed omesso versamento in misura ridotta ( c.d. conciliazione), è così sempre e solo l'atto del decidente il ricorso in opposizione ( il giudice di pace per il ricorso giurisdizionale, il prefetto per il ricorso amministrativo).
III.- Previo rigetto dell'appello proposto da e conferma della nullità comminata Parte_1 dalla sentenza impugnata alla ingiunzione di pagamento emessa ex RD 639/1910 al n. 2081-2022-
1177 , il Tribunale deve limitarsi a dichiarare l'idoneità dei verbali non opposti e/o impugnati a promuovere ex se il procedimento di riscossione ex art. 27 della ls 689/1981.
IV.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sul Comune di AG e sulla Parte_1
[... in solido tra essi ed in favore dell'appellato . Parte_2
42
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 276/2022 emessa in data Parte_1
05 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 131/2022 dal Giudice di Pace di San
OR JO e, per l'effetto, conferma la nullità della ingiunzione di pagamento n. 2081-2022-1177 del 10 gennaio 2022 ;
b) dichiara l'idoneità dei verbali n. 12919/18, elevato per l'infrazione all'art. 142 del CdS e n.
6648/19, elevato per l'infrazione all'art. 126 del CdS, in quanto non opposti e/o non impugnati, a promuovere ex se il procedimento di riscossione ex art. 27 della ls 689/1981;
c) condanna la ed il Comune di AG, in solido tra loro, a rifondere spese e Parte_1 competenze del giudizio di appello in favore di , liquidandole in euro 1300,00 per Parte_2 compensi professionali, inclusa la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge oltre a spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta in comparsa conclusionale.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 27 settembre 2025;
Il giudice dott.LB Munno
43 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Nella sentenza gravata il Giudice preliminarmente si è dichiarato competente per territorio a decidere l'opposizione ad ingiunzione fiscale promossa dall'Avversario ritenendo applicabili al caso di specie gli artt. 27 e 480 c.p.c. vista la qualificazione attorea dell'azione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. pag. 1 sentenza gravata da rigo 1 a rigo 7 e pag. 2 da rigo 1 a rigo 4 «preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ., a seguito di impugnazione di una ingiunzione fiscale, l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata con riferimento all'articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480, terzo, cod. proc. civ. dovendosi la cartella esattoriale o l'atto di ingiunzione equiparare all'atto di precetto. Pertanto, la competenza territoriale
è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione, che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Sussiste, quindi, la competenza territoriale di
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8 Di conseguenza, l'odierno appellato ha proposto, in realtà, una opposizione cumulativa: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione a verbale di accertamento da proporsi nei modi e nei termini di cui all'art. 7 d. lgs. 150/2011 (cfr. Cass. SSUU n. 22080/2017 secondo cui
13 Va, peraltro, ricordato che il principio della competenza inderogabile del giudice del luogo della commessa violazione è stato più volte oggetto di censure di incostituzionalità laddove veniva contestato il fatto che attribuire la competenza a detto giudice anziché a quello di residenza del trasgressore avrebbe posto il cittadino nella condizione di adire necessariamente il forum commissi delicti creando un privilegio illegittimo a favore della Pubblica Amministrazione a fronte di un evidente disagio per il trasgressore non necessariamente residente nel luogo della commessa
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3 Trattasi, anche in questo caso, di competenza per territorio funzionale ed inderogabile (cfr. Cass. ordinanza n. 4501/2020; Cass. sentenza n. 14775/2019; Cass. 18640/2013).
3 Come è noto, può sussistere nullità derivata nel caso in cui un atto precedente a quello impugnato sia viziato da omessa e/o invalida notifica, ma di certo la mera invalidità dell'atto conseguenziale non travolge pure gli atti precedenti.
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1 Nella sentenza gravata il Giudice ha accolto l'opposizione promossa ex adverso ritenendo non sufficientemente motivato il calcolo delle maggiorazioni applicate ed ha annullato l'intera ingiunzione di pagamento, aderendo, per analogia, alla giurisprudenza tributaria relativa alla cripticità del calcolo degli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento con cui venivano riscossi da parte di accertamenti divenuti definitivi trent'anni prima (cfr. pag. Controparte_3
2 sentenza gravata da rigo 5 a rigo 31 «nel merito la domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta. Riguardo alla contestata correttezza del criterio di calcolo delle maggiorazioni, la Corte di
4 Nella tabella riportata a pag. 2 dell'ingiunzione di pagamento opposta - di cui è segnalata la data di emissione - è, infatti, indicato, per ogni titolo esecutivo in riscossione, la targa dell'autoveicolo, la norma del Codice della Strada violata, il numero del verbale di accertamento, la data di emissione del titolo, la sua data di notifica, l'importo delle spese di notifica, l'importo della sanzione dovuta a
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13 Per tutti questi motivi, si insta affinché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, venga respinta l'opposizione promossa in quanto l'ingiunzione di pagamento risulta sufficientemente motivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 212/2000, con conseguente condanna di Controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. In via subordinata, sempre nella denegata
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3 Difatti, come già eccepito in primo grado, lo stesso art. 27 l. 689/81, siccome opportunamente riportato nell'ingiunzione di pagamento opposta, precisa che le maggiorazioni del 10 % per ogni semestre da quando la sanzione principale è divenuta esigibile vengono calcolate dall'ente locale prima di avviare la riscossione.
7 Per tutti questi motivi, si insta affinché, nella denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza
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4 La notifica dell'atto deve ritenersi tempestiva, attesa l'applicabilità al caso di specie del noto principio di scissione degli effetti della notificazione, secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (cfr. Cass. civile, SS.UU., sentenza 17/05/2017 n. 12332 secondo cui «il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla
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10 Difatti, oltre ad essere chiaramente visibile dalle foto la targa dell'autoveicolo oggetto di sanzione amministrativa, è evidente che l'asserita mancanza di segnaletica stradale, quale presunto fatto
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10 Per tutti questi motivi, posto che non sono stati dedotti fatti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi sopravvenuti alla definitività dei titoli esecutivi in riscossione, l'opposizione all'esecuzione promossa
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