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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6411 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2117/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, ultimo comma,
c.p.c., all'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ELIO
ON (c.f. ) e CE EL (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 9;
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(c.f. e (c.f.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex artt. 702 bis e ter c.p.c. n. 4279/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 29188/2022 in
1 data 28.3.2023, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso presentato dal sig. per ottenere Parte_1
l'annullamento della nota del Direttore dell' di Napoli del 19.11.2022 - Parte_2 con cui gli era stato notificato, ai sensi dell'art.120, comma 1, del Codice della Strada, il diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida e la mancata ammissione alla prova pratica -;
l'annullamento della comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del , ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM 24 CP_1 CP_1 ottobre 2011; nonché l'annullamento del provvedimento della inserito nel Controparte_1
Sistema Informativo dei Dipartimento dei Trasporti, ostativo al rilascio della patente. In particolare, il
Tribunale affermava: che l'art. 120, comma 1, del codice della strada, posto a fondamento dei provvedimenti di diniego oggetto del giudizio, enucleava situazioni ostative al conseguimento della patente, per carenza dei requisiti morali;
che il sig. era stato condannato per i reati di cui Parte_1 agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 con due sentenze della Corte di Appello di Napoli, emesse in data
2.3.2005 e 29.6.2009, divenute irrevocabili, rispettivamente, il 3.11.2005 e il 24.3.2011; che, quindi, poiché il diniego al rilascio della patente era un atto dovuto ex art. 120, comma 1, C.d.S., non sussistendo margini di discrezionalità, la cognizione apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario;
che, peraltro, il sig. non risultava aver beneficiato di un provvedimento di Parte_1 riabilitazione che comportasse la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi alle condanne penali per i due reati sopra citati, atteso che il provvedimento di riabilitazione allegato al ricorso, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 15.9.2022, riguardava unicamente la cessazione degli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 15 l. 327/1988 - norma oggi riprodotta, senza modifiche sostanziali, nell'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011; e che, infine, il decorso di tre anni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna ostative, previsto dal comma 3 del medesimo art. 120, rappresentava una condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle previste dal comma 1, altrimenti creandosi disparità di trattamento tra chi non era mai stato titolare di patente di guida e chi, invece, ne aveva subito la revoca. Il giudice rilevava, altresì, richiamando la giurisprudenza della
Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 152 del 2021), l'impossibilità di applicare i principi affermati dalla
Consulta con la sentenza n. 22 del 2018, anche con riferimento al primo comma dell'art.120, in quanto enunciati con espresso riferimento al secondo comma.
Avverso detta ordinanza, con atto di citazione notificato a tutte le parti processuali in data
26.4.2023, ha proposto appello , censurando, con il primo motivo di gravame, Parte_1
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto il provvedimento di riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 159/2011, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 15.9.2022 (depositato in primo
2 grado), inidoneo ai fini dell'ottenimento della patente;
e, con il secondo motivo, l'errata valutazione delle norme contenute nell'art. 120 da parte del primo giudice, lì dove aveva ritenuto che la riabilitazione era una condizione aggiuntiva al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo, mentre “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto" (cfr. pag. 6 appello).
Chiedeva, quindi, la riforma dell'ordinanza impugnata, l'annullamento dei provvedimenti di diniego al rilascio del titolo abilitativo contestati in primo grado, al fine di consentirgli di essere ammesso alla prova pratica per il rilascio della patente, nonché la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per gli appellanti e all'udienza del 22.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia dal giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 19.11.2025, poi, concesso alle parti il termine a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata al collegio per la decisione, ai sensi del medesimo art. 352, ultimo comma, c.p.c.
Il primo motivo di gravame è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, il sig. ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto il provvedimento di riabilitazione in atti (nello specifico, il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, datato 15.9.2022) inidoneo ai fini dell'ottenimento della patente. Sul punto, il ricorrente ha contestato che il provvedimento depositato, seppure riferito nello specifico alla riabilitazione per le misure di sicurezza, dava, comunque, conto della sussistenza di prove effettive e costanti della sua buona condotta, atteso anche che erano trascorsi più di tre anni dall'esecuzione della pena principale e che, ove si ritenesse necessario, ai fini del conseguimento della patente, l'ottenimento di un ulteriore provvedimento di riabilitazione ex art
179 c.p., la valutazione “si trasformerebbe in una inutile ridondanza, perché i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti son stati già dichiarati sussistenti dalla giustizia penale” (cfr. pag. 4 appello).
Orbene, l'art. 120 del Codice della strada, rubricato “Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita” recita: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
3 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. (…) 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
In tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, ritiene che la cd. “clausola di salvezza” riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, di cui all'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprenda non soltanto l'istituto della riabilitazione ex artt. 178 e
179 c.p., ma anche altri provvedimenti riabilitativi, quale ad esempio quello della riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, presente in atti sin dal primo grado di giudizio.
In virtù di un'interpretazione letterale del dettato normativo, infatti, la dizione ampia di
"provvedimenti riabilitativi", impiegata dal legislatore, non può che essere intesa nel senso di ricomprendere in essa anche i provvedimenti di riabilitazione diversi da quello previsto dall'art. 178
c.p., atteso che diversamente il legislatore si sarebbe limitato a richiamare specificamente solo tale istituto.
Ad analoga conclusione induce l'interpretazione teleologica della norma, attesa la comunanza di ratio tra l'istituto della riabilitazione ex art. 178 c.p. e quello della riabilitazione ex art 70 d.lgs. n.
159 del 2011, essendo entrambi finalizzati ad assicurare, in adesione al principio di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., il reinserimento sociale del condannato, a seguito della verifica positiva della condotta tenuta per un determinato periodo di tempo.
Tale soluzione è stata di recente seguita anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “(…) la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s. (secondo cui "non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi") ricomprenda non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 d.lgs. 159/2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, L. 354/1975 e succ. mod. (Cass. 23815/2022)” (cfr. Cass., n. 2461/2025).
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, deve ritenersi che il provvedimento di
4 riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data
15.9.2022 e depositato dall'odierno appellante sin dal primo grado di giudizio, integri il requisito di cui all'art. 120, comma 1, c.d.s e che, unito al decorso di più di tre anni dal passaggio in giudicato delle condanne a carico dell'appellante per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 - emesse dalla Corte di Appello di Napoli in data 2.3.2005 e 29.6.2009, divenute irrevocabili, rispettivamente, il 3.11.2005 e 24.3.2011 -, sia condizione necessaria e sufficiente per il rilascio della nuova patente e, di conseguenza, per far ritenere illegittimi i provvedimenti di diniego per cui è causa.
Né rileva, in senso contrario, la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che il diniego era
“motivato dalle sentenze penali di condanna i reati di cui al DPR 309/90 e non già dalla misura di prevenzione da cui il ricorrente è stato riabilitato” (cfr. ordinanza p. 3), atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza sopra citata (Cass. 23815/2022 e Cass. 2461/2025), l'ampia formulazione dell'art. 120 cit. fa sì che qualsiasi provvedimento di riabilitazione, in cui si dia conto del reinserimento e della buona condotta del reo, sia sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti morali previsti per il rilascio della patente.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo, con il quale l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui riteneva necessaria, oltre al decorso del termine triennale, anche la riabilitazione ai fini del rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida.
Per i suesposti motivi, l'appello va accolto e l'ordinanza impugnata va riformata, con conseguente annullamento dei provvedimenti di diniego al rilascio del titolo abilitativo impugnati.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna del e del in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore del sig. , nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base dei Parte_1 parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile da € 5.201,00 a € 26.000,00), con rimborso delle spese documentate e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, da distrarsi in favore degli avv.ti Elio Simone e
SC IO, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ter c.p.c. n. 4279/2023, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 28.3.2023, nei confronti del e del Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, annulla la nota del
Direttore dell' Motorizzazione di Napoli del 19.11.2022, la comunicazione telematica Parte_2
5 effettuata dal CED del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del
[...]
, nonché il provvedimento della inserito nel Sistema Informativo dei CP_1 Controparte_1
Dipartimento dei Trasporti, ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida;
2) condanna il e il in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a rimborsare in favore di le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano, per il primo grado, in € 76,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, e, per il presente giudizio di appello, in € 172,00 per spese ed € 1.984,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Elio Simone e SC IO, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2117/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352, ultimo comma,
c.p.c., all'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti ELIO
ON (c.f. ) e CE EL (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 9;
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(c.f. e (c.f.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex artt. 702 bis e ter c.p.c. n. 4279/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 29188/2022 in
1 data 28.3.2023, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso presentato dal sig. per ottenere Parte_1
l'annullamento della nota del Direttore dell' di Napoli del 19.11.2022 - Parte_2 con cui gli era stato notificato, ai sensi dell'art.120, comma 1, del Codice della Strada, il diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida e la mancata ammissione alla prova pratica -;
l'annullamento della comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del , ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM 24 CP_1 CP_1 ottobre 2011; nonché l'annullamento del provvedimento della inserito nel Controparte_1
Sistema Informativo dei Dipartimento dei Trasporti, ostativo al rilascio della patente. In particolare, il
Tribunale affermava: che l'art. 120, comma 1, del codice della strada, posto a fondamento dei provvedimenti di diniego oggetto del giudizio, enucleava situazioni ostative al conseguimento della patente, per carenza dei requisiti morali;
che il sig. era stato condannato per i reati di cui Parte_1 agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 con due sentenze della Corte di Appello di Napoli, emesse in data
2.3.2005 e 29.6.2009, divenute irrevocabili, rispettivamente, il 3.11.2005 e il 24.3.2011; che, quindi, poiché il diniego al rilascio della patente era un atto dovuto ex art. 120, comma 1, C.d.S., non sussistendo margini di discrezionalità, la cognizione apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario;
che, peraltro, il sig. non risultava aver beneficiato di un provvedimento di Parte_1 riabilitazione che comportasse la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi alle condanne penali per i due reati sopra citati, atteso che il provvedimento di riabilitazione allegato al ricorso, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 15.9.2022, riguardava unicamente la cessazione degli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 15 l. 327/1988 - norma oggi riprodotta, senza modifiche sostanziali, nell'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011; e che, infine, il decorso di tre anni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna ostative, previsto dal comma 3 del medesimo art. 120, rappresentava una condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle previste dal comma 1, altrimenti creandosi disparità di trattamento tra chi non era mai stato titolare di patente di guida e chi, invece, ne aveva subito la revoca. Il giudice rilevava, altresì, richiamando la giurisprudenza della
Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 152 del 2021), l'impossibilità di applicare i principi affermati dalla
Consulta con la sentenza n. 22 del 2018, anche con riferimento al primo comma dell'art.120, in quanto enunciati con espresso riferimento al secondo comma.
Avverso detta ordinanza, con atto di citazione notificato a tutte le parti processuali in data
26.4.2023, ha proposto appello , censurando, con il primo motivo di gravame, Parte_1
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto il provvedimento di riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 159/2011, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 15.9.2022 (depositato in primo
2 grado), inidoneo ai fini dell'ottenimento della patente;
e, con il secondo motivo, l'errata valutazione delle norme contenute nell'art. 120 da parte del primo giudice, lì dove aveva ritenuto che la riabilitazione era una condizione aggiuntiva al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo, mentre “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto" (cfr. pag. 6 appello).
Chiedeva, quindi, la riforma dell'ordinanza impugnata, l'annullamento dei provvedimenti di diniego al rilascio del titolo abilitativo contestati in primo grado, al fine di consentirgli di essere ammesso alla prova pratica per il rilascio della patente, nonché la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per gli appellanti e all'udienza del 22.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia dal giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 19.11.2025, poi, concesso alle parti il termine a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata al collegio per la decisione, ai sensi del medesimo art. 352, ultimo comma, c.p.c.
Il primo motivo di gravame è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, il sig. ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto il provvedimento di riabilitazione in atti (nello specifico, il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, datato 15.9.2022) inidoneo ai fini dell'ottenimento della patente. Sul punto, il ricorrente ha contestato che il provvedimento depositato, seppure riferito nello specifico alla riabilitazione per le misure di sicurezza, dava, comunque, conto della sussistenza di prove effettive e costanti della sua buona condotta, atteso anche che erano trascorsi più di tre anni dall'esecuzione della pena principale e che, ove si ritenesse necessario, ai fini del conseguimento della patente, l'ottenimento di un ulteriore provvedimento di riabilitazione ex art
179 c.p., la valutazione “si trasformerebbe in una inutile ridondanza, perché i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti son stati già dichiarati sussistenti dalla giustizia penale” (cfr. pag. 4 appello).
Orbene, l'art. 120 del Codice della strada, rubricato “Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita” recita: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
3 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. (…) 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
In tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, ritiene che la cd. “clausola di salvezza” riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, di cui all'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprenda non soltanto l'istituto della riabilitazione ex artt. 178 e
179 c.p., ma anche altri provvedimenti riabilitativi, quale ad esempio quello della riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, presente in atti sin dal primo grado di giudizio.
In virtù di un'interpretazione letterale del dettato normativo, infatti, la dizione ampia di
"provvedimenti riabilitativi", impiegata dal legislatore, non può che essere intesa nel senso di ricomprendere in essa anche i provvedimenti di riabilitazione diversi da quello previsto dall'art. 178
c.p., atteso che diversamente il legislatore si sarebbe limitato a richiamare specificamente solo tale istituto.
Ad analoga conclusione induce l'interpretazione teleologica della norma, attesa la comunanza di ratio tra l'istituto della riabilitazione ex art. 178 c.p. e quello della riabilitazione ex art 70 d.lgs. n.
159 del 2011, essendo entrambi finalizzati ad assicurare, in adesione al principio di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., il reinserimento sociale del condannato, a seguito della verifica positiva della condotta tenuta per un determinato periodo di tempo.
Tale soluzione è stata di recente seguita anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “(…) la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s. (secondo cui "non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi") ricomprenda non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 d.lgs. 159/2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, L. 354/1975 e succ. mod. (Cass. 23815/2022)” (cfr. Cass., n. 2461/2025).
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, deve ritenersi che il provvedimento di
4 riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data
15.9.2022 e depositato dall'odierno appellante sin dal primo grado di giudizio, integri il requisito di cui all'art. 120, comma 1, c.d.s e che, unito al decorso di più di tre anni dal passaggio in giudicato delle condanne a carico dell'appellante per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 - emesse dalla Corte di Appello di Napoli in data 2.3.2005 e 29.6.2009, divenute irrevocabili, rispettivamente, il 3.11.2005 e 24.3.2011 -, sia condizione necessaria e sufficiente per il rilascio della nuova patente e, di conseguenza, per far ritenere illegittimi i provvedimenti di diniego per cui è causa.
Né rileva, in senso contrario, la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che il diniego era
“motivato dalle sentenze penali di condanna i reati di cui al DPR 309/90 e non già dalla misura di prevenzione da cui il ricorrente è stato riabilitato” (cfr. ordinanza p. 3), atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza sopra citata (Cass. 23815/2022 e Cass. 2461/2025), l'ampia formulazione dell'art. 120 cit. fa sì che qualsiasi provvedimento di riabilitazione, in cui si dia conto del reinserimento e della buona condotta del reo, sia sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti morali previsti per il rilascio della patente.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo, con il quale l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui riteneva necessaria, oltre al decorso del termine triennale, anche la riabilitazione ai fini del rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida.
Per i suesposti motivi, l'appello va accolto e l'ordinanza impugnata va riformata, con conseguente annullamento dei provvedimenti di diniego al rilascio del titolo abilitativo impugnati.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna del e del in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore del sig. , nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base dei Parte_1 parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile da € 5.201,00 a € 26.000,00), con rimborso delle spese documentate e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta, da distrarsi in favore degli avv.ti Elio Simone e
SC IO, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ter c.p.c. n. 4279/2023, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 28.3.2023, nei confronti del e del Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, annulla la nota del
Direttore dell' Motorizzazione di Napoli del 19.11.2022, la comunicazione telematica Parte_2
5 effettuata dal CED del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del
[...]
, nonché il provvedimento della inserito nel Sistema Informativo dei CP_1 Controparte_1
Dipartimento dei Trasporti, ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida;
2) condanna il e il in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a rimborsare in favore di le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano, per il primo grado, in € 76,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, e, per il presente giudizio di appello, in € 172,00 per spese ed € 1.984,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Elio Simone e SC IO, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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