TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/01/2026, n. 464
TAR
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ritiene che il giudizio espresso in ordine all'impossibilità di riconoscere il titolo formativo conseguito all'estero non appaia adeguatamente motivato, basandosi su preconcetti e argomenti deboli che non tengono pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente.

  • Accolto
    Violazione della normativa nazionale ed europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali

    Il Tribunale richiama la giurisprudenza euro-unitaria che impone alle autorità di uno Stato membro di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Inoltre, evidenzia la possibilità di ricorrere a misure compensative per colmare eventuali differenze formative.

  • Accolto
    Assenza di valutazione effettiva e specifica della formazione ed esperienza acquisita

    Il Collegio rileva che la valutazione ministeriale non appare adeguatamente motivata e non tiene pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente, come attestato dalla documentazione in atti. Inoltre, evidenzia che il Ministero non ha considerato la possibilità di individuare misure ulteriori idonee a compensare le diversità di formazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/01/2026, n. 464
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 464
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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