Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto da
HM ON HM IN LN, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariasavina Di Sacco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Sanctis 73;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura S. U. I. di Milano n. P-MI/L/Q/2023/103400 - MI2108258787, adottato in data 30.10.2024, con il quale veniva rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in lavoro subordinato, nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa IL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento adottato in data 30.10.2024, la Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da motivi di studio a motivi di lavoro, presentata dal sig. LN HM ON HM IN in quanto la domanda è stata presentata in data 27.3.2023, successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (21.12.2022).
Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe dal sig. LN HM ON HM IN il quale ne ha domandato l’annullamento per i seguenti motivi: violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione: art. 3 L. 241/1990; art. 6 comma 1 D. Lgs. 286/1998. Mancata considerazione dei “nuovi elementi sopravvenuti”: art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 204/2025 l’istanza cautelare presentata dal ricorrente è stata accolta e il provvedimento impugnato è stato sospeso ai fini di un motivato riesame, che però l’amministrazione resistente non risulta avere effettuato.
All’udienza del 10 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni già affermate in sede cautelare.
Il Collegio condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale l’art. 6, d.lgs. n. 286 del 1998, laddove prevede che il titolo ottenuto per motivi di studio/tirocinio può essere convertito “comunque prima della sua scadenza” non prevede sanzioni o decadenze derivanti dalla mancata presentazione della relativa istanza entro il termine ivi indicato, sicché l’eventuale presentazione dell’istanza, in data successiva alla scadenza del permesso di soggiorno da convertire, non consente all’amministrazione di omettere l’indagine sul merito della posizione soggettiva del cittadino straniero (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 agosto 2022, n. 6884; Tar Emilia Romagna, Parma, sent. n. 61/2024; Tar Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 894/2024).
La conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegue ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, senza che possa attribuirsi rilievo alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (Tar Parma, 9 maggio 2016, n. 154).
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato la disponibilità di attività lavorative al momento della richiesta di conversione, con la stipula di contratti di lavoro in data 17.3.2023 (doc. 5) e in data 5.2.2024, anteriormente all’adozione del provvedimento di rigetto (doc. 12).
Il provvedimento impugnato, limitandosi a rilevare l’intervenuta scadenza del permesso per motivi di studio è dunque viziato.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI NZ, Presidente
IL AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AN | RI NZ |
IL SEGRETARIO