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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7515/2021 promossa da:
, cod. fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Motta
APPELLANTE
Contro
, P.Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
APPELLATO
Contro
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2
P.Iva P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE E nei confronti di
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3
C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l , Controparte_1 CP_2
e per chiedere la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_3
43/2020, emessa dal Giudice di Pace di Adrano in data 30.11.2020, per il seguente unico motivo: accoglimento parziale della domanda risarcitoria,
fondata su presupposti errati.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel riconoscere un concorso di colpa ex art. 2054 c.c. II comma con il proprietario della vettura Fiat Punto, avendo dato prova sia dell'an che del quantum della pretesa risarcitoria.
L'appellante allegava che l'incidente stradale era avvenuto in Via Catania di
Adrano il 22.02.2014, ove la propria autovettura Lancia Y, tg CY042AM
veniva investita dall'autovettura Fiat Punto, con targa estera OA04123. A
causa di ciò, veniva sospinta sul motociclo Honda tg DS67852, di proprietà di
. Vi era, dunque, l'esclusiva responsabilità del conducente Controparte_4
della vettura Fiat Punto. Si costituiva in giudizio l , il quale domandava Controparte_5
il rigetto della domanda sicchè infondata e non provata.
e , sebbene regolarmente Controparte_3 Controparte_2
vocati in giudizio, rimanevano contumaci.
§§§
Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità e infondatezza dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello risulta completo negli elementi essenziali richiesti nella norma. Ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza. La corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 3194/2019, ha chiarito che in materia di appello affinchè un capo di sentenza possa dirsi validamente impugnato è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alle motivazioni della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; questo presuppone che sia trascritta e riportata con precisione la pertinente parte della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto delle censure articolate. Si tratta di adempimenti, a giudizio dello scrivente, pienamente rispettati.
§§§
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di cui infra. Come esplicato in premessa, con il primo e principale motivo di gravame parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
In punto di diritto, l'art. 145 C.d.S. comma 5 del codice della strada, sancisce che “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di
arresto prima di immettersi nell'intersezione, quando sia così stabilito
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota
con apposito segnale”.
Tale norma, oltre a porre uno specifico obbligo a chi si trova in prossimità di un segnale di stop, è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in modo rigoroso. È orientamento consolidato della Cassazione, infatti, che “il segnale
di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare
sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella
quale intendano confluire sia sgombra da veicoli” e che “ne consegue che se
il conducente ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la
presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.”
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 30993/2018)
In altre parole, il conducente, quando si avvicina a uno stop, oltre ad arrestare il veicolo deve usare la massima prudenza al fine di essere pronto a poter reagire ad ogni situazione che potrebbe verificarsi. In assenza di altri segnali,
invece, ha l'obbligo di dare sempre la precedenza a chi proviene da destra.
L'141 comma II del codice della strada, inoltre, dispone che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
La Corte di Cassazione, con sentenza, n.29927 del 20/11/2024 ha chiarito che:
“L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da
parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro
dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata
tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da
parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se
il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti,
nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto
la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”
Nel caso di specie lo stato dei luoghi, la disamina del punto di impatto delle vetture e le allegazioni fotografiche, non permettono di superare la presunzione di corresponsabilità posta a carico delle parti, tale da poter definire la condotta di incensurabile. L'incrocio in Parte_1
esame non permette di poter presumere che si sia Parte_1
immessa nell'incrocio a velocità non moderata.
Non sono presenti in atti, a titolo esemplificativo, fotografie scattate al momento del sinistro che possano dimostrare l'esatta dinamica o fornire maggiori elementi conoscitivi. Le fotografie del mezzo, infatti, dimostrano soltanto la presenza di danneggiamenti alla carrozzeria, ma non danno prova delle modalità dall'appellante sostenute. Rilevante ai fini della decisione è
anche l'assenza delle fotografie della Fiat Punto, comportanti l'inidoneità a una valutazione piena e completa della dinamica.
A ciò si aggiunga che quel giorno non è stato richiesto l'intervento della
Polizia Municipale, il cui verbale avrebbe potuto fornire maggiori delucidazioni.
Non considerevoli di pregio al fine di avvalorare la tesi dell'appellante sono le dichiarazioni rese dal teste e i quali Testimone_1 Tes_2
appaiono non attendibili. Esse alla luce delle altre risultanze istruttorie sembrano lacunose e non credibili.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. Cass. Civ., n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
Da queste premesse non resta che rigettare l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 43/2020 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Adrano. Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art.13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
L'appellante, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata,
nella misurata indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 43/2020 emessa dal Giudice di Pace di Adrano;
- Condanna alla rifusione delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in euro 1.278,00 per compensi oltre IVA Controparte_5
e CPA e rimborso forfetario;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione integralmente rigettata la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catania, 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7515/2021 promossa da:
, cod. fisc. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Motta
APPELLANTE
Contro
, P.Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
APPELLATO
Contro
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2
P.Iva P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE E nei confronti di
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3
C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l , Controparte_1 CP_2
e per chiedere la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_3
43/2020, emessa dal Giudice di Pace di Adrano in data 30.11.2020, per il seguente unico motivo: accoglimento parziale della domanda risarcitoria,
fondata su presupposti errati.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel riconoscere un concorso di colpa ex art. 2054 c.c. II comma con il proprietario della vettura Fiat Punto, avendo dato prova sia dell'an che del quantum della pretesa risarcitoria.
L'appellante allegava che l'incidente stradale era avvenuto in Via Catania di
Adrano il 22.02.2014, ove la propria autovettura Lancia Y, tg CY042AM
veniva investita dall'autovettura Fiat Punto, con targa estera OA04123. A
causa di ciò, veniva sospinta sul motociclo Honda tg DS67852, di proprietà di
. Vi era, dunque, l'esclusiva responsabilità del conducente Controparte_4
della vettura Fiat Punto. Si costituiva in giudizio l , il quale domandava Controparte_5
il rigetto della domanda sicchè infondata e non provata.
e , sebbene regolarmente Controparte_3 Controparte_2
vocati in giudizio, rimanevano contumaci.
§§§
Preliminarmente non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte appellata sull'inammissibilità e infondatezza dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello risulta completo negli elementi essenziali richiesti nella norma. Ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza. La corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza 3194/2019, ha chiarito che in materia di appello affinchè un capo di sentenza possa dirsi validamente impugnato è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alle motivazioni della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; questo presuppone che sia trascritta e riportata con precisione la pertinente parte della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto delle censure articolate. Si tratta di adempimenti, a giudizio dello scrivente, pienamente rispettati.
§§§
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di cui infra. Come esplicato in premessa, con il primo e principale motivo di gravame parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
In punto di diritto, l'art. 145 C.d.S. comma 5 del codice della strada, sancisce che “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di
arresto prima di immettersi nell'intersezione, quando sia così stabilito
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota
con apposito segnale”.
Tale norma, oltre a porre uno specifico obbligo a chi si trova in prossimità di un segnale di stop, è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in modo rigoroso. È orientamento consolidato della Cassazione, infatti, che “il segnale
di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare
sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella
quale intendano confluire sia sgombra da veicoli” e che “ne consegue che se
il conducente ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la
presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.”
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 30993/2018)
In altre parole, il conducente, quando si avvicina a uno stop, oltre ad arrestare il veicolo deve usare la massima prudenza al fine di essere pronto a poter reagire ad ogni situazione che potrebbe verificarsi. In assenza di altri segnali,
invece, ha l'obbligo di dare sempre la precedenza a chi proviene da destra.
L'141 comma II del codice della strada, inoltre, dispone che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
La Corte di Cassazione, con sentenza, n.29927 del 20/11/2024 ha chiarito che:
“L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da
parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro
dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata
tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da
parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se
il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti,
nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto
la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”
Nel caso di specie lo stato dei luoghi, la disamina del punto di impatto delle vetture e le allegazioni fotografiche, non permettono di superare la presunzione di corresponsabilità posta a carico delle parti, tale da poter definire la condotta di incensurabile. L'incrocio in Parte_1
esame non permette di poter presumere che si sia Parte_1
immessa nell'incrocio a velocità non moderata.
Non sono presenti in atti, a titolo esemplificativo, fotografie scattate al momento del sinistro che possano dimostrare l'esatta dinamica o fornire maggiori elementi conoscitivi. Le fotografie del mezzo, infatti, dimostrano soltanto la presenza di danneggiamenti alla carrozzeria, ma non danno prova delle modalità dall'appellante sostenute. Rilevante ai fini della decisione è
anche l'assenza delle fotografie della Fiat Punto, comportanti l'inidoneità a una valutazione piena e completa della dinamica.
A ciò si aggiunga che quel giorno non è stato richiesto l'intervento della
Polizia Municipale, il cui verbale avrebbe potuto fornire maggiori delucidazioni.
Non considerevoli di pregio al fine di avvalorare la tesi dell'appellante sono le dichiarazioni rese dal teste e i quali Testimone_1 Tes_2
appaiono non attendibili. Esse alla luce delle altre risultanze istruttorie sembrano lacunose e non credibili.
Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,
senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. Cass. Civ., n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
Da queste premesse non resta che rigettare l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 43/2020 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Adrano. Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art.13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
L'appellante, in virtù del principio soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata,
nella misurata indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 43/2020 emessa dal Giudice di Pace di Adrano;
- Condanna alla rifusione delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
che liquida in euro 1.278,00 per compensi oltre IVA Controparte_5
e CPA e rimborso forfetario;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione integralmente rigettata la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catania, 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa