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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/12/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona EL Giudice Onorario dott.ssa HE FU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2020 EL ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], giusto mandato EL 14.09.2022 depositato telematicamente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Caruso EL foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Brescia via Floriano Ferramola n.3
opponente contro
(CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/09/1960, residente in [...], rappresentata e difesa nella presente procedura, come da procura a margine EL ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'avv. Walter Ventura, presso il cui studio elegge domicilio in Leno (BS) P.zza Cesare Battisti n° 24
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – riconoscimento di debito, pagamento somma.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di pc. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti EL giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione ELl'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 02.01.2020, i opponeva al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5356/2019, Parte_2 ruolo n. 14903/2019, repertorio n. 7905/2019, emesso il 28.10.2019 dal Tribunale di Brescia e notificato il 23/11/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento ELla somma di Euro 21.181,00 oltre agli interessi come da domanda, le spese ELla procedura monitoria liquidate in Euro 850,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre alle spese generali 15%, Iva e C.p.a come per legge ed alle successive occorrende. Il predetto decreto veniva munito di formula esecutiva il 05.11.2019 e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto, il 23.11.2019, con diffida al pagamento ELla complessiva somma di € 22.791,75, oltre al costo di notifica ed agli interessi posteriori alla data ELla notifica e le spese successive occorrende sino al saldo. L'opponente sosteneva di non avere mai percepito prestiti dalla signora e di avere CP_1 accettato di sottoscrivere i tre riconoscimenti di debito solo in ragione ELl'esposizione ELla moglie in merito ai canoni di affitto che al tempo risultavano non essere stati coperti e non per “prestiti infruttiferi”. In ogni caso, i canoni erano stati integralmente saldati. Chiedeva, quindi, l'accoglimento ELle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere, inaudita et altera parte, ovvero previa instaurazione EL contraddittorio, l'efficacia esecutiva EL D.I. opposto, per le ragioni indicate in narrativa poiché allo stato il credito non è certo, liquido ed esigibile;
in via ulteriormente preliminare: dato atto che il D.I. opposto è stato emesso immediatamente esecutivo, in violazione EL disposto degli articoli 633 e seguenti c.p.c. revocare la provvisoria esecutività EL medesimo per le ragioni esposte in parte motiva e qui richiamate;
In via principale e nel merito: dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5356/2019, ruolo n. 14903/2019, repertorio n. 7905/2019, emesso il 28/10/2019 dal Tribunale di Brescia e notificato il 23/11/2019, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla signora;
in ogni caso Parte_1 Controparte_1 con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio”. La signora si costituiva ritualmente in giudizio, contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e prodotto rassegnano le seguenti conclusioni: “in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione e la richiesta di revoca ELla esecuzione provvisoria EL decreto opposto per le ragioni dedotte in narrativa non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ed avendo comunque parte creditrice provato la natura EL proprio credito;
In via principale: respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: dichiarare tenuto e condannare a pagare Parte_1 in favore di le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa Controparte_1 somma di giustizia meglio vista oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese”. Parte opposta confermava di avere prestato le somme ingiunte al signor e di Pt_1 pretenderne la restituzione. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott.ssa Laura Frata, udienza di prima comparizione EL 23.04.2020, differita al 18.06.2020. A detta udienza, il giudice, previa discussione ELle parti, visto l'art. 649 c.p.c., disponeva la sospensione ELla provvisoria esecuzione EL decreto ingiuntivo opposto. Con decreto EL 29.10.2020, il giudice confermava la sospensione ELla provvisoria esecutività EL decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e assegnava il procedimento al gop HE FU, la quale con ordinanza EL 04.11.2020, fissava l'udienza EL 05.03.2021 per la discussione sui mezzi istruttori. All'udienza EL 05.03.2021 le parti discutevano riportandosi alle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. depositate e il giudice emetteva ordinanza istruttoria in pari data;
l'udienza era rinviata per l'escussione dei testi ammessi al 28.05.2021. La prova orale proseguiva all'udienza EL 01.10.2021. All'udienza EL 24.02.2022, dopo un ulteriore tentativo di conciliazione con esito negativo, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 22.09.2022. A detta udienza, i procuratori ELle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di p.c. già depositati telematicamente;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori ELle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Con il provvedimento monitorio, la signora pretende il pagamento ELla Controparte_1 complessiva somma di € 21.181,00, importo infruttifero da lei prestato al signor Parte_1 in tre momenti diversi e risultanti da tre distinti riconoscimenti di debito sottoscritti
[...] da tesso. Pt_1 Precisamente, il primo datato 14.08.2023 per € 8.500,00, il secondo datato 01.07.2027 per
€ 9.081 e il terzo datato 22.02.2018 per € 3.600,00. Di contro, il signor a dichiarato nella sua opposizione di non avere mai richiesto o Pt_1 ottenuto prestiti dall'opposta e di essersi semplicemente costituito garante ELla moglie per il pagamento dei canoni di locazione in forza EL contratto di locazione EL 01.09.2008 tra la stessa moglie e la figlia ELla signora quest'ultima usufruttuaria ELl'immobile locato CP_1
e, quindi, percipiente i canoni. Ebbene, la documentazione allegata in atti e le testimonianze rese conducono all'accoglimento ELle ragioni di parte opponente. Effettivamente, le ricognizioni di debito in forza ELle quali la signora ha agito CP_1 monitoriamente risultano prive di causa. Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza ELl'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione ELla consapevolezza ELl'esistenza EL debito e riveli i caratteri ELla volontarietà La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale ELla causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario ELla dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ELla ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Trib. Venezia 09.01.2024). Nel caso di specie, non emerge dai pretesi riconoscimenti la causa EL rapporto obbligatorio e la signora nulla ha provato, né in sede monitoria né in sede di opposizione, in CP_1 merito all'esistenza di un contratto di prestito infruttifero;
non ha dato nemmeno prova ELla dazione EL denaro, peraltro per importi considerevoli, al signor Pt_1 Sin dal primo atto, a sostenuto che i riconoscimenti di debito vennero sottoscritti a Pt_1 conferma e garanzia EL debito contratto dalla moglie signora , con riferimento ai CP_2 canoni di locazione non pagati, secondo un contratto di affitto di immobile di proprietà ELla signora , figlia ELla la quale sin dall'inizio EL rapporto ebbe a Persona_1 CP_1 percepire i canoni in quanto usufruttuaria EL bene. L'opponente sosteneva, inoltre, che, anche grazie al sostegno di alcune associazioni per la casa, la signora era rientrata integralmente di tutta l'esposizione nei confronti ELla CP_2 con riferimento ai frutti ELla locazione. CP_1 Tutte queste circostanze sono emerse e confermate dalle dichiarazioni testimoniali ELla teste e ELl'assistente dei servizi sociali. CP_2 L'opponente non ha negato nei propri scritti difensivi l'avvenuta estinzione ELl'esposizione da parte ELla e non ha nemmeno negato che tutti i bonifici e le somme di cui al CP_2 contratto di locazione dovevano essere versati in favore ELla signora (cfr. CP_1 testimonianza resa dalla teste ). Testimone_1
Non si può non rilevare che parte opposta non ha mai contestato in modo puntuale e analitico i fatti posti dall'opponente a fondamento ELla propria opposizione, tanto che gli stessi fatti possono ritenersi ammessi senza necessità di prova. D'altra parte, l'opposta ha ricostruito i fatti in modo assolutamente generico, CP_1 sostenendo che la fonte autonoma di obbligazione era rappresentata da presunti prestiti erogati dalla l er viaggi all'estero e altre generiche necessità, senza fornire CP_1 Pt_1 alcuna prova circa la dazione ELle somme prestate, le relative modalità né i periodi in cui sarebbero state versate. All'assenza di riscontri probatori si accompagna la contraddittorietà ELle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale con quanto dichiarato negli atti: “il prestito al signor Pt_1
è stato elargito in più fasi con piccoli importi mi pare di ricordare sempre in contanti” e nella prima memoria istruttoria a pag. 2:” un primo prestito personale ELl'importo di Euro 8.500,00 è stato concesso ad Agosto 2013”. Si rileva che lo stesso contenuto dei riconoscimenti di debito è alquanto generico: la causa riconducibile agli asseriti prestiti infruttiferi non emerge nelle prime due scritture (cfr. docc. 3 e 4 di parte opponente) rispettivamente EL 14.8.2013 e ELl'11.7.2017 ed è esplicitato solo con scrittura EL 22.02.2018, dove si legge per la prima volta il riferimento ai prestiti. Dall'interrogatorio formale ELla signora è emersa chiaramente la genericità e CP_1 l'indeterminatezza rilevata già negli atti difensivi: l'opponente non è stata in grado nemmeno di ricordare se i prestiti, secondo lei elargiti in più fasi con piccoli importi, fossero dati in contanti. È emerso, invece, che l'unico rapporto giuridico sussistente tra le parti poteva essere l'esposizione accumulata dalla moglie di verso la signora scaturente dal Pt_1 CP_1 rapporto locatizio, rispetto al quale si è costituito garante con i riconoscimenti di Pt_1 debito. Poiché è stato provato, e non contestato, che l'esposizione relativa ai canoni è stata sanata, i riconoscimenti di debito rilasciati da garanzia EL rapporto debitorio, poi estintosi, Pt_1 hanno perso di efficacia con conseguente estinzione di qualsiasi pretesa creditoria da parte ELl'opposta. Per quanto esposto, ne consegue, e l'accoglimento ELle domande di parte opponente e la revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
* * * * In punto di regolamentazione ELle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione ELla soccombenza ELla parte opposta e ELl'attività processuale, le spese EL presente giudizio sono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, poste a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 dichiara che nulla è dovuto dal signor lla signora Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5356/2019, ruolo n. 14903/2019, repertorio n. 7905/2019, emesso il 28.10.2019 dal Tribunale di Brescia e notificato il 23.11.2019, unitamente a pedissequo atto di precetto;
2 condanna la parte opposta al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 ELle spese di lite EL presente giudizio di opposizione, liquidate in €
[...] 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice g.o.p. HE FU
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi ELl'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona EL Giudice Onorario dott.ssa HE FU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2020 EL ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], giusto mandato EL 14.09.2022 depositato telematicamente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Caruso EL foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Brescia via Floriano Ferramola n.3
opponente contro
(CF ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/09/1960, residente in [...], rappresentata e difesa nella presente procedura, come da procura a margine EL ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'avv. Walter Ventura, presso il cui studio elegge domicilio in Leno (BS) P.zza Cesare Battisti n° 24
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – riconoscimento di debito, pagamento somma.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di pc. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti EL giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione ELl'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 02.01.2020, i opponeva al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5356/2019, Parte_2 ruolo n. 14903/2019, repertorio n. 7905/2019, emesso il 28.10.2019 dal Tribunale di Brescia e notificato il 23/11/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento ELla somma di Euro 21.181,00 oltre agli interessi come da domanda, le spese ELla procedura monitoria liquidate in Euro 850,00 per compensi ed Euro 145,50 per esborsi, oltre alle spese generali 15%, Iva e C.p.a come per legge ed alle successive occorrende. Il predetto decreto veniva munito di formula esecutiva il 05.11.2019 e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto, il 23.11.2019, con diffida al pagamento ELla complessiva somma di € 22.791,75, oltre al costo di notifica ed agli interessi posteriori alla data ELla notifica e le spese successive occorrende sino al saldo. L'opponente sosteneva di non avere mai percepito prestiti dalla signora e di avere CP_1 accettato di sottoscrivere i tre riconoscimenti di debito solo in ragione ELl'esposizione ELla moglie in merito ai canoni di affitto che al tempo risultavano non essere stati coperti e non per “prestiti infruttiferi”. In ogni caso, i canoni erano stati integralmente saldati. Chiedeva, quindi, l'accoglimento ELle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere, inaudita et altera parte, ovvero previa instaurazione EL contraddittorio, l'efficacia esecutiva EL D.I. opposto, per le ragioni indicate in narrativa poiché allo stato il credito non è certo, liquido ed esigibile;
in via ulteriormente preliminare: dato atto che il D.I. opposto è stato emesso immediatamente esecutivo, in violazione EL disposto degli articoli 633 e seguenti c.p.c. revocare la provvisoria esecutività EL medesimo per le ragioni esposte in parte motiva e qui richiamate;
In via principale e nel merito: dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5356/2019, ruolo n. 14903/2019, repertorio n. 7905/2019, emesso il 28/10/2019 dal Tribunale di Brescia e notificato il 23/11/2019, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla signora;
in ogni caso Parte_1 Controparte_1 con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio”. La signora si costituiva ritualmente in giudizio, contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e prodotto rassegnano le seguenti conclusioni: “in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione e la richiesta di revoca ELla esecuzione provvisoria EL decreto opposto per le ragioni dedotte in narrativa non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ed avendo comunque parte creditrice provato la natura EL proprio credito;
In via principale: respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: dichiarare tenuto e condannare a pagare Parte_1 in favore di le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa Controparte_1 somma di giustizia meglio vista oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese”. Parte opposta confermava di avere prestato le somme ingiunte al signor e di Pt_1 pretenderne la restituzione. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott.ssa Laura Frata, udienza di prima comparizione EL 23.04.2020, differita al 18.06.2020. A detta udienza, il giudice, previa discussione ELle parti, visto l'art. 649 c.p.c., disponeva la sospensione ELla provvisoria esecuzione EL decreto ingiuntivo opposto. Con decreto EL 29.10.2020, il giudice confermava la sospensione ELla provvisoria esecutività EL decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e assegnava il procedimento al gop HE FU, la quale con ordinanza EL 04.11.2020, fissava l'udienza EL 05.03.2021 per la discussione sui mezzi istruttori. All'udienza EL 05.03.2021 le parti discutevano riportandosi alle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. depositate e il giudice emetteva ordinanza istruttoria in pari data;
l'udienza era rinviata per l'escussione dei testi ammessi al 28.05.2021. La prova orale proseguiva all'udienza EL 01.10.2021. All'udienza EL 24.02.2022, dopo un ulteriore tentativo di conciliazione con esito negativo, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 22.09.2022. A detta udienza, i procuratori ELle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di p.c. già depositati telematicamente;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori ELle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Con il provvedimento monitorio, la signora pretende il pagamento ELla Controparte_1 complessiva somma di € 21.181,00, importo infruttifero da lei prestato al signor Parte_1 in tre momenti diversi e risultanti da tre distinti riconoscimenti di debito sottoscritti
[...] da tesso. Pt_1 Precisamente, il primo datato 14.08.2023 per € 8.500,00, il secondo datato 01.07.2027 per
€ 9.081 e il terzo datato 22.02.2018 per € 3.600,00. Di contro, il signor a dichiarato nella sua opposizione di non avere mai richiesto o Pt_1 ottenuto prestiti dall'opposta e di essersi semplicemente costituito garante ELla moglie per il pagamento dei canoni di locazione in forza EL contratto di locazione EL 01.09.2008 tra la stessa moglie e la figlia ELla signora quest'ultima usufruttuaria ELl'immobile locato CP_1
e, quindi, percipiente i canoni. Ebbene, la documentazione allegata in atti e le testimonianze rese conducono all'accoglimento ELle ragioni di parte opponente. Effettivamente, le ricognizioni di debito in forza ELle quali la signora ha agito CP_1 monitoriamente risultano prive di causa. Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza ELl'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione ELla consapevolezza ELl'esistenza EL debito e riveli i caratteri ELla volontarietà La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale ELla causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario ELla dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante ELla ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Trib. Venezia 09.01.2024). Nel caso di specie, non emerge dai pretesi riconoscimenti la causa EL rapporto obbligatorio e la signora nulla ha provato, né in sede monitoria né in sede di opposizione, in CP_1 merito all'esistenza di un contratto di prestito infruttifero;
non ha dato nemmeno prova ELla dazione EL denaro, peraltro per importi considerevoli, al signor Pt_1 Sin dal primo atto, a sostenuto che i riconoscimenti di debito vennero sottoscritti a Pt_1 conferma e garanzia EL debito contratto dalla moglie signora , con riferimento ai CP_2 canoni di locazione non pagati, secondo un contratto di affitto di immobile di proprietà ELla signora , figlia ELla la quale sin dall'inizio EL rapporto ebbe a Persona_1 CP_1 percepire i canoni in quanto usufruttuaria EL bene. L'opponente sosteneva, inoltre, che, anche grazie al sostegno di alcune associazioni per la casa, la signora era rientrata integralmente di tutta l'esposizione nei confronti ELla CP_2 con riferimento ai frutti ELla locazione. CP_1 Tutte queste circostanze sono emerse e confermate dalle dichiarazioni testimoniali ELla teste e ELl'assistente dei servizi sociali. CP_2 L'opponente non ha negato nei propri scritti difensivi l'avvenuta estinzione ELl'esposizione da parte ELla e non ha nemmeno negato che tutti i bonifici e le somme di cui al CP_2 contratto di locazione dovevano essere versati in favore ELla signora (cfr. CP_1 testimonianza resa dalla teste ). Testimone_1
Non si può non rilevare che parte opposta non ha mai contestato in modo puntuale e analitico i fatti posti dall'opponente a fondamento ELla propria opposizione, tanto che gli stessi fatti possono ritenersi ammessi senza necessità di prova. D'altra parte, l'opposta ha ricostruito i fatti in modo assolutamente generico, CP_1 sostenendo che la fonte autonoma di obbligazione era rappresentata da presunti prestiti erogati dalla l er viaggi all'estero e altre generiche necessità, senza fornire CP_1 Pt_1 alcuna prova circa la dazione ELle somme prestate, le relative modalità né i periodi in cui sarebbero state versate. All'assenza di riscontri probatori si accompagna la contraddittorietà ELle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale con quanto dichiarato negli atti: “il prestito al signor Pt_1
è stato elargito in più fasi con piccoli importi mi pare di ricordare sempre in contanti” e nella prima memoria istruttoria a pag. 2:” un primo prestito personale ELl'importo di Euro 8.500,00 è stato concesso ad Agosto 2013”. Si rileva che lo stesso contenuto dei riconoscimenti di debito è alquanto generico: la causa riconducibile agli asseriti prestiti infruttiferi non emerge nelle prime due scritture (cfr. docc. 3 e 4 di parte opponente) rispettivamente EL 14.8.2013 e ELl'11.7.2017 ed è esplicitato solo con scrittura EL 22.02.2018, dove si legge per la prima volta il riferimento ai prestiti. Dall'interrogatorio formale ELla signora è emersa chiaramente la genericità e CP_1 l'indeterminatezza rilevata già negli atti difensivi: l'opponente non è stata in grado nemmeno di ricordare se i prestiti, secondo lei elargiti in più fasi con piccoli importi, fossero dati in contanti. È emerso, invece, che l'unico rapporto giuridico sussistente tra le parti poteva essere l'esposizione accumulata dalla moglie di verso la signora scaturente dal Pt_1 CP_1 rapporto locatizio, rispetto al quale si è costituito garante con i riconoscimenti di Pt_1 debito. Poiché è stato provato, e non contestato, che l'esposizione relativa ai canoni è stata sanata, i riconoscimenti di debito rilasciati da garanzia EL rapporto debitorio, poi estintosi, Pt_1 hanno perso di efficacia con conseguente estinzione di qualsiasi pretesa creditoria da parte ELl'opposta. Per quanto esposto, ne consegue, e l'accoglimento ELle domande di parte opponente e la revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
* * * * In punto di regolamentazione ELle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione ELla soccombenza ELla parte opposta e ELl'attività processuale, le spese EL presente giudizio sono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge, poste a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1 dichiara che nulla è dovuto dal signor lla signora Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5356/2019, ruolo n. 14903/2019, repertorio n. 7905/2019, emesso il 28.10.2019 dal Tribunale di Brescia e notificato il 23.11.2019, unitamente a pedissequo atto di precetto;
2 condanna la parte opposta al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 ELle spese di lite EL presente giudizio di opposizione, liquidate in €
[...] 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice g.o.p. HE FU
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi ELl'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.