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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 877/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.877/2019 vertente
TRA
(C.F.: ),in persona DE Sindaco pro tempore, difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ferdinando Parisi (C.F.: - pec: -appellante C.F._1 Email_1
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
(C.F.: Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._4
tutti difesi dagli Avv.ti Teresa Nirta (C.F.: ) ed Elisabetta Strangio (C.F.: C.F._5
); -appellati C.F._6
E
Arch. (C.F.: ) -appellata contumace Controparte_4 C.F._7
OGGETTO:Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.-appello alla Sentenza n. 957/2019 DE
Tribunale di OC pubblicata il 26/09/2019 nel procedimento n. 1513/2014
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 29/10/2014, Controparte_1
e adivano il Tribunale di OC al fine di ottenere Controparte_2 Controparte_3
la condanna DEla al risarcimento ex art. 2051 e/o 2043 c.c.per danni occorsi Parte_1 all'immobile di loro proprietà, ad autoveicoli e altri beni danneggiati a seguito DEle inondazioni avvenute nella notte tra il 24 ed il 25 settembre 2009.
Deducevano che a causa di un nubifragio verificatosi in quelle date, il torrente che scorreva lungo la zona limitrofa alla via Spanò DE NE , sulla quale si affacciava il fabbricato, straripava Parte_1
e inondava il seminterrato DEl'immobile di loro proprietà, causando danni all'immobile alle vetture ivi presenti e a beni mobili di diversa natura.
Ritenendo che la responsabilità fosse da imputare all'ente territoriale, per omessa/carente manutenzione degli argini e DE sistema di contenimento DEle acque nei tratti di sua competenza, adiva innanzi al Tribunale di Palmi il per sentirlo condannare al risarcimento DE Parte_1
danno ex art. 2051 e/o 2043 c.c. quantificato – giusta perizia giurata – in € 82.500,00.
Citavano, altresì, il funzionario DE – imputandole di avere causato Parte_2 Controparte_4 la perdita DE contributo straordinario destinato ai danneggiati DEl'alluvione, per avere inoltrato tardivamente la pratica relativa all'erogazione.
Chiedevano, dunque, la condanna in solido DE e DEl'arch. al Parte_1 CP_4 risarcimento DE danno di cui sopra a norma DEl'art. 2051 e/o 2043 c.c.
Con comparsa di risposta in primo grado DE 10/03/2015, si costituiva il il quale Parte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza DE giudice adito in favore DE Tribunale Regionale DEle
Acque Pubbliche, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo rispondere DE danno la Regione Calabria.
Nel merito,invocava la sussistenza DEl'evento fortuito atteso che i nubifragi che avevano interessato la zona DE erano stati di particolare violenza e, dunque, idonei ad integrare il caso fortuito. Pt_1
Relativamente alla tardiva presentazione DEla documentazione relativa al contributo straordinario, deduceva che lo stesso aveva ad oggetto solo beni immobili adibiti ad abitazione principale, situazione che non riguardava i che risiedevano altrove . CP_1
Sulla scorta di queste considerazioni, chiedeva il rigetto DEla domanda e la condanna di controparte al pagamento DEle spese DE giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo prova per teste ( escussa all'udienza DE 14/01/2016) Tes_1
nonché con CT tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi, le attività di manutenzione DEl'Ente comunale, il nesso causale ed, eventualmente, la quantificazione dei danni riportati.
2 La causa era decisa con sentenza n. 957/2019 con la quale il Tribunale di OC , respinte le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda liquidando in favore degli attori la somma di euro
71.900,00 di cui euro 37.900 per danni all'immobile ed euro 34.000 per danni agli autoveicoli e a beni mobili, secondo la quantificazione operata dal CT, oltre alle spese di CT e alle spese legali quantificate in € 7.795,00.
Rigettava invece la domanda relativa alla tardiva presentazione DEla domanda DE contributo regionale in quanto priva dei requisiti previsti, dichiarando altresì il proprio difetto di giurisdizione in favore DE giudice amministrativo.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 04/11/2019 il Parte_1
impugnava la sentenza n. 957/2019 ,deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano.
1) Con primo motivo contestava la decisione impugnata nella parte in cui riteneva sussistente la giurisdizione in capo al giudice adito, in luogo DE Tribunale Regionale DEle Acque Pubbliche.
Rappresentava che la domanda avrebbe dovuto essere incardinata nei confronti DEla Regione
Calabria stante la natura demaniale DE torrente in esame, rientrando tale fattispecie nell'alveo DEla casistica di cui all'art. 141 R.D. 1775/1933, circostanza peraltro avvalorata da giurisprudenza di legittimità meglio indicata in atti;
insisteva quindi nell'eccezione di difetto di giurisdizione
2) Con secondo motivo di appello lamentava il rigetto DEl'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al affermando che sulla scorta DEla documentazione versata Pt_1
in atti era di palese evidenza che il corso d'acqua persisteva all'interno DE terreno di proprietà di parte attrice, rendendo tale corso d'acqua di natura privata.
La natura privata DE torrente sarebbe stata individuabile dall'esame dai rilievi cartografici depositati in primo grado da stessa parte attrice, comportava la proprietà DElo stesso in capo ai e, CP_1
conseguentemente, un obbligo di manutenzione ordinaria.
3) Con terzo motivo di appello contestava la decisione impugnata nella parte in cui non aveva accertato l'eccezionalità DEl'evento atmosferico. Evidenziava come sia la sentenza che l'espletata
CT non avevano mai preso in considerazione tale aspetto, in quanto si sarebbero limitati a richiamare una pronuncia DEla Suprema Corte, senza però aver prima accertato, sulla base dei documenti allegati al fascicolo di causa e di specifica risposta ai quesiti da parte DE CT, la portata DEl'evento atmosferico che aveva interessato il la notte tra il 24 e il 25 settembre Parte_1
2009. Era stata omessa qualsiasi indagine sulla portata DEl'evento alluvionale, sulla prevedibilità DElo stesso, e sulle opere che il avrebbe potuto porre in essere per evitare l'evento, Parte_1 nei limiti DEle proprie competenze.”, lamentava inoltre la carenza di prova in capo a controparte poiché “Controparte, per contro, avrebbe dovuto documentare lo stato di fatto, quantomeno nei
3 giorni o nei mesi successivi all'evento, e non vi ha provveduto, ritenendo assolto il proprio onere probatorio allegando esclusivamente dei preventivi e DEle fotografie a rappresentazione DE danno subito che nulla di conducente forniscono in merito alle cause dei danni richiesti.”.
4) Con il quanto motivo di gravame, impugnava la sentenza nella parte in cui imputava in capo al la responsabilità ex art. 2051 c.c., perché alcuna prova sarebbe stata fornita Parte_1 relativamente all'obbligo DEl'ente DEl'attività di manutenzione DEl'alveo.
Continuava eccependo la generalità DEl'elaborato peritale poiché svolta a distanza di 9 anni e senza un'adeguata descrizione DElo stato dei luoghi al momento DE sinistro.
Quanto all'eccezionalità DEl'evento alluvionale citava relativamente al medesimo evento, una sentenza DE Tribunale di OC DE 24/11/2014 emessa nel procedimento recante NRG 392/2011.
5) Con il quinto motivo contestava il riconoscimento DEla somma di € 71.900,00 a titolo di risarcimento per danni occorsi all'immobile, alle vetture presenti e agli altri beni mobili.
Deduceva che alcuna prova era stata fornita in ordine ai danni subiti poiché “la quantificazione dei danni all'immobile è stata oggetto di constatazione da parte DE CT nominato dal Tribunale a distanza di diversi anni, i danni alle cose mobili sono stati liquidati sebbene soltanto asseriti da parte attrice. Infatti, l'unico teste escusso riferisce esclusivamente dei danni alla struttura e di autovetture che galleggiavano. La presenza nel seminterrato di derrate alimentari, attrezzature e altro non è stata dimostrata in alcun modo, pertanto la relativa voce di danno non poteva essere liquidata, come non poteva essere riconosciuto un danno di ben € 24.000,00 per DEle autovetture usate il cui valore
a nuovo sarebbe stato inferiore […] le autovetture risultavano di proprietà di terzi rimasti estranei al giudizio che mai alcuna lamentela hanno mosso al .”. Contestava sul punto la Parte_1
perizia giurata depositata in atti dai nella quale si individuavano i danni occorsi e la loro CP_1
quantificazione, atteso che tale documentazione – secondo costante giurisprudenza di legittimità – non assumeva alcun valore probatorio.
Chiedeva dunque, la riforma DEla sentenza sul punto, nello specifico la riduzione DEla somma dovuta a titolo di risarcimento danni.
6) Con sesto motivo di gravame contestava il mancato accertamento di un concorso di colpa ex art. 1226 c.c. atteso che “prudenza avrebbe voluto che nel realizzare l'immobile in prossimità di un corso d'acqua si fosse provveduto alla realizzazione di un sistema di smaltimento DEle acque eventualmente provenienti dalla strada e dal fossato”;
7) Con settimo e ottavo motivo deduceva l'erroneità DEla sentenza in punto di liquidazione DEle spese di lite atteso il rigetto DEla domanda relativa alla tardiva presentazione da parte DE DEla domanda volta all'erogazione DE contributo straordinario. Pt_1
4 Per tali ragioni chiedeva dichiararsi la compensazione parziale DEle spese di lite, ovvero – previo riconoscimento di un danno di importo inferiore di cui al quinto motivo di appello – la compensazione integrale DEle spese di lite e di CT.
Con comparsa di risposta DE 28/01/2020 si costituivano gli appellati contestando CP_1
quanto ex adverso dedotto, insistendo per la conferma DEla decisione già emessa.
Ritenevano corretta la statuizione relativa al rigetto DEla questione di giurisdizione in quanto l'oggetto DE giudizio di primo grado esulava dalla competenza DE Tribunale DEle Acque riguardando sostanzialmente la mancata regimentazione DEle acque piovane, essendo i danni lamentati dagli originari attori causati dalle acque meteoriche provenienti dalla pubblica via denominata Spanò e confluenti verso la proprietà degli stessi;
conseguentemente, ritenevano corretta la decisione in punto di rigetto DEl'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Contestavano il motivo di appello afferente alla sussistenza DE caso fortuito poiché, vista la natura oggettiva DEla responsabilità oggetto di causa, l'onere DEla prova DE fatto liberatorio doveva essere fornito puntualmente dall'Ente comunale, infatti “nel corso DE giudizio di primo grado il Pt_1
la cui attività difensiva ha rasentato l'inerzia, non ha dato prova, non solo di aver espletato la dovuta attività di controllo e manutenzione, ma anche di aver segnalato alla regione Calabria, ritenuta dallo stesso competente per la manutenzione DE torrente, lo stato di abbandono DElo stesso, né di aver predisposto i mezzi necessari e indispensabili per evitare eventi così dannosi.”, non potendo essere qualificato come caso fortuito l'evento alluvionale stante la sua tempestiva prevedibilità.
In punto di quantificazione DE danno, ritenevano corretta la statuizione DE giudice di prime cure in quanto la descrizione dei danni e la loro quantificazione erano supportati da idonea documentazione già allegata alla perizia giurata, dovendosi ritenere il richiamo per relationem effettuata dal CT assolutamente legittima;
e relativamente alle vetture presenti all'interno DEl'immobile “si rappresenta che pur non essendo tutte riconducibili alla proprietà degli originari attori, le stesse si trovavano nella loro concreta disponibilità e custodia e, venivano prodotte in primo grado dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai legittimi proprietari.”.
Non si costituiva, benché regolarmente citata con pec DE 28/10/2019 l'Arch. , che Controparte_4
deve essere dichiarata contumace.
Alla luce di tutte le considerazioni, gli appellati chiedevano l'integrale conferma DEla sentenza impugnata e la condanna di controparte alle spese DE presente giudizio.
A seguito di alcuni differimenti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza DE 07/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. A scioglimento DEla riserva il Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. , di cui le parti profittavano
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: nessuna domanda è stata riproposta nei confronti DEla la cui chiamata CP_4
in giudizio deve qualificarsi come mera denuntiatio litis, avendo i in questa sede chiesto CP_1
solo la conferma DEla sentenza, senza spiegare appelli incidentali.
Sono infondate le eccezioni preliminari in rito e di merito avanzate dal Pt_1
Il giudice di prime cure ha affermato la propria giurisdizione “in quanto l'oggetto DE presente giudizio non riguarda la speciale e residuale competenza DE Tribunale DEle Acque che –ricordiamo- ha giurisdizione in tema di demanialità DEle acque circa i limiti e gli alvei dei bacini e dei corsi
d'acqua pubblici di cui all'art.14° e 141 T.U. sulle acque.”.
Gli argomenti DEl'appellante non scalfiscono affatto tale decisione, confondendo gli obblighi DEla manutenzione ordinaria DEl'alveo (pulizia da vegetazione, detriti, materiali che vi si accumulano) che incombono sull'ente territoriale che veda scorre un torrente nel propri territorio, con gli obblighi
(ed il contenzioso) che trovano origine nella realizzazione di vere e proprie opere idrauliche e di regimentazione DEle acque pubbliche.
Nella specie non si controverte infatti DEla manutenzione di argini o sponde di corsi di acque pubbliche , spettanti alla competenza dei tribunali regionali DEle acque (Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 25905 DE 05/09/2023 ), risultando la causa DE danno l'esondazione DEle acque DE torrente ingrossatesi per le abbondanti piogge, e ostacolate nel deflusso dalla mancata pulizia DE fondo DE torrente, invaso da vegetazione di ogni genere (come accertato dal CT ), e poi dalla cattiva realizzazione DEla strada Comunale – la via Spanò- che per a sua conformazione e la mancanza di adeguate opere di captazione DEle acque che vi si erano riversate, le ha incanalate, creando gi allagamenti degli immobili dei quali si lamentano gli attori .
Peraltro il danno, oltre che dall'esondazione DE torrente invaso da vegetazione, era stato causato, come accertato dal CT, da “…un'errata progettazione DEla strada –di competenza comunale- che proprio in prossimità DE torrente, non ha previsto un sistema per evitare eventi DE genere, ma ha addirittura costruito la strada ad un livello inferiore rispetto al torrente […] Pertanto, non pare condivisibile il ricorso all'evento eccezionale, a causa di una non previdente progettazione oltreché di una omessa manutenzione DE tratto stradale nel punto d'intersezione con il torrente..”
Analoghi argomenti sono stati già affermati in altra decisione resa dal Tribunale di OC in altro processo di risarcimento intentato da altri proprietari di immobili contro il , per Parte_1
danni da allagamenti conseguiti al medesimo evento meteorico DE 24-25 settembre 2009 e per l'esondazione DElo stesso torrente . Questa sentenza, menzionata dalla difesa nella CP_1
comparsa di risposta di appello (sentenza n. 91 DE 2017, nel processo n 440/2010 RG Tribunale OC
6 ) ha escluso la giurisdizione DE Tribunale DEle acque citando il Rd n 1775/33 art 140; che non risulta essere stata impugnata.
Parimenti deve respingersi il motivo d'appello che ripropone il difetto di legittimazione passiva: il – evidentemente ammettendo che il torrente non sia di proprietà DE demanio idrico – ha Pt_1
sostenuto che ricadrebbe sul suolo di parte attrice;
senza tuttavia riuscire a documentare la circostanza, per la quale non potrebbero utilizzarsi meri segni grafici contenuti nelle mappe catastali, da sempre inidonee a far prova DEla titolarità dei beni immobili in esse censiti .
L'argomento sarebbe comunque ininfluente, perché come si è detto, la relazione peritale attribuisce certamente anche in consistente misura la causa DEl'incanalamento DEle acque e DEl'allagamento alla conformazione e mancanza di adeguati sistemi di smaltimento DEla strada comunale – Via Spanò. Di conseguenza anche se il non fosse – per ipotesi - l'unico Pt_1 responsabile DEl'evento danno e DE risarcimento, dovuto non potrebbe esimersi dal sopportarne le conseguenze ex art 2055 cc;
peraltro avrebbe potuto in primo grado chiamare in giudizio gli altri enti o soggetti ritenuti responsabili o corresponsabili, e non lo ha fatto.
Invece in primo grado si è limitato a chiedere di respingere la domanda ed eccepire un difetto di legittimazione passiva, senza chiamare in giudizio nessun altro soggetto.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, in relazione all'entità dei danni risarcibili, mentre non possono trovare accoglimento i motivi di appello che tendono a escludere la responsabilità ex art. 2051 c,c. in capo al . Parte_1
Tale, responsabilità oggettiva nascente dall'evidente rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria DE caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad interrompere il nesso causale che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o DEla stessa parte danneggiata.
Nel caso in esame è stato appurato che la causa dei danni subiti da odierne parti appellate è da ricondursi ad un evento meteorico di particolare intensità avvenuto nella notte DE 24-25 settembre
2009 che provocava l'esondazione DE canale verso la traversa accessoria DEla principale via Spanò.
Ma neppure ove si sostenga l'eccezionalità DEl'evento il andrebbe esente da responsabilità Pt_1
: la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha più volte precisato che sussiste la responsabilità dei Comuni tutte le volte in cui l'Ente “non ha realizzato alcun intervento, neppure manutentivo, atto
a migliorare il deflusso DEle acque in quella zona […] Una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati […],
a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione DE sistema di
7 smaltimento DEle acque nella maniera più scrupoloso e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato” (Cass. Civ., Sent n. 5658 DE 09/03/2010; Cass. Civ., Sent. n. 10898 DE
08/05/2013; C. App. Lecce, Sent. n. 315 DE 29/03/2023).
Non solo la cattiva gestione dei canali in caso di eventi atmosferici di imponente portata è idonea ad integrare la responsabilità oggettiva in capo all'Ente, ma – in ossequio al principio DE neminem ledere - va considerata anche la corretta gestione dei tratti stradali di uso pubblico volta a garantire l'incolumità pubblica dei cittadini e DE loro patrimonio.
Nel caso in esame, i principi di cui sopra risultano perfettamente in linea con le risultanze DEl'elaborato peritale di primo grado, le cui conclusioni sul punto risultano logiche e coerenti con i fatti di causa;
proprio perché si è già detto come sia emersa già per la cattiva realizzazione DEla strada via Spanò: “Nel punto di confluenza fra il predetto Torrente e la , le quote Parte_3
altimetriche presentano un leggero avvallamento […] Di fronte a suddetta configurazione plano- altimetrica è inevitabile che l'acqua raccolta dal canale, a causa DEla vegetazione presente nell'alveo che paralizza notevolmente la sezione di deflusso, non defluisca verso valle;
conseguentemente laddove trova punti altimetrici sottoquota..”
Oltretutto, parte appellante non ha curato di dimostrare il caso fortuito individuato nell'eccezionalità DEle piogge cadute nel settembre 2009.
In materia di tali eventi atmosferici, giurisprudenza di legittimità ha sempre più volte escluso l'evento fortuito in quanto“la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero DEle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) DE fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso" (Cass. n. 522 DE 1987); ciò anche perché "il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili” (Cass. Civ., Sent. n. 30521 DE 22/11/2019).
In tali circostanze, la prova DE caso fortuito deve essere fornita con particolare rigore da parte onerata, infatti “quando assumono i caratteri DEl'imprevedibilità oggettiva e DEl'eccezionalità, da accertarsi - sulla base DEle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione DEla "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento DEl'evento atmosferico, non rilevando la diligenza osservata dal
8 custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso DEle acque piovane. Deve pertanto ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia error in iudicando in riferimento all'art. 2051 c.c., dal momento che i criteri di valutazione applicati nella disamina DEla fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza DE caso fortuito.” (Cass. Civ., Ord. n. 32643 DE 23/11/2023).
Dalla documentazione disponibile in atti si evince che parte onerata, , nulla ha Parte_1 prodotto a sostegno DEl'eccezionalità DEl'evento, per il quale non era necessario l'apporto DE
CT ben potendo il acquisire e produrre i dati pluviometrici che avrebbero dovuto Pt_1 dimostrare l'effettiva eccezionalità DEl'evento atmosferico, tale da classificarlo nel novero DE caso fortuito , esonerante la responsabilità DE custode.
Ma il non ha prodotto nulla di ciò, né risulta altrimenti la natura eccezione DEl'evento. Pt_1
Le dichiarazioni amministrative DElo stato di emergenza o calamità non risultano idonee a garantire la prova DEl'eccezionalità DEl'evento poiché “in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte DEl'autorità amministrativa, di DEibere dichiarative DElo stato di calamità non costituisce di per sé prova DEl'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione.” (Cass. Civ.,
Ord. n. 21461 DE 31/07/2024).
Nessun concorso di colpa può neppure essere attribuito in capo a parte danneggiata in quanto l'immobile risultava essere adeguatamente supportato da idonee strutture di canalizzazione DEle acque piovane;
infatti, dalle operazioni peritali era emerso che “Lungo la rampa di accesso allo scantinato di proprietà DEla parte attrice, è ubicata una canaletta, coperta da una griglia metallica, collegata ad un pozzo per lo scarico DEle acque piovane che provengono dal cortile DEl'intero immobile. Le dimensioni DEla predetta canaletta sono sufficientemente idonee per smaltire l'acqua raccolta dalle falde DE tetto DEl'immobile nonché quella raccolta dalla corte DEla proprietà
.”. A rendere insufficienti le strutture di smaltimento DEle acque è stata la massa di acqua CP_1
incanalatasi dalla strada, per la già illustrata DEla responsabilità DE Pt_1
Plasticamente il CT ha – a pag. 4 DEl'elaborato- affermato: “ La traversa Spanò ha fatto da canale naturale alle acque esondate dal canalone, facendole arrivare in prossimità DEl'ingresso DEla rampa DEl'immobile di parte attrice e da qui all'interno DE piano seminterrato “.
Risulta quindi evidente il nesso causale fra l'incapacità DEla strada comunale di smaltire le acque (
e anzi la sua precisa capacità di incanalarle) nel verificarsi DEl'allagamento dei locali CP_1
Risultando provata la responsabilità in capo all'Ente e, dunque, l'eziologia dei danni occorsi, deve tuttavia distinguersi fra i danni conseguiti al sinistro.
9
Tuttavia, a mente degli atti deve ritenersi parzialmente fondato il motivo d'appello che invoca la riduzione DE risarcimento dei danni.
Devono distinguersi i danni occorsi all'immobile, da quelli relativi alle autovetture e alle merci;
e solo i danni all'immobile possono essere posti a carico DE Pt_1
Infatti i danni sono stati stimati dal CT a distanza di molto tempo dai fatti (l'indagine peritale si
è svolta nel 2014); e il consulente non ha neppure dichiarato se i danni alle strutture murarie sono stati personalmente visionati o se si è rifatto alle descrizioni DEla relazione di parte.
Si ha ragione di ritenere che al momento DEl'accesso DE CT non vi fossero danni visibili: nella fin tropo scarna relazione non si spiega quale sia stata la fonte di conoscenza. Non vi è alcuna fotografia allegata dal CT alla relazione, e ciò induce a ritenere che l'individuazione dei danni al fabbricato sia stata frutto DE recepimento DEl'elaborato di parte attrice.
Elaborato che non potrebbe da solo avere alcun valore di prova, ma che nella specie può avere valenza indiziaria in ragione DE fatto che l'entità DEl'allagamento e DEle sue conseguenze sono state oggetto DEla prova testimoniale e soprattutto DEle fotografie prodotte assieme alla relazione dei
Vigili DE Fuoco che sono intervenuti .
La relazione DEl'intervento dei VVFF fa espresso riferimento all'acqua che raggiungeva un metro e mezzo;
e ai gravissimi danni alle merci ivi custodite;
nelle fotografie prodotte dagli attori in primo grado si vedono i VVFF durante l'intervento sui locali allagati, e il livello alto DEl'acqua riversatasi nei locali, , la vastità DEl'allagamento.
Anche se non vi sono più dettagliati documenti, è agevole comprendere che un evento di tale portata abbia potuto effettivamente creare danni agli intonaci, alle pavimentazioni, agli impianti idrici ed elettrici, tanto da imporne il rifacimento.
Può quindi ritenersi che in locali vasti come quelli rappresentati nelle fotografie dei vigili DE Fuoco,
i danni agli impianti e alle strutture murarie (da imbibizione dei pavimenti, degli intonaci, ecc) possano essere stati quelli indicati dalla perizia di parte attrice e ritenuti verosimili e recepiti dal CT
.
Può quindi presumersi che la somma di euro 37.900,00 sia pur sommariamente calcolata dal CT con riferimento alle lavorazioni necessarie (rifacimento intonaci, pavimenti, infissi, revisione impianti, demolizioni e rifacimenti deteriorati, ecc. ) possa essere riconosciuta quale risarcimento DE danno per le conseguenze DEl'allagamento sugli immobili.
La condanna DE deve limitarsi a questa somma, oltre rivalutazioni dalla data DEla Pt_1
relazione DE CT fino alla sentenza di primo grado
10 Gli interessi al tasso legale dovranno calcolarsi sulla somma devalutata alla data DEl'evento dannoso (settembre 2009) e via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo
Invece va accolto l'appello nella parte in cui lamenta il riconoscimento degli altri danni riconosciuti dal Tribunale per 34.000 euro, non provati o non spettanti agli attori- odierni appellati.
Parte appellante sul punto evidenziava che “il Giudice ed il CT non hanno tenuto conto DE fatto che le parti attrici non erano indennizzabili per il danno agli automezzi poiché le autovetture risultavano di proprietà di terzi rimasti estranei al giudizio che mai alcuna lamentela hanno mosso al Comune di ”. Pt_1
Dalla documentazione in atti emerge che tra le autovetture presenti nell'immobile e interessate dall'alluvione solo la vettura Alfa Romeo tg. CW509GK risultava intestata ad una DEle parti in causa, per la quale veniva depositato un preventivo di riparazione DE Controparte_3
09/10/2009 totalmente privo di sottoscrizione per un ammontare complessivo di € 8.574,52.
Tale “documento” non ha alcun valore al fine di provare i danni al veicolo
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che neppure la fattura di riparazione può costiuire prova DE danno “Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova DE danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.” (Cass. Civ., Ord. n. 3293 DE 13/02/2018).
Un preventivo privo di qualsiasi sottoscrizione, che non ha alcuna valenza fiscale, è maggior ragione assolutamente inidoneo;
, e non risulta accompagnato da alcuna prova di esborso né di effettiva riparazione;
non può costituire quindi prova di danno né DEla sua entità.
Non si potrebbe in nessun caso far ricorso al criterio equitativo, che può operare solo quando il danno è di difficile prova, e non invece quando la prova sia carente perché frutto di mancato assolvimento DEl'onere dalla parte che ne era gravata.
Deve poi rilevarsi la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alle parti appellate
, attrici in primo grado, relativamente a tutti gli altri veicoli , risultanti intestati a soggetti diversi o dei quali non è stata dimostrata la titolarità.
Deve quindi respingersi l'originaria domanda di risarcimento dei danni a tutti i veicoli
Risulta, ancora sfornita di qualsivoglia supporto probatorio la richiesta di risarcimento dei danni agli altri beni mobili o merci asseritamente presenti nel magazzino DEl'immobile di proprietà
CP_1
11 Ma non vi è alcuna prova utilizzabili ai fini di causa circa la natura, qualità e quantità DEle merci o attrezzature danneggiate.
Non è certamente sufficiente da solo a costituire prova il riferimento nel verbale di intervento dei
VV.FF., nel quale veniva attestato che l'allagamento aveva interessato i locali DE seminterrato, i quali erano adibiti al deposito di auto e al deposito di beni di varia natura quali generi alimentari, senza nulla specificare in ordine alla tipologia di beni e alle loro effettive condizioni.
Totalmente inutilizzabile in giudizio come prova è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma di che elencava i beni danneggiati a seguito DEl'allagamento: è regola Controparte_1
generale che nessuno può produrre documenti al fine di costituirsi con essi prova processuale.
Peraltro DEla natura, qualità e quantità di tali materiali non vi è neppure alcuna immagine, nè alcuna fotografia. La carenza di qualsiasi documentazione rende DE tutto insufficiente il generico elenco contenuto nella perizia giurata e DE tutto acriticamente ed immotivatamente recepito dal CT.
Va quindi accolto parzialmente l'appello DE e respinta anche la domanda di Pt_1
risarcimento DE danno ai veicoli e alle altre merci.
La parziale riforma DEla sentenza assorbe l'appello sulle spese, perché alla odierna decisine consegue una diversa regolamentazione anche DEle spese di lite DE primo grado di giudizio
In punto di spese, appare di giustizia, stante l'accoglimento DEla domanda in misura pari alla metà DE petitum, compensare per metà le spese DE primo e DE presente grado fra le parti, lasciando a carico DE ed in favore DEle parti appellate in solido solo la residua metà. Pt_1
Ai fini DEl'applicazione DE DM55/2014 e DE DM 147/2022 lo scaglione di riferimento deve ricondursi al decisum (riconoscimento dei soli danni all'immobile, per 37.900 euro) e quindi quello compreso tra € 26.001 a € 52.000.
Stante la mancanza di complessità possono essere liquidati i minimi per entrambi i gradi;
quindi le spese sono pari ad euro € 1.904,50 per il primo grado, già nella misura DE 50%;
Fase di studio DEla controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva DE giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
Riduzione DE 50 % per compensazione parziale = Compenso al netto DEla riduzioni € 1.904,50
Per il presente grado le spese , già decurtate al 50% . sono pari ad euro 2.498,00, sempre calcolate ai minimi.
Fase di studio DEla controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva DE giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
12 Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00
Riduzione DE 50 % per compensazione parziale= Compenso al netto DEla riduzioni euro 2.498,00,
Le somme vanno maggiorate di IVA e CPA come per legge oltre spese forfetarie.
La somma spettante alle appellate deve esere distratta ex art 93 cpc al loro difensor che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc .
Vanno poste a carico di entrambe le parti i ragione DE 50% anche le spese DEla CT come liquidata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appelloproposto
C.F.: ), in persona DE Sindaco pro tempore, nei confronti Parte_4 P.IVA_1
, e avverso la Sentenza Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
n. 957/2019 DE Tribunale di OC emessa e pubblicata il 26/09/2019; nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 877/2019così provvede:
In parziale accoglimento dei motivi di appello
- Dichiara la contumacia di Controparte_4
- Accoglie parzialmente l'appello DE , e per l'effetto riduce il dovuto in Parte_1
favore dei a titolo di risarcimento DE danno alla somma di euro 37.900,00 oltre CP_1
rivalutazioni dalla data DEla relazione DE CT (2017) fino alla sentenza di primo grado;
da maggiorarsi di interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data DEl'evento dannoso (settembre 2009) e via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo
- Rigetta nel resto l'originaria domanda.
- Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi e pone a carico DE la residua Pt_1 metà, che si liquida in favore degli appellati in solido in tal misura per € 1.904,50 per il primo grado, ed euro 2.498,00, per il presente , oltre spese forfetarie, IVA e CPA se dovute
- Spese distratte ex art. 93 cpc in favore DEl'avv Elisabetta Strangio.
Reggio Calabria, così deciso il giorno 11 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
13
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.877/2019 vertente
TRA
(C.F.: ),in persona DE Sindaco pro tempore, difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ferdinando Parisi (C.F.: - pec: -appellante C.F._1 Email_1
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
(C.F.: Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._4
tutti difesi dagli Avv.ti Teresa Nirta (C.F.: ) ed Elisabetta Strangio (C.F.: C.F._5
); -appellati C.F._6
E
Arch. (C.F.: ) -appellata contumace Controparte_4 C.F._7
OGGETTO:Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.-appello alla Sentenza n. 957/2019 DE
Tribunale di OC pubblicata il 26/09/2019 nel procedimento n. 1513/2014
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 29/10/2014, Controparte_1
e adivano il Tribunale di OC al fine di ottenere Controparte_2 Controparte_3
la condanna DEla al risarcimento ex art. 2051 e/o 2043 c.c.per danni occorsi Parte_1 all'immobile di loro proprietà, ad autoveicoli e altri beni danneggiati a seguito DEle inondazioni avvenute nella notte tra il 24 ed il 25 settembre 2009.
Deducevano che a causa di un nubifragio verificatosi in quelle date, il torrente che scorreva lungo la zona limitrofa alla via Spanò DE NE , sulla quale si affacciava il fabbricato, straripava Parte_1
e inondava il seminterrato DEl'immobile di loro proprietà, causando danni all'immobile alle vetture ivi presenti e a beni mobili di diversa natura.
Ritenendo che la responsabilità fosse da imputare all'ente territoriale, per omessa/carente manutenzione degli argini e DE sistema di contenimento DEle acque nei tratti di sua competenza, adiva innanzi al Tribunale di Palmi il per sentirlo condannare al risarcimento DE Parte_1
danno ex art. 2051 e/o 2043 c.c. quantificato – giusta perizia giurata – in € 82.500,00.
Citavano, altresì, il funzionario DE – imputandole di avere causato Parte_2 Controparte_4 la perdita DE contributo straordinario destinato ai danneggiati DEl'alluvione, per avere inoltrato tardivamente la pratica relativa all'erogazione.
Chiedevano, dunque, la condanna in solido DE e DEl'arch. al Parte_1 CP_4 risarcimento DE danno di cui sopra a norma DEl'art. 2051 e/o 2043 c.c.
Con comparsa di risposta in primo grado DE 10/03/2015, si costituiva il il quale Parte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza DE giudice adito in favore DE Tribunale Regionale DEle
Acque Pubbliche, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo rispondere DE danno la Regione Calabria.
Nel merito,invocava la sussistenza DEl'evento fortuito atteso che i nubifragi che avevano interessato la zona DE erano stati di particolare violenza e, dunque, idonei ad integrare il caso fortuito. Pt_1
Relativamente alla tardiva presentazione DEla documentazione relativa al contributo straordinario, deduceva che lo stesso aveva ad oggetto solo beni immobili adibiti ad abitazione principale, situazione che non riguardava i che risiedevano altrove . CP_1
Sulla scorta di queste considerazioni, chiedeva il rigetto DEla domanda e la condanna di controparte al pagamento DEle spese DE giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo prova per teste ( escussa all'udienza DE 14/01/2016) Tes_1
nonché con CT tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi, le attività di manutenzione DEl'Ente comunale, il nesso causale ed, eventualmente, la quantificazione dei danni riportati.
2 La causa era decisa con sentenza n. 957/2019 con la quale il Tribunale di OC , respinte le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda liquidando in favore degli attori la somma di euro
71.900,00 di cui euro 37.900 per danni all'immobile ed euro 34.000 per danni agli autoveicoli e a beni mobili, secondo la quantificazione operata dal CT, oltre alle spese di CT e alle spese legali quantificate in € 7.795,00.
Rigettava invece la domanda relativa alla tardiva presentazione DEla domanda DE contributo regionale in quanto priva dei requisiti previsti, dichiarando altresì il proprio difetto di giurisdizione in favore DE giudice amministrativo.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 04/11/2019 il Parte_1
impugnava la sentenza n. 957/2019 ,deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano.
1) Con primo motivo contestava la decisione impugnata nella parte in cui riteneva sussistente la giurisdizione in capo al giudice adito, in luogo DE Tribunale Regionale DEle Acque Pubbliche.
Rappresentava che la domanda avrebbe dovuto essere incardinata nei confronti DEla Regione
Calabria stante la natura demaniale DE torrente in esame, rientrando tale fattispecie nell'alveo DEla casistica di cui all'art. 141 R.D. 1775/1933, circostanza peraltro avvalorata da giurisprudenza di legittimità meglio indicata in atti;
insisteva quindi nell'eccezione di difetto di giurisdizione
2) Con secondo motivo di appello lamentava il rigetto DEl'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al affermando che sulla scorta DEla documentazione versata Pt_1
in atti era di palese evidenza che il corso d'acqua persisteva all'interno DE terreno di proprietà di parte attrice, rendendo tale corso d'acqua di natura privata.
La natura privata DE torrente sarebbe stata individuabile dall'esame dai rilievi cartografici depositati in primo grado da stessa parte attrice, comportava la proprietà DElo stesso in capo ai e, CP_1
conseguentemente, un obbligo di manutenzione ordinaria.
3) Con terzo motivo di appello contestava la decisione impugnata nella parte in cui non aveva accertato l'eccezionalità DEl'evento atmosferico. Evidenziava come sia la sentenza che l'espletata
CT non avevano mai preso in considerazione tale aspetto, in quanto si sarebbero limitati a richiamare una pronuncia DEla Suprema Corte, senza però aver prima accertato, sulla base dei documenti allegati al fascicolo di causa e di specifica risposta ai quesiti da parte DE CT, la portata DEl'evento atmosferico che aveva interessato il la notte tra il 24 e il 25 settembre Parte_1
2009. Era stata omessa qualsiasi indagine sulla portata DEl'evento alluvionale, sulla prevedibilità DElo stesso, e sulle opere che il avrebbe potuto porre in essere per evitare l'evento, Parte_1 nei limiti DEle proprie competenze.”, lamentava inoltre la carenza di prova in capo a controparte poiché “Controparte, per contro, avrebbe dovuto documentare lo stato di fatto, quantomeno nei
3 giorni o nei mesi successivi all'evento, e non vi ha provveduto, ritenendo assolto il proprio onere probatorio allegando esclusivamente dei preventivi e DEle fotografie a rappresentazione DE danno subito che nulla di conducente forniscono in merito alle cause dei danni richiesti.”.
4) Con il quanto motivo di gravame, impugnava la sentenza nella parte in cui imputava in capo al la responsabilità ex art. 2051 c.c., perché alcuna prova sarebbe stata fornita Parte_1 relativamente all'obbligo DEl'ente DEl'attività di manutenzione DEl'alveo.
Continuava eccependo la generalità DEl'elaborato peritale poiché svolta a distanza di 9 anni e senza un'adeguata descrizione DElo stato dei luoghi al momento DE sinistro.
Quanto all'eccezionalità DEl'evento alluvionale citava relativamente al medesimo evento, una sentenza DE Tribunale di OC DE 24/11/2014 emessa nel procedimento recante NRG 392/2011.
5) Con il quinto motivo contestava il riconoscimento DEla somma di € 71.900,00 a titolo di risarcimento per danni occorsi all'immobile, alle vetture presenti e agli altri beni mobili.
Deduceva che alcuna prova era stata fornita in ordine ai danni subiti poiché “la quantificazione dei danni all'immobile è stata oggetto di constatazione da parte DE CT nominato dal Tribunale a distanza di diversi anni, i danni alle cose mobili sono stati liquidati sebbene soltanto asseriti da parte attrice. Infatti, l'unico teste escusso riferisce esclusivamente dei danni alla struttura e di autovetture che galleggiavano. La presenza nel seminterrato di derrate alimentari, attrezzature e altro non è stata dimostrata in alcun modo, pertanto la relativa voce di danno non poteva essere liquidata, come non poteva essere riconosciuto un danno di ben € 24.000,00 per DEle autovetture usate il cui valore
a nuovo sarebbe stato inferiore […] le autovetture risultavano di proprietà di terzi rimasti estranei al giudizio che mai alcuna lamentela hanno mosso al .”. Contestava sul punto la Parte_1
perizia giurata depositata in atti dai nella quale si individuavano i danni occorsi e la loro CP_1
quantificazione, atteso che tale documentazione – secondo costante giurisprudenza di legittimità – non assumeva alcun valore probatorio.
Chiedeva dunque, la riforma DEla sentenza sul punto, nello specifico la riduzione DEla somma dovuta a titolo di risarcimento danni.
6) Con sesto motivo di gravame contestava il mancato accertamento di un concorso di colpa ex art. 1226 c.c. atteso che “prudenza avrebbe voluto che nel realizzare l'immobile in prossimità di un corso d'acqua si fosse provveduto alla realizzazione di un sistema di smaltimento DEle acque eventualmente provenienti dalla strada e dal fossato”;
7) Con settimo e ottavo motivo deduceva l'erroneità DEla sentenza in punto di liquidazione DEle spese di lite atteso il rigetto DEla domanda relativa alla tardiva presentazione da parte DE DEla domanda volta all'erogazione DE contributo straordinario. Pt_1
4 Per tali ragioni chiedeva dichiararsi la compensazione parziale DEle spese di lite, ovvero – previo riconoscimento di un danno di importo inferiore di cui al quinto motivo di appello – la compensazione integrale DEle spese di lite e di CT.
Con comparsa di risposta DE 28/01/2020 si costituivano gli appellati contestando CP_1
quanto ex adverso dedotto, insistendo per la conferma DEla decisione già emessa.
Ritenevano corretta la statuizione relativa al rigetto DEla questione di giurisdizione in quanto l'oggetto DE giudizio di primo grado esulava dalla competenza DE Tribunale DEle Acque riguardando sostanzialmente la mancata regimentazione DEle acque piovane, essendo i danni lamentati dagli originari attori causati dalle acque meteoriche provenienti dalla pubblica via denominata Spanò e confluenti verso la proprietà degli stessi;
conseguentemente, ritenevano corretta la decisione in punto di rigetto DEl'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Contestavano il motivo di appello afferente alla sussistenza DE caso fortuito poiché, vista la natura oggettiva DEla responsabilità oggetto di causa, l'onere DEla prova DE fatto liberatorio doveva essere fornito puntualmente dall'Ente comunale, infatti “nel corso DE giudizio di primo grado il Pt_1
la cui attività difensiva ha rasentato l'inerzia, non ha dato prova, non solo di aver espletato la dovuta attività di controllo e manutenzione, ma anche di aver segnalato alla regione Calabria, ritenuta dallo stesso competente per la manutenzione DE torrente, lo stato di abbandono DElo stesso, né di aver predisposto i mezzi necessari e indispensabili per evitare eventi così dannosi.”, non potendo essere qualificato come caso fortuito l'evento alluvionale stante la sua tempestiva prevedibilità.
In punto di quantificazione DE danno, ritenevano corretta la statuizione DE giudice di prime cure in quanto la descrizione dei danni e la loro quantificazione erano supportati da idonea documentazione già allegata alla perizia giurata, dovendosi ritenere il richiamo per relationem effettuata dal CT assolutamente legittima;
e relativamente alle vetture presenti all'interno DEl'immobile “si rappresenta che pur non essendo tutte riconducibili alla proprietà degli originari attori, le stesse si trovavano nella loro concreta disponibilità e custodia e, venivano prodotte in primo grado dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai legittimi proprietari.”.
Non si costituiva, benché regolarmente citata con pec DE 28/10/2019 l'Arch. , che Controparte_4
deve essere dichiarata contumace.
Alla luce di tutte le considerazioni, gli appellati chiedevano l'integrale conferma DEla sentenza impugnata e la condanna di controparte alle spese DE presente giudizio.
A seguito di alcuni differimenti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza DE 07/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. A scioglimento DEla riserva il Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. , di cui le parti profittavano
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: nessuna domanda è stata riproposta nei confronti DEla la cui chiamata CP_4
in giudizio deve qualificarsi come mera denuntiatio litis, avendo i in questa sede chiesto CP_1
solo la conferma DEla sentenza, senza spiegare appelli incidentali.
Sono infondate le eccezioni preliminari in rito e di merito avanzate dal Pt_1
Il giudice di prime cure ha affermato la propria giurisdizione “in quanto l'oggetto DE presente giudizio non riguarda la speciale e residuale competenza DE Tribunale DEle Acque che –ricordiamo- ha giurisdizione in tema di demanialità DEle acque circa i limiti e gli alvei dei bacini e dei corsi
d'acqua pubblici di cui all'art.14° e 141 T.U. sulle acque.”.
Gli argomenti DEl'appellante non scalfiscono affatto tale decisione, confondendo gli obblighi DEla manutenzione ordinaria DEl'alveo (pulizia da vegetazione, detriti, materiali che vi si accumulano) che incombono sull'ente territoriale che veda scorre un torrente nel propri territorio, con gli obblighi
(ed il contenzioso) che trovano origine nella realizzazione di vere e proprie opere idrauliche e di regimentazione DEle acque pubbliche.
Nella specie non si controverte infatti DEla manutenzione di argini o sponde di corsi di acque pubbliche , spettanti alla competenza dei tribunali regionali DEle acque (Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 25905 DE 05/09/2023 ), risultando la causa DE danno l'esondazione DEle acque DE torrente ingrossatesi per le abbondanti piogge, e ostacolate nel deflusso dalla mancata pulizia DE fondo DE torrente, invaso da vegetazione di ogni genere (come accertato dal CT ), e poi dalla cattiva realizzazione DEla strada Comunale – la via Spanò- che per a sua conformazione e la mancanza di adeguate opere di captazione DEle acque che vi si erano riversate, le ha incanalate, creando gi allagamenti degli immobili dei quali si lamentano gli attori .
Peraltro il danno, oltre che dall'esondazione DE torrente invaso da vegetazione, era stato causato, come accertato dal CT, da “…un'errata progettazione DEla strada –di competenza comunale- che proprio in prossimità DE torrente, non ha previsto un sistema per evitare eventi DE genere, ma ha addirittura costruito la strada ad un livello inferiore rispetto al torrente […] Pertanto, non pare condivisibile il ricorso all'evento eccezionale, a causa di una non previdente progettazione oltreché di una omessa manutenzione DE tratto stradale nel punto d'intersezione con il torrente..”
Analoghi argomenti sono stati già affermati in altra decisione resa dal Tribunale di OC in altro processo di risarcimento intentato da altri proprietari di immobili contro il , per Parte_1
danni da allagamenti conseguiti al medesimo evento meteorico DE 24-25 settembre 2009 e per l'esondazione DElo stesso torrente . Questa sentenza, menzionata dalla difesa nella CP_1
comparsa di risposta di appello (sentenza n. 91 DE 2017, nel processo n 440/2010 RG Tribunale OC
6 ) ha escluso la giurisdizione DE Tribunale DEle acque citando il Rd n 1775/33 art 140; che non risulta essere stata impugnata.
Parimenti deve respingersi il motivo d'appello che ripropone il difetto di legittimazione passiva: il – evidentemente ammettendo che il torrente non sia di proprietà DE demanio idrico – ha Pt_1
sostenuto che ricadrebbe sul suolo di parte attrice;
senza tuttavia riuscire a documentare la circostanza, per la quale non potrebbero utilizzarsi meri segni grafici contenuti nelle mappe catastali, da sempre inidonee a far prova DEla titolarità dei beni immobili in esse censiti .
L'argomento sarebbe comunque ininfluente, perché come si è detto, la relazione peritale attribuisce certamente anche in consistente misura la causa DEl'incanalamento DEle acque e DEl'allagamento alla conformazione e mancanza di adeguati sistemi di smaltimento DEla strada comunale – Via Spanò. Di conseguenza anche se il non fosse – per ipotesi - l'unico Pt_1 responsabile DEl'evento danno e DE risarcimento, dovuto non potrebbe esimersi dal sopportarne le conseguenze ex art 2055 cc;
peraltro avrebbe potuto in primo grado chiamare in giudizio gli altri enti o soggetti ritenuti responsabili o corresponsabili, e non lo ha fatto.
Invece in primo grado si è limitato a chiedere di respingere la domanda ed eccepire un difetto di legittimazione passiva, senza chiamare in giudizio nessun altro soggetto.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, in relazione all'entità dei danni risarcibili, mentre non possono trovare accoglimento i motivi di appello che tendono a escludere la responsabilità ex art. 2051 c,c. in capo al . Parte_1
Tale, responsabilità oggettiva nascente dall'evidente rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria DE caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad interrompere il nesso causale che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o DEla stessa parte danneggiata.
Nel caso in esame è stato appurato che la causa dei danni subiti da odierne parti appellate è da ricondursi ad un evento meteorico di particolare intensità avvenuto nella notte DE 24-25 settembre
2009 che provocava l'esondazione DE canale verso la traversa accessoria DEla principale via Spanò.
Ma neppure ove si sostenga l'eccezionalità DEl'evento il andrebbe esente da responsabilità Pt_1
: la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha più volte precisato che sussiste la responsabilità dei Comuni tutte le volte in cui l'Ente “non ha realizzato alcun intervento, neppure manutentivo, atto
a migliorare il deflusso DEle acque in quella zona […] Una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati […],
a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione DE sistema di
7 smaltimento DEle acque nella maniera più scrupoloso e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato” (Cass. Civ., Sent n. 5658 DE 09/03/2010; Cass. Civ., Sent. n. 10898 DE
08/05/2013; C. App. Lecce, Sent. n. 315 DE 29/03/2023).
Non solo la cattiva gestione dei canali in caso di eventi atmosferici di imponente portata è idonea ad integrare la responsabilità oggettiva in capo all'Ente, ma – in ossequio al principio DE neminem ledere - va considerata anche la corretta gestione dei tratti stradali di uso pubblico volta a garantire l'incolumità pubblica dei cittadini e DE loro patrimonio.
Nel caso in esame, i principi di cui sopra risultano perfettamente in linea con le risultanze DEl'elaborato peritale di primo grado, le cui conclusioni sul punto risultano logiche e coerenti con i fatti di causa;
proprio perché si è già detto come sia emersa già per la cattiva realizzazione DEla strada via Spanò: “Nel punto di confluenza fra il predetto Torrente e la , le quote Parte_3
altimetriche presentano un leggero avvallamento […] Di fronte a suddetta configurazione plano- altimetrica è inevitabile che l'acqua raccolta dal canale, a causa DEla vegetazione presente nell'alveo che paralizza notevolmente la sezione di deflusso, non defluisca verso valle;
conseguentemente laddove trova punti altimetrici sottoquota..”
Oltretutto, parte appellante non ha curato di dimostrare il caso fortuito individuato nell'eccezionalità DEle piogge cadute nel settembre 2009.
In materia di tali eventi atmosferici, giurisprudenza di legittimità ha sempre più volte escluso l'evento fortuito in quanto“la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero DEle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) DE fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso" (Cass. n. 522 DE 1987); ciò anche perché "il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili” (Cass. Civ., Sent. n. 30521 DE 22/11/2019).
In tali circostanze, la prova DE caso fortuito deve essere fornita con particolare rigore da parte onerata, infatti “quando assumono i caratteri DEl'imprevedibilità oggettiva e DEl'eccezionalità, da accertarsi - sulla base DEle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione DEla "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento DEl'evento atmosferico, non rilevando la diligenza osservata dal
8 custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso DEle acque piovane. Deve pertanto ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia error in iudicando in riferimento all'art. 2051 c.c., dal momento che i criteri di valutazione applicati nella disamina DEla fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza DE caso fortuito.” (Cass. Civ., Ord. n. 32643 DE 23/11/2023).
Dalla documentazione disponibile in atti si evince che parte onerata, , nulla ha Parte_1 prodotto a sostegno DEl'eccezionalità DEl'evento, per il quale non era necessario l'apporto DE
CT ben potendo il acquisire e produrre i dati pluviometrici che avrebbero dovuto Pt_1 dimostrare l'effettiva eccezionalità DEl'evento atmosferico, tale da classificarlo nel novero DE caso fortuito , esonerante la responsabilità DE custode.
Ma il non ha prodotto nulla di ciò, né risulta altrimenti la natura eccezione DEl'evento. Pt_1
Le dichiarazioni amministrative DElo stato di emergenza o calamità non risultano idonee a garantire la prova DEl'eccezionalità DEl'evento poiché “in tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte DEl'autorità amministrativa, di DEibere dichiarative DElo stato di calamità non costituisce di per sé prova DEl'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione.” (Cass. Civ.,
Ord. n. 21461 DE 31/07/2024).
Nessun concorso di colpa può neppure essere attribuito in capo a parte danneggiata in quanto l'immobile risultava essere adeguatamente supportato da idonee strutture di canalizzazione DEle acque piovane;
infatti, dalle operazioni peritali era emerso che “Lungo la rampa di accesso allo scantinato di proprietà DEla parte attrice, è ubicata una canaletta, coperta da una griglia metallica, collegata ad un pozzo per lo scarico DEle acque piovane che provengono dal cortile DEl'intero immobile. Le dimensioni DEla predetta canaletta sono sufficientemente idonee per smaltire l'acqua raccolta dalle falde DE tetto DEl'immobile nonché quella raccolta dalla corte DEla proprietà
.”. A rendere insufficienti le strutture di smaltimento DEle acque è stata la massa di acqua CP_1
incanalatasi dalla strada, per la già illustrata DEla responsabilità DE Pt_1
Plasticamente il CT ha – a pag. 4 DEl'elaborato- affermato: “ La traversa Spanò ha fatto da canale naturale alle acque esondate dal canalone, facendole arrivare in prossimità DEl'ingresso DEla rampa DEl'immobile di parte attrice e da qui all'interno DE piano seminterrato “.
Risulta quindi evidente il nesso causale fra l'incapacità DEla strada comunale di smaltire le acque (
e anzi la sua precisa capacità di incanalarle) nel verificarsi DEl'allagamento dei locali CP_1
Risultando provata la responsabilità in capo all'Ente e, dunque, l'eziologia dei danni occorsi, deve tuttavia distinguersi fra i danni conseguiti al sinistro.
9
Tuttavia, a mente degli atti deve ritenersi parzialmente fondato il motivo d'appello che invoca la riduzione DE risarcimento dei danni.
Devono distinguersi i danni occorsi all'immobile, da quelli relativi alle autovetture e alle merci;
e solo i danni all'immobile possono essere posti a carico DE Pt_1
Infatti i danni sono stati stimati dal CT a distanza di molto tempo dai fatti (l'indagine peritale si
è svolta nel 2014); e il consulente non ha neppure dichiarato se i danni alle strutture murarie sono stati personalmente visionati o se si è rifatto alle descrizioni DEla relazione di parte.
Si ha ragione di ritenere che al momento DEl'accesso DE CT non vi fossero danni visibili: nella fin tropo scarna relazione non si spiega quale sia stata la fonte di conoscenza. Non vi è alcuna fotografia allegata dal CT alla relazione, e ciò induce a ritenere che l'individuazione dei danni al fabbricato sia stata frutto DE recepimento DEl'elaborato di parte attrice.
Elaborato che non potrebbe da solo avere alcun valore di prova, ma che nella specie può avere valenza indiziaria in ragione DE fatto che l'entità DEl'allagamento e DEle sue conseguenze sono state oggetto DEla prova testimoniale e soprattutto DEle fotografie prodotte assieme alla relazione dei
Vigili DE Fuoco che sono intervenuti .
La relazione DEl'intervento dei VVFF fa espresso riferimento all'acqua che raggiungeva un metro e mezzo;
e ai gravissimi danni alle merci ivi custodite;
nelle fotografie prodotte dagli attori in primo grado si vedono i VVFF durante l'intervento sui locali allagati, e il livello alto DEl'acqua riversatasi nei locali, , la vastità DEl'allagamento.
Anche se non vi sono più dettagliati documenti, è agevole comprendere che un evento di tale portata abbia potuto effettivamente creare danni agli intonaci, alle pavimentazioni, agli impianti idrici ed elettrici, tanto da imporne il rifacimento.
Può quindi ritenersi che in locali vasti come quelli rappresentati nelle fotografie dei vigili DE Fuoco,
i danni agli impianti e alle strutture murarie (da imbibizione dei pavimenti, degli intonaci, ecc) possano essere stati quelli indicati dalla perizia di parte attrice e ritenuti verosimili e recepiti dal CT
.
Può quindi presumersi che la somma di euro 37.900,00 sia pur sommariamente calcolata dal CT con riferimento alle lavorazioni necessarie (rifacimento intonaci, pavimenti, infissi, revisione impianti, demolizioni e rifacimenti deteriorati, ecc. ) possa essere riconosciuta quale risarcimento DE danno per le conseguenze DEl'allagamento sugli immobili.
La condanna DE deve limitarsi a questa somma, oltre rivalutazioni dalla data DEla Pt_1
relazione DE CT fino alla sentenza di primo grado
10 Gli interessi al tasso legale dovranno calcolarsi sulla somma devalutata alla data DEl'evento dannoso (settembre 2009) e via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo
Invece va accolto l'appello nella parte in cui lamenta il riconoscimento degli altri danni riconosciuti dal Tribunale per 34.000 euro, non provati o non spettanti agli attori- odierni appellati.
Parte appellante sul punto evidenziava che “il Giudice ed il CT non hanno tenuto conto DE fatto che le parti attrici non erano indennizzabili per il danno agli automezzi poiché le autovetture risultavano di proprietà di terzi rimasti estranei al giudizio che mai alcuna lamentela hanno mosso al Comune di ”. Pt_1
Dalla documentazione in atti emerge che tra le autovetture presenti nell'immobile e interessate dall'alluvione solo la vettura Alfa Romeo tg. CW509GK risultava intestata ad una DEle parti in causa, per la quale veniva depositato un preventivo di riparazione DE Controparte_3
09/10/2009 totalmente privo di sottoscrizione per un ammontare complessivo di € 8.574,52.
Tale “documento” non ha alcun valore al fine di provare i danni al veicolo
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che neppure la fattura di riparazione può costiuire prova DE danno “Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova DE danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.” (Cass. Civ., Ord. n. 3293 DE 13/02/2018).
Un preventivo privo di qualsiasi sottoscrizione, che non ha alcuna valenza fiscale, è maggior ragione assolutamente inidoneo;
, e non risulta accompagnato da alcuna prova di esborso né di effettiva riparazione;
non può costituire quindi prova di danno né DEla sua entità.
Non si potrebbe in nessun caso far ricorso al criterio equitativo, che può operare solo quando il danno è di difficile prova, e non invece quando la prova sia carente perché frutto di mancato assolvimento DEl'onere dalla parte che ne era gravata.
Deve poi rilevarsi la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alle parti appellate
, attrici in primo grado, relativamente a tutti gli altri veicoli , risultanti intestati a soggetti diversi o dei quali non è stata dimostrata la titolarità.
Deve quindi respingersi l'originaria domanda di risarcimento dei danni a tutti i veicoli
Risulta, ancora sfornita di qualsivoglia supporto probatorio la richiesta di risarcimento dei danni agli altri beni mobili o merci asseritamente presenti nel magazzino DEl'immobile di proprietà
CP_1
11 Ma non vi è alcuna prova utilizzabili ai fini di causa circa la natura, qualità e quantità DEle merci o attrezzature danneggiate.
Non è certamente sufficiente da solo a costituire prova il riferimento nel verbale di intervento dei
VV.FF., nel quale veniva attestato che l'allagamento aveva interessato i locali DE seminterrato, i quali erano adibiti al deposito di auto e al deposito di beni di varia natura quali generi alimentari, senza nulla specificare in ordine alla tipologia di beni e alle loro effettive condizioni.
Totalmente inutilizzabile in giudizio come prova è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma di che elencava i beni danneggiati a seguito DEl'allagamento: è regola Controparte_1
generale che nessuno può produrre documenti al fine di costituirsi con essi prova processuale.
Peraltro DEla natura, qualità e quantità di tali materiali non vi è neppure alcuna immagine, nè alcuna fotografia. La carenza di qualsiasi documentazione rende DE tutto insufficiente il generico elenco contenuto nella perizia giurata e DE tutto acriticamente ed immotivatamente recepito dal CT.
Va quindi accolto parzialmente l'appello DE e respinta anche la domanda di Pt_1
risarcimento DE danno ai veicoli e alle altre merci.
La parziale riforma DEla sentenza assorbe l'appello sulle spese, perché alla odierna decisine consegue una diversa regolamentazione anche DEle spese di lite DE primo grado di giudizio
In punto di spese, appare di giustizia, stante l'accoglimento DEla domanda in misura pari alla metà DE petitum, compensare per metà le spese DE primo e DE presente grado fra le parti, lasciando a carico DE ed in favore DEle parti appellate in solido solo la residua metà. Pt_1
Ai fini DEl'applicazione DE DM55/2014 e DE DM 147/2022 lo scaglione di riferimento deve ricondursi al decisum (riconoscimento dei soli danni all'immobile, per 37.900 euro) e quindi quello compreso tra € 26.001 a € 52.000.
Stante la mancanza di complessità possono essere liquidati i minimi per entrambi i gradi;
quindi le spese sono pari ad euro € 1.904,50 per il primo grado, già nella misura DE 50%;
Fase di studio DEla controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva DE giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
Riduzione DE 50 % per compensazione parziale = Compenso al netto DEla riduzioni € 1.904,50
Per il presente grado le spese , già decurtate al 50% . sono pari ad euro 2.498,00, sempre calcolate ai minimi.
Fase di studio DEla controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva DE giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
12 Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00
Riduzione DE 50 % per compensazione parziale= Compenso al netto DEla riduzioni euro 2.498,00,
Le somme vanno maggiorate di IVA e CPA come per legge oltre spese forfetarie.
La somma spettante alle appellate deve esere distratta ex art 93 cpc al loro difensor che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc .
Vanno poste a carico di entrambe le parti i ragione DE 50% anche le spese DEla CT come liquidata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appelloproposto
C.F.: ), in persona DE Sindaco pro tempore, nei confronti Parte_4 P.IVA_1
, e avverso la Sentenza Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
n. 957/2019 DE Tribunale di OC emessa e pubblicata il 26/09/2019; nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 877/2019così provvede:
In parziale accoglimento dei motivi di appello
- Dichiara la contumacia di Controparte_4
- Accoglie parzialmente l'appello DE , e per l'effetto riduce il dovuto in Parte_1
favore dei a titolo di risarcimento DE danno alla somma di euro 37.900,00 oltre CP_1
rivalutazioni dalla data DEla relazione DE CT (2017) fino alla sentenza di primo grado;
da maggiorarsi di interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma devalutata alla data DEl'evento dannoso (settembre 2009) e via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo
- Rigetta nel resto l'originaria domanda.
- Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi e pone a carico DE la residua Pt_1 metà, che si liquida in favore degli appellati in solido in tal misura per € 1.904,50 per il primo grado, ed euro 2.498,00, per il presente , oltre spese forfetarie, IVA e CPA se dovute
- Spese distratte ex art. 93 cpc in favore DEl'avv Elisabetta Strangio.
Reggio Calabria, così deciso il giorno 11 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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