Art. 10. (Modalita' di corresponsione dei contributi) 1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all' articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , e successive modificazioni, nonche' all' articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 . 2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all' articolo 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , e all' articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un Paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui e' stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto su altri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413 . 3. All' articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261 , le parole: "e quale tasso d'interesse prime rate quello riportato dal" sono sostituite dalle seguenti: "e quale tasso di interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal".
Note all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234 , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.
3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.
4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.
5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse piu' favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.
- Il testo dell'art. 16, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , e' il seguente:
"2. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione e' prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.
3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva, a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti".
Note all'art. 10, comma 2:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE .
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1o gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori".
- Il testo dell'art. 10, del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , e' il seguente:
"Art. 10 - 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unita' di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreche' tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all' art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , o nei cantieri dei Paesi membri della Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE .
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo e' ragguagliato, oltreche' al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente:
"4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , e successive modificazioni.".
Nota all'art. 10, comma 3:
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge 31 luglio 1997, n. 261 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Il contributo di cui all' art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , puo' essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonche' di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.".
Note all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234 , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.
3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.
4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.
5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse piu' favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.
- Il testo dell'art. 16, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , e' il seguente:
"2. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione e' prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.
3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva, a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti".
Note all'art. 10, comma 2:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE .
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1o gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori".
- Il testo dell'art. 10, del citato decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , e' il seguente:
"Art. 10 - 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unita' di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreche' tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all' art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , o nei cantieri dei Paesi membri della Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE .
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo e' ragguagliato, oltreche' al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente:
"4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , e successive modificazioni.".
Nota all'art. 10, comma 3:
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge 31 luglio 1997, n. 261 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Il contributo di cui all' art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , puo' essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonche' di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.".