Decreto cautelare 31 ottobre 2022
Decreto cautelare 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 20/12/2022, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 01179/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I.T.S. - Iniziative Turistiche Salento - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
a) della comunicazione e preavviso di rigetto prot. n. 66811 datato 19.10.2022 a firma del Dirigente della Sezione S.U.E. del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “ Vs istanza acquisita al prot. in entrata n. 0062746 del 04.10.2022. Mantenimento annuale sino al 31.12.2023 delle strutture amovibili presenti su area demaniale marittima in concessione e funzionali alle attività dello stabilimento balneare denominato Lido Punta della Suina. Comunicazioni e preavviso di rigetto ”;
b) di ogni atto allo stesso connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della circolare della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 564 datata 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e richiamata nel provvedimento impugnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da I.T.S. - Iniziative Turistiche Salento - S.r.l. il 9/11/2022:
del provvedimento prot. n. 0071551 del Comune di Gallipoli datato 02.11.2022 a firma del Dirigente della Sezione S.U.E. del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “ Vs istanza acquisita al prot. in entrata n. 0062746 del 06.10.2022. Mantenimento annuale sino al 31.12.2023 delle strutture amovibili presenti su area demaniale marittima in concessione e funzionali alle attività dello stabilimento balneare denominato Lido Punta della Suina. Rigetto ” nonché di ogni atto allo stesso connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della circolare della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 564 datata 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e richiamata nel provvedimento impugnato
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1.- Premesso che:
- la società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 0071551, datato 02.11.2022 e notificato a mezzo pec in pari data, con cui il Comune di Gallipoli, reiterando le motivazioni e le argomentazioni già sostenute nel preavviso di rigetto, comunicava il rigetto definitivo dell’istanza acquisita al prot. n. 0062746 del 06.10.2022, finalizzata all’emanazione di un provvedimento ricognitivo avente ad oggetto il mantenimento delle strutture su pubblico demanio marittimo fino al 31.12.2023.
2.- Osservato che:
- la ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione dell’art. 10- septies D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022;
- l’art. 10- septies , comma 1 lett. a), del D.L. n. 21/2022 stabilisce che “ i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ”;
- contrariamente al diverso indirizzo fatto proprio dal T.A.R. Bari (ord. n. 571 del 12.12.2022), in assenza di pronunce del Consiglio di Stato e di una chiara indicazione da parte del legislatore anche nella forma dell’interpretazione autentica, il Collegio ritiene di dover confermare il precedente orientamento espresso dalla Sezione secondo il quale la norma, quanto ai permessi di costruire, non sembra consentire l’estensione della proroga al di là dei termini di inizio e conclusione dei lavori, sino a comprendervi la durata del diritto al mantenimento delle strutture nel caso di titoli assoggettati a termine ultimo di validità o a clausola di stagionalità;
- in tal senso depongono i seguenti argomenti di carattere letterale, logico e sistematico:
a) la norma non opera puntuali ed espliciti riferimenti al termine di validità dei permessi di costruire (o comunque al diritto al mantenimento delle strutture), ma disciplina esclusivamente i termini di inizio e conclusione dei lavori;
b) sussiste una chiara concatenazione logica tra la prima e la seconda parte della norma, la quale, fissata la regola che prevede la proroga dei termini di inizio e conclusione dei lavori, successivamente precisa che la stessa proroga è possibile anche in caso di termini già prorogati (“ Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga … ”);
c) se si ritenesse che la seconda parte della norma, che prevede la proroga dei termini già prorogati, fosse riferibile, non soltanto ai termini di inizio e conclusione dei lavori, ma anche al diritto al mantenimento delle strutture – e quindi valesse ad introdurre una nuova e diversa regola, più ampia rispetto a quella contenuta nella prima parte della norma (espressamente riferita soltanto ai termini di inizio e conclusione lavori) e tale da operare (anche) sul piano della validità dei titoli – non si capirebbe per quale ragione dovrebbe essere prorogata (soltanto) la validità dei titoli già prorogati, ma non quella dei titoli in scadenza, che non hanno beneficiato di proroghe precedenti;
d) la ratio sottesa all’art. 10 septies del D.L. n. 21/2022, rubricato “ Misure a sostegno dell’edilizia privata ” (con specifico riferimento, nel primo comma, alle “ conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi ”), non risulta congruente con il mantenimento delle strutture balneari amovibili, atteso che, di norma, a seguito dello smontaggio è possibile riutilizzare le strutture nella successiva stagione estiva (tra le altre, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, ord. n. 572/2022).
3.- Osservato che, per il resto, le ulteriori censure formulate paiono superabili in ragione degli indirizzi anche recentemente espressi dalla giurisprudenza in materia (v., in specie, Cons. Stato n. 5479 del 1° luglio 2022, di riforma della sentenza di questa Sezione n. 744 del 2021; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2022, n. 5414; Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8083; Corte cost., 20 maggio 2021, n. 101).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO