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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 7707 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA
DANILA PAPARO per procura in atti
- appellante -
e
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._1
CARMELA MARISA COCO per procura in atti
-appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11/2022 del Giudice di Pace di Randazzo - mutuo.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.5.2022, nella qualità di Parte_1 titolare della ditta (di seguito , Parte_1 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 11/2022, emessa dal Giudice di Pace di Randazzo, che pagina 1 di 9 aveva rigettato l'opposizione da lui formulata avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2021, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 5.000,00 in favore di
[...]
(di seguito ). Parte_2 Pt_2
La pretesa creditoria del nasceva dal “prestito infruttifero” di € 5.000,00 concesso a Pt_2 tramite bonifico bancario e per il quale gli era stato consegnato, a garanzia, un Parte_1 assegno bancario con scadenza 30.11.2020; il prestito non era stato restituito, l'assegno era stato portato all'incasso in data 9.12.2020, ma era stato restituito, in data 10.12.2020, con la seguente motivazione: “assegno non denunciato con firma di traenza illeggibile”. Quindi il aveva chiesto e Pt_2 ottenuto il decreto ingiuntivo.
Con l'atto di opposizione, aveva eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in Parte_1 quanto notificato oltre i termini di legge, l'incompetenza per valore del giudice di pace, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il prestito era stato concesso a favore di
[...]
, e non della società, nonché l'inesigibilità del credito in quanto il termine per Parte_1
l'adempimento non era ancora scaduto al momento dell'ingiunzione; aveva contestato, infine,
l'applicazione degli interessi, trattandosi di un prestito infruttifero.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione evidenziando: che l'opposta aveva precisato di agire dinanzi al Giudice di Pace, entro i limiti di competenza di quest'ultimo; che l'inefficacia non impediva di qualificare il ricorso monitorio come domanda giudiziale e di procedere con l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria;
che il beneficiario della somma data in prestito era la ditta individuale “ ” e non Parte_1 [...]
in proprio;
che l'eccezione di inesigibilità risultava sfornita di prova. Parte_1
Con l'atto di appello, contestava la sentenza impugnata reiterando tutti i Parte_1 motivi di opposizione in primo grado e lamentando, in particolare, che il Giudice di prime cure non avesse dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, duplicando ingiustamente le spese legali,
e non avesse tenuto conto del comportamento scorretto di parte opponente;
chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, al fine di dichiarare inefficace, ovvero nullo, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio il , contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto Pt_2 dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna di
[...]
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 5.10.2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza appellata e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.3.2023; seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 4.11.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.1.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Occorre innanzitutto rilevare come l'appellante non abbia depositato il suo fascicolo di parte del primo grado di giudizio, quindi la presente decisione viene adottata allo stato degli atti, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (C. Cass., n. 12287/2021).
Non risulta agli atti neppure il fascicolo di parte del monitorio, e i documenti ivi contenuti non sono stati ridepositati dalle parti in questo grado di appello.
Con il primo motivo d'appello ha contestato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 nella parte in cui, pur avendo riscontrato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, stante la tardività della sua notifica, ha omesso di dichiararla, condannando così l'appellante al pagamento delle spese di lite anche della fase monitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 16.3.2021, è stato notificato in data 27.7.2021, quindi ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644, c. 2, c.p.c..
pagina 3 di 9 Per tali ragioni, il Giudice di Pace ha correttamente accolto l'eccezione formulata dall'opponente, ma ha omesso di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Al riguardo si osserva che se è vero che la tardività della notificazione del decreto ingiuntivo non impedisce al Giudice di conoscere il merito della pretesa creditoria - difatti, secondo un principio ormai consolidato “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge,
l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (cfr. Cass., Sez.
3, Sentenza n. 3908 del 29.2.2016) – in quanto il ricorso per ingiunzione è efficace quale domanda giudiziale, con la costituzione del rapporto processuale (anche se per iniziativa della parte convenuta, quale parte in senso sostanziale, che abbia eccepito l'inefficacia del decreto) e il Giudice adito ha il potere-dovere di valutare l'eccezione di tardività, soprattutto ai fini delle spese della fase monitoria. La Suprema Corte ha espressamente affermato: Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (C. Cass., n. 27062/2021;
n. 67/2002).
Ebbene, il Giudice di prime cure, pur avendo rilevato la tardività della notifica del decreto, non ne ha dichiarato l'inefficacia e lo ha dichiarato esecutivo, rigettando l'opposizione ma, alla luce dei principi riportati, una tale pronuncia è errata.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace, con conseguente riforma della sentenza sul punto.
pagina 4 di 9 Come chiarito, tuttavia, la declaratoria di inefficacia non impedisce l'esame nel merito della fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Il – attore in senso sostanziale – ha chiesto, con il suo ricorso monitorio, Pt_2
l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della . Parte_1
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale, occorre fare applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Nel caso di specie l'esistenza del titolo, ovvero l'avvenuta conclusione del contratto di mutuo, non è contestata dalla anzi proprio le difese di quest'ultima consentono di Parte_1 ritenere la sussistenza del titolo.
Ciò posto, non può trovare accoglimento il secondo motivo d'appello, con il quale
[...]
ha contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva, in quanto, a suo dire, il Pt_1 prestito era stato concesso personalmente al . Parte_1
Richiamando il principio di diritto sopra riportato in materia di riparto dell'onere della prova in casi siffatti, il ha allegato l'inadempimento della dunque quest'ultima, Pt_2 Parte_1 avuto riguardo alla prospettazione fornita dall'attore in senso sostanziale, è passivamente pagina 5 di 9 legittimata;
l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza della propria obbligazione, in quanto posta a carico di terzi (nella specie il ). Parte_1
Al riguardo il Giudice di Pace ha affermato che “il beneficiario della somma concessa in prestito e corrisposta a mezzo bonifico bancario (prodotto in atti) è proprio la ditta individuale “
[...]
e non certo il signor . Parte_1 Parte_1
Orbene, come già rilevato, ha omesso di depositare in appello il suo fascicolo Parte_1 di parte e non risultano in atti i documenti del monitorio.
In difetto di detta produzione non è possibile verificare le doglianze proposte in questa sede.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4835 del 16.2.2023 hanno affermato che “Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. (…). Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico
pagina 6 di 9 rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.” (cfr. Cass. S. U., Sentenza n.
4835 del 16.2.2023).
Ebbene, in applicazione dei superiori principi, non avendo depositato la Parte_1 contabile del bonifico asseritamente eseguito in favore del essendo parte Parte_1 appellante tenuta a produrre copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c., al fine di permettere la valutazione del documento su cui si basa il motivo di impugnazione, non è possibile verificare la fondatezza del motivo in questione, che va, pertanto, rigettato.
Le residue doglianze in merito all'inesigibilità del credito non risultano provate, difatti, non è emersa dall'istruttoria svolta in primo grado l'eventuale concessione di una proroga da parte dell'opposto; risulta irrilevante il comportamento assunto dall'appellato, il quale ha chiesto la legittima restituzione delle somme.
Il credito, pertanto, risultava esigibile già al momento del deposito del ricorso monitorio e il motivo di impugnazione non può essere accolto. In ogni caso, come già osservato con riguardo alla dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo, la eventuale inesigibilità avrebbe potuto incidere solo sulle spese della fase monitoria.
Non risulta riproposta in appello la domanda relativa alla mancata applicazione degli interessi e comunque non vi è prova che siano stati applicati, tenuto conto della limitazione del valore della causa nei limiti di competenza del Giudice di pace. Peraltro, la causale “prestito infruttifero” e la precisazione, contenuta fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, in ordine alla esclusione di ulteriori accessori, consente di escludere gli interessi.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, alla riforma della sentenza impugnata, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e alla condanna di al Parte_1 pagamento, in favore di Parte_2 della somma di € 5.000,00.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria, e riflettendosi la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo solo sulla sorte delle spese di lite della fase monitoria.
pagina 7 di 9 Dovendo provvedere sulle stesse tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), l'appellante va condannato al pagamento delle spese in favore dell'appellato.
Peraltro, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (C. Cass., n. 19989/2021).
Va, infine, respinta la domanda di condanna dell'appellante, richiesta da parte appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo stato accolto il primo motivo di appello.
Le spese di lite sono, quindi, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata al d.m. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, in € 2.200,00 per il presente giudizio d'appello (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione - cfr. C. Cass., n. 8561/2023 - € 800,00 per la fase decisionale) e, per il primo grado, in € 1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e € 425,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r. g. 7707/2022, vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(appellante) e Parte_2
(appellato), rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11/2022 del
Giudice di Pace di Randazzo, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 20/2021, emesso in data 16 marzo 2021;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma Parte_2 di € 5.000,00;
3. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite, liquidate per il presente grado in € 2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 31/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 7707 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA
DANILA PAPARO per procura in atti
- appellante -
e
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._1
CARMELA MARISA COCO per procura in atti
-appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11/2022 del Giudice di Pace di Randazzo - mutuo.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.5.2022, nella qualità di Parte_1 titolare della ditta (di seguito , Parte_1 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 11/2022, emessa dal Giudice di Pace di Randazzo, che pagina 1 di 9 aveva rigettato l'opposizione da lui formulata avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2021, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 5.000,00 in favore di
[...]
(di seguito ). Parte_2 Pt_2
La pretesa creditoria del nasceva dal “prestito infruttifero” di € 5.000,00 concesso a Pt_2 tramite bonifico bancario e per il quale gli era stato consegnato, a garanzia, un Parte_1 assegno bancario con scadenza 30.11.2020; il prestito non era stato restituito, l'assegno era stato portato all'incasso in data 9.12.2020, ma era stato restituito, in data 10.12.2020, con la seguente motivazione: “assegno non denunciato con firma di traenza illeggibile”. Quindi il aveva chiesto e Pt_2 ottenuto il decreto ingiuntivo.
Con l'atto di opposizione, aveva eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in Parte_1 quanto notificato oltre i termini di legge, l'incompetenza per valore del giudice di pace, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il prestito era stato concesso a favore di
[...]
, e non della società, nonché l'inesigibilità del credito in quanto il termine per Parte_1
l'adempimento non era ancora scaduto al momento dell'ingiunzione; aveva contestato, infine,
l'applicazione degli interessi, trattandosi di un prestito infruttifero.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione evidenziando: che l'opposta aveva precisato di agire dinanzi al Giudice di Pace, entro i limiti di competenza di quest'ultimo; che l'inefficacia non impediva di qualificare il ricorso monitorio come domanda giudiziale e di procedere con l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria;
che il beneficiario della somma data in prestito era la ditta individuale “ ” e non Parte_1 [...]
in proprio;
che l'eccezione di inesigibilità risultava sfornita di prova. Parte_1
Con l'atto di appello, contestava la sentenza impugnata reiterando tutti i Parte_1 motivi di opposizione in primo grado e lamentando, in particolare, che il Giudice di prime cure non avesse dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, duplicando ingiustamente le spese legali,
e non avesse tenuto conto del comportamento scorretto di parte opponente;
chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, al fine di dichiarare inefficace, ovvero nullo, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio il , contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto Pt_2 dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna di
[...]
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 5.10.2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza appellata e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.3.2023; seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 4.11.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.1.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Occorre innanzitutto rilevare come l'appellante non abbia depositato il suo fascicolo di parte del primo grado di giudizio, quindi la presente decisione viene adottata allo stato degli atti, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (C. Cass., n. 12287/2021).
Non risulta agli atti neppure il fascicolo di parte del monitorio, e i documenti ivi contenuti non sono stati ridepositati dalle parti in questo grado di appello.
Con il primo motivo d'appello ha contestato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 nella parte in cui, pur avendo riscontrato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, stante la tardività della sua notifica, ha omesso di dichiararla, condannando così l'appellante al pagamento delle spese di lite anche della fase monitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 16.3.2021, è stato notificato in data 27.7.2021, quindi ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644, c. 2, c.p.c..
pagina 3 di 9 Per tali ragioni, il Giudice di Pace ha correttamente accolto l'eccezione formulata dall'opponente, ma ha omesso di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Al riguardo si osserva che se è vero che la tardività della notificazione del decreto ingiuntivo non impedisce al Giudice di conoscere il merito della pretesa creditoria - difatti, secondo un principio ormai consolidato “in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge,
l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (cfr. Cass., Sez.
3, Sentenza n. 3908 del 29.2.2016) – in quanto il ricorso per ingiunzione è efficace quale domanda giudiziale, con la costituzione del rapporto processuale (anche se per iniziativa della parte convenuta, quale parte in senso sostanziale, che abbia eccepito l'inefficacia del decreto) e il Giudice adito ha il potere-dovere di valutare l'eccezione di tardività, soprattutto ai fini delle spese della fase monitoria. La Suprema Corte ha espressamente affermato: Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (C. Cass., n. 27062/2021;
n. 67/2002).
Ebbene, il Giudice di prime cure, pur avendo rilevato la tardività della notifica del decreto, non ne ha dichiarato l'inefficacia e lo ha dichiarato esecutivo, rigettando l'opposizione ma, alla luce dei principi riportati, una tale pronuncia è errata.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace, con conseguente riforma della sentenza sul punto.
pagina 4 di 9 Come chiarito, tuttavia, la declaratoria di inefficacia non impedisce l'esame nel merito della fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Il – attore in senso sostanziale – ha chiesto, con il suo ricorso monitorio, Pt_2
l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della . Parte_1
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale, occorre fare applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Nel caso di specie l'esistenza del titolo, ovvero l'avvenuta conclusione del contratto di mutuo, non è contestata dalla anzi proprio le difese di quest'ultima consentono di Parte_1 ritenere la sussistenza del titolo.
Ciò posto, non può trovare accoglimento il secondo motivo d'appello, con il quale
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ha contestato la sussistenza della propria legittimazione passiva, in quanto, a suo dire, il Pt_1 prestito era stato concesso personalmente al . Parte_1
Richiamando il principio di diritto sopra riportato in materia di riparto dell'onere della prova in casi siffatti, il ha allegato l'inadempimento della dunque quest'ultima, Pt_2 Parte_1 avuto riguardo alla prospettazione fornita dall'attore in senso sostanziale, è passivamente pagina 5 di 9 legittimata;
l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza della propria obbligazione, in quanto posta a carico di terzi (nella specie il ). Parte_1
Al riguardo il Giudice di Pace ha affermato che “il beneficiario della somma concessa in prestito e corrisposta a mezzo bonifico bancario (prodotto in atti) è proprio la ditta individuale “
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e non certo il signor . Parte_1 Parte_1
Orbene, come già rilevato, ha omesso di depositare in appello il suo fascicolo Parte_1 di parte e non risultano in atti i documenti del monitorio.
In difetto di detta produzione non è possibile verificare le doglianze proposte in questa sede.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4835 del 16.2.2023 hanno affermato che “Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. (…). Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico
pagina 6 di 9 rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.” (cfr. Cass. S. U., Sentenza n.
4835 del 16.2.2023).
Ebbene, in applicazione dei superiori principi, non avendo depositato la Parte_1 contabile del bonifico asseritamente eseguito in favore del essendo parte Parte_1 appellante tenuta a produrre copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c., al fine di permettere la valutazione del documento su cui si basa il motivo di impugnazione, non è possibile verificare la fondatezza del motivo in questione, che va, pertanto, rigettato.
Le residue doglianze in merito all'inesigibilità del credito non risultano provate, difatti, non è emersa dall'istruttoria svolta in primo grado l'eventuale concessione di una proroga da parte dell'opposto; risulta irrilevante il comportamento assunto dall'appellato, il quale ha chiesto la legittima restituzione delle somme.
Il credito, pertanto, risultava esigibile già al momento del deposito del ricorso monitorio e il motivo di impugnazione non può essere accolto. In ogni caso, come già osservato con riguardo alla dedotta inefficacia del decreto ingiuntivo, la eventuale inesigibilità avrebbe potuto incidere solo sulle spese della fase monitoria.
Non risulta riproposta in appello la domanda relativa alla mancata applicazione degli interessi e comunque non vi è prova che siano stati applicati, tenuto conto della limitazione del valore della causa nei limiti di competenza del Giudice di pace. Peraltro, la causale “prestito infruttifero” e la precisazione, contenuta fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, in ordine alla esclusione di ulteriori accessori, consente di escludere gli interessi.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, alla riforma della sentenza impugnata, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e alla condanna di al Parte_1 pagamento, in favore di Parte_2 della somma di € 5.000,00.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria, e riflettendosi la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo solo sulla sorte delle spese di lite della fase monitoria.
pagina 7 di 9 Dovendo provvedere sulle stesse tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese), l'appellante va condannato al pagamento delle spese in favore dell'appellato.
Peraltro, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (C. Cass., n. 19989/2021).
Va, infine, respinta la domanda di condanna dell'appellante, richiesta da parte appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo stato accolto il primo motivo di appello.
Le spese di lite sono, quindi, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata al d.m. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, in € 2.200,00 per il presente giudizio d'appello (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione - cfr. C. Cass., n. 8561/2023 - € 800,00 per la fase decisionale) e, per il primo grado, in € 1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e € 425,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r. g. 7707/2022, vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(appellante) e Parte_2
(appellato), rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11/2022 del
Giudice di Pace di Randazzo, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 20/2021, emesso in data 16 marzo 2021;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma Parte_2 di € 5.000,00;
3. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite, liquidate per il presente grado in € 2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 31/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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