Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 7251/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del giudice dott.
Vincenzo Del Sorbo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7521 del R.G.A.C. 2018, avente ad oggetto: INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE
TRA
elettivamente domiciliata in Scafati alla via Enrico Fermi n.4 Parte_1 presso l'avv. Francesco Romano dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura posta su foglio separato da considerarsi in calce all'atto di citazione in giudizio;
ATTRICE
E
in persona dei legali rapp.ti p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Stefano Carnevale ed elettivamente domiciliata unitamente al difensore in Pompei alla Via
F. Celentano n. 9 presso lo studio dell'avv. Patrizia Pelosi come da procura generale alle liti-
n. rep.186905, raccolta 30367, per Notar del 18 Dicembre 2014 Persona_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, in p.l.r.p.t. per ivi sentirla Controparte_1
condannare, previa declaratoria di accertamento di operatività della polizza assicurativa contro gli infortuni avente n. 28500075845 da essa istante contratta, al pagamento in suo favore di un importo a titolo di indennizzo da quantificarsi all'esito di una ctu che invocava per le lesioni personali riportate in conseguenza dell'infortunio occorsole in data 13.05.2017 alle ore 18.00 circa presso il suo studio legale sito nel Comune di Scafati al C.so Nazionale
n.424 coperto a suo dire dalla su menzionata garanzia assicurativa.
Nello specifico l'istante esponeva che, nelle circostanze di spazio e di tempo suindicate, si trovava presso il suo studio legale allorquando, nell'alzarsi dalla sedia posta dietro la scrivania, cadeva rovinosamente al suolo lamentando un forte dolore al piede sinistro.
Allegava l'istante che a seguito della caduta veniva soccorsa dai familiari e trasportata presso il presidio ospedaliero di Nocera Inferiore ove, ricevute le prime cure, eseguita una ecografia alla caviglia sinistra nonché effettuata una visita ortopedica, i sanitari di turno le diagnosticavano "lesione del tendine di LE a sx ”; ricoverata in data 15.05.2017 presso il reparto di ortopedia e traumatologia della clinica Maria Rosaria di Pompei ivi veniva sottoposta ad intervento chirurgico e dimessa il giorno successivo con la diagnosi di " rottura sottocutanea del tendine di LE a sinistra”; effettuato in data 19.06.2017 un controllo medico post operatorio, veniva infine giudicata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale in data 31.10.2017; assumeva poi l'istante, che a seguito di infezione su ferita chirurgica come da certificazione medica che allegava, veniva sottoposta nuovamente in data 30.11.2017 ad intervento chirurgico di revisione ferita chirurgica tendine di LE sx ed infine dimessa in data 05.12.201 con la diagnosi di " deiscenza di ferita chirurgica in esiti di tenorrafia dell'LEo come da cartella clinica che allegava ( cfr. referto di pronto soccorso n. 26350 del 2017; cartella clinica n. 2917/2017 , certificazione medica di guarigione a firma del dott. del 31.10.2017 nonché Per_2
cartella clinica n. 6728/2017 unitamente a tutta la documentazione sanitaria versata agli atti del giudizio).
Sulla base della polizza assicurativa suindicata che allegava, deduceva pertanto di avere diritto al pagamento dell'indennizzo in relazione alle lesioni personali riportate e ritenute causalmente collegate all' infortunio come sopra descritto.
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Deduceva altresì l'istante di aver prontamente denunciato il predetto infortunio occorsole alla evocata compagnia assicurativa nonché di essersi sottoposta a visita medico legale da parte del medico fiduciario della compagnia e che la stessa sebbene sollecitata mediante lettera di messa in mora ed in prosieguo con invito alla mediazione obbligatoria ad una definizione stragiudiziale della controversia non aveva fatto pervenire alcun riscontro positivo ( cfr. risultanze della visita medico legale effettuata in data 16.10.2017 da parte del dott. medico fiduciario della compagnia assicurativa;
denuncia di infortunio inoltrata CP_2
sia a mezzo fax del 15.05.2017 che con racc.ta a/r del 16.05.2017 ricevuta dalla convenuta compagnia assicurativa in data 18.05.2017; lettera di messa in mora di Controparte_1 sede legale e dell'Agenzia Generali di Cava dei Tirreni rispettivamente con pec del
06.11.2017 e con racc.ta a/r del 11.11.2017 e ricevuta in data 17.11.2017; istanza di mediazione dell'8.5.2018 e copia del relativo verbale con esito negativo per mancata comparizione del 14.06.2018, tutti versati agli atti della produzione attorea).
Si costituiva con propria comparsa di costituzione depositata telematicamente in data
28.01.2019 la compagnia assicurativa in p.l.r.p.t., la quale eccependo Controparte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa per insussistenza del nesso di causalità diretta ed esclusiva delle lesioni subite con l'infortunio come dedotto in lite, concludeva nel merito per il rigetto della pretesa attorea attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto.
Radicatasi la lite innanzi a precedente giudicante, all'udienza cartolare di prima comparizione del 26.03.2019 venivano concessi i termini ex art.183 co.VI c.p.c con rinvio all'uopo della causa all'udienza del 28.01.2020 (poi rinviata per i medesimi incombenti a quella del 07.05.2020 attesa l'adesione di entrambe le parti costituite allo sciopero proclamato dal locale COA e nuovamente rinviata a quella del 12.01.2021 per l'emergenza epidemiologica da Covid-19).
Indi, ritenuto opportuno procedere preliminarmente all'espletamento di una CTU medico legale, il giudicante, nominato l'ausiliario in persona del dott. formulati i Persona_3 quesiti, rinviava la causa all'udienza cartolare del 13.05.2021 per il giuramento ed il conferimento incarico.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 09.05.2023 il giudicante, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.
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Nelle more la causa perveniva a questo giudice che sulle rinnovate conclusioni delle parti e sulle note depositate da entrambe le parti costituite, l'assegnava a sentenza con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In rito
In primo luogo, si osserva che la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria dall'istante, come da allegato verbale conclusosi con esito negativo per mancata comparizione della parte invitata (cfr. verbale di mediazione in atti datato
14.06.2018).
Parimenti risulta documentalmente provata la legittimazione delle parti, in forza della polizza assicurativa depositata in atti con scadenza 11.01.2017 e per la quale risulta regolarmente corrisposto il premio a copertura dei rischi nonché sulla base della ampia documentazione medica prodotta dall'attrice (cfr. contratto di comodato;
contratto di locazione allegati alla produzione attorea).
3. Nel merito
La domanda non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame deve rilevarsi come se è pacifica e come tale non contestata tra le parti,
l'esistenza della polizza assicurativa avente n. 28500075845 contratta da parte attrice con la Co Compagnia Ass.ni per la copertura dei rischi denominata “SOS Controparte_4
Infortuni” con scadenza in data 11.01.2018 nonché, il nesso di causalità materiale tra l'infortunio occorso in data 13.05 2017 alle ore 18.00 circa e le lesioni riportate (lesione del tendine di LE a sx), di contro contestata è la riconducibilità della predetta lesione nell'alveo dei rischi garantiti dalla predetta polizza assicurativa costituendo la rottura del tendine di LE secondo la prospettazione della costituita compagnia assicurativa una lesione derivante da una patologia preesistente e dunque come tale non indennizzabile a termini di polizza, la quale garantiva solo le conseguenze dirette ed immediate di un evento traumatico.
Preliminarmente in diritto giova richiamare il principio secondo il quale nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei
“rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa
(quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo),
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trattandosi di un fatto costitutivo della domanda ( cfr. Cass.civ. sez.III,ord. N.1558 del
23.01.2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, sulla base delle emergenze istruttorie acquisite (cfr. contratto assicurativo, risultanze della espletata CTU nonché quelle della visita medico legale effettuata sulla persona della danneggiata da parte del fiduciario della convenuta compagnia assicurativa), deve ritenersi provato in maniera certa come “il rischio” occorso all'attrice non rientri tra quelli oggetto di copertura assicurativa e come tale meritevole di indennizzo.
Dalla disamina dell'allegata polizza assicurativa si evince come oggetto della garanzia siano solo le conseguenze dirette essendo riportata all'art.3 co.1 rubricato “Rischio Assicurato” la seguente dicitura: “la società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente costatabili dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso”.
Se ne arguisce che non ogni evento lesivo è indennizzabile ai fini della predetta polizza.
Sul punto, dalla disamina della relazione medico legale redatta dal fiduciario della compagnia, è emerso che la lesione riportata da parte attrice nei termini come descritti in atti, benché abbia origine da trauma indiretto e/o sforzo indiretto, tuttavia non è risarcibile poiché
“è inquadrata come espressione acuta e aggravata di una patologia preesistente all'evento
e predisponente alla rottura parziale e/o totale” ( cfr. visita medico legale effettuata in data
09.10.2017 versata agli atti della produzione di parte convenuta).
Nel proprio elaborato il medico fiduciario formula le seguenti osservazioni: “In PS per la causa e la circostanza del trauma è riportata la voce "Inc. domestico". In merito alla lesione occorsa in data 13/05/17occorre precisare che trattasi di infortunio ma la realizzazione della Rottura Sottocutanea del Tendine d'LE è caratteristica di una lesione da trauma indiretto e/o da sforzo in soggetto con pregresse micro/macro lesioni anche cronico- degenerative e molte volte non note. Nel caso in esame dette condizioni sono, oltre che presupposte dalla dinamica e dalla diagnosi di lesione sottocutanea tipica del trauma indiretto senza lesioni superficiali, documentate dall'es. ecograf. praticato il 15/05/17 preoperatorio che descrive una lesione non netta con restante tendine integro ma una rottura parziale con sfilacciamento e assottigliamento. Per questo motivo nella polizza di tipo privato in genere detta lesione non è risarcibile perché inquadrata come espressione
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acuta e aggravata di una patologia preesistente all'evento e predisponente alla rottura parziale e/o totale”.
A riscontro, l'espletata consulenza medica d'ufficio ha accertato che la lesione occorsa
(rottura del tendine) può essersi generata unicamente per l'esclusivo concorrere di una preesistente patologica fragilità del tendine stesso.
Dall' indagine clinico- anamnestica effettuata dal consulente d'ufficio è emerso come parte attrice abbia praticato basket e pallavolo a livello agonistico dall'età di 6 anni a quella di 20 anni circa;
sicché tale dato, valutato unitamente con la natura della lesione del tendine di
LE come dallo stesso accertata mediante la disamina degli elementi tecnici evinti dalla documentazione sanitaria in atti oltre che da una ecografia muscolo-tendinea del tendine destro eseguita dall'istante in data 30.06.2021, è indice della sussistenza di condizioni patologiche dell'assicurata, preesistenti al fatto denunciato, che hanno contribuito a determinare la lesione.
A parere del consulente: “È indubbio che vi è nel caso di specie, un'assoluta sproporzione fra l'evento che viene individuato come responsabile (“alzandomi dalla scrivania, inciampavo nella poltrona direzionale con le rotelle e, nel tentativo di evitare la caduta al suolo caricavo tutto il mio peso sul piede sinistro che violentemente si fletteva all'insù”) e la lesione denunciata (rottura sottocutanea del tendine di LE di sinistra), laddove al solo livello logico appare di tutta evidenza che una siffatta patologia, riguardante peraltro la più robusta delle strutture tendinee presenti nell'organismo umano, può essersi generata unicamente per l'indispensabile (meglio sarebbe dire “esclusivo”) concorrere di una preesistente, patologica “fragilità” del tendine stesso, cosa che per altro molto spesso trova addirittura chiara evidenza al tavolo chirurgico”.
Pertanto, sulla base di tali assunti, il consulente escludeva l'indennizzabilità degli esiti come dallo stesso accertati, dovendoli valutare in regime di polizza infortuni.
Orbene, ritiene il giudicante di fare proprie le conclusioni del CTU nominato in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su una esaustiva valutazione della documentazione medica in atti oltre che logiche e tecnicamente motivate anche in relazione alle controdeduzioni ricevute dal consulente di parte attrice.
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I postumi riscontrati dall'ausiliario, pur ricollegabili all'infortunio come dedotto in lite secondo il criterio della causalità materiale, non costituiscono conseguenza diretta e immediata dell'evento traumatico.
Alla luce delle risultanze istruttorie su illustrate appare evidente, pertanto, come nel caso che ci occupa alcun indennizzo per le lesioni lamentate spetta all'attrice a termini di polizza con conseguente necessario rigetto della domanda.
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, l'effettiva verificazione di un evento lesivo occorso all'attrice nonché la limitata attività istruttoria, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le stesse tra le parti del giudizio.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da e compensa integralmente le Parte_1
spese di lite tra tutte le parti in causa;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 18.3.2025.
Il Giudice
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