Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
Giudice dr Sandra Levanti
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1690/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Iapichella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
C.F. 2 nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 (C.F. in via Garibaldi n. 435/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide Iacono, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
18.12.2024.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria il 24.5.2014, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2014, in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. entrambi i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento tra loro, in quanto indipendenti economicamente.
I coniugi si danno, altresì, atto di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
che l'udienza di comparizione del dì 18.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra condizione il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo le parti dichiarato
"di avere regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere."; che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile a Vittoria in data 24.05.2014, con atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 21, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2014;
Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.1.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti