Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito dell'udienza in trattazione scritta la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 11487/2023 vertente tra
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24, procura a liti in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, in persona del della Giunta Regionale legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
- resistente
NONCHE'
Per l' costituito ai Controparte_3 sensi di legge in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, , per procura generale alle liti rep. N.80974 del 21.7.2015 a rogito Notaio di Roma e con questi elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell' . CP_3
Chiamato in causa
OGGETTO : omessa contribuzione - risarcimento danni da omissione contributiva
FATTO E DIRITTO
La vertenza ha ad oggetto l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi da parte della sulle differenze retributive liquidate dal Tribunale con Controparte_1 conseguente condanna della stessa al versamento, in suo favore, della somma di € 13.272,63 oltre interessi e in subordine ,la condanna della a Controparte_1 costituire, in suo favore, presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno CP_4 in cui essa istante maturerà il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contribui omessi. spese vinte da distrarsi.
Espone l'istante :
- di essere stata dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Controparte_1 sino al 30/11/2019, data della messa in quiescenza;
-di essere stata assunta a tempo determinato in virtù della legge L. 219/1981, dalla quale Commissario Straordinario di Governo, per la attuazione dei piani di CP_1 ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione
CP_1
- sopraggiunta la L.28/12/86 n.730, all'art. 12 era prevista, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario, l'immissione nei ruoli speciali istituiti dalla
1
- con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la Giunta Regionale della aveva CP_1 disposto l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza ministeriale n.839/86 ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312;
-nel recepire l'ultima ordinanza del Ministero della Protezione Civile n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, la Regione aveva istituito con legge regionale (n.4 del 06/03/90), il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo a questo il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della Giunta Regionale;
- con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Controparte_1 attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, aveva disposto il suo reinquadramento con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato, con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della L.27/1984.
- con deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento alla ricorrente e ad altri immessi in ruolo in virtù della L.R. 8/1990, prevedeva il reinquadramento;
- con atto n.5282 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale de quo, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, attribuendo il “riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991;
- con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R. disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento, con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza;
- con delibera n.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale).
- di essere stata destinataria di ulteriore decreto individuale di Reinquadramento con attribuzione della posizione giuridica con decorrenza dall'1/8/1981;
-la non aveva rispettato le previsioni normative di cui, all'art.12 Controparte_1 comma 4 della legge 730/1986 nonché all'art.36 L.R. n.27 del 23/5/1984 e L.27/4/1990 n.28.
- con sentenza n°6558/2020 del 17/12/2020 l'intestato Tribunale aveva accolto la domanda tesa al pagamento della giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data ritenuta utile quale inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente (1^.8.1981) condannando la al CP_1 pagamento della somma di € 24.599,43;
2 -di essere stata costretta, in mancanza di pagamento spontaneo, ad attivare procedura esecutiva per il recupero delle suddette somme;
- su tali somme riscosse non risultano versati i contributi previdenziali. Ha illustrato i conteggi allegati argomentando del diritto al risarcimento del danno subito ai sensi delll'art. 2116 , 2^ co. c.c. Conteggia l'importo richiesto per credito risarcitorio del danno da omissione contributiva in € 13.272,63 moltiplicando l'importo di € 51,05 X 13( mensilità) per 20 (anni rapportati alla speranza di vita degli uomini che è di 85,9 anni).
CP_ L' , nel costituirsi, chiesto rigettarsi la domanda di costituzioen della rendita vitalizia, eccependo la prescrizione del diritto;
in via meramente gradata, ha chiesto che venga accertato che la rendita vitalizia è condizionata al versamento, ad opera del datore di lavoro, della corrispondente riserva matematica di legge. Ha infine eccepito il difetto di giurisdizione rispetto all domanda laddove tesa ad accertare l'obbligo in capo all'Ente di sostenere gli oneri economici della quota di pensione pubblica corrispondente ai periodi assicurativi colpiti da prescrizione.
La nel costituirsi tardivamente ( con memoria depositata il 10.6.2024 per CP_1
l'udienza di discussioen del 15.12.2023) ha eccepito: a) la violazione del CP_ contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell' quale litisconsorte necessario;
b) l'impossibilità di monetizzazione dei contributi omessi, stante la mancata prescrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe) relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2024; c) l'avvenuto versamento dei contributi contributi previdenziali ed assistenziali, anche per la quota a carico dipendente per i quali ultimi riservando per questi ultimi azione di rivalsa;
l'arbitrarietà, in ogni caso, della quantificazione del risarcimento del danno ex art. 2126, comma 2, c.c., il metodo di quantificazione utilizzato.
Ha concluso per il rigetto della domanda previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_4
All'udienza di discussione ,nell'assenza della , i procuratori della parte CP_1 CP_ ricorrente e dell' hanno discusso oralemnete la causa che è stata poi decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note ditrattazione scritta.
La domanda va accolta secondo quanto appresso. La pretesa attorea trae fonte dalla sentenza con cui il Tribunale di Napoli con sentenza n°6558/2020 del 17/12/2020 con cui è stato ricnosciuto il diritto al pagamento della giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta con riferimento alla data ritenuta utile quale inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente (1^.8.1981) con la condanna della al CP_1 pagamento della somma di € 24.599,43.
Benchè abbia sostenuto di aver versato i contributi sul predetto importo , tuttavia la non ha mai offerto la relativa prova, non potendosi a tal fine ritenere idonea CP_1 la documenazione versata, costituita da un prospetto contabile del maggio 2024.
3 L'omissione contributiva accertata non può tuttavia condurre all'accoglimento della domanda risarcitoria, mancando il presupposto richiesto ex lege( v. art.2216 cpv. “ Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 2246, 2751 bis, n. 1](2)..
Nel caso in esame è ancora possibile il versamento della contribuzione omessa all'Istituto previdenziale da parte del datore di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge di sanatoria – da ultimo decreto legge n. 215\2023, convertito in legge n. 18\2024 – che hanno sospeso i termini di prescrizione di cui all'art. 3 legge 335 del 1995, con la conseguenza che la pretesa attore alla regolarizzazione contributiva deve ritenersi ancora integralmente non prescritta.
Deve pertanto ritenersi non provato tale adempimento e, di conseguenza, la CP_1 va condannata alla regolarizzazione della suddetta posizione retributiva,
[...] con il versamento della contribuzione dovuta sul predetto importo di euro di € 24.599,43., anche per la quota gravante sul lavoratore, secondo il criterio di competenza con riferimento alla maturazione dei singoli crediti contributivi. CP_ La presente sentenza spiega i propri effetti anche nei confronti e in favore dell' tenuto alla riscossione dei contributi nonché alla previa quantificazione degli stessi. Tuttavia , in ordine alla quanrtificazioen delle somme operata da parte ricorrnete , essa non può essere recepita poiché impostata sulla quota di € 50, 51 mensile indicata come “ipotesi di pensione mensile lorda stmata sulle dofferenze R.I.A.” del senza che sia reso comprensibile in che modo si sia giunti a tale cifra . Cpnclusivamente la domanda può essere accolta soltanto nella formualzioen generica CP_ con condanna della a versare all' i contributi omessi sull'importo di € di CP_1
€ 24.599,43. CP_ Le spese si compensano integralmente nei confronti dell' quale mero chiamato in causa a fini di denuntiatio litis.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra il ricorrente e la e vanno distratte in favore dei procuratori. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta e/o disattesa, così provvede: accoglie per quanto sopra il ricorso e per l'effetto condanna la Controparte_1 alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, con il versamento della contribuzione dovuta sul predetto importo di euro di € 24.599,43., anche per la quota gravante sul lavoratore, secondo il criterio di competenza con riferimento alla maturazione dei singoli crediti contributivi;
respinge ogni altra pretesa;
condanna la a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 2.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; CP_ compensa le spese nei confronti dell' Si comunichi
Napoli, lì 9 giugno 2025
4 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5