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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 461/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti FASOLI CARLA APPELLANTE E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
TI NA UC AT
avente ad oggetto: sentenza n. 290/2024 in data 24 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha respinto la domanda proposta da coltivatore diretto, con la quale, evocando in Parte_2 giudizio l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“Ipoacusia percettiva bilaterale”, da cui era affetto, insorta su precedenti postumi lavorativi, a loro volta già riconosciuti, aventi eziologia professionale, con percentuale di inabilità pari al 20%. Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso, motivando il proprio convincimento sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, evidenziando che la documentazione sanitaria prodotta e l'istruttoria testimoniale espletata in primo grado non hanno comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa. Tali considerazioni hanno trovato riscontro anche nelle risultanze della relazione peritale del CTU nominato, il quale ha concluso affermando che, tenuto conto della occupazione lavorativa, da quanto si evinceva dalla documentazione sanitaria in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi erano elementi sufficienti per escludere, con elevata probabilità, un nesso causale tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo, Parte_2 previo rinnovo della CTU medico-legale, la totale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “1. Accertare e dichiarare che l'ipoacusia denunciata è di eziologia professionale ed, unitamente ai preesistenti postumi lavorativi del 20%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica che risulterà di Giustizia, comunque superiore all'attuale 20%.
2. Conseguentemente condannare l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo per la CP_2 menomazione complessiva che risulterà accertata.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario.” Con i motivi di gravame l'appellante ha censurato le non corrette e non attendibili conclusioni cui è pervenuto il perito, nella relazione medico legale, per quanto concerne le regole e i criteri adottati in materia di eziologia della patologia denunciata, orientati esclusivamente ad aderire alle allegazioni di controparte. Ha poi lamentato l'acritica adesione del Giudice di primo grado alle risultanze della CTU, nonché l'erronea interpretazione del quadro probatorio da parte dello stesso. Si è costituito in giudizio l' contestando ex adverso i motivi dell'impugnazione, CP_1 chiedendo il rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. È stato disposto nel corso del presente grado il rinnovo della CTU medico legale, all'esito della quale la dott.ssa ha concluso che “il ricorrente Persona_1 Parte_2
è risultato affetto dalla infermità denunciata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”
[...] la quale non può essere riguardata come una malattia di origine professionale”. Come emerge dall'anamnesi lavorativa, il ricorrente ha prestato attività come coltivatore diretto in un fondo agricolo di circa 8 ettari, coltivati a seminativi di vario genere, uliveto e vigneto, precisando che le coltivazioni sono totalmente meccanizzate e vengono eseguite con l'utilizzo di 2 trattori gommati, con un consumo annuale pari a circa 30 q.li di Contro carburante, in parte fornito dall' ed in parte acquistato privatamente. Le attività in concreto espletate dal lavoratore si concretizzavano, a seconda delle stagioni e con frequenza giornaliera, in tutte le operazioni del ciclo produttivo, ovvero pulizia e preparazione del terreno, semina, concimazione, trattamenti antiparassitari, irrorazione, irrigazione, raccolta e trasporto dei prodotti;
restando alla guida dei mezzi (come si dirà appresso) per una media di oltre 3 ore al giorno e, al bisogno, anche l'intera giornata,
pag. 2/4 dall'alba al tramonto. Il lavoratore riferiva di utilizzare abitualmente e con sistematicità oltre al trattore anche di altri strumenti rumorosi: in particolare la motosega per effettuare la potatura, il taglio e la riduzione delle piante, il trinciatutto per l'eliminazione dei residui, il compressore per il funzionamento di abbacchiatore, forbici e legatrici pneumatiche nelle operazioni di potatura, cura e raccolta. Il perito ha osservato che nel caso in esame risulta evidente che il periziando ha utilizzato nell'espletamento delle proprie mansioni quotidiane trattori agricoli di cui risulta proprietario e gli altri strumenti tipici e utili generalmente impiegati in questo tipo di attività quali la motosega, il trinciatutto, il compressore ed altri, circostanze le quali hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi durante la fase istruttoria in primo grado. Tuttavia, la CTU ha precisato: “in relazione alla valutazione del rischio lavorativo specifico (otolesivo) si deve necessariamente confermare in questa sede quanto già ampiamente illustrato nel corso del I grado di giudizio ovvero come nel caso di specie non risulti effettivamente dimostrata e documentata una esposizione a rischio otolesivo in termini di esposizione continuativa e prolungata ad elevati livelli di rumore e ciò sulla base:
1) della nota discontinuità delle lavorazioni con cadenza tipicamente stagionale in cui si alternano periodi di maggiore utilizzo ad altri di minore utilizzo dei mezzi meccanici e degli strumenti agricoli con eventuale esposizione a rumore di tipo non continuativo ed in ambiente non confinato (all'aperto);
2) della genericità delle affermazioni rese dai testimoni in fase istruttoria che non consentono di qualificare in maniera precisa i tempi e le modalità di utilizzo giornalieri, né può ritenersi sufficiente esclusivamente il dato relativo al consumo medio di carburante annuale spalmato nei giorni lavorativi per le considerazioni di cui al punto 1);
3) e del fatto che dagli atti di causa non emergono elementi utili alla dimostrazione della esposizione ad elevati livelli di rumore se si considera come la tipologia dei mezzi agricoli in uso da parte del periziando (trattori gommati) è tipica ed idonea per la conduzione ordinaria di colture e non per lavori che impegnano di più la potenza del motore con conseguente aumento delle emissioni di rumore al di sopra del limite convenzionalmente considerato come potenzialmente otolesivo (> 80 decibel).” In particolare, è noto che in caso di malattie ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). Ancora, per quanto concerne le caratteristiche proprie della patologia della ipoacusia di cui il ricorrente è affetto, il perito ha osservato che “si rileva come dai tracciati audiometrici disponibili in atti (eseguiti dal periziando all'età di 84 e 85 anni) emerge una ipoacusia neurosensoriale priva di qualsivoglia elemento suggestivo per una forma secondaria a trauma acustico cronico. E ciò sulla base delle seguenti considerazioni: 1) apprezzabile asimmetria di lato per sinistro maggiore di destro;
pag. 3/4 2) interessamento omogeneo di tutte le frequenze (dalle più basse a quelle più alte) con progressiva e costante discesa della curva in assenza della tipica risalita per le frequenze superiori a 4000 Hz
3) non trascurabile incidenza nel caso del periziando di cause extra-lavorative nella eziopatogenesi della ipacusia accertata alla luce dell'età anagrafica (ultraottantenne) e dell'anamnesi positiva per fattori di rischio cardio-circolatorio (ipertensione arteriosa, aterosclerosi).” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la CTU espletata, confermando le risultanze dell'elaborato peritale svolto in primo grado, ha ribadito che l'ipoacusia lamentata dal lavoratore non può assumere le connotazioni di tecnopatia, in quanto l'eventuale incidenza di fattori lavorativi (rumore), oltre a non essere ben documentata, non è in grado di assumere rilievo causale ai fini del determinismo della malattia denunciata. A fronte delle osservazioni dell'appellante alla bozza peritale, la Dott.ssa ha Per_1 precisato che per il riconoscimento di una patologia professionale l'assicurato, oltre a dover provare la presenza di un rischio lavorativo otolesivo, deve allo stesso modo rappresentare la presenza di una ipoacusia quantomeno suggestiva di una forma secondaria a trauma acustico cronico. L'origine professionale dell'ipoacusia denunciata è stata negata non già per l'assenza assoluta del rischio lavorativo quanto piuttosto per la sua assenza come entità clinico-nosologica (ipoacusia da rumore) prima ancora che sotto il profilo causale, avendo riguardo anche alla circostanza secondo cui già all'epoca del primo accertamento strumentale (esame audiometrico), eseguito dal periziando alla veneranda età di 85 anni, emerge una ipoacusia neurosensoriale priva di qualsivoglia elemento suggestivo per una forma secondaria a trauma acustico cronico. Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Non vi è spazio, perciò, per accogliere l'impugnazione e l'appello deve essere rigettato. Le spese, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., vanno dichiarate irripetibili;
per questi stessi motivi le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
Sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese del grado;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 461/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti FASOLI CARLA APPELLANTE E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
TI NA UC AT
avente ad oggetto: sentenza n. 290/2024 in data 24 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha respinto la domanda proposta da coltivatore diretto, con la quale, evocando in Parte_2 giudizio l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“Ipoacusia percettiva bilaterale”, da cui era affetto, insorta su precedenti postumi lavorativi, a loro volta già riconosciuti, aventi eziologia professionale, con percentuale di inabilità pari al 20%. Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso, motivando il proprio convincimento sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, evidenziando che la documentazione sanitaria prodotta e l'istruttoria testimoniale espletata in primo grado non hanno comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa. Tali considerazioni hanno trovato riscontro anche nelle risultanze della relazione peritale del CTU nominato, il quale ha concluso affermando che, tenuto conto della occupazione lavorativa, da quanto si evinceva dalla documentazione sanitaria in atti e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi erano elementi sufficienti per escludere, con elevata probabilità, un nesso causale tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo, Parte_2 previo rinnovo della CTU medico-legale, la totale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “1. Accertare e dichiarare che l'ipoacusia denunciata è di eziologia professionale ed, unitamente ai preesistenti postumi lavorativi del 20%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica che risulterà di Giustizia, comunque superiore all'attuale 20%.
2. Conseguentemente condannare l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo per la CP_2 menomazione complessiva che risulterà accertata.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario.” Con i motivi di gravame l'appellante ha censurato le non corrette e non attendibili conclusioni cui è pervenuto il perito, nella relazione medico legale, per quanto concerne le regole e i criteri adottati in materia di eziologia della patologia denunciata, orientati esclusivamente ad aderire alle allegazioni di controparte. Ha poi lamentato l'acritica adesione del Giudice di primo grado alle risultanze della CTU, nonché l'erronea interpretazione del quadro probatorio da parte dello stesso. Si è costituito in giudizio l' contestando ex adverso i motivi dell'impugnazione, CP_1 chiedendo il rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. È stato disposto nel corso del presente grado il rinnovo della CTU medico legale, all'esito della quale la dott.ssa ha concluso che “il ricorrente Persona_1 Parte_2
è risultato affetto dalla infermità denunciata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”
[...] la quale non può essere riguardata come una malattia di origine professionale”. Come emerge dall'anamnesi lavorativa, il ricorrente ha prestato attività come coltivatore diretto in un fondo agricolo di circa 8 ettari, coltivati a seminativi di vario genere, uliveto e vigneto, precisando che le coltivazioni sono totalmente meccanizzate e vengono eseguite con l'utilizzo di 2 trattori gommati, con un consumo annuale pari a circa 30 q.li di Contro carburante, in parte fornito dall' ed in parte acquistato privatamente. Le attività in concreto espletate dal lavoratore si concretizzavano, a seconda delle stagioni e con frequenza giornaliera, in tutte le operazioni del ciclo produttivo, ovvero pulizia e preparazione del terreno, semina, concimazione, trattamenti antiparassitari, irrorazione, irrigazione, raccolta e trasporto dei prodotti;
restando alla guida dei mezzi (come si dirà appresso) per una media di oltre 3 ore al giorno e, al bisogno, anche l'intera giornata,
pag. 2/4 dall'alba al tramonto. Il lavoratore riferiva di utilizzare abitualmente e con sistematicità oltre al trattore anche di altri strumenti rumorosi: in particolare la motosega per effettuare la potatura, il taglio e la riduzione delle piante, il trinciatutto per l'eliminazione dei residui, il compressore per il funzionamento di abbacchiatore, forbici e legatrici pneumatiche nelle operazioni di potatura, cura e raccolta. Il perito ha osservato che nel caso in esame risulta evidente che il periziando ha utilizzato nell'espletamento delle proprie mansioni quotidiane trattori agricoli di cui risulta proprietario e gli altri strumenti tipici e utili generalmente impiegati in questo tipo di attività quali la motosega, il trinciatutto, il compressore ed altri, circostanze le quali hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi durante la fase istruttoria in primo grado. Tuttavia, la CTU ha precisato: “in relazione alla valutazione del rischio lavorativo specifico (otolesivo) si deve necessariamente confermare in questa sede quanto già ampiamente illustrato nel corso del I grado di giudizio ovvero come nel caso di specie non risulti effettivamente dimostrata e documentata una esposizione a rischio otolesivo in termini di esposizione continuativa e prolungata ad elevati livelli di rumore e ciò sulla base:
1) della nota discontinuità delle lavorazioni con cadenza tipicamente stagionale in cui si alternano periodi di maggiore utilizzo ad altri di minore utilizzo dei mezzi meccanici e degli strumenti agricoli con eventuale esposizione a rumore di tipo non continuativo ed in ambiente non confinato (all'aperto);
2) della genericità delle affermazioni rese dai testimoni in fase istruttoria che non consentono di qualificare in maniera precisa i tempi e le modalità di utilizzo giornalieri, né può ritenersi sufficiente esclusivamente il dato relativo al consumo medio di carburante annuale spalmato nei giorni lavorativi per le considerazioni di cui al punto 1);
3) e del fatto che dagli atti di causa non emergono elementi utili alla dimostrazione della esposizione ad elevati livelli di rumore se si considera come la tipologia dei mezzi agricoli in uso da parte del periziando (trattori gommati) è tipica ed idonea per la conduzione ordinaria di colture e non per lavori che impegnano di più la potenza del motore con conseguente aumento delle emissioni di rumore al di sopra del limite convenzionalmente considerato come potenzialmente otolesivo (> 80 decibel).” In particolare, è noto che in caso di malattie ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). Ancora, per quanto concerne le caratteristiche proprie della patologia della ipoacusia di cui il ricorrente è affetto, il perito ha osservato che “si rileva come dai tracciati audiometrici disponibili in atti (eseguiti dal periziando all'età di 84 e 85 anni) emerge una ipoacusia neurosensoriale priva di qualsivoglia elemento suggestivo per una forma secondaria a trauma acustico cronico. E ciò sulla base delle seguenti considerazioni: 1) apprezzabile asimmetria di lato per sinistro maggiore di destro;
pag. 3/4 2) interessamento omogeneo di tutte le frequenze (dalle più basse a quelle più alte) con progressiva e costante discesa della curva in assenza della tipica risalita per le frequenze superiori a 4000 Hz
3) non trascurabile incidenza nel caso del periziando di cause extra-lavorative nella eziopatogenesi della ipacusia accertata alla luce dell'età anagrafica (ultraottantenne) e dell'anamnesi positiva per fattori di rischio cardio-circolatorio (ipertensione arteriosa, aterosclerosi).” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la CTU espletata, confermando le risultanze dell'elaborato peritale svolto in primo grado, ha ribadito che l'ipoacusia lamentata dal lavoratore non può assumere le connotazioni di tecnopatia, in quanto l'eventuale incidenza di fattori lavorativi (rumore), oltre a non essere ben documentata, non è in grado di assumere rilievo causale ai fini del determinismo della malattia denunciata. A fronte delle osservazioni dell'appellante alla bozza peritale, la Dott.ssa ha Per_1 precisato che per il riconoscimento di una patologia professionale l'assicurato, oltre a dover provare la presenza di un rischio lavorativo otolesivo, deve allo stesso modo rappresentare la presenza di una ipoacusia quantomeno suggestiva di una forma secondaria a trauma acustico cronico. L'origine professionale dell'ipoacusia denunciata è stata negata non già per l'assenza assoluta del rischio lavorativo quanto piuttosto per la sua assenza come entità clinico-nosologica (ipoacusia da rumore) prima ancora che sotto il profilo causale, avendo riguardo anche alla circostanza secondo cui già all'epoca del primo accertamento strumentale (esame audiometrico), eseguito dal periziando alla veneranda età di 85 anni, emerge una ipoacusia neurosensoriale priva di qualsivoglia elemento suggestivo per una forma secondaria a trauma acustico cronico. Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Non vi è spazio, perciò, per accogliere l'impugnazione e l'appello deve essere rigettato. Le spese, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., vanno dichiarate irripetibili;
per questi stessi motivi le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' CP_1
Sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese del grado;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4