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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1106 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Lecco, estensore Giudice Dott. Federica Trovò, promossa
DA
- (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore. con il patrocinio dell'Avv. Sergio
Mazzù e presso il suo studio domiciliato in Reggio Calabria, via San Francesco da
Paola n. 14
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria
San Babila n. 4/A
APPELLATO
- c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2 dell'Avv. Nadia Perego e dell'Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 17/10/2024.
Per l'appellato come da memoria difensiva depositata in data Controparte_1
09/01/2025.
Per l'appellato come da memoria difensiva depositata in data 17/01/2025. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 149/24 il Tribunale di Lecco, sulla opposizione proposta da
[...] avverso la intimazione di pagamento notificata in data 08/11/23, CP_1 riportante n. 10 avvisi di addebito, dichiarava la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 43420120000791491000, n. 43420160000020937000 e n.
43420170000586091000 e rigettava per il resto il ricorso con condanna della parte opponente alle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, disattendeva le eccezioni di difetto di notifica e di motivazione, nonché di disconoscimento delle copie e accoglieva l'eccezione di prescrizione limitatamente ai tre avvisi di addebito su indicati, in quanto la notifica della precedente intimazione, avente valore interruttivo, risultava mancante dell'avviso di ricevimento della raccomandata. di deposito presso la Casa
Comunale.
Ha proposto appello la sulla base di un unico Parte_2 motivo, impugnando la parte della sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito su indicati;
chiede, in riforma parziale della sentenza, il rigetto della opposizione, anche in relazione ai 3 avvisi di addebito dichiarati prescritti;
deposita, a sostegno della riforma domandata, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 57330969879-1 che, unitamente alla documentazione già versata agli atti del primo grado, certifica, secondo la tesi appellante, la regolarità dell'operato di in quanto il recatosi presso CP_3 Pt_3
l'abitazione del destinatario per procedere alla notifica dell'AVI n. 134 2019
9001582473 000, non rinvenendo alcun soggetto cui consegnare il plico, procedeva al deposito presso la ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dandone notizia al CP_4 destinatario mediante inoltro della c.d. raccomandata informativa che era ritualmente ricevuta il 03/02/2020; l'appellante sottolinea inoltre la ammissibilità della produzione tardiva, trattandosi di documento indispensabile al fine del decidere
2
CP_ Si è costituito l' aderendo all'appello proposto dalla Parte_1
, precisando di associarsi “alla richiesta di
[...] Parte_1 all'acquisizione d'ufficio della documentazione prodotta, trattandosi di documenti connessi agli atti interruttivi della prescrizione già prodotti”.
Resiste alla impugnazione eccependo l'inammissibilità della Controparte_1 produzione appellante in quanto tardiva e comunque controdeduce sulla stessa, avanzando le medesime eccezioni di nullità della notifica, svolte in primo grado, riguardanti gli altri avvisi di addebito, eccezioni rigettate dal primo giudice.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
Il Collegio ritiene che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n.
57330969879-1, (all. 4 fascicolo appellante), prodotto per la prima volta in questo grado, sia documento ammissibile, posto che lo stesso va ad integrare i documenti nn 5, 6 e 7 (AVI n. 134 2019 9001582473 000; Relata di notifica;
Avviso deposito atti c/o - già tempestivamente prodotti nel giudizio di primo grado- CP_4 documento che risulta inoltre essenziale al fine del decidere, posto che, fin dalla sua costituzione in giudizio, a allegato l'avvenuta interruzione della prescrizione CP_3 dei crediti portati dagli avvisi di addebito per cui è causa, proprio ad opera della corretta notifica della intimazione di pagamento.
Detta intimazione ha senz'altro efficacia interruttiva del termine estintivo, poiché palesa la volontà dell'Ente di riscuotere i crediti e indica specificatamente i tre AVA in relazione ai quali il Giudice di primo grado ha dichiarato l'avvenuta prescrizione.
Poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 03/02/2020, essa ha validamente interrotto la decorrenza della prescrizione prima che questa si compisse rispetto alla data di notifica dei singoli AVA e il nuovo termine quinquennale decorrente dalla data di notifica non era interamente trascorso al momento della proposizione dell'opposizione da parte di Controparte_1
Quanto al disconoscimento effettuato dal rispetto ai documenti Controparte_1 prodotti nel presente grado di giudizio in copie fotostatiche, si osserva – concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale - che non può assumere rilievo il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, atteso che “La
3
contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata –
a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n.
29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019). Nel caso di specie l'appellato si è limitato ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
In accoglimento del gravame, assorbita ogni altra questione, il capo della sentenza appellata che ha accertato l'avvenuta prescrizione degli AVA (dettagliatamente indicati in dispositivo) deve pertanto essere riformato, con conseguente rigetto delle relative domande proposte dal con il ricorso di primo grado. CP_1
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente come da dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in Controparte_1 ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza va condannato al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 5.400,00 (€ 2000,00 per il primo grado, € 3.400,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Lecco rigetta le domande proposte da con riferimento agli avvisi di addebito n. Controparte_1
43420120000791491000, n. 43420160000020937000 e n.
43420170000586091000 e conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
CP_ giudizio a favore della e dell' che liquida Parte_2 complessivamente in Euro 5.400,00 ciascuno, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
4
N.R.G. 1106 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Lecco, estensore Giudice Dott. Federica Trovò, promossa
DA
- (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore. con il patrocinio dell'Avv. Sergio
Mazzù e presso il suo studio domiciliato in Reggio Calabria, via San Francesco da
Paola n. 14
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria
San Babila n. 4/A
APPELLATO
- c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2 dell'Avv. Nadia Perego e dell'Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 17/10/2024.
Per l'appellato come da memoria difensiva depositata in data Controparte_1
09/01/2025.
Per l'appellato come da memoria difensiva depositata in data 17/01/2025. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 149/24 il Tribunale di Lecco, sulla opposizione proposta da
[...] avverso la intimazione di pagamento notificata in data 08/11/23, CP_1 riportante n. 10 avvisi di addebito, dichiarava la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 43420120000791491000, n. 43420160000020937000 e n.
43420170000586091000 e rigettava per il resto il ricorso con condanna della parte opponente alle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, disattendeva le eccezioni di difetto di notifica e di motivazione, nonché di disconoscimento delle copie e accoglieva l'eccezione di prescrizione limitatamente ai tre avvisi di addebito su indicati, in quanto la notifica della precedente intimazione, avente valore interruttivo, risultava mancante dell'avviso di ricevimento della raccomandata. di deposito presso la Casa
Comunale.
Ha proposto appello la sulla base di un unico Parte_2 motivo, impugnando la parte della sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito su indicati;
chiede, in riforma parziale della sentenza, il rigetto della opposizione, anche in relazione ai 3 avvisi di addebito dichiarati prescritti;
deposita, a sostegno della riforma domandata, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 57330969879-1 che, unitamente alla documentazione già versata agli atti del primo grado, certifica, secondo la tesi appellante, la regolarità dell'operato di in quanto il recatosi presso CP_3 Pt_3
l'abitazione del destinatario per procedere alla notifica dell'AVI n. 134 2019
9001582473 000, non rinvenendo alcun soggetto cui consegnare il plico, procedeva al deposito presso la ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dandone notizia al CP_4 destinatario mediante inoltro della c.d. raccomandata informativa che era ritualmente ricevuta il 03/02/2020; l'appellante sottolinea inoltre la ammissibilità della produzione tardiva, trattandosi di documento indispensabile al fine del decidere
2
CP_ Si è costituito l' aderendo all'appello proposto dalla Parte_1
, precisando di associarsi “alla richiesta di
[...] Parte_1 all'acquisizione d'ufficio della documentazione prodotta, trattandosi di documenti connessi agli atti interruttivi della prescrizione già prodotti”.
Resiste alla impugnazione eccependo l'inammissibilità della Controparte_1 produzione appellante in quanto tardiva e comunque controdeduce sulla stessa, avanzando le medesime eccezioni di nullità della notifica, svolte in primo grado, riguardanti gli altri avvisi di addebito, eccezioni rigettate dal primo giudice.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
Il Collegio ritiene che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n.
57330969879-1, (all. 4 fascicolo appellante), prodotto per la prima volta in questo grado, sia documento ammissibile, posto che lo stesso va ad integrare i documenti nn 5, 6 e 7 (AVI n. 134 2019 9001582473 000; Relata di notifica;
Avviso deposito atti c/o - già tempestivamente prodotti nel giudizio di primo grado- CP_4 documento che risulta inoltre essenziale al fine del decidere, posto che, fin dalla sua costituzione in giudizio, a allegato l'avvenuta interruzione della prescrizione CP_3 dei crediti portati dagli avvisi di addebito per cui è causa, proprio ad opera della corretta notifica della intimazione di pagamento.
Detta intimazione ha senz'altro efficacia interruttiva del termine estintivo, poiché palesa la volontà dell'Ente di riscuotere i crediti e indica specificatamente i tre AVA in relazione ai quali il Giudice di primo grado ha dichiarato l'avvenuta prescrizione.
Poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 03/02/2020, essa ha validamente interrotto la decorrenza della prescrizione prima che questa si compisse rispetto alla data di notifica dei singoli AVA e il nuovo termine quinquennale decorrente dalla data di notifica non era interamente trascorso al momento della proposizione dell'opposizione da parte di Controparte_1
Quanto al disconoscimento effettuato dal rispetto ai documenti Controparte_1 prodotti nel presente grado di giudizio in copie fotostatiche, si osserva – concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale - che non può assumere rilievo il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, atteso che “La
3
contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata –
a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n.
29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019). Nel caso di specie l'appellato si è limitato ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
In accoglimento del gravame, assorbita ogni altra questione, il capo della sentenza appellata che ha accertato l'avvenuta prescrizione degli AVA (dettagliatamente indicati in dispositivo) deve pertanto essere riformato, con conseguente rigetto delle relative domande proposte dal con il ricorso di primo grado. CP_1
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente come da dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in Controparte_1 ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza va condannato al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 5.400,00 (€ 2000,00 per il primo grado, € 3.400,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Lecco rigetta le domande proposte da con riferimento agli avvisi di addebito n. Controparte_1
43420120000791491000, n. 43420160000020937000 e n.
43420170000586091000 e conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
CP_ giudizio a favore della e dell' che liquida Parte_2 complessivamente in Euro 5.400,00 ciascuno, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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