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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3002 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. FOTI MIRKO MARIO e Parte_1
l'avv. BUCCINO ANNALISA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale E. Martini, n. 9;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO
1. Con ricorso depositato il 13/03/2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
[...]
Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo l'accoglimento
[...] delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il lavoratore ha svolto attività lavorativa in favore della società Controparte_2 per il periodo dal 17.6.2024 al 7.7.2024 o quella diversa data ritenuta
[...] di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione del mese di giugno 2024 e luglio 2024, il TFR e il corrispettivo delle ore di permesso maturate per il periodo dal 17.6.2024 al 7.7.2024, o quella diversa data ritenuta di giustizia, e per l'effetto dei punti 1 e/o 2: 3) Condannare la società
[...]
P.Iva con sede legale in Ripa Controparte_2 P.IVA_1 di Porta Ticinese 39 a Milano (MI) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 988,42 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, di cui € 871,48 a titolo di retribuzione, € 64,55 a titolo di TFR e € 52,39 a titolo di permessi maturati.
4) Con vittoria di onorari di causa da distrarsi allo scrivente difensore antistatario”.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. All'odierna udienza la procuratrice di parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare alla richiesta di accertamento della subordinazione per i 7 giorni di luglio e quindi riformula le conclusioni chiedendo la condanna della società alla complessiva somma di euro 658,93 lordi di cui 43,03 a titolo di
TFR”.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che la ricorrente sia stato assunto in Parte_1 data 17.6.2024 alle dipendenze della società
[...]
con Controparte_1 contratto di lavoro a termine con scadenza al 30.6.2024, inquadramento
1°livello CCNL Edilizia.
3. Con il presente ricorso, all'esito della riformulazione delle conclusioni (cfr. verbale 10.6.2024), il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo di mensilità di giugno, spettanze di fine rapporto e TFR.
2 4. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
5. Il datore di lavoro Controparte_1
nel rimanere contumace,
[...] non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro
658,93 lordi di cui 43,03 a titolo di TFR, come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle previsioni del CCNL e dell'inquadramento risultante dalla Comunicazione obbligatoria prodotta in atti (doc.2).
**
6. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Controparte_1
deve essere condannata al
[...] pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna Controparte_1
. al pagamento in
[...]
3 favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro €658,93 lordi di cui 43,03 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
2. condanna Controparte_1
alla rifusione delle
[...] spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. FOTI MIRKO MARIO e Parte_1
l'avv. BUCCINO ANNALISA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale E. Martini, n. 9;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO
1. Con ricorso depositato il 13/03/2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
[...]
Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo l'accoglimento
[...] delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il lavoratore ha svolto attività lavorativa in favore della società Controparte_2 per il periodo dal 17.6.2024 al 7.7.2024 o quella diversa data ritenuta
[...] di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione del mese di giugno 2024 e luglio 2024, il TFR e il corrispettivo delle ore di permesso maturate per il periodo dal 17.6.2024 al 7.7.2024, o quella diversa data ritenuta di giustizia, e per l'effetto dei punti 1 e/o 2: 3) Condannare la società
[...]
P.Iva con sede legale in Ripa Controparte_2 P.IVA_1 di Porta Ticinese 39 a Milano (MI) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 988,42 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, di cui € 871,48 a titolo di retribuzione, € 64,55 a titolo di TFR e € 52,39 a titolo di permessi maturati.
4) Con vittoria di onorari di causa da distrarsi allo scrivente difensore antistatario”.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. All'odierna udienza la procuratrice di parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare alla richiesta di accertamento della subordinazione per i 7 giorni di luglio e quindi riformula le conclusioni chiedendo la condanna della società alla complessiva somma di euro 658,93 lordi di cui 43,03 a titolo di
TFR”.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che la ricorrente sia stato assunto in Parte_1 data 17.6.2024 alle dipendenze della società
[...]
con Controparte_1 contratto di lavoro a termine con scadenza al 30.6.2024, inquadramento
1°livello CCNL Edilizia.
3. Con il presente ricorso, all'esito della riformulazione delle conclusioni (cfr. verbale 10.6.2024), il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo di mensilità di giugno, spettanze di fine rapporto e TFR.
2 4. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
5. Il datore di lavoro Controparte_1
nel rimanere contumace,
[...] non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro
658,93 lordi di cui 43,03 a titolo di TFR, come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle previsioni del CCNL e dell'inquadramento risultante dalla Comunicazione obbligatoria prodotta in atti (doc.2).
**
6. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Controparte_1
deve essere condannata al
[...] pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna Controparte_1
. al pagamento in
[...]
3 favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro €658,93 lordi di cui 43,03 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
2. condanna Controparte_1
alla rifusione delle
[...] spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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