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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/10/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 76/2025
promossa in sede di appello da il C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale Pt_1
n. 21,
Appellante
contro
C.F. nato a Controparte_1 C.F._1
La Libertad (Perù) il 21/07/1976, elettivamente domiciliato in , Via Meucci Pt_1
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paola Colasanto del Foro di , che lo Pt_1 rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico,
Appellato
1
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 5016/2024, pubblicata in data 7.10.2024, non notificata, avente ad oggetto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 286/1998
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Nicoletta Quaglino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di citazione in appello:
“In riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'originario ricorso, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata nella comparsa di costituzione: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria richiesta, IN VIA PRELIMINARE:
• accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione proposta da parte appellante circa l'asserita assenza del requisito reddituale nei termini predetti;
NEL MERITO:
• respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
• condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 28/08/2024:
“..omissis.. accogliersi dell'appello …”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con la impugnata sentenza accertava il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e ordinava al Questore di di disporne il rilascio, compensando integralmente le spese. Pt_1
Il Giudice di prime cure, dato atto che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato era stata sospesa alla luce della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, la normativa in
2 materia di permesso soggiorno per motivi familiari di cui agli artt. 29 co. 1 lett. a)
e 30 co.1 lettera c) TUI. Quanto al requisito della “regolarità del soggiorno” espressamente richiesto dall'art. 30 lett. c) TUI, il primo Giudice ha rilevato come il presupposto del soggiorno regolare sul territorio nazionale dello straniero che chiede il ricongiungimento, o comunque invoca il principio di coesione familiare, sia stato interpretato in senso restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che debba considerarsi “regolare” ai fini della normativa de qua anche “lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3” (così Cass. n. 30069/17). Inoltre il primo Giudice ha osservato: è stato ritenuto regolare lo straniero “che, originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale fino a che la sua istanza non abbia avuto una risposta e fino a che la legge non consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata” (così Cass. 27.9.2018, n. 23316, rv. 653874, proprio in un caso di richiesta di ricongiungimento familiare ex artt. 29 e 30 TUI). Una tale interpretazione estensiva si rende necessaria al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa eurounitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, così da costituirne una ragione di disapplicazione. In questo senso, va altresì richiamata la sentenza n. 202/2013 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 TUI nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul territorio nazionale. In conclusione, dunque, il Tribunale ha ritenuto che anche lo straniero originariamente irregolare, il quale si ritrovi comunque in una condizione di inespellibilità ex artt. 5 co. 5 e 19 TUI (ad esempio per ragioni di tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU), debba essere considerato “regolarmente soggiornante” ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 TUI. Nel caso di specie, tali esigenze di tutela della vita privata e familiare risultano, secondo la valutazione del primo Giudice, sussistenti, essendo stato provato che il ricorrente vive in Italia con la moglie (titolare di regolare permesso di soggiorno
3 per lavoro subordinato) e con il figlio minorenne nato Persona_1 in Perù nel 2016 e regolarmente iscritto alla scuola dell'obbligo in Italia.
Quanto alla sussistenza della idoneità abitativa e dei requisiti reddituali, il Tribunale ha ritenuto che il richiedente ne abbia fornito la prova mediante il deposito della seguente documentazione:
− atto di matrimonio (doc. 3) a dimostrazione del suo stato di coniuge della cittadina straniera regolarmente soggiornante Parte_2
;
[...]
− contratto di locazione (doc. 4) e certificato di idoneità abitativa (doc. 5), a dimostrazione della sussistenza dei requisiti alloggiativi di cui all'art. 29 c. 3 lett. a) TUI;
− documentazione lavorativa e reddituale della coniuge Parte_2
(doc. 10) e nuovo contratto di lavoro decorrente dall'1.7.2024 con
[...] retribuzione pari a € 950 mensili per tredici mensilità (doc. 12), dalla quale emerge la sussistenza di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere” ai sensi dell'art. 29 c. 3 Parte_ lett. b) (id est € 7.891,93 per il 2024, aumentato della metà chiedendosi il ricongiungimento col coniuge e dunque pari a € 11.836,5). La sussistenza del requisito della copertura sanitaria di cui all'art. 29 c. 3 lett. c) Parte_ deve invece considerarsi pacifica, non essendo stata contestata né nel provvedimento questorile di rigetto né in giudizio dalla PA resistente. Sulla base di queste considerazioni, il Giudice di prime cure ha ritenuto accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, essendo stata provata la sussistenza di tutti i requisiti normativamente richiesti.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il Parte_1 affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 30, lett. C) del TUI. Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo Giudice ha erroneamente ritenuto il ricorrente “regolarmente soggiornante” al momento della presentazione della istanza mentre in realtà egli non era affatto regolare in Italia ma clandestino da almeno quattro anni. La interpretazione del Tribunale è contraria al dato testuale (criterio principe dell'attività interpretativa) della norma che, invece, richiede che lo straniero, per poter chiedere il permesso per motivi familiari, sia – al momento della richiesta
– regolarmente soggiornante;
quindi abbia in mano – in quel momento – un titolo di soggiorno (anche se precario) valido. Con il secondo motivo, il si duole dell'errore di fatto circa la sussistenza Parte_1 del reddito necessario per il ricongiungimento.
4 In particolare il Tribunale ha errato nel valutare la soglia reddituale. La moglie del ricorrente ha dimostrato un reddito pari a 950 euro mensili per 13 mensilità, quindi 12.350 euro. La norma richiede un reddito pari ad euro 11.836,5 in quanto si considera l'assegno sociale (euro 7.891,93) aumentato della metà “per ogni familiare da ricongiungere”. Il Tribunale non ha però tenuto conto di quanto affermato dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso (pag. 3) onde “la moglie dell'odierno ricorrente è titolare del permesso di soggiorno n. per motivi di lavoro Numero_1 subordinato, rilasciato dalla Questura di il 22.12.2021; il figlio della Pt_1 coppia e la nonna materna di quest'ultimo sono in possesso del titolo di soggiorno per motivi familiari, ottenuto all'esito delle istanze di coesione familiare instaurate davanti all'Autorità convenuta nel 2023”. Di conseguenza, la soglia reddituale per poter consentire il rilascio del permesso anche al ricorrente è pari ad euro 15.783,87: pacificamente non raggiunta. Donde la necessaria riforma della sentenza con conseguente rigetto della domanda per carenza del requisito reddituale.
Per questi motivi
il MINISTERO chiede la integrale riforma della sentenza e rassegna le proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata il 26/3/2025 si costituiva in giudizio il Sig. deducendo: Controparte_1
- la correttezza della interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata operata dal Giudice di Prima Cure.
- la sussistenza del requisito reddituale.
Seguono le rassegnate conclusioni.
Alla udienza del 13.06.2025 il relatore svolgeva una breve relazione e le parti discutevano la causa. La Corte fissava per l'assegnazione della causa a decisione la udienza del 19.09.2025 concedendo termine fino al 30 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, fino al 23 luglio 2025 per le comparse conclusionali e fine al 4 settembre 2025 per le repliche.
Alla udienza del 19.09.2025 le parti discutevano la causa e la parte appellata contestava quanto riportato a pagina 1 della memoria di replica dell'avvocatura, laddove nel riferirsi alla IG;
Parte_2 asserisce che la stessa era irregolarmente soggiornanti, mentre in realtà la predetta IG aveva un permesso di soggiorno per lavoro;
inoltre contestava quanto riportato a pagina due sull'inammissibilità dei documenti allegati alla memoria di replica, in quanto in precedenza erano state già depositate le buste-paga della moglie del signor . Parte appellante si riportava agli atti depositati. CP_1
La Corte tratteneva la causa in decisione.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
5 ***
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sulla interpretazione dell'art. 30 del TUI L'art. 30 del d.lgs 286/1998 recita:
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
1. a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
2. b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
3. c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
4. d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Al caso in esame è applicabile la ipotesi prevista dalla lettera c) che stabilisce che lo straniero, per poter richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari sia – al momento della richiesta – regolarmente soggiornante. In buona sostanza la norma postula che per ottenere il rilascio il richiedente sia in possesso, al momento della presentazione, di un titolo valido di soggiorno, anche se precario.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto che possa considerarsi regolarmente soggiornante anche lo straniero che abbia successivamente attivato le procedure previste per ottenere il rilascio del permesso. La Corte non condivide la diversa interpretazione della norma data dal Giudice di prime cure perché in aperto contrasto con il suo tenore letterale.
6 A tal fine il primo Giudice ha fatto riferimento alla condizione di inespellibilità che però è questione totalmente diversa dalla “regolarità del soggiorno” richiesto dalla norma citata. La condizione di inespellibilità postula che lo straniero, pur non avendo nessun titolo per essere in Italia (altrimenti sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno), non viene espulso perché rientrate in una serie di situazioni del tutto particolari che lo Stato, in conformità con le norme sovranazionali, intende tutelare. Al contrario, la “regolarità del soggiorno” fa proprio riferimento ad un soggetto che è regolarmente presente in Italia in forza di un titolo, non rischiando sicuramente l'espulsione. Inoltre la giurisprudenza citata dal Tribunale fa riferimento a casi in cui era stata quantomeno presentata una domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno e quindi non è applicabile al caso di specie nel quale il richiedente si trovava irregolarmente in Italia da almeno quattro anni e non aveva in corso alcun procedimento. Nel caso in esame, secondo la Suprema Corte: “In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.” (Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 31565 del 03/12/2019 - Rv. 656477 - 01). In assenza di un titolo legittimante il soggiorno, seppur precario o temporale, lo straniero non era regolarmente soggiornante e non poteva ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ne consegue l'accoglimento dell'appello proposto dal e la integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata.
Sul requisito reddituale Anche il secondo motivo di appello è fondato. In primo luogo occorre esaminare la eccezione di inammissibilità del motivo svolta dalla parte appellata. L'eccezione è infondata atteso che, fin dalla costituzione nel primo grado di giudizio, la odierna appellante aveva nella comparsa di costituzione per il primo grado chiaramente contestato la sussistenza dei requisiti del titolo invocato in quanto la moglie del ricorrente, in base a quanto dal medesimo rappresentato in sede di ricorso, era priva di occupazione.
La contestazione in merito alla sussistenza dei requisiti comprende anche il requisito reddituale.
7 Il Tribunale ha errato nel ritenere integrato il requisito reddituale non tenendo conto dell'aumento della soglia per il nucleo familiare. La moglie del ricorrente aveva dimostrato un reddito pari a 950 euro mensili per 13 mensilità, quindi 12.350 euro. La norma richiede un reddito pari ad euro 11.836,5 in quanto si considera l'assegno sociale (euro 7.891,93) aumentato della metà “per ogni familiare da ricongiungere”. Il Tribunale non ha però tenuto conto di quanto affermato dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso (pag. 3) onde “la moglie dell'odierno ricorrente è titolare del permesso di soggiorno n. per motivi di lavoro subordinato, rilasciato Numero_1 dalla Questura di il 22.12.2021; il figlio della coppia e la nonna materna Pt_1 di quest'ultimo sono in possesso del titolo di soggiorno per motivi familiari, ottenuto all'esito delle istanze di coesione familiare instaurate davanti all'Autorità convenuta nel 2023”. Di conseguenza, la soglia reddituale per poter consentire il rilascio del permesso anche al ricorrente è pari ad euro 15.783,87 e detta soglia non è stata raggiunta. Neppure soccorrono ai fini del raggiungimento della soglia i nuovi documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello in quanto dagli stessi emergono elementi contraddittori come la retribuzione concordata con la nuova datrice di lavoro - cfr. doc. 5 di parte appellata - in cui la somma indicata come retribuzione nell (€ 1.296,58) non corrisponde a quella riportata nel contratto (€ Pt_4
1.600) o il rispetto dell'eventuale pattuizione netta (che peraltro non viene rispettata nel mese di aprile 2025 - doc. 8 di parte appellata). Non può infine tenersi conto della documentazione allegata alla memoria di replica perché depositata dopo la precisazione delle conclusioni. Donde la necessaria riforma della sentenza con conseguente rigetto della domanda anche per carenza del requisito reddituale.
L'appello deve essere quindi accolto con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando, stante la non eccessiva difficoltà della causa, i parametri minimi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa delle sole fasi di studio (€ 1.029,00), introduttiva (€ 709,00) e decisionale (€ 1.735,00) non essendo stata espletata attività istruttoria ed avendo il depositato sia la Parte_1 comparsa conclusionale che la memoria di replica, per complessivi Euro 3.473,00.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
8 definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 5016/2024, pubblicata in data 7.10.2024, non notificata, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma del provvedimento impugnato, respinge la domanda del Sig. di Controparte_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 286/1998. Condanna la parte appellata al pagamento, in favore del appellante, delle Parte_1 spese di giudizio che liquida in € 3.473,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 19.09.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Carmela Mascarello
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 76/2025
promossa in sede di appello da il C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale Pt_1
n. 21,
Appellante
contro
C.F. nato a Controparte_1 C.F._1
La Libertad (Perù) il 21/07/1976, elettivamente domiciliato in , Via Meucci Pt_1
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paola Colasanto del Foro di , che lo Pt_1 rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico,
Appellato
1
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 5016/2024, pubblicata in data 7.10.2024, non notificata, avente ad oggetto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 286/1998
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Nicoletta Quaglino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di citazione in appello:
“In riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'originario ricorso, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata nella comparsa di costituzione: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria richiesta, IN VIA PRELIMINARE:
• accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione proposta da parte appellante circa l'asserita assenza del requisito reddituale nei termini predetti;
NEL MERITO:
• respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
• condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 28/08/2024:
“..omissis.. accogliersi dell'appello …”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con la impugnata sentenza accertava il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e ordinava al Questore di di disporne il rilascio, compensando integralmente le spese. Pt_1
Il Giudice di prime cure, dato atto che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato era stata sospesa alla luce della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, la normativa in
2 materia di permesso soggiorno per motivi familiari di cui agli artt. 29 co. 1 lett. a)
e 30 co.1 lettera c) TUI. Quanto al requisito della “regolarità del soggiorno” espressamente richiesto dall'art. 30 lett. c) TUI, il primo Giudice ha rilevato come il presupposto del soggiorno regolare sul territorio nazionale dello straniero che chiede il ricongiungimento, o comunque invoca il principio di coesione familiare, sia stato interpretato in senso restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che debba considerarsi “regolare” ai fini della normativa de qua anche “lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3” (così Cass. n. 30069/17). Inoltre il primo Giudice ha osservato: è stato ritenuto regolare lo straniero “che, originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale fino a che la sua istanza non abbia avuto una risposta e fino a che la legge non consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata” (così Cass. 27.9.2018, n. 23316, rv. 653874, proprio in un caso di richiesta di ricongiungimento familiare ex artt. 29 e 30 TUI). Una tale interpretazione estensiva si rende necessaria al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa eurounitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, così da costituirne una ragione di disapplicazione. In questo senso, va altresì richiamata la sentenza n. 202/2013 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 TUI nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul territorio nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul territorio nazionale. In conclusione, dunque, il Tribunale ha ritenuto che anche lo straniero originariamente irregolare, il quale si ritrovi comunque in una condizione di inespellibilità ex artt. 5 co. 5 e 19 TUI (ad esempio per ragioni di tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU), debba essere considerato “regolarmente soggiornante” ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 TUI. Nel caso di specie, tali esigenze di tutela della vita privata e familiare risultano, secondo la valutazione del primo Giudice, sussistenti, essendo stato provato che il ricorrente vive in Italia con la moglie (titolare di regolare permesso di soggiorno
3 per lavoro subordinato) e con il figlio minorenne nato Persona_1 in Perù nel 2016 e regolarmente iscritto alla scuola dell'obbligo in Italia.
Quanto alla sussistenza della idoneità abitativa e dei requisiti reddituali, il Tribunale ha ritenuto che il richiedente ne abbia fornito la prova mediante il deposito della seguente documentazione:
− atto di matrimonio (doc. 3) a dimostrazione del suo stato di coniuge della cittadina straniera regolarmente soggiornante Parte_2
;
[...]
− contratto di locazione (doc. 4) e certificato di idoneità abitativa (doc. 5), a dimostrazione della sussistenza dei requisiti alloggiativi di cui all'art. 29 c. 3 lett. a) TUI;
− documentazione lavorativa e reddituale della coniuge Parte_2
(doc. 10) e nuovo contratto di lavoro decorrente dall'1.7.2024 con
[...] retribuzione pari a € 950 mensili per tredici mensilità (doc. 12), dalla quale emerge la sussistenza di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere” ai sensi dell'art. 29 c. 3 Parte_ lett. b) (id est € 7.891,93 per il 2024, aumentato della metà chiedendosi il ricongiungimento col coniuge e dunque pari a € 11.836,5). La sussistenza del requisito della copertura sanitaria di cui all'art. 29 c. 3 lett. c) Parte_ deve invece considerarsi pacifica, non essendo stata contestata né nel provvedimento questorile di rigetto né in giudizio dalla PA resistente. Sulla base di queste considerazioni, il Giudice di prime cure ha ritenuto accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, essendo stata provata la sussistenza di tutti i requisiti normativamente richiesti.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il Parte_1 affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 30, lett. C) del TUI. Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo Giudice ha erroneamente ritenuto il ricorrente “regolarmente soggiornante” al momento della presentazione della istanza mentre in realtà egli non era affatto regolare in Italia ma clandestino da almeno quattro anni. La interpretazione del Tribunale è contraria al dato testuale (criterio principe dell'attività interpretativa) della norma che, invece, richiede che lo straniero, per poter chiedere il permesso per motivi familiari, sia – al momento della richiesta
– regolarmente soggiornante;
quindi abbia in mano – in quel momento – un titolo di soggiorno (anche se precario) valido. Con il secondo motivo, il si duole dell'errore di fatto circa la sussistenza Parte_1 del reddito necessario per il ricongiungimento.
4 In particolare il Tribunale ha errato nel valutare la soglia reddituale. La moglie del ricorrente ha dimostrato un reddito pari a 950 euro mensili per 13 mensilità, quindi 12.350 euro. La norma richiede un reddito pari ad euro 11.836,5 in quanto si considera l'assegno sociale (euro 7.891,93) aumentato della metà “per ogni familiare da ricongiungere”. Il Tribunale non ha però tenuto conto di quanto affermato dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso (pag. 3) onde “la moglie dell'odierno ricorrente è titolare del permesso di soggiorno n. per motivi di lavoro Numero_1 subordinato, rilasciato dalla Questura di il 22.12.2021; il figlio della Pt_1 coppia e la nonna materna di quest'ultimo sono in possesso del titolo di soggiorno per motivi familiari, ottenuto all'esito delle istanze di coesione familiare instaurate davanti all'Autorità convenuta nel 2023”. Di conseguenza, la soglia reddituale per poter consentire il rilascio del permesso anche al ricorrente è pari ad euro 15.783,87: pacificamente non raggiunta. Donde la necessaria riforma della sentenza con conseguente rigetto della domanda per carenza del requisito reddituale.
Per questi motivi
il MINISTERO chiede la integrale riforma della sentenza e rassegna le proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata il 26/3/2025 si costituiva in giudizio il Sig. deducendo: Controparte_1
- la correttezza della interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata operata dal Giudice di Prima Cure.
- la sussistenza del requisito reddituale.
Seguono le rassegnate conclusioni.
Alla udienza del 13.06.2025 il relatore svolgeva una breve relazione e le parti discutevano la causa. La Corte fissava per l'assegnazione della causa a decisione la udienza del 19.09.2025 concedendo termine fino al 30 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, fino al 23 luglio 2025 per le comparse conclusionali e fine al 4 settembre 2025 per le repliche.
Alla udienza del 19.09.2025 le parti discutevano la causa e la parte appellata contestava quanto riportato a pagina 1 della memoria di replica dell'avvocatura, laddove nel riferirsi alla IG;
Parte_2 asserisce che la stessa era irregolarmente soggiornanti, mentre in realtà la predetta IG aveva un permesso di soggiorno per lavoro;
inoltre contestava quanto riportato a pagina due sull'inammissibilità dei documenti allegati alla memoria di replica, in quanto in precedenza erano state già depositate le buste-paga della moglie del signor . Parte appellante si riportava agli atti depositati. CP_1
La Corte tratteneva la causa in decisione.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
5 ***
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sulla interpretazione dell'art. 30 del TUI L'art. 30 del d.lgs 286/1998 recita:
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
1. a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
2. b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
3. c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
4. d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Al caso in esame è applicabile la ipotesi prevista dalla lettera c) che stabilisce che lo straniero, per poter richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari sia – al momento della richiesta – regolarmente soggiornante. In buona sostanza la norma postula che per ottenere il rilascio il richiedente sia in possesso, al momento della presentazione, di un titolo valido di soggiorno, anche se precario.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto che possa considerarsi regolarmente soggiornante anche lo straniero che abbia successivamente attivato le procedure previste per ottenere il rilascio del permesso. La Corte non condivide la diversa interpretazione della norma data dal Giudice di prime cure perché in aperto contrasto con il suo tenore letterale.
6 A tal fine il primo Giudice ha fatto riferimento alla condizione di inespellibilità che però è questione totalmente diversa dalla “regolarità del soggiorno” richiesto dalla norma citata. La condizione di inespellibilità postula che lo straniero, pur non avendo nessun titolo per essere in Italia (altrimenti sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno), non viene espulso perché rientrate in una serie di situazioni del tutto particolari che lo Stato, in conformità con le norme sovranazionali, intende tutelare. Al contrario, la “regolarità del soggiorno” fa proprio riferimento ad un soggetto che è regolarmente presente in Italia in forza di un titolo, non rischiando sicuramente l'espulsione. Inoltre la giurisprudenza citata dal Tribunale fa riferimento a casi in cui era stata quantomeno presentata una domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno e quindi non è applicabile al caso di specie nel quale il richiedente si trovava irregolarmente in Italia da almeno quattro anni e non aveva in corso alcun procedimento. Nel caso in esame, secondo la Suprema Corte: “In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.” (Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 31565 del 03/12/2019 - Rv. 656477 - 01). In assenza di un titolo legittimante il soggiorno, seppur precario o temporale, lo straniero non era regolarmente soggiornante e non poteva ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ne consegue l'accoglimento dell'appello proposto dal e la integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata.
Sul requisito reddituale Anche il secondo motivo di appello è fondato. In primo luogo occorre esaminare la eccezione di inammissibilità del motivo svolta dalla parte appellata. L'eccezione è infondata atteso che, fin dalla costituzione nel primo grado di giudizio, la odierna appellante aveva nella comparsa di costituzione per il primo grado chiaramente contestato la sussistenza dei requisiti del titolo invocato in quanto la moglie del ricorrente, in base a quanto dal medesimo rappresentato in sede di ricorso, era priva di occupazione.
La contestazione in merito alla sussistenza dei requisiti comprende anche il requisito reddituale.
7 Il Tribunale ha errato nel ritenere integrato il requisito reddituale non tenendo conto dell'aumento della soglia per il nucleo familiare. La moglie del ricorrente aveva dimostrato un reddito pari a 950 euro mensili per 13 mensilità, quindi 12.350 euro. La norma richiede un reddito pari ad euro 11.836,5 in quanto si considera l'assegno sociale (euro 7.891,93) aumentato della metà “per ogni familiare da ricongiungere”. Il Tribunale non ha però tenuto conto di quanto affermato dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso (pag. 3) onde “la moglie dell'odierno ricorrente è titolare del permesso di soggiorno n. per motivi di lavoro subordinato, rilasciato Numero_1 dalla Questura di il 22.12.2021; il figlio della coppia e la nonna materna Pt_1 di quest'ultimo sono in possesso del titolo di soggiorno per motivi familiari, ottenuto all'esito delle istanze di coesione familiare instaurate davanti all'Autorità convenuta nel 2023”. Di conseguenza, la soglia reddituale per poter consentire il rilascio del permesso anche al ricorrente è pari ad euro 15.783,87 e detta soglia non è stata raggiunta. Neppure soccorrono ai fini del raggiungimento della soglia i nuovi documenti allegati alla comparsa di costituzione in appello in quanto dagli stessi emergono elementi contraddittori come la retribuzione concordata con la nuova datrice di lavoro - cfr. doc. 5 di parte appellata - in cui la somma indicata come retribuzione nell (€ 1.296,58) non corrisponde a quella riportata nel contratto (€ Pt_4
1.600) o il rispetto dell'eventuale pattuizione netta (che peraltro non viene rispettata nel mese di aprile 2025 - doc. 8 di parte appellata). Non può infine tenersi conto della documentazione allegata alla memoria di replica perché depositata dopo la precisazione delle conclusioni. Donde la necessaria riforma della sentenza con conseguente rigetto della domanda anche per carenza del requisito reddituale.
L'appello deve essere quindi accolto con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando, stante la non eccessiva difficoltà della causa, i parametri minimi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa delle sole fasi di studio (€ 1.029,00), introduttiva (€ 709,00) e decisionale (€ 1.735,00) non essendo stata espletata attività istruttoria ed avendo il depositato sia la Parte_1 comparsa conclusionale che la memoria di replica, per complessivi Euro 3.473,00.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
8 definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 5016/2024, pubblicata in data 7.10.2024, non notificata, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma del provvedimento impugnato, respinge la domanda del Sig. di Controparte_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 286/1998. Condanna la parte appellata al pagamento, in favore del appellante, delle Parte_1 spese di giudizio che liquida in € 3.473,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 19.09.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Carmela Mascarello
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