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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11068/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11068/2021 tra le parti:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig.ra , con sede in Campi Bisenzio (FI), Via E. Parte_1
Fermi n. 77, con il patrocinio dell'avv. ANDREA PAGNINI (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Prato, Viale Montegrappa n. 276
ATTRICE
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI Parte_2 C.F._2
VALORI (C.F. ) e DEBORA CALDINI (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Debora Caldini in Firenze, Via Vespasiano Da
Bisticci n. 15 CONVENUTA
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari – società di persone
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: In via preliminare chiede che il giudice voglia ammettere le prove orali domandate in memoria 17/11/2022 per le considerazioni esposte nella memoria n.3 del
7/12/2022; in via subordinata chiede che il giudice voglia fissare apposita udienza per consentire al legale rappresentante di parte attrice di effettuare personalmente la sottoscrizione dell'istanza di deferimento del giuramento decisorio de veritate sul punto della avvenuta percezione della somma di €
22.300,00 a titolo di utili prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo come da ricevute in atti non contestate nella loro sussistenza e materialità e quindi sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 8 a) IU e giurando nego (affermo) che ho percepito le somme negli importi e nelle date apparenti sui documenti da 1 a 8 e riepilogati nel documento n.9 nella memoria attorea datata 17/11/2022 in atti;
b) IU e giurando nego (affermo) che ho domandato ed ottenuto tali somme da parte del socio accomandatario , mia cugina, per necessità personali di liquidità; Parte_1
c) IU e giurando nego (affermo) che non sono mai stata richiesta né ho mai eseguito prestazioni di alcun genere in favore della CP_1
d) IU e giurando nego (affermo ) che l'indicazione riportata nelle ricevute di pagamento doveva assolvere il compito di giustificazione delle dazioni di denaro in mio favore verso gli altri soci;
e) IU e giurando nego (affermo) che gli accordi fra i soci di sono stati di non procedere Parte_1
a distribuzione di utili se non nella misura occorrente per le spese correnti di vita;
[…]
Conclude quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto , in tesi, in ipotesi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con conseguenziale pronuncia quanto alle spese del giudizio.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze: - rigettare interamente la presente opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 3786/2021 e per l'effetto condannare la soc. a pagare in favore della Sig.ra Controparte_2 il residuo credito pari ad €.10.923,00, oltre interessi moratori ex art. 1284 cc dalla Parte_2
data della domanda monitoria e sino al saldo effettivo;
- Porre a carico di parte opponente tutte le spese di Controparte_2
lite ivi comprese quelle di CTU con condanna della suddetta società a rifondere alla sig.ra
[...]
€. 2.263,54 per spese di CTU ed €. 1.613,91 per spese di CTP. Parte_2
- Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la sig.ra proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
provvisoriamente esecutivo n. 3786 del 15 settembre 2021, N.R.G. 9237/2021, con cui il Tribunale di
Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 50.677,00, oltre interessi e spese, a titolo di distribuzione degli utili ex art. 2262 c.c.
In particolare, l'opponente, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che la richiesta della sig.ra è riferita agli utili dell'esercizio relativo all'anno 2018; Parte_2
- che, tuttavia, per quanto attiene al suddetto periodo, non vi è mai stata l'approvazione del rendiconto, bensì unicamente la predisposizione del bilancio;
- che la liquidazione delle quote societarie detenute dalle sig.re e , Controparte_3 Controparte_4
avvenuta a seguito di recesso nel giugno 2021, oltre alla stipula di un preliminare di acquisto nel medesimo periodo, hanno inciso in maniera rilevante sul patrimonio della società;
- che, in data 3 giugno 2021, per tramite del proprio legale, ha inviato una missiva Parte_1 all'odierna convenuta evidenziando che: “la situazione delle intraprese della società ed il plan degli oneri a venire non consentono al momento alcuna distribuzione degli utili”;
- che l'amministratore ha proceduto alla distribuzione degli utili ai soci secondo la disponibilità patrimoniale residuata alla data del 4 ottobre 2021, corrispondendo alla sig.ra la somma di Parte_2
euro 11.255,54;
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo in via preliminare la conferma della Parte_2
provvisoria esecutività del provvedimento opposto e chiedendo che venisse rigettata l'opposizione promossa da sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente Parte_1 dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
All'udienza del 15 marzo 2022 il Tribunale ha confermato la provvisoria esecutività del D.I. n.
3786/2021, N.R.G. 9237/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 Nel precisare le proprie conclusioni, l'opposta, dando atto dell'intervenuto pagamento di parte del credito azionato in via monitoria, ha operato una riduzione della domanda, chiedendo la condanna di al pagamento di euro 10.923,00. Parte_1
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
pagina 4 di 8 Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
A norma dell'art. 2262 c.c. “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”.
Del pari, l'art. 2303 comma 1 c.c. precisa che “non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti”.
Contestualmente alla trasformazione della società a responsabilità limitata in accomandita semplice, i soci hanno stabilito che “gli utili della società come pure le eventuali perdite, verranno ripartiti fra i soci in parti proporzionali alle singole quote, ferma restando la limitazione di responsabilità dei soci accomandanti, previa detrazione delle somme da destinarsi ad emolumento o rimborso spese per
l'accomandatario o ad indennità di fine rapporto secondo quanto eventualmente deliberato dall'assemblea dei soci, nonché delle somme di cui l'assemblea abbia deliberato l'accantonamento in fondo speciale di riserva.” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
La Suprema Corte, inoltre, per quel che maggiormente rileva in questa sede, ha osservato che nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262
c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società (cfr. da ultimo Cass. n. 6865/2022).
Il tenore testuale dell'art. 2262 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, consente di affermare che il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività, con la precisazione che le dichiarazioni fiscali non possono surrogare il rendiconto (cfr. Cass. n. 28806/2013, Cass. n. 21832/2005 e Cass. n. 1240/1996).
Da ciò discende, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, che il socio che agisce per i dividendi dovrà provare l'esistenza degli utili sociali risultanti da apposito documento contabile.
Venendo al caso di specie, la sig.ra ha prodotto in giudizio il bilancio della società Parte_2
relativo all'anno 2018, dal quale si evince l'effettivo conseguimento di utili da parte Parte_1
della società alla fine del suddetto esercizio, nella misura di euro 398.874,44 (cfr. doc. 7 di parte convenuta). pagina 5 di 8 Ed invero, il consulente d'ufficio dott. all'esito delle operazioni peritali effettuate Persona_1 nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “nell'esercizio 2018 è stata rilevata una plusvalenza patrimoniale pari ad Euro 429.6303 la cui tassazione è stata rateizzata, come concesso dalla normativa vigente, in cinque esercizi in quote costanti pari ad Euro 85.926 ciascuna.
Nell'esercizio 2018, quindi, a livello civilistico è stato registrato un utile pari ad Euro 379.187, comprensivo di tale plusvalenza…”.
Il CTU ha poi precisato, in sede di chiarimenti, che tale importo tiene altresì conto della decurtazione dell'imposta IRAP, di competenza dell'esercizio 2018, pari ad euro 19.687,00.
Sulla base di tali risultanze, il professionista nominato ha rilevato che, “in relazione ai soli utili maturati nell'esercizio 2018, pari ad Euro 379.187, la parte spettante alla Sig.ra in Parte_2
base alla sua quota di possesso del capitale sociale, pari al 16,660%, risulterebbe pari ad Euro 63.173
(379.187 x 16,660%) …”.
Infine, il dott. ha sottolineato che l'importo della quota di competenza di un socio in caso di Per_1 recesso o l'utile spettante in caso di sua distribuzione, non prevede una sua diminuzione per il possibile carico di spese di gestione e di oneri fiscali, gravanti sulla società.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione all'accertamento del risultato economico dell'esercizio 2018, risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Sussiste pertanto il diritto della convenuta alla corresponsione della somma di euro 63.173,00 a titolo di ripartizione pro quota degli utili conseguiti da nell'esercizio 2018. Parte_1
Ciò posto, è necessario considerare gli importi già corrisposti ante causam e nelle more del giudizio, da parte della società attrice, i quali ammontano, per espressa ammissione della sig.ra ad euro Parte_2
52.250,00.
Di contro, non può ritenersi provata la circostanza secondo cui la convenuta avrebbe ricevuto l'ulteriore importo di euro 24.300,00, posto che le relative dichiarazioni versate in atti non recano alcuna sottoscrizione da parte della sig.ra Parte_2
Il credito residuante in capo all'opposta è quindi pari ad euro 10.923,00.
Alla luce di quanto espresso, l'opposizione formulata da è da ritenersi fondata per quanto Parte_1
di ragione e nei limiti indicati.
pagina 6 di 8 S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna dell'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 10.923,00.
2. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico dell'attrice, in forza del principio generale della soccombenza.
A tal proposito, si osserva che “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (Cass. n. 9587/2015).
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte attrice soccombente sostanziale.
Quanto agli oneri relativi alla consulenza tecnica di parte sostenuti dalla convenuta, si osserva che la
Corte di cassazione ha più volte rilevato che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 2679/2024 e Cass.
n. 84/2013).
Nel caso di specie, devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo della consulenza svoltasi, le spese relative all'opera prestata dal dott. come richieste e documentate, Persona_2
nella misura di euro 1.613,91 inclusi gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 7 di 8 1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3786/2021, N.R.G. 9237/2021 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro Parte_2
10.923,00, oltre interessi moratori dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna a rimborsare alla convenuta le spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge, nonché al rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 1.613,91 inclusi gli accessori;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11068/2021 tra le parti:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig.ra , con sede in Campi Bisenzio (FI), Via E. Parte_1
Fermi n. 77, con il patrocinio dell'avv. ANDREA PAGNINI (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Prato, Viale Montegrappa n. 276
ATTRICE
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI Parte_2 C.F._2
VALORI (C.F. ) e DEBORA CALDINI (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Debora Caldini in Firenze, Via Vespasiano Da
Bisticci n. 15 CONVENUTA
OGGETTO: cause in materia di rapporti societari – società di persone
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: In via preliminare chiede che il giudice voglia ammettere le prove orali domandate in memoria 17/11/2022 per le considerazioni esposte nella memoria n.3 del
7/12/2022; in via subordinata chiede che il giudice voglia fissare apposita udienza per consentire al legale rappresentante di parte attrice di effettuare personalmente la sottoscrizione dell'istanza di deferimento del giuramento decisorio de veritate sul punto della avvenuta percezione della somma di €
22.300,00 a titolo di utili prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo come da ricevute in atti non contestate nella loro sussistenza e materialità e quindi sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 8 a) IU e giurando nego (affermo) che ho percepito le somme negli importi e nelle date apparenti sui documenti da 1 a 8 e riepilogati nel documento n.9 nella memoria attorea datata 17/11/2022 in atti;
b) IU e giurando nego (affermo) che ho domandato ed ottenuto tali somme da parte del socio accomandatario , mia cugina, per necessità personali di liquidità; Parte_1
c) IU e giurando nego (affermo) che non sono mai stata richiesta né ho mai eseguito prestazioni di alcun genere in favore della CP_1
d) IU e giurando nego (affermo ) che l'indicazione riportata nelle ricevute di pagamento doveva assolvere il compito di giustificazione delle dazioni di denaro in mio favore verso gli altri soci;
e) IU e giurando nego (affermo) che gli accordi fra i soci di sono stati di non procedere Parte_1
a distribuzione di utili se non nella misura occorrente per le spese correnti di vita;
[…]
Conclude quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto , in tesi, in ipotesi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con conseguenziale pronuncia quanto alle spese del giudizio.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze: - rigettare interamente la presente opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 3786/2021 e per l'effetto condannare la soc. a pagare in favore della Sig.ra Controparte_2 il residuo credito pari ad €.10.923,00, oltre interessi moratori ex art. 1284 cc dalla Parte_2
data della domanda monitoria e sino al saldo effettivo;
- Porre a carico di parte opponente tutte le spese di Controparte_2
lite ivi comprese quelle di CTU con condanna della suddetta società a rifondere alla sig.ra
[...]
€. 2.263,54 per spese di CTU ed €. 1.613,91 per spese di CTP. Parte_2
- Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la sig.ra proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
provvisoriamente esecutivo n. 3786 del 15 settembre 2021, N.R.G. 9237/2021, con cui il Tribunale di
Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 50.677,00, oltre interessi e spese, a titolo di distribuzione degli utili ex art. 2262 c.c.
In particolare, l'opponente, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che la richiesta della sig.ra è riferita agli utili dell'esercizio relativo all'anno 2018; Parte_2
- che, tuttavia, per quanto attiene al suddetto periodo, non vi è mai stata l'approvazione del rendiconto, bensì unicamente la predisposizione del bilancio;
- che la liquidazione delle quote societarie detenute dalle sig.re e , Controparte_3 Controparte_4
avvenuta a seguito di recesso nel giugno 2021, oltre alla stipula di un preliminare di acquisto nel medesimo periodo, hanno inciso in maniera rilevante sul patrimonio della società;
- che, in data 3 giugno 2021, per tramite del proprio legale, ha inviato una missiva Parte_1 all'odierna convenuta evidenziando che: “la situazione delle intraprese della società ed il plan degli oneri a venire non consentono al momento alcuna distribuzione degli utili”;
- che l'amministratore ha proceduto alla distribuzione degli utili ai soci secondo la disponibilità patrimoniale residuata alla data del 4 ottobre 2021, corrispondendo alla sig.ra la somma di Parte_2
euro 11.255,54;
Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo in via preliminare la conferma della Parte_2
provvisoria esecutività del provvedimento opposto e chiedendo che venisse rigettata l'opposizione promossa da sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente Parte_1 dovute, stante l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione.
All'udienza del 15 marzo 2022 il Tribunale ha confermato la provvisoria esecutività del D.I. n.
3786/2021, N.R.G. 9237/2021.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 Nel precisare le proprie conclusioni, l'opposta, dando atto dell'intervenuto pagamento di parte del credito azionato in via monitoria, ha operato una riduzione della domanda, chiedendo la condanna di al pagamento di euro 10.923,00. Parte_1
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
pagina 4 di 8 Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
1. In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro normativo che delinea la fattispecie.
A norma dell'art. 2262 c.c. “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”.
Del pari, l'art. 2303 comma 1 c.c. precisa che “non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti”.
Contestualmente alla trasformazione della società a responsabilità limitata in accomandita semplice, i soci hanno stabilito che “gli utili della società come pure le eventuali perdite, verranno ripartiti fra i soci in parti proporzionali alle singole quote, ferma restando la limitazione di responsabilità dei soci accomandanti, previa detrazione delle somme da destinarsi ad emolumento o rimborso spese per
l'accomandatario o ad indennità di fine rapporto secondo quanto eventualmente deliberato dall'assemblea dei soci, nonché delle somme di cui l'assemblea abbia deliberato l'accantonamento in fondo speciale di riserva.” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
La Suprema Corte, inoltre, per quel che maggiormente rileva in questa sede, ha osservato che nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262
c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società (cfr. da ultimo Cass. n. 6865/2022).
Il tenore testuale dell'art. 2262 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, consente di affermare che il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività, con la precisazione che le dichiarazioni fiscali non possono surrogare il rendiconto (cfr. Cass. n. 28806/2013, Cass. n. 21832/2005 e Cass. n. 1240/1996).
Da ciò discende, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, che il socio che agisce per i dividendi dovrà provare l'esistenza degli utili sociali risultanti da apposito documento contabile.
Venendo al caso di specie, la sig.ra ha prodotto in giudizio il bilancio della società Parte_2
relativo all'anno 2018, dal quale si evince l'effettivo conseguimento di utili da parte Parte_1
della società alla fine del suddetto esercizio, nella misura di euro 398.874,44 (cfr. doc. 7 di parte convenuta). pagina 5 di 8 Ed invero, il consulente d'ufficio dott. all'esito delle operazioni peritali effettuate Persona_1 nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “nell'esercizio 2018 è stata rilevata una plusvalenza patrimoniale pari ad Euro 429.6303 la cui tassazione è stata rateizzata, come concesso dalla normativa vigente, in cinque esercizi in quote costanti pari ad Euro 85.926 ciascuna.
Nell'esercizio 2018, quindi, a livello civilistico è stato registrato un utile pari ad Euro 379.187, comprensivo di tale plusvalenza…”.
Il CTU ha poi precisato, in sede di chiarimenti, che tale importo tiene altresì conto della decurtazione dell'imposta IRAP, di competenza dell'esercizio 2018, pari ad euro 19.687,00.
Sulla base di tali risultanze, il professionista nominato ha rilevato che, “in relazione ai soli utili maturati nell'esercizio 2018, pari ad Euro 379.187, la parte spettante alla Sig.ra in Parte_2
base alla sua quota di possesso del capitale sociale, pari al 16,660%, risulterebbe pari ad Euro 63.173
(379.187 x 16,660%) …”.
Infine, il dott. ha sottolineato che l'importo della quota di competenza di un socio in caso di Per_1 recesso o l'utile spettante in caso di sua distribuzione, non prevede una sua diminuzione per il possibile carico di spese di gestione e di oneri fiscali, gravanti sulla società.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione all'accertamento del risultato economico dell'esercizio 2018, risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Sussiste pertanto il diritto della convenuta alla corresponsione della somma di euro 63.173,00 a titolo di ripartizione pro quota degli utili conseguiti da nell'esercizio 2018. Parte_1
Ciò posto, è necessario considerare gli importi già corrisposti ante causam e nelle more del giudizio, da parte della società attrice, i quali ammontano, per espressa ammissione della sig.ra ad euro Parte_2
52.250,00.
Di contro, non può ritenersi provata la circostanza secondo cui la convenuta avrebbe ricevuto l'ulteriore importo di euro 24.300,00, posto che le relative dichiarazioni versate in atti non recano alcuna sottoscrizione da parte della sig.ra Parte_2
Il credito residuante in capo all'opposta è quindi pari ad euro 10.923,00.
Alla luce di quanto espresso, l'opposizione formulata da è da ritenersi fondata per quanto Parte_1
di ragione e nei limiti indicati.
pagina 6 di 8 S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna dell'opponente al pagamento della minor somma pari ad euro 10.923,00.
2. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico dell'attrice, in forza del principio generale della soccombenza.
A tal proposito, si osserva che “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645
c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (Cass. n. 9587/2015).
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte attrice soccombente sostanziale.
Quanto agli oneri relativi alla consulenza tecnica di parte sostenuti dalla convenuta, si osserva che la
Corte di cassazione ha più volte rilevato che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 2679/2024 e Cass.
n. 84/2013).
Nel caso di specie, devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo della consulenza svoltasi, le spese relative all'opera prestata dal dott. come richieste e documentate, Persona_2
nella misura di euro 1.613,91 inclusi gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 7 di 8 1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3786/2021, N.R.G. 9237/2021 del Tribunale di Firenze;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro Parte_2
10.923,00, oltre interessi moratori dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna a rimborsare alla convenuta le spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge, nonché al rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 1.613,91 inclusi gli accessori;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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