TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17065 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 14899/2022 assunta in decisione il 17.07.2025 all'esito dell'udienza del 15.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Augusto Riboty n. 23, presso lo studio degli avv.ti Linda RA e MI IG che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per delega in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ricorrente/attrice
E
DOTT. (c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Aniello Pullano e Anselmo Pullano, giusta procura rilasciata su separato foglio in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 30.06.2023 in calce e con loro elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'Avv. M. Cristina Salvucci
E
(p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Grazioli n. 5, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Russo Valentini che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
NONCHÉ
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A, presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 NONCHÉ CONTRO
(p. iva ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Capri n. 20, presso lo studio dell'avv. Anna Ricciardi che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistenti/convenuti oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: parte attrice: “Reiectis Contrariis l'adito Tribunale di Roma, ritenuta la nullità ex artt.
1229 – 1419 – 1469 c.c., art. 7 L 24/2017, artt. 33 e segg. DLGS 206/2005, Articolo 3 della Direttiva
13/93 CEE al paragrafo I del documento allegato D del 29 agosto 2018 allegato alla cartella clinica della (doc. 1 produzione ) e la conseguente infondatezza della Controparte_5 Controparte_3 accezione di carenza di legittimazione passiva della ritenuta Controparte_6
l'infondatezza della eccezione della carenza di legittimazione passiva svolta dalla
[...]
ritenuta la responsabilità̀ medico professionale del dott. Controparte_4 CP_1
per aver eseguito l'intervento del 29.08.2018 in maniera imprudente negligente ed imperita
[...] senza che ve ne fosse alcuna esigenza terapeutica così come accertato dalla CTU dei dott.ri Persona_1
e redatta a seguito del giudizio ex art. 669 bis cpc e art. 8 comma 1 Persona_2 Parte_2
RG.66202/2020 e dalla successiva Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dai Dott.ri Persona_3
e Dichiarata ex artt. 1218 - 1228 - 2043 - 2049 - 2236 c.c - Persona_4 Persona_5 art. 7 della L. 24/2017 – la responsabilità medico professionale del dott. e la Controparte_1 responsabilità̀ contrattuale o in subordine extracontrattuale della e Controparte_3 della per l'effetto Voglia condannare, in solido tra loro, i resistenti Dott. Parte_3 CP_1
, la in persona del LRPT, la in persona del
[...] Controparte_3 Parte_3
LRPT e la in persona del Controparte_7
LTPT a risarcire la sig.ra i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti che si Parte_1 quantificano nel complessivo importo di euro 145.868,00, di cui euro 66.450,00 per il danno biologico incrementato del danno morale e incrementato con il massimo della personalizzazione prevista per legge - euro 55.398,86 per il danno per la perdita del capacità lavorativa specifica - euro 20.000,00 per il danno per il mancato consenso informato comprensivo del danno materiale patrimoniale per le spese sostenute come da seguente specifica - euro 320,00 per le spese mediche - €1.500,00 erogato al CTU
Dott. , quale acconto liquidato dal Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 696 bis Persona_1
c.p.c.; - € 1.500,00 erogato al CTU Dott. quale acconto liquidato dal Tribunale di Persona_2
Roma nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Ovvero alla maggiore o minore somma, come verrà accertata secondo giustizia del Giudice Adito, tenuto conto, sulla base delle tabelle di Milano, delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dai Dottori Persona_3 Persona_4
e che ha accertato un danno biologico permanente differenziale, nella misura del Persona_5
2 16% (sedici per cento) e ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea così ripartito: 40 giorni di inabilità totale (ITT), 60 giorni di inabilità parziale al 75% (ITP) e 60 giorni di inabilità parziale al
50% (ITP) con richiesta di adeguata personalizzazione del risarcimento in aumento rispetto ai valori standard tabellari, in considerazione della particolare gravità e afflittività delle sofferenze patite dalla
Sig.ra in tutti i casi oltre interessi e rivalutazioni a decorrere dal 29.08.2018, data Parte_1 dell'intervento chirurgico, all'effettivo soddisfo, con vittoria spese oneri accessori di legge IVA e CPA del presente giudizio e della fase di ATP in favore dei difensori avv. Linda RA e avv. MI
IG che si dichiarano antistatari.”
Parte convenuta ( : “In via principale: voglia il Tribunale di Roma, Controparte_3 contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, così come formulata nel ricorso dalla sig.ra Parte_1 nei confronti della perché infondata nei suoi presupposti in fatto ed in
[...] Controparte_3 diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accolta in tutto od in parte la domanda attrice, voglia il Tribunale di Roma condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore ed il dott. in solido tra loro e/o Controparte_1 ciascuno per la quota di propria pertinenza, a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 dalle conseguenze pregiudizievoli tutte derivanti dalla pronuncia giudiziale e quindi alla rifusione di quanto fosse eventualmente corrisposto dall'odierna concludente alla ricorrente in esecuzione della sentenza, provvedendo, in via ancor più subordinata, nel caso di condanna solidale dei resistenti, a graduare le rispettive responsabilità, con la condanna della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore e del dott. in solido tra loro e/o Controparte_1 ciascuno per la quota di propria pertinenza, alla rifusione alla della quota del Controparte_3 risarcimento eventualmente anticipata dalla società concludente in esecuzione della sentenza, corrispondente al grado di colpa ed al contributo causale nella produzione del danno attribuito alla struttura sanitaria pubblica e al predetto sanitario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Parte convenuta ( : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, Parte_3 azione ed eccezione reietta: - in via principale, respingere integralmente le domande avversarie, sia nell'an, sia nel quantum, perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso, accertare il diverso grado di colpa e la diversa efficienza causale dei comportamenti tenuti dal dott. CP_1
dagli operatori sanitari della e dai medici dell'
[...] Controparte_3 [...]
provvedendo alla ripartizione pro quota, tra i corresponsabili, dei danni lamentati dalla Parte_3 ricorrente, e limitando quindi la condanna dell'odierna comparente alla sola quota di responsabilità che le è direttamente ascrivibile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Parte convenuta (dott. : “Per quanto sopra, si chiede che il Giudice (sulla scorta dei rilievi CP_1 critici di TUTTI i CC.TT.PP. dei resistenti) disattenda le conclusioni del Collegio peritale, con ogni
3 consequenziale decisione in ordine alla domanda risarcitoria avanzata;
in subordine, si insiste nuovamente affinchè il Giudice –re melius perpensa- riconvochi i Periti d'Ufficio per fornire doverose e compiute risposte e/o chiarimenti in merito alle osservazioni critiche del Prof. e degli altri Per_6
CC.TT.PP.. Si insiste, inoltre, per l'ammissione della prova orale così come richiesta nelle memorie istruttorie in atti, la cui mancata ammissione –fermo comunque l'onere della prova in capo alla ricorrente- impedirebbe al Dr. di fornire le prove idonee a confutare gli ulteriori (rispetto a CP_1 quelli squisitamente “tecnici”) infondati addebiti mossigli. In ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle domande avanzate in atti. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si confida che il Giudice, anche nell'ottica di una eventuale azione di regresso ed ammesso e non concesso che: - risultino adeguatamente dimostrati profili di “colpa” in capo al Dr. - dagli stessi sia CP_1 effettivamente derivato un danno alla ricorrente (inteso come “peggioramento” rispetto alle sue pregresse condizioni), accerti e dichiari che il Dr. non è comunque tenuto a rispondere di CP_1
(eventuali) danni da infezione (eventualmente ed ovviamente imputabili solo alle Strutture coinvolte) e che non ricorre di certo un caso di colpa grave, riducendo in ogni caso il danno biologico (indimostrati gli ulteriori danni richiesti!) a quello effettivamente provato e ritenuto sussistente “al netto” delle
PREGRESSE CONDIZIONI della ricorrente e delle sue OGGETTIVE possibilità di guarigione dalla sua patologia;
quanto sopra, ferma restando la solidarietà passiva con l' e Controparte_8 con la , quali soggetti comunque responsabili –nei confronti dell'asserito Controparte_3 danneggiato- dell'operato degli esercenti le professioni sanitarie (anche la , per il solo fatto di CP_5 aver consentito al Medico di operare al suo interno, come da pacifica giurisprudenza in materia).”
Parte convenuta ( : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria Controparte_9 istanza, così provvedere: In via preliminare 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi ampiamente esposti nella premessa del presente Controparte_4 atto e per l'effetto, estromettere dal giudizio la predetta compagnia di assicurazione;
2) Con vittoria delle spese di lite oltre accessori come per legge. Nel merito In via principale 3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_4
rigettare la domanda formulata dall'attrice nei confronti di in
[...] Controparte_4 quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria delle spese di lite oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il dott. , la Controparte_1 [...]
l' e per ivi sentire Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 accertare la responsabilità degli stessi nella causazione degli esiti invalidanti riportati in conseguenza dell'intervento del chirurgico del 29.08.2018 eseguito presso Controparte_3 con conseguente condanna delle parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i
[...]
4 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 145.868,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva:
- di essere affetta da Tiroidite di Hashimoto, una patologia di origine autoimmune caratterizzata da una cronica infiltrazione linfocitaria, che le è stata diagnosticata nel 2017;
- che nei primi giorni del mese di aprile 2018 insorgeva improvvisamente un'intensa sintomatologia dolorosa a carico della zona lombare bilaterale (mai accusata in precedenza) in concomitanza di un rilevante aumento di peso di circa 15 kg;
- che per alleviare i dolori a carico della zona lombare, su prescrizione medica, assumeva farmaci antinfiammatori cortisonici, senza tuttavia conseguire alcun effettivo risultato di scomparsa della sintomatologia dolorosa;
- di conseguenza, il suo medico di base, il dott. le prescriveva delle indagini Persona_7 neuroradiologiche che venivano eseguite;
- che dall'insorgere della sintomatologia dolorosa fino al luglio 2018, continuava ad assumere farmaci antidolorifici e a svolgere la sua attività lavorativa (dipendente di AMA
S.p.A. con mansione di operatore ecologico addetta alla guida dei piccoli mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti), assentandosi dal lavoro per malattia nelle giornate in cui il dolore si presentava più intenso;
- che il 05.05.2018 veniva sottoposta a visita periodica per l'accertamento della idoneità fisica al lavoro e il giudizio medico la dichiarava idonea parzialmente con esclusione dal lavoro notturno, a causa dell'assunzione di farmaci cortisonici;
- che a causa dell'acuirsi della sintomatologia dolorosa, in data 02.08.2018 si recava presso il
P.S. dell'Aurelia Hospital ove l'esame clinico effettuato dal dott. Persona_8 evidenziava dolorabilità alla pressione digitale della regione lombare ed assenza del segno di Lasegue e veniva dimessa;
- che a seguito di ulteriori esami ed accertamenti le veniva consigliato dal medico di base di rivolgersi ad un neurochirurgo e le veniva indicato il nome del dott. CP_1
- pertanto, in data 23.08.2018, accompagnata dalla madre e dal vicino di casa CP_10
si recava presso lo studio del dott. sito in Persona_9 Controparte_1 per un consulto;
Parte_3
- che durante la visita, avvenuta alla presenza della di lei madre, il medico dott. CP_1 dopo avere visionato i referti e la documentazione prodotta, sosteneva la necessità di un suo immediato intervento chirurgico d'urgenza con indicazione di fissazione lombare per non arrivare all'inevitabile conseguenza di dover “trascorrere il resto della sua vita su una sedia a rotelle”;
5 - che il medico odierno convenuto non effettuava alcun esame clinico neurologico, né le prescriveva ulteriori indagini, come ad esempio l'indagine diagnostica dell'elettromiografia degli arti inferiori (EMG) per potere valutare la corretta funzione delle radici lombari;
- che in data 29.08.2018 veniva sottoposta all'intervento chirurgico “per spondilolistesi da scivolamento di L5 su L4 e S1” presso la clinica ove era stata ricoverata dal Controparte_3 dott. in pari data;
CP_1
- che il decorso post-operatorio risultava gravoso con pesanti complicanze conseguenti all'anestesia e all'intervento chirurgico. Sin dalle prime ore successive all'intervento, lamentava forti dolori alla schiena, difficoltà respiratorie, sensazione di costrizione faringo-tracheale, sensazione di edema a livello linguale, per cui veniva sottoposta a terapia farmacologica;
- che in data 31.08.2018 accusava forti dolori e veniva sottoposta ad esame obiettivo neurologico dal dott. con esito “In miglioramento deficit flessione 3/S dorsale piede CP_1 dx e recupero deficit coscia. Rimuovere catetere vescicale. La paziente si alza. Iniziare FKT”. Con tale esame neurologico veniva, per la prima volta, riportato nella cartella clinica un “deficit flessione 3/S dorsale piede dx” che prima dell'intervento non aveva mai avuto;
- che nei giorni seguenti soffriva di crisi di panico ed effettuava fisiokinesiterapia con dolore poco controllato, localizzato soprattutto all'arto inferiore destro, ma immotivatamente, dopo soli quattro giorni dall'intervento, il 03.09.2018 veniva dimessa in sedia a rotelle nonostante il difficile decorso post-operatorio;
- che successivamente alle dimissioni, le condizioni subivano un peggioramento con impossibilità a mantenere la posizione eretta e la pesante sintomatologia dolorosa che le impedivano di svolgere le attività di vita quotidiana, tali da rendere necessario il trasferimento presso l'abitazione della madre;
- che preoccupata per le sue condizioni e non vedendo dei miglioramenti, si rivolgeva al dott. il quale la rassicurava dicendole che si trattava del normale decorso post- CP_1 operatorio e le prescriveva trattamento con analgesici del genere morfina;
- che in data 05.10.2018 accompagnata dalla madre, con l'ausilio di una sedia a rotelle, si recava per la visita di controllo allo studio del dott. a Roma, il quale Controparte_1 dopo avere visionato la RX Lombo sacrale del 28.09.2018 si limitava a prescriverle il farmaco Lyrica per il trattamento del dolore neuropatico sminuendo la serietà dei sintomi riferiti;
- che a causa del persistere dei dolori, in data 13.10.2018 provvedeva a contattare via
Whatsapp il dott. il quale continuava a rassicurarla;
CP_1
6 - che per tentare di alleviare il dolore e per cercare di recuperare la capacità di deambulazione, dal 12.09.2018 al 28.11.2018 effettuava 22 sedute di fisioterapia presso l'European Hospital, senza conseguire alcun risultato utile in ordine al deficit al piede destro causato dall'intervento chirurgico del 29.08.2018;
- che in data 07.11.2018 si rivolgeva ad un altro medico specialista in neurochirurgia, il dott.
il quale dopo averla sottoposta a visita presso la causa di cura Persona_10
, al fine di accertare la situazione della zona operata, eseguiva dei controlli Parte_4 neuroradiologici e neurofisiologici;
- che gli accertamenti diagnostici effettuati all'Aurelia Hospital evidenziavano gli effetti negativi sulla salute della paziente (dislocazione e infezione dei mezzi di sintesi lombari), causati dall'intervento effettuato presso la clinica dal dott. ed Controparte_3 CP_1 evidenziavano la necessità di eseguire un'altra procedura chirurgica di rimozione degli stessi;
- pertanto, in data 15.01.2019 veniva sottoposta, presso l'Aurelia Hospital, all'intervento chirurgico correttivo del primo descritto come “Revisione artrodesi e decompressione cauda con “toilette della ferita” e rimozione barre e gabbia L4-L5 neurolisi del moncone L4 Dx”. La diagnosi formulata nella cartella dell'intervento chirurgico dal dott. è la seguente: Per_10
“DISLOCAZIONE/MALPOSIZIONAMENTO (?) MEZZI DI SINTESI, CON VITE L4 DX
INTRACANALARE E DISLOCAZIONE GABBIA INTERSOMATICA L4 L5 DX CAUSA
DI COMPRESSIONE CAUDA E INFEZIONE MEZZI DI SINTESI, DEFICIT CON
IPOSTENIA PIEDE DX (vd. EMG AAII)”;
- che l'intervento aveva l'effetto di rimuovere il sistema di fissazione responsabile dell'insorgenza del deficit neurologico con rimozione delle barre e delle viti e di “cage” intersomatica L4/5, effettuare una bonifica chirurgica del sito operatorio per contenere l'infezione, dovuta alla mancata sterilità della sala operatoria e alla mancata considerazione della recente sospensione della terapia immunosoppressiva da parte della paziente;
consentire una stabilità del quadro clinico;
- che nonostante l'intervento, persisteva il deficit al piede destro e a causa dell'infezione post-operatoria della ferita chirurgica, in data 08.02.2019 si rendeva necessario un intervento di toilette e drenaggio della ferita per bonificare l'area interessata e veniva, inoltre, eseguito un antibiogramma per favorire la terapia chemio antibiotica prescritta dagli infettivologi dell'Ospedale NZ;
- che veniva dimessa dall'Aurelia Hospital il 21.02.2019 e iniziava dei cicli di fisioterapia dal
25.02.2019 al 17.07.2019;
- che provvedeva a sottoporsi ad ulteriori esami e accertamenti e raggiunta la stabilità del quadro clinico, nell'aprile del 2019, dopo oltre otto mesi, tornava a svolgere la propria
7 attività lavorativa. Tuttavia, non essendo più in grado di condurre mezzi AMA cui era preposta, a causa del danno permanente al piede destro causato dall'intervento chirurgico del 29.08.2018, veniva trasferita in ufficio perdendo, peraltro, la possibilità di svolgere lavoro straordinario;
- che nel maggio del 2019 si rivolgeva allo specialista Neurochirurgo Prof. il Persona_11 quale, svolti gli accertamenti del caso, le rilasciava parere medico legale censurando la condotta del dott. sia nella scelta che nell'esecuzione del trattamento chirurgico, CP_1 che nel follow-up;
- che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva promosso giudizio di ATP recante n.r.g.
66202/2020 nel corso del quale veniva espletata CTU medico legale ad opera dei dott.ri e . Persona_1 Persona_2
Sosteneva l'attrice che l'errore nella scelta e nell'esecuzione del trattamento chirurgico del
29.08.2018 ad opera del dott. le aveva comportato degli esiti invalidanti permanenti CP_1 non presenti prima del trattamento e l'aveva costretta a sottoporsi ad intervento di revisione eseguito in 15.01.2019 presso altra struttura e intervento di toilette e drenaggio della ferita eseguito il 08.02.2019.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dalla ricorrente sia in ordine all'an che al quantum debeatur perché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, escludeva ogni addebito evidenziando all'uopo la correttezza del proprio operato. Sul punto, osservava che l'indicazione chirurgica era adeguata e appropriata e basata su una diagnosi accurata supportata da esami radiologici completi e che l'intervento era stato eseguito secondo le linee guida e le migliori pratiche cliniche. Inoltre, anche nella fase post- operatoria la paziente era stata adeguatamente seguita. Contestava, dunque, il nesso causale tra il proprio operato e i danni lamentati da parte ricorrente e impugnava le risultanze della
CTU medico-legale espletata in sede di ATP.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, deduceva l'insussistenza del nesso causale tra l'operato del dott. D' e i CP_1 danni lamentati da parte ricorrente evidenziando all'uopo la carenza di prova rispetto a quanto dedotto. Evidenziava la correttezza dell'operato del dott. e contestava le CP_1 risultanze della CTU medico-legale espletata in sede di ATP. Pertanto, contestava il quantum debeatur insistendo nel rigetto della domanda.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_11
rilevando l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata da parte ricorrente.
[...]
8 In particolare, escludeva qualsiasi responsabilità per i danni lamentati da parte ricorrente, poiché l'intervento chirurgico veniva eseguito dal dott. in regime di Controparte_1 attività intramoenia, in qualità di medico dipendente della Infatti, parte Parte_3 dell'attività professionale del dottore si svolgeva presso l'ospedale pubblico, e la scelta della clinica privata veniva indicata dal professionista nell'ambito del rapporto diretto con la paziente. Pertanto, contestava quanto dedotto da parte attrice evidenziando come, per stessa ammissione di parte ricorrente, prima del ricovero presso , ella aveva Controparte_3 conferito incarico personale al dott. per l'esecuzione dell'intervento alla colonna CP_1 vertebrale. Tale circostanza risultava dal certificato medico del 23 agosto 2018, redatto su carta intestata della nel quale il professionista formulava la diagnosi, indicava il Parte_3 trattamento chirurgico e individuava la casa di cura privata dove sarebbe stato effettuato l'intervento. Inoltre, la paziente aveva sottoscritto una dichiarazione con cui esonerava espressamente la clinica da ogni responsabilità relativa all'operato del dott. e dei CP_1 suoi collaboratori, limitando l'impegno della struttura alla messa a disposizione delle sale operatorie, dei servizi alberghieri e dell'assistenza infermieristica, tramite personale dipendente. Nessuna obbligazione sul risultato dell'intervento veniva, dunque, assunta dalla
, che si limitava a fornire locali, attrezzature e materiali sanitari necessari e il Controparte_3 pagamento alla clinica riguardava esclusivamente tali prestazioni, come confermato dalle fatture e dal rimborso diretto effettuato dalla compagnia assicurativa , essendo il CP_12 ricovero avvenuto in regime di assistenza diretta. In ogni caso, contestava il nesso di causalità tra l'operato del dott. e i danni lamentati da parte ricorrente. Chiedeva, dunque, il CP_1 rigetto della domanda attorea e in via subordinata, formulava domanda di manleva nei confronti del dott. e dell' . CP_1 Parte_3
5. All'udienza del 27.09.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
6. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio in data 01.12.2022 Controparte_4 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, e
[...] chiedendo l'estromissione dal giudizio.
In particolare, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva evidenziava come l'attrice non disponesse di alcuna azione diretta nei suoi confronti in quanto l'azione diretta del danneggiato prevista dall'art. 12 della Legge n. 24/2017 era subordinata all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 10, comma 6, della medesima legge, che al momento della proposizione della domanda non erano entrati in vigore. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta direttamente nei suoi confronti. Ciò anche alla luce Parte del fatto, che con la comparsa di costituzione l' di non l'aveva chiamata in Parte_3 causa, né aveva formulato domanda di garanzia e manleva. Per mero scrupolo difensivo,
9 rappresentava, in ordine al rapporto di garanzia, la sussistenza di una SIR intesa come porzione del rischio a carico dell'assicurato, pari ad € 250.000,00 per ogni sinistro.
6. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione ed espletamento di CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (medico-legale), (medico chirurgo specialista in Persona_3 Persona_4 neurochirurgia) e (specialista in radiodiagnostica). L'elaborato peritale Persona_5 veniva depositato in data 20.01.2025.
7. All'esito dell'udienza del cartolare 15.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione in data
17.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda diretta spiegata dalla ricorrente-attrice nei confronti della compagnia Controparte_4
Invero, l'azione diretta del danneggiato ex art. 12 Legge n. 24/2017 è subordinata all'emanazione dei decreti di cui all'art. 10, comma 6, Legge n. 24/2017 che al momento della proposizione della domanda attorea (iscritta a ruolo in data 8.03.2022) non era ancora entrati in vigore (16.03.2024).
Pertanto, la domanda diretta nei confronti della compagnia Controparte_4 deve essere dichiarata inammissibile.
9. Prima di esaminare il merito, appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2018, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario.
In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge , era consolidato Parte_2
l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari"
(sanitari).
10 Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ.
n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso
(anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ed invero, l'art. 7 della l. 24/2017 rubricato Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria stabilisce che "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590- sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni
11 private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma
1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n.
24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari.
Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso
12 causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass. 8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta
è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass.
n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a
13 più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
9.1 Nel caso di specie, come affermato da parte attrice nell'atto di citazione e non contestato dal medico convenuto, la paziente sceglieva il dott. su consiglio del proprio medico CP_1 di base.
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, il medico convenuto risponde a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stato scelto dalla paziente.
Del pari le strutture convenute rispondono a titolo di responsabilità contrattuale come di seguito precisato, che qui si richiama.
10. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso si dirà.
11. La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG 66202/2020), che è stata rinnovata in questo giudizio e che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti con riguardo al dedotto ritardo diagnostico concernente la neoplasia mammaria.
Sebbene entrambe le CTU abbiano accertato postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato, è opportuno riferirsi a quanto accertato dal collegio peritale nominato nel presente giudizio ai fini della quantificazione del danno poiché composto anche da un medico legale, e precisamente: dott.ri (medico- Persona_3 legale), (specialista in neurochirurgia) e (specialista in Persona_4 Persona_5 radiodiagnostica).
A tal riguardo, preme rilevare in ordine alla richiesta di parte convenuta di rimessione della causa sul ruolo per ottenere ulteriori chiarimenti dai cc.tt.uu., che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una integrazione/rinnovazione della CTU perché da
14 quest'ultima possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal
Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
12. Invero, secondo quanto accertato dai cc.tt.uu. nel presente giudizio, la paziente presentava una spondilolistesi di primo grado accompagnata da lombalgia e sciatalgia, più marcata sul lato destro, che limitava la sua mobilità generale, compresa la deambulazione. Gli esami neuroradiologici non evidenziavano scoliosi né stenosi del canale vertebrale, ma segnalavano segni di instabilità a livello L4-L5 e L5-S1. In base a tali dati, sarebbe stato sufficiente un intervento di artrodesi posteriore con decompressione ossea a destra in sede L5-S1. Non risultavano invece giustificate l'artrodesi anteriore con “cages” intersomatiche e le procedure chirurgiche volte a trattare stenosi e scoliosi, entrambe assenti.
Dopo l'intervento, sono state riscontrate la dislocazione della “cage” L4-L5 nel canale vertebrale e la malposizione della vite L4 destra, confermata da diversi esami radiologici sin dalla prima radiografia effettuata un mese dopo l'operazione. Tuttavia, gli esami neuroradiologici non hanno rilevato segni ossei di dislocazione postoperatoria della vite. Tale malposizione ha provocato una lesione radicolare, già segnalata durante il primo intervento all'Aurelia Hospital, e ha determinato un deficit parziale della flessione dorsale del piede destro, associato a dolori neuropatici. Questo quadro è stato confermato anche da un esame elettromiografico eseguito prima dei due interventi all'Aurelia Hospital (29/11/2018, EMG –
Casa di Cura Villa Stuart), che ha evidenziato una grave sofferenza neurogena radicolare L4-
L5 a destra, con assenza di reclutamento volontario e attività denervativa a riposo, compatibili con il deficit della flessione dorsale del piede destro.
Le ampie decompressioni ossee effettuate nell'intervento di per il presunto Controparte_3 trattamento di scoliosi e stenosi del canale vertebrale, entrambe inesistenti, così come l'inserimento delle “cages” intersomatiche, sono state ritenute ingiustificate.
I due interventi successivi all'Aurelia Hospital, invece, sono stati necessari per gestire un'infezione insorta nella sede del primo intervento presso . In particolare, Controparte_3 tale infezione è stata documentata da dati neuroradiologici che mostravano diffuse note infiammatorie nell'area chirurgica e nei tessuti circostanti (muscoli ileo-psoas, glutei, quadrato del femore, otturatorio) e linfonodi ingrossati, oltre che da segni clinici quali febbre comparsa due settimane dopo l'operazione, alterazioni ematochimiche, visita infettivologica del 01.12.2018 presso l'Istituto RO NZ e coltura positiva per stafilococco epidermidis su materiale prelevato durante il primo intervento all'Aurelia Hospital, dimostrando l'infezione nella sede operatoria dell'intervento a . L'infezione Controparte_3 ha richiesto una terapia antibiotica protratta per circa tre mesi, fino al 06.04.2019, sotto controllo infettivologico presso il RO NZ.
15 12.1 Alla luce delle considerazioni medico-legali i cc.tt.uu. hanno quindi ritenuto l'intervento chirurgico del 29.08.2018 eccessivo rispetto alle effettive patologie presentate dalla paziente.
Sul punto, hanno evidenziato che “(…) La spondilolistesi L5-S1 era di lieve entità senza causare una stenosi segmentaria del canale vertebrale: la sintomatologia lombosciatalgica era fondamentalmente localizzata a destra e poteva essere trattata semplicemente con una decompressione foraminale L5-S1 destra. Le viti e le barre erano giustificate dati i segni di instabilità L4-L5 e L5-S1. Le cage intersomatiche non erano necessarie.”
Inoltre, i cctttu hanno osservato che:
- in ordine alla necessarietà o meno del monitoraggio neurofisiologico, “Il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio è raccomandato in tutte le procedure spinali nelle quali è possibile un danno iatrogeno allo scopo di prevenirlo o trattarlo quando possibile. È una misura di maggior garanzia per il paziente, da anni di uso routinario, specie quando si devono inserire protesi tipo viti che possono, come è successo nel caso in discussione, essere inserite con un tragitto errato capace di provocare una lesione radicolare”;
- in ordine al controllo circa il corretto posizionamento delle viti e della cage, “Non risulta dalla cartella clinica l'inserimento di tale documentazione.”;
- in ordine alla dislocazione dell'impianto e della vite L4, “Non si è trattato di una dislocazione della vite L4 destra dopo il suo inserimento, ma di un originale inserimento di tale vite lungo un tragitto errato responsabile della lesione radicolare-deficit della flessione dorsale del piede destro. Un monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio avrebbe evidenziato l'errato inserimento della vite.”;
- in ordine al nesso causale, l'errato tragitto di inserimento della vite L4 destra da parte del dott. secondo quanto accertato dai cc.tt.uu., ha causato il danno CP_1 radicolare responsabile del deficit della flessione dorsale del piede destro su una paziente che, prima dell'intervento in esame, presentava sostanzialmente una lombosciatalgia destra compatibile con il livello di spondilolistesi L5-S1. In particolare, prima dell'intervento, il deficit del muscolo tibiale anteriore responsabile della flessione dorsale del piede era di lieve entità (4/5), mentre era più importante il deficit della flessione plantare del piede destro (3/5) risolto dall'intervento;
- sui postumi sofferti dalla paziente, la ricorrente presenta- allo stato attuale- una grave sofferenza neurogena radicolare L4-L5 destra, con assenza di reclutamento volontario da ELA e Tibiale Anteriore ed attività denervativa a riposo, con conseguente deficit della flessione dorsale del piede. Aggiungono che “non sussistono precedenti morbosi, essendo la patologia discale la patologia primaria per la quale è stato effettuato l'intervento.
Prima dell'intervento la Paziente era affetta da una lombo-sciatalgia destra compatibile con il livello di spondilolistesi L5-S1, da un deficit di lieve entità del muscolo tibiale anteriore
16 responsabile della flessione dorsale del piede (forza 4/5) e da un più importante deficit della flessione plantare del piede destro (forza 3/5), risolto dopo l'intervento. Attualmente residuano,
a carico della colonna lombo-sacrale, lieve limitazione articolare e ipoestesia a livello L5 e, a carico del piede destro, assenza del movimento di dorsiflessione con necessità di uso di Molla di
Codivilla”;
- il danno biologico complessivo è stimato al 26%, di cui il 6% per gli esiti a carico della colonna (Patologia discale - Classe II: ernia discale o esiti di erniectomia a uno o più livelli, con moderato quadro clinico disfunzionale, radicolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante al distretto interessato 6-12%) e una valutazione del 20% per il deficit dello SPE (Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 20%). Aggiungono che “Considerando che gli esiti a carico della colonna sono derivanti dalla patologia di base e attendibili in esito all'intervento chirurgico effettuato e che già prima dell'intervento era presente un lieve deficit dello SPE, quindi con un danno di partenza del 10%, il danno biologico differenziale, ossia relativo alla quota parte derivante dai fatti oggetto del presente giudizio, può essere invece valutato nella misura del 16% (sedici) da considerare in un range dall'11 al 26%”. I cc.tt.uu., hanno inoltre riconosciuto una ITA di
40 gg.; una ITP al 75% di 60 gg. e una ITP al 50% di 60 gg;
- non sussiste danno all'integrità fisiognomica, né risultano particolari attività non lavorative svolte dalla perizianda;
- i postumi già indicati non incidono sulla capacità lavorativa specifica “(la P. tuttora svolge l'attività lavorativa di operaia dipendente AMA) ma si ripercuotono sulla cenestesi lavorativa.”;
- i postumi non possono essere attenuati mediante terapie o interventi chirurgici particolari;
- sono state documentate le seguenti spese mediche “- fattura Controparte_3 del 06.09.2018, per acconto su degenza dell'importo di € 6.100,00, che non può
[...] essere presa in considerazione in quanto inerente il primo intervento. - fattura Rieducazione
Motoria European Hospital del 17/07/2019, congrua”;
- non sono prevedibili spese future.
12.2 Con riguardo alle osservazioni critiche di parte convenuta ( ) circa il Controparte_3 deficit preoperatorio, la condotta del medico convenuto, l'esecuzione del trattamento, il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio e l'infezione, i cc.tt.uu. hanno chiarito che: -
“il deficit del tibiale anteriore, responsabile della flessione dorsale del piede era prima dell'intervento
F=4, mentre il deficit della flessione plantare era F=3. Nel postoperatorio, il 31/08/2018, è segnalato in cartella clinica un deficit della flessione dorsale del piede destro F=3. Alla dimissione il 03/09/2018 si segnala minimo miglioramento della flessione dorsale del piede destro (inteso dai CTU rispetto al
17 peggioramento segnalato il 31/08/2018)”; - in ordine alla condotta del medico chirurgo convenuto, “(…) l'intervento proposto ed eseguito è stato eccessivo rispetto alle effettive patologie della paziente. La spondilolistesi L5-S1 era di lieve entità senza causare una stenosi segmentaria del canale vertebrale;
sarebbe stata sufficiente una foraminotomia L5-S1 destra per trattare la lombosciatalgia destra di cui era affetta la paziente. L'artrodesi posteriore L4-S1 era giustificata dai segni di instabilità. Le Cage intersomatiche non erano necessarie e una di esse (L4-L5) si è dislocata nel tempo nel canale vertebrale. Le ampie decompressioni ossee per il presunto controllo di una stenosi del canale vertebrale e di una scoliosi erano ingiustificate data l'assenza sia della stenosi sia della scoliosi.
A proposito del deficit della flessione dorsale del piede destro, si segnala ancora una volta che prima dell'intervento era F=4, e quindi emendabile, e dopo l'intervento era F=3 con un peggioramento del
20% associato a dolore neuropatico.”; - in ordine all'utilizzo delle viti “già precedentemente un CTP aveva negato un inserimento errato della vite L4 destra che ora ammettono come complicanza prevedibile ma non evitabile. Sta di fatto che la vite L4 destra aveva un tragitto errato causa del danno radicolare. Questo tragitto era grossolanamente errato e così doveva apparire al controllo radiologico intraoperatorio, e sarebbe stato anche rilevato, in tempo reale, da un monitoraggio elettrofisiologico indirizzando il chirurgo a correggerlo. Da rilevare anche come la Cage L4- L5 risultò fuoriuscita dallo spazio intervertebrale invadendo il canale vertebrale e quindi venne rimossa nel secondo intervento all'Aurelia hospital.”; in ordine al monitoraggio elettrofisiologico, “nel primo articolo citato dal
CTP è scritto anche che per il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio nella chirurgia spinale, pur in mancanza di studi prospettici validati, esiste un numero crescente di prove a favore del suo utilizzo nella chirurgia spinale. Ciò specialmente in una chirurgia spinale come quella eseguita nella perizianda con procedure per correggere una stenosi, una scoliosi, inserire protesi sostitutive discali a due livelli e inserire viti e barre, tutte potenzialmente passibili di danni neurologici. Se il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio fosse stato utilizzato avrebbe rilevato in tempo reale la lesione radicolare e, quindi, avrebbe consentito al chirurgo di verificare il perché di tale segnale di danno, portandolo a rivedere il tragitto della vite appena introdotta, con l'ausilio radiologico, e a correggere subito la posizione della vite, impedendo quindi che la vite rimanesse in posizione errata continuando ad esercitare una azione lesiva sulla radice. E anche i CTU ripetono ancora una volta che, rispetto al deficit preoperatorio della flessione dorsale del piede, vi è stato un peggioramento postoperatorio del
20% associato a un dolore neuropatico.”; in ordine all'infezione, “in una visita successiva all'intervento del 29/08/2018 eseguita da un altro neurochirurgo il 07/11/2018, la paziente riferiva iperpiressia e veniva prescritta una RM che eseguirà il 22/11/2018: in questo esame, la muscolatura paravertebrale posteriore appare diffusamente interessata da raccolte liquide bilaterali con tumefazione del comparto muscolare. Dopo contrasto le raccolte mostrano una netta demarcazione di componenti fluido-corpuscolate circondate da un cercine periferico iperemico verosimilmente per ascessualizzazione di raccolte post chirurgiche. Modificazioni edemigene diffuse a carico dell'ileo-psoas bilateralmente.
18 Nella RM bacino eseguita il 22/11/2018 vi è un edema muscolare dei glutei con infiammazione compartimentale particolarmente evidente a livello del gluteo medio a sinistra. In sede retro- trocanterica e a livello del recesso ischio-femorale a destra è presente una quota fluida che interessa il muscolo quadrato del femore e in parte otturatorio esterno e vi sono linfonodi aumentati di dimensioni.
Il 01/12/2018 nella visita ambulatoriale infettivologica allo NZ la paziente si presenta in condizioni mediocri, PCR 5,66 mg/dl (< 0,30), VES 85. Si prescrive ecocardiogramma transtoracico per valutazione valvole cardiache. Effettuare molti prelievi bioptici della raccolta ed inviarle in microbiologia per esami colturali. Successivamente, utile visita presso ambulatorio infezioni osso e protesi di questo istituto per definire il corretto approccio diagnostico e terapeutico.”. Secondo i ccttuu il quadro febbrile, le raccolte liquide osservate alla RM del rachide e del bacino (eseguite quasi tre mesi dopo l'intervento di artrodesi lombare e prima dell'intervento di rimozione presso l'Aurelia Hospital del 15.01.2019) che mostrano le raccolte liquide con un aspetto ascessuale e un quadro flogistico molto diffuso (“che va a interessare i muscoli psoas, entrambi i glutei e a destra la presenza di quote fluide in sede retro-trocanterica e ischio-femorale, i linfonodi ingrossati”), e la visita infettivologica allo NZ depongono per un fatto infettivo che sarà confermato dall'esame colturale su uno dei campioni ottenuti all'intervento del
15.01.2019, che dà evidenza di sviluppo di Stafilococco Epidermidis per il quale la paziente è stata sottoposta a terapia antibiotica ad elevata potenza dal 21.01.2019 fino al 09.05.2019 presso lo NZ.
12.3 In risposta alle osservazioni di parte convenuta (dott. concernenti la diagnosi CP_1 pre-intervento, la concezione terapeutica, la scelta del trattamento e alla sua esecuzione, le dimissioni e l'infezione, il collegio peritale ha chiarito che: - in ordine alla diagnosi pre- intervento, “In tutti i referti neuroradiologici preoperatori non è stata mai segnalata una spondilolistesi L4-L5 né una stenosi del canale vertebrale e i forami sono stati definiti pervi. I CTU concordano con tali referti.”; sulla concezione terapeutica del trattamento della discopatia degenerativa e dell'instabilità vertebrale ritenuta superata dai ctp, “numerosi studi in letteratura hanno cercato di rispondere al quesito se i pazienti con spondilolistesi devano essere trattati chirurgicamente con la sola decompressione ossea o con la decompressione + artrodesi (anteriore, posteriore, anteriore + posteriore). Alcuni studi hanno mostrato migliori risultati con la decompressione
+ artrodesi e altri studi hanno mostrato che non ci sono significative differenze nei benefici clinici tra decompressione+ artrodesi e la sola decompressione. Entrambe le procedure hanno degli svantaggi tra cui, una maggior incidenza di reinterventi nelle sole decompressioni, mentre la decompressione + artrodesi, immobilizzando i segmenti fusi, portano a una degenerazione dei segmenti adiacenti. Vi sono anche studi in letteratura che mostrano che non vi sono differenze significative per quanto riguarda la stabilità vertebrale tra interventi di solo artrodesi posteriore e interventi di sola artrodesi anteriore. Più recentemente è in fase di studio l'intervento di sostituzione delle faccette articolari per il trattamento
19 delle spondilolistesi. Negli ultimi anni si è assistito all'introduzione, nella chirurgia vertebrale lombare, di una serie di procedure chirurgiche con utilizzo di numerosi dispositivi che hanno portato a una maggior “confusione”, certamente con articoli scientifici a favore e contro le singole numerose procedure, senza che ci sia ancora uno studio basato sull'evidenza che dica quale sia il trattamento obiettivamente migliore per le singole patologie. Da notare che l'uso di tutti questi “devices” e di un loro maggior numero in un intervento per una spondilolistesi 5-S1 (la più frequente) ha implicazioni economiche molto significative avendosi incrementi dei costi, rispetto a una decompressione ossea semplice, di 7-8 volte. In questo incremento dei costi vi è anche quello a carico del chirurgo. Resta la regola generale che più procedure si fanno in un unico intervento più probabilità di complicanze vi sono legate ad ognuna di esse. La signora era una paziente che all'epoca dell'intervento aveva Parte_1
39 anni e aveva sicuramente una spondilolistesi da lisi istmica, di grado 1, L5-S1 con sintomi insorti 4 mesi prima dell'intervento chirurgico. Non vi è evidenza documentale di tentativi di cure conservative non chirurgiche e manca anche una valutazione preoperatoria del grado di instabilità vertebrale con una Rx dinamica, esame considerato ancora oggi il Gold standard per la valutazione del grado
d'instabilità vertebrale lombare. Il 29/08/2018 veniva sottoposta ad intervento per le seguenti alterazioni a giudizio del chirurgo: spondilolistesi di L5 su L4 ed S1; stenosi del canale vertebrale L4-
S1; Scoliosi L3-S1. A giudizio della CTU di tutte queste 3 alterazioni, 2 erano inesistenti: la stenosi del canale vertebrale L4-S1 e la scoliosi L3-S1. Subiva le seguenti procedure: laminectomia da L4 a S1 (per una stenosi del canale vertebrale inesistente), artrodesi anteriore con cage intersomatica e artrodesi posteriore con viti e barre e osteotomie vertebrali L5-S1 (per una listesi presente ma senza ottenerne la correzione) estese anche a L4-L5 (discutibile sia la cage intersomatica, peraltro mal posizionata – troppo posteriore e laterale); uncoforaminotomia in L4-L5 ed L5-S1 con completa liberazione delle radici nervose fino al ganglio (procedura decompressiva eccessiva), correzione chirurgica della scoliosi con modificazione della curvatura lombare sul piano coronale: non c'era una scoliosi da correggere chirurgicamente. È proprio considerando il quadro clinico, il grado di alterazioni radiologiche e l'età della paziente che si è giunti a considerare eccessive le procedure indicate.”; sull'esecuzione del trattamento chirurgico e alla fase post-operatoria, i cc.tt.uu. hanno osservato che “il decorso della vite L4 destra era grossolanamente errato fin dalla prima RX postoperatoria, a distanza di 1 mese dall'intervento, ed è da ritenersi responsabile del peggioramento della flessione dorsale del piede destro segnalato in cartella clinica nel postoperatorio il 31/08/2018: deficit della flessione dorsale del piede destro F=3. Tale RX mostrava anche la persistenza della spondilolistesi L5-S1. Il tragitto della vite L4 era grossolanamente errato e così doveva apparire al controllo radiologico intraoperatorio, e sarebbe stato anche rilevato in tempo reale da un monitoraggio elettrofisiologico indirizzando il chirurgo a correggerlo. Il quadro EMG del 29/11/2018 mostrava grave sofferenza neurogena radicolare L4-L5 a destra, con assenza di reclutamento volontario da ELA e Tibiale Anteriore ed attività denervativa a riposo coincidendo con il quadro clinico. Tutti questi dati erano presenti prima degli interventi del
20 Dott. ”; -in ordine alla problematica infettivologica, “nella visita infettivologica effettuata Per_10 il 01/12/2018 presso l'ospedale RO NZ la paziente riferiva la comparsa di febbre “dopo circa 15 giorni dall'intervento e non dalla dimissione avvenuta effettivamente il 03/09/2018 e non il
30/09/2018. Alla fine di tutta la storia, la paziente è rimasta unicamente con una spondilolistesi L5-S1 di grado 1 invariata, una cage intersomatica L5-S1 + l'ampia decompressione ossea. Viti e barre sono state rimosse per infezione insieme alla cage intersomatica L4-L5, rimossa perché dislocata francamente nel canale vertebrale. Non risultano danni ulteriori radicolari negli interventi eseguiti dal Dott. rispetto al postoperatorio immediato del primo intervento a . Per il resto si Per_10 Controparte_3 conferma quanto già scritto nella CTU anche a proposito dell'infezione.”
13. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, ritenute condivisibili dall'odierno decidente, e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità del medico e delle strutture convenute, essendo emerso il nesso di causalità tra l'errato tragitto di inserimento della vite L4 destra da parte del dott. CP_1
e il danno radicolare responsabile del deficit della flessione dorsale del piede destro su una paziente che, prima dell'intervento in esame, presentava sostanzialmente una lombosciatalgia destra compatibile con il livello di spondilolistesi L5-S1. A ciò si aggiunga l'infezione nella sede del primo intervento a , che ha richiesto una terapia antibiotica di quasi Controparte_3
3 mesi (fino al 06.04.2019) sotto controllo infettivologico presso il RO NZ.
14. Al pari del medico dott. anche le strutture sanitarie convenute sono chiamate a CP_1 rispondere nei confronti della paziente ricorrente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
14.1 In particolare, per quanto riguarda i rapporti fra il dott. la struttura sanitaria CP_1 pubblica e , è pacifico in causa che il primo ha operato in regime di cd. Controparte_3
“intramoenia” (cfr. autorizzazione della del 22.03.2018, doc. 3, e dalla fattura Parte_3
dell' n. 119 2-2019 del 09.04.2019 doc. 4, fascicolo di parte convenuta Parte_3 [...]
) consentita dal DPR 20-5-1987, n. 270. Secondo la definizione legislativa “per CP_3 attività libero professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito, e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi". La legge intende, in tal modo, garantire ai cittadini la possibilità di scegliere lo specialista cui rivolgersi per una certa prestazione, soggetta al pagamento di un compenso stabilito dal professionista e approvato dalla
Direzione Sanitaria.
I principali atti normativi di riferimento in materia sono rappresentati dal D. lgs. 30 dicembre
1992 n. 502, il D. Lgs n. 229/99 e successive modificazioni e integrazioni (tra cui, in part., D. lgs. n. 254 del 28.7.2000) e dalla Legge n. 120 del 3 agosto 2007, ai sensi delle quali è consentito
21 al medico dipendente del SSN di svolgere attività livero professionale all'interno dell'Ospedale ovvero, in mancanza di adeguati spazi, presso strutture private convenzionate con l'Ospedale.
OS , che ha in primis eccepito il difetto di legittimazione passiva, che si Controparte_3
è limitata a mettere a disposizione durante il ricovero la sala operatoria, la camera per la degenza e a somministrare medicinali e materiale sanitario occorrente, senza assumere responsabilità in ordine al risultato dell'intervento. Deduce che il medico ha agito nella sua mantenuta qualità di strutturato presso l' e quindi per conto della Struttura Parte_5
Sanitaria pubblica, nel cui nome sono state emesse le fatture per il trattamento chirurgico.
Ciò posto, è nota ed applicata anche da questo Tribunale la giurisprudenza costante della
Corte Suprema per cui la casa di cura privata risponde nei confronti del paziente-cliente, posto che il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera
(somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico, nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze (Cass. sez. un. 1 luglio 2002
n. 9556).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, rilevato, come non abbia alcuna rilevanza il fatto che il sanitario non sia un lavoratore dipendente della casa di cura privata. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale l'accettazione e il ricovero di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria determinano la stipulazione di un contratto tra paziente e struttura (cd. contratto atipico di spedalità) il cui adempimento resta regolato con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito della prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che la struttura risponde ex artt. 1176 e 2236 cc. dei danni derivati al paziente dai trattamenti sanitari praticatigli con colpa da personale che, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con l'ente, comunque, di fatto, presta la propria attività sanitaria all'interno dello stesso e ne utilizza a qualsiasi titolo la dotazione tecnica.
La struttura sanitaria nella quale viene praticata una prestazione sanitaria risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 cc. del danno provocato dagli operatori, anche nel caso in cui costoro non siano inseriti nella organizzazione aziendale, neppure rilevando la circostanza della scelta del professionista da parte del paziente.
In dottrina si è affermato che la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di
22 uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento. A fondamento di tali argomentazioni vi sono diverse considerazioni, esposte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Un ente organizzato per fornire prestazioni sanitarie, in altre parole, non è assimilabile o riducibile ad una struttura alberghiera, né può limitarsi ad "affittare" la sala operatoria a chiunque ne faccia richiesta, come se si trattasse di una qualsiasi locazione di locali e beni strumentati. La casa di cura che autorizza un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attività del chirurgo, nonché l'obbligo di controllare la qualità e la correttezza dell'operato di coloro che, a qualsiasi titolo, vi esercitano la professione sanitaria e le modalità con le quali vengono utilizzate le strutture messe a disposizione di costoro. Tale obbligo rappresenta un aspetto dell'adempimento del contratto stipulato con l'accettazione del paziente ed il pagamento del corrispettivo.
Nella fattispecie in esame va altresì rilevato, che, sulla base dei principi generali di cui agli artt. 1321 e ss. c.c. l'accordo intervenuto fra la e l' ai fini Controparte_3 Parte_3 della regolamentazione dell'attività c.d. intra moenia dei medici dipendenti di quell'ospedale non sarebbe comunque opponibile al soggetto ricoverato che vi è rimasto estraneo.
Alla luce di quanto detto, nei confronti della ricorrente/attrice rispondono in solido tra di loro:
- il medico convenuto dott. che in quanto scelto dal paziente Controparte_1 soggiace a responsabilità contrattuale;
- l' alle cui dipendenze lavora il medico convenuto, dovendo in tal caso Parte_3 rammentare che il regime di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
(previsto dal 1° comma degli artt. 1218 e 1228 c.c.) si applica "anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria" (art. 7, 2° comma, legge 24 del
2017 (cd. legge Gelli-Bianco);
- risponde quale struttura presso cui è stato eseguito l'intervento Controparte_3 contestato, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia stata effettuata in regime intramoenia. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvale dell'opera di professionisti sanitari per adempiere alla propria obbligazione, risponde, infatti, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose di tali professionisti, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. A riprova del citato rapporto contrattuale sono presenti in atti fatture emesse da Controparte_3
23 direttamente nei confronti della paziente (v. doc. 2 parte convenuta ). Controparte_3
A nulla rileva la dichiarazione a firma di con cui ha esonerato Parte_1
“espressamente la casa di cura da qualsiasi onere o responsabilità per tutto quanto riguarda l'operato del predetto medico, dei suoi collaboratori e consulenti, dovendosi intendere la responsabilità della casa di cura limitata all'utilizzo delle strutture sanitarie (sale operatorie, sale parto, assistenza infermieristica) e alberghiere, mediante l'operato del personale da essa dipendente” (doc. 1, fascicolo di ). Ciò Controparte_3 posto in fatto, occorre osservare che, per come è formulata, la clausola in esame deve essere ricondotta nel genus dei c.d. patti di manleva, che si configurano come contratti atipici nel nostro ordinamento, in quanto non regolati dal legislatore italiano. Come è noto, il contenuto di siffatti patti esula dal campo di applicazione dell'art. 1229 c.c., disposizione volta, essenzialmente, alla tutela delle ragioni del creditore. Nell'ipotesi di cui all'art. 1229 c.c., infatti, il divieto ha ad oggetto quei patti che consentono al debitore di andare esente da ogni responsabilità nei confronti del creditore, così alterando in radice l'equilibrio contrattuale a vantaggio di una delle due parti. Nel patto di manleva, invece, un soggetto si impegna a sollevare la controparte dalle eventuali conseguenze patrimoniali dannose derivanti da un determinato evento o dal fatto di uno delle due parti o di terzi. Proprio a partire da siffatta distinzione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato l'astratta validità del patto di manleva in forza del quale "il debitore riversi su altri, che vi abbia un interesse patrimoniale, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, non essendo esso in contrasto con alcun principio generale del vigente ordinamento, né, in particolare, con la ratio dell'art. 1229 c.c., diretto a proteggere il creditore danneggiato, il quale, anzi, è da questa clausola tutelato" (Cass. civ., 2 novembre 1988, n. 6267; cfr. anche Cass. civ., 8 marzo 1980, n. 1543). Un simile patto, infatti, trasferisce le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto, che garantisce il debitore della prestazione risarcitoria, obbligandosi a tenerlo indenne dalla pretesa creditoria, sicché astrattamente non risulta immeritevole di tutela (a tal proposito, si veda Cass. civ., n.
1534 cit.; Cass. civ., 30 maggio 2013, n. 13613; Trib. Roma, 12 aprile 2017, n. 7423).
Tanto premesso, è necessario innanzitutto operare un controllo di validità c.d. strutturale del patto di manleva ex art. 1418, comma secondo, c.c., sollecitato da parte ricorrente, è nulla per violazione dell'art. 7 L 24/2017, norma imperativa (cfr. comma
5), secondo cui la struttura pubblica e privata rispondono ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle condotte dolose o colpose di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.
24 Inoltre, la suddetta clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto è impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e quindi la clausola non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Infatti, un contratto, come quello in esame, che obbliga il paziente, che riveste la qualifica di consumatore, a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità anche penale è inidoneo a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico - struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.; - per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il paziente, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte;
- perché non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi
(meritevoli) di entrambe le parti.
A ciò si aggiunga anche la responsabilità della clinica per fatto Controparte_3 proprio in ragione dell'infezione occorsa in occasione dell'intervento che ha prolungato il periodo di inabilità della paziente e per il consenso informato, come di seguito evidenziato.
Ne discende la responsabilità solidale del medico e delle strutture convenute nei confronti di parte attrice.
Altro discorso va invece effettuato per quanto riguarda i rapporti interni fra i vari obbligati solidali, che sono successivamente esaminati dopo l'accertamento sui danni risarcibili.
15. I danni risarcibili.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un importo di euro 145.868,00, di cui euro 66.450,00 per il danno biologico incrementato del danno morale e incrementato con il massimo della personalizzazione prevista per legge;
euro
55.398,86 per il danno per la perdita del capacità lavorativa specifica;
euro 20.000,00 per il danno per il mancato consenso informato comprensivo del danno materiale patrimoniale per le spese sostenute per ad euro 320,00 per le spese mediche;
€3.000,00 per le spese di acconto
CTU del giudizio di ATP.
15.1 Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito –
25 contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
26 In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
15.2 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd.
Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale
e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n. 8580/2019).
15.3 Orbene, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura odierna convenuta nella misura del 16% (sedici percento), calcolato dal 11% al 26%
27 rappresentativo del maggior danno permanente. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una
ITA di gg. 40; una ITP al 75% di gg. 60 e una ITP al 50% di gg. 60, oltre ad € 302,00 per spese mediche (fattura Rieducazione Motoria European Hospital del 17.07.2019).
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierna attrice al momento del trattamento (39 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 26% (€ 95.309,98);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 11% (€ 24.333,57);
- ITA di gg. 40 pari (€ 5.210,00); una ITP al 75% di gg. 60 (€ 5.861,25); una ITP al 50% di gg. 60 (€ 3.907,50). il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in € 85.955,16 (di cui € 70.976,41 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente tra 26%- 11%, - e in complessivi €
14.978,75 per il danno temporaneo).
In ragione dell'errore nella scelta e nell'esecuzione del trattamento, nonché nella gestione post-operatoria che hanno comportato la necessità dell'esecuzione di ulteriori interventi presso altra struttura può riconoscersi il danno morale subito da parte attrice in base alle tabelle di Roma 2025 secondo il valore medio considerando l'IP del 16% pari a 15,6% ossia
11.072,32.
Non potrà, invece, riconoscersi la c.d. “personalizzazione” del danno non essendo state evidenziate conseguenze eccezionalmente particolari e dolorose per la ricorrente che esondino da quella normalmente prevedibili per casi analoghi. Ciò alla luce del criterio consolidato dettato dalla Suprema Corte per il quale:" la ''personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute" (consiste) in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, (......) in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque acidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (è citata
Cass. civ. Sez. III, Sentl0-11- 2020, n. 25164 che segue a. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Pertanto, il risarcimento complessivo del danno non patrimoniale ammonta ad euro 97.027,48
(di cui danno biologico permanente euro 70.976,41, danno biologico temporaneo euro
14.978,75 e danno morale ascende euro 11.072,32).
28 Al sovra citato importo pari ad € 97.027,48 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (29.08.2018) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di € 97.027,48 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(29.08.2018), giungendo alla somma di euro 82.226,68 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di € 107.778,99.
A ciò deve aggiungersi il danno patrimoniale pari ad € 302,00 a titolo di spese mediche sostenute e ritenute congrue dal collegio peritale che in ragione del tempo dell'esborso si liquidano equitativamente in euro 320,00.
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto a parte attrice ascende ad € 108.098,99. A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15.4 Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica posto che come accertato dai cc.tt.uu. “I postumi già indicati non incidono sulla capacità lavorativa specifica (la P. tuttora svolge l'attività lavorativa di operaia dipendente AMA) ma si ripercuotono sulla cenestesi lavorativa.” Ebbene, la cenestesi lavorativa deve ritenersi ricompresa nell'IP calcolata dai cc.tt.uu. in ragione della percentuale di danno accertata
16. Con riguardo, infine, al risarcimento derivante dalla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente
29 avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del
11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b)
l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del
15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469).
La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo.
In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per
30 sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente.
Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n.
19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del
2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lesione dell'autodeterminazione - da intendersi correttamente quale danno morale - assumendo di avere ricevuto delle informazioni distorte ed errate.
Sebbene, sia presente in atti il consenso informato all'intervento chirurgico del 29.08.2018, si può presumere in ragione della non urgenza dell'intervento e della possibilità di potersi sottoporre ad un intervento meno invasivo, come l'intervento di artrodesi posteriore con
31 decompressione ossea a destra in sede L5-S1 indicato nel caso di specie, che ove correttamente informata non si sarebbe sottoposta all'intervento eseguito.
In considerazioni delle sofferenze patite dalla ricorrente per l'errore sanitario che ha comportato il reintervento della stessa si può presumere secondo nozioni di comune esperienza la sussistenza del pregiudizio morale.
Pertanto, può riconoscersi in via equitativa l'importo di € 5.000,00 già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
16. In definitiva, l'importo complessivamente dovuto a parte attrice ascende ad € 113.098,99 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
17. Responsabilità solidale dei debitori convenuti e ripartizione interna del debito.
Per le strutture convenute e il dott. la responsabilità è solidale per l'intero danno CP_1 accertato come subito della paziente, ai sensi degli articoli 1228,1292 e 2055 c.c. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021; Cass. Civ., III, 4.6.2001, N.
7507). Ovviamente il vincolo solidale tra i debitori opera esclusivamente a favore del creditore e prescinde da una possibile diseguale efficienza causale nella realizzazione dell'evento dannoso delle condotte del medico e della struttura sanitaria, mentre nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, l'obbligazione risarcitoria resta a carico del soggetto autore del comportamento illecito e del danno per l'intero oppure pro-quota in caso di responsabilità concorrenti con le precisazioni che seguono (Cass. civ., sez. 111, n. 15431 del 22/07/2005).
Inoltre, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di parte attrice ad una condanna pro quota dei singoli convenuti poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
La ripartizione tra le due strutture ed il professionista dal lato passivo avverrà secondo le regole sancite per il regresso del condebitore solidale dagli artt. 1298 e 2055 c.c., ivi compresa quella che presuppone la suddivisione in parti uguali. In tale quadro, la Corte di Cassazione,
(n. 28987/2019), ha pertanto, sancito il principio per il quale” in tema di danni da “malpractice
32 medica (anche nel regime anteriore n. 24 del 2017) nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essere obbligata per i quali la rivalsa della struttura può essere integrale. Spetta dunque alla struttura sanitaria vincere la presunzione di pari responsabilità rispetto alla verificazione del danno, provando la diversa misura delle colpe e della derivazione causale dell'evento sinistroso. Incombe, cioè, sulla struttura sanitaria il preciso onere probatorio di dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del sanitario del tutto esorbitante e dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (cfr. Cass. n. 24688/2020).
Sussistono quindi i presupposti per ripartire paritariamente la responsabilità tra strutture e medico: come di recente precisato dalla Suprema Corte, nei rapporti interni tra struttura e medico, sussiste l'onere per il solvens di “a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta” (cfr. Cass. n. 29001/21 e Cass. n. 17045/23).
Ne discende che nei rapporti interni la quota di responsabilità può essere determinata nella Parte misura del 33,33% per medico, di e ciascuno. Parte_3 Controparte_3
17.1 Quanto alla domanda di manleva/regresso della struttura sanitaria Controparte_3 verso il dott. e l' l'art. 9 della Legge 24/2017 (legge Gelli Bianco), CP_1 Parte_3 ha introdotto rilevanti limiti all'esercizio dell'azione di rivalsa verso il medico che costituiscono espressione della ratio della novella legislativa, volta a tutelare il singolo operatore nell'esercizio della propria professione – riducendo i costi legati alla c.d. medicina difensiva – e a trasferire buona parte del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie in capo alla struttura.
Innanzitutto, la norma in esame prevede un limite qualitativo.
L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Dunque, il risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria
33 per colpa “non grave” ovvero lieve dell'operatore rimane a carico della struttura (art. 9, comma 1). Tale limite vale tanto per la struttura (pubblica o privata), che agisce in rivalsa, quanto per l'assicuratore che, pagato il danno, sia surrogato ex art. 1916, comma 1 c.c. Al limite qualitativo si aggiunge un primo limite temporale previsto dal comma 2 dell'art. 9 della legge Gelli Bianco, per l'ipotesi in cui il paziente danneggiato abbia proposto l'azione risarcitoria nei confronti della sola struttura e del suo assicuratore e, comunque, nel caso in cui il medico non sia stato parte del giudizio o della transazione tra paziente ed ospedale (od assicuratore), l'azione di rivalsa può essere esperita solo dopo il risarcimento, avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale e dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento. Vi è, poi, un secondo limite. L'azione di rivalsa è inammissibile se le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 7, comma 1 della citata legge, nonché i loro assicuratori, non comunicano al medico, entro quarantacinque giorni che
è stato loro notificato un atto di citazione ovvero che sono state avviate trattative stragiudiziali con il danneggiato (art. 13). La trasmissione dell'atto introduttivo, prevista dall'art. 13, è da intendersi come litis denunciatio, che vale a mettere il professionista in condizione di intervenire al processo ma senza fargli acquisire, in difetto di intervento, la qualità di parte. Pertanto, nell'ipotesi, come nel caso in esame, che il medico sia stato chiamato in causa, lo stesso resta vincolato all'accertamento sulla responsabilità della struttura, secondo le regole generali.
Infine, l'art. 9 della legge prevede un limite c.d. quantitativo. La condanna del Parte_2 medico in sede di rivalsa, per colpa grave, non può superare il triplo del valore maggiore del reddito lordo, conseguito nell'anno di inizio della condotta, causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo (art. 9, commi 5 e 6).
Il tenore letterale della disposizione e la ratio della complessiva revisione della disciplina della responsabilità sanitaria operata dalla L.24/17 -con riguardo, in particolare, alla responsabilità personale del medico, il cui patrimonio si vuole in ultima istanza esposto al rischio delle conseguenze della malpractice solo nei casi di dolo o colpa grave, e ciò allo scopo di contrastare la c.d. medicina difensiva, e a dare maggiore tranquillità ai medici, consentendo loro di concentrarsi sulla cura del paziente senza il timore costante di procedimenti legali- non lasciano alcun dubbio sul fatto che l'art. 9 c1 cit. implichi necessariamente anche che, in caso di condanna al risarcimento del danno riportata dal sanitario per essere stato convenuto direttamente dal danneggiato, da solo o in solido con la struttura sanitaria, il medico che abbia risarcito, in tutto o in parte il danno, ha il diritto di essere tenuto indenne dalla struttura sanitaria di tutto quanto da lui pagato al danneggiato, alla sola condizione di non aver causato il danno con dolo o colpa grave. In altre parole, non privato, dalla nuova disciplina normativa, il paziente della facoltà di agire direttamente
34 contro il medico, in tale eventualità, onde dare effettività al disposto dell'art. 9 L. 24/17 e alla ratio sottesa alla normativa nel suo complesso, deve assicurarsi, attraverso la rivalsa integrale del medico non responsabile per colpa grave o dolo, che sia comunque la struttura sanitaria
(con i suoi assicuratori) a sopportare le conseguenze della malpractice che ha avuto luogo al suo interno.
Sebbene la CTU abbia evidenziato la responsabilità del dott. nella determinazione CP_1 dell'evento per aver tenuto una condotta professionale non conforme all'arte legis nella esecuzione dell'intervento chirurgico, non vi è la prova del dolo o della colpa grave, tenuto anche conto che entrambe le strutture convenute hanno affermato la correttezza dell'operato del medico.
Deve pertanto concludersi nel senso che, mancando prova del dolo o della colpa grave del Parte dott. questi, condannato in solido con la casa di cura e l' di per CP_1 Parte_3 effetto dell'azione diretta della danneggiata nei confronti di entrambi, ha diritto di essere tenuto indenne dalla in misura integrale, il che implica necessariamente il Parte_3 rigetto della domanda di manleva/regresso già proposto dalla casa di cura Controparte_3 nei suoi confronti.
Pertanto, la domanda di regresso anticipata spiegata da potrà essere accolta Controparte_3 nei confronti dell' con conseguente condanna dell' a Parte_3 Parte_3 rimborsarle quanto corrisposto all'attrice in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità e a quella del medico per un totale del 66,66%, quindi nel caso di avvenuto pagamento, da parte di , dell'intero debito. Controparte_3
A tal riguardo si rammenta che, secondo la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (già ripercorsa in via di sintesi da Cass. n. 13087/2010, pp. 20-21, e ad oggi non superata):
a) non è vietata una azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori;
il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto;
b) risponde all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito possa giudicare anche della domanda di regresso;
c) in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito;
L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso, bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato).
35 Sul tracciato di detto ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è stato precisato (cfr.
Cass. n. 12300/2003, richiamata di recente Cass. n. 11962/2022, p. 15) che "Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna,
l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale".
In definitiva, occorre qui ribadire che, in un processo (anche soltanto in origine, come nella specie) simultaneo, il coobbligato in solido può chiedere il regresso in via anticipata, condizionando l'esecuzione della condanna al successivo pagamento (Cass. civ. 27372/2025).
Nel caso di specie, quindi, la domanda di regresso anticipata avanzata da Controparte_3 può essere accolta nei confronti dell' nei limiti sovra evidenziati. Parte_3
18. In definitiva, per le considerazioni che precedono:
- il dott. devono essere condannati Controparte_1 Controparte_13 al pagamento in favore di della somma di € 113.098,99 oltre interessi legali Parte_1 dalla pronuncia al saldo;
- l' deve essere condannata pagare, a titolo di regresso, in favore di Parte_3 [...] subordinatamente all'effettivo pagamento da parte di Controparte_3 quest'ultima dell'intero risarcimento del danno in favore di parte attrice, il 66,66% dell'importo pagato dalla casa di cura a . Parte_1
19. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del dott. in favore Controparte_1 Controparte_13 dell'attrice. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenendo conto – oltre che delle spese documentate (CU e marca) - del valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
La liquidazione delle spese di lite riguarda anche quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo, le quali per giurisprudenza costante “devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (cfr. Cass. n. 29850/23 e Cass. n. 15492/19): la relativa liquidazione avviene in applicazione dei parametri sopra indicati, tenendo conto del valore della causa, delle questioni sollevate e dell'attività svolta.
36 Le spese di CTU – già liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo nonché quelle di CTU liquidate nel corso del presente giudizio- sono poste in via definitiva a carico di dott. in applicazione del Controparte_1 Controparte_13 principio di soccombenza.
Tra gli esborsi liquidati in dispositivo, relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo, sono comprese, insieme con le spese di CTU già corrisposte, CU e marca.
20. Il rigetto della domanda di parte attrice nei confronti della compagnia assicurativa, stante l'inammissibilità sovra rilevata, determina la condanna di parte attrice a rifondere le spese di lite nei confronti di liquidate come in dispositivo tenuto conto Controparte_14 del valore della causa e secondo i valori minimi in ragione delle questioni trattate limitate alla mera ammissibilità della domanda nei confronti della compagnia assicurativa.
21. Vi sono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra e il dott. Controparte_3
e in ragione del riconoscimento della responsabilità dei suddetti CP_1 Parte_3 soggetti nelle percentuali sovra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità del dott. , e Controparte_1 Parte_3 nella causazione dei danni patiti da Controparte_3 [...]
nella misura del 33,33% ciascuno;
Parte_1
- condanna il dott. , l' e Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di
[...] Parte_1
che si liquida in complessivi € 113.098,99, oltre interessi al tasso legale dalla data
[...] di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il dott. , la e Controparte_1 Controparte_3
l' in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite del giudizio di ATP Parte_3 che si liquidano in € 3.645,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP, c.u. e marca da bollo come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv. Linda
RA e avv. MI IG dichiaratisi antistatari;
- condanna il dott. , la e Controparte_1 Controparte_3
l' in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € Parte_3
14.103,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP, c.u. e marca da bollo come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv. Linda RA e avv.
MI IG dichiaratisi antistatari;
37 - pone le spese di CTU del giudizio di ATP e del presente giudizio definitivamente a carico di , l' e Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
, in solido tra loro;
[...]
- accoglie parzialmente la domanda di regresso proposta da Controparte_3
e per l'effetto condanna a pagare, a titolo di
[...] Parte_3 regresso, in favore di subordinatamente Controparte_3 all'effettivo pagamento da parte di quest'ultima dell'intero risarcimento del danno in favore di parte attrice, il 66,66% dell'importo pagato dalla casa di cura a Parte_1
;
[...]
- dichiara l'inammissibilità della domanda diretta spiegata da parte attrice nei confronti di e per l'effetto, condanna parte attrice a rifondere le Controparte_4 spese di lite in favore di che si liquidano nella misura di Controparte_4 euro 7.052,00;
- compensa per intero le spese di lite tra Controparte_3
e dott. . Parte_3 Controparte_1
Così deciso in Roma, 05.12.2025
Il Giudice
Lucia RU
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 14899/2022 assunta in decisione il 17.07.2025 all'esito dell'udienza del 15.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Augusto Riboty n. 23, presso lo studio degli avv.ti Linda RA e MI IG che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per delega in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ricorrente/attrice
E
DOTT. (c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Aniello Pullano e Anselmo Pullano, giusta procura rilasciata su separato foglio in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 30.06.2023 in calce e con loro elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'Avv. M. Cristina Salvucci
E
(p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Grazioli n. 5, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Russo Valentini che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
NONCHÉ
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A, presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 NONCHÉ CONTRO
(p. iva ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Capri n. 20, presso lo studio dell'avv. Anna Ricciardi che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistenti/convenuti oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: parte attrice: “Reiectis Contrariis l'adito Tribunale di Roma, ritenuta la nullità ex artt.
1229 – 1419 – 1469 c.c., art. 7 L 24/2017, artt. 33 e segg. DLGS 206/2005, Articolo 3 della Direttiva
13/93 CEE al paragrafo I del documento allegato D del 29 agosto 2018 allegato alla cartella clinica della (doc. 1 produzione ) e la conseguente infondatezza della Controparte_5 Controparte_3 accezione di carenza di legittimazione passiva della ritenuta Controparte_6
l'infondatezza della eccezione della carenza di legittimazione passiva svolta dalla
[...]
ritenuta la responsabilità̀ medico professionale del dott. Controparte_4 CP_1
per aver eseguito l'intervento del 29.08.2018 in maniera imprudente negligente ed imperita
[...] senza che ve ne fosse alcuna esigenza terapeutica così come accertato dalla CTU dei dott.ri Persona_1
e redatta a seguito del giudizio ex art. 669 bis cpc e art. 8 comma 1 Persona_2 Parte_2
RG.66202/2020 e dalla successiva Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dai Dott.ri Persona_3
e Dichiarata ex artt. 1218 - 1228 - 2043 - 2049 - 2236 c.c - Persona_4 Persona_5 art. 7 della L. 24/2017 – la responsabilità medico professionale del dott. e la Controparte_1 responsabilità̀ contrattuale o in subordine extracontrattuale della e Controparte_3 della per l'effetto Voglia condannare, in solido tra loro, i resistenti Dott. Parte_3 CP_1
, la in persona del LRPT, la in persona del
[...] Controparte_3 Parte_3
LRPT e la in persona del Controparte_7
LTPT a risarcire la sig.ra i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti che si Parte_1 quantificano nel complessivo importo di euro 145.868,00, di cui euro 66.450,00 per il danno biologico incrementato del danno morale e incrementato con il massimo della personalizzazione prevista per legge - euro 55.398,86 per il danno per la perdita del capacità lavorativa specifica - euro 20.000,00 per il danno per il mancato consenso informato comprensivo del danno materiale patrimoniale per le spese sostenute come da seguente specifica - euro 320,00 per le spese mediche - €1.500,00 erogato al CTU
Dott. , quale acconto liquidato dal Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 696 bis Persona_1
c.p.c.; - € 1.500,00 erogato al CTU Dott. quale acconto liquidato dal Tribunale di Persona_2
Roma nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Ovvero alla maggiore o minore somma, come verrà accertata secondo giustizia del Giudice Adito, tenuto conto, sulla base delle tabelle di Milano, delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dai Dottori Persona_3 Persona_4
e che ha accertato un danno biologico permanente differenziale, nella misura del Persona_5
2 16% (sedici per cento) e ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea così ripartito: 40 giorni di inabilità totale (ITT), 60 giorni di inabilità parziale al 75% (ITP) e 60 giorni di inabilità parziale al
50% (ITP) con richiesta di adeguata personalizzazione del risarcimento in aumento rispetto ai valori standard tabellari, in considerazione della particolare gravità e afflittività delle sofferenze patite dalla
Sig.ra in tutti i casi oltre interessi e rivalutazioni a decorrere dal 29.08.2018, data Parte_1 dell'intervento chirurgico, all'effettivo soddisfo, con vittoria spese oneri accessori di legge IVA e CPA del presente giudizio e della fase di ATP in favore dei difensori avv. Linda RA e avv. MI
IG che si dichiarano antistatari.”
Parte convenuta ( : “In via principale: voglia il Tribunale di Roma, Controparte_3 contrariis reiectis, respingere la domanda attrice, così come formulata nel ricorso dalla sig.ra Parte_1 nei confronti della perché infondata nei suoi presupposti in fatto ed in
[...] Controparte_3 diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accolta in tutto od in parte la domanda attrice, voglia il Tribunale di Roma condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore ed il dott. in solido tra loro e/o Controparte_1 ciascuno per la quota di propria pertinenza, a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 dalle conseguenze pregiudizievoli tutte derivanti dalla pronuncia giudiziale e quindi alla rifusione di quanto fosse eventualmente corrisposto dall'odierna concludente alla ricorrente in esecuzione della sentenza, provvedendo, in via ancor più subordinata, nel caso di condanna solidale dei resistenti, a graduare le rispettive responsabilità, con la condanna della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore e del dott. in solido tra loro e/o Controparte_1 ciascuno per la quota di propria pertinenza, alla rifusione alla della quota del Controparte_3 risarcimento eventualmente anticipata dalla società concludente in esecuzione della sentenza, corrispondente al grado di colpa ed al contributo causale nella produzione del danno attribuito alla struttura sanitaria pubblica e al predetto sanitario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Parte convenuta ( : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, Parte_3 azione ed eccezione reietta: - in via principale, respingere integralmente le domande avversarie, sia nell'an, sia nel quantum, perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso, accertare il diverso grado di colpa e la diversa efficienza causale dei comportamenti tenuti dal dott. CP_1
dagli operatori sanitari della e dai medici dell'
[...] Controparte_3 [...]
provvedendo alla ripartizione pro quota, tra i corresponsabili, dei danni lamentati dalla Parte_3 ricorrente, e limitando quindi la condanna dell'odierna comparente alla sola quota di responsabilità che le è direttamente ascrivibile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Parte convenuta (dott. : “Per quanto sopra, si chiede che il Giudice (sulla scorta dei rilievi CP_1 critici di TUTTI i CC.TT.PP. dei resistenti) disattenda le conclusioni del Collegio peritale, con ogni
3 consequenziale decisione in ordine alla domanda risarcitoria avanzata;
in subordine, si insiste nuovamente affinchè il Giudice –re melius perpensa- riconvochi i Periti d'Ufficio per fornire doverose e compiute risposte e/o chiarimenti in merito alle osservazioni critiche del Prof. e degli altri Per_6
CC.TT.PP.. Si insiste, inoltre, per l'ammissione della prova orale così come richiesta nelle memorie istruttorie in atti, la cui mancata ammissione –fermo comunque l'onere della prova in capo alla ricorrente- impedirebbe al Dr. di fornire le prove idonee a confutare gli ulteriori (rispetto a CP_1 quelli squisitamente “tecnici”) infondati addebiti mossigli. In ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle domande avanzate in atti. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si confida che il Giudice, anche nell'ottica di una eventuale azione di regresso ed ammesso e non concesso che: - risultino adeguatamente dimostrati profili di “colpa” in capo al Dr. - dagli stessi sia CP_1 effettivamente derivato un danno alla ricorrente (inteso come “peggioramento” rispetto alle sue pregresse condizioni), accerti e dichiari che il Dr. non è comunque tenuto a rispondere di CP_1
(eventuali) danni da infezione (eventualmente ed ovviamente imputabili solo alle Strutture coinvolte) e che non ricorre di certo un caso di colpa grave, riducendo in ogni caso il danno biologico (indimostrati gli ulteriori danni richiesti!) a quello effettivamente provato e ritenuto sussistente “al netto” delle
PREGRESSE CONDIZIONI della ricorrente e delle sue OGGETTIVE possibilità di guarigione dalla sua patologia;
quanto sopra, ferma restando la solidarietà passiva con l' e Controparte_8 con la , quali soggetti comunque responsabili –nei confronti dell'asserito Controparte_3 danneggiato- dell'operato degli esercenti le professioni sanitarie (anche la , per il solo fatto di CP_5 aver consentito al Medico di operare al suo interno, come da pacifica giurisprudenza in materia).”
Parte convenuta ( : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria Controparte_9 istanza, così provvedere: In via preliminare 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi ampiamente esposti nella premessa del presente Controparte_4 atto e per l'effetto, estromettere dal giudizio la predetta compagnia di assicurazione;
2) Con vittoria delle spese di lite oltre accessori come per legge. Nel merito In via principale 3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Controparte_4
rigettare la domanda formulata dall'attrice nei confronti di in
[...] Controparte_4 quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria delle spese di lite oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il dott. , la Controparte_1 [...]
l' e per ivi sentire Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 accertare la responsabilità degli stessi nella causazione degli esiti invalidanti riportati in conseguenza dell'intervento del chirurgico del 29.08.2018 eseguito presso Controparte_3 con conseguente condanna delle parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i
[...]
4 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 145.868,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva:
- di essere affetta da Tiroidite di Hashimoto, una patologia di origine autoimmune caratterizzata da una cronica infiltrazione linfocitaria, che le è stata diagnosticata nel 2017;
- che nei primi giorni del mese di aprile 2018 insorgeva improvvisamente un'intensa sintomatologia dolorosa a carico della zona lombare bilaterale (mai accusata in precedenza) in concomitanza di un rilevante aumento di peso di circa 15 kg;
- che per alleviare i dolori a carico della zona lombare, su prescrizione medica, assumeva farmaci antinfiammatori cortisonici, senza tuttavia conseguire alcun effettivo risultato di scomparsa della sintomatologia dolorosa;
- di conseguenza, il suo medico di base, il dott. le prescriveva delle indagini Persona_7 neuroradiologiche che venivano eseguite;
- che dall'insorgere della sintomatologia dolorosa fino al luglio 2018, continuava ad assumere farmaci antidolorifici e a svolgere la sua attività lavorativa (dipendente di AMA
S.p.A. con mansione di operatore ecologico addetta alla guida dei piccoli mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti), assentandosi dal lavoro per malattia nelle giornate in cui il dolore si presentava più intenso;
- che il 05.05.2018 veniva sottoposta a visita periodica per l'accertamento della idoneità fisica al lavoro e il giudizio medico la dichiarava idonea parzialmente con esclusione dal lavoro notturno, a causa dell'assunzione di farmaci cortisonici;
- che a causa dell'acuirsi della sintomatologia dolorosa, in data 02.08.2018 si recava presso il
P.S. dell'Aurelia Hospital ove l'esame clinico effettuato dal dott. Persona_8 evidenziava dolorabilità alla pressione digitale della regione lombare ed assenza del segno di Lasegue e veniva dimessa;
- che a seguito di ulteriori esami ed accertamenti le veniva consigliato dal medico di base di rivolgersi ad un neurochirurgo e le veniva indicato il nome del dott. CP_1
- pertanto, in data 23.08.2018, accompagnata dalla madre e dal vicino di casa CP_10
si recava presso lo studio del dott. sito in Persona_9 Controparte_1 per un consulto;
Parte_3
- che durante la visita, avvenuta alla presenza della di lei madre, il medico dott. CP_1 dopo avere visionato i referti e la documentazione prodotta, sosteneva la necessità di un suo immediato intervento chirurgico d'urgenza con indicazione di fissazione lombare per non arrivare all'inevitabile conseguenza di dover “trascorrere il resto della sua vita su una sedia a rotelle”;
5 - che il medico odierno convenuto non effettuava alcun esame clinico neurologico, né le prescriveva ulteriori indagini, come ad esempio l'indagine diagnostica dell'elettromiografia degli arti inferiori (EMG) per potere valutare la corretta funzione delle radici lombari;
- che in data 29.08.2018 veniva sottoposta all'intervento chirurgico “per spondilolistesi da scivolamento di L5 su L4 e S1” presso la clinica ove era stata ricoverata dal Controparte_3 dott. in pari data;
CP_1
- che il decorso post-operatorio risultava gravoso con pesanti complicanze conseguenti all'anestesia e all'intervento chirurgico. Sin dalle prime ore successive all'intervento, lamentava forti dolori alla schiena, difficoltà respiratorie, sensazione di costrizione faringo-tracheale, sensazione di edema a livello linguale, per cui veniva sottoposta a terapia farmacologica;
- che in data 31.08.2018 accusava forti dolori e veniva sottoposta ad esame obiettivo neurologico dal dott. con esito “In miglioramento deficit flessione 3/S dorsale piede CP_1 dx e recupero deficit coscia. Rimuovere catetere vescicale. La paziente si alza. Iniziare FKT”. Con tale esame neurologico veniva, per la prima volta, riportato nella cartella clinica un “deficit flessione 3/S dorsale piede dx” che prima dell'intervento non aveva mai avuto;
- che nei giorni seguenti soffriva di crisi di panico ed effettuava fisiokinesiterapia con dolore poco controllato, localizzato soprattutto all'arto inferiore destro, ma immotivatamente, dopo soli quattro giorni dall'intervento, il 03.09.2018 veniva dimessa in sedia a rotelle nonostante il difficile decorso post-operatorio;
- che successivamente alle dimissioni, le condizioni subivano un peggioramento con impossibilità a mantenere la posizione eretta e la pesante sintomatologia dolorosa che le impedivano di svolgere le attività di vita quotidiana, tali da rendere necessario il trasferimento presso l'abitazione della madre;
- che preoccupata per le sue condizioni e non vedendo dei miglioramenti, si rivolgeva al dott. il quale la rassicurava dicendole che si trattava del normale decorso post- CP_1 operatorio e le prescriveva trattamento con analgesici del genere morfina;
- che in data 05.10.2018 accompagnata dalla madre, con l'ausilio di una sedia a rotelle, si recava per la visita di controllo allo studio del dott. a Roma, il quale Controparte_1 dopo avere visionato la RX Lombo sacrale del 28.09.2018 si limitava a prescriverle il farmaco Lyrica per il trattamento del dolore neuropatico sminuendo la serietà dei sintomi riferiti;
- che a causa del persistere dei dolori, in data 13.10.2018 provvedeva a contattare via
Whatsapp il dott. il quale continuava a rassicurarla;
CP_1
6 - che per tentare di alleviare il dolore e per cercare di recuperare la capacità di deambulazione, dal 12.09.2018 al 28.11.2018 effettuava 22 sedute di fisioterapia presso l'European Hospital, senza conseguire alcun risultato utile in ordine al deficit al piede destro causato dall'intervento chirurgico del 29.08.2018;
- che in data 07.11.2018 si rivolgeva ad un altro medico specialista in neurochirurgia, il dott.
il quale dopo averla sottoposta a visita presso la causa di cura Persona_10
, al fine di accertare la situazione della zona operata, eseguiva dei controlli Parte_4 neuroradiologici e neurofisiologici;
- che gli accertamenti diagnostici effettuati all'Aurelia Hospital evidenziavano gli effetti negativi sulla salute della paziente (dislocazione e infezione dei mezzi di sintesi lombari), causati dall'intervento effettuato presso la clinica dal dott. ed Controparte_3 CP_1 evidenziavano la necessità di eseguire un'altra procedura chirurgica di rimozione degli stessi;
- pertanto, in data 15.01.2019 veniva sottoposta, presso l'Aurelia Hospital, all'intervento chirurgico correttivo del primo descritto come “Revisione artrodesi e decompressione cauda con “toilette della ferita” e rimozione barre e gabbia L4-L5 neurolisi del moncone L4 Dx”. La diagnosi formulata nella cartella dell'intervento chirurgico dal dott. è la seguente: Per_10
“DISLOCAZIONE/MALPOSIZIONAMENTO (?) MEZZI DI SINTESI, CON VITE L4 DX
INTRACANALARE E DISLOCAZIONE GABBIA INTERSOMATICA L4 L5 DX CAUSA
DI COMPRESSIONE CAUDA E INFEZIONE MEZZI DI SINTESI, DEFICIT CON
IPOSTENIA PIEDE DX (vd. EMG AAII)”;
- che l'intervento aveva l'effetto di rimuovere il sistema di fissazione responsabile dell'insorgenza del deficit neurologico con rimozione delle barre e delle viti e di “cage” intersomatica L4/5, effettuare una bonifica chirurgica del sito operatorio per contenere l'infezione, dovuta alla mancata sterilità della sala operatoria e alla mancata considerazione della recente sospensione della terapia immunosoppressiva da parte della paziente;
consentire una stabilità del quadro clinico;
- che nonostante l'intervento, persisteva il deficit al piede destro e a causa dell'infezione post-operatoria della ferita chirurgica, in data 08.02.2019 si rendeva necessario un intervento di toilette e drenaggio della ferita per bonificare l'area interessata e veniva, inoltre, eseguito un antibiogramma per favorire la terapia chemio antibiotica prescritta dagli infettivologi dell'Ospedale NZ;
- che veniva dimessa dall'Aurelia Hospital il 21.02.2019 e iniziava dei cicli di fisioterapia dal
25.02.2019 al 17.07.2019;
- che provvedeva a sottoporsi ad ulteriori esami e accertamenti e raggiunta la stabilità del quadro clinico, nell'aprile del 2019, dopo oltre otto mesi, tornava a svolgere la propria
7 attività lavorativa. Tuttavia, non essendo più in grado di condurre mezzi AMA cui era preposta, a causa del danno permanente al piede destro causato dall'intervento chirurgico del 29.08.2018, veniva trasferita in ufficio perdendo, peraltro, la possibilità di svolgere lavoro straordinario;
- che nel maggio del 2019 si rivolgeva allo specialista Neurochirurgo Prof. il Persona_11 quale, svolti gli accertamenti del caso, le rilasciava parere medico legale censurando la condotta del dott. sia nella scelta che nell'esecuzione del trattamento chirurgico, CP_1 che nel follow-up;
- che con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva promosso giudizio di ATP recante n.r.g.
66202/2020 nel corso del quale veniva espletata CTU medico legale ad opera dei dott.ri e . Persona_1 Persona_2
Sosteneva l'attrice che l'errore nella scelta e nell'esecuzione del trattamento chirurgico del
29.08.2018 ad opera del dott. le aveva comportato degli esiti invalidanti permanenti CP_1 non presenti prima del trattamento e l'aveva costretta a sottoporsi ad intervento di revisione eseguito in 15.01.2019 presso altra struttura e intervento di toilette e drenaggio della ferita eseguito il 08.02.2019.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dalla ricorrente sia in ordine all'an che al quantum debeatur perché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, escludeva ogni addebito evidenziando all'uopo la correttezza del proprio operato. Sul punto, osservava che l'indicazione chirurgica era adeguata e appropriata e basata su una diagnosi accurata supportata da esami radiologici completi e che l'intervento era stato eseguito secondo le linee guida e le migliori pratiche cliniche. Inoltre, anche nella fase post- operatoria la paziente era stata adeguatamente seguita. Contestava, dunque, il nesso causale tra il proprio operato e i danni lamentati da parte ricorrente e impugnava le risultanze della
CTU medico-legale espletata in sede di ATP.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l' Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, deduceva l'insussistenza del nesso causale tra l'operato del dott. D' e i CP_1 danni lamentati da parte ricorrente evidenziando all'uopo la carenza di prova rispetto a quanto dedotto. Evidenziava la correttezza dell'operato del dott. e contestava le CP_1 risultanze della CTU medico-legale espletata in sede di ATP. Pertanto, contestava il quantum debeatur insistendo nel rigetto della domanda.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_11
rilevando l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata da parte ricorrente.
[...]
8 In particolare, escludeva qualsiasi responsabilità per i danni lamentati da parte ricorrente, poiché l'intervento chirurgico veniva eseguito dal dott. in regime di Controparte_1 attività intramoenia, in qualità di medico dipendente della Infatti, parte Parte_3 dell'attività professionale del dottore si svolgeva presso l'ospedale pubblico, e la scelta della clinica privata veniva indicata dal professionista nell'ambito del rapporto diretto con la paziente. Pertanto, contestava quanto dedotto da parte attrice evidenziando come, per stessa ammissione di parte ricorrente, prima del ricovero presso , ella aveva Controparte_3 conferito incarico personale al dott. per l'esecuzione dell'intervento alla colonna CP_1 vertebrale. Tale circostanza risultava dal certificato medico del 23 agosto 2018, redatto su carta intestata della nel quale il professionista formulava la diagnosi, indicava il Parte_3 trattamento chirurgico e individuava la casa di cura privata dove sarebbe stato effettuato l'intervento. Inoltre, la paziente aveva sottoscritto una dichiarazione con cui esonerava espressamente la clinica da ogni responsabilità relativa all'operato del dott. e dei CP_1 suoi collaboratori, limitando l'impegno della struttura alla messa a disposizione delle sale operatorie, dei servizi alberghieri e dell'assistenza infermieristica, tramite personale dipendente. Nessuna obbligazione sul risultato dell'intervento veniva, dunque, assunta dalla
, che si limitava a fornire locali, attrezzature e materiali sanitari necessari e il Controparte_3 pagamento alla clinica riguardava esclusivamente tali prestazioni, come confermato dalle fatture e dal rimborso diretto effettuato dalla compagnia assicurativa , essendo il CP_12 ricovero avvenuto in regime di assistenza diretta. In ogni caso, contestava il nesso di causalità tra l'operato del dott. e i danni lamentati da parte ricorrente. Chiedeva, dunque, il CP_1 rigetto della domanda attorea e in via subordinata, formulava domanda di manleva nei confronti del dott. e dell' . CP_1 Parte_3
5. All'udienza del 27.09.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
6. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio in data 01.12.2022 Controparte_4 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, e
[...] chiedendo l'estromissione dal giudizio.
In particolare, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva evidenziava come l'attrice non disponesse di alcuna azione diretta nei suoi confronti in quanto l'azione diretta del danneggiato prevista dall'art. 12 della Legge n. 24/2017 era subordinata all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 10, comma 6, della medesima legge, che al momento della proposizione della domanda non erano entrati in vigore. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta direttamente nei suoi confronti. Ciò anche alla luce Parte del fatto, che con la comparsa di costituzione l' di non l'aveva chiamata in Parte_3 causa, né aveva formulato domanda di garanzia e manleva. Per mero scrupolo difensivo,
9 rappresentava, in ordine al rapporto di garanzia, la sussistenza di una SIR intesa come porzione del rischio a carico dell'assicurato, pari ad € 250.000,00 per ogni sinistro.
6. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione ed espletamento di CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (medico-legale), (medico chirurgo specialista in Persona_3 Persona_4 neurochirurgia) e (specialista in radiodiagnostica). L'elaborato peritale Persona_5 veniva depositato in data 20.01.2025.
7. All'esito dell'udienza del cartolare 15.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione in data
17.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda diretta spiegata dalla ricorrente-attrice nei confronti della compagnia Controparte_4
Invero, l'azione diretta del danneggiato ex art. 12 Legge n. 24/2017 è subordinata all'emanazione dei decreti di cui all'art. 10, comma 6, Legge n. 24/2017 che al momento della proposizione della domanda attorea (iscritta a ruolo in data 8.03.2022) non era ancora entrati in vigore (16.03.2024).
Pertanto, la domanda diretta nei confronti della compagnia Controparte_4 deve essere dichiarata inammissibile.
9. Prima di esaminare il merito, appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2018, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario.
In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge , era consolidato Parte_2
l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli "ausiliari"
(sanitari).
10 Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ.
n. 08940 del 17 aprile 2014).
Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228 c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso
(anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ed invero, l'art. 7 della l. 24/2017 rubricato Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria stabilisce che "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590- sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni
11 private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma
1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n.
24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari.
Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso
12 causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass. 8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta
è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr. Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass.
n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a
13 più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
9.1 Nel caso di specie, come affermato da parte attrice nell'atto di citazione e non contestato dal medico convenuto, la paziente sceglieva il dott. su consiglio del proprio medico CP_1 di base.
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, il medico convenuto risponde a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stato scelto dalla paziente.
Del pari le strutture convenute rispondono a titolo di responsabilità contrattuale come di seguito precisato, che qui si richiama.
10. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso si dirà.
11. La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (RG 66202/2020), che è stata rinnovata in questo giudizio e che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti con riguardo al dedotto ritardo diagnostico concernente la neoplasia mammaria.
Sebbene entrambe le CTU abbiano accertato postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato, è opportuno riferirsi a quanto accertato dal collegio peritale nominato nel presente giudizio ai fini della quantificazione del danno poiché composto anche da un medico legale, e precisamente: dott.ri (medico- Persona_3 legale), (specialista in neurochirurgia) e (specialista in Persona_4 Persona_5 radiodiagnostica).
A tal riguardo, preme rilevare in ordine alla richiesta di parte convenuta di rimessione della causa sul ruolo per ottenere ulteriori chiarimenti dai cc.tt.uu., che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una integrazione/rinnovazione della CTU perché da
14 quest'ultima possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal
Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
12. Invero, secondo quanto accertato dai cc.tt.uu. nel presente giudizio, la paziente presentava una spondilolistesi di primo grado accompagnata da lombalgia e sciatalgia, più marcata sul lato destro, che limitava la sua mobilità generale, compresa la deambulazione. Gli esami neuroradiologici non evidenziavano scoliosi né stenosi del canale vertebrale, ma segnalavano segni di instabilità a livello L4-L5 e L5-S1. In base a tali dati, sarebbe stato sufficiente un intervento di artrodesi posteriore con decompressione ossea a destra in sede L5-S1. Non risultavano invece giustificate l'artrodesi anteriore con “cages” intersomatiche e le procedure chirurgiche volte a trattare stenosi e scoliosi, entrambe assenti.
Dopo l'intervento, sono state riscontrate la dislocazione della “cage” L4-L5 nel canale vertebrale e la malposizione della vite L4 destra, confermata da diversi esami radiologici sin dalla prima radiografia effettuata un mese dopo l'operazione. Tuttavia, gli esami neuroradiologici non hanno rilevato segni ossei di dislocazione postoperatoria della vite. Tale malposizione ha provocato una lesione radicolare, già segnalata durante il primo intervento all'Aurelia Hospital, e ha determinato un deficit parziale della flessione dorsale del piede destro, associato a dolori neuropatici. Questo quadro è stato confermato anche da un esame elettromiografico eseguito prima dei due interventi all'Aurelia Hospital (29/11/2018, EMG –
Casa di Cura Villa Stuart), che ha evidenziato una grave sofferenza neurogena radicolare L4-
L5 a destra, con assenza di reclutamento volontario e attività denervativa a riposo, compatibili con il deficit della flessione dorsale del piede destro.
Le ampie decompressioni ossee effettuate nell'intervento di per il presunto Controparte_3 trattamento di scoliosi e stenosi del canale vertebrale, entrambe inesistenti, così come l'inserimento delle “cages” intersomatiche, sono state ritenute ingiustificate.
I due interventi successivi all'Aurelia Hospital, invece, sono stati necessari per gestire un'infezione insorta nella sede del primo intervento presso . In particolare, Controparte_3 tale infezione è stata documentata da dati neuroradiologici che mostravano diffuse note infiammatorie nell'area chirurgica e nei tessuti circostanti (muscoli ileo-psoas, glutei, quadrato del femore, otturatorio) e linfonodi ingrossati, oltre che da segni clinici quali febbre comparsa due settimane dopo l'operazione, alterazioni ematochimiche, visita infettivologica del 01.12.2018 presso l'Istituto RO NZ e coltura positiva per stafilococco epidermidis su materiale prelevato durante il primo intervento all'Aurelia Hospital, dimostrando l'infezione nella sede operatoria dell'intervento a . L'infezione Controparte_3 ha richiesto una terapia antibiotica protratta per circa tre mesi, fino al 06.04.2019, sotto controllo infettivologico presso il RO NZ.
15 12.1 Alla luce delle considerazioni medico-legali i cc.tt.uu. hanno quindi ritenuto l'intervento chirurgico del 29.08.2018 eccessivo rispetto alle effettive patologie presentate dalla paziente.
Sul punto, hanno evidenziato che “(…) La spondilolistesi L5-S1 era di lieve entità senza causare una stenosi segmentaria del canale vertebrale: la sintomatologia lombosciatalgica era fondamentalmente localizzata a destra e poteva essere trattata semplicemente con una decompressione foraminale L5-S1 destra. Le viti e le barre erano giustificate dati i segni di instabilità L4-L5 e L5-S1. Le cage intersomatiche non erano necessarie.”
Inoltre, i cctttu hanno osservato che:
- in ordine alla necessarietà o meno del monitoraggio neurofisiologico, “Il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio è raccomandato in tutte le procedure spinali nelle quali è possibile un danno iatrogeno allo scopo di prevenirlo o trattarlo quando possibile. È una misura di maggior garanzia per il paziente, da anni di uso routinario, specie quando si devono inserire protesi tipo viti che possono, come è successo nel caso in discussione, essere inserite con un tragitto errato capace di provocare una lesione radicolare”;
- in ordine al controllo circa il corretto posizionamento delle viti e della cage, “Non risulta dalla cartella clinica l'inserimento di tale documentazione.”;
- in ordine alla dislocazione dell'impianto e della vite L4, “Non si è trattato di una dislocazione della vite L4 destra dopo il suo inserimento, ma di un originale inserimento di tale vite lungo un tragitto errato responsabile della lesione radicolare-deficit della flessione dorsale del piede destro. Un monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio avrebbe evidenziato l'errato inserimento della vite.”;
- in ordine al nesso causale, l'errato tragitto di inserimento della vite L4 destra da parte del dott. secondo quanto accertato dai cc.tt.uu., ha causato il danno CP_1 radicolare responsabile del deficit della flessione dorsale del piede destro su una paziente che, prima dell'intervento in esame, presentava sostanzialmente una lombosciatalgia destra compatibile con il livello di spondilolistesi L5-S1. In particolare, prima dell'intervento, il deficit del muscolo tibiale anteriore responsabile della flessione dorsale del piede era di lieve entità (4/5), mentre era più importante il deficit della flessione plantare del piede destro (3/5) risolto dall'intervento;
- sui postumi sofferti dalla paziente, la ricorrente presenta- allo stato attuale- una grave sofferenza neurogena radicolare L4-L5 destra, con assenza di reclutamento volontario da ELA e Tibiale Anteriore ed attività denervativa a riposo, con conseguente deficit della flessione dorsale del piede. Aggiungono che “non sussistono precedenti morbosi, essendo la patologia discale la patologia primaria per la quale è stato effettuato l'intervento.
Prima dell'intervento la Paziente era affetta da una lombo-sciatalgia destra compatibile con il livello di spondilolistesi L5-S1, da un deficit di lieve entità del muscolo tibiale anteriore
16 responsabile della flessione dorsale del piede (forza 4/5) e da un più importante deficit della flessione plantare del piede destro (forza 3/5), risolto dopo l'intervento. Attualmente residuano,
a carico della colonna lombo-sacrale, lieve limitazione articolare e ipoestesia a livello L5 e, a carico del piede destro, assenza del movimento di dorsiflessione con necessità di uso di Molla di
Codivilla”;
- il danno biologico complessivo è stimato al 26%, di cui il 6% per gli esiti a carico della colonna (Patologia discale - Classe II: ernia discale o esiti di erniectomia a uno o più livelli, con moderato quadro clinico disfunzionale, radicolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante al distretto interessato 6-12%) e una valutazione del 20% per il deficit dello SPE (Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 20%). Aggiungono che “Considerando che gli esiti a carico della colonna sono derivanti dalla patologia di base e attendibili in esito all'intervento chirurgico effettuato e che già prima dell'intervento era presente un lieve deficit dello SPE, quindi con un danno di partenza del 10%, il danno biologico differenziale, ossia relativo alla quota parte derivante dai fatti oggetto del presente giudizio, può essere invece valutato nella misura del 16% (sedici) da considerare in un range dall'11 al 26%”. I cc.tt.uu., hanno inoltre riconosciuto una ITA di
40 gg.; una ITP al 75% di 60 gg. e una ITP al 50% di 60 gg;
- non sussiste danno all'integrità fisiognomica, né risultano particolari attività non lavorative svolte dalla perizianda;
- i postumi già indicati non incidono sulla capacità lavorativa specifica “(la P. tuttora svolge l'attività lavorativa di operaia dipendente AMA) ma si ripercuotono sulla cenestesi lavorativa.”;
- i postumi non possono essere attenuati mediante terapie o interventi chirurgici particolari;
- sono state documentate le seguenti spese mediche “- fattura Controparte_3 del 06.09.2018, per acconto su degenza dell'importo di € 6.100,00, che non può
[...] essere presa in considerazione in quanto inerente il primo intervento. - fattura Rieducazione
Motoria European Hospital del 17/07/2019, congrua”;
- non sono prevedibili spese future.
12.2 Con riguardo alle osservazioni critiche di parte convenuta ( ) circa il Controparte_3 deficit preoperatorio, la condotta del medico convenuto, l'esecuzione del trattamento, il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio e l'infezione, i cc.tt.uu. hanno chiarito che: -
“il deficit del tibiale anteriore, responsabile della flessione dorsale del piede era prima dell'intervento
F=4, mentre il deficit della flessione plantare era F=3. Nel postoperatorio, il 31/08/2018, è segnalato in cartella clinica un deficit della flessione dorsale del piede destro F=3. Alla dimissione il 03/09/2018 si segnala minimo miglioramento della flessione dorsale del piede destro (inteso dai CTU rispetto al
17 peggioramento segnalato il 31/08/2018)”; - in ordine alla condotta del medico chirurgo convenuto, “(…) l'intervento proposto ed eseguito è stato eccessivo rispetto alle effettive patologie della paziente. La spondilolistesi L5-S1 era di lieve entità senza causare una stenosi segmentaria del canale vertebrale;
sarebbe stata sufficiente una foraminotomia L5-S1 destra per trattare la lombosciatalgia destra di cui era affetta la paziente. L'artrodesi posteriore L4-S1 era giustificata dai segni di instabilità. Le Cage intersomatiche non erano necessarie e una di esse (L4-L5) si è dislocata nel tempo nel canale vertebrale. Le ampie decompressioni ossee per il presunto controllo di una stenosi del canale vertebrale e di una scoliosi erano ingiustificate data l'assenza sia della stenosi sia della scoliosi.
A proposito del deficit della flessione dorsale del piede destro, si segnala ancora una volta che prima dell'intervento era F=4, e quindi emendabile, e dopo l'intervento era F=3 con un peggioramento del
20% associato a dolore neuropatico.”; - in ordine all'utilizzo delle viti “già precedentemente un CTP aveva negato un inserimento errato della vite L4 destra che ora ammettono come complicanza prevedibile ma non evitabile. Sta di fatto che la vite L4 destra aveva un tragitto errato causa del danno radicolare. Questo tragitto era grossolanamente errato e così doveva apparire al controllo radiologico intraoperatorio, e sarebbe stato anche rilevato, in tempo reale, da un monitoraggio elettrofisiologico indirizzando il chirurgo a correggerlo. Da rilevare anche come la Cage L4- L5 risultò fuoriuscita dallo spazio intervertebrale invadendo il canale vertebrale e quindi venne rimossa nel secondo intervento all'Aurelia hospital.”; in ordine al monitoraggio elettrofisiologico, “nel primo articolo citato dal
CTP è scritto anche che per il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio nella chirurgia spinale, pur in mancanza di studi prospettici validati, esiste un numero crescente di prove a favore del suo utilizzo nella chirurgia spinale. Ciò specialmente in una chirurgia spinale come quella eseguita nella perizianda con procedure per correggere una stenosi, una scoliosi, inserire protesi sostitutive discali a due livelli e inserire viti e barre, tutte potenzialmente passibili di danni neurologici. Se il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio fosse stato utilizzato avrebbe rilevato in tempo reale la lesione radicolare e, quindi, avrebbe consentito al chirurgo di verificare il perché di tale segnale di danno, portandolo a rivedere il tragitto della vite appena introdotta, con l'ausilio radiologico, e a correggere subito la posizione della vite, impedendo quindi che la vite rimanesse in posizione errata continuando ad esercitare una azione lesiva sulla radice. E anche i CTU ripetono ancora una volta che, rispetto al deficit preoperatorio della flessione dorsale del piede, vi è stato un peggioramento postoperatorio del
20% associato a un dolore neuropatico.”; in ordine all'infezione, “in una visita successiva all'intervento del 29/08/2018 eseguita da un altro neurochirurgo il 07/11/2018, la paziente riferiva iperpiressia e veniva prescritta una RM che eseguirà il 22/11/2018: in questo esame, la muscolatura paravertebrale posteriore appare diffusamente interessata da raccolte liquide bilaterali con tumefazione del comparto muscolare. Dopo contrasto le raccolte mostrano una netta demarcazione di componenti fluido-corpuscolate circondate da un cercine periferico iperemico verosimilmente per ascessualizzazione di raccolte post chirurgiche. Modificazioni edemigene diffuse a carico dell'ileo-psoas bilateralmente.
18 Nella RM bacino eseguita il 22/11/2018 vi è un edema muscolare dei glutei con infiammazione compartimentale particolarmente evidente a livello del gluteo medio a sinistra. In sede retro- trocanterica e a livello del recesso ischio-femorale a destra è presente una quota fluida che interessa il muscolo quadrato del femore e in parte otturatorio esterno e vi sono linfonodi aumentati di dimensioni.
Il 01/12/2018 nella visita ambulatoriale infettivologica allo NZ la paziente si presenta in condizioni mediocri, PCR 5,66 mg/dl (< 0,30), VES 85. Si prescrive ecocardiogramma transtoracico per valutazione valvole cardiache. Effettuare molti prelievi bioptici della raccolta ed inviarle in microbiologia per esami colturali. Successivamente, utile visita presso ambulatorio infezioni osso e protesi di questo istituto per definire il corretto approccio diagnostico e terapeutico.”. Secondo i ccttuu il quadro febbrile, le raccolte liquide osservate alla RM del rachide e del bacino (eseguite quasi tre mesi dopo l'intervento di artrodesi lombare e prima dell'intervento di rimozione presso l'Aurelia Hospital del 15.01.2019) che mostrano le raccolte liquide con un aspetto ascessuale e un quadro flogistico molto diffuso (“che va a interessare i muscoli psoas, entrambi i glutei e a destra la presenza di quote fluide in sede retro-trocanterica e ischio-femorale, i linfonodi ingrossati”), e la visita infettivologica allo NZ depongono per un fatto infettivo che sarà confermato dall'esame colturale su uno dei campioni ottenuti all'intervento del
15.01.2019, che dà evidenza di sviluppo di Stafilococco Epidermidis per il quale la paziente è stata sottoposta a terapia antibiotica ad elevata potenza dal 21.01.2019 fino al 09.05.2019 presso lo NZ.
12.3 In risposta alle osservazioni di parte convenuta (dott. concernenti la diagnosi CP_1 pre-intervento, la concezione terapeutica, la scelta del trattamento e alla sua esecuzione, le dimissioni e l'infezione, il collegio peritale ha chiarito che: - in ordine alla diagnosi pre- intervento, “In tutti i referti neuroradiologici preoperatori non è stata mai segnalata una spondilolistesi L4-L5 né una stenosi del canale vertebrale e i forami sono stati definiti pervi. I CTU concordano con tali referti.”; sulla concezione terapeutica del trattamento della discopatia degenerativa e dell'instabilità vertebrale ritenuta superata dai ctp, “numerosi studi in letteratura hanno cercato di rispondere al quesito se i pazienti con spondilolistesi devano essere trattati chirurgicamente con la sola decompressione ossea o con la decompressione + artrodesi (anteriore, posteriore, anteriore + posteriore). Alcuni studi hanno mostrato migliori risultati con la decompressione
+ artrodesi e altri studi hanno mostrato che non ci sono significative differenze nei benefici clinici tra decompressione+ artrodesi e la sola decompressione. Entrambe le procedure hanno degli svantaggi tra cui, una maggior incidenza di reinterventi nelle sole decompressioni, mentre la decompressione + artrodesi, immobilizzando i segmenti fusi, portano a una degenerazione dei segmenti adiacenti. Vi sono anche studi in letteratura che mostrano che non vi sono differenze significative per quanto riguarda la stabilità vertebrale tra interventi di solo artrodesi posteriore e interventi di sola artrodesi anteriore. Più recentemente è in fase di studio l'intervento di sostituzione delle faccette articolari per il trattamento
19 delle spondilolistesi. Negli ultimi anni si è assistito all'introduzione, nella chirurgia vertebrale lombare, di una serie di procedure chirurgiche con utilizzo di numerosi dispositivi che hanno portato a una maggior “confusione”, certamente con articoli scientifici a favore e contro le singole numerose procedure, senza che ci sia ancora uno studio basato sull'evidenza che dica quale sia il trattamento obiettivamente migliore per le singole patologie. Da notare che l'uso di tutti questi “devices” e di un loro maggior numero in un intervento per una spondilolistesi 5-S1 (la più frequente) ha implicazioni economiche molto significative avendosi incrementi dei costi, rispetto a una decompressione ossea semplice, di 7-8 volte. In questo incremento dei costi vi è anche quello a carico del chirurgo. Resta la regola generale che più procedure si fanno in un unico intervento più probabilità di complicanze vi sono legate ad ognuna di esse. La signora era una paziente che all'epoca dell'intervento aveva Parte_1
39 anni e aveva sicuramente una spondilolistesi da lisi istmica, di grado 1, L5-S1 con sintomi insorti 4 mesi prima dell'intervento chirurgico. Non vi è evidenza documentale di tentativi di cure conservative non chirurgiche e manca anche una valutazione preoperatoria del grado di instabilità vertebrale con una Rx dinamica, esame considerato ancora oggi il Gold standard per la valutazione del grado
d'instabilità vertebrale lombare. Il 29/08/2018 veniva sottoposta ad intervento per le seguenti alterazioni a giudizio del chirurgo: spondilolistesi di L5 su L4 ed S1; stenosi del canale vertebrale L4-
S1; Scoliosi L3-S1. A giudizio della CTU di tutte queste 3 alterazioni, 2 erano inesistenti: la stenosi del canale vertebrale L4-S1 e la scoliosi L3-S1. Subiva le seguenti procedure: laminectomia da L4 a S1 (per una stenosi del canale vertebrale inesistente), artrodesi anteriore con cage intersomatica e artrodesi posteriore con viti e barre e osteotomie vertebrali L5-S1 (per una listesi presente ma senza ottenerne la correzione) estese anche a L4-L5 (discutibile sia la cage intersomatica, peraltro mal posizionata – troppo posteriore e laterale); uncoforaminotomia in L4-L5 ed L5-S1 con completa liberazione delle radici nervose fino al ganglio (procedura decompressiva eccessiva), correzione chirurgica della scoliosi con modificazione della curvatura lombare sul piano coronale: non c'era una scoliosi da correggere chirurgicamente. È proprio considerando il quadro clinico, il grado di alterazioni radiologiche e l'età della paziente che si è giunti a considerare eccessive le procedure indicate.”; sull'esecuzione del trattamento chirurgico e alla fase post-operatoria, i cc.tt.uu. hanno osservato che “il decorso della vite L4 destra era grossolanamente errato fin dalla prima RX postoperatoria, a distanza di 1 mese dall'intervento, ed è da ritenersi responsabile del peggioramento della flessione dorsale del piede destro segnalato in cartella clinica nel postoperatorio il 31/08/2018: deficit della flessione dorsale del piede destro F=3. Tale RX mostrava anche la persistenza della spondilolistesi L5-S1. Il tragitto della vite L4 era grossolanamente errato e così doveva apparire al controllo radiologico intraoperatorio, e sarebbe stato anche rilevato in tempo reale da un monitoraggio elettrofisiologico indirizzando il chirurgo a correggerlo. Il quadro EMG del 29/11/2018 mostrava grave sofferenza neurogena radicolare L4-L5 a destra, con assenza di reclutamento volontario da ELA e Tibiale Anteriore ed attività denervativa a riposo coincidendo con il quadro clinico. Tutti questi dati erano presenti prima degli interventi del
20 Dott. ”; -in ordine alla problematica infettivologica, “nella visita infettivologica effettuata Per_10 il 01/12/2018 presso l'ospedale RO NZ la paziente riferiva la comparsa di febbre “dopo circa 15 giorni dall'intervento e non dalla dimissione avvenuta effettivamente il 03/09/2018 e non il
30/09/2018. Alla fine di tutta la storia, la paziente è rimasta unicamente con una spondilolistesi L5-S1 di grado 1 invariata, una cage intersomatica L5-S1 + l'ampia decompressione ossea. Viti e barre sono state rimosse per infezione insieme alla cage intersomatica L4-L5, rimossa perché dislocata francamente nel canale vertebrale. Non risultano danni ulteriori radicolari negli interventi eseguiti dal Dott. rispetto al postoperatorio immediato del primo intervento a . Per il resto si Per_10 Controparte_3 conferma quanto già scritto nella CTU anche a proposito dell'infezione.”
13. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, ritenute condivisibili dall'odierno decidente, e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità del medico e delle strutture convenute, essendo emerso il nesso di causalità tra l'errato tragitto di inserimento della vite L4 destra da parte del dott. CP_1
e il danno radicolare responsabile del deficit della flessione dorsale del piede destro su una paziente che, prima dell'intervento in esame, presentava sostanzialmente una lombosciatalgia destra compatibile con il livello di spondilolistesi L5-S1. A ciò si aggiunga l'infezione nella sede del primo intervento a , che ha richiesto una terapia antibiotica di quasi Controparte_3
3 mesi (fino al 06.04.2019) sotto controllo infettivologico presso il RO NZ.
14. Al pari del medico dott. anche le strutture sanitarie convenute sono chiamate a CP_1 rispondere nei confronti della paziente ricorrente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
14.1 In particolare, per quanto riguarda i rapporti fra il dott. la struttura sanitaria CP_1 pubblica e , è pacifico in causa che il primo ha operato in regime di cd. Controparte_3
“intramoenia” (cfr. autorizzazione della del 22.03.2018, doc. 3, e dalla fattura Parte_3
dell' n. 119 2-2019 del 09.04.2019 doc. 4, fascicolo di parte convenuta Parte_3 [...]
) consentita dal DPR 20-5-1987, n. 270. Secondo la definizione legislativa “per CP_3 attività libero professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito, e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi". La legge intende, in tal modo, garantire ai cittadini la possibilità di scegliere lo specialista cui rivolgersi per una certa prestazione, soggetta al pagamento di un compenso stabilito dal professionista e approvato dalla
Direzione Sanitaria.
I principali atti normativi di riferimento in materia sono rappresentati dal D. lgs. 30 dicembre
1992 n. 502, il D. Lgs n. 229/99 e successive modificazioni e integrazioni (tra cui, in part., D. lgs. n. 254 del 28.7.2000) e dalla Legge n. 120 del 3 agosto 2007, ai sensi delle quali è consentito
21 al medico dipendente del SSN di svolgere attività livero professionale all'interno dell'Ospedale ovvero, in mancanza di adeguati spazi, presso strutture private convenzionate con l'Ospedale.
OS , che ha in primis eccepito il difetto di legittimazione passiva, che si Controparte_3
è limitata a mettere a disposizione durante il ricovero la sala operatoria, la camera per la degenza e a somministrare medicinali e materiale sanitario occorrente, senza assumere responsabilità in ordine al risultato dell'intervento. Deduce che il medico ha agito nella sua mantenuta qualità di strutturato presso l' e quindi per conto della Struttura Parte_5
Sanitaria pubblica, nel cui nome sono state emesse le fatture per il trattamento chirurgico.
Ciò posto, è nota ed applicata anche da questo Tribunale la giurisprudenza costante della
Corte Suprema per cui la casa di cura privata risponde nei confronti del paziente-cliente, posto che il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera
(somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico, nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze (Cass. sez. un. 1 luglio 2002
n. 9556).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, rilevato, come non abbia alcuna rilevanza il fatto che il sanitario non sia un lavoratore dipendente della casa di cura privata. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale l'accettazione e il ricovero di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria determinano la stipulazione di un contratto tra paziente e struttura (cd. contratto atipico di spedalità) il cui adempimento resta regolato con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito della prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che la struttura risponde ex artt. 1176 e 2236 cc. dei danni derivati al paziente dai trattamenti sanitari praticatigli con colpa da personale che, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con l'ente, comunque, di fatto, presta la propria attività sanitaria all'interno dello stesso e ne utilizza a qualsiasi titolo la dotazione tecnica.
La struttura sanitaria nella quale viene praticata una prestazione sanitaria risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 cc. del danno provocato dagli operatori, anche nel caso in cui costoro non siano inseriti nella organizzazione aziendale, neppure rilevando la circostanza della scelta del professionista da parte del paziente.
In dottrina si è affermato che la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di
22 uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento. A fondamento di tali argomentazioni vi sono diverse considerazioni, esposte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Un ente organizzato per fornire prestazioni sanitarie, in altre parole, non è assimilabile o riducibile ad una struttura alberghiera, né può limitarsi ad "affittare" la sala operatoria a chiunque ne faccia richiesta, come se si trattasse di una qualsiasi locazione di locali e beni strumentati. La casa di cura che autorizza un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attività del chirurgo, nonché l'obbligo di controllare la qualità e la correttezza dell'operato di coloro che, a qualsiasi titolo, vi esercitano la professione sanitaria e le modalità con le quali vengono utilizzate le strutture messe a disposizione di costoro. Tale obbligo rappresenta un aspetto dell'adempimento del contratto stipulato con l'accettazione del paziente ed il pagamento del corrispettivo.
Nella fattispecie in esame va altresì rilevato, che, sulla base dei principi generali di cui agli artt. 1321 e ss. c.c. l'accordo intervenuto fra la e l' ai fini Controparte_3 Parte_3 della regolamentazione dell'attività c.d. intra moenia dei medici dipendenti di quell'ospedale non sarebbe comunque opponibile al soggetto ricoverato che vi è rimasto estraneo.
Alla luce di quanto detto, nei confronti della ricorrente/attrice rispondono in solido tra di loro:
- il medico convenuto dott. che in quanto scelto dal paziente Controparte_1 soggiace a responsabilità contrattuale;
- l' alle cui dipendenze lavora il medico convenuto, dovendo in tal caso Parte_3 rammentare che il regime di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
(previsto dal 1° comma degli artt. 1218 e 1228 c.c.) si applica "anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria" (art. 7, 2° comma, legge 24 del
2017 (cd. legge Gelli-Bianco);
- risponde quale struttura presso cui è stato eseguito l'intervento Controparte_3 contestato, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia stata effettuata in regime intramoenia. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvale dell'opera di professionisti sanitari per adempiere alla propria obbligazione, risponde, infatti, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose di tali professionisti, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. A riprova del citato rapporto contrattuale sono presenti in atti fatture emesse da Controparte_3
23 direttamente nei confronti della paziente (v. doc. 2 parte convenuta ). Controparte_3
A nulla rileva la dichiarazione a firma di con cui ha esonerato Parte_1
“espressamente la casa di cura da qualsiasi onere o responsabilità per tutto quanto riguarda l'operato del predetto medico, dei suoi collaboratori e consulenti, dovendosi intendere la responsabilità della casa di cura limitata all'utilizzo delle strutture sanitarie (sale operatorie, sale parto, assistenza infermieristica) e alberghiere, mediante l'operato del personale da essa dipendente” (doc. 1, fascicolo di ). Ciò Controparte_3 posto in fatto, occorre osservare che, per come è formulata, la clausola in esame deve essere ricondotta nel genus dei c.d. patti di manleva, che si configurano come contratti atipici nel nostro ordinamento, in quanto non regolati dal legislatore italiano. Come è noto, il contenuto di siffatti patti esula dal campo di applicazione dell'art. 1229 c.c., disposizione volta, essenzialmente, alla tutela delle ragioni del creditore. Nell'ipotesi di cui all'art. 1229 c.c., infatti, il divieto ha ad oggetto quei patti che consentono al debitore di andare esente da ogni responsabilità nei confronti del creditore, così alterando in radice l'equilibrio contrattuale a vantaggio di una delle due parti. Nel patto di manleva, invece, un soggetto si impegna a sollevare la controparte dalle eventuali conseguenze patrimoniali dannose derivanti da un determinato evento o dal fatto di uno delle due parti o di terzi. Proprio a partire da siffatta distinzione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato l'astratta validità del patto di manleva in forza del quale "il debitore riversi su altri, che vi abbia un interesse patrimoniale, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, non essendo esso in contrasto con alcun principio generale del vigente ordinamento, né, in particolare, con la ratio dell'art. 1229 c.c., diretto a proteggere il creditore danneggiato, il quale, anzi, è da questa clausola tutelato" (Cass. civ., 2 novembre 1988, n. 6267; cfr. anche Cass. civ., 8 marzo 1980, n. 1543). Un simile patto, infatti, trasferisce le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad un altro soggetto, che garantisce il debitore della prestazione risarcitoria, obbligandosi a tenerlo indenne dalla pretesa creditoria, sicché astrattamente non risulta immeritevole di tutela (a tal proposito, si veda Cass. civ., n.
1534 cit.; Cass. civ., 30 maggio 2013, n. 13613; Trib. Roma, 12 aprile 2017, n. 7423).
Tanto premesso, è necessario innanzitutto operare un controllo di validità c.d. strutturale del patto di manleva ex art. 1418, comma secondo, c.c., sollecitato da parte ricorrente, è nulla per violazione dell'art. 7 L 24/2017, norma imperativa (cfr. comma
5), secondo cui la struttura pubblica e privata rispondono ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle condotte dolose o colpose di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.
24 Inoltre, la suddetta clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto è impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e quindi la clausola non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Infatti, un contratto, come quello in esame, che obbliga il paziente, che riveste la qualifica di consumatore, a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità anche penale è inidoneo a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico - struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.; - per carenza di causa: esso si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il paziente, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte;
- perché non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi
(meritevoli) di entrambe le parti.
A ciò si aggiunga anche la responsabilità della clinica per fatto Controparte_3 proprio in ragione dell'infezione occorsa in occasione dell'intervento che ha prolungato il periodo di inabilità della paziente e per il consenso informato, come di seguito evidenziato.
Ne discende la responsabilità solidale del medico e delle strutture convenute nei confronti di parte attrice.
Altro discorso va invece effettuato per quanto riguarda i rapporti interni fra i vari obbligati solidali, che sono successivamente esaminati dopo l'accertamento sui danni risarcibili.
15. I danni risarcibili.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un importo di euro 145.868,00, di cui euro 66.450,00 per il danno biologico incrementato del danno morale e incrementato con il massimo della personalizzazione prevista per legge;
euro
55.398,86 per il danno per la perdita del capacità lavorativa specifica;
euro 20.000,00 per il danno per il mancato consenso informato comprensivo del danno materiale patrimoniale per le spese sostenute per ad euro 320,00 per le spese mediche;
€3.000,00 per le spese di acconto
CTU del giudizio di ATP.
15.1 Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito –
25 contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
26 In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
15.2 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd.
Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale
e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n. 8580/2019).
15.3 Orbene, il Collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura odierna convenuta nella misura del 16% (sedici percento), calcolato dal 11% al 26%
27 rappresentativo del maggior danno permanente. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una
ITA di gg. 40; una ITP al 75% di gg. 60 e una ITP al 50% di gg. 60, oltre ad € 302,00 per spese mediche (fattura Rieducazione Motoria European Hospital del 17.07.2019).
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierna attrice al momento del trattamento (39 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 26% (€ 95.309,98);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 11% (€ 24.333,57);
- ITA di gg. 40 pari (€ 5.210,00); una ITP al 75% di gg. 60 (€ 5.861,25); una ITP al 50% di gg. 60 (€ 3.907,50). il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in € 85.955,16 (di cui € 70.976,41 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente tra 26%- 11%, - e in complessivi €
14.978,75 per il danno temporaneo).
In ragione dell'errore nella scelta e nell'esecuzione del trattamento, nonché nella gestione post-operatoria che hanno comportato la necessità dell'esecuzione di ulteriori interventi presso altra struttura può riconoscersi il danno morale subito da parte attrice in base alle tabelle di Roma 2025 secondo il valore medio considerando l'IP del 16% pari a 15,6% ossia
11.072,32.
Non potrà, invece, riconoscersi la c.d. “personalizzazione” del danno non essendo state evidenziate conseguenze eccezionalmente particolari e dolorose per la ricorrente che esondino da quella normalmente prevedibili per casi analoghi. Ciò alla luce del criterio consolidato dettato dalla Suprema Corte per il quale:" la ''personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute" (consiste) in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, (......) in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque acidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (è citata
Cass. civ. Sez. III, Sentl0-11- 2020, n. 25164 che segue a. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Pertanto, il risarcimento complessivo del danno non patrimoniale ammonta ad euro 97.027,48
(di cui danno biologico permanente euro 70.976,41, danno biologico temporaneo euro
14.978,75 e danno morale ascende euro 11.072,32).
28 Al sovra citato importo pari ad € 97.027,48 deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (29.08.2018) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di € 97.027,48 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(29.08.2018), giungendo alla somma di euro 82.226,68 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di € 107.778,99.
A ciò deve aggiungersi il danno patrimoniale pari ad € 302,00 a titolo di spese mediche sostenute e ritenute congrue dal collegio peritale che in ragione del tempo dell'esborso si liquidano equitativamente in euro 320,00.
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto a parte attrice ascende ad € 108.098,99. A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15.4 Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica posto che come accertato dai cc.tt.uu. “I postumi già indicati non incidono sulla capacità lavorativa specifica (la P. tuttora svolge l'attività lavorativa di operaia dipendente AMA) ma si ripercuotono sulla cenestesi lavorativa.” Ebbene, la cenestesi lavorativa deve ritenersi ricompresa nell'IP calcolata dai cc.tt.uu. in ragione della percentuale di danno accertata
16. Con riguardo, infine, al risarcimento derivante dalla dedotta violazione del consenso informato lamentata da parte attrice, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente
29 avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del
11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b)
l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del
15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469).
La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo.
In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per
30 sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente.
Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n.
19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del
2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lesione dell'autodeterminazione - da intendersi correttamente quale danno morale - assumendo di avere ricevuto delle informazioni distorte ed errate.
Sebbene, sia presente in atti il consenso informato all'intervento chirurgico del 29.08.2018, si può presumere in ragione della non urgenza dell'intervento e della possibilità di potersi sottoporre ad un intervento meno invasivo, come l'intervento di artrodesi posteriore con
31 decompressione ossea a destra in sede L5-S1 indicato nel caso di specie, che ove correttamente informata non si sarebbe sottoposta all'intervento eseguito.
In considerazioni delle sofferenze patite dalla ricorrente per l'errore sanitario che ha comportato il reintervento della stessa si può presumere secondo nozioni di comune esperienza la sussistenza del pregiudizio morale.
Pertanto, può riconoscersi in via equitativa l'importo di € 5.000,00 già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
16. In definitiva, l'importo complessivamente dovuto a parte attrice ascende ad € 113.098,99 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
17. Responsabilità solidale dei debitori convenuti e ripartizione interna del debito.
Per le strutture convenute e il dott. la responsabilità è solidale per l'intero danno CP_1 accertato come subito della paziente, ai sensi degli articoli 1228,1292 e 2055 c.c. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per fondare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito va infatti intesa in senso non assoluto, ma relativo alle conseguenze derivatene al danneggiato, sicché tale forma di responsabilità ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno finale (cfr., ex multis, Cass. Civ., 1842/2021; Cass. Civ., III, 4.6.2001, N.
7507). Ovviamente il vincolo solidale tra i debitori opera esclusivamente a favore del creditore e prescinde da una possibile diseguale efficienza causale nella realizzazione dell'evento dannoso delle condotte del medico e della struttura sanitaria, mentre nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, l'obbligazione risarcitoria resta a carico del soggetto autore del comportamento illecito e del danno per l'intero oppure pro-quota in caso di responsabilità concorrenti con le precisazioni che seguono (Cass. civ., sez. 111, n. 15431 del 22/07/2005).
Inoltre, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di parte attrice ad una condanna pro quota dei singoli convenuti poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
La ripartizione tra le due strutture ed il professionista dal lato passivo avverrà secondo le regole sancite per il regresso del condebitore solidale dagli artt. 1298 e 2055 c.c., ivi compresa quella che presuppone la suddivisione in parti uguali. In tale quadro, la Corte di Cassazione,
(n. 28987/2019), ha pertanto, sancito il principio per il quale” in tema di danni da “malpractice
32 medica (anche nel regime anteriore n. 24 del 2017) nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essere obbligata per i quali la rivalsa della struttura può essere integrale. Spetta dunque alla struttura sanitaria vincere la presunzione di pari responsabilità rispetto alla verificazione del danno, provando la diversa misura delle colpe e della derivazione causale dell'evento sinistroso. Incombe, cioè, sulla struttura sanitaria il preciso onere probatorio di dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del sanitario del tutto esorbitante e dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (cfr. Cass. n. 24688/2020).
Sussistono quindi i presupposti per ripartire paritariamente la responsabilità tra strutture e medico: come di recente precisato dalla Suprema Corte, nei rapporti interni tra struttura e medico, sussiste l'onere per il solvens di “a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta” (cfr. Cass. n. 29001/21 e Cass. n. 17045/23).
Ne discende che nei rapporti interni la quota di responsabilità può essere determinata nella Parte misura del 33,33% per medico, di e ciascuno. Parte_3 Controparte_3
17.1 Quanto alla domanda di manleva/regresso della struttura sanitaria Controparte_3 verso il dott. e l' l'art. 9 della Legge 24/2017 (legge Gelli Bianco), CP_1 Parte_3 ha introdotto rilevanti limiti all'esercizio dell'azione di rivalsa verso il medico che costituiscono espressione della ratio della novella legislativa, volta a tutelare il singolo operatore nell'esercizio della propria professione – riducendo i costi legati alla c.d. medicina difensiva – e a trasferire buona parte del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie in capo alla struttura.
Innanzitutto, la norma in esame prevede un limite qualitativo.
L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Dunque, il risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria
33 per colpa “non grave” ovvero lieve dell'operatore rimane a carico della struttura (art. 9, comma 1). Tale limite vale tanto per la struttura (pubblica o privata), che agisce in rivalsa, quanto per l'assicuratore che, pagato il danno, sia surrogato ex art. 1916, comma 1 c.c. Al limite qualitativo si aggiunge un primo limite temporale previsto dal comma 2 dell'art. 9 della legge Gelli Bianco, per l'ipotesi in cui il paziente danneggiato abbia proposto l'azione risarcitoria nei confronti della sola struttura e del suo assicuratore e, comunque, nel caso in cui il medico non sia stato parte del giudizio o della transazione tra paziente ed ospedale (od assicuratore), l'azione di rivalsa può essere esperita solo dopo il risarcimento, avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale e dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento. Vi è, poi, un secondo limite. L'azione di rivalsa è inammissibile se le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 7, comma 1 della citata legge, nonché i loro assicuratori, non comunicano al medico, entro quarantacinque giorni che
è stato loro notificato un atto di citazione ovvero che sono state avviate trattative stragiudiziali con il danneggiato (art. 13). La trasmissione dell'atto introduttivo, prevista dall'art. 13, è da intendersi come litis denunciatio, che vale a mettere il professionista in condizione di intervenire al processo ma senza fargli acquisire, in difetto di intervento, la qualità di parte. Pertanto, nell'ipotesi, come nel caso in esame, che il medico sia stato chiamato in causa, lo stesso resta vincolato all'accertamento sulla responsabilità della struttura, secondo le regole generali.
Infine, l'art. 9 della legge prevede un limite c.d. quantitativo. La condanna del Parte_2 medico in sede di rivalsa, per colpa grave, non può superare il triplo del valore maggiore del reddito lordo, conseguito nell'anno di inizio della condotta, causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo (art. 9, commi 5 e 6).
Il tenore letterale della disposizione e la ratio della complessiva revisione della disciplina della responsabilità sanitaria operata dalla L.24/17 -con riguardo, in particolare, alla responsabilità personale del medico, il cui patrimonio si vuole in ultima istanza esposto al rischio delle conseguenze della malpractice solo nei casi di dolo o colpa grave, e ciò allo scopo di contrastare la c.d. medicina difensiva, e a dare maggiore tranquillità ai medici, consentendo loro di concentrarsi sulla cura del paziente senza il timore costante di procedimenti legali- non lasciano alcun dubbio sul fatto che l'art. 9 c1 cit. implichi necessariamente anche che, in caso di condanna al risarcimento del danno riportata dal sanitario per essere stato convenuto direttamente dal danneggiato, da solo o in solido con la struttura sanitaria, il medico che abbia risarcito, in tutto o in parte il danno, ha il diritto di essere tenuto indenne dalla struttura sanitaria di tutto quanto da lui pagato al danneggiato, alla sola condizione di non aver causato il danno con dolo o colpa grave. In altre parole, non privato, dalla nuova disciplina normativa, il paziente della facoltà di agire direttamente
34 contro il medico, in tale eventualità, onde dare effettività al disposto dell'art. 9 L. 24/17 e alla ratio sottesa alla normativa nel suo complesso, deve assicurarsi, attraverso la rivalsa integrale del medico non responsabile per colpa grave o dolo, che sia comunque la struttura sanitaria
(con i suoi assicuratori) a sopportare le conseguenze della malpractice che ha avuto luogo al suo interno.
Sebbene la CTU abbia evidenziato la responsabilità del dott. nella determinazione CP_1 dell'evento per aver tenuto una condotta professionale non conforme all'arte legis nella esecuzione dell'intervento chirurgico, non vi è la prova del dolo o della colpa grave, tenuto anche conto che entrambe le strutture convenute hanno affermato la correttezza dell'operato del medico.
Deve pertanto concludersi nel senso che, mancando prova del dolo o della colpa grave del Parte dott. questi, condannato in solido con la casa di cura e l' di per CP_1 Parte_3 effetto dell'azione diretta della danneggiata nei confronti di entrambi, ha diritto di essere tenuto indenne dalla in misura integrale, il che implica necessariamente il Parte_3 rigetto della domanda di manleva/regresso già proposto dalla casa di cura Controparte_3 nei suoi confronti.
Pertanto, la domanda di regresso anticipata spiegata da potrà essere accolta Controparte_3 nei confronti dell' con conseguente condanna dell' a Parte_3 Parte_3 rimborsarle quanto corrisposto all'attrice in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità e a quella del medico per un totale del 66,66%, quindi nel caso di avvenuto pagamento, da parte di , dell'intero debito. Controparte_3
A tal riguardo si rammenta che, secondo la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (già ripercorsa in via di sintesi da Cass. n. 13087/2010, pp. 20-21, e ad oggi non superata):
a) non è vietata una azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori;
il quale pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto;
b) risponde all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito possa giudicare anche della domanda di regresso;
c) in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso, è che il coobbligato solidale, condannato a pagare al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito;
L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi pur sempre come condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso, bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato).
35 Sul tracciato di detto ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è stato precisato (cfr.
Cass. n. 12300/2003, richiamata di recente Cass. n. 11962/2022, p. 15) che "Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna,
l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale".
In definitiva, occorre qui ribadire che, in un processo (anche soltanto in origine, come nella specie) simultaneo, il coobbligato in solido può chiedere il regresso in via anticipata, condizionando l'esecuzione della condanna al successivo pagamento (Cass. civ. 27372/2025).
Nel caso di specie, quindi, la domanda di regresso anticipata avanzata da Controparte_3 può essere accolta nei confronti dell' nei limiti sovra evidenziati. Parte_3
18. In definitiva, per le considerazioni che precedono:
- il dott. devono essere condannati Controparte_1 Controparte_13 al pagamento in favore di della somma di € 113.098,99 oltre interessi legali Parte_1 dalla pronuncia al saldo;
- l' deve essere condannata pagare, a titolo di regresso, in favore di Parte_3 [...] subordinatamente all'effettivo pagamento da parte di Controparte_3 quest'ultima dell'intero risarcimento del danno in favore di parte attrice, il 66,66% dell'importo pagato dalla casa di cura a . Parte_1
19. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del dott. in favore Controparte_1 Controparte_13 dell'attrice. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenendo conto – oltre che delle spese documentate (CU e marca) - del valore della causa
(decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
La liquidazione delle spese di lite riguarda anche quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo, le quali per giurisprudenza costante “devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (cfr. Cass. n. 29850/23 e Cass. n. 15492/19): la relativa liquidazione avviene in applicazione dei parametri sopra indicati, tenendo conto del valore della causa, delle questioni sollevate e dell'attività svolta.
36 Le spese di CTU – già liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo nonché quelle di CTU liquidate nel corso del presente giudizio- sono poste in via definitiva a carico di dott. in applicazione del Controparte_1 Controparte_13 principio di soccombenza.
Tra gli esborsi liquidati in dispositivo, relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo, sono comprese, insieme con le spese di CTU già corrisposte, CU e marca.
20. Il rigetto della domanda di parte attrice nei confronti della compagnia assicurativa, stante l'inammissibilità sovra rilevata, determina la condanna di parte attrice a rifondere le spese di lite nei confronti di liquidate come in dispositivo tenuto conto Controparte_14 del valore della causa e secondo i valori minimi in ragione delle questioni trattate limitate alla mera ammissibilità della domanda nei confronti della compagnia assicurativa.
21. Vi sono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra e il dott. Controparte_3
e in ragione del riconoscimento della responsabilità dei suddetti CP_1 Parte_3 soggetti nelle percentuali sovra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità del dott. , e Controparte_1 Parte_3 nella causazione dei danni patiti da Controparte_3 [...]
nella misura del 33,33% ciascuno;
Parte_1
- condanna il dott. , l' e Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di
[...] Parte_1
che si liquida in complessivi € 113.098,99, oltre interessi al tasso legale dalla data
[...] di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il dott. , la e Controparte_1 Controparte_3
l' in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite del giudizio di ATP Parte_3 che si liquidano in € 3.645,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP, c.u. e marca da bollo come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv. Linda
RA e avv. MI IG dichiaratisi antistatari;
- condanna il dott. , la e Controparte_1 Controparte_3
l' in solido, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € Parte_3
14.103,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CAP, c.u. e marca da bollo come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice avv. Linda RA e avv.
MI IG dichiaratisi antistatari;
37 - pone le spese di CTU del giudizio di ATP e del presente giudizio definitivamente a carico di , l' e Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
, in solido tra loro;
[...]
- accoglie parzialmente la domanda di regresso proposta da Controparte_3
e per l'effetto condanna a pagare, a titolo di
[...] Parte_3 regresso, in favore di subordinatamente Controparte_3 all'effettivo pagamento da parte di quest'ultima dell'intero risarcimento del danno in favore di parte attrice, il 66,66% dell'importo pagato dalla casa di cura a Parte_1
;
[...]
- dichiara l'inammissibilità della domanda diretta spiegata da parte attrice nei confronti di e per l'effetto, condanna parte attrice a rifondere le Controparte_4 spese di lite in favore di che si liquidano nella misura di Controparte_4 euro 7.052,00;
- compensa per intero le spese di lite tra Controparte_3
e dott. . Parte_3 Controparte_1
Così deciso in Roma, 05.12.2025
Il Giudice
Lucia RU
38