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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di DE, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 273/2023 del R.A.C.C. in data
03/02/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 26 gennaio 2023,
d a
- (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BRUSADIN MICHELA, giusto mandato in atti,
ATTORE
c o n t r o
- (codice fiscale/partita IVA: ), con sede a CP_1 P.IVA_1
SI di DE (PN) in via Padre Pio da Pietrelcina n. 3, in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Fantin, C.F._2 giusto mandato in atti,
CONVENUTA
avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
12/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “nel merito - respingere tutte le domande ed eccezioni della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare CP_1 al pagamento del compenso professionale spettante al geom.
[...] Pt_1 nella misura di € 31.285,85 al netto della ritenuta d'acconto (quale
[...] saldo per le prestazioni elencate nel preventivo prodotto sub doc. 3 e
Pag. 1 corrispettivo per le prestazioni extra di cui alla nota spese e competenze prodotta sub doc. 12) o nella diversa (maggiore o minore) somma determinata ai sensi dell'art. 2233 c.c. con l'eventuale ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002; in via istruttoria: - si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA interamente rifuse e con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto, anche per nullità del contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti, siccome violativo di norme imperative e nello specifico dell'art. 16 R.D. 274/1929 (si veda, inter multas, Cass. Civ., Sez. Unite, ord. n. 10531/2013 e Cass. Civ., Sez. III, ord.
n. 39230/2021) per quanto attiene alla progettazione e alla direzione lavori aventi ad oggetto la realizzazione in zona sismica di una civile abitazione non modesta e con strutture in c.a. da parte di un Geometra. NEL MERITO
IN VIA DI SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi che le domande attoree dovessero risultare anche solo parzialmente fondate, limitare la pronuncia di condanna alle sole somme che saranno ritenute dimostrate e di giustizia. IN VIA RICONVENZIONALE: Accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa la responsabilità contrattuale dell'attore nei confronti della convenuta, sia in relazione all'attività di progettista architettonico che direttore lavori architettonico, condannarsi il primo al risarcimento dei danni in favore della seconda in misura pari ad
Euro 71.232,00 o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA: Darsi ingresso alle residue istanze istruttorie articolate dalla convenuta nella memoria del
26.09.2024, con particolare riferimento alla Consulenza Tecnica d'Ufficio colà sollecitata. IN OGNI CASO Spese, competenze ed accessori di legge integralmente rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Il presente procedimento è stato avviato (ante riforma Cartabia) per ottenere il pagamento del compenso dovuto al geom. per Parte_1
l'attività di progettista architettonico e direttore lavori architettonico e per ulteriori prestazioni professionali da lui svolte su incarico e in favore di in relazione alla realizzazione di 4 (quattro) unità immobiliari CP_1 ad uso abitativo nel Comune di Prata di DE.
L'attore ha dedotto di essere creditore del saldo del compenso per le prestazioni descritte nel suo preventivo di data 19.04.2016 nella misura di €
21.615,00 al netto della ritenuta d'acconto (cfr. doc. 3) e del compenso per le prestazioni extra preventivo descritte nella nota spese e competenze del
15.04.2019 per l'importo di € 9.670,85 al netto della ritenuta d'acconto (cfr. doc. 12), per un totale di € 31.285,85 o comunque della diversa (maggiore o minore) somma che potrà essere determinata ai sensi dell'art. 2233 c.c.
nel costituirsi ha sollevato alcune eccezioni CP_1
(sussistenza di asseriti vizi/difetti nell'abitazione adibita a residenza del sig.
, legale rappresentante di e abuso edilizio Controparte_2 CP_1 consistente nella diversa pendenza del tetto del garage rispetto al progetto architettonico – ma non a quello strutturale – depositato) che, a suo avviso, legittimerebbero il mancato pagamento del compenso professionale e fonderebbero, altresì, una pretesa risarcitoria nei confronti del geom.
Pt_1
Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il G.I. ha ammesso alcuni capitoli di prova formulati da parte attrice, abilitando la convenuta alla relativa prova contraria;
all'esito dell'assunzione dei testi ammessi, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di p.c. del 12 settembre 2025.
Preliminarmente si osserva che i docc. da 20 a 23 depositati da parte convenuta con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono inammissibili in quanto non sono a prova contraria, come correttamente e tempestivamente eccepito da parte attrice nell'udienza del 5 novembre 2024: trattasi, infatti, di foto rappresentanti particolari dei due tetti della casa e del
Pag. 3 garage che ben potevano essere prodotte dalla parte con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha eccepito la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale, e rispetto a tale eccezione controparte ha contestato l'infondatezza, oltre che la tardività.
Si osserva che in base ai principi elaborati dalla Suprema Corte la nullità di un contratto e la possibilità che venga eccepita in sede di precisazione delle conclusioni può essere accolta e il rilievo officioso può avvenire anche quando le preclusioni processuali di merito sono già maturate, ma ad una condizione: che il motivo di nullità risulti per tabulas.
In poche parole, la parte che formula la domanda dovrà aver quanto meno narrato i fatti su cui si fonda la stessa e depositato la documentazione idonea a provare la fondatezza della domanda “tardiva”.
Qualunque eccezione di nullità, pur se rilevabile d'ufficio, deve avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali, altrimenti vi sarebbe una violazione dei principi del contraddittorio.
Sulla base di questi cogenti principi verrà, pertanto, vagliata la domanda svolta per la prima volta da parte convenuta in sede di p.c. di
“nullità del contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti, siccome violativo di norme imperative e nello specifico dell'art. 16 R.D. 274/1929 (si veda, inter multas, Cass. Civ., Sez. Unite, ord. n. 10531/2013 e Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 39230/2021) per quanto attiene alla progettazione e alla direzione lavori aventi ad oggetto la realizzazione in zona sismica di una civile abitazione non modesta e con strutture in c.a. da parte di un
Geometra”.
Per dovere di precisione si rileva che mai prima dell'udienza di p.c. parte convenuta ha allegato e/o documentato alcunché in relazione al fatto che la costruzione oggetto di causa fosse stata realizzata in zona sismica e che costituisse abitazione non modesta in relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera m del R.D. 274/1929, anzi parte convenuta nel tentativo di opporsi alle richieste avversarie in punto pagamento compensi per attività extra a pagina 2 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. si era così espressa “Si contesta innanzitutto l'applicazione di un coefficiente di
Pag. 4 difficoltà superiore al minimo di 0.7 (applicato 0,8), trattandosi di edificazione al grezzo di una semplice villetta…”.
Ciò premesso si rileva che i geometri non possono progettare in autonomia le strutture di opere in cemento armato o costruzioni in zona sismica. In questi casi «per evitare pericoli per la pubblica incolumità» il progetto statico va riservato a ingegneri e architetti. Con una differenza. Per le opere in cemento armato (si parla comunque di «modeste costruzioni civili»), i geometri potranno mantenere almeno le competenze sulla progettazione architettonica degli edifici, dividendosi eventualmente l'incarico con un tecnico laureato. Nel caso delle costruzioni in zona sismica, invece, «il progettista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto».
È il principio contenuto in un parere depositato il 4 settembre dal Consiglio di Stato (seconda sezione, n.2539/2015) in risposta a una richiesta della
Parte_2
Il parere del Consiglio di Stato ha il pregio di riprendere in mano l'intera questione, ricostruendo il complicato (e ambiguo) quadro normativo e provando ad affermare un principio di carattere generale. Al centro della vicenda c'è l'abrogazione della norma che riservava a ingegneri e architetti la possibilità di progettare opere in cemento semplice o armato. Si tratta dell'articolo 1 del Regio decreto 2229 del 1939, cancellato dal cosiddetto decreto «taglialeggi» del 2010 (Dlgs 212/2010). Un'abrogazione che, come segnalano i giudici di Palazzo Spada, ha ulteriormente complicato una questione «già in passato ritenuta controversa e non suscettibile di univoche soluzioni». Caduta la «regola generale», per il Consiglio di Stato sono rimaste in piedi le norme previste dalle leggi sugli ordini professionali, che prevedono la possibilità per i geometri di realizzare in cemento «modeste costruzioni civili» o «piccole costruzioni accessorie» agli edifici rurali e che invece andrebbero considerate delle eccezioni. Per questo, rileva il Consiglio di Stato, la normativa rimasta in piedi «appare squilibrata». Ai geometri, infatti, «anche se in ipotesi tutte da dimostrare» risulterebbe concessa la possibilità di progettare in città piccoli edifici in cemento, mentre nel campo degli edifici agricoli («certamente implicanti una ridotta frequentazione da parte di persone») tale possibilità sarebbe ridotta a «piccole costruzioni in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la
Pag. 5 loro destinazione non possono comunque implicare un pericolo per le persone». Insomma, scrivono i giudici, quello che prima era un'eccezione in senso estensivo delle competenze dei geometri, oggi sarebbe un'eccezione in senso riduttivo «al di fuori di ogni ragionevolezza in relazione alla tutela della pubblica incolumità». In questo quadro ambiguo, la giurisprudenza ha tenuto un atteggiamento ondivago. Tanto che, come segnala il parere, esistono, sia sentenze che appoggiano il principio secondo il quale i geometri possono tranquillamente progettare opere in cemento (con l'unico limite della
«modestia della costruzione»), sia pronunce che «continuano ad applicare alla professione di geometra il divieto assoluto di progettazione» di opere in cemento armato. Entrambe soluzioni da rigettare per il Consiglio di Stato, che ora propone un principio regolatore «ispirato al pubblico e preminente interesse della pubblica incolumità». Invocando anche «la collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali». La soluzione? Negli edifici civili in cemento armato spetterà a ingegneri e architetti il compito di calcolare le strutture, mentre il geometra potrà occuparsi della progettazione e direzione lavori degli aspetti architettonici dell'edificio. Con un'avvertenza: niente lavori in autonomia. Non basta, infatti, la controfirma del progetto o dei calcoli da parte di un ingegnere o di un architetto. Il punto è che
“l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avverrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere fin dall'inizio affidato anche
a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità».
Ancora più stringente il principio sancito per gli edifici da realizzare in zona sismica. In questi casi la sicurezza è l'elemento determinante, dunque il progettista capofila non potrà essere che l'ingegnere o l'architetto”. Ad ogni modo, si è ritenuto che il criterio per accertare se una costruzione civile sia da considerare modesta consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le attività occorrenti per superarle, precisando che assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64/1974, la quale impone calcoli complessi
Pag. 6 che esulano dalle competenze professionali dei geometri (Cass. civ., sez. II, ord., 24 marzo 2023, n. 8487).
Osserva il Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 1341, che in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità,
e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra.
Non si tratta, quindi, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli (…). Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato (…), nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.
Nel caso di specie la questione, proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, dell'asserita nullità del contratto di prestazione d'opera professionale in essere tra le parti deve essere investigata sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze documentali fino ad allora emerse, e in tal senso pare assumere un ruolo preponderante quello che l'ing. , Pt_3 professionista incaricato dall'odierna parte convenuta di occuparsi della progettazione, calcolo e direzione dei lavori strutturali, ha dichiarato nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - con il quale ha convenuto l'odierna convenuta per ottenere il pagamento del compenso dovuto – e precisamente:
“La società resistente che svolge, in particolare, attività edilizia, progettazione, costruzione .. (all.1 visura camerale) intendendo intraprendere una serie di edificazioni in Comune di Prata (costruzione di 4 villette ad uso abitativo in Via TT……, affidava l'incarico di direttore lavori architettonico per entrambi i cantieri nonché anche strutturale per il cantiere di Via San Giovanni, al geom. appaltava le opere Parte_1
Pag. 7 all' ed incaricava l'odierno ricorrente, titolare Parte_4 dello studio tecnico Diesse, della redazione dei calcoli strutturali nonchè della direzione lavori strutturale questa limitatamente al cantiere di Via
TT (all.2 documentazione tecnica amministrativa: permesso a costruire, comunicazione inizio lavori, relazione e certificato statico, scia fine lavori agibilità..)”.
Tale documento è stato depositato sub. doc. 11) dall'odierna convenuta, non è stato contestato da controparte, e proviene da un soggetto estraneo al presente giudizio, elementi questi che fanno ritenere il contenuto di tale documento, per quanto di interesse nella presente vertenza, veritiero e pertinente con la materia del contendere, altrimenti perché l'avrebbe prodotto parte convenuta?
Nel cit. documento l'ing. ha poi precisato quanto segue: “in Pt_3 particolare il ricorrente poneva in essere prestazioni professionali quali redazione e deposito calcoli strutturale (all. 3, 4, 5); progettazione impianto elettrico (all. 6) progettazione impianto termico (all. 7) relazione impianto elettrico (all. 8) relazione acustica (all. 9) relazione energetica (all.10) e limitatamente come detto al cantiere di Via TT di direttole lavori strutturale, in relazione alle quali emetteva due conteggi dei compensi”.
L'ing. ha descritto la propria opera nei seguenti termini: Pt_3
“..relativamente alla costruzione di 4 villette ad uso abitativo realizzati in
Comune di Prata di DE in Via TT (di cui una destinata ad abitazione dell'amministratore unico e le altre tre destinate Controparte_2 alla vendita a terzi), consistita nella redazione dei calcoli strutturali dei fabbricati con relativi garage;
nella progettazione degli impianti tecnologici
(elettrici e meccanici) e del Piano di sicurezza e coordinamento;
nella direzione dei lavori strutturale, nella progettazione acustica”.
Parafrasando quanto dichiarato dall'ing. si può desumere che Pt_3 fin da subito sono stati precisati i ruoli tra il geom. (progettazione e Pt_1 direzione lavori per la parte architettonica) e l'ing. (progettazione, Pt_3 effettuazione calcoli strutturali e relativa direzione lavori), l'incarico è stato conferito in contemporanea ad entrambi i professionisti, ciascuno per gli aspetti di pertinenza, senza che si potesse creare confusione di ruoli e competenze, quello che, invece, ha accumunato entrambi i professionisti è
Pag. 8 stata la necessità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento da delle competenze maturate. CP_1
Ulteriore conferma di ciò si ricava anche dalla documentazione depositata presso il Comune di Prata e precisamente:
- comunicazione di inizio attività del 29 agosto 2016, nella quale sono specificati fin da subito i compiti dei due professionisti (cfr. doc. 5 di parte attrice);
- relazione e certificato di collaudo statico di data 3 agosto 2017 a firma dell'ing. (cfr. doc. 7 di parte attrice) ove si fa esplicito Persona_1 riferimento al direttore dei lavori strutturali ing. . Pt_3
Tale documentazione, unitamente all'attuale vigenza ed efficacia dei titoli edilizi di cui l'opera è dotata, fanno propendere perché l'opera sia stata realizzata in conformità alla normativa di settore, anche in punto riparto ruoli e funzioni dei professionisti incaricati.
Si ricorda che la normativa invocata da parte convenuta è posta esclusivamente a tutela della pubblica incolumità, che nel caso di specie non risulta essere stata pregiudicata come si può arguire dalla plurima documentazione prodotta e vagliata tanto da figure professionali terze (v. certificato di collaudo statico) quanto dagli enti pubblici a ciò deputati
(Comune di Prata di DE in primis), e non è, invece, posta a tutela dell'interesse del committente di non corrispondere il compenso al tecnico incaricato.
Non risulta, pertanto, che il geom. abbia richiesto in questo Pt_1 giudizio di essere pagato per attività non compiute e/o per attività allo stesso inibite in quanto riservate dalla legge ad altri professionisti (nello specifico ad ingegneri e/o architetti).
Le attività indicate nel preventivo di data 19 aprile 2016 sono risultate svolte da parte del geometra in forza della documentazione depositata Pt_1 agli atti (cfr. docc. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 di parte attrice), né sono risultate oggetto di specifica contestazione da parte di controparte, la quale nella comparsa di costituzione si è limitata ad una contestazione generica e precisamente “Come è lo stesso attore a documentare (DOCC. 10, 13, 14 16 cp) la ha reiteratamente respinto la pretesa di saldo del predetto, CP_1 vuoi perché esorbitante, vuoi perché riferita ad attività non richieste o non
Pag. 9 effettuate, vuoi perché esistenti gravi vizi edificatori conseguenti all'operato del geom. sia quale progettista che direttore dei lavori, di tale Pt_1 portata da incidere sul valore e sulla regolarità edilizia dell'unità abitativa A
(quella occupata dal sig. per intenderci: n.d.r.)”. Controparte_2
La parte ha fatto riferimento a documenti dimessi da controparte (cfr. docc. 10, 13, 14 e 16) dalla cui lettura però non emerge alcuna contestazione in ordine al fatto che il geometra non avrebbe effettuato le attività Pt_1 indicate e quantificate nel preventivo di data 19 aprile 2016, preventivo non sottoscritto per accettazione da parte convenuta, ma sicuramente dalla stessa conosciuto in quanto ad esso ha fatto riferimento nella missiva di data 25 maggio 2019 laddove si legge “Come Lei ben sa, per la definizione delle sue competenze non si era mai raggiunto un accordo, anche perché l'importo richiesto, come più volte segnalato…”.
La società ha sottoscritto la documentazione CP_1 tecnico/amministrativa predisposta dal professionista e ha dato corso all'edificazione delle unità abitative con l'assistenza della direzione lavori
(architettonici) del geom. avendo, nel tempo, senza avanzare Pt_1 alcuna contestazione di sorta, provveduto al pagamento di plurimi acconti, da ultimo in data 05.09.2017 (cfr. doc. 3, appunti a penna del geom. Pt_1 sul preventivo, pagamenti e date di esecuzione non contestati), quindi in data successiva all'esecuzione del collaudo (cfr. doc. 7 di parte attrice) e molto dopo l'insorgenza della questione dei tetti, risalente ancora al dicembre 2016
(cfr. doc. 41 di parte attrice).
Con riferimento alle prestazioni extra richieste da al CP_1 geom. e non contemplate nel preventivo del 19.04.2016 si osserva Pt_1 quanto segue.
Parte attrice ha ampiamente allegato e documentato lo svolgimento di attività extra preventivo, come descritte e quantificate nella lettera di data 15 aprile 2019 (cfr. doc. 12) e precisamente:
- Edilizia – Computo metrico – Capitolato d'appalto: il geom. assisteva nella definizione e nella stipula del Pt_1 CP_1 contratto di appalto con l'impresa appaltatrice (cfr. doc. Parte_4
26); tale contratto era redatto dal geom. (cfr. doc. 27). Il computo Pt_1 metrico al grezzo allegato al contratto di appalto veniva predisposto dal
Pag. 10 geom. , collaboratore del geom. (cfr. doc. 28 – CP_3 Pt_1
Parti 1 e 2). Il geom. predisponeva, poi, un secondo contratto di Pt_1 appalto per opere ulteriori (cfr. doc. 29);
- Edilizia – Variante finale e Edilizia – Scia di agibilità Fabbricato
A: il geom. edigeva e depositava in Comune 2 (due) varianti finali Pt_1
(una per le Unità B1, B2 e C e una separata per l'Unità A) (cfr. doc. 24 e doc.
25) e provvedeva alla redazione e al deposito di 2 (due) pratiche di agibilità
(una per le Unità B1, B2 e C e una separata per l'Unità A) (cfr. doc. 8 e doc.
9). La richiesta di un doppio compenso per le due varianti di assestamento finale (cfr. docc. 24 e 25) e per le due pratiche di agibilità (cfr. docc. 8 e 9) derivava dal fatto che erano state svolte, due pratiche distinte (in totale quattro) anziché una (in totale due) e ciò su richiesta espressa del NARDIN, il quale voleva procedere alla stipula dei contratti definitivi delle Unità B1,
B2 e C ma la sua casa (Unità A) non era ancora completata [circostanza non contestata da controparte];
- Dichiarazione applicazione IVA agevolata: il geom. Pt_1 redigeva 6 (sei) dichiarazioni di applicazione IVA agevolata al 4% per le varie ditte fornitrici [cfr. le dichiarazioni IVA predisposte dal geom.
e sottoscritte dal sig. , con relative e-mail di invio alle Pt_1 CP_1 varie ditte di cui al doc. 30];
- Occupazione suolo pubblico: il geom. redigeva e Pt_1 presentava la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico comprensiva di elaborato grafico;
tale richiesta veniva compilata a mano del geom. del suo collaboratore geom. in data 11.07.2017; Pt_1 CP_3 la concessione temporanea era del 19.07.2017, poi integrata in data
24.07.2017 a causa dell'errore commesso dalla Polizia Municipale, da essa dichiarato (cfr. doc. 31);
- Richiesta ammissione allo scarico in fognatura: il geom. redigeva e presentava la richiesta di ammissione allo scarico in Pt_1 fognatura (cfr. doc. 32);
- Richiesta installazione di dosso dissuasore di velocità: il geom. redigeva e presentava la richiesta di installazione di dosso Pt_1 dissuasore di velocità; tale richiesta dapprima veniva redatta dal geom.
Pag. 11 a nome di e poi presentata a suo nome su richiesta Pt_1 CP_1 del sig. (cfr. doc. 33); CP_1
- Richiesta installazione contatore idrico: il geom. Pt_1 redigeva e presentava la richiesta di installazione contatore idrico (cfr.doc.
34);
- Assistenza per predisposizione reti telecomunicazioni: il geom. prestava a assistenza ai fini della predisposizione Pt_1 CP_1 delle reti di telecomunicazioni. Si veda la documentazione comprovante le prestazioni svolte dal geom. cfr. doc. 35); Pt_1
- Compilazione questionari polizze assicurative: il geom. Pt_1 compilava i questionari per le polizze assicurative (cfr. doc. 37);
- Risoluzione problematica confine di proprietà: il geom. restava, infine, assistenza nella risoluzione di una vertenza con un Pt_1 confinante (sig. (cfr. doc. 38), a pagina 2 della scrittura privata Pt_5 prodotta si legge: “La presente scrittura privata è stata redatta su incarico del sig. dal geom. con studio a Prata di Controparte_2 Parte_1
DE via martiri della Libertà 21”.
Le attività sopradescritte, ad eccezione di quella relativa al punto 10 del doc. 12 [contenzioso con ditta con movimento terra] che, infatti, è stata esclusa in quanto non sufficientemente documentata, sono risultate effettuate dal geom. in aggiunta a quanto già oggetto del preventivo di data 19 Pt_1 aprile 2016, non potendosi considerare, come, invece, pretenderebbe parte convenuta, ricomprese nei compensi indicati nel cit. preventivo.
Gli importi indicati dal geom. nei predetti documenti sono Pt_1 del tutto coerenti e proporzionati all'attività allo stesso commissionata da e in linea con i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, CP_1 applicabile anche ai geometri.
Il compenso dovuto al geom. è pari a complessivi € Parte_1
30.585,85 al netto della ritenuta d'acconto, e precisamente: € 21.615,00 a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del preventivo ed € 8.970,85 per le prestazioni extra preventivo. Sulla somma complessivamente determinata sono dovuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 231/2002, decorsi 30 giorni dalla richiesta scritta di pagamento del 15 aprile 2019.
Pag. 12 Venendo, ora, alla pretesa risarcitoria di parte convenuta, si osserva che ha contestato: CP_1
(1) una eccessiva vicinanza delle sporte di linda dei tetti posti a copertura della casa e del garage che darebbe luogo a un vizio estetico e che esporrebbe la parte lignea del tetto della casa a marcescenza;
(2) una pendenza del tetto del garage difforme dal progetto architettonico
(27% anziché 33%);
(3) un colmo disassato della copertura dell'edificio principale rispetto alle falde che integrerebbe un vizio estetico.
Il progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire dell'Unità
A (quella adibita e residenza personale del sig. , cfr. doc. 39) come CP_1 originariamente elaborato dal geom. prevedeva la copertura del Pt_1 garage parallela a quella dell'abitazione (cfr. la tavola progettuale depositata in data 03.05.2016, doc. 3 ). CP_1
Successivamente al deposito presso il Comune di Prata di DE
(PN), effettuato dal geom. in data 03.05.2016, del progetto Pt_1 architettonico dell'immobile edificato da in via TT a Prata CP_1 di DE (PN) da adibirsi ad abitazione del sig. (Unità A) con CP_1 falde dell'abitazione e del garage parallele (cfr. doc. 4 di parte convenuta), il chiedeva al geom. di ruotare la copertura del garage di CP_1 Pt_1
90 (novanta) gradi e quindi di rendere le due falde perpendicolari [cfr. testimonianza e ]. CP_3 Tes_1
Non risulta, pertanto, che il geom. abbia modificato “di Pt_1 propria iniziativa” la disposizione delle due coperture (cfr. la stessa tavola progettuale con i tetti perpendicolari depositata il 14.06.2016 e prodotta da controparte che reca la sottoscrizione del sig. ). CP_1
Al momento della modifica della disposizione dei tetti da paralleli a perpendicolari risultavano già effettuati dal D.L. strutturale Ing. tutti Pt_3
i calcoli per l'intero edificio (casa e garage) e il relativo deposito, avvenuto in data 27.06.2016 (cfr. doc. 7, pagina 2 di parte attrice).
Il progetto con le falde perpendicolari elaborato dal geom. Pt_1 dal quale era ben visibile la notevole vicinanza delle due falde dei tetti del garage e dell'abitazione, prevedeva un dimensionamento delle sporte di linda
(ovvero della parte di falda/di tetto che sporge fuori dalla linea del muro e
Pag. 13 che lo protegge dalla pioggia) dell'abitazione tale da far sì che queste fossero adeguatamente distanziate da quelle del garage in modo che non vi fosse interferenza tra le due, precisamente la linda sul lato ovest era più stretta delle altre tre.
Il , però, ha voluto successivamente allungare la falda del CP_1 lato ovest dell'abitazione principale perché fosse uguale alle altre (portandole tutte a 80 cm), determinando in tal modo una maggiore vicinanza tra tale falda dell'abitazione e quella del garage e rendendo, quindi, indispensabile una modifica in fase esecutiva (cfr. il progetto strutturale del 31.08.2016 depositato dall'Ing. in data 07.09.2016 in cui le sporte di linda hanno Pt_3 tutte la stessa dimensione ad opera finita (cappotto incluso), come voluto dal sig. ) [testimonianza . CP_1 CP_3
In data 13.12.2016 (un martedì), nel corso di una verifica in cantiere in presenza del capocantiere di , del Parte_6
D.L. strutturale Ing. , del sig. detto (cfr. doc. 40) e Pt_3 CP_1 Per_2 del geom. , era stato rilevato che la linda sul lato ovest CP_3 dell'abitazione (originariamente dimensionata dal geom. iù stretta Pt_1 rispetto alle altre tre) avrebbe toccato quella del garage ove tutte le linde dell'abitazione medesima fossero state fatte di 80 cm come voluto dal sig.
(cfr. doc. 41, appunti del geom. presente in CP_1 CP_3 cantiere: DA CASA “ENTRA” IN IN GARAGE, CON IN CASA cm 80 AMBO I LATI (PROPOSTA DI MORO)”) ed era stato proposto dall'Ing. , D.L. strutturale, di tagliare l'angolo del tetto Pt_3 dell'abitazione posto sopra il tetto del garage (ovvero di fare un “rientro” come mostrato nel disegno, v. doc. 41, appunti del geom. CP_3 presente in cantiere: DA HA “RIENTRO” DI CM 30/40 (IN Pt_7
IN ANGOLO cm 40/50 ANZICHE' 80) (PROPOSTA DI DE PIN”)) Pt_7
[cfr. testimonianze e . CP_3 Pt_6
Il , in quella sede, aveva detto che avrebbe valutato e deciso CP_1 lui sul posto una volta impostati i tetti (cfr. doc. 40: “CONCLUSIONI:
VALUTERA' MORO SUL POSTO UNA VOLTA IMPOSTATI I TETTI”).
Nei giorni successivi, in fase di impostazione dei tetti, in presenza della sola impresa edile e della ditta costruttrice del tetto Parte_4 assenti entrambi i direttori lavori in quanto il Controparte_4
Pag. 14 , nel corso della predetta verifica del 13.12.2016, aveva comunicato CP_1 davanti a tutti che avrebbe deciso lui in autonomia quale soluzione adottare, il sig. ha deciso e ordinato alle due imprese di fare tutte le linde di CP_1
80 cm. e – dato che in tal modo le falde dell'abitazione e del garage si sarebbero toccate – di ridurre la pendenza del tetto del garage, abbassando il relativo colmo inalterate le altezze dei muri laterali di sostegno del tetto del garage stesso [cfr. testimonianze e ]. CP_3 Pt_6 Tes_2
L'edificazione così come avvenuta è stata frutto di un'espressa e ponderata decisione del , il quale era quotidianamente presente in CP_1 cantiere, dava direttamente ordini alle maestranze presenti, oltre ad aver sottoscritto il progetto architettonico e le successive varianti/modifiche commissionate al geom. Pt_1
Si osserva, infine, che ha ragione il patrocinio di parte attrice quando deduce che il rilievo per cui la copertura dell'edificio principale presenta un colmo disassato rispetto alle falde, ovvero che è asimmetrica (cfr. doc. 9 parte convenuta, immagine a pagina 2 della perizia dell'ing. doc. Per_3
43), è infondato: tale caratteristica, oltre che essere prevista nel progetto depositato e approvato con sottoscrizione del (cfr. doc. 4 parte CP_1 convenuta), non pare determinare un vizio estetico. Di fronte a tali corrette osservazioni parte convenuta nulla ha replicato.
Il deposito da parte del geom. nel dicembre 2017 di un Pt_1 progetto identico a quello originario (con falde perpendicolari) (cfr. doc. 5 di parte convenuta) non è frutto di un errore del professionista in quanto, come osservato dal patrocinio di parte attrice, la modifica della pendenza del tetto del garage, che era stata ridotta (a insaputa del geom. che si Pt_1 trovava all'estero) a 27% rispetto a quella originaria del 33%, non ha rilevanza urbanistica e non sussiste, pertanto, alcuna irregolarità che richieda una sanatoria. Di fronte a tali corrette osservazioni parte convenuta nulla ha replicato.
Per tali ragioni le domande come formulate in via riconvenzionale da parte convenuta non meritano di essere accolte.
La condotta processuale di parte convenuta, nonostante l'infondatezza delle tesi sostenute, non può essere qualificata come integrante i presupposti della responsabilità da cd. lite temeraria.
Pag. 15 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00].
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda come formulata da parte attrice e per l'effetto condanna - in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore - al pagamento del compenso professionale spettante al geom. nella misura di € Parte_1
30.585,85, al netto della ritenuta d'acconto, oltre agli interessi di mora ex
d.lgs. 231/2002;
2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte convenuta;
3) condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a rifondere a parte attrice le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in DE, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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