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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LAURA CASADIO, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIA LUPOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “1. Accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità contrattuale di in Controparte_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, sede centrale sita pagina 2 di 5 in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, , Controparte_2
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, sede provinciale sita in
, Via Romolo Gessi n. 24, CP_1 Controparte_2
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, agenzia sita in Lugo (RA), piazzale Enzo Ferrari 1, per errate informazioni contenute nell'estratto conto certificativo ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n. 88 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22,738,69 Controparte_3
e/o alla maggior o minor somma che ivi sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa era posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Espone il ricorrente che:
“1. Il ricorrente tramite il Patronato , sede di Lugo, cui aveva conferito CP_4
mandato di assistenza e rappresentanza in data 11.4.2016, ha avanzato all' istanza CP_2
di rilascio dell'estratto conto certificativo – ECOCERT relativo ai contributi maturati a partire dall'1.11.1979 e fino a quel momento accumulati (doc. 1).
2. Con lettera del
12.4.2016 l' ha comunicato al ricorrente l'estratto conto certificativo n. CP_2
2139704100019 ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n. 88 che attestava in relazione all'anno 1982: “settimane utili a pensione: diritto n. 19” con causale del
“Tipo contribuzione: Servizio militare” e “settimane utili a pensione: diritto n. 52” con causale del “Tipo contribuzione: Agricolo dipendente”; e così complessivamente un
“totale contributi dal 1.6.1976 al 29.2.2016” pari a n.
1.849 settimane (doc. 1).
3. L'odierno ricorrente, pertanto, basandosi su tale certificazione, nella convinzione di maturare i requisiti per accedere alla pensione di anzianità anticipata con decorrenza dal 1.10.2023, in data 2.8.2023 ha presentato all' la domanda di pensione (doc. 2). CP_2
4. Allo stesso tempo il ricorrente in data 17.7.2023 rassegnava le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro con decorrenza dall'1.10.2023 (doc. 3).
5. La domanda di pensione di anzianità anticipata presentata in data 2.8.2023 con decorrenza dall'1.10.2023
pagina 3 di 5 veniva rigettata dall con provvedimento del 9.10.2023 recante la motivazione che CP_2
“non risultano almeno n. 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 1.6.1976 al 30.9.2023 n. 2224 contributi settimanali”
(doc. 4). In particolare, il predetto provvedimento di rigetto precisava che “il periodo di servizio militare è stato inserito negli anni agricoli come previsto da disposizioni di legge” (doc. 4), mentre nell'ECOCERT in relazione all'anno 1982 il predetto periodo di n. 19 settimane con causale “Tipo contribuzione: servizio militare” figurava espressamente nel computo delle settimane utili alla pensione (doc. 1). Pertanto, emergeva che l' si era avveduto di aver erroneamente indicato nell'ECOCERT CP_2
rilasciato in data 12.4.2016 ad istanza del ricorrente per l'anno 1982, alla voce
“settimane utili a pensione” di cui l'istante aveva “diritto” al riconoscimento ai fini pensionistici: sia n. 52 settimane di lavoro agricolo, sia n. 19 settimane di servizio militare (docc. 1 e 4).
6. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità anticipata a decorrere dal 1.10.2023, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo (doc. 5) che è stato respinto (doc. 6).
7. Al fine di accedere alla pensione di anzianità anticipata, per raggiungere il requisito di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, il ricorrente è stato ammesso a versare all' i contributi volontari per CP_2
l'importo di € 1.749,36 (doc. 9).
8. La pensione di anzianità anticipata veniva quindi liquidata dall con il provvedimento del 22.1.2024 di liquidazione della pensione n. CP_2
001-669111018709 Cat. VO, con decorrenza dall'1.2.2024 poiché, in relazione all'anno
1982, l' ha conteggiato solo “settimane utili a pensione: diritto n. 52” con CP_2
causale del “Tipo contribuzione: Agricolo dipendente”. L' ha, quindi, omesso di CP_2
conteggiare “settimane utili a pensione: diritto n. 19” con causale del “Tipo contribuzione: Servizio militare”, per contro indicate nell'ECOCERT del 12.4.2016 n.
2139704100019, indicando alla voce contribuzione figurativa agricola “contributi registrati negli archivi: n. 19”, ma corrispondenti “settimane utili a pensione: diritto n.
0”.
Il ricorso è infondato.
pagina 4 di 5 Non può infatti ravvisarsi un legittimo affidamento nel ricorrente sull'errore contenuto nel remoto certificato di . CP_2
Innanzi tutto, la vetustà della certificazione (resa nel 2016 in relazione ad una CP_2
domanda pensionistica avanzata nel 2023) già di per sé avrebbe consigliato una maggiore prudenza ed una richiesta di una certificazione aggiornata.
In secondo luogo, l'errore nel merito (accreditare 71 settimane utili a contribuzione pensionistica nell'arco di uno stesso anno, il 1984) risulta talmente evidente che non poteva sfuggire ad un contribuente diligente (anche considerata l'assistenza del patronato, operatore quest'ultimo professionalmente qualificato e tenuto ad una prestazione diligente nei confronti del pensionando).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono compensarsi attesa la particolarità della vicenda nel caso di specie e comunque l'esistenza di un errore nel certificato . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato LAURA CASADIO, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIA LUPOLI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “1. Accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità contrattuale di in Controparte_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, sede centrale sita pagina 2 di 5 in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, , Controparte_2
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, sede provinciale sita in
, Via Romolo Gessi n. 24, CP_1 Controparte_2
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, agenzia sita in Lugo (RA), piazzale Enzo Ferrari 1, per errate informazioni contenute nell'estratto conto certificativo ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n. 88 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22,738,69 Controparte_3
e/o alla maggior o minor somma che ivi sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di risarcimento del danno”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa era posta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi.
Espone il ricorrente che:
“1. Il ricorrente tramite il Patronato , sede di Lugo, cui aveva conferito CP_4
mandato di assistenza e rappresentanza in data 11.4.2016, ha avanzato all' istanza CP_2
di rilascio dell'estratto conto certificativo – ECOCERT relativo ai contributi maturati a partire dall'1.11.1979 e fino a quel momento accumulati (doc. 1).
2. Con lettera del
12.4.2016 l' ha comunicato al ricorrente l'estratto conto certificativo n. CP_2
2139704100019 ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n. 88 che attestava in relazione all'anno 1982: “settimane utili a pensione: diritto n. 19” con causale del
“Tipo contribuzione: Servizio militare” e “settimane utili a pensione: diritto n. 52” con causale del “Tipo contribuzione: Agricolo dipendente”; e così complessivamente un
“totale contributi dal 1.6.1976 al 29.2.2016” pari a n.
1.849 settimane (doc. 1).
3. L'odierno ricorrente, pertanto, basandosi su tale certificazione, nella convinzione di maturare i requisiti per accedere alla pensione di anzianità anticipata con decorrenza dal 1.10.2023, in data 2.8.2023 ha presentato all' la domanda di pensione (doc. 2). CP_2
4. Allo stesso tempo il ricorrente in data 17.7.2023 rassegnava le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro con decorrenza dall'1.10.2023 (doc. 3).
5. La domanda di pensione di anzianità anticipata presentata in data 2.8.2023 con decorrenza dall'1.10.2023
pagina 3 di 5 veniva rigettata dall con provvedimento del 9.10.2023 recante la motivazione che CP_2
“non risultano almeno n. 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 1.6.1976 al 30.9.2023 n. 2224 contributi settimanali”
(doc. 4). In particolare, il predetto provvedimento di rigetto precisava che “il periodo di servizio militare è stato inserito negli anni agricoli come previsto da disposizioni di legge” (doc. 4), mentre nell'ECOCERT in relazione all'anno 1982 il predetto periodo di n. 19 settimane con causale “Tipo contribuzione: servizio militare” figurava espressamente nel computo delle settimane utili alla pensione (doc. 1). Pertanto, emergeva che l' si era avveduto di aver erroneamente indicato nell'ECOCERT CP_2
rilasciato in data 12.4.2016 ad istanza del ricorrente per l'anno 1982, alla voce
“settimane utili a pensione” di cui l'istante aveva “diritto” al riconoscimento ai fini pensionistici: sia n. 52 settimane di lavoro agricolo, sia n. 19 settimane di servizio militare (docc. 1 e 4).
6. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità anticipata a decorrere dal 1.10.2023, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo (doc. 5) che è stato respinto (doc. 6).
7. Al fine di accedere alla pensione di anzianità anticipata, per raggiungere il requisito di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, il ricorrente è stato ammesso a versare all' i contributi volontari per CP_2
l'importo di € 1.749,36 (doc. 9).
8. La pensione di anzianità anticipata veniva quindi liquidata dall con il provvedimento del 22.1.2024 di liquidazione della pensione n. CP_2
001-669111018709 Cat. VO, con decorrenza dall'1.2.2024 poiché, in relazione all'anno
1982, l' ha conteggiato solo “settimane utili a pensione: diritto n. 52” con CP_2
causale del “Tipo contribuzione: Agricolo dipendente”. L' ha, quindi, omesso di CP_2
conteggiare “settimane utili a pensione: diritto n. 19” con causale del “Tipo contribuzione: Servizio militare”, per contro indicate nell'ECOCERT del 12.4.2016 n.
2139704100019, indicando alla voce contribuzione figurativa agricola “contributi registrati negli archivi: n. 19”, ma corrispondenti “settimane utili a pensione: diritto n.
0”.
Il ricorso è infondato.
pagina 4 di 5 Non può infatti ravvisarsi un legittimo affidamento nel ricorrente sull'errore contenuto nel remoto certificato di . CP_2
Innanzi tutto, la vetustà della certificazione (resa nel 2016 in relazione ad una CP_2
domanda pensionistica avanzata nel 2023) già di per sé avrebbe consigliato una maggiore prudenza ed una richiesta di una certificazione aggiornata.
In secondo luogo, l'errore nel merito (accreditare 71 settimane utili a contribuzione pensionistica nell'arco di uno stesso anno, il 1984) risulta talmente evidente che non poteva sfuggire ad un contribuente diligente (anche considerata l'assistenza del patronato, operatore quest'ultimo professionalmente qualificato e tenuto ad una prestazione diligente nei confronti del pensionando).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono compensarsi attesa la particolarità della vicenda nel caso di specie e comunque l'esistenza di un errore nel certificato . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5