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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Viviana Urso Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.549/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(cod. fisc. , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone,
Appellante contro
(cod. fisc. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(cod. fisc. ), (cod.
[...] C.F._2 Controparte_3
fisc. , (cod. fisc. C.F._3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia Rinaldo, C.F._4
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.471/2022 del 21 aprile 2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dei ricorsi proposti da
[...]
, , , , Parte_2 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , condannava l , quale Parte_3 Controparte_5 Parte_4 Pt_1
successore ex lege dell' al pagamento del t.f.r. maturato dai ricorrenti CP_6
per il periodo di lavoro svolto a tempo determinato alle dipendenze l'
[...]
[...] , già Controparte_7 Controparte_8
. Il Tribunale rilevava che i ricorrenti avevano prestato servizio alle
[...]
dipendenze del , dapprima con contratto di Controparte_8
lavoro subordinato a tempo determinato e, successivamente, a seguito di procedure di stabilizzazione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
l'interruzione del primo rapporto giuridico, in virtù delle dimissioni dei lavoratori, in funzione della creazione di uno nuovo rapporto a tempo indeterminato, alle dipendenze della stessa amministrazione, faceva sorgere il diritto degli stessi ad esigere il pagamento del TFR, maturato fino a quel momento.
Il giudice rigettava l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall' e ciò in ragione della presenza di validi atti interruttivi, quali le diffide Pt_1
del 19.12.2019 ( , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 [...]
) e del 18.01.2021 ( e Controparte_9 Parte_3 Controparte_5
); con riferimento alla ricorrente rilevava Parte_4 Controparte_5 che la stessa aveva lavorato alle dipendenze dell' in virtù di una CP_10
pluralità di contratti a tempo determinato l'ultimo dei quali cessato in data
31.07.2016.
Osservava che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 30 giugno 1998, aveva natura di retribuzione differita e non previdenziale ed assicurativa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Lav. ex multis sent. nn. 12868/04, 12532/04 e 7392/04) e che per effetto della cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato Contr con l' di , sorge a carico dell' l'obbligo di CP_7 Controparte_11
liquidare ai lavoratori il pagamento del TFR.
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2022, impugnava tale pronuncia l' nei confronti di , , e Pt_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
i quali si costituivano in giudizio con memoria del Controparte_4
6.12.2022 al fine di resistere al gravame.
2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito ritenendo validi, anche nei confronti dell'ente previdenziale, le diffide di messa in mora e Contr di pagamento del TFR notificate solo all' di quale ente datore di CP_7
lavoro.
Sostiene che dall'intervenuta cessazione del servizio degli appellati dell'11.12.2012 ( e del 30.04.2014 ( , e ) non vi CP_5 CP_2 CP_1 CP_3
sono stati atti stragiudiziali di messa in mora notificati all'ente, quale amministrazione debitrice del TFR. In particolare, per il periodo intercorrente tra il 30.04.2014 e il 30.04.2019 gli appellati non hanno compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione;
in ogni caso, la richiesta di liquidazione del TFR, atto potenzialmente idoneo ad interrompere la prescrizione, andava proposta nei confronti dell' soggetto deputato alla liquidazione e pagamento Pt_1 dell'indennità di fine rapporto.
2. Censura, infine, la sentenza nella parte in cui il giudice afferma che il
TFR da corrispondere costituisca retribuzione differita, negando la natura previdenziale del pagamento del trattamento di fine rapporto, con ogni conseguenza di legge.
Rileva che l'accantonamento previsto nel DPCM 20.12.1999 è di tipo
“virtuale”, cioè una fictio iuris che serve a individuare la base di calcolo della rivalutazione annua e dunque del trattamento finale e che non può configurarsi alcun rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa resa in favore dell'amministrazione datrice di lavoro e TFR erogato da un soggetto terzo.
Osserva che l'obbligo in capo all' nasce solo dall'espresso accollo ex CP_6
lege (che non importa certo solidarietà) e non fa sorgere un legame di corrispettività.
3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Ai fini dell'esigibilità del tfr e quindi dell'individuazione del dies a quo per
3 il computo della prescrizione è necessario tener conto del momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante sostiene che il rapporto a tempo determinato sia cessato per la
, e il 30.4.2014, mentre per la l'11.12.2012. Per CP_2 CP_1 CP_3 CP_5
i primi allega a tal fine i mod. tfr trasmessi dall'amministrazione datrice di lavoro e gli “screenshot” relativi alla posizione assicurativa dei lavoratori dimostrativi del fatto che la stabilizzazione era avvenuta nel 2014 (v. allegati all'appello e alle note depositate il 12.1.2023).
Dalla documentazione riguardante la invece, si evince che la CP_5
cessazione del rapporto di lavoro è quella indicata dalla ricorrente del 31.7.2016
(v. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 24.7.2016 che richiama la delibera del 15.7.2016 n. 643 che definiva il procedimento di stabilizzazione
Contr presso l' . Sul punto, la spiegazione prospettata dall' circa l'avvenuta Pt_1
stabilizzazione della già dall'11.12.2012 (il 31.07.2016 si sarebbe CP_5
verificato solo il passaggio da 30 ore settimanali a 36 ore settimanali), è contraddetta dalla predetta documentazione.
La diffida rivolta all' dai primi tre lavoratori per il pagamento del tfr Pt_1
maturato posta in essere in data 19.12.2019 appare tardiva e, pertanto il diritto all'emolumento deve ritenersi prescritto. Diversamente per la la CP_5
diffida del 18.1.2021 ha validamente interrotto i termini di prescrizione decorrenti appunto dal 31.7.2016.
Appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado che, pur avendo accertato la cessazione dei rapporti lavorativi a tempo determinato in data
30.4.2014 per i ricorrenti , e , non ha dichiarato la CP_2 CP_1 CP_3
prescrizione del loro diritto al tfr.
Al riguardo controparte, con la propria memoria di costituzione, rilevato detto errore del decidente, ritenendolo di natura materiale in quanto conseguente al fatto di non aver considerato le date riportate nelle attestazioni di servizio, insiste perché venga ribadita l'esclusione della prescrizione del diritto dei ricorrenti al pagamento del tfr alla luce delle risultanze di dette attestazioni.
La doglianza è inammissibile non avendola eccepita con impugnazione incidentale. Non si evince ad ogni modo, dalla documentazione prodotta, la
4 fondatezza delle attestazioni.
Da quanto precede discende che la sentenza di primo grado dovrà essere riformata riconoscendo alla sola il tfr per il servizio prestato CP_5 dall'1.8.2005 al 31.7.2016.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali di entrambi i gradi possono essere compensate per il principio della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda di
, ; riconosce a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
il diritto al tfr in relazione al periodo dall'1.8.2005 al 31.7.2016, oltre
[...]
alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
22.5.2025.
Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Viviana Urso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Viviana Urso Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.549/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(cod. fisc. , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone,
Appellante contro
(cod. fisc. ), CP_1 C.F._1 CP_2
(cod. fisc. ), (cod.
[...] C.F._2 Controparte_3
fisc. , (cod. fisc. C.F._3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia Rinaldo, C.F._4
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.471/2022 del 21 aprile 2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dei ricorsi proposti da
[...]
, , , , Parte_2 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , condannava l , quale Parte_3 Controparte_5 Parte_4 Pt_1
successore ex lege dell' al pagamento del t.f.r. maturato dai ricorrenti CP_6
per il periodo di lavoro svolto a tempo determinato alle dipendenze l'
[...]
[...] , già Controparte_7 Controparte_8
. Il Tribunale rilevava che i ricorrenti avevano prestato servizio alle
[...]
dipendenze del , dapprima con contratto di Controparte_8
lavoro subordinato a tempo determinato e, successivamente, a seguito di procedure di stabilizzazione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
l'interruzione del primo rapporto giuridico, in virtù delle dimissioni dei lavoratori, in funzione della creazione di uno nuovo rapporto a tempo indeterminato, alle dipendenze della stessa amministrazione, faceva sorgere il diritto degli stessi ad esigere il pagamento del TFR, maturato fino a quel momento.
Il giudice rigettava l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall' e ciò in ragione della presenza di validi atti interruttivi, quali le diffide Pt_1
del 19.12.2019 ( , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 [...]
) e del 18.01.2021 ( e Controparte_9 Parte_3 Controparte_5
); con riferimento alla ricorrente rilevava Parte_4 Controparte_5 che la stessa aveva lavorato alle dipendenze dell' in virtù di una CP_10
pluralità di contratti a tempo determinato l'ultimo dei quali cessato in data
31.07.2016.
Osservava che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 30 giugno 1998, aveva natura di retribuzione differita e non previdenziale ed assicurativa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Lav. ex multis sent. nn. 12868/04, 12532/04 e 7392/04) e che per effetto della cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato Contr con l' di , sorge a carico dell' l'obbligo di CP_7 Controparte_11
liquidare ai lavoratori il pagamento del TFR.
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2022, impugnava tale pronuncia l' nei confronti di , , e Pt_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
i quali si costituivano in giudizio con memoria del Controparte_4
6.12.2022 al fine di resistere al gravame.
2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito ritenendo validi, anche nei confronti dell'ente previdenziale, le diffide di messa in mora e Contr di pagamento del TFR notificate solo all' di quale ente datore di CP_7
lavoro.
Sostiene che dall'intervenuta cessazione del servizio degli appellati dell'11.12.2012 ( e del 30.04.2014 ( , e ) non vi CP_5 CP_2 CP_1 CP_3
sono stati atti stragiudiziali di messa in mora notificati all'ente, quale amministrazione debitrice del TFR. In particolare, per il periodo intercorrente tra il 30.04.2014 e il 30.04.2019 gli appellati non hanno compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione;
in ogni caso, la richiesta di liquidazione del TFR, atto potenzialmente idoneo ad interrompere la prescrizione, andava proposta nei confronti dell' soggetto deputato alla liquidazione e pagamento Pt_1 dell'indennità di fine rapporto.
2. Censura, infine, la sentenza nella parte in cui il giudice afferma che il
TFR da corrispondere costituisca retribuzione differita, negando la natura previdenziale del pagamento del trattamento di fine rapporto, con ogni conseguenza di legge.
Rileva che l'accantonamento previsto nel DPCM 20.12.1999 è di tipo
“virtuale”, cioè una fictio iuris che serve a individuare la base di calcolo della rivalutazione annua e dunque del trattamento finale e che non può configurarsi alcun rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa resa in favore dell'amministrazione datrice di lavoro e TFR erogato da un soggetto terzo.
Osserva che l'obbligo in capo all' nasce solo dall'espresso accollo ex CP_6
lege (che non importa certo solidarietà) e non fa sorgere un legame di corrispettività.
3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Ai fini dell'esigibilità del tfr e quindi dell'individuazione del dies a quo per
3 il computo della prescrizione è necessario tener conto del momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante sostiene che il rapporto a tempo determinato sia cessato per la
, e il 30.4.2014, mentre per la l'11.12.2012. Per CP_2 CP_1 CP_3 CP_5
i primi allega a tal fine i mod. tfr trasmessi dall'amministrazione datrice di lavoro e gli “screenshot” relativi alla posizione assicurativa dei lavoratori dimostrativi del fatto che la stabilizzazione era avvenuta nel 2014 (v. allegati all'appello e alle note depositate il 12.1.2023).
Dalla documentazione riguardante la invece, si evince che la CP_5
cessazione del rapporto di lavoro è quella indicata dalla ricorrente del 31.7.2016
(v. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 24.7.2016 che richiama la delibera del 15.7.2016 n. 643 che definiva il procedimento di stabilizzazione
Contr presso l' . Sul punto, la spiegazione prospettata dall' circa l'avvenuta Pt_1
stabilizzazione della già dall'11.12.2012 (il 31.07.2016 si sarebbe CP_5
verificato solo il passaggio da 30 ore settimanali a 36 ore settimanali), è contraddetta dalla predetta documentazione.
La diffida rivolta all' dai primi tre lavoratori per il pagamento del tfr Pt_1
maturato posta in essere in data 19.12.2019 appare tardiva e, pertanto il diritto all'emolumento deve ritenersi prescritto. Diversamente per la la CP_5
diffida del 18.1.2021 ha validamente interrotto i termini di prescrizione decorrenti appunto dal 31.7.2016.
Appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado che, pur avendo accertato la cessazione dei rapporti lavorativi a tempo determinato in data
30.4.2014 per i ricorrenti , e , non ha dichiarato la CP_2 CP_1 CP_3
prescrizione del loro diritto al tfr.
Al riguardo controparte, con la propria memoria di costituzione, rilevato detto errore del decidente, ritenendolo di natura materiale in quanto conseguente al fatto di non aver considerato le date riportate nelle attestazioni di servizio, insiste perché venga ribadita l'esclusione della prescrizione del diritto dei ricorrenti al pagamento del tfr alla luce delle risultanze di dette attestazioni.
La doglianza è inammissibile non avendola eccepita con impugnazione incidentale. Non si evince ad ogni modo, dalla documentazione prodotta, la
4 fondatezza delle attestazioni.
Da quanto precede discende che la sentenza di primo grado dovrà essere riformata riconoscendo alla sola il tfr per il servizio prestato CP_5 dall'1.8.2005 al 31.7.2016.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali di entrambi i gradi possono essere compensate per il principio della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda di
, ; riconosce a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
il diritto al tfr in relazione al periodo dall'1.8.2005 al 31.7.2016, oltre
[...]
alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
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Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Viviana Urso
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