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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adele Ferraro presidente dott.ssa Song Damiani giudice dott. Stefano Costarella giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2575/2023 R.G.
TRA
(c.f.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Callipo (c.f.:
), con domicilio digitale all'indirizzo di pec C.F._1
Email_1
giusta procura in atti;
-ATTORE-
E
(p.i.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marcello
Parrinello (c.f.: , con domicilio digitale all'indirizzo di C.F._2 pec giusta procura in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
c.f. , Controparte_2 P.IVA_3 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Taddia (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio in Livorno, Scali Bettarini n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
E
(c.f.: ) e CP_3 C.F._4 Controparte_4
(c.f.: ), in qualità di liquidatori della in C.F._5 CP_1 liquidazione, rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Bertini (c.f.:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._6
Livorno, Scali Bettarini n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta;
-CONVENUTI-
E
(c.f.: ), in qualità di Controparte_5 C.F._7
Presidente del Collegio Sindacale , rappresentato Controparte_6
e difeso dall'Avv. Lidia Ramorino (c.f. ), con domicilio C.F._8 digitale all'indirizzo di pec giusta procura in calce alla Email_3
comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO-
Pagina 2 di 11
E
(c.f.: ), in qualità di revisore Controparte_7 C.F._9
legale della , rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Controparte_1
Ramorino (c.f.: ), con domicilio digitale all'indirizzo di C.F._8
pec giusta procura in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta.
-CONVENUTO-
Oggetto: impugnazione atto di cessione azioni sociali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
13.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della società per azioni in liquidazione, nonché del socio CP_1 Controparte_2
del Collegio dei Liquidatori, del Collegio Sindacale e del Revisore
[...]
Legale, il in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, ha adito il Tribunale di Catanzaro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere l'atto di citazione e per l'effetto, previa declaratoria che il ha estinto per le causali di cui Parte_1
sopra e in ogni caso anche mediante compensazione ogni obbligazione di versamento in relazione all'importo di € 120.000,00 pari alla parte residua delle azioni sottoscritte in sede di aumento del capitale, e che comunque in ogni caso non sussistevano le condizioni per la vendita coattiva di cui all'art. 2344codice civile;
dichiarare nulle invalide e/annullabili o comunque inefficaci con ogni consequenziale effetto nei confronti dei convenuti i seguenti atti: - deliberazione del Collegio dei Liquidatori di cui al verbale del 13 gennaio 2023; - atto notarile
Pagina 3 di 11 stipulato in data 11 aprile 2023 rep 24.350- raccolta 7639 “di cessione in danno del socio moroso ai sensi dell'art. 2344 cod. civ.” ai rogiti del notaio Per_1
del Livorno, nonché gli atti ad esso prodromici, ed in particolare la comunicazione con messaggio PEC del 15 marzo 2023 del Vice Presidente del
Collegio del Liquidatori al socio di minoranza di offerta delle azioni del
[...]
la deliberazione del Collegio dei Liquidatori del 4 maggio Parte_1
2023 nella parte in cui riporta “informazioni ed aggiornamenti al Collegio dei
Liquidatori sulla procedura ex art. 2344 cc e consequenziali decisioni (doc.12.1); la comunicazione del Collegio Sindacale datata l'11maggio 2023 (doc.12.2); la comunicazione del revisore legale datata 12 maggio 2023 (doc. 12.3 per come meglio indicato nella narrativa del presente atto.”.
A sostegno della domanda, ha premesso di essere socio di maggioranza della società costituita nel mese di giugno dell'anno 2004 per lo CP_1
svolgimento di attività di produzione e fornitura di servizi in materia ambientale,
e di possedere, in seno ad essa, il 51% del capitale sociale, insieme alla socia titolare del restante 49%. Controparte_2
Ha evidenziato che il capitale sociale, inizialmente pari ad € 120.000,00, è stato successivamente aumentato ad € 3.000.000,00, ma sempre mantenendo l'originaria percentuale statutaria di partecipazione al capitale sociale.
Ha, poi, riferito che, a seguito di interdittiva antimafia disposta nei confronti del socio di minoranza, la società è stata sciolta con provvedimento di questo CP_1
Tribunale reso in data 6 novembre 2013 e poi posta in liquidazione, con successiva nomina di un collegio composto da tre liquidatori.
Dopo aver lamentato una gestione liquidatoria dannosa nei confronti del socio pubblico di maggioranza, ha rappresentato di essere venuto a conoscenza dell'avvio, nei propri confronti, della procedura di cui all'art. 2344 c.c. di offerta delle proprie azioni al socio di minoranza, sul presupposto del mancato parziale versamento del conferimento sottoscritto in sede di aumento del capitale sociale e pari ad € 120.000,00.
Pagina 4 di 11 Infine, allegando l'insussistenza del presupposto della morosità legittimante la procedura di trasferimento delle azioni sociali siccome perfezionata mercé la cessione, a favore del socio di minoranza, di n. 33.000 azioni, giusta atto notarile dell'11.04.2023, n. rep. 24.350 e n. racc. 7639, ha impugnato tale atto di cessione, di azioni nonché gli atti presupposti e consequenziali ritenuti viziati per violazione di norme inderogabili di legge e di statuto.
In particolare, gli atti ritenuti viziati e oggetto di impugnazione, sono costituiti da:
- deliberazione del Collegio dei Liquidatori di cui al verbale del 13 gennaio 2023, comunicata al Comune a mezzo PEC in data 15 marzo 2023, contenente la decisione di proseguire la procedura ex art. 2344 c.c. stante l'esito negativo della diffida pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
- atto notarile stipulato in data 11 aprile 2023 rep n. 24.350 – raccolta n. 7639 avente ad oggetto la cessione di parte delle azioni sociali al socio di minoranza;
- deliberazione del Collegio dei Liquidatori del 4 maggio 2023 nella parte in cui riporta “informazioni ed aggiornamenti al Collegio dei Liquidatori sulla procedura ex art. 2344 cc e consequenziali decisioni”;
- comunicazione del Collegio Sindacale datata 11 maggio 2023 sulla regolarità della vendita delle azioni sociali;
- comunicazione del revisore legale datata 12 maggio 2023 sulla conferma della morosità in capo al socio pubblico.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno, in via preliminare, eccepito il difetto di competenza del Tribunale in favore di quella arbitrale ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto, chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie.
In particolare, poi, il convenuto revisore legale della Controparte_7 [...]
, ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva Controparte_1
sul presupposto della inammissibilità della domanda rivolta nei suo confronti di dichiarare nulla, annullabile o inefficace la comunicazione datata 12 maggio 2023,
Pagina 5 di 11 trattandosi di mera dichiarazione di scienza priva di effetti negoziali e per di più successiva al perfezionamento della procedura di cessione delle azioni sociali al socio di minoranza.
Il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente , ha eccepito Controparte_5
l'inammissibilità della domanda nei propri confronti sul presupposto che si tratti di organo interno della società privo di propria autonomia patrimoniale e soggettività giuridica ed in ogni caso la carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di nullità, annullabilità o inefficacia della comunicazione del
Collegio Sindacale dell' 11 maggio 2023, trattandosi di dichiarazione di scienza postuma alla procedura coattiva di vendita delle azioni sociali.
Rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio con la causa iscritta la n.
1272/2023 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci societari relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13/05/2025.
2. L'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, formulata dai convenuti nei propri atti introduttivi, risulta fondata per le ragioni che di seguito si illustrano.
2.1. Occorre, preliminarmente, dare atto che nello Statuto della società CP_1
all'art. 30, è presente clausola del seguente tenore: “Le controversie tra la
[...]
Società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, qualora riguardino materie compromettibili in arbitri, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati tutti dal Presidente del Tribunale di Reggio
Calabria, che provvede anche alle spese e competenze spettanti agli arbitri. Il
Collegio Arbitrale funziona con poteri di amichevole compositore e giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di
Procedura Civile” (cfr. all. 2 fascicolo parte attrice).
Ciò detto, oggetto della presente controversia è l'accertamento della dedotta morosità del quale socio pubblico di maggioranza Parte_1
Pagina 6 di 11 della in liquidazione, da cui ha preso le mosse la procedura ex art. CP_1
2344 c.c. di cessione di parte delle azioni di sua titolarità a favore del socio di minoranza.
Parte attrice, in ordine all'eccezione in esame, ha contestato che la controversia possa essere attratta alla competenza arbitrale, all'uopo deducendo:
l'indisponibilità del diritto controverso, trattandosi di vendita di azioni di società
a partecipazione prevalentemente pubblica assoggettata a norme imperative che si assumono violate;
l'inapplicabilità della clausola arbitrale in base al tenore letterale della stessa, che si riferisce a controversie tra società e soci mentre nel caso in esame la controversia riguarderebbe solo i rapporti tra i soci;
la nullità/inefficacia della clausola arbitrale in virtù del disposto di cui all'art. 14, comma 4, d.l. n. 95/2012; la nullità/inefficacia della clausola arbitrale per mancanza di autorizzazione all'inserimento della stessa nel contratto da parte dell'organo amministrativo, ex art. 241, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 (si veda memoria ex art. 171-ter c.p.c., n. 1, di parte attrice).
Ebbene, tali obiezioni non colgono nel segno.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la controversia in esame, avendo ad oggetto la tutela del preteso diritto di credito – di natura patrimoniale – vantato dalla società nei confronti del socio pubblico moroso per il mancato versamento dei conferimenti previsti in sede di aumento del capitale sociale, rientra pienamente nel perimetro di applicazione della disposizione statutaria innanzi citata.
Osserva, innanzitutto, il Collegio come non possa revocarsi in dubbio che si tratti di controversia fra società e socio e, tanto, non già in funzione della chiamata in causa della società da parte dell'attrice (a suo dire Controparte_1 evocata solo in vista del ripristino dell'originaria ripartizione tra soci del capitale sociale – cfr. pag. 5 della memoria ex art. 171-ter c.p.c., n. 1), quanto in ragione della cessione delle azioni oggetto della presente impugnazione, avvenuta
Pagina 7 di 11 indiscutibilmente ad opera della stessa società a favore del socio CP_1 [...]
Controparte_2
Fatta questa premessa, non può essere condivisa la tesi difensiva del
[...]
secondo cui, essendo la una società a partecipazione Parte_1 CP_1
pubblica maggioritaria, l'atto di cessione delle azioni sociali avrebbe oggetto illecito e violerebbe norme inderogabili poste a tutela di interessi collettivi, in quanto avrebbe dato luogo ad una non consentita modifica della iniziale ripartizione fra soci del capitale sociale;
con la conseguenza per la quale la controversia investirebbe diritti indisponibili e come tale non sarebbe assoggettabile ad arbitrato.
Occorre, all'uopo, evidenziare che l'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ha previsto che gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Ne consegue, in applicazione della suddetta norma, che l'indisponibilità del diritto conteso costituisce l'unico limite posto all'autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario.
Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili, la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento restrittivo, per cui “l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili” (cfr. Cass. civ., n. 27736 del 31.10.2018).
Vieppiù “la validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l'oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile,
Pagina 8 di 11 determinandosi esclusivamente l'effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all'error in iudicando” (cfr. Cass. Civ., n. 20462/2020).
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, questo Collegio osserva che, nel caso in esame, nessuna delle censure mosse da parte attrice alla deliberazione del
Collegio dei Liquidatori di cui al verbale del 13 gennaio 2023, con cui è stato disposto di dare seguito alla procedura di cui all'art. 2344 c.c., nonché al successivo atto pubblico di cessione delle azioni sociali e agli atti consequenziali, attiene alla violazione di norme imperative poste a tutela dell'interesse generale dei terzi e del mercato, trattandosi di violazioni la cui rilevanza ha valenza meramente endosocietaria.
Del resto, la composizione prevalentemente pubblica del capitale sociale, è previsione esclusivamente statutaria (“Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale.
La società sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico” - cfr. art. 5 Statuto sociale – all. 2 del fascicolo di parte attrice), che non consente di qualificare come indisponibile il diritto controverso, non venendo in rilievo disposizioni legislative presidiate da una espressa comminatoria di nullità e, come tali, inderogabili.
Sotto ulteriore profilo, si evidenzia quanto ribadito da Cassazione Civile, sez. un,
11/09/2019, n. 22712, a tenore della quale “le società a partecipazione pubblica hanno autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, sicché esse non perdono la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, ma conservano natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, pubblico essendo soltanto il soggetto che partecipa a esse”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ben può affermarsi che non esistono ostacoli, sotto il profilo della disponibilità del diritto controverso, all'applicazione della clausola compromissoria.
Pagina 9 di 11 Per completezza espositiva, deve essere, inoltre, rilevato che, come emerge dalle allegazioni delle parti, la società risulta essere da un decennio in CP_1
liquidazione, di guisa che la stessa è ineluttabilmente avviata alla fase di cancellazione e conseguente estinzione, circostanza che rende inconferenti gli argomenti di parte attrice, afferenti il perseguimento di finalità pubbliche preordinate alla sua costituzione.
Quanto alla eccezione di nullità e comunque inefficacia della clausola compromissoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del d.l. n. 95/2012, a mente del quale “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali;
dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.”, basti qui rilevare che la norma si riferisce a contratti stipulati tra società a totale partecipazione pubblica e amministrazioni statali o regionali, fattispecie del tutto estranea alla vicenda in esame.
Parimenti inconferente risulta il richiamo alla disciplina dei contratti pubblici di cui all'art. 241 d.lgs. n. 163/2006: tale disposto normativo, dettato in materia di contratti pubblici, non è assolutamente applicabile all'odierno caso di specie, afferente a controversia in materia societaria avente ad oggetto l'accertamento della morosità del socio e della conseguente legittimità della procedura di trasferimento delle azioni sociali.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza del
Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione del Collegio
Arbitrale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della come peraltro già CP_1
deciso da questa sezione in controversie pendenti tra quest'ultima ed il socio
(cfr. ordinanza del 22/4/2023, resa nel giudizio n. Parte_1
Pagina 10 di 11 3878/2021 RG;
nonché sentenza n. 99/2023, resa a definizione del proc. n.
3877/2021 RG).
3. Le spese di lite, stante l'oggettiva complessità delle questioni giuridiche trattate, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta, cosi provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al Collegio arbitrale previsto dall'art. 30 dello Statuto della CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Cosi deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Costarella Dott.ssa Adele Ferraro
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