Articolo 1260 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1259Articolo 1264
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1260. Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico; b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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