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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/09/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 623/2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Rella ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Altamura (Ba), alla Via Monte Rosa n. 6, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
pagina 1 di 7 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello CP_1 C.F._2
Stigliano e dall'Avv. Nicola Preite ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Altamura (Ba), alla Via G. Giusti n. 16, giusta mandato in atti - APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 12/10/2020, proprietaria di un appartamento sito in Altamura, CP_1 alla Via Giacomo Leopardi n. 40, primo piano, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari,
proprietario dell'appartamento sovrastante quello di ella attrice, per sentirlo Parte_1 condannare al risarcimento dei danni subìti a causa di infiltrazioni verificatesi nel suo appartamento e provenienti dal lastrico solare del dove, in precedenza, era stata realizzata una tettoia abusiva, Pt_1 composta da pilastri in legno con relativa copertura, nonché alla esecuzione delle opere necessarie per il ripristino allo stato originario della sua proprietà.
Si costituiva in giudizio il quale precisava di avere acquistato l'appartamento posto al Parte_1 secondo piano dell'edificio in questione, in forza del decreto di trasferimento reso dal G.E. del
Tribunale di Bari in data 10/01/2019.
Precisava, altresì, che il precedente proprietario - debitore esecutato- era il fratello dell'attrice, il quale aveva realizzato una tettoia abusiva e che, esso convenuto, in data 05/01/2021, per il tramite di un proprio tecnico, aveva presentato al Comune di Altamura la S.C.I.A. alternativa al P.d.C. per la regolarizzazione edilizia della tettoia, oltre che per una diversa distribuzione interna degli spazi.
Contestava, comunque, i danni lamentati dall'attrice, chiedendo il rigetto della domanda. Esaurita
l'attività istruttoria, nel cui corso veniva espletata una CTU e prova testimoniale, con la sentenza n.
1061 del 04.03.2024, il Tribunale di Bari accoglieva integralmente la domanda attorea, con condanna del al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_1
Con atto, notificato a mezzo PEC il 17.04.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza, per la sua integrale riforma, previa sospensione della esecutività, ponendo a sostegno della impugnazione sette motivi.
Con successiva nota di deposito, datata 09.05.2024, la difesa appellante esponeva che: - aveva proposto appello avverso la sentenza di che trattasi, con atto notificato il 17.04.2024; - che in data 24.04.2024 aveva provveduto a formare la busta telematica ed al successivo invio alla casella di PEC della Corte di pagina 2 di 7 appello;
- che aveva ricevuto i canonici 3 messaggi (di accettazione, di consegna e di esito controlli automatici); - che in data 09.05.2024 “tardivamente rispetto al termine di legge per l'iscrizione a ruolo della causa”, aveva ricevuto un messaggio di PEC con cui il deposito dell'iscrizione a ruolo era stato rifiutato, con la seguente motivazione: “ Deposito su fascicolo appartenente ad altro registro. La busta erroneamente preparata per il Tribunale ordinario di Bari, invece che per la Corte di appello di Bari, anche se ha usato la Pec della corte comanda l'ufficio che le ha messo il redattore. Atti rifiutati il
09.05.2024”; - che, dopo alcune verifiche, si era reso conto che nella formazione della busta, per mero errore materiale il software per la redazione della busta telematica “aveva lasciato in memoria l'ultimo ufficio giudiziario utilizzato, ovvero il Tribunale, invece che la Corte di appello di Bari”; - che, tuttavia l'invio alla casella di PEC della Corte adìta, doveva ritenersi tempestivo e che, qualora il detto rifiuto fosse stato tempestivamente inviato dagli Uffici, esso appellante avrebbe potuto redigere nuovamente una nuova busta telematica.
Tutto ciò premesso, “prevenendo eccezioni avverse”, chiedeva di essere rimesso in termini “….poiché il mancato rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c., è dipeso principalmente dal tardivo rifiuto degli atti da parte degli Uffici”.
Si costituiva in giudizio a mezzo dei propri difensori, i quali, prelimi CP_1 narmente, evidenziavano la circostanza che, in data 09/05/2024, la Corte adìta aveva rifiutato gli atti dell'appellante, relativi all'iscrizione a ruolo, in quanto “depositati con altro registro (nel caso di specie, elaborando l'atto criptato attraverso quello del Tribunale di Bari, con p.e.c. inviata alla C.A.) e nella medesima data (del 09/05/2024) è stata fatta nuova iscrizione a ruolo dinnanzi l'Ecc.ma C.A. In altri termini, benchè inviato il file alla p.e.c. della Corte di Appello di Bari, la busta era erroneamente redatta con il redattore del registro del Tribunale Ordinario di Bari….”.
Precisavano, quindi, che, poiché la notificazione dell'atto di appello era stata effettuata in data
17/04/2024, alla data del 09/05/2024, era già decorso e scaduto il termine di dieci giorni stabilito per la relativa iscrizione a ruolo.
Nel merito, contestavano, integralmente il contenuto dell'appello; concludevano, quindi, chiedendo che fosse dichiarata la sua “improcedibilità, l'inammissibilità ovvero la infondatezza dell'avverso gravame, con integrale conferma della sentenza gravata” con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 7 All'udienza del 21/05/2025, la causa veniva posta in riserva, ai sensi dell'art. 281 sexsies c.p.c.
Preliminarmente, riguardo alla richiesta di parte appellante, di rimessione in termini, va rilevato quanto segue.
Come è noto la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata, contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., (come novellato dalla l. n. 69 del 2009), richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché causata da un fattore estraneo alla sua volontà. (cfr. ex multis Cass. 05/07/2024 n. 18435).
Nel caso di specie, l'appellante sostiene che, qualora il rifiuto della busta telematica fosse stato tempestivamente inviato dalla IA competente, egli avrebbe potuto redigere tempestivamente una nuova busta telematica.
Ora, è del tutto evidente che, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo non può che essere imputabile all'appellante.
Né giovano ad esso appellante le considerazioni svolte nella istanza di rimessione in termini, in quanto, una volta iscritta la causa a ruolo il 17.04.2024, non avendo ricevuto la quarta PEC e, quindi, resosi perfettamente conto che il procedimento di iscrizione a ruolo non era andato a buon fine, sarebbe stata cura ed interesse del medesimo appellante procedere ad una nuova iscrizione entro e non oltre il decimo giorno dalla avvenuta notifica dell'appello e non, invece, attendere il ricevimento della quarta
PEC, a lui inoltrata il 09 maggio 2024.
Di tal che l'istanza non può che essere rigettata.
Relativamente alla procedibilità dell'appello, sostiene il che, per un errore del software Pt_1 redattore atti, nella formazione della busta telematica era rimasto memorizzato l'ultimo ufficio giudiziario selezionato (il Tribunale di Bari), ma, dal messaggio di rifiuto degli atti, trasmesso dalla cancelleria, risultava che non vi era alcun motivo di nullità dell'iscrizione a ruolo, ma “….solo
l'impossibilità tecnica per la cancelleria di 'aprire' la busta telematica a causa dell'Ufficio
Giudiziario inserito nel software per la creazione della busta (il c.d. redattore atti)” e, proseguiva l'appellante, poiché nel nostro ordinamento nessuna disposizione prevede la nullità in caso di erronea indicazione dell'Ufficio Giudiziario nel software di “redazione atti”, non sussiste alcuna improcedibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo dell'impugnazione.
L'argomentazione è priva di pregio.
pagina 4 di 7 L'orientamento della Suprema Corte di Cassazione ritiene che, se è vero che il perfezionamento del deposito di un atto giudiziario tramite PCT va cronologicamente fissato al momento della seconda PEC
(di ricevuta consegna), come stabilisce l'art. 16bis, è tuttavia altrettanto vero che il suddetto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, automatici e manuali della
IA (Cass. civ. n. 27654/2022) e, cioè, in definitiva all'accettazione da parte della stessa, “la cui prova è data dal messaggio PEC contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della
IA (cd quarta PEC), (Cass. civ. SS.UU. n. 28403/2023).
Nel caso di specie il notificato tempestivamente l'atto di appello avrebbe potuto maturare un Pt_1 legittimo affidamento sulla tempestività dell'impugnazione solo se le successive PEC
(indipendentemente dal loro generarsi e, quindi, anche se generate in un momento successivo alla scadenza del termine), avessero dato un riscontro positivo.
Più prudentemente, l'appellante, a fronte del mancato ricevimento, in termini ragionevoli, della quarta pec, avrebbe dovuto, o ritrasmettere tempestivamente la busta telematica con l'intera documentazione, oppure presentare una istanza di rimessione in termini, solo ove avesse dimostrato di essere incorso in decadenze per causa ad egli non imputabile (come prescrive l'art. 153, 2° comma, c.p.c.), vale a dire in presenza di “un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato” (Cass. civ. n. 11029/2023).
Ora, come innanzi esposto, l'appellante, ad esimente del fatto che la busta telematica contenente l'atto di appello e la relativa documentazione fosse stata preparata per il Tribunale di Bari e non per la Corte di appello, ha affermato che, per mero errore materiale del software (- rectius – il redattore atti) aveva lasciato in memoria l'ultimo ufficio giudiziario utilizzato, ovverossia il Tribunale anzicchè la
Corte di appello.
L'assunto non convince.
Appare più che evidente che un software, privo di ragione, non può compiere un errore materiale, atteso che è uno strumento utilizzato dall'uomo, il quale deve controllare il regolare funzionamento dello stesso.
In tali controlli è ricompreso, anche e, soprattutto, quello di verificare, con esattezza, l'indirizzo PEC a cui gli atti devono essere trasmessi.
L'utilizzo del redattore con il codice ufficio del Tribunale, anzicchè quello della Corte, è evidentemente pagina 5 di 7 un errore materiale imputabile esclusivamente alla parte che sta utilizzando il detto software, come è avvenuto nel caso di specie.
Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, valori minimi.
Ed invero, La costituzione dell'appellante, quindi deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, e detto termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione
La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato.
Tutte le altre questioni restano ovviamente assorbite.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'appellante che ha dato causa al presente processo, va condannato alla rifusione, in favore della controparte, delle spese sostenute per il presente grado del giudizio, che sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, (valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00), come da separato dispositivo tenendo conto del valore della controversia, e della natura della stessa e della minima complessità delle questioni trattate.
Deve darsi atto, comunque, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di appello notificato il 17.04.2024, per la riforma della sentenza n. Parte_1
1061/2024, resa dal Tribunale di Bari, in data 04/03/2024 tra esso appellante e ogni CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'interposto appello.
2) Conferma integralmente la sentenza impugnata.
3) Condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado Parte_1 che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cpa ed IVA se dovuti, come per legge;
compensi, spese ed accessori, da distrarsi in favore dei difensori dell'appellata, che si sono dichiarati anticipatari.
pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del presente appello.
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 09 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 7 di 7