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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°1562/2024 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 10.06.2024 e notificato, a mezzo pec in data 10.6.2024 da:
(C.F. ), nato ad [...], Parte_1 C.F._1
res. a San Daniele del Friuli (UD), rappr. e difeso dal proc. e dom.
avv. Maurizio Miculan, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attore-opponente;
contro
, con Controparte_1
sede legale in Pordenone (PN), piazzale Duca d'Aosta 12, e sede amministrativa in Udine (UD), via Tricesimo 157/B, C.F.
1 , in persona del Presidente del suo Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione, dr. rappr. e difesa dal proc. e dom. Controparte_2
avv. Amedeo De Toma, giusta procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo,
convenuta-opposta;
avente ad oggetto: Fideiussione – polizza fideiussoria.
Causa iscritta a ruolo il 12.06.2024 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., all'esito di breve discussione orale, all'udienza del 12.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice-opponente: “ Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione specifica n.
00587008/002 rilasciata da in favore di Parte_1 [...]
in data Controparte_1
27.02.2018, in relazione al mutuo chirografario n. 72000128589
concesso a per i motivi tutti di cui all'atto di Parte_2
citazione di data 10.06.2024 e al presente atto;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione specifica n.
00587008/008 rilasciata da in favore di Parte_1 [...]
in data Controparte_1
04.12.2020, in relazione al mutuo chirografario n. 72000134539
concesso a per i motivi tutti di cui all'atto di Parte_2
citazione di data 10.06.2024 e al presente atto;
2 - revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine n. 426/2024 di data 02-06.05.2024 (n. 855/2024 R.G.);
- spese di causa interamente rifuse.
In ogni caso:
- condannare Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Per parte convenuta-opposta: “nel merito in via principale:
respingere l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 426/2024 del Tribunale di Udine.
Nel merito in via subordinata: condannare il sig. CP_3
, quale fideiussore della società al
[...] Parte_2
pagamento in favore della Controparte_4
, della complessiva somma di €. 339.881,83.
[...]
Spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Soc. Cooperativa
otteneva dal Tribunale di Udine il D.I. n. 426/2024 del 3-6.05.2024
con il quale si ingiungeva a , garante di Pt_1 Parte_1
di cui rivestiva la carica di Presidente del C.d.A., in Parte_2
forza di due fideiussioni specifiche prestate, la prima, il 27.02.2018
sino a concorrenza di €. 180.000,00 e, la seconda, il 4.12.2020 sino a concorrenza di €. 637.500,00, di pagarle, entro 40 giorni dalla notificazione, la somma di €. 339.881,83, oltre alle spese del
3 procedimento, a fronte dell'esposizione di €. 18.322,35 derivante dal mutuo chirografario n. 72000128589 concesso a il Parte_2
28.02.2018 e dell'esposizione di €. 321.559,48 derivante dal mutuo chirografario n. 72000134539 stipulato il 4.12.2020.
LL ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
con la quale ha eccepito: - che la revoca da parte della banca degli affidamenti concessi a era stata motivata con la Parte_2
situazione di insolvenza in cui versava la debitrice, posto che con sentenza n. 14/2024 del 7.03.2024 il Tribunale di Udine aveva dichiarato l'apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale,
ma la sentenza nelle more era stata revocata in accoglimento del reclamo proposto avanti alla Corte d'Appello di Trieste;
- che la documentazione prodotta dalla banca non era idonea a dimostrare l'esatto ammontare dell'asserito credito azionato;
- che le fideiussioni da lui rilasciate dovevano ritenersi nulle in quanto entrambi i mutui erano stati garantiti anche dal Fondo per le PMI con una copertura dell'80% dell'importo finanziato, in contrasto, quindi, con l'art.
4.4 del
D.M. 23.09.20255 che stabiliva che “sulla quota di finanziamento
garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia
reale, assicurativa e bancaria”, sicchè la doppia garanzia richiesta dalla banca non era legittima per il divieto di acquisire un'ulteriore garanzia rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo.
Ha concluso, quindi, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
4 ha resistito e replicato Controparte_5
punto per punto alle contestazioni avversarie.
Concessa con ordinanza resa all'udienza del 10.12.2024 la provvisoria esecutorietà del D.I. ai sensi dell'art. 648 c.p.c., esperita inutilmente la mediazione obbligatoria, la causa, istruita solo documentalmente, su conforme richiesta delle parti è stata rimessa per la decisione all'udienza del 12.11.2025 nel corso della quale i difensori hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e,
all'esito di breve discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
L'opposizione è giuridicamente infondata e va respinta. Invero:
- la revoca del finanziamento con conseguente decadenza dal beneficio del termine è stata legittimamente disposta dalla banca alla luce dello stato di insolvenza conclamato in cui si era venuta a trovare acclarato dalla sentenza n. 14/2024 del Parte_2
7.03.2024 di apertura della liquidazione giudiziale da parte del
Tribunale di Udine;
la sentenza era stata revocata in sede di reclamo solo per motivi procedurali, ma in motivazione anche la Corte
d'Appello aveva ribadito la sussistenza dello stato di insolvenza,
tanto è vero che, come affermato nei propri scritti difensivi dall'opposta e non contestato dalla controparte, con sentenza n.
79/2024 del 29.11.2024 il Tribunale ha disposto nuovamente l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2
- il credito azionato con il D.I. deve ritenersi senz'altro provato anche nel suo ammontare, avendo la banca provveduto a produrre già nella 5 fase monitoria i due contratti di mutuo chirografario e gli estratti conto a dimostrazione dell'avvenuto accredito della provvista in favore di in corso di causa l'istituto ha provveduto a Parte_2
depositare anche l'estratto integrale relativo al conto corrente n.
22/000000405 rispetto al quale nessuna contestazione è stata svolta dall'opponente. A fronte di ciò, sarebbe spettato alla mutuataria ed al garante (che ne è il Presidente del C.d.A.) fornire dimostrazione dell'esistenza di fatti modificativi/estintivi intervenuti ad abbattere/estinguere il credito vantato dalla banca;
- l'eccezione di nullità della fideiussione è priva di fondamento giuridico. L'art.
4.4. delle disposizioni operative del Fondo di
Garanzia dispone che sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale,
assicurativa e bancaria”, dal che si evince la possibilità di integrare la garanzia del Fondo con garanzie reali, assicurative o bancarie purchè il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di garanzia non coperta dal Fondo. Orbene, il dato testuale della norma fa espresso ed inequivoco riferimento solo alle garanzie reali e personali prestate da intermediari bancari ed assicurativi, mentre non menziona affatto le garanzie personali prestate da persone fisiche.
Peraltro, la fideiussione concessa da una persona fisica non è
qualificabile come “bancaria”, potendo ritenersi tale solo quella che viene rilasciata da una banca, così come è “assicurativa” soltanto la garanzia prestata da una compagnia assicurativa. La qualifica della garanzia come “bancaria” od “assicurativa” dipende cioè, non già dal 6 soggetto che ne beneficia, ma dal soggetto che la presta, per cui le fideiussioni personali prestate da persone fisiche sono ammesse senza limiti a copertura dell'intero importo finanziato.
A fugare ogni dubbio interpretativo sono intervenuti i decreti ministeriali regolatori della materia a partire dal D.M. 12.02.2019 che ha introdotto una espressa precisazione circa la possibilità di acquisire garanzie ulteriori, sulla quota già garantita dal Fondo, e,
specificamente, garanzie personali. Tale specificazione, contenuta nel testo vigente al momento del rilascio quanto meno della seconda fideiussione per cui è causa, è stata riprodotta anche nei successivi decreti ministeriali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva ed il parametro minimo per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale,
stante la semplicità della relativa attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1562/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) respinge l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il D.I. n. 426/2024 del 3-6.05.2024, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite
7 che liquida in €. 14.170,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 13.11.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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